Raccomandata
Incarto n. 38.2014.14
rs
Lugano 16 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 18 marzo 2013, in quanto l’assicurato non è più normalmente disponibile sul mercato del lavoro.
L'amministrazione al riguardo ha rilevato che egli ha sottoscritto con effetto dal 18 marzo 2013 un contratto di lavoro al 100% con la __________ di __________, fiduciaria immobiliare concessionaria di __________ e che per poter intraprendere questa professione è tenuto a partecipare a una formazione specifica presso __________ di __________ per la quale ha versato fr. 7'560 e che non è disposto a interrompere. Inoltre l’amministrazione ha evidenziato che l’assicurato ha dichiarato, da una parte, di non voler accettare alcun lavoro che non sia legato al settore immobiliare e in tutti i casi solo a determinate condizioni, dall’altra, di non poter partecipare a programmi occupazionali o corsi (cfr. doc. 4).
1.2. Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 22 aprile 2013, osservando quanto segue:
" (…) Producendo la rispettiva dichiarazione del datore di lavoro datata 2 maggio 2013, comunica di aver lavorato le prime due settimane presso la __________ (ovvero dal 18 al 31 marzo 2013) nella misura del 50%, in quanto avrebbe dovuto prepararsi “all’esame di intermediario di giocatori di calcio”. Precisa al riguardo che “qualora fosse stata un’opportunità di lavoro part-time l’avrei accettata sospendendo la preparazione all’esame. Da notare che avrei potuto rinunciare all’esame di intermediario fino al giorno prima del suo svolgimento” (opposizione 2 maggio 2013).
Al riguardo, dagli atti emerge come in occasione del primo colloquio sostenuto con la sua consulente del personale, in data 22 gennaio 2013, l’assicurato abbia comunicato che a marzo avrebbe sostenuto l’esame di __________. Durante il colloquio di consulenza del 20 febbraio 2013 ha dichiarato al proposito che detto esame avrebbe avuto luogo il 4 aprile (2013). In occasione dell’audizione 11 aprile 2013, riferendosi al contratto 28 gennaio 2013 firmato con la ditta , ha precisato che “inizialmente non potevo garantire il 100% in quanto stavo studiando per l’esame di __________ (), che ho superato il 04.04.2013. Dal 05.04.2013 sono ritornato disponibile al 100%”.
Ora, il citato contratto stipulato con la __________ non menziona alcuna riduzione dell’impegno lavorativo dell’opponente durante il periodo iniziale del rapporto di lavoro, ovvero dal 18 al 31 marzo 2013. Ai fini della valutazione dell’idoneità al collocamento l’impegno contrattuale risulta invece essere determinante. Non appare quindi possibile considerare un’idoneità al collocamento con una disponibilità al 50% in funzione di una iniziale riduzione dell’orario di lavoro la quale, a detta dello stesso assicurato, era finalizzata allo studio dell’esame in questione e concordata con il datore di lavoro solo in modo informale. La possibile rinuncia all’esame, asserita dal signor __________ a posteriori, ossia dopo il periodo in questione, non permette di giungere a una conclusione diversa.” (Doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo dal 18 al 31 marzo 2013 in misura del 50%.
A motivazione della sua pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:
" (…)
Il fatto che il contratto stipulato con la __________, in rappresentanza della __________, non menzioni alcuna riduzione dell’impegno lavorativo dal 18 al 31 marzo 2013 non significa che ciò non sia realmente accaduto. Al momento della firma del contratto con la __________ avvenuto il 28 gennaio 2013 mi sono accordato con il Signor __________, titolare della medesima, in maniera verbale, per poter lavorare dal 18 al 31 marzo 2013 a tempo ridotto per potermi preparare per l’esame di intermediario di giocatori di calcio (vedi dichiarazione della __________ allegata). Da notare che il contratto di lavoro non prevede una percentuale di attività lavorativa essendo la rimunerazione basata unicamente sulle vendite.
Durante il periodo che va dal 18 al 31 marzo 2013 mi recavo all’ufficio della __________ di __________ alla mattina e lavoravo fino a mezzogiorno. In seguito mi recavo a casa per studiare per l’esame. Questo può essere provato dai miei colleghi di lavoro.
L’art. 11.2 del regolamento degli agenti di giocatori dell’Associazione Svizzera di Football, di cui allego una copia, prevede che si possa rinunciare all’esame fino al giorno prima dell’esame (l’informazione può essere confermata dal segretariato dell’ASF di __________).
Alla luce di questi aspetti, durante il periodo che va dal 18 al 31 marzo 2013, sarei stato collocabile presso un datore di lavoro che avrebbe richiesto una persona da assumere a tempo parziale (50-60%) nelle ore mattutine o pomeridiane perché, a seconda delle esigenze del datore di lavoro che mi avrebbe assunto, avrei potuto modificare la mia presenza presso la __________ e allo stesso tempo avrei potuto in ogni momento interrompere la preparazione all’esame per sostenerlo in un’altra occasione.
(…)”(Doc. I)
1.3. L’amministrazione, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 30 marzo 2014 (cfr. doc. V).
1.5. Il 3 aprile 2014 la Sezione del lavoro si è riconfermata integralmente nelle proprie considerazioni e conclusioni esposte nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.7. Il 4 gennaio 2015 l’assicurato, chiedendo al TCA ragguagli in merito al suo incarto, ha implicitamente sollecitato l’evasione del ricorso (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 18 marzo 2013.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA
C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre 2004.
Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" 1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).
(…)"
2.4. In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero.
In un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
Infine, in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due mesi, argomentando:
" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.5. Dalla giurisprudenza menzionata al considerando precedente risulta il principio generale secondo cui l’assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.4.).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve però condurre a penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile. Secondo l’Alta Corte non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina, di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una più prossima data, ma a rischio - in definitiva – di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).
La nostra Massima Istanza, ha precisato che occorre quindi valutare in maniera meno rigida l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla sua entrata in funzione.
In dottrina, Boris Rubin (Commentaire del la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess, Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 15 N. 59 pag. 165) rileva al riguardo quanto segue:
" Le fait d’accepter un emploi ou une indépendante non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b p. 40 ; 110 V 207; DTA 1981 p. 85 consid. 3 p. 88). Les chômeurs qui acceptent une place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi l’aptitude au placamento doit alors être admise jusqu’ à la date de l’entrée en service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi (DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt du 25 octobre [C 240/06] consid. 4).”
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha in ogni caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4).
In tale contesto va soprattutto sottolineato che la giurisprudenza secondo la quale l'assicurato, che allo scopo di adempiere il suo obbligo di diminuire il danno pone fine alla sua disoccupazione avviando un'attività indipendente, non deve essere svantaggiato significa che l'idoneità al collocamento non può essere negata, perché l'assicurato non trova più lavoro per il breve periodo. Essa non cambia nulla al fatto che l'assicurato deve inoltre restare idoneo al collocamento (cfr. DLA 1993/1994 N. 29 pag. 206; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003 e STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003).
2.6. L’art. 10 cpv. 1 LADI prevede che:
" E’ considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.”
Giusta l’art. 10 cpv. 2 LADI:
" È considerato parzialmente disoccupato chi:
a.
non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;
b.
un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.”
Per quanto attiene alla relazione tra assicurati parzialmente disoccupati ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LADI e idoneità al collocamento, giova evidenziare che il TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
Pertanto un assicurato che è parzialmente disoccupato (art. 10 cpv. 2 LADI) è, dal profilo del tempo a disposizione per il mercato del lavoro, idoneo al collocamento quando è disposto e nella condizione di assumere un adeguato impiego con un grado di occupazione di almeno il 20% di un tempo pieno (cfr. STFA C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1).
Un assicurato, allorché ricerca un’attività a tempo parziale, sia perché svolge già un’altra attività professionale che non ha intenzione di lasciare, sia perché desidera dedicare il tempo libero a un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una perdita di lavoro parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento, ma implica un riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr. STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; DTF 136 V 95 consid. 5.1.; STFA C 135/05 del 26 giugno 2006 consid. 1.2.; DLA 2004 pag. 119 consid. 2a; DTF 125 V 59 consid. 6c/aa).
2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B226, B227 e B229, relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo limitato, ha indicato che:
"B226 L'assicurato che ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data e può pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve, non è in genere considerato idoneo al collocamento. La questione dell’idoneità al collocamento va verificata caso per caso. In particolare bisognerà esaminare le possibilità dell’assicurato di trovare un lavoro in considerazione del suo profilo, della situazione congiunturale e delle altre circostanze. Se le sue possibilità di essere assunto sono basse, l’idoneità al collocamento deve essergli negata.
Se viene a conoscenza del fatto che l’assicurato ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es. viaggio all’estero, formazione, ecc.), l’URC deve informare l’assicurato in merito alle possibili conseguenze giuridiche riguardo alla sua idoneità al collocamento (DTF 131 V 472).
B227 L’assicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es. viaggio all'estero, rientro definitivo al paese d’origine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un'attività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento, siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile durante almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.
(…)
B229 Un assicurato che, per adempire il proprio obbligo di riduzione del danno, accetta un’occupazione non immediatamente disponibile è considerato inidoneo al collocamento fino al momento in cui inizierà a lavorare. Il fatto di aver trovato un lavoro non lo esenta tuttavia dall’obbligo di intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione durante il periodo di tempo rimanente.
L’obbligo di ridurre il danno non vieta all’assicurato di effettuare i preparativi necessari per intraprendere un’attività indipendente. Se tuttavia il tempo dedicato ai preparativi ostacola la ricerca di un’attività dipendente, l’assicurato può essere considerato inidoneo al collocamento. Un assicurato che intraprende un’attività indipendente e pone fine alla disoccupazione non nell’intento di adempiere il suo obbligo di riduzione del danno ma per cambiare il suo statuto professionale non è ritenuto idoneo al collocamento (DLA 1995 n. 10 pag. 52)."
Nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:
" Idoneità al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso
Art. 60 cpv. 4 LADI
B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall’assicurazione
contro la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.
B265 Se durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA)”
La Prassi LADI ID al p.to B 247 enuncia poi che:
" Idoneità al collocamento degli assicurati parzialmente disoccupati
B 247 Gli assicurati parzialmente disoccupati sono considerati idonei al collocamento se sono disposti e in grado di accettare un’occupazione adeguata pari ad almeno al 20 % di un impiego a tempo pieno (DTF 120 V 385).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.8. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, impiegato nel settore bancario, in particolare dal 2008 quale sostituto della responsabile degli sportelli e della consulenza alla clientela privata presso la __________ di __________ (cfr. doc. 13), il 27 settembre 2012 ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego da parte di quest’ultimo istituto bancario per il 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 14).
Il 9 gennaio 2013 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e aprendo il suo primo termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 9 gennaio 2013 all’8 gennaio 2015 (cfr. doc. 17).
Nel modulo “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” l’insorgente, il 22 gennaio 2013, ha indicato, segnatamente, che a marzo 2013 avrebbe dato l’esame di __________ e di avere intenzione di seguire la formazione __________ per diventare agente __________ (cfr. doc. 12 pag. 3).
Il 28 gennaio 2013 tra RI 1 e la __________ di __________, fiduciaria immobiliare concessionaria delle licenze di franchising __________, è stato concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata in qualità di consulente immobiliare dei prodotti __________ con inizio il 18 marzo 2013.
Nel contratto di impiego è stato specificato che dal dipendente la società si aspettava l’impegno a seguire i corsi di formazione o di perfezionamento inerenti la professione di consulente fiduciario immobiliare e che in linea di massima i costi di formazione professionale erano a carico del dipendente (cfr. doc. 11).
Dal verbale del colloquio di consulenza del 20 febbraio 2013 si evince che:
" ha consegnato contratto __________, sa che la cassa gli calcolerà un guadagno intermedio ipotetico come guadagno intermedio, Il 4 aprile avrà l’esame di , consegno formulari frequenza scuola per la scuola __________ (). Comincerà il 18 marzo con __________, le prime due settimane farà formazione interna locale, dal 2 aprile comincerà la scuola. (…)” (Doc. 10)
Nella “Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” del 9 marzo 2013, alla quale il ricorrente ha allegato il piano dei corsi relativi alla formazione presso la scuola __________, il cui costo ammonta a fr. 7'560.-- (cfr. doc. 9/3), il medesimo ha asserito che, nel caso in cui avesse reperito un impiego o gliene fosse stato assegnato uno, non sarebbe stato disponibile a interrompere la formazione __________ e che non era possibile un’interruzione anticipata della stessa (cfr. doc. 9/2).
Dal verbale del colloquio di consulenza del 13 marzo 2013 emerge poi che:
" (…)
Situazione invariata, consegna dichiarazione per la formazione __________, valuterò se sottoporre il suo caso all’uff. giuridico visto che ha scritto di non essere disposto a interrompere la formazione se trovasse un lavoro. (…)” (Doc. 9/1)
L'URC di __________, il 13 marzo 2013, ha richiesto alla Sezione del lavoro di verificare l'idoneità al collocamento dell'insorgente, osservando in particolare che:
" L’assicurato ha restituito oggi la dichiarazione frequenza scuola __________ indicando che non è disposto a lasciarla se trovasse un impiego, risp. che non è possibile lasciare la scuola prima della fine del corso.” (Doc. 9)
Da una lettera dell’8 aprile 2013 dell’Associazione __________ risulta che RI 1 il 4 aprile 2013 ha superato l’esame quale __________ (cfr. doc. 6/1).
L’11 aprile 2013 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro.
Dal relativo verbale di audizione si evince segnatamente che:
" (…)
Ho partecipato alla serata informativa di __________ a fine ottobre 2012. Il primo colloquio è avvenuto ad inizio di dicembre con la signora __________ (__________). Dopodiché tra Natale e Capodanno ho avuto un colloquio con il titolare, sig. __________. Durante questo colloquio il signor __________ ha voluto valutare la mia possibilità di poter intraprendere questa professione ed è stato definito che ci saremmo sentiti a gennaio per valutare un’eventuale assunzione.
Il 28.01.2013 ci siamo trovati ed abbiamo firmato il contratto.
Inizialmente non potevo garantire il 100% in quanto stavo studiando per l’esame di __________ (__________), che ho superato il 04.04.2013.
Dal 05.04.2013 sono tornato disponibile al 100%.
La giornata nella quale ho l’obbligo di essere presente in ufficio non è fissa, ma può essere concordata con i colleghi in base alle esigenze.
Ho già versato tutta la tassa per il corso __________ (fr. 7'560.--).
La formazione interna attualmente è organizzata in circa 1h al giorno presso __________.
Il corso __________ è possibile effettuarlo anche in Ticino, ma siccome il 50% delle vendite in Ticino è rivolto ad una clientela svizzera tedesca o germanica, mi è stato consigliata la formazione in Svizzera interna, così da poter istaurare rapporti di lavoro con consulenti svizzero tedeschi e quindi maggior possibilità di aumentare il pacchetto clienti.
Il corso lo svolgo a __________ (__________). Parto sempre la mattina presto per essere al corso alle 9:00. Se vi sono più giorni alla settimana, ma non consecutivi, rientro comunque in Ticino tra una giornata e l’altra.
Le spese di vitto, alloggio e viaggio sono a mio carico. Alloggio in B&B a 10 min dal paese in cui svolgo il corso.
Confermo i giorni di corso riassunti sul vostro calendario.
(…)
Le mie giornate sono organizzate come segue. Dalle 8:00 alle 9:15, formazione interna dopodiché attività per farmi conoscere sul territorio e per crearmi il mio pacchetto clienti. Ogni consulente all’interno di __________ ha un pacchetto clienti. Alla firma del contratto non mi è stato dato alcun oggetto immobiliare.
(…) Attualmente mi sto focalizzando su questa attività presso __________ e comunque non sarei disposto a rinunciare a questo percorso per un’attività che non sia legata al settore immobiliare. Se trovassi una società immobiliare che mi offrisse qualcosa di più allettante di __________, cambierei a condizione che mi vengano riconosciute una parte delle spese sostenute per il corso __________ e la formazione interna (circa fr. 12'000.--).
Le ricerche fatte finora anche in altri ambiti, erano volte unicamente al raggiungimento del numero di ricerche richieste dalla disoccupazione.
Non potrei nemmeno accettare di essere occupato in programmi occupazionali o corsi in quanto devo concentrarmi nella ricerca di oggetti.
(…)” (Doc. 6)
Con un messaggio di posta elettronica del 18 aprile 2013 l’assicurato ha comunicato alla Sezione del lavoro di essersi informato in merito alla possibilità di non frequentare un corso della scuola __________ ma di sostenere ugualmente l’esame e che la scuola gli ha riferito che non è possibile dare l’esame senza aver seguito il corso (cfr. doc. 5).
Con decisione del 22 aprile 2014 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 18 marzo 2013, in quanto l’assicurato non è più normalmente disponibile sul mercato del lavoro (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Nell’opposizione del 2 maggio 2013 l’assicurato ha chiesto le indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2013, facendo valere che nel periodo dal 18 marzo 2013 alla fine del mese era collocabile al 50%, avendo lavorato per la __________ al 50% in quanto si stava preparando per l’esame di intermediario di giocatori di calcio. Egli ha precisato che, se in quel lasso di tempo ci fosse stata un’opportunità di lavoro part-time, l’avrebbe accettata sospendendo la preparazione all’esame, ritenuto, da un lato, che poteva rinunciare all’esame di intermediario fino al giorno prima del suo svolgimento. Dall’altro, che non era tenuto a versare la tassa d’esame, avendola già corrisposta in occasione del primo tentativo effettuato nel settembre 2011 (cfr. doc. 3).
All’opposizione è stata annessa una dichiarazione rilasciata il 2 maggio 2013 dalla __________ secondo cui il ricorrente ha lavorato per tale ditta a tempo parziale (50%) dal 18 al 31 marzo 2013 (cfr. doc. 3/1).
Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 22 aprile 2013, rilevando che non è possibile considerare un’idoneità al collocamento con una disponibilità al 50% in funzione di un’iniziale riduzione dell’orario di lavoro la quale, a detta dello stesso assicurato, era finalizzata allo studio dell’esame di __________ e concordata con il datore di lavoro solo in modo informale. L’amministrazione ha aggiunto che la possibile rinuncia all’esame, asserita dal ricorrente a posteriori, non permette di giungere a una conclusione diversa (cfr. doc. A1, consid. 1.2.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che nel gennaio 2013 l’assicurato ha concluso con la __________, società rappresentante la __________, un contratto di lavoro a tempo indeterminato valido dal 18 marzo 2013 con impegno a seguire una formazione nel settore immobiliare (cfr. doc. 11).
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che dal 2 aprile 2013 l’assicurato ha iniziato la suddetta formazione presso la __________ (__________) a __________.
I corsi si svolgevano di regola sull’arco di giornate intere dalle 9:00 alle 17:00, nel mese di aprile 2013 il 2, il 3, il 9, il 10, il 12 e il 16, nel mese di maggio 2013 soltanto il 27, nel mese di giugno 2013 il 13, il 20, il 21, il 25 e il 26, nel mese di luglio 2013 il 2 e il 3, nel mese di agosto 2013 il 16, il 23, il 26 e il 29 e nel mese di settembre 2013 il giorno 25 (cfr. doc. 9/3).
Il costo della formazione presso la scuola __________ ammontante a fr. 7'560.-- era già stato interamente saldato dal ricorrente nel mese di aprile 2013 (cfr. doc. 6).
Come visto sopra, compilando la “Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” il 9 marzo 2013, l’assicurato ha affermato, da una parte, di non essere disponibile, qualora avesse reperito un impiego o gliene fosse stato assegnato uno, a interrompere la formazione nell’ambito immobiliare che avrebbe avuto inizio il 2 aprile 2013. Dall’altra, che non era possibile un’interruzione anticipata di tale formazione (cfr. doc. 9/2; 5).
Ne discende che da inizio aprile 2013 l’assicurato, impegnato con l’attività per la __________ e la formazione presso la scuola __________ di __________, non era disponibile a cercare e accettare un’occupazione.
Il medesimo, da inizio aprile 2013, risulta pertanto inidoneo al collocamento.
Tale conclusione non è peraltro contestata, visto che l’assicurato ha comunque chiesto sia con l’opposizione (cfr. doc. 3), che con il ricorso (cfr. doc. I), che gli venga riconosciuta l’idoneità al collocamento unicamente per il periodo dal 18 al 31 marzo 2013.
2.10. Per quanto attiene al lasso di tempo dal 18 al 31 marzo 2013, il TCA constata che l’assicurato, già il 22 gennaio 2013, aveva indicato nel modulo “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione”, senza alcuna riserva, che a marzo 2013 avrebbe dato l’esame di __________ (cfr. doc. 12 pag. 3).
Il 20 febbraio 2013, in occasione del colloquio di consulenza, ha poi dichiarato che avrebbe sostenuto l’esame di __________ il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 10).
Inoltre durante l’audizione dell’11 aprile 2013 davanti alla Sezione del lavoro egli ha affermato che inizialmente al datore di lavoro () non poteva garantire il 100%, in quanto stava studiando per l’esame di __________ () che ha poi superato il 4 aprile 2013 e che dal 5 aprile 2013 è tornato disponibile al 100% (cfr. doc. 6; 6/1).
Il 22 marzo 2013 l’insorgente, benché l’avesse già corrisposta nel settembre 2011, ha del resto nuovamente pagato la tassa di fr. 1'000.-- per l’esame di __________ (cfr. doc. 3/3).
Da quanto appena esposto risulta la ferma intenzione dell’assicurato di affrontare all’inizio di aprile 2013 l’esame di __________ e perciò di prepararsi al riguardo nel periodo antecedente.
In effetti soltanto con l’opposizione interposta contro la decisione del 22 aprile 2013 di inidoneità al collocamento dal 18 marzo 2013 il ricorrente ha fatto valere per la prima volta di aver lavorato dal 18 marzo 2013 alla fine di quel mese al 50% perché si stava preparando all’esame in questione, ma che, se ci fosse stata l’opportunità di un altro impiego a tempo parziale, avrebbe rinunciato all’esame, visto che era possibile ritirarsi fino al giorno precedente la prova (cfr. doc. 3; A3 p.to 11).
Unicamente poi con la replica al TCA l’assicurato ha indicato che già nel 2012, dopo non avere superato l’esame nel settembre 2011, aveva rinunciato per due volte a ripeterlo, così che per lui non rappresentava problema alcuno la possibilità di ritirarsi (cfr. doc. V).
In proposito è utile evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
In casu l’asserzione dell’assicurato secondo cui nel periodo dal 18 al 31 marzo 2013, mentre lavorava per la __________ soltanto al 50% al fine di prepararsi all’esame di __________, se ci fosse stata l’opportunità di un altro impiego a tempo parziale, avrebbe rinunciato a tale esame non risulta motivata da alcuna convincente argomentazione, per cui non vi è ragione di distanziarsi dalla sua versione iniziale, ossia che in quell’arco di tempo non poteva garantire alla __________ il 100% (e dunque nemmeno poteva garantire a un altro potenziale datore di lavoro il 50% non utilizzato in quel periodo presso la __________), poiché stava studiando per l’esame di __________ con la ferma volontà di sostenerlo il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 10; 6).
In caso contrario, non si comprende perché il 22 marzo 2013 abbia nuovamente corrisposto la tassa dell’esame quando (nel caso in cui non l’avesse già pagata nel settembre 2011) avrebbe potuto versarla fino al giorno precedente la prova (cfr. doc. A3 p.to 11).
La dichiarazione del 2 maggio 2013 della __________ (cfr. doc. 3/1) non è poi di ausilio alcuno per il ricorrente, come d’altronde l’ulteriore attestazione del 16 febbraio 2014 (cfr. doc. A2).
Nella prima dichiarazione, infatti, il datore di lavoro ha esclusivamente indicato che dal 18 al 31 marzo 2013 l’insorgente ha lavorato al 50% e nella seconda ha aggiunto solamente che l’attività a tempo parziale dal 18 al 31 marzo 2013 era stata convenuta verbalmente in occasione della firma del contratto del 28 gennaio 2013 (cfr. doc. A2).
Quanto affermato dal datore di lavoro circa l’attività al 50% è semplicemente in correlazione con il fatto che in quel periodo l’assicurato preparava l’esame di __________, come d’altronde sempre asserito da quest’ultimo (cfr. doc. I; 6), ma nulla dice sulla sua pretesa disponibilità a rinunciare all’esame e quindi alla relativa preparazione.
L’intenzione dell’insorgente era, di conseguenza, quella di sostenere l’esame di __________.
Egli non era disposto, nel periodo 18 - 31 marzo 2013, a cercare e accettare un impiego a tempo parziale, visto che si stava preparando per tale prova.
Non si vede peraltro il motivo per il quale il ricorrente abbia convenuto una riduzione del tempo di lavoro con la __________, con la quale aveva da poco concluso - alla fine del mese di gennaio 2013 - un contratto di lavoro di durata indeterminata che prevedeva anche lo svolgimento di una formazione nel settore immobiliare dal 2 aprile 2014 che non voleva interrompere (cfr. doc. 9/2), se non per affrontare l’esame di __________ che già dal 2011 desiderava superare (cfr. doc. V).
D’altronde il contratto di impiego con la __________ prevede che il dipendente durante la durata del contratto non può, senza il consenso scritto della società, svolgere attività esterne o indipendenti (cfr. doc. 11 p.to 15).
L’insorgente mai ha prodotto un tale consenso, né la Sagl nelle sue dichiarazioni del maggio 2013 e del febbraio 2014 ne ha fatto accenno alcuno.
L’inidoneità al collocamento dal 18 al 31 marzo 2013 dell’assicurato va, inoltre, confermata anche alla luce dell’alquanto breve periodo (due settimane) in cui il ricorrente sarebbe stato eventualmente disponibile per il mercato del lavoro (cfr. consid. 2.4.).
In concreto la situazione del ricorrente che disponeva di un contratto di lavoro di durata indeterminata con effetto dal 18 marzo 2013 e che ha contestualmente beneficiato da parte del suo datore di lavoro di una riduzione del tempo di lavoro al 50% dal 18 al 31 marzo 2013 è infatti differente dal caso di un assicurato che ha trovato e accettato un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile, la cui idoneità al collocamento deve essere valutata in maniera meno rigida (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 18 al 31 marzo 2013.
La decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti