Raccomandata
Incarto n. 38.2014.16
rs/DC/sc
Lugano 23 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/9), confermata dalla decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 (cfr. doc. 1/5) cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa di disoccupazione __________ (in seguito la Cassa) ha chiesto ad RI 1, a seguito del riesame del suo incarto sulla base dell’estratto del conto individuale prodotto dalla Cassa __________, la restituzione della somma di fr. 6'564.25 corrispondenti a indennità di disoccupazione versate indebitamente in ragione dell’attività lavorativa per il Comune di __________ (gennaio 2010: fr. 399.25) e per il __________ (gennaio 2010: fr. 250.--; dicembre 2010: fr. 250.--) non indicate sui formulari IPA, del numero di ore di supplenza quale insegnante durante i mesi di gennaio e febbraio 2010 superiore a quanto inizialmente attestato alla cassa dal datore di lavoro (90 ore di supplenza tra il 18 gennaio e il 24 febbraio 2010) e del computo inesatto da parte della Cassa dell’indennità vacanze per i docenti.
1.2. Con ulteriore decisione del 15 maggio 2013 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto la domanda di condono della somma di fr. 6'564.25 interposta dall’assicurato il 20 novembre 2012 (cfr. doc. 1/1), diminuendo l’ammontare da restituire alla Cassa a fr. 3'143.40.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…)
La Cassa ha inoltre rilevato che un reddito per supplenze svolte dal 18 gennaio 2010 al 24 febbraio 2010 non era stato considerato per il calcolo di eventuali indennità compensative in quanto l’attestato su guadagno intermedio non era stato prodotto.
(…)
Considerato inoltre che per i mesi di gennaio e febbraio 2010 la Cassa ha considerato guadagno intermedio di parecchio inferiore a quello realmente conseguito dall'assicurato, il signor RI 1 non poteva ignorare che tali prestazioni erano versate a torto. Avrebbe quindi dovuto informarsi immediatamente presso la Cassa circa la legittimità delle prestazioni percepite. Le indennità chieste in restituzione per i mesi di gennaio e febbraio 2010 sono quindi state ottenute a seguito di una grave negligenza, pertanto, non essendo adempiuto il requisito della buona fede, la domanda di condono – limitatamente all'importo di CHF 3'143.40 - non può essere accolta. Si osserva che per il mese di dicembre 2010 non è possibile rilevare se l'annuncio dell'attività sia stato effettuato o meno in quanto la Cassa non è più in possesso del modulo IPA relativo a tale periodo di conteggio;
L'esame di tale aspetto si fonda sulle circostanze che prevalgono al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato, adattate per dodici mesi.
Secondo le disposizioni dell'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al cpv. 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Tenuto conto dei principi sopra esposti e in base alla documentazione prodotta dall'assicurato, si giunge al risultato inequivocabile che la restituzione della prestazione indebitamente percepita, pari a CHF 3'420.85, cagionerebbe per il signor RI 1 una situazione economica di grave rigore." (Doc. 9)
1.3. A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato il 5 giugno 2013 (cfr. doc. 10), la Sezione del lavoro, il 20 gennaio 2014, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del 15 maggio 2013, poiché in relazione alle attività di insegnante supplente nei mesi di gennaio e febbraio 2010, di sorvegliante __________ nel mese di gennaio 2010 e di giornalista nel mese di febbraio 2010 non è adempiuto il presupposto della buona fede, a prescindere dalla situazione economica dell’assicurato.
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3.1 Con la decisione contestata l'importo da restituire è stato fissato in CHF 3143.40 relativi ai seguenti redditi non annunciati alla Cassa:
attività di supplente per il mese di gennaio 2010 non considerate al momento del primo conteggio (CHF 1'225.05)
attività di supplente per il mese di febbraio 2010 non considerate al momento del primo conteggio (CHF 1269.10)
attività quale sorvegliante __________ per il mese di gennaio 2010 (CHF 399.25)
attività per il __________ per il mese di febbraio 2010 (CHF 250).
Tutte le altre posizioni (calcolo indennità vacanze docenti, attività per il __________ del dicembre 2010), nella misura in cui la domanda di condono è stata parzialmente accolta, non necessitano di essere ulteriormente esaminate e la valutazione può limitarsi agli aspetti ancora litigiosi.
In merito all'importo non condonato ed alle singole attività va osservato quanto segue.
3.2 L'attività per l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore, come indicato dalla Cassa di disoccupazione nella decisione su opposizione del 24 gennaio 2013, è stata effettivamente indicata dall'interessato sui formulari ufficiali Indicazioni della persona assicurata (IPA) del mese di gennaio e febbraio 2010, tuttavia l'ammontare eccessivo delle indennità di disoccupazione per i mesi in questione avrebbe dovuto risultare immediatamente evidente per il beneficiario. Infatti egli sapeva - a differenza della Cassa di disoccupazione - quante ore di supplenza aveva prestato durante i due mesi in questione e dunque l'errore nella comunicazione delle ore svolte (indicazione erronea di sole 20 ore) non poteva passare inosservato all'assicurato. Questo almeno non tanto per il numero di ore annunciate dal datore di lavoro, ma per l'ammontare delle indennità di disoccupazione ricevute da sommare al salario di sua spettanza per le ore d'insegnamento svolte. La percezione delle indennità in eccesso per l'attività quale docente non può dunque essere ritenuta come avvenuta in buona fede. L'assicurato avrebbe dovuto e potuto segnalare spontaneamente e tempestivamente la discrepanza alla cassa di disoccupazione.
3.3 L'attività quale sorvegliante di museo svolta durante il mese di gennaio 2010 non è stata indicata sul formulario IPA del relativo mese e pertanto il mancato computo da parte della cassa di disoccupazione è direttamente ascrivibile alla violazione dell'obbligo d'informazione da parte dell'assicurato.
