Raccomandata
Incarto n. 38.2014.29
MP/RS
Lugano 3 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 novembre 2013, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha confermato la propria decisione del 25 ottobre 2013 con la quale ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento, in quanto il breve tempo a disposizione del mercato del lavoro tra l’ultima indennità giornaliera ex art. 71a e segg. LADI percepita il 31 agosto 2013 e l'inizio dell’attività professionale indipendente previsto per il 1 ° ottobre 2013, limitava eccessivamente le possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. A).
1.2. RI 1 ha tempestivamente impugnato tale decisione con ricorso datato 2 gennaio 2013, inviato alla Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. docc. II, III, IV e V).
Nella sua impugnativa il ricorrente chiede di rivalutare il suo caso sottolineando che - contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nella decisione su opposizione - sia possibile trovare un’occupazione in breve tempo, sostenendo quanto segue:
" (…) vorrei informarvi che il 24 dicembre 2012 scadenza del mio contratto di lavoro presso il negozio di fiori __________, il mio datore di lavoro essendosi infortunato ha dovuto per forza maggiore posticipare la data di scadenza dalla fine del mio contratto fino al 14 febbraio 2013. Scrivo questo per farvi notare che un lavoro si può trovare anche in 30 secondi. (…)” (cfr. doc. II)
1.3. Nel suo atto di risposta del 19 maggio 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso, chiedendo la conferma della decisione impugnata. L’amministrazione ha quindi riconfermato la sua tesi già ampiamente descritta nella decisione su opposizione (doc. A), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro abbia negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo tra il 1° settembre 2013 e il 1°ottobre 2013. Il TCA è quindi chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al collocamento durante tale periodo.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale, TF) ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.
In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando:
" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.4. Dalla giurisprudenza menzionata al considerando precedente risulta il principio generale secondo cui l’assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.3.).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve però condurre a penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile. Secondo l’Alta Corte non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina, di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una più prossima data, ma a rischio - in definitiva – di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).
La nostra Massima Istanza, ha precisato che occorre quindi valutare in maniera meno rigida l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla sua entrata in funzione.
In dottrina, Boris Rubin (Commentaire del la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess, Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 15 N. 59 pag. 165) rileva al riguardo quanto segue:
" Le fait d’accepter un emploi ou une indépendante non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b p. 40 ; 110 V 207; DTA 1981 p. 85 consid. 3 p. 88). Les chômeurs qui acceptent une place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi l’aptitude au placamento doit alors être admise jusqu’ à la date de l’entrée en service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi (DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt du 25 octobre [C 240/06] consid. 4).”
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in ogni caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4).
In tale contesto va soprattutto sottolineato che la giurisprudenza secondo la quale l'assicurato, che allo scopo di adempiere il suo obbligo di diminuire il danno pone fine alla sua disoccupazione avviando un'attività indipendente, non deve essere svantaggiato significa che l'idoneità al collocamento non può essere negata, perché l'assicurato non trova più lavoro per il breve periodo. Essa non cambia nulla al fatto che l'assicurato deve inoltre restare idoneo al collocamento (cfr. DLA 1993/1994 N. 29 pag. 206; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003 e STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003).
2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B226, B227 e B229, relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo limitato, ha indicato che:
"B226 L'assicurato che ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data e può pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve, non è in genere considerato idoneo al collocamento. La questione dell’idoneità al collocamento va verificata caso per caso. In particolare bisognerà esaminare le possibilità dell’assicurato di trovare un lavoro in considerazione del suo profilo, della situazione congiunturale e delle altre circostanze. Se le sue possibilità di essere assunto sono basse, l’idoneità al collocamento deve essergli negata.
Se viene a conoscenza del fatto che l’assicurato ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es. viaggio all’estero, formazione, ecc.), l’URC deve informare l’assicurato in merito alle possibili conseguenze giuridiche riguardo alla sua idoneità al collocamento (DTF 131 V 472).
B227 L’assicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es. viaggio all'estero, rientro definitivo al paese d’origine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un'attività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento, siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile durante almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.
(…)
B229 Un assicurato che, per adempire il proprio obbligo di riduzione del danno, accetta un’occupazione non immediatamente disponibile è considerato inidoneo al collocamento fino al momento in cui inizierà a lavorare. Il fatto di aver trovato un lavoro non lo esenta tuttavia dall’obbligo di intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione durante il periodo di tempo rimanente.
L’obbligo di ridurre il danno non vieta all’assicurato di effettuare i preparativi necessari per intraprendere un’attività indipendente. Se tuttavia il tempo dedicato ai preparativi ostacola la ricerca di un’attività dipendente, l’assicurato può essere considerato inidoneo al collocamento. Un assicurato che intraprende un’attività indipendente e pone fine alla disoccupazione non nell’intento di adempiere il suo obbligo di riduzione del danno ma per cambiare il suo statuto professionale non è ritenuto idoneo al collocamento (DLA 1995 n. 10 pag. 52)."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.6. Secondo l'art. 71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 90 indennità giornaliere speciali al massimo nella fase di progettazione di tale attività (art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.
L'art. 71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'art. 71a cpv. 1 se:
a. senza colpa propria, sono disoccupati;
b. …
c. hanno almeno 20 anni e
d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
Il cpv. 2 della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2.
L'art. 71d LADI sancisce che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv. 1).
Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27 (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 95a OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'art. 95b OADI.
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato, al quale sono state concesse le indennità giornaliere speciali ex art. 71a segg. LADI, deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per intraprendere un'attività lavorativa indipendente che gli permetta di evitare lo stato di disoccupazione o perlomeno di non più ricorrere alla medesima.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Prassi LADI sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2014 ai punti K4, K5, K21, K23 e K40 relativi alle “Indennità giornaliere nella fase di progettazione dell’attività indipendente” di cui all’art. 71a e segg. LADI enuncia che:
" K4 Il provvedimento non è volto a procurare vantaggi economici
all’assicurato né a favorire settori o interessi specifici dell’economia. L’obiettivo principale è quello di aiutare l’assicurato a uscire dalla disoccupazione.
K5 Nel periodo in cui percepisce indennità giornaliere a titolo di SAI, l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dagli obblighi previsti dall’art. 17 LADI, in particolare dall’obbligo di cercare lavoro e dall’obbligo di controllo (art. 71b cpv. 3 LADI). Tuttavia, fino all’inizio della fase di progettazione, l’assicurato deve adempiere le condizioni di cui all’art. 15 LADI.
(…)
K21 Durante la fase di progettazione l’assicurato può percepire al massimo 90 indennità giornaliere per il termine quadro. Se più assicurati decidono di realizzare un progetto in comune, ognuno di loro ha diritto a un massimo di 90 indennità giornaliere. Le indennità giornaliere ai sensi degli art. 71a segg. LADI possono essere versate unicamente nei limiti del termine quadro normale di due anni secondo l’art. 9 cpv. 1 LADI.
(…)
K23 Il numero massimo di indennità è stabilito caso per caso in funzione delle circostanze. Le indennità giornaliere vengono versate soltanto durante la fase di progettazione o di preparazione di un progetto per un’attività lucrativa indipendente. Per la fase di avvio dell’impresa non viene fornito alcun aiuto finanziario. In linea di principio, in caso di acquisizione di una ditta già esistente o per gli assicurati che diventano soci di una ditta già esistente non vengono versate indennità giornaliere.
(…)
K40 Le indennità per il sostegno a un’attività indipendente possono essere accordate soltanto durante il termine quadro normale per la riscossione della prestazione e sono limitate a 90."
2.7. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione presso l’URC di __________ il 28 novembre 2011, con effetto dal 1° febbraio 2012.
La Cassa competente ha aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2014 (cfr. doc. 11, doc. 17 pag. 1 e doc. 18 pag. 4).
Dal 2 aprile 2012 fino a metà febbraio 2013 l’assicurato ha trovato un impiego a tempo parziale presso un negozio di fiori a __________ (cfr. doc. 19).
Nel mese di marzo 2013 RI 1 ha comunicato all’URC la sua intenzione di intraprendere un’attività di floricoltura indipendente (cfr. doc. 19, p. 4).
L’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA), con decisione del 23 aprile 2013, ha accolto la domanda del 1° ottobre 2012 dell’assicurato e gli ha conseguentemente concesso il diritto a 39 indennità giornaliere quale sostegno ai fini del promuovimento dell’attività lucrativa indipendente, ai sensi dell’art. 71a e segg. LADI, a decorrere dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 14).
Con decisione del 18 luglio 2013, l’UMA ha concesso all’assicurato il prolungamento di tali prestazioni per complessivamente 90 indennità giornaliere speciali fino al 31 agosto 2013 (cfr. doc. 15 e doc.16).
L’attività indipendente dell’assicurato avrebbe dovuto iniziare il 1° settembre 2013, ma a causa di problemi burocratici legati all’abitabilità dei locali del negozio, l’avvio è stato posticipato al 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 13;13.1).
Avendo l’assicurato esaurito il suo diritto alle 90 indennità giornaliere speciali di cui all’art. 71a LADI, l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di Bellinzona di verificare se l’interessato fosse idoneo al collocamento durante l’intervallo tra la fine del periodo di progettazione dell’attività professionale indipendente e l’inizio della stessa e se di conseguenza avrebbe potuto beneficiare delle indennità di disoccupazione durante quel periodo (cfr. doc. 13).
La Sezione del lavoro con decisione del 25 ottobre 2013 (cfr. doc. 11), poi confermata dalla decisione su opposizione del 26 novembre 2013, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando quanto segue:
" (…)
Durante il controllo della disoccupazione dal 1. aprile 2012, il signor RI 1 ha beneficiato di 90 indennità giornaliere (dal 29.04.2013 al 31.08.2013) per il promovimento della sua attività lucrativa indipendente;
A seguito dello slittamento di un mese, segnatamente dal 1. settembre 2013 al 1. ottobre 2013, dell’inizio del contratto di locazione, l’inizio dell’attività indipendente è stato anch’esso posticipato al 1. ottobre 2013.
Con l’opposizione in esame, l’interessato ha chiesto di rivedere la querelata decisione, considerato che il posticipo dell’inizio dell’attività “non era una scusante” ed ha sottolineato inoltre di avere ancora “271.1 giorni” di diritto all’indennità di disoccupazione.
Visto quanto precede, alla luce della dottrina, giurisprudenza e prassi citate, ritenuto come l’assicurato ha beneficiato di 90 indennità quale sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente, constatato come la fase di progettazione è terminata e l’attività indipendente ha preso avvio il 1. ottobre 2013, visto il breve periodo (1 mese) tra l’ultima indennità percepita conformemente all’art. 71a e segg. LADI (31 agosto 2013) e l’inizio dell’attività lucrativa indipendente (1. ottobre 2013), è necessario concludere che l’assicurato non è idoneo al collocamento, essendo a disposizione del mercaro del lavoro solamente per un mese.(cfr. consid 2.2). (…)” (cfr. doc. A pag. 3).
Il ricorrente da parte sua contesta la tesi dell’amministrazione, ritenendo che “un lavoro si può trovare anche in 30 secondi”, menzionando a sostegno di ciò un episodio accadutogli quando era alle dipendenze del negozio di fiori __________ (cfr. doc. II).
2.8. Questo Tribunale ritiene innanzitutto utile ribadire che a norma dell’art. 71a LADI l’assicurazione disoccupazione può sostenere l’assicurato nella fase di progettazione di un attività lucrativa indipendente con al massimo 90 indennità giornaliere speciali (cfr. consid. 2.6.).
L’insorgente, avendo già percepito il numero massimo di 90 indennità giornaliere per il sostegno alla sua attività professionale indipendente durante la fase di progettazione, non avrebbe in ogni caso diritto a ulteriori prestazioni di questo genere durante il periodo tra il 1° settembre 2013 e l’inizio della sua attività lavorativa indipendente prevista per il 1° ottobre 2013.
Al riguardo cfr. STF 8C_724/2010 dell’8 luglio 2011.
2.9. Il TCA, poi, considerata la giurisprudenza, la dottrina e la Prassi LADI citate ai considerandi 2.2. - 2.5., non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione della Sezione del lavoro secondo cui RI 1 è inidoneo al collocamento durante il periodo tra il 1° settembre e il 1° ottobre 2013, in ragione del breve lasso di tempo tra le due date.
Al riguardo va osservato che nel caso di specie torna applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui un assicurato che prende degli impegni a partire da una data determinata e conseguentemente è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è considerato non idoneo al collocamento (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) e non l’eccezione stabilita dall’Alta Corte nel caso in cui il disoccupato, nell’adempimento del suo obbligo di ridurre il danno, trovi e accetti un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile (cfr. consid. 2.5).
Infatti il ricorrente, dal 29 aprile al 31 agosto 2013, ha beneficiato delle indennità giornaliere speciali per il sostegno ai fini del promuovimento dell’attività lucrativa indipendente ex. art. 71a LADI. Egli era quindi impegnato nella progettazione del suo negozio di floricultura. In quel periodo, come indicato nella Prassi LADI PML del gennaio 2014 al punto K5 (cfr. consid. 2.6), il ricorrente non doveva necessariamente essere idoneo al collocamento ed era esonerato, in particolare dall’obbligo di ricerca d’impiego. In proposito è utile rilevare che dalle carte processuali emerge che le ultime ricerche di lavoro compiute dall’assicurato risalivano al mese di giugno 2013 e che le stesse erano limitate alla sola attività di fiorista (cfr. doc. 20).
L’avvio dell’attività indipendente era inizialmente previsto per il 1° settembre 2013, ossia immediatamente dopo la fine delle 90 indennità giornaliere speciali. Poi, l’avvio è slittato all’inizio del mese successivo (cfr. doc. 10). Egli è stato avvisato dell’impossibilità di iniziare la sua attività alla data prevista soltanto il 2 settembre 2013 (cfr. doc.10.1).
Ora, partendo dal presupposto che la predetta eccezione va applicata in maniera restrittiva (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4.), considerato l’insieme degli elementi della presente fattispecie esposti in precedenza, secondo il TCA l’eccezione giurisprudenziale considerata nelle DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217 e 110 V 207 consid. 1 pag. 209 (cfr. consid. 2.4.) non trova qui applicazione.
Infatti nel caso di specie l’assicurato, al beneficio delle indennità giornaliere speciali dal 29 aprile fino al 31 agosto 2013 era impegnato nella progettazione della sua attività indipendente. Egli non era rimasto a disposizione del mercato del lavoro continuando a cercare assiduamente un’occupazione e reperendo poi un impiego con inizio non immediato (cfr. consid. 2.4. in fine). È semplicemente l’attività indipendente stessa progettata grazie alle indennità ex art. 71a LADI ad essere stata posticipata.
Come sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa, riconoscendo ulteriori indennità nel caso concreto equivarrebbe a prolungare il periodo massimo fissato dalla legge durante il quale è possibile beneficiare delle agevolazioni previste a titolo di promovimento dell’attività indipendente (cfr. Doc. VII).
Ciò posto, questa Corte ritiene che il periodo in cui l’assicurato era disponibile per il mercato del lavoro prima di iniziare la sua attività lucrativa indipendente appare senza dubbio troppo breve per considerare l’interessato idoneo al collocamento. Secondo la giurisprudenza costante della nostra Massima Istanza, un assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Invece, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). La prassi stabilita dal Tribunale federale nei casi in cui un assicurato è disponibile nel mercato del lavoro per pochi mesi (da uno a due mesi e mezzo), è quella di negare l’idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.3.). In particolare merita di essere segnalata la STFA C 236/05 del 10 novembre 2005, in cui l’Alta Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso (cfr. consid. 2.3.).
Inoltre, come già espresso al considerando 2.5. la direttiva della SECO sulla prassi LADI ID dell’ottobre 2012, al punto B227 indica che in caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere considerato idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato, ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.
Nel caso concreto va considerato, da una parte, che, è altamente verosimile che durante il breve lasso di tempo a disposizione per il collocamento l’assicurato fosse impegnato nell’allestimento e nella messa a punto del negozio in vista dell’imminente apertura e che quindi da un punto di vista soggettivo non fosse disponibile per la ricerca di un posto di lavoro. Dall’altra, il limitato mercato del lavoro in cui RI 1 era disposto a operare in quel breve periodo, ovvero nel commercio al dettaglio di fiori e piante. In effetti, dai documenti “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 20), emerge che l’assicurato da gennaio a giugno 2013 ha cercato un impiego unicamente in qualità di fiorista. Le probabilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro unicamente per il mese di settembre 2013 risultano pertanto al quanto ridotte.
Giova pure segnalare che questo Tribunale, in un caso analogo alla presente fattispecie, in cui un assicurato si era annunciato per il collocamento un mese e quattro giorni prima di iniziare la sua attività lucrativa indipendente, lo ha reputato non idoneo al collocamento, poiché la possibilità di reperire un’occupazione in qualità di impiegato di commercio per un così breve lasso di tempo era estremamente limitata (cfr. STCA 38.2007.106 del 27 febbraio 2008).
Va, infine, rilevato che la tesi avanzata dall’insorgente nel suo atto ricorsuale del 2 gennaio 2014 (cfr. doc. II), secondo cui “un lavoro si può trovare anche in 30 secondi”, non merita particolare attenzione. Infatti, l’esempio riportato dall’assicurato dell’improvviso prolungamento del suo contratto di lavoro presso il negozio di fiori __________, la cui scadenza era inizialmente fissata per il 24 dicembre 2012 e che, a seguito di un infortunio subito dal suo datore di lavoro, è stata posticipata a metà febbraio 2013, non è da considerare una circostanza normale, bensì un puro colpo di fortuna (cfr. DLA 1996/1997 n. 35 pag. 198; STF C 169/06 del 9 marzo 2007).
L’argomento sollevato dal ricorrente non è pertanto sufficiente per sovvertire la regola generale imposta dalla prassi, che consiste nel ritenere inidonee al collocamento le persone disponibili per il mercato del lavoro per un breve periodo soltanto.
Inoltre, va evidenziato che nell’occasione menzionata in cui RI 1 ha tratto profitto da una circostanza casuale e improvvisa che gli ha permesso di ottenere il prolungamento di del contratto di lavoro, egli era già dipendente del citato negozio di fiori. Nel periodo riguardante la presente vertenza l’assicurato era per contro senza impiego.
Nella concreta evenienza, secondo il TCA, a maggior ragione, dunque, è fortemente difficile ammettere che un potenziale datore di lavoro, attivo nel commercio di fiori e di piante - unico ambito professionale in cui il ricorrente era alla ricerca di impiego (cfr. doc. 17 e doc. 20) - fosse disposto ad assumerlo per un così breve periodo, per di più sapendo che un mese più tardi avrebbe intrapreso un’attività indipendente nello stesso settore.
Alla luce di quanto precede la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti