Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.56
Entscheidungsdatum
03.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

accomandata

Incarto n. 38.2013.56

dc/gm

Lugano 3 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 agosto 2013 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 13 agosto 2013 con il quale aveva negato al RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, argomentando in particolare:

(…)____________________ quale direttore operativo. All’inizio del 2008 scoprì che il presidente e l’amministratore delegato dell’azienda avevano montato una truffa, producendo sia per __________ che per altre due ditte (__________ e __________) beni fasulli a bilancio fino ad un importo di oltre 60 milioni di franchi, trasformandone poi una parte (circa 48 milioni) in capitale sociale.

Confrontò le due persone sopracitate che decisero di licenziarlo con procedura ordinaria – non con effetto immediato ai sensi dell’articolo 337 del CO in data 14 febbraio 2007 (recte: 14 febbraio 2008) –.

Secondo la legislazione vigente __________ avrebbe dovuto corrispondergli il salario fino al 31 marzo 2008.

All’inizio di marzo 2008 il ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento del salario per febbraio, avvio senza indugi una procedura per mercedi e salari presso la Pretura di __________.

La procedura durò fino al 24 febbraio 2012, data in cui la seconda Camera civile del Tribunale d’appello pronunciava (Inc. 12.2011.90) la liceità delle pretese del ricorrente e condannava __________ al pagamento del salario di febbraio, ribadendo pure che la disdetta scadeva il 31 marzo 2008, quindi anche questo mese andava pagato.

Nel frattempo la __________ aveva terminato ogni sua attività. A seguito delle numerose azioni legali sia civili che penali (con tanto di perquisizione da parte della magistratura), da gennaio 2011 dell’azienda non rimaneva che un indirizzo presso la fiduciaria __________ in __________ – vedi registro di commercio –.

L’azienda era una start up nel campo delle energie rinnovabili e dopo la partenza del ricorrente ogni attività pratica cessò. Nulla fu mai venduto e, a parte il capitale sociale totalmente fasullo, non vi era traccia di attivo alcuno.

Durante quel periodo, anche la società che fungeva da holding, __________, era stata oggetto di cause civili e penali ed era fallita. Pure l’ultima ditta del gruppo, __________, era sulla medesima via ed in effetti fallì anch¿ssa.

Malgrado l’assoluta certezza dell’insolvenza da parte di __________, il ricorrente optò per un’ultima azione, facendo scattare la comminatoria di fallimento nell’ottobre 2012, risultata ovviamente infruttuosa.

A questo punto, avendo inutilmente investito molto tempo, energia e parecchie migliaia di franchi nel tentativo di recuperare il credito, decise di non proseguire con la domanda di fallimento, la quale gli avrebbe procurato sostanziali spese aggiuntive a fronte di un insuccesso garantito.

A metà luglio 2013 venne a conoscenza dell’indennità per insolvenza e chiamò l’ufficio preposto per chiedere se fosse ancora in tempo per poterla riscuotere.

Gli venne risposto che avrebbe avuto diritto ma che fosse necessario chiedere il fallimento della __________, poi alla richiesta del pagamento dell’anticipo di stralcio della procedura di fallimento.

Malgrado ciò apparisse come una procedura del tutto inutile procedette senza indugio in questo senso, con un ulteriore esborso di CHF 100.

(…)

Avesse a fine 2012 presentato domanda di fallimento, senza poi pagare l’anticipo spese per vederla in seguito stralciata, come pretende la Cassa nella sua decisione, nulla sarebbe cambiato quanto alle possibilità – nulle – di recuperare il dovuto.

Si potrebbe obiettare sulla fondatezza della convinzione del ricorrente quanto all’insolvenza di __________ e alla impossibilità di recuperare il credito, da cui la decisione di non proseguire con la richiesta di fallimento a fine 2012.

a.

Prima del licenziamento, da direttore operativo si occupava sia __________ che delle altre due società (con le quali vi erano delle partecipazioni incrociate) ed era perfettamente a conoscenza della disastrosa situazione finanziaria in cui si erano venute a trovare.

b.


vantava una lunga lista di creditori che avevano inoltrato precetti esecutivi, mentre parecchi altri ben sapendo che non vi era possibilità alcuna di recuperare un solo franco avevano semplicemente lasciato perdere.

Il ricorrente era regolarmente contattato sia da creditori di __________ che dai quadri aziendali di __________ fino al suo fallimento, di conseguenza aveva piena conoscenza della situazione e gli era assolutamente chiara l’assoluta insolvenza sia di __________ che delle altre aziende partecipate.


aveva, secondo l’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti del 23 ottobre 2012, CHF 127'116.25 di debiti rivendicati. Vi erano – sono – inoltre altri creditori per ulteriori decine di migliaia di franchi che pur non avendo inoltrato precetti si sarebbero aggiunti in caso di apertura di un fallimento.

c.

A riprova della fondatezza del suo agire, si consideri che fra tutti gli altri creditori che ad ora non sono stati pagati nessuno ha mai oltrepassato lo stadio della notifica del precetto esecutivo.

Fra questi creditori figura pure lo ____________________ (per un importo totale di CHF __________) e addirittura la Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG.

CO 1 considera l’agire del ricorrente intempestivo e pregiudizievole per il soddisfamento delle pretese creditizie al punto da negargli il diritto alle indennità, mentre l’Istituto medesimo dal 25 aprile 2012 non ha ritenuto utile intentare alcun passo successivo all’opposizione da parte di __________ ad un suo precetto esecutivo per ben CHF 22'803 di contributi sociali! Appare evidente che da parte del ricorrente vi è stata una ben maggiore determinazione a percorrere ogni possibile via al fine di recuperare il credito rispetto a chi considera e giudica, con dubbia buona fede, le sue azioni non sufficienti. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa del 7 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

a) in data 01 marzo 2007 è stato sottoscritto un contratto di consulenza con la Spettabile __________ di __________. Quest’ultima ha assunto il Sig. RI 1 in qualità di consulente con un salario pari a fr. 7'000.00 mensili il primo mese, mentre successivamente dal 01 aprile 2007 a fr. 10'000.00 mensili oltre al rimborso spese e missioni e viaggi;

b) l’attività si è protratta fino al 14 febbraio 2008, giorno in cui la Spettabile __________ ha posto fine al rapporto contrattuale con effetto al 29 febbraio 2008, esonerando il Sig. RI 1 con effetto immediato. Tramite sentenza del 24 febbraio 2012, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello di Lugano ha confermato che la disdetta del 14 febbraio 2008 esplicava i propri effetti dal 30 marzo 2008;

c) il Sig. RI 1 non è mai stato retribuito per il periodo di lavoro svolto dal 01 febbraio 2008 al 31 marzo 2008;

d) agli atti risulta che il Sig. RI 1 , a partire dal 03 marzo 2008, ha rivendicato alla società il versamento del salario del mese di febbraio 2008 e successivamente ha fatto spiccare un precetto esecutivo; dopo aver espletato l’iter procedurale, tramite sentenza del 30 marzo 2011, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 8'533.00 netti, oltre ad interessi del 5% dal 29 febbraio 2008. In seguito al successivo appello ed alla relativa procedura, tramite sentenza del 24 febbraio 2012, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello di Lugano ha accolto l’istanza del Sig. RI 1i e condannato la __________ al versamento di fr. 10'000.00, oltre agli interessi al 5% dal 29 febbraio 2008;

e) il Sig. RI 1 si è adeguatamente impegnato nell’incasso dei suoi crediti salariali fino alla comminatoria di credito, notificata alla ditta 19.10.2012;

f) agli atti risulta che il ricorrente non ha più svolto alcuna procedura dal 20 ottobre 2012 al 10 giugno 2013, data in cui è stato richiesto il fallimento della società

In via abbondanziale facciamo presente che l’ex datore di lavoro ha rescisso per il 29.02.2008 il contratto di lavoro esonerando il ricorrente dal 14 febbraio 2008 (giorno in cui è stata notificata la disdetta), motivo per cui da tale data non sussiste più la possibilità di percepire l’indennità per insolvenza. L’indennità d’insolvenza ha infatti lo scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del loro datore di lavoro per un’attività lavorativa effettivamente svolta, mentre l’indennità di disoccupazione copre le perdite di salario dovute alla perdita di lavoro.

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il Sig. , dopo la comminatoria di credito del 19.10.2012, abbia atteso eccessivamente prima di procedere alla richiesta di fallimento della società. Così facendo non ha ottemperato ai requisiti posti dall’art. 55 cpv. 1 LADI. (…)” (cfr. doc. III)

1.4. Il 10 ottobre 2013 l’assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito che l’indennità per insolvenza deve coprire i salari non versati per i mesi di febbraio e marzo 2008 pari a fr. 20'000.- netti (cfr. doc. V).

Il 24 ottobre 2013 la Cassa ha ribadito che il ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno (cfr. doc. VII).

1.5. Il 14 novembre 2013 RI 1 ha chiesto al TCA di indicare, in grandi linee, i tempi entro i quali dovrebbe cadere la sentenza (cfr. doc. IX).

1.6. Il 26 novembre 2013 la CO 1 ha trasmesso al TCA un scritto con il quale manifesta solidarietà per la situazione familiare dell’assicurato, ma sostiene d’altra parte di non poter modificare la propria decisione (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la CO 1 ha negato al ricorrente il diritto a percepire l’indennità per insolvenza.

2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L’art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992. Su questa disposizione legale cfr. DTF 131 V 196 e DLA 2012 Nr. 18 pag.292..

L’art. 52 cpv. 1 LADI stabilsce che l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

In una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro.

In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 2002 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.

La nostra Massima Istanza, in una decisione del 2 settembre 2003 nella causa B. (C 55/03), si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.

In una sentenza C 214/04 del 15 aprile 2005 nella causa N., pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere alla questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato. Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

Su questi argomenti cfr. pure la STCA 38. 2006. 80 del 7 febbraio 2007.

In una Direttiva intitolata ”Criterio determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”, pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha richiamato la giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:

" Principio

  1. L'IDI ha lo scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in seguito a un lavoro effettuato.

  2. È considerato come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente o giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio di collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale, passano alla cassa.

  3. Di conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è giustificato o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di disdetta è stato rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata esonerata dal prestare lavoro.

Eccezioni

  1. In deroga al principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia, infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso vacanze sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto indennizzati mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore di lavoro sia soggetto all'obbligo di versare il salario e che la persona assicurata non percepisca altre compensazioni legali o contrattuali del salario durante il periodo in questione.

  2. Basandosi sul principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324 cpv. 1 CO).

Se ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo l'ha trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato che sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono equiparabili a un lavoro fornito e vanno risarcite mediante l'IDI.

Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.

Esempi

  • Un'impiegata è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento: occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto immediato.

Di conseguenza l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di disdetta o eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto immediato. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento, adempie le prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

  • Un lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

  • Un'impiegata liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo inopportuno è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo corrispondente al termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui il salario relativo al termine di disdetta non le è stato risarcito, se essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

  • L'impiegato non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro, il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento, era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto eccezionalmente per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento del suo rapporto di lavoro. (…)." (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio 10/1, 10/2 e 10/3)

Nella Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3 la SECO ha ancora previsto quanto segue:

" (…)

  1. Se i datori di lavoro non adempiono i loro obblighi contrattuali o derivanti da un contratto collettivo di lavoro nel settore dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia o d’infortunio (nessuna assicurazione, ritardi nel pagamento dei premi dovuti o mancato pagamento, avviso tardivo, indennità giornaliere non riversate alla persona assicurata), la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni non si fonda sull’obbligo di continuare a pagare il salario secondo l’art. 324a cpv. 1 CO, ma prevede che il datore di lavoro risponda nei confronti del suo impiegato del mancato rispetto degli obblighi contrattuali nella misura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione per perdita di guadagno a cui l’assicurato avrebbe diritto. Considerato il fatto che in tali casi le persone assicurate non possono far valere nei confronti del datore di lavoro un credito salariale, ma una pretesa al risarcimento del danno, la prassi applicata finora si è adeguata alla giurisprudenza federale per cui il diritto all’IDI è stato negato.

Modifica della prassi:

Per non perdere di vista il senso e lo scopo dell’IDI, per motivi di parità di trattamento e per considerazioni di ordine giuridico, invitiamo tutte le casse competenti ad approvare in futuro il diritto di versare l’IDI in tali casi. Questa modifica della prassi è tanto più giustificata in quanto i lavoratori, di regola, non possono agire con sufficiente tempestività per opporsi al comportamento dei datori di lavoro che violano le disposizioni contrattuali.”

2.3. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha rivendicato l’indennità per insolvenza per crediti salariali riguardanti il periodo 1° febbraio - 31 marzo 2008 (cfr. doc.16, punto 15).

Egli è stato licenziato il 14 febbraio 2008 per il 29 febbraio 2008 e la Greentecno SA l’ha immediatamente liberato dall’obbligo di lavorare nel periodo di disdetta (cfr. doc. 18 e 18a)

Dalla sentenza 12.2011.90 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 24 febbraio 2012 emerge che il licenziamento ha esplicato in realtà i suoi effetti dal 30 marzo 2008 (cfr. doc. 11, punto 3).

In simili circostanze, alla luce della chiara e costante giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che l’indennità per insolvenza può eventualmente essere riconosciuta all’assicurato soltanto fino al 14 febbraio 2008, ultimo giorno di lavoro effettuato da Ferdinando Bernasconi (cfr. doc.16 punto 7).

2.4. L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando un’azione legale contro di lui.

In un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.

In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati:

" In diesem Zusammenhang ist auf die offenkundige Tatsache hinzuweisen, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer schriftlichen Aufforderung, oder auch erst einer unmittelbar bevorstehenden Konkurseröffnung, ihren Zahlungspflichten nachkommen. Entschiedeneres Handeln - gemeint ist damit unter den vorliegenden Umständen namentlich die unverzügliche Anhandnahme betreibungsrechtlicher Schritte - wäre somit in Nachachtung der Schadenminderungspflicht bei dieser Entwicklung praxisgemäss notwendig gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig zunahm (vgl. Urteil 8C_66/2011 vom 29. August 2011). Es lässt sich nämlich nicht ausschliessen, dass die Arbeitgeberin zu Beginn der Lohnausstände und vielleicht auch kurz vor der Konkurseröffnung noch über finanzielle Mittel verfügte, welche sie aber dann zur Begleichung anderer Forderungen verwendete. Dies ist in casu nicht bekannt und kann auch offenbleiben. Die Vorinstanz konnte auf eine zusätzliche Befragung des Geschäftsführers der X.________ GmbH verzichten (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Selbst wenn dieser seine schriftliche Aussage vom 23. November 2010, wonach der Lohn beglichen worden wäre, wenn er die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte, mündlich vor Gericht wiederholt hätte, liesse sich daraus nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers ableiten. Denn dies würde nicht ausschliessen, dass die Gesellschaft zur Zeit der Entstehung des Lohnausstandes (Oktober bis Dezember 2009) noch über liquide Mittel verfügte, welche sie aber prioritär für andere Zwecke verwendete. Für diese Annahme spricht jedenfalls die erst am 12. April 2010 erfolgte Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft. Soweit sich schon gegen Ende 2009 finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies immerhin ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem Mass gefährdet war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem die Arbeitgeberin durch standhafte Nichtbegleichung des Salärs unter Verweis auf finanzielle Schwierigkeiten signalisiert hatte, dass sie zu weiteren Zahlungen nicht bereit sei. Der Beschwerdeführer hatte demgemäss nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitgeberin vom 25. November 2009 per Ende Dezember 2009 umso mehr Anlass, seine offenen Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem Betreibungsweg und notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen Schritten durchzusetzen. Selbst wenn die Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich erscheint, ist mit anderen Worten keineswegs ausgeschlossen, dass die Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der Pfändung doch noch beglichen werden (BGE 131 V 196 E. 4.1.2 S. 198). Bezüglich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten, von ihm ausgesprochenen Drohung versteht es sich von selbst, dass er sich nicht auf diese allenfalls strafrechtlich relevante Handlung berufen kann. (…)”

In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:

" 5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

Infine, in una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria. Al riguardo l’Alta Corte ha affermato:

" Der Schaden, auf dessen Verhinderung die Bemühungen der versicherten Person hinzielen sollen, besteht in der definitiven Pflicht der Arbeitslosenversicherung, Insolvenzentschädigung zu leisten. Die Schadenshöhe entspricht somit der Höhe der Insolvenzentschädigung. Es trifft folglich zu, dass ein Zuwarten mit Einforderungsschritten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Schaden im Allgemeinen nicht zu vergrössern vermag. Die Beschwerdeführerin übersieht bei ihrer Argumentation aber, dass eine konsequente Durchsetzung der Lohnforderung geeignet ist, den Schaden zu verhindern oder zu verkleinern. Darauf zielt die Schadenminderungspflicht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein Zusammenhang zwischen Schaden und mangelnden Bemühungen einer versicherten Person kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht unter Hinweis auf fehlende Anhaltspunkte für eine Verschlechterung der finanziellen Situation des Arbeitgebers verneint werden. Es ist auf die Erfahrungstatsache abzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig zunimmt (vgl. Urteil 8C_66/2011 vom 29. August 2011) und auf die Evidenz, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer schriftlichen Aufforderung oder einer unmittelbar bevorstehenden Konkurseröffnung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Auch vorliegend durfte das kantonale Gericht von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass der Arbeitgeber zur Zeit der fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses noch über finanzielle Mittel verfügte, welche er aber dann zur Begleichung anderer Forderungen verwendete. Nachträgliche Abklärungen zur Entwicklung von Aktiven und Passiven beim Arbeitgeber sind im Zusammenhang mit Insolvenzentschädigungsansprüchen allerdings nicht zielführend, weil auch eine Überschuldung nicht ausschliessen würde, dass ein Arbeitgeber zur Zeit der Entstehung der Lohnausstände noch über liquide Mittel verfügte, welche er aber - mangels Druck seitens der Arbeitnehmenden - prioritär für andere Zwecke verwendete (vgl. Urteil 8C_364/2012 vom 24. August 2012 E. 4.1). Relevant ist, welche Anstrengungen von einer versicherten Person ex ante, also zur Zeit der Entstehung der Ausstände, zur Geltendmachung ihrer Lohnansprüche gegenüber dem Arbeitgeber erwartet werden können. Soweit sich für die Beschwerdeführerin als Assistentin der Geschäftsleitung und mit Personal- und Buchhaltungsaufgaben betraute Mitarbeiterin schon während der Dauer des Arbeitsverhältnisses finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies immerhin ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem Mass gefährdet war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem der Arbeitgeber auch nach ihrer Androhung der fristlosen Kündigung zu weiteren Zahlungen nicht bereit war. Die Versicherte hatte demgemäss nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses umso mehr Anlass, ihre offenen Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem Betreibungsweg und notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen Schritten durchzusetzen. Entgegen ihrem Einwand haben Vorinstanz und Verwaltung nicht übersehen, dass sie sich um die Durchsetzung ihrer Forderungen bemüht hatte. Allerdings liessen die Umstände im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung ein fünfmonatiges Zuwarten bis zum nächsten Schritt nicht zu. Diese Untätigkeit, welche angesichts der seit Anbeginn des Arbeitsverhältnisses entstandenen und im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung zu beträchtlichem Ausmass angewachsenen Lohnausstände vom kantonalen Gericht in pflichtgemässer Würdigung der gesamten Aktenlage als grobfahrlässig qualifiziert wird, konnte durch die späteren Bemühungen nicht kompensiert werden.“

2.5. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

" Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI


Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro

  1. Secondo l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

  1. Secondo la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all’IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per insolvenza.

  1. Per contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

  2. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

  3. Di conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

  4. In linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, a differenza di altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.6.), si è immediatamente impegnato per incassare i suoi crediti salariali anche attraverso la via giudiziaria (con un’istanza presso la Pretura della giurisdizione di __________ del 4 aprile 2008, cfr. doc. 11) e, successivamente, con la comminatoria di fallimento nei confronti della __________ con la richiesta di pagamento di fr. 10'000 più interessi, notificata alla ditta il 19 ottobre 2012 (cfr. doc. 9).

È vero che egli ha poi atteso fino al 10 giugno 2013 per inoltrare l’istanza di fallimento, poi ritirata non avendo anticipato le spese per manifesto indebitamento del debitore (cfr. doc. 7 e 8).

Non si può tuttavia parlare nelle speciali circostanze del caso concreto di grave negligenza ma semmai soltanto di negligenza lieve.

Infatti RI 1 si è impegnato intensamente e per molto tempo per ottenere i salari arretrati, inoltre la società, negli ultimi mesi del 2012 aveva una lunga lista di creditori, ben conosciuta dal ricorrente in funzione dell’attività da lui svolta presso la ditta (cfr. consid. 1.2.), circostanza peraltro non smentita dalla Cassa, ed infine, ma non da ultimo, la procedura giudiziaria davanti al Pretore si è protratta diversi anni per circostanze non imputabili all’assicurato (cfr. sentenza 12.2011.90 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 24 febbraio 2012, doc. 11, punto E: “Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con conclusioni scritte del 15 luglio 2009 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La convenuta, con memoriale del 14 luglio 2009, ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e aumentato la sua pretesa riconvenzionale a fr. 19'822.05. Essendo stata diretta dal Segretario assessore l’intera procedura, in ragione dell’art. 25 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria, RL 3.1.1.1) e della sentenza del Tribunale federale 13 maggio 2008 (inc. 4A_512/2007), le parti sono state citate l’11 febbraio 2011 ad un nuovo dibattimento finale dinnanzi al Pretore aggiunto, che avrebbe poi validamente emanato la sentenza. In tale occasione hanno ribadito le rispettive posizioni.”).

Non avendo così violato l’obbligo di ridurre il danno sancito all’art. 55 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza per i crediti salariali maturati nel periodo 1° febbraio – 14 febbraio 2008.

La decisione su opposizione del 27 agosto 2013 deve essere modificata in questo senso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 27 agosto 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto all’indennità per insolvenza nel periodo 1° febbraio – 14 febbraio 2008.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

LACI

  • art. 51 LACI
  • art. 55 LACI

LADI

  • art. 2 LADI
  • art. 51 LADI
  • art. 52 LADI
  • art. 55 LADI
  • art. 110 LADI

LOG

  • art. 25 LOG

Gerichtsentscheide

25