La semplice e chiara domanda n. 1 di detti formulari non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni, la domanda" ha infatti il seguente tenore: ha lavorato per uno o più datori di lavoro? e chiede di precisare i periodi e il nome del datore di lavoro in caso di risposta affermativa. L'assicurato non può pertanto prevalersi del fatto di avere segnalato alla propria consulente di avere svolto un attività lavorativa per giustificare la mancata comunicazione alla cassa di un'informazione importate per il calcolo delle indennità dovute.
3.4 Anche l'attività quale giornalista relativa al mese di febbraio 2010 non è stata - a torto - indicata sul relativo formulario IPA ed il pagamento erroneo va posto in diretta relazione con tale violazione dell'informazione. (…)" (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nonché, in via principale, l’accoglimento integrale della domanda di condono e, in via subordinata, l’accertamento della perenzione della pretesa di restituzione (cfr. doc. I pag. 12-13).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:
" (…)
Incredibilmente, nonostante il signor RI 1 abbia sempre fornito tutte le informazioni corrette ai suoi consulenti, che lo hanno aiutato
concretamente nella compilazione dei formulari mensili, l'autorità è giunta ad imputargli addirittura una negligenza grave (!) per il fatto che durante due mesi (gennaio e febbraio 2010) la Cassa stessa fosse incorsa in un proprio errore, considerando un guadagno intermedio inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito. Circostanza questa che, stando a quanto asserito dall'autorità, non poteva essere ignorata dal signor RI 1, il quale avrebbe dovuto informarsi presso la cassa circa la legittimità delle prestazioni percepite.
Di contraltare, per tutti gli altri mesi nei quali la Cassa aveva calcolato erroneamente il diritto alle indennità a favore del signor RI 1, l'autorità ne ha riconosciuto la buona fede ed il diritto al condono in virtù del fatto che, oltre a questa prima condizione, la restituzione delle prestazioni avrebbe causato per l'assicurato una situazione economica e finanziaria di rigore. Si richiama l'attenzione sul foglio di calcolo annesso alla decisione che concludeva per il condono integrale di tutti i CHF 6'564,25 richiesti al signor Stephani (cfr. pag. 1, in alto a destra, e a pag. 2 la crocetta sul campo "condonata" al posto di quello "parzialmente condonata").
Per quanto attiene all'attività di sorvegliante al museo per il Comune di __________ e per quanto attiene all'attività di giornalista per il __________, il mancato inserimento nei formulari di tali importi è solo ed unicamente da ascrivere al fatto che sono stati proprio i consulenti dell'URC a indicare al signor RI 1 che tali importi non dovevano essere considerati rilevanti, siccome da classificare alla stregua di rimborsi spese (non raggiungendo l'importo di CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicato al signor RI 1, era la soglia limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da considerare).
Riguardo all'attività di docente supplente per i mesi di gennaio e febbraio 2010 l'autorità, pur riconoscendo che il signor RI 1 l'avesse concretamente e correttamente indicata, è giunta ad imputargli una negligenza grave per il fatto che egli avrebbe dovuto accorgersi dell'ammontare eccessivo delle indennità versate. Il tutto non già considerando gli importi concreti in gioco e le circostanze del caso concreto (in particolare il fatto che anche nei mesi seguenti la Cassa sia insorta in un errore) bensì partendo dal presupposto di doversi conformare acriticamente ad una sentenza del Tribunale federale (menzionata a pag. 3 della decisione 15 maggio 2013), emanata in relazione ad un caso che nulla aveva a che fare con quello oggetto della presente procedura (sic). (…)" (Doc. I, pag. 6-7)
" (…)
Nel caso concreto, a fronte delle censure addotte, non può esservi dubbio alcuno in merito al fatto che l'Ufficio giuridico avrebbe necessariamente dovuto accertare concretamente come è avvenuta la compilazione dei formulari, analizzare gli stessi - di cui si chiede la produzione in questa sede per il tramite del richiamo dei vari incarti - e chiarire se e quali indicazioni siano state date dai consulenti dell'URC al signor RI 1.
L'autorità decidente è poi incorsa in un accertamento manifestamente
errato negando la buona fede dell'assicurato, ancorché la stessa sia
manifesta, visto che egli ha sempre fornito tutte le informazioni richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando gli importi relativi ai piccoli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC. A ben vedere è del tutto scioccante che non si sappia concretamente da dove sia scaturito l'errore.
L'autorità non ha poi in particolare tenuto conto degli importi
concretamente in gioco, dai quali il ricorrente non avrebbe certo potuto rendersi conto che l'autorità gli aveva versato più del dovuto. In tutta evidenza, applicando acriticamente per analogia una sentenza del Tribunale federale, che nulla aveva a che fare con il caso oggetto della presente procedura, l'autorità ha probabilmente superato la soglia dell'arbitrio.
Prove: doc. A1 ; cs..
Anche volendo fare astrazione da tutti i motivi indicati nei considerandi precedenti, che giustificano (ampiamente) l'annullamento della decisione, l'autorità è incorsa in errore non considerando che la pretesa di restituzione era perenta, visto che la richiesta di restituzione è stata presentata tardivamente.
L'art. 95 LADI regola la restituzione delle prestazioni indebitamente versate. La disposizione in questione rinvia all'art. 25 LPGA, il cui cpv. 2 prevede che il diritto alla restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che si tratta di termini di perenzione, che non possono essere sospesi né interrotti e devono essere applicati d'ufficio.
Disponendo di tutte le informazioni determinanti la Cassa avrebbe tutt'al più dovuto impiegare al massimo un paio di mesi per verificare la situazione e avanzare la propria richiesta. Avendolo fatto con due anni e mezzo di ritardo si deve necessariamente giungere alla conclusione che la pretesa fosse nel frattempo già andata (da tempo) perenta. Al riguardo si osserva che non è in virtù di fatti o informazioni nuovo che la Cassa ha avanzato la propria pretesa nell'ottobre del 2012, bensì sulla scorta dei dati (completi) che l'assicurato le aveva fornito.
Quest'ulteriore ragione impone l'annullamento della decisione qui avversata, giacché la pretesa di restituzione era già perenta al momento in cui la cassa l'ha notificata all'assicurato. (…)" (Doc. I, pag. 9-11)
1.5. Nella sua risposta del 17 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Il 24 marzo 2014 l’avv. RI 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria preavvisato favorevolmente dal Municipio di __________, a cui è stata allegata della documentazione (cfr. doc. VIII+bis).
1.7. L’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, il 15 aprile 2014 ha presentato un atto di replica in cui ha in particolare evidenziato che nella decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 è stato indicato che il reddito proveniente da un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere computato nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è effettivamente fornita. Di conseguenza a mente del ricorrente gli importi considerati dalla Cassa avrebbero dovuto essere conteggiati in precedenza e non nei mesi nei quali sono stati versati.
Inoltre l’insorgente ha fatto valere di non aver saputo quante ore aveva effettivamente lavorato in ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario corrisposto ai docenti supplenti. Egli, pertanto, esclude di aver potuto prendere in considerazione che l’amministrazione era incorsa in un errore.
Egli ha, poi, asserito:
" (…)
II ricorrente contesta di aver mai affermato che gli sarebbe stato
comunicato da parte dei funzionari dell'URC "di non comunicare redditi di piccola entità" (cfr. risposta 17 marzo 2014, pag. 5). Quello che il ricorrente ha sempre coerentemente sostenuto è invece di aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ e di aver in particolare discusso se gli stessi andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l'avallo alla conclusione di non indicarli nei formulari. (…)" (Doc. XI, pag. 18)
Infine l’insorgente ha censurato il modo di procedere della Sezione del lavoro che pendente causa ha interpellato i consulenti del personale __________ e __________, trasmettendo loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo stralcio dagli atti delle relative risposte fornite tramite messaggi di posta elettronica, in quanto, indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non sono stati firmati (cfr. doc. XI).
1.8. La Sezione del lavoro ha preso posizione al riguardo con la duplica del 5 maggio 2014 (cfr. doc. XIII).
1.9. Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIV).
1.10. Pendente causa questa Corte, in riferimento alla domanda di gratuito patrocinio formulata da RI 1 contestualmente al ricorso, ha posto alcuni quesiti all’avv. RA 1 in merito alla situazione finanziaria dell’assicurato, richiedendo la produzione di alcuni documenti (cfr. doc. XV)
Il patrocinatore dell’insorgente ha risposto il 12 dicembre 2014, inviando la documentazione richiesta (cfr. doc. XVI; C1-9).
1.11. Il 5 febbraio 2015, il TCA ha posto alcuni quesiti a __________ della Cassa disoccupazione __________ (cfr. doc. XVII).
__________ ha risposto il 10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVIII).
1.12. La Sezione del lavoro, il 17 febbraio 2015, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta e di duplica (cfr. doc. XX).
1.13. L’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha preso posizione con scritto del 26 febbraio 2015 in merito all’accertamento esperito da questo Tribunale presso la Cassa (cfr. doc. XXI).
1.14. Il doc. XX è stato trasmesso al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XXII), mentre il doc. XXI è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'143.40 (cfr. consid. 1.2.) corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite indebitamente nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
2.2. Il ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 emessa dalla Sezione del lavoro per motivi d’ordine formale.
Una lesione del diritto di essere sentito è stata fatta valere implicitamente, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nella decisione formale del 15 maggio 2013, né nella decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 con le censure da lui proposte (cfr. doc. I pag. 7, 8).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione del 15 maggio 2013 e della decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 impugnata, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il motivo per cui la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente il condono della restituzione della somma di fr. 3'143.40, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 1/71; 1/72; 1/75; 1/76), ovvero il mancato tempestivo annuncio alla Cassa delle attività svolte presso il __________ e il Comune di __________, come pure l’indicazione di un numero di ore di insegnamento inferiore a quello effettivo con la conseguenza di un calcolo non corretto del guadagno intermedio realmente conseguito dall’assicurato da parte della Cassa (cfr. doc. 9; A).
Del resto l’insorgente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. Nella presente fattispecie il ricorrente ha fatto valere che la pretesa di restituzione era perenta, visto che la richiesta di rimborso sarebbe stata presentata tardivamente (cfr. doc. I; XI).
La decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 con la quale la Cassa ha confermato il proprio ordine di restituzione del 22 ottobre 2012 (cfr. consid.1.1.) è cresciuta in giudicato incontestata.
Alla luce della giurisprudenza federale qualsiasi richiesta che implichi il dover chinarsi, in questa sede, sul provvedimento del 24 gennaio 2013 è irricevibile.
In effetti la perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).
Pertanto, visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti all’ordine di rimborso, non entra in materia per quanto concerne l’ordine di restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione.
Al riguardo nella sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:
" (…)
3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté."
In tale contesto è, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che:
" (…)
Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).
Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione)."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza P 67/03 del 25 ottobre 2004, ha così deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di chiedere il rimborso.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2 e STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007 consid. 2.4.
Alla luce della giurisprudenza appena esposta questo Tribunale ritiene che, poiché la decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012 è passata in giudicato incontestata, non è possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.
La medesima considerazione vale pure riguardo alla censura formulata dall’assicurato secondo cui gli importi computati dalla Cassa nel calcolo relativo all’ordine di restituzione a titolo di guadagno intermedio per i mesi di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto essere conteggiati per dei mesi precedenti, siccome il reddito proveniente da un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere tenuto conto nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è effettivamente fornita (cfr. doc. XI; consid. 1.7.).
In effetti, come visto, essendo passata in giudicato incontestata la decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012, le domande inerenti al rimborso di indennità di disoccupazione si rivelano irricevibili.
2.4. L’insorgente ha tuttavia sostenuto di non avere interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 relativa alla restituzione, in quanto un funzionario della Cassa Disoccupazione __________, e meglio __________, gli aveva esplicitamente indicato che la richiesta di condono, a fronte della sua situazione economica, “avrebbe dovuto poter trovare accoglimento” (cfr. doc. I pag. 5).
Al riguardo il TCA costata innanzitutto che l’assicurato, nonostante nel ricorso abbia indicato che, scioccato dall’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012, si è rivolto alla Cassa, la quale, tramite un suo collaboratore, gli avrebbe consigliato di presentare unicamente una domanda di condono (cfr. doc. I pag. 5), ha comunque inoltrato il 20 novembre 2012, oltre alla domanda di condono, anche un’opposizione contro il provvedimento del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/1).
Avendo già pendente la domanda di condono del 20 novembre 2012, egli, dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 24 gennaio 2013, ha deciso di non impugnare tale provvedimento davanti al TCA.
Pendente causa questa Corte ha interpellato __________, responsabile regionale e capo dell’ufficio di pagamento della Cassa Disoccupazione __________, chiedendogli, segnatamente, se corrisponde al vero che egli ha detto all’assicurato, successivamente all’emanazione nei suoi confronti dell’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012, di inoltrare unicamente una domanda di condono, in quanto la stessa, a fronte della sua situazione economica e delle particolari circostanze che si erano verificate, “avrebbe sicuramente dovuto trovare accoglimento” (cfr. doc. XI pag. 5; doc. XVII).
Il 10 febbraio 2015 __________ ha risposto di non ricordare, a distanza di alcuni anni, se abbia o meno detto all’assicurato che un’eventuale domanda di condono avrebbe trovato accoglimento (cfr. doc. XVIII).
La questione di sapere cosa il funzionario della Cassa abbia effettivamente indicato al ricorrente non merita di ulteriori approfondimenti, in quanto, anche nell’ipotesi più favorevole all’assicurato, ossia che __________ gli abbia prospettato un accoglimento della sua domanda di condono e quindi che egli, a seguito di tale affermazione, abbia rinunciato a impugnare davanti al TCA la decisione su opposizione relativa alla restituzione, le contestazioni dell’assicurato a proposito della restituzione vanno respinte, in quanto la richiesta della Cassa è tempestiva e il conteggio del guadagno intermedio per i mesi di gennaio e febbraio 2010 è avvenuto correttamente.
2.5. L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).
In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 l’Alta Corte ha sottolineato che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.
Cfr. pure STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.
In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
" (…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
Quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi per le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010; DTF 112 V 180).
2.6. In concreto questa Corte pendente causa ha chiesto a __________ quale sia stato il motivo (e quando si è verificato) che ha dato avvio al riesame dell’incarto dell’assicurato e che ha fatto richiedere il suo estratto conto individuale AVS pervenuto alla Cassa nel luglio 2012 (cfr. doc. XVII).
Il funzionario della Cassa, il 10 febbraio 2015, ha risposto:
" (…)
Nel caso specifico la cassa ha avuto comunicazione degli incarti da verificare nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, ciò che ha dato avvio alla nostra richiesta dell’estratto conto individuale AVS. (…)" (Doc. XVIII)
Ritenuto che il termine di perenzione relativa è, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, di un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e visto che la richiesta da parte della SECO di verificare l’incarto del ricorrente è giunta alla Cassa all’inizio del 2012, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/9; consid. 1.1.), il diritto alla restituzione delle indennità di disoccupazione che il ricorrente ha indebitamente riscosso a seguito del computo del guadagno intermedio conseguito quale insegnante supplente e tramite le attività svolte per il Comune di __________ e il __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. consid. 1.1.) non era in ogni caso perento.
Per quanto attiene alla censura dell’assicurato secondo cui gli importi computati dalla Cassa nel calcolo relativo all’ordine di restituzione a titolo di guadagno intermedio per i mesi di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto essere conteggiati per dei mesi precedenti, siccome il reddito proveniente da un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere tenuto conto nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è effettivamente fornita (cfr. doc. XI; consid. 1.7.), va osservato che nel caso concreto rettamente la Cassa ha considerato i guadagni derivanti dalle attività menzionate nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se gli introiti derivanti da attività lavorative effettuate in un determinato periodo ma retribuite successivamente possano essere computati nel mese in cui avviene il pagamento o debbano essere tenuti in considerazione per il mese in cui è stata svolta l’occupazione, dalle carte processuali risulta che il ricorrente ha svolto le attività menzionate proprio nei mesi di gennaio e/o febbraio 2010.
Dal 21 gennaio all’11 febbraio 2010 egli ha lavorato quale docente supplente in __________ presso la Scuola __________ per 20 ore e dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 presso il __________ di __________ per 90 ore (cfr. doc. 1/23; 1/24).
Inoltre la collaborazione esterna con il __________ ha avuto luogo nel febbraio 2010 (cfr. doc. 1/30).
Nel conto salario per l’anno 2010 relativo all’insorgente allestito dal Comune di __________ è, poi, stata indicata una paga, quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio 2010 di fr. 399.25 (cfr. doc. 1/28).
A quest’ultimo riguardo giova, del resto, rilevare che l’11 dicembre 2009 l’assicurato, con un messaggio di posta elettronica, ha informato il consulente __________ che da quel momento fino al 16 gennaio 2010 avrebbe lavorato presso il __________ di __________ (cfr. doc. 17.1) e il 15 gennaio 2010 l’ha avvisato di aver terminato da poco la precedente attività parziale per il __________ (cfr. doc. 17).
2.7. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,
quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.8. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.9. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.10. In una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…) si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso. (…)"
In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.
In un’ulteriore sentenza C 2/07 del 6 marzo 2007 la nostra Massima Istanza ha deciso, contrariamente alla Corte cantonale, che a un’assicurata che aveva correttamente comunicato alla Cassa il 23 agosto 2004 che dal 19 agosto 2004 era a disposizione per il collocamento soltanto in misura del 50% avendo iniziato una formazione commerciale non andava riconosciuta la buona fede al momento in cui aveva percepito le indennità di disoccupazione relative ai mesi successivi all’informazione da lei fornita chiestele in restituzione e che quindi doveva esserle negato il condono.
In effetti allorché aveva ricevuto le prestazioni LADI, avrebbe dovuto con l’attenzione da lei esigibile rendersi conto che l’importo delle stesse non era stato adeguato (ridotto) e dunque che non le spettavano perlomeno in parte. Non sono stati ritenuti motivi atti a giustificare il mancato avviso alla Cassa la morte del padre, rispettivamente il fatto di doversi prendere cura della madre e del fratello, come pure l’impegno scolastico. Il TFA ha peraltro osservato che la circostanza di non prestare la dovuta attenzione ai versamenti effettuati a suo favore dall’assicurazione disoccupazione e il fatto di non controllare la posta e i conteggi non potevano essere valutati quale negligenza lieve.
Con sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha, infine, respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.
All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.
Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.
L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.
2.11. Nell’evenienza concreta la Sezione del lavoro ha negato ad RI 1 il condono della restituzione della somma di fr. 3'143.40 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010, non potendo essergli riconosciuta la buona fede, in quanto, da un lato, non ha tempestivamente annunciato alla Cassa l’attività svolta presso il __________ e il Comune di __________ quale sorvegliante di __________. In particolare non ha indicato tali occupazioni sul Formulario “Indicazioni della persona assicurata”. Dall’altro, benché abbia indicato sui formulari di gennaio e febbraio 2010 l’attività svolta per l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, non ha adeguato il numero di ore di supplenza effettivamente svolte rispetto a quello segnalato inizialmente.
Considerato che per i mesi di gennaio e febbraio 2010 la Cassa ha considerato un guadagno intermedio di parecchio inferiore a quello realmente conseguito dall'assicurato, quest’ultimo, a mente della parte resistente, non poteva ignorare che tali prestazioni erano versate a torto (cfr. doc. 9; A).
L’assicurato ha contestato l’operato dell’amministrazione, asserendo di aver sempre segnalato qualsiasi impiego e relative entrate alla consulente del personale e di aver sempre annunciato il guadagno intermedio.
Egli ha precisato di aver informato la consulente del personale in particolare dei due importi ricevuti dal __________ e dal Comune di __________. A quest’ultimo proposito ha puntualizzato che, trattandosi di rimborsi spese per un lavoro precedentemente svolto e denunciato come guadagno intermedio per una mostra in occasione dei mondiali di ciclismo, la consulente gli avrebbe detto che non dovevano essere denunciati se non raggiungevano una certa cifra annua e se erano dei versamenti “una tantum”.
L’insorgente ha, inoltre, aggiunto di aver compilato tutti i formulari che ha inoltrato solo dopo averli verificati con i consulenti dell’URC, ai quali ha sempre fornito tutte le informazioni determinanti (cfr. doc. doc. 1/1; I).
2.12. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nei formulari Indicazioni della persona assicurata per il mese di gennaio e per il mese di febbraio 2010, allestiti il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010, il ricorrente ha indicato di aver lavorato per l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore dal 15 al 31 gennaio 2010 e dal 1° al 28 febbraio 2010 (cfr. doc. 1/73; 1/69).
Da un Rapporto di supplenza allestito dall’Ufficio dell’insegnamento medio superiore l’11 febbraio 2010 e sottoscritto dal ricorrente si evince che quest’ultimo dal 21 gennaio all’11 febbraio 2010 ha effettuato, quale supplente nella materia di __________ presso la __________ 20 ore (cfr. doc. 1/24).
Da un ulteriore Rapporto del 5 marzo 2010 sempre controfirmato dall’assicurato risulta, poi, che questi dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 ha svolto presso il __________ di __________, sempre come supplente in __________, 90 ore (cfr. doc. 1/23).
Inoltre, come peraltro rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. XIII pag. 3-4), questo Tribunale constata, da una parte, che dall’estratto conto bancario dell’assicurato emerge che a suo favore sono stati effettuati dei bonifici da parte della Cassa cantonale delle finanze per l’attività di supplente di fr. 1’1’41.05 il 24 febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2).
Dall’altra parte, il TCA rileva che nel mese di maggio 2010 all’insorgente, iscritto in disoccupazione dal 10 agosto 2009 (cfr. doc. 1/77; 1/81) e che conosceva l’ammontare del proprio guadagno assicurato di fr. 2'818.--, in quanto risultante dalla Comunicazione delle principali condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione del 9 settembre 2009 (cfr. doc. 27), sono stati inviati i conteggi delle indennità di disoccupazione relative al mese di gennaio 2010 di fr. 1'624.30 (cfr. doc. 1/76) e al mese di febbraio 2010 di fr. 1'519.10 (cfr. doc. 1/72), per complessivi fr. 3'143.40 corrispostigli sul suo conto bancario il 19 maggio 2010 (cfr. doc. B2).
In tali conteggi è stato indicato che per il mese di gennaio 2010 il guadagno intermedio lordo era di fr. 515.85 (cfr. doc. 1/76), mentre per il mese di febbraio 2010 ammontava a fr. 537.30 (cfr. doc. 1/72).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’insorgente, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile alla situazione contingente, e in particolare ai conteggi allestiti per i mesi di gennaio e febbraio 2010 dalla Cassa nel maggio 2010, ovvero posteriormente al bonifico dei salari quale insegnante supplente di fr. 1’1’41.05 il 24 febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2), nonché alle somme risultanti dagli estratti conto bancari sia relative agli stipendi versatigli dal Cantone, che concernenti gli importi delle indennità LADI per i mesi in questione, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che i guadagni intermedi lordi considerati dall’amministrazione per il mese di gennaio 2010 di fr. 515.85 (cfr. doc. 1/76) e per il mese di febbraio 2010 di fr. 537.30 (cfr. doc. 1/72) al fine di determinare l’importo delle indennità di disoccupazione a cui egli aveva diritto erano troppo esigui.
Il ricorrente poteva e doveva, quindi, riconoscere, da questo profilo, l'illegittimità del versamento delle indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio e febbraio 2010.
La mancata comunicazione alla Cassa, se non del numero esatto di ore effettuate quale insegnante supplente, dei redditi conseguiti tramite tale attività e corrispostigli nei mesi di febbraio e marzo 2010 costituisce, pertanto, conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata al consid. 2.10., una negligenza grave che implica l’esclusione della buona fede.
L’affermazione dell’assicurato, secondo cui non avrebbe saputo quante ore aveva realmente lavorato in ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario corrisposto ai docenti supplenti (cfr. doc. XI), non gli è di ausilio alcuno.
In effetti, come appena esposto, egli avrebbe dovuto comunque informare la Cassa dei guadagni ottenuti quale insegnante supplente, di cui era al corrente al più tardi dal mese di marzo 2010.
2.13. Per quanto concerne gli importi ricevuti per le attività svolte presso il __________ e il Comune di __________, dai documenti agli atti, e meglio dall’estratto del conto individuale dell’assicurato emesso dalla Cassa __________ nel luglio 2012, risulta che il ricorrente nel 2010 ha ricevuto fr. 399.-- dal Comune di __________ e fr. 500.-- dalla Fondazione __________ (cfr. doc. 1/35).
In effetti, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), nel conto salario per l’anno 2010 relativo all’insorgente allestito dal Comune di __________ è stata indicata una paga, quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio 2010 di fr. 399.25 (cfr. doc. 1/28).
Inoltre il __________, il 10 marzo 2010, ha attestato che l’assicurato nel febbraio 2010 ha percepito fr. 250.-- per una collaborazione esterna (cfr. doc. 1/29; 1/30).
Egli ha guadagnato ulteriori fr. 250.-- per un’ulteriore rubrica nel dicembre 2010 (cfr. doc. 1/31).
Nei formulari Indicazioni della persona assicurata relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2010, compilati il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010, il ricorrente non ha però indicato alcunché riguardo allo svolgimento di un’attività per il Comune di __________, né per il __________ (cfr. doc. 1/69, 1/73).
Nemmeno sono stati prodotti attestati di guadagno intermedio in relazione alle due attività menzionate.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisce un fatto determinante ai fini del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, già dal profilo dell’idoneità al collocamento e della computabilità della perdita di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f, 15, 8 cpv. 1 lett. b, 11 LADI).
All’assicurato, come a qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva sfuggire che per gli organi chiamati ad applicare la LADI era fondamentale sapere che aveva esercitato delle attività lucrative, al fine di determinarsi circa il suo diritto alle indennità di disoccupazione, e più in particolare circa l’estensione di tale diritto.
Tali circostanze dovevano, quindi, essere comunicate senza indugio all’amministrazione, ciò che non è invece avvenuto.
2.14. Il ricorrente, a giustificazione della mancata segnalazione delle entrate percepite dal Comune di __________ e dal __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010, ha affermato che tale omissione sarebbe da ascrivere alle indicazioni fornitegli da parte dei consulenti dell’URC secondo cui gli importi ricevuti non dovevano essere considerati rilevanti, siccome da classificare alla stregua di rimborsi spese, non raggiungendo l'importo di CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicatogli era la soglia limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da considerare.
Egli ha, pure, evidenziato che la sua buona fede è manifesta, visto che ha sempre fornito tutte le informazioni richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando gli importi relativi alle piccole somme percepite dal Comune di __________ e dal __________ unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC (cfr. doc. I pag. 6, 9).
Il 10 marzo 2014 l’avv__________, capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha interpellato i consulenti del personale __________ e __________ che hanno seguito l’insorgente nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 16; 17), specificando che stavano trattando un caso relativo a una domanda di condono, come segue:
" (…)
Il tutto ruota attorno a redditi conseguiti durante la disoccupazione e chiesti in restituzione dalla disoccupazione. Viene fatto più volte riferimento al fatto che gli IPA sarebbero stati compilati con la vostra supervisione e che dei redditi minori (guardiano museo, redazione di alcuni articoli per il __________) non siano stati segnalati su vostra indicazione.
Sulla base della prassi normalmente in uso per quanto riguarda le informazioni relative al calcolo e il versamento delle prestazioni (rinvio alla CD) e dei documenti a GED (in particolare verbali colloquio 15 gennaio 2010 e 19 febbraio 2010) avevo concluso che la PCI aveva segnalato di avere lavorato ma senza altre discussioni o istruzioni da parte vostra.
I fatti sono purtroppo piuttosto lontani nel tempo (2010), tuttavia vi chiedo di leggere attentamente il ricorso (v. in particolare p.to 3 pag. 3 e 4; p.to pag. 5; p.to 6 pag. 6) e dirmi cosa vi ricordate e se è esatto quanto sostenuto dal ricorrente.
(…)" (Doc. 19)
__________, il medesimo giorno, ha risposto quanto segue:
" (…)
Io non controllavo sistematicamente i formulari IPA del Signor RI 1, raccomando sempre di compilarli in maniera veritiera in quanto si tratta di un’autocertificazione. Non ho l’abitudine di controllarli, sono sicura che tale procedura non venisse svolta regolarmente.
All’assicurato è sempre stato detto di indicare tutte le attività svolte (sia dipendenti che indipendenti) nel formulario IPA. Ricordo che aveva dei problemi legati al fatto che i diversi datori di lavoro versavano lo stipendio in momenti diversi, per tale motivo gli è sempre stato detto, come avviene regolarmente, di rivolgersi alla cassa disoccupazione per i chiarimenti dei pagamenti e come dichiarare il guadagno intermedio.
Ad ogni assicurato viene sempre detto di notificare qualsiasi entrata alla cassa disoccupazione, anche al signor RI 1, da parte mia è stato ribadito questo concetto. Sul fatto che importi inferiori a 2'000.- annui non devono essere notificati alla cassa, a me suona veramente nuovo, siccome non è una nozione a me nota, sicuramente da parte mia non ha avuto questa informazione.
(…)" (Doc. 20)
Sempre il 10 marzo 2010 __________ ha invece indicato che:
" Mi ricordo sicuramente dell’assicurato.
C’è qualcosa che mi sfugge, perché:
al momento dell’iscrizione, 23.10.2009, l’assicurato aveva dichiarato verbalmente il lavoro presso il “__________” (vedi scheda manoscritta vecchio archivio a GED) ma alla domanda formale riguardante la disponibilità al collocamento ha risposto di NON avere alcuna attività.
Forse la discussione sui 2000 franchi annui esentati dall’AVS era avvenuta in questo contesto e gli avevo fatto presente che per quanto ricordavo dalla mia formazione, era necessario chiedere esplicitamente questo esonero, ma sicuramente non sono stato in grado di dargli istruzioni precise, rimandandolo quindi alla cassa disoccupazione per ulteriori chiarimenti.
Ritenevo in quel momento che l’indicazione 3A (parzialmente disoccupato con attività lavorativa a tempo parziale) avrebbe automaticamente indotto la cassa disoccupazione a chiedere ragguagli sul guadagno intermedio. E gli avevo sicuramente chiarito le diverse competente cassa/URC.
Per la vicenda __________, gli avevo ulteriormente risposto che la questione di sapere se si trattasse di un reddito accessorio, un rimborso spese come da lui asserito o un guadagno intermedio andava chiarita con la sua cassa disoccupazione e non con il sottoscritto.
Mi ha chiesto comunque un parere e gli ho detto che essendo lui giornalista probabilmente si trattava di un guadagno intermedio. Al che, con fare insistente, e, a mio parere, altezzoso, ha ripreso la litania del “io lo so meglio di voi”.
Nel prolungarsi del colloquio - veramente lungo e intenso – a un certo punto mi avrebbe (qui il ricordo si fa confuso) mostrato l’IPA dicendo” quindi va bene così” – non l’ho nemmeno guardato ma credo, nell’esasperazione, di avergli detto di prendersi le sue responsabilità e che per il sottoscritto la cifra era di entità minima e non degna di ulteriore interesse.
(…)" (Doc. 21)
L’assicurato, nella replica prodotta dopo la risposta di causa, ha contestato di aver affermato che gli sarebbe stato comunicato da parte dei funzionari dell'URC di non comunicare redditi di piccola entità, precisando che ciò che ha sempre coerentemente sostenuto è invece di aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ e di aver in particolare discusso se gli stessi andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l'avallo alla conclusione di non indicarli nei formulari (cfr. doc. XI pag. 18).
2.15. Il ricorrente ha censurato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha interpellato i consulenti URC pendente causa, trasmettendo loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo stralcio dagli atti delle relative risposte fornite tramite messaggi di posta elettronica, in quanto, indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non sono stati firmati (cfr. doc. XI).
Questo Tribunale ritiene che effettivamente, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa), la Sezione del lavoro non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori pendente la procedura ricorsuale al TCA, né tantomeno inviare all’URC il ricorso dell’assicurato.
Considerato che già nell’opposizione l’assicurato ha fatto valere di essere stato consigliato dai consulenti URC circa il fatto di non segnalare i redditi ottenuti dal Comune di __________ e dal __________ (cfr. doc. 10), in applicazione dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.
Alla luce di quanto appena esposto, gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso i consulenti del personale verranno ignorati dal TCA.
La Sezione del lavoro ha osservato (cfr. doc. XIII pag. 6) che è prassi costante degli URC invitare gli assicurati a rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione per chiarire aspetti riguardanti il conteggio delle indennità - e quindi il computo di eventuali guadagni intermedi - e il relativo pagamento, siccome sono le Casse gli organi competenti, in particolare, per quanto attiene alle prestazioni (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) e non gli URC a cui, giusta l’art. 2a RL-rilocc, compete invece:
" 1Gli uffici regionali di collocamento (URC) sono competenti per:
a) la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);
b) decidere in merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI, non riservati per competenza ad altra autorità (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);
c) assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);
d) eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);
e) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).
f) ricevere l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI)."
Gli URC sono a conoscenza del principio fondamentale secondo cui ogni attività lavorativa - anche se non remunerata - deve essere annunciata.
In effetti in una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
Al riguardo cfr. pure STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2., già citata al consid. 2.10.
In simili condizioni, il TCA ritiene assai improbabile che l’insorgente abbia ricevuto dai funzionari dell’URC un’informazione secondo cui non era tenuto ad annunciare i redditi provenienti da attività lavorative, in quanto estremamente esigui.
La sua buona fede non può, perciò, essere tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.
Omettendo di indicare i guadagni conseguiti tramite le attività per il Comune di __________ e il __________, l’assicurato ha commesso una negligenza grave.
Del resto, vista anche la sua formazione e le sue occupazioni nell’ambito del giornalismo e dell’insegnamento, il ricorrente non poteva non rendersi conto che non rispondendo correttamente alla chiara domanda riportata nei formulari “Indicazioni della persona assicurata, e meglio “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” (cfr. doc. 1/73; 1/69), assumeva un comportamento contrario alla buona fede.
In proposito va ribadito (cfr. consid. 2.10.) che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008, ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono. In quel caso è stata esclusa la buona fede, poiché, anche se l’assicurato avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito alla sua attività lavorativa, come da lui sostenuto, egli aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.
L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua occupazione. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.
Contestualmente l’Alta Corte ha osservato:
" (…)
4.1 Les premiers juges ont nié la bonne foi de l'assuré. Ils ont constaté, d'une part, que ce dernier avait omis d'informer les organes de l'assurance-chômage de son activité au service de la société X.________ SA et que, d'autre part, il avait fait des déclarations contraires à la vérité en répondant par la négative sur chacune des cartes de contrôle, à la question de savoir s'il exerçait une activité lucrative dépendante ou indépendante. Partant, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé avait violé son obligation de renseigner, même s'il avait parlé au préalable de son activité à son conseiller.
Reprenant pour l'essentiel l'argumentation invoquée en instance cantonale, le recourant conteste avoir commis une négligence grave. Il prétend avoir informé régulièrement son conseiller en placement sur son activité pour le compte de la société X.________ SA et sur les gains intermédiaires réalisés durant la période en cause; dès lors, il ne se considère pas responsable de la non-communication de ces éléments à la caisse. En outre, comme il était toujours au chômage, il a continué à remplir les cartes de contrôle en indiquant qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative, conformément aux recommandations de son conseiller. D'ailleurs, il fait valoir qu'étant donné le montant peu élevé des versements de la caisse, il avait toutes les raisons de penser que les revenus perçus au service de X.________ SA étaient bien pris en considération pour la fixation de ses indemnités mensuelles. Selon lui, la caisse était donc au courant de son activité lucrative.
4.2 Les seules allégations du recourant, selon lesquelles il a informé régulièrement son conseiller de son activité lucrative, ne sont pas suffisantes pour considérer que les faits importants pour le jugement de la cause ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
Quoi qu'il en soit, même en admettant que l'intéressé a annoncé ladite activité à son conseiller, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours répondu négativement à la question de savoir s'il exerçait une activité lucrative dépendante ou indépendante, soit une question déterminante pour le calcul de l'indemnité par la caisse de chômage. Certes, il est constant que le conseiller en placement de l'assuré lui a demandé de continuer à remplir les cartes de contrôle. Toutefois, rien ne permet d'inférer que son conseiller lui aurait suggéré de répondre par la négative à la question relative à l'exercice d'une activité lucrative. (…)"
(STF 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 consid. 4.1.-4.2.; le sottolineature sono del redattore)
Nella presente fattispecie va sottolineato che il ricorrente nella replica ha comunque contestato quanto riportato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa, ossia di aver affermato che gli sarebbe stato comunicato da parte dei funzionari dell'URC "di non comunicare redditi di piccola entità" (cfr. doc. VI pag. 5), sostenendo di aver discusso con i consulenti se gli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l’avvallo alla sua conclusione di non segnalarli (cfr. doc. XI pag. 18; consid. 1.7.).
2.16. L’insorgente ha chiesto l’audizione di alcuni testi, e meglio dei consulenti dell’URC che l’hanno seguito nel periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione e di __________ della Cassa (cfr. doc. I pag. 14; XI pag. 24). Egli inoltre si è dichiarato disponibile a essere sentito in sede di audizione personale (cfr. doc. XXI pag. 2).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato il proprio interrogatorio.
Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne il condono e in particolare il presupposto della buona fede (cfr. consid. 2.7.-2.10.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste, le audizioni postulate, non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Relativamente alla richiesta di sentire __________ va rilevato che questo Tribunale, come visto sopra, ha proceduto in ogni caso a sottoporgli delle domande alle quali egli ha risposto il 10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVII; XVIII).
L’avv. RA 1, il 26 febbraio 2015, ha peraltro evidenziato che il ricorrente aveva postulato l’audizione di __________ proprio per chiarire gli aspetti toccati nelle domande che gli sono state rivolte in forma scritta dal TCA (cfr. doc. XXI).
Ne discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale audizione, nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.
2.17. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, conformemente alla legge e alla giurisprudenza applicabile all’evenienza concreta (cfr. consid. 2.6.), a mente di questo Tribunale, nel caso dell’assicurato, deve essere esclusa la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione dei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 1/76; 1/72).
Venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.
La decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 va, conseguentemente, confermata.
2.18. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11, 13 e 14).
La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative."
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Dalle carte processuali, segnatamente dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, dal quale risulta il preavviso favorevole del Comune di __________ (cfr. dod. VIIIbis), come pure dal complemento istruttorio esperito da questo Tribunale nel dicembre 2014 (cfr. doc. XV; XVI + C1-9), emerge che l’assicurato, che ha esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 11), non ha entrate stabili, bensì può contare unicamente su guadagni connessi a mandati saltuari di poca entità, come ad esempio per il periodo settembre-dicembre 2014 gli è stato assegnato un mandato di redazione di una biografia da parte dell’__________ con un corrispettivo di fr. 1'000.-- (cfr. doc. XVI).
Da una fattura dei premi emessa dalla cassa malati __________ l’8 novembre 2014 relativa al mese di dicembre 2014 si evince, del resto, che l’insorgente, con a carico un premio di fr. 221.35 mensile, era al beneficio di un sussidio di fr. 225.70 al mese (cfr. doc. C8).
Ne discende che l’assicurato può essere considerato indigente.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; art. 6 LAG; U. Kieser, ATSG - Kommentar, 2° ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2009, ad art. 61, n. 110; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; art 152 cpv. 3 vOG; STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 10.2.; STF I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti