Raccomandata
Incarto n. 38.2015.22
CL/RS
Lugano 12 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 la Sezione del lavoro, confermando la propria decisione del 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 8), ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 1° novembre 2014 al 14 marzo 2015.
L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1° novembre 2014 ed ha sottoscritto un contratto di lavoro stagionale, in qualità di ausiliaria di cucina, a valere dal 15 marzo 2015 al 23 ottobre 2015 presso il __________ di __________ (cfr. doc. 3; 12), osservando quanto segue, circa la durata dell’assenza per vacanza della ricorrente nel periodo appena citato e la sua inidoneità al collocamento:
" (…)
L’assicurata ha ridotto il periodo di vacanze non maturate ed in particolare dal 14 gennaio 2015 (mercoledì) al 12 febbraio 2015 (giovedì) invece che dal 14 gennaio 2015 all’8 marzo 2015. Tuttavia, la durata rimane comunque di quasi un mese (un giorno in meno) e di conseguenza, vista la poca differenza, rispetto a quanto previsto dalla prassi, è ancora possibile applicare la Prassi LADI B 377.
Ora, conformemente alla menzionata Prassi LADI (B 377), durante le vacanze non maturate ella non ha diritto alle indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda invece il periodo precedente la sua partenza, l’assicurata era a disposizione del mercato del lavoro per poco meno di 2 mesi e mezzo. Tale lasso di tempo risulta tanto breve da limitare eccessivamente la possibilità di essere assunta da un datore di lavoro . Pertanto, richiamate la prassi e la dottrina citate – secondo cui è richiesto di principio una disponibilità di almeno 3 mesi – considerato in particolare come le concrete possibilità di trovare un’occupazione per soli due mesi e mezzo, rispettivamente un impiego che le permettesse un’assenza durante il mese di gennaio 2015 e febbraio 2015, fossero troppo esigue, ella non può essere ritenuta idonea al collocamento durante il periodo in questione. Infatti, l’assenza – di un mese – dall’eventuale posto di lavoro poco dopo l’entrata in servizio è una circostanza certamente inusuale, che non agevola la conclusione di un’assunzione ma piuttosto la ostacola. Infatti, il nuovo datore di lavoro dovrebbe essere disposto ad accettare un’assenza prolungata, con tutto quanto questo comporta per l’organizzazione del lavoro, poco dopo essere riuscito ad occupare una posizione vacante.
Pertanto, visto quanto precede e alla luce della giurisprudenza e dottrina menzionate (cfr. punto 2.1), l’opponente non può quindi essere ritenuta idonea al collocamento nel periodo dal 1. novembre 2014 al 12 febbraio 2015 compreso.
L’assicurata dal 2006 lavora con un contratto di durata determinata presso l’albergo __________, __________. Al termine di ogni stagione, ella si iscrive in disoccupazione ed in seguito, verso la metà marzo, riprende a lavorare presso il predetto datore di lavoro. Considerato che anche quest’anno la signora RI 1 è nuovamente partita all’estero, nonostante sia stata correttamente avvisata con la comunicazione 12 novembre 2014, con la lettera dell’amministrazione 14 novembre 2014 e 23 dicembre 2014, circa le possibili conseguenze di tale agire, è necessario concludere che l’interessata non ha alcuna volontà soggettiva di reperire un’occupazione dal termine della stagione lavorativa, all’inizio della nuova. Tant’è che anche dalle ricerche di lavoro svolte dalla signora RI 1 durante tutto l’arco dell’anno è possibile dedurre tale assenza di volontà soggettiva, essendo tutte candidature spontanee presso datori di lavoro che non cercavano nuovo personale. Non risultano invece candidature mirate in risposta a delle reali offerte presenti sul mercato del lavoro.
Inoltre a conferma di tale mancanza di volontà di reperire un’occupazione duratura o perlomeno durante la stagione morta, vi è il fatto che ella durante la sua assenza all’estero ha fatto svolgere le ricerche di lavoro da una terza persona e non è stata lei ad effettuarle. Questo fatto, oltre a configurare una colpa grave sanzionabile conformemente all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, denota, come detto, l’assenza totale di volontà soggettiva di reperire un lavoro di durata indeterminata oppure almeno durante la chiusura dell’albergo in parola.
Inoltre, anche il periodo in cui ella ha svolto le vacanze all’estero, segnatamente dopo due mesi e mezzo dall’inizio del controllo della disoccupazione – della durata di circa un mese - , restando pertanto solo un mese a disposizione del collocamento, prima dell’inizio del nuovo lavoro, rende estremamente difficile il reperimento di un impiego per un periodo così breve. Infatti, per il periodo dal 13 febbraio 2015 sino all’inizio del lavoro stagionale alla signora RI 1 non è possibile applicare la giurisprudenza relativa agli assicurati che per adempiere il proprio obbligo di ridurre il danno, dopo essere stati licenziati, accettano un lavoro non immediatamente disponibile e che pertanto sono ritenuti idonei al collocamento sino all’inizio del lavoro (cfr. DTF 110 V 207 segg., Boris Rubin, op. cit. N 59 ad art. 15 LADI, pag. 165 e riferimenti ivi citati). Infatti, il breve periodo dal 13 febbraio 2015 al 14 marzo 2015 è ascrivibile alla scelta dell’interessata e non alla conseguenza di un licenziamento da parte di un datore di lavoro. Scegliendo di andare in vacanza, l’assicurata ha volontariamente e ulteriormente ridotto il periodo prima dell’inizio del lavoro e non è stata in condizione, dettata dal fatto che ella ha reperito un lavoro che prendeva avvio solo dopo un mese dall’inizio della disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 13; A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 (cfr. doc. 13; A) RI 1 ha interposto in data 17 marzo 2015 un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di ritenerla idonea al collocamento sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
In relazione al mio diritto alle vacanze, il 12.11.2014 non era ancora stato definito dalla Cassa Disoccupazione (__________, __________) i giorni precisi che mi spettavano. Di sicuro una settimana, ma facilmente, tenuto conto dell’intero periodo di controllo della disoccupazione, saranno due settimane. Preso in considerazione i mesi controllati a fine 2013/inizio anno 2014 e i mesi controllati a fine anno 2014, avrò diritto a due settimane.
Per quanto riguarda la mia assenza per vacanze. Dopo aver ricevuto dall’Ufficio giuridico la decisione d’inidoneità al collocamento, con la motivazione che il periodo di assenza era superiore alle quattro settimane, ho rivisto e comunicato, il 23.12.2014, il mio nuovo tempo di assenza, riducendolo ad un periodo inferiore alle quattro settimane. Sottolineando: “Resta inteso che dev’essere l’elemento decisivo per sospendere la decisione circa la mia inidoneità al collocamento.”
L’Ufficio giuridico prima di dare il benestare alla mia assenza ha voluto le prove di quanto modificato, ossia la copia del biglietto d’aereo che dimostrava la partenza, il 14.01.2015, e il ritorno, il 12.02.2015. Documentazione fornita all’Ufficio giuridico il 30.12.2014.
La decisione, relativa al periodo preciso per poter avere le vacanze retribuite, poteva essere preso solo dopo la conferma della Cassa disoccupazione. Decisione lasciata in sospeso dalla Cassa disoccupazione viste le prese di posizione dell’Ufficio giuridico.
Ricordo che dal 01.11.2014 fino al 14 gennaio 2015 ho controllato regolarmente la disoccupazione, senza nessuna contestazione da parte dell’URC di __________, circa la mia disponibilità al collocamento.
Per quanto riguarda i periodi nei quali mi sono iscritta all’UCR di __________, e il mio impegno a reperire un posto di lavoro nel periodo invernale, affermo che mi sono sempre attenuta alle disposizioni ricevute dal/dalla mio/mia consulente.
Ho seguito le direttive di svolgere le ricerche di lavoro mirate, in subordine spontanee. Svolte in forma scritta e di persona. Ricerca lavoro svolta, con delle condizioni e difficoltà oggettive che il periodo e il settore professionale comporta.
Situazione che coinvolge il 70/80% delle persone iscritte all’URC di __________ nel periodo invernale. Periodo nel quale la maggior parte dei ristoranti e alberghi è chiuso, e il numero di persona che cercano lavoro è aumentato in relazione alla chiusura degli esercizi pubblici e affini.
Per le ricerche di lavoro svolte durante il periodo della mia assenza (dal 14.01.2015 al 12.02.2015) sarà da definire il periodo preciso (dopo decisione della Cassa disoccupazione __________) per il quale dovevo svolgere le ricerche lavoro e il periodo nel quale ero esentata potendo usufruire delle vacanze riconosciute.
Riguardo le modalità di ricerca lavoro durante la mia assenza in __________. Vista la distanza dal luogo di ricerca lavoro, ho incaricato una persona di mia fiducia di contattare i potenziali datori di lavoro, proprio in funzioni di non tralasciare nessuna eventuale opportunità di lavoro. Era chiaro che il signor __________ (n.ro di cellulare __________) comunicava al datore di lavoro le mie conoscenze professionali e la mia assenza, con l’impegno, se esistevano possibilità di lavoro, che al mio rientro prendevo contatto con il datore di lavoro interessato al mio profilo. Informazioni già comunicate in forma scritta alla mia consulente URC in data 02.03.2015.
Concludo ribadendo la mai disponibilità a collocarsi, anche per i periodo brevi, in particolare nel periodo invernale. La disponibilità a lasciare l’attuale posto di lavoro stagionale per un posto di lavoro a durata indeterminata, senza mettere a repentaglio l’attuale e sicura occupazione.
La mia decisione di partire per le vacanze (che all’inizio intendevo revocare visti i presupposti di inidoneità), è maturata dopo lo scambio di informazioni con l’Ufficio giuridico, per il quale doveva ridurre a quattro settimane il periodo di assenza. Cosa che in seguito ho fatto, con ulteriori costi finanziari, dati dall’acquisto di un nuovo biglietto aereo.
La difficoltà nel reperire un lavoro non sono dovute alla mia cattiva volontà, di cercare lavoro e collocarmi, visto che seguo alla lettera le indicazioni datemi dalla consulente (svolgo le ricerche e lavoro regolarmente per almeno 7 mesi) ma alle condizioni oggettive del settore professionale e alla stagionalità dell’attività. (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa del 27 aprile 2015, la Sezione del lavoro, postulando la reiezione dell’impugnativa, ha in particolare rilevato, da una parte, che la ricorrente non aveva maturato alcun giorno esente dall’obbligo di controllo (“(…) Infatti, come si evince dai dati SIPAD, al termine dell’ultimo periodo di controllo ella aveva maturato 5 giorni esenti dall’obbligo di controllo, che tuttavia aveva riscosso (doc. 1, foglio 5) e dal 1. novembre 2014 al momento della partenza (14 gennaio 2015, doc. 11/1) non aveva ancora raggiunto i 60 giorni di disoccupazione controllata (art. 27 cpv. 1 OADI).”; cfr. doc. III pag. 2) e che la medesima, nel periodo antecedente alla sua partenza, non poteva essere ritenuta idonea al collocamento in ragione della poca probabilità di reperire un impiego limitato a due mesi e mezzo.
Dall’altra, che l’idoneità al collocamento deve essere negata anche per il periodo successivo al rientro in Ticino dal 13 febbraio al 14 marzo 2015, in quanto l’assenza all’estero non era stata autorizzata dall’Ufficio giuridico e le ricerche di lavoro durante l’attività lavorativa ed in seguito manifestano che non era soggettivamente idonea al collocamento.
Il breve periodo dal 13 febbraio al 14 marzo 2015 è del resto ascrivibile ad una scelta dell’assicurata e non è conseguenza di un licenziamento (cfr. doc. III).
1.4. Nella propria replica del 5 maggio 2015RI 1, contestando le allegazioni dell’amministrazione, ha rilevato di aver sempre concordato le proprie assenze con il/la consulente di riferimento e di non aver, nelle precedenti occasioni in cui si era assentata per recarsi all’estero durante i periodi di disoccupazione, mai avuto problemi.
Ella ha altresì affermato di aver maturato la decisione di partire in seguito alle difficoltà riscontrate nel trovare un’occupazione, alla luce della ristrettezza del mercato, da una parte, e della forte concorrenza, dall’altra (cfr. doc. V)
1.5. Mediante la duplica datata 18 maggio 2015, la Sezione del lavoro ha in particolare evidenziato, in primo luogo, di aver reso attenta l’assicurata circa le possibili conseguenze in cui poteva incorrere in caso di prolungata assenza, in secondo, di non aver riscontrato la disponibilità ad ampliare l’ambito delle ricerche di lavoro asserita dalla medesima (cfr. doc. VII).
1.6. Nelle proprie osservazioni del 30 maggio 2015, RI 1 ha riconfermato che la decisione da lei assunta circa la riduzione delle vacanze a meno di quattro settimane, al fine di non compromettere la propria collocabilità, è stata il risultato di un accordo intervenuto con l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
Ella ha altresì rilevato che le proprie ricerche di lavoro non erano state ripetitive, bensì effettuate nel settore lavorativo in cui da anni era attiva (cfr. doc. IX).
1.7. La Sezione del lavoro, con lo scritto del 3 giugno 2015, riconfermandosi in quanto deciso ed osservato, ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. XI)
1.8. L’assicurata, in data 12 giugno 2015, si è riconfermata nelle argomentazioni esposte il 5 maggio 2015, il 30 maggio 2015 ed in sede ricorsuale (cfr. doc. XIII; IX; V; I).
1.9. In data 22 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XV).
1.10. Il documento XV è stato trasmesso senza indugio per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 1° novembre 2014 al 14 marzo 2015.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA
C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3 gennaio 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che:
" Se un assicurato - nella fattispecie un musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata, occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
In una sentenza del 3 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che:
" Un regista della televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
In un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:
" L'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento."
In una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo, bensì voleva continuare a svolgere le due attività stagionali che aveva da parecchi anni. Del resto nemmeno aveva cercato un impiego a tempo pieno per evitare la perdita di entrate nell’interstagione.
Inoltre in quel caso di specie, contrariamente a quanto fatto valere dall’assicurato, non trovava applicazione la giurisprudenza secondo cui non deve essere penalizzato un assicurato che, in adempimento all’obbligo di ridurre il danno, fa tutto quanto ragionevolmente esigibile per trovare un nuovo impiego che inizi prima (cfr. consid. 2.6).
Infatti egli non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro e quindi non aveva effettuato tutto quanto necessario per evitare in futuro la perdita di salario nell’interstagione.
In una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.
Il Tribunale federale ha così motivato la propria sentenza:
" (…)
Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228)."
Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività."
2.4. Per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001 ; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
2.5. Giova, inoltre, rilevare che in una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.
In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando:
" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.6. Dalla giurisprudenza menzionata al considerando precedente risulta il principio generale secondo cui l’assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.5.).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve però condurre a penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile. Secondo l’Alta Corte non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina, di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una più prossima data, ma a rischio - in definitiva – di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).
La nostra Massima Istanza, ha precisato che occorre quindi valutare in maniera meno rigida l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla sua entrata in funzione.
In dottrina, Boris Rubin (Commentaire del la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess, Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 15 N. 59 pag. 165) rileva al riguardo quanto segue:
" Le fait d’accepter un emploi ou une indépendante non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b p. 40 ; 110 V 207; DTA 1981 p. 85 consid. 3 p. 88). Les chômeurs qui acceptent une place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi l’aptitude au placement doit alors être admise jusqu’ à la date de l’entrée en service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi (DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt du 25 octobre [C 240/06] consid. 4).”
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in ogni caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4).
In tale contesto va soprattutto sottolineato che la giurisprudenza secondo la quale l'assicurato, che allo scopo di adempiere il suo obbligo di diminuire il danno pone fine alla sua disoccupazione avviando un'attività indipendente, non deve essere svantaggiato significa che l'idoneità al collocamento non può essere negata, perché l'assicurato non trova più lavoro per il breve periodo. Essa non cambia nulla al fatto che l'assicurato deve inoltre restare idoneo al collocamento (cfr. DLA 1993/1994 N. 29 pag. 206; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003 e STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003).
2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID A1 valida dal gennaio 2015, al punto B260, relativamente all’idoneità al collocamento e contratti stagionali ha indicato che:
" Idoneità al collocamento e contratti stagionali
B260
Un assicurato che cerca soltanto degli impieghi stagionali e che limita le sue ricerche di lavoro a impieghi di durata determinata non è considerato idoneo al collocamento.
Per adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve estendere le sue ricerche di lavoro a impieghi di durata indeterminata, anche al di fuori della sua professione.
Né la sua età, né la sua formazione, né la sua ultima attività o la situazione del mercato regionale del lavoro lo esonerano da tale obbligo.
Giurisprudenza
DLA 2000 n. 29 pag. 150 (Un pianista di pianobar che accetta volutamente soltanto impieghi stagionali e che limita le sue ricerche di lavoro a impieghi di durata determinata non è considerato idoneo al collocamento)
DTFA C 28/07 del 25.9.2007 (Gli assicurati che accettano volutamente soltanto un’attività durante la stagione estiva e la stagione invernale e che chiedono l’ID unicamente per i brevi periodi tra le 2 stagioni non sono idonei al collocamento)."
Nella Prassi LADI ID A1, ai punti B226 e B227, relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo limitato, la SECO ha indicato che:
" Disponibilità per un periodo limitato
B226
L'assicurato che ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data e può pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve, non è in genere considerato idoneo al collocamento. La questione dell'idoneità al collocamento va verificata caso per caso. In particolare bisognerà esaminare le possibilità dell'assicurato di trovare un lavoro in considerazione del suo profilo, della situazione congiunturale e delle altre circostanze. Se le sue possibilità di essere assunto sono basse, l'idoneità al collocamento deve essergli negata.
Se viene a conoscenza del fatto che l’assicurato ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p. es. viaggio all’estero, formazione, ecc.), l’URC deve informare l’assicurato in merito alle possibili conseguenze giuridiche riguardo alla sua idoneità al collocamento (DTF 131 V 472).
B227
L’assicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (es.: viaggio all’estero, rientro definitivo al Paese d’origine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un’attività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.”
In merito alle vacanze non pagate, la Prassi LADI ID A1, al punto B377 prevede quanto segue:
" Vacanze non pagate
Principio
B377
L’assicurato non ha diritto all’indennità di disoccupazione durante le«vacanze non pagate». Egli deve avvertire in anticipo l’URC della sua assenza.
Se le vacanze non pagate di una durata superiore a 4 settimane iniziano nei primi 3 mesi di disoccupazione, l’idoneità al collocamento deve essere esaminata per il periodo che precede l’interruzione della disoccupazione rispetto alla disponibilità dell’assicurato ad assumere una nuova occupazione durante il lasso di tempo che precede l’inizio delle vacanze (cfr. B227)."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.8. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, impiegata stagionalmente presso il __________ di __________ quale ausiliario di cucina, si è iscritta in disoccupazione il 16 ottobre 2014 a valere dal 1° novembre 2014. Le è stato conseguentemente aperto un quarto termine quadro per la riscossione delle prestazione dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 3).
In data 23 ottobre 2014 l’assicurata ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ la sua intenzione di assentarsi per un periodo di vacanza compreso tra il 14 gennaio 2015 e l’8 marzo 2015 (cfr. doc. 3; 6).
Con comunicazione del 14 novembre 2014, la Sezione del lavoro ha prospettato all’insorgente una decisione di inidoneità al collocamento, ritenuta la prevista assenza all’estero di più di 4 settimane nei primi 3 mesi di disoccupazione, assegnando alla medesima un termine di 14 giorni per formulare delle osservazioni (cfr. doc 7).
A tale comunicazione l’assicurata non ha fornito alcun riscontro.
Con la decisione del 1° dicembre 2014 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento, in ragione del breve periodo in cui la medesima era a disposizione del mercato del lavoro (cfr. doc. 8),
In data 22 dicembre 2014 la ricorrente ha interposto tempestiva opposizione contro la decisione del 1° dicembre 2014, affermando di doversi assentare per accompagnare il marito ad un intervento medico e di poter ridurre il suo periodo di assenza a 4 settimane (cfr. doc. 9).
Il 30 dicembre 2014, su richiesta della Sezione del lavoro del 23 dicembre 2014 (cfr. doc. 10), l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione via fax i biglietti d’aereo attestanti la durata della propria assenza dal 14 gennaio (cfr. doc. 11/1) al 12 febbraio 2015 (cfr. doc. 11/2).
Il 12 gennaio 2015 RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro stagionale con il precedente datore di lavoro, il __________ di __________, a valere dal 15 marzo 2015 sino al 23 ottobre 2015 (cfr. doc. 12)
Con la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 la Sezione del lavoro, con gli argomenti di cui al considerando 1.1., ha confermato nella sostanza la propria decisione del 1° dicembre 2014, ritenendo l’assicurata inidonea al collocamento a far tempo dal 1° novembre 2014 sino al 14 marzo 2015 (cfr. doc. 13; A).
Rilevando quanto esposto al considerando 1.2. l’insorgente ha interposto in data 17 marzo 2015 un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 (cfr. doc. I).
2.9. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 16 ottobre 2014 a valere dal 1° novembre 2014 alla ricerca di un impiego a tempo pieno come aiuto-cucina/lavapiatti e ausiliaria di pulizia (cfr. doc. 3).
A tal riguardo si evidenzia, da una parte, che la ricorrente, in data 12 gennaio 2015, ha sottoscritto un contratto di lavoro stagionale a valere dal 15 marzo sino al 23 ottobre 2015 con il datore di lavoro presso cui era stagionalmente attiva dal 2006 nel periodo estivo (cfr. doc. 2; 12).
Dall’altra, si pone in particolare evidenza che nel periodo tra l’iscrizione in disoccupazione del 1° novembre 2014 e la ripresa dell’attività lavorativa avvenuta il 15 marzo 2015, l’assicurata, di origini __________ (cfr. doc. 2), si è recata in __________ per oltre 4 settimane, ossia poco meno di un mese, e più in particolare dal 14 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015 (cfr. doc. 11/1; 11/2).
Giova ribadire, in primo luogo, che la ricorrente era stata chiaramente avvisata delle possibili conseguenze di un suo lungo periodo all’estero già a far tempo dal novembre 2014 (cfr. doc. 7).
In secondo luogo, si pone in particolare evidenza il fatto che l’assicurata fosse o comunque avrebbe dovuto essere ben conscia, già in data 23 dicembre 2014, del fatto di non aver maturato alcun giorno esente dall’obbligo di controllo, come risulta dal protocollo di colloquio del 23 dicembre 2014 davanti all’URC firmato dalla medesima (cfr. doc. 4)
Il TCA non ignora che nell’opposizione del 22 dicembre 2014 l’insorgente ha indicato di aver programmato la propria assenza per accompagnare il marito ad un intervento medico (cfr. doc.9).
Tuttavia, in merito al supposto intervento al quale avrebbe dovuto sottoporsi il marito della ricorrente, questa Corte rileva che non è stato fornito alcun tipo di delucidazione riguardo alla natura del medesimo, né sono stati trasmessi documenti che attestassero la partenza di __________ e l’effettiva esecuzione dell’operazione.
Il TCA constata anzi che RI 1, sia in sede di ricorso, che nelle successive osservazioni non ha più menzionato l’eventuale intervento del marito. Ha invece sostenuto di volersi recare nel proprio Paese d’origine per trascorrervi le vacanze, evidenziando in particolare di aver deciso di partire solo nel momento in cui ella credeva di avere la certezza che le venissero corrisposte le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; V; IX; XIII).
Per quanto concerne il periodo fino al ritorno dalla __________, più in particolare dal 1° novembre 2014 al 12 febbraio 2015, questa Corte rileva che l’assicurata era a disposizione del mercato del lavoro per meno di due mesi e mezzo (cfr. doc. 3; 11/2).
In ossequio alla Prassi ed alla giurisprudenza di cui ai considerandi precedenti, la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto RI 1 inidonea al collocamento vista l’esiguità del periodo nel quale la medesima sarebbe stata a disposizione del mercato del lavoro, inferiore peraltro a 3 mesi (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; 2.7.).
Parimenti, la ricorrente non risultava idonea al collocamento nemmeno per quanto attiene al periodo seguente il suo rientro dalla __________ ed antecedente l’inizio dell’attività lavorativa presso il __________ di __________, e più specificamente dal 13 febbraio al 12 marzo 2015.
Conformemente alla giurisprudenza di cui ai considerandi precedenti, nel caso di specie questa Corte rileva che la brevità (4 settimane) del lasso temporale in cui l’assicurata era disponibile sul mercato del lavoro la rende inidonea al collocamento.
Nel caso di specie non torna peraltro applicabile la giurisprudenza citata al considerando 2.6. secondo cui non deve essere penalizzato, decretandone l’inidoneità al collocamento, il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile.
In effetti in concreto, come asserito dalla parte resistente, il breve periodo dal 13 febbraio al 14 marzo 2015 è ascrivibile alla scelta dell’assicurata e non alla conseguenza di un licenziamento da parte del datore di lavoro (cfr. doc. A; III).
Nemmeno risulta che RI 1 abbia fatto tutto il necessario per trovare un impiego che le impedisse di subire una perdita di salario nell’interstagione (cfr. consid. 2.3.; STFA C 157/04 del 24 dicembre 2004).
Nel periodo del 2014 precedente l’iscrizione in disoccupazione non risulta, infatti, che l’assicurata avesse cercato specificatamente un’occupazione annuale o almeno un impiego di breve durata per la stagione morta. Le ricerche, nello specifico 4 al mese, sono state effettuate di persona non rispondendo ad annunci specifici e limitando principalmente l’area di ricerca al __________ dove risiede (cfr. doc. 5).
Anche le ricerche di lavoro dalla medesima svolte dal mese di ottobre 2014 al marzo 2015 si configurano, come rettamente sostenuto dalla Sezione del lavoro, essere, malgrado le indicazioni ricevute dall’amministrazione nell’ottobre 2014 (cfr. doc. 3 pag. 8; 13; A; VII), candidature ripetitive e spontanee.
A tal proposito si rileva inoltre scarso l’interesse dell’assicurata che, durante il periodo di assenza, invece di candidarsi ad esempio tramite lettera, ha incaricato una terza persona di svolgere le ricerche di lavoro a suo nome, ma senza indicarlo sull’apposito formulario dove ha invece precisato di averle effettuate di persona (cfr. doc. I; 5).
In simili condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidonea al collocamento del 1° novembre 2014 al 14 marzo 2015.
La decisione su opposizione del 2 marzo 2015 impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti