Raccomandata
Incarto n. 38.2013.37
rs/DC
Lugano 11 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 24 aprile 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa), confermando la precedente decisione del 6 febbraio 2013 (cfr. doc. 1), ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 3 dicembre 2012, in quanto ha considerato non adempiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e ha escluso l'esonero dall'obbligo di compierlo, rilevando che:
" (…)
In data 1° luglio 2008 lei aveva inoltrato una domanda d'indennità all'Assicurazione contro la disoccupazione presso la Cassa Disoccupazione __________, beneficiando nel termine quadro di riscossione dal 01.07.2008 al 30.06.2008 (recte: 2010), del diritto massimo di 400 indennità giornaliere.
L'ultimo versamento da parte della Cassa Disoccupazione __________ risulta essere il periodo di controllo di gennaio 2010, mese in cui l'assicurato ha esaurito il numero massimo d'indennità concesse.
Il diritto alle prestazioni sono state riconosciute sulla base di un periodo contributivo dal 01.01.2007 al 30.06.2008 svolto presso la società __________, dove sino al 02.10.2007 ricopriva la carica di "socio e gerente" con "firma individuale", ruolo ricoperto in seguito dal Signor __________.
Nella nuova iscrizione al collocamento, avvenuta in data 5 novembre 2012 lei ha indicato quale ultimo datore di lavoro la società __________. Il periodo di lavoro attestato risulta essere dal 01.02.2010 al 30.10.2012, successivamente procrastinato al 30.11.2012 conformemente all'articolo 336c cpv. 2 CO.
Dall'estratto del registro di commercio risulta iscritto quale "socio e gerente" con diritto di "firma individuale" il Signor __________, da __________, in __________. A Registro di commercio non risultano altri aventi diritto di firma.
Alla cassa viene prodotto inoltre un certificato medico, rilasciato dal Dr. __________ di __________ attestante i seguenti periodi di inabilità: 100% dal 01.01.2011 al 31.07.2012 e 100% dal 08.10.2012 al 29.10.2012.
Infine lei ha trasmesso alla cassa una procura che conferisce procura generale al Signor __________, Via __________, __________.
Per istruire la pratica di disoccupazione viene prodotta ulteriore documentazione, nello specifico l'attestato del datore di lavoro, il contratto di lavoro, la disdetta del contratto di lavoro, la dichiarazione per il prolungamento della disdetta, i conteggi salariali.
Tutti firmati, verosimilmente, dal signor __________.
Altra documentazione è stata prodotta in seguito, documentazione che ha evidenziato ulteriormente le contraddizioni, in particolare.
Dal registro di commercio si rileva che unica persona avente diritto di firma individuale per conto della società __________ di __________ è il Signor __________.
Tutta la documentazione intestata __________ prodotta alla Cassa risulta invece essere sottoscritta dal Signor __________ in __________ ma non è mai stata presentata una procura che attestasse la legittimità a firmare documenti.
Dai conteggi paga rilasciati dalla società __________ di __________ risulta un salario lordo mensile di CHF 10'000.00 e un netto di CHF 8'294.00, versato sempre a contanti e con le seguenti deduzioni:
AVS/AI/IPG/AD 6.250% CHF 625.00
Infortuni 1.250% CHF 125.00
Malattia 1.560% CHF 156.00
Cassa Pensione CHF 800.00
Prima anomalia che è facilmente rilevabile, l'assenza in tutti i conteggi salariali della deduzione per le imposte alla fonte, considerato che lei è al beneficio di un permesso B.
Inoltre i conteggi salariali riportano una deduzione per malattia pari al 1.560% del salario lordo, ma, malgrado richiesta, non è mai stata fornita una polizza assicurativa, appare inoltre anomalo il fatto che, anche considerando l'elevato salario, non si abbia annunciato la malattia alla propria assicurazione assicurando il salario mensilmente per parecchi mesi.
Per quanto riguarda la cassa pensione, anche qui vi sono degli aspetti poco chiari.
La cassa ha fatto richiesta della "Convenzione di adesione" e una "Iscrizione" della Fondazione __________.
La notifica d'entrata è pervenuta alla Fondazione __________ in data 12 ottobre 2011, mentre quella di uscita il 14 giugno 2012 con effetto 30 giugno 2011, che è stata poi corretta al 20 novembre 2012 mediante lettera dell'assicurato del 17 dicembre 2012.
Nel modulo "iscrizione" ha dichiarato di essere totalmente abile al lavoro, in contrasto con il certificato medico consegnato alla cassa redatto dal Dr. __________.
Il regolamento LPP prevede che il datore di lavoro è tenuto a notificare tutti i suoi dipendenti alla Fondazione e a fornire alla stessa, in tempo utile, tutte le informazioni e i documenti necessari per la fissazione delle prestazioni di previdenza e dei contributi.
Inoltre indica che i casi di incapacità lavorativa devono essere dichiarati immediatamente una volta trascorso il periodo d'attesa ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi, che nel caso specifico è di 3 mesi.
Nei conteggi salario presentati alla cassa la trattenuta è stata effettuata per tutto il periodo, fattispecie che avvalora ulteriormente l'inattendibilità dei conteggi salario.
Altro fatto che conferma il mancato periodo di contribuzione è il fatto che, al momento dell'iscrizione al collocamento, non risultano registrati contributi AVS da parte della società __________ per il periodo che è stato alle dipendenze.
Per il periodo d'inabilità al lavoro nella misura del 100% (19 mesi) il datore di lavoro attesta il versamento di un salario pieno per tutta la durata dell'inabilità.
Per contro, sulla richiesta di prestazioni AI, ha dichiarato che il salario è stato versato direttamente dal datore di lavoro con il sistema della scala bernese che prevede il pagamento di una mensilità nel secondo anno di servizio, esauriti gli obblighi legati alla "Scala bernese", al datore di lavoro non incombe alcun obbligo contributivo ulteriore.
Lei dichiara la sua residenza in Svizzera in via __________ a tal proposito produce un contratto di sub-locazione (data del 20.01.2008) sottoscritto tra la __________ (dove sino al 02.10.2007) il Signor __________ risultava "amministratore unico" con “firma Individuale", ruolo ricoperto, a decorrere dal 2 maggio 2013, da lei, società che è socia della __________).
Il contratto prevede l'uso di una stanza quale alloggio con decorrenza 1 febbraio 2008 ed un costo di CHF 500.-- tutto compreso.
Il resto del nucleo famigliare, composto da due figli minorenni e dal coniuge, è residente in __________ nel comune di __________ in loc. __________.
Potrebbe anche quindi risultare dubbia l'effettiva residenza dell'assicurato in Svizzera tenuto conto che il nucleo familiare vive presso il comune di __________.
Si è rilevato infine che la domanda di indennità di disoccupazione e l'attestato del datore di lavoro sono stati compilati dalla stessa persona.
(…)" (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 24 aprile 2013 l'assicurato, patrocinato dall'avvocato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (la decisione su opposizione è stata intimata il 17 maggio 2013 pervenendo alla parte insorgente il giorno successivo; cfr. busta d’intimazione allegata al ricorso), nel quale ha chiesto l'annullamento della stessa e il riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 3 dicembre 2012 (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, dapprima, osservato di essere dimorante a __________ e di aver lavorato dal 1° febbraio 2010 al 30 ottobre 2012 per __________ di cui __________ è gerente e __________ curava la contabilità e gli aspetti amministrativi (trattenute salariali, pagamenti) con mandato esterno.
Egli ha, poi, evidenziato di aver beneficiato di un salario lordo di fr. 10'000.--, pari a fr. 8'294.-- netti versati in contanti.
Il ricorrente ha, altresì, asserito, da una parte, di aver presentato alla Cassa il contratto di lavoro, i conteggi salariali, la disdetta, il prolungamento di essa per malattia e un attestato del datore di lavoro. Dall'altra, di aver percepito, durante l'attività lavorativa presso __________, gli assegni familiari e che il suo estratto conto individuale presso la Cassa di compensazione AVS riporta correttamente i salari percepiti (cfr. doc. I pag. 3-5).
L'assicurato ha, inoltre, addotto che:
" (…)
Nella fattispecie è pacifico che il ricorrente è disoccupato totalmente (art. 8 cpv. 1 lett. a LADI), e chiede un'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. a LADI e degli art. 18 segg. LADI, pari all'80% del proprio guadagno assicurato (art, 22 cpv. 1 LADI), percepito nel termine quadro previsto all'art. 9 LADI. Detto guadagno era di fr. 10'000.-- lordi, come comprovato documentalmente: è tale importo che dev'essere considerato quale guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI (dal quale effettuare poi le conseguenti deduzioni e sul quale effettuare i relativi calcoli, al netto).
Nella fattispecie la Cassa ha ritenuto di rilevare delle incongruenze e degli elementi equivoci. In realtà, essa ha omesso di considerare tutta una serie di elementi documentali inequivocabili ed ufficiali in relazione al salario pattuito e percepito dal ricorrente.
In particolare, se la Cassa avesse preteso con maggiore vigore da __________ le informazioni richiestegli, o le avesse chieste al contabile __________, essa avrebbe potuto disporre di tutti quegli elementi, l'assenza dei quali l'ha invece ridotta a dubitare dell'effettiva sussistenza di un guadagno assicurato nel termine quadro.
Si chiede quindi l'assunzione quali testi dei citati __________ e __________; potrà così anche essere chiarito perché non è stata trattenuta l'imposta alla fonte sull'importo salariale versato all'assicurato.
Irrilevante è invece la svista di indicazione (per automatismo) in materia di dichiarazione all'Ufficio AI effettuata dal già mandatario del ricorrente __________." (Doc. I pag. 6-8)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 19 luglio 2013 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto l’audizione, quali testi, di __________, ex datore di lavoro, e di __________, ex fiduciario tenente la contabilità societaria e la gestione delle pratiche burocratiche e salariali (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da un organo di applicazione della LADI (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152; STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
È infatti la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Tuttavia conformemente alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) e alle indicazioni della dottrina un'autorità può emanare una decisione di constatazione, in base agli art. 5 cpv. 1 lett. b e 25 della Legge federale sulla procedura amministrativa, soltanto se viene comprovata l'esistenza di un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla constatazione immediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché nessun interesse importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si oppone e, a condizione che l'interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi (cfr. STFA B 19/04 del 16 agosto 2006 consid. 2, parzialmente pubblicata in DTF 132 V 347; DTF 114 V 203 consid. 2c con riferimenti; cfr. anche DTF 129 V 289, consid. 2.1.; STFA M 6/04 del 14 luglio 2005 consid. 1.1.; DTF 121 V 318 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 54 N. 10 pag. 352).
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato.
L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammessa quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto.
Al contrario, l'interesse degno di protezione fa difetto quando è proponibile una decisione formatrice.
Questa restrizione si applica sia in ambito civile che in quello amministrativo, nel senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (cfr. RDAT I 1994 pag. 199 con riferimenti di giurisprudenza).
Il TFA in una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa cantonale che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001, poiché era il marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001 e, in seguito, un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di constatazione su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la commissione cantonale di ricorso aveva annullato d’ufficio tale decisione.
2.2. Nel caso di specie la Cassa in un primo tempo ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2012, versandogli l’importo di fr. 5'099.15 (cfr. doc. 8-14).
Il 6 febbraio 2013 la Cassa ha emesso una decisione formale, confermata poi dalla decisione su opposizione del 24 aprile 2013, con cui ha negato all’insorgente a titolo retroattivo, con effetto dal 3 dicembre 2012, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché il medesimo non avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerato dallo stesso (cfr. doc. 1; A).
La Cassa, l’11 febbraio 2013, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione della somma di fr. 5'099.15 corrispondenti alle prestazioni corrisposte nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 17).
Per quanto attiene al mese di dicembre 2012, in cui l’assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, l’11 febbraio 2013, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 17).
Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.
In particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione, come per esempio nel caso di indennità versate a torto allorché l’assicurato non adempiva la condizione dell’idoneità al collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. d LADI). In tal caso la Sezione del lavoro si pronuncia sull’inidoneità al collocamento e la Cassa sulla restituzione.
Le casse di disoccupazione hanno invece, in particolare, proprio la competenza di rifiutare il diritto alle prestazioni quando l'assicurato non adempie il periodo di contribuzione (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e 85 LADI; DTF 131 V 444; STF 8C_663/2012 del 18 giugno 2013; STF C 183/06 del 16 luglio 2007).
La Cassa è, dunque, l'autorità competente a pronunciare il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, posto a fondamento di un ordine di restituzione.
Al riguardo cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007, confermata nel merito dalla STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008.
In concreto, in ogni caso, se è vero che nei confronti dell’assicurato l’11 febbraio 2013 è stato emesso un ordine di restituzione in merito alle indennità di disoccupazione percepite nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 17), è altrettanto vero che dagli atti non risulta che contro lo stesso sia stata interposta opposizione.
In effetti al riguardo la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato che “la decisione di restituzione è attualmente sospesa” (cfr. doc. III).
In casu, quindi, se si annullasse la decisione formale del 6 febbraio 2013 e la decisione su opposizione del 24 aprile 2013, per quanto concerne le prestazioni già corrisposte per il mese di dicembre 2012 (cfr. DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STFA K 94/99 + K 95/99 del 24 gennaio 2000 consid. 6; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.3., STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005), sorgerebbe la questione della crescita in giudicato o meno della decisione di restituzione.
Tutto ben considerato, il TCA in concreto rinuncia ad annullare la decisione formale del 6 febbraio 2013 e la decisione su opposizione del 24 aprile 2013 limitatamente alle prestazioni già corrisposte per il mese di dicembre 2012 ed entra nel merito della vertenza riguardante il diritto o meno dell’assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 dicembre 2012.
2.3. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L’art. 13 cpv. 2 lett. c prevede, inoltre, che sono parimenti computati i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA) non riceve salario e non paga quindi contribuiti.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
In un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria giurisprudenza:
" 2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).
2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée.
2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF 133 V 520-521)
In una sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti, rilevando:
" (...)
7.1 Al consid. 3 della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene, rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari (si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34 consid. 3b).
La Corte ha quindi concluso che il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"
Al riguardo cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).
2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:
" PERCEZIONE EFFETTIVA DI UN SALARIO
B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi alla cassa di compensazione.
Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.
L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.
La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.
Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in particolare rilevato:
" (...)
4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va osservato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Al riguardo il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
Sul tema cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, di nazionalità __________, è al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS (B) dal 31 agosto 2005 (cfr. doc. 23) e risiede a __________ in __________ dove, dal 1° febbraio 2008, ha preso in locazione una stanza di proprietà della __________ per fr. 500.-- tutto compreso al mese (cfr. doc. 42).
Dalla decisione su opposizione risulta che la sua famiglia, composta della moglie e di due figli nati nel 1997 e nel 1999, vive a __________ (__________; cfr. doc. A; 38).
Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
L’assicurato è stato impiegato presso __________ dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e da gennaio a giugno 2008 (cfr. doc. 5; C).
L’insorgente, in seguito, dopo aver ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2008 beneficiando del diritto massimo di 400 indennità giornaliere (cfr. doc. A1; III), il 20 gennaio 2010 ha concluso un contratto di lavoro in qualità di consulente esterno per il marketing con la __________ con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 9).
Il salario pattuito ammontava da febbraio a maggio 2010 a fr. 7'000.-- lordi al mese, da giugno a dicembre 2010 a fr. 9'000.-- al mese e dal gennaio 2011 a fr. 10'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 9; 25, 26; 27; 8).
L’assicurato, interpellato in merito dalla Cassa, il 3 gennaio 2013 ha dichiarato di aver ricevuto tutti gli stipendi in contanti (cfr. doc. 18; 19), come del resto attestato da __________ per la __________ il 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 22; 21).
Socio e gerente con diritto di firma individuale della __________, fondata nel novembre 2008, risulta essere, dal maggio 2011, __________ (dal novembre 2008 al maggio 2011: __________).
La società, inoltre, dalla sua costituzione non è soggetta alla revisione ordinaria e ha rinunciato a una revisione limitata.
La stessa è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 13 maggio 2013 a decorrere dal 15 maggio 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Della contabilità della società, nonché delle pratiche amministrative, trattenute salariali e dei pagamenti si occupava __________ (cfr. doc. I; V).
Quest’ultimo, dal luglio 2007 all’ottobre 2008, è stato amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, di cui dal maggio 2013 è amministratore unico con diritto di firma individuale il ricorrente (cfr. estratto RC; doc. 43; www.zefix.ch).
La __________ detiene, dal luglio 2008, l’intero capitale sociale della __________. Dall’aprile 2006 al luglio 2008 la __________ possedeva una quota di fr. 19'000.-- e RI 1 una quota di fr. 1'000.--.
Gerente con firma individuale iscritto a RC della T__________, dal luglio 2008 al novembre 2012, è stato __________ (cfr. estratto RC; doc. 44; www.zefix.ch).
Il 25 agosto 2012 __________ ha disdetto il contratto di impiego per il 31 ottobre 2012 (cfr. doc. 10).
Il termine di disdetta è stato procrastinato al 30 novembre 2012 a causa di inabilità lavorativa per malattia ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO (cfr. doc. A; III; 12; 13).
Dal certificato medico del 30 ottobre 2012 redatto dal Dr. med. __________ si evince, in effetti, che l’insorgente è stato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 e dal 8 al 29 ottobre 2012 (cfr. doc. 13; A).
Nel mese di novembre 2012 l’assicurato si è annunciato per il collocamento (cfr. doc. 6).
La Cassa ha versato al ricorrente indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2012 pari a fr. 5'099.15 netti (cfr. doc. 15).
Con decisione del 6 febbraio 2013 (cfr. doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 24 aprile 2013, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 3 dicembre 2012, in quanto ha considerato non adempiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e ha escluso l'esonero dall'obbligo di compierlo.
Il 7 febbraio 2013 la Cassa ha, poi, segnalato al Ministero pubblico il caso dell’assicurato, indicando:
" (…) vi trasmettiamo le informazioni che disponiamo, suscettibili di originare una procedura penale nei confronti dell’assicurato/a per infrazione all’articolo 105 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).” (Doc. 49)
La parte resistente, inoltre, l’11 febbraio 2013 ha emanato un ordine di restituzione della somma di fr. 5'099.15 corrispondenti alle prestazioni corrisposte nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 17; consid. 2.2.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte innanzitutto evidenzia che effettivamente dai conteggi salariali agli atti riguardanti il periodo maggio 2011 - novembre 2012 non risulta alcuna deduzione relativa all’imposta alla fonte (cfr. doc. 24).
Nel ricorso la mancata trattenuta dell’imposta alla fonte sull’importo salariale versato all’assicurato è d’altronde stata confermata (cfr. doc. I pag. 7).
Al riguardo è utile rilevare, da un lato, che il lavoratore straniero che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, è domiciliato dal punto di vista fiscale in Svizzera o vi soggiorna, è assoggettato all’imposta percepita alla fonte sul reddito della sua attività lucrativa dipendente (art. 83 LIFD, 104 cpv. 1 LT), calcolata sul reddito lordo (art. 84 cpv. 1 LIFD, 105 LT).
Dall’altro, che il datore di lavoro che impiega una persona con permesso di dimora “B” UE/AELS ha l’obbligo di notificarne l'assunzione all'Ufficio delle imposte alla fonte entro 8 giorni (cfr. www.ti.ch/di/spop/stranieri/lavorare/permesso-di-dimora-b-e-trasformazione-del-permesso/permesso-di-dimora-b-ueaels).
Il datore di lavoro di una persona assoggettata all’imposta alla fonte si sostituisce fiscalmente a lei e la rappresenta nei confronti dell’autorità fiscale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di collaborare alla riscossione dell’imposta alla fonte e deve: trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni in denaro e prelevare presso il lavoratore l’imposta dovuta sulle prestazioni in natura e sulle mance, consegnare al contribuente un’attestazione con l’indicazione dell’importo di imposta trattenuto, che deve servire a informare il contribuente dell’importo trattenuto e permettergli, in caso di contestazione, di richiedere all’autorità di tassazione una decisione sull’esistenza e l’estensione dell’assoggettamento, e infine versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente, allestire i relativi conteggi e permettere all’autorità fiscale di consultare i documenti utili al controllo della riscossione dell’imposta. In virtù della sostituzione fiscale, il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell’imposta (art. 88 cpv. 3 LIFD, 121 cpv. 3 LT) e non può liberarsene invocando una colpa del contribuente o di terzi. In cambio delle sue prestazioni amministrative, il datore di lavoro riceve una commissione di riscossione (art. 88 cpv. 4 LIFD) che ammonta al 4% sulle imposte trattenute che non superano fr. 20'000 annui (art. 121 cpv. 4 LT; E. Epiney-Colombo, Il datore di lavoro e l’imposta alla fonte. Aspetti di diritto privato, in: RtiD I-2008 pag. 451 segg.).
Inoltre, per quanto riguarda l’affiliazione alla cassa pensioni, e meglio alla Fondazione __________, va osservato che la notifica d’entrata dell’assicurato, sottoscritta da __________ e da RI 1, è pervenuta alla Fondazione il 12 ottobre 2011, con l’indicazione che il rapporto di lavoro era iniziato il 1° febbraio 2010, mentre quella d’uscita il 14 giugno 2012 con effetto dal 30 giugno 2011, poi corretta al 30 novembre 2011 mediante lettera del ricorrente del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. 31-36).
Il salario annuo AVS dichiarato all’istituto di previdenza è pari a fr. 82'000.-- per il 2010 - corrispondenti a fr. 6'833.-- al mese - con la precisazione scritta a mano da un funzionario della Fondazione che il sig. , il 12 ottobre 2011, avrebbe confermato che lo stipendio era invariato anche per il 2011 (cfr. doc. 32).
Come visto al considerando precedente, però, la retribuzione risultante dai conteggi salariali ammontava da febbraio a maggio 2010 a fr. 7'000.-- lordi al mese, da giugno a dicembre 2010 a fr. 9'000.-- al mese e dal gennaio 2011 a fr. 10'000.-- lordi al mese (cfr. doc. 9; 25, 26; 27; 8).
Dall’Estratto del conto individuale rilasciato dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 21 dicembre 2012 si evince, poi, che dichiarati a quel momento erano soltanto i redditi conseguiti fino al gennaio 2010 (cfr. doc. 5).
Mentre nell’estratto del conto individuale del 28 maggio 2013 è stato indicato pure il reddito ottenuto da __________ di fr. 91'000.-- per i mesi da febbraio a dicembre 2010, di fr. 120'000.-- per il periodo gennaio-dicembre 2011 e di fr. 110'000.-- per il lasso di tempo gennaio – novembre 2012 (cfr. doc. C).
In proposito giova sottolineare che le casse di compensazione tengono un conto individuale (CI) per ogni persona assicurata obbligata a pagare i contributi sulla base dei redditi annui. Affinché la cassa di compensazione conosca l'ammontare dei contributi e da chi sono versati, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla fine dell'anno come vengono ripartiti tra i singoli dipendenti i contributi da loro versati (cfr. www.ahv-iv.info/ahv/00159/00176/index.html?lang=it).
Dalle carte processuali si evince, altresì, che il diritto agli assegni familiari a favore dei due figli dell’assicurato, a (.1997) e __________ (__________.1999), è stato riconosciuto soltanto con decisione del 17 gennaio 2013 per gli anni 2011 e 2012 e con decisione del 1° marzo 2013 per il periodo dal febbraio 2010 - allorché RI 1 avrebbe iniziato l’attività presso la (cfr. consid. 2.6.) - al 31 ottobre 2013 per e dal febbraio 2010 al 31 marzo 2015 per (cfr. doc. 38; 41).
Nonostante il Dr. med. __________ abbia ritenuto l’insorgente inabile al lavoro al 100% per malattia dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 e dal 8 al 29 ottobre 2012 (cfr. doc. 13; A), dai conteggi di salario emerge che il ricorrente ha comunque sempre ricevuto l’intero salario (cfr. doc. 24).
Nella “Richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita” indirizzata all’AI del 26 ottobre 2012, peraltro non firmata, è però stato specificato che in questo periodo sono state corrisposte delle prestazioni direttamente dal datore di lavoro secondo la scala Bernese (cfr. doc. 37. risposta a domanda n. 4.4.).
Ai sensi della " Scala bernese " gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente impedito al lavoro a seguito di malattia si configurano come segue:
Durata del rapporto di lavoro
Durata del diritto al salario
Fino a 3 mesi
Nessun salario. Se tuttavia il rapporto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi, l'indennità deve essere corrisposta durante 3 settimane.
Da 3 a 12 mesi
3 settimane
Durante il 2° anno di servizio
1 mese
Dal 3° al 4° anno
2 mesi
Dal 5° al 9° anno
3 mesi
Dal 10° al 14° anno
4 mesi
Dal 15° al 19° anno
5 mesi
Dal 20° al 25° anno
6 mesi
Dopo, ogni 5 anni, un mese in più.
Esauriti gli obblighi legati alla " Scala bernese ", al datore di lavoro non incombe alcun obbligo contributivo ulteriore (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Assicurazioneindennitgiornaliera).
Va pure considerato, in primo luogo, che __________, contabile della __________, dal luglio 2007 all’ottobre 2008 è stato pure amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, presso la quale RI 1 è stato impiegato dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e da gennaio a giugno 2008. Il ricorrente, inoltre, dal maggio 2013 è amministratore unico con diritto di firma individuale di tale società (cfr. consid. 2.6.; www.zefix.ch: estratto RC; doc. 43).
In secondo luogo, che il 17 gennaio 2013 __________, rispondendo a delle domande poste dalla Cassa alla __________ (cfr. doc. 21), ha indicato che in seno alla menzionata ditta nel 2011, oltre a RI 1, era occupato anche - dal maggio 2011 socio e gerente della stessa (cfr. consid. 2.6.; www.zefix.ch: estratto RC) - e nel 2012 erano impiegate cinque persone, tra le quali RI 1 e (cfr. doc. 22).
Infine non va dimenticato che l’assicurato, dal febbraio 2008, ha preso in locazione una stanza a per fr. 500.-- mensili, mentre la sua famiglia composta della moglie e di due figli minorenni vive a (; cfr. consid. 2.5.) che dista unicamente 16 km da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari).
2.7. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.8. In concreto, attentamente considerato quanto esposto al consid. 2.6., non può che sorprendere il fatto che l’insorgente, il quale peraltro era già stato impiegato in Svizzera quale dipendente a partire dal 2005 (cfr. doc. A; C; 5), e il suo datore di lavoro, la __________, non si siano attivati al momento dell’assunzione nel febbraio 2010 o comunque entro tempi ragionevoli al fine di disciplinare questioni fondamentali fiscali e concernenti le assicurazioni sociali, come l’affiliazione a un istituto di previdenza, la richiesta di assegni familiari, il versamento alla cassa di compensazione dei contributi dei lavoratori detratti dal salario insieme al contributo del datore di lavoro stesso e la detrazione dell’imposta alla fonte (cfr. consid. 2.6.), ma abbiano atteso più di un anno e mezzo dalla conclusione del contratto di impiego - fino all’ottobre 2011 per notificare l’entrata dell’insorgente alla Fondazione __________ (cfr. consid. 2.7.; doc. 31-36) - o addirittura la procedura relativa alla domanda di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per regolare tali aspetti (cfr. consid. 2.6.).
Va, inoltre, evidenziato che __________, socio e gerente della __________, al quale la parte resistente, in ossequio al proprio obbligo di accertare i fatti giusta l’art. 43 LPGA (cfr. consid. 2.7.), il 5 aprile 2013 ha inviato il “Questionario per i datori di lavoro nell’ambito delle società di persone – Per accertare se il Suo ex dipendente ricopriva una posizione simile a un datore di lavoro in seno alla Sua azienda” (cfr. doc. 46; 47) - in cui viene chiesto, tra l’altro, qual era la funzione dell’ex dipendente (cfr. domanda n. 4 doc. 47), se vi era una descrizione della posizione in cui lavorava e delle mansioni del ex dipendente e in caso di risposta affermativa di allegare una copia (cfr. domanda n. 7 doc. 47), di produrre, se possibile, le ricevute dei versamenti dei salari avvenuti in contanti (cfr. domanda n. 16 doc. 47) e di esporre i motivi dell’importante aumento di salario mensile da fr. 7'000.-- a fr. 10'000.-- dal 1° gennaio 2011, tenuto conto che da gennaio 2011 l’ex dipendente è stato totalmente inabile per quasi tutto l’anno (cfr. domanda n. 18 doc. 47) -, nonostante il sollecito del 17 aprile 2013 da parte della Cassa (cfr. doc. 48), non ha mai risposto.
Il datore di lavoro ha così manifestamente violato il proprio dovere di collaborare nell’esecuzione della LADI di cui all’art. 28 cpv. 1 LPGA.
Il ricorrente stesso, d’altronde, non ha fornito elementi suscettibili di suffragare le proprie allegazioni, nemmeno in sede ricorsuale dove in ogni caso ha argomentato la propria impugnativa in modo generico (cfr. doc. I). Egli, ad esempio, mai ha descritto, sostanziando debitamente, le proprie effettive mansioni all’interno della __________.
In simili condizioni, questa Corte ritiene che non sia stato comprovato l’esercizio di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione nel periodo 3 dicembre 2010 – 2 dicembre 2012 (termine quadro per il periodo di contribuzione).
Ne discende, considerato che il giudice nel settore delle assicurazioni sociali decide in applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente nel termine quadro per il periodo di contribuzione (3 dicembre 2010 – 2 dicembre 2012) non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 LADI.
L’assicurato neppure può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.
Egli non ha, peraltro, preteso il contrario.
2.9. Il fatto che il ricorrente abbia preso in locazione una stanza a __________ per. Fr. 500.-- al mese quando la sua famiglia, composta della moglie e di due figli minorenni, vive a __________ (__________), che come visto dista soltanto 16 km da __________ (cfr. consid. 2.6.), costituisce, inoltre, un serio motivo per dubitare pure dell’ossequio di un’ulteriore condizione del diritto all’indennità di disoccupazione, e meglio del presupposto della residenza effettiva in Svizzera di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2012.76 del 3 ottobre 2013, STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
2.10. A titolo meramente abbondanziale va, infine, rilevato che il 9 agosto 2013 la granconsigliera Amanda Rückert e cofirmatari hanno depositato un’interrogazione parlamentare (n. 177.13) intitolata “La “truffa” delle SAGL d’importazione: un fenomeno da arginare?” del seguente tenore:
" Basta guardare il Foglio ufficiale per rendersi conto del recente ed ingente aumento dei fallimenti in Ticino.
Da una parte è innegabile, purtroppo, che la situazione economica sia difficile e per questo motivo molte società siano costrette a chiudere, loro malgrado.
Dall’altra c’è chi ne approfitta furbescamente per trarre illeciti vantaggi economici dal nostro Stato sociale. Si sente infatti sempre più parlare di una tendenza che ha preso piede negli ultimi anni e che sembra stia dilagando in tutto il Cantone: l’invasione di società - dove la forma della SAGL pare essere quella favorita - costituite da stranieri non residenti in Ticino con l’unico scopo di sfruttare lo Stato e le assicurazioni sociali.
Il meccanismo è astuto ma semplice: creo una qualsiasi società con un capitale di 20'000 franchi, con l’obiettivo non di farla rendere ma di farla fallire; mi attribuisco un salario come dipendente della società che ho creato, forse assumo qualche collaboratore, acquisisco lavori e mandati … Incasso ma non pago, né salari né oneri sociali, e nemmeno i miei fornitori.
Quindi, queste “SAGL d’importazione”, spesso dopo poco tempo, falliscono e lasciano molti debiti sia verso privati che verso le assicurazioni sociali.
I dipendenti di queste società, poi, pur avendo pagato contributi anche solo per un limitato periodo di tempo, avranno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione in Ticino. In più, la legge prevede anche la possibilità per gli assicurati di ottenere un'indennità per insolvenza del datore di lavoro a copertura dei crediti salariali rimasti scoperti negli ultimi quattro mesi, qualora sia stata aperta contro il datore di lavoro stesso una procedura di fallimento o di pignoramento. Ma spesso i dipendenti non sono altro che coloro che hanno costituto la SAGL con l’unico scopo di “frodare” lo Stato. Oltre al danno anche la beffa, insomma.
Le persone con diritto all’insolvenza sono a volte infatti gli stessi titolari della società fallita, che sfruttano le pieghe del sistema sociale svizzero.
Fatte queste premesse chiediamo al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato è consapevole di questa situazione?
Quanti sono i fallimenti di SAGL in Ticino?
Questo numero è aumentato negli ultimi anni?
Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità di disoccupazione nel 2012?
Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità per insolvenza nel 2012?
Quanti sono i titolari i di SAGL che hanno percepito un’indennità per insolvenza nel 2012 e che risiedono all’estero?
Quali controlli vengono effettuati su queste persone?
A quanto ammontano le indennità per insolvenza percepite in Ticino dopo i fallimenti di SAGL?
Quali contromisure intende adottare il Consiglio di Stato per arginare tale fenomeno?” (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/word/177.13.doc)
Il Consiglio di Stato non ha ancora risposto a tale interrogazione.
2.11. Il ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e __________ (cfr. doc. I; V; consid. 1.4.).
Considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, il presupposto del periodo di contribuzione minimo da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Non va del resto dimenticato, da una parte, che __________ ha dichiarato che __________, oltre a essere socio e gerente della __________, ne era pure dipendente, perlomeno nel 2011 e 2012 (cfr. doc. 22).
Dall’altra, che __________ stesso, contabile della __________, dal luglio 2007 all’ottobre 2008 è stato pure amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, presso la quale RI 1 è stato impiegato dall’aprile al dicembre 2006, nel 2007 e da gennaio a giugno 2008. Il ricorrente, inoltre, dal maggio 2013 è amministratore unico con diritto di firma individuale di tale società (cfr. consid. 2.5.; 2.6.; www.zefix.ch: estratto RC; doc. 43).
Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. In conclusione la Cassa ha, dunque, giustamente negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 3 dicembre 2012.
La decisione su opposizione del 24 aprile 2013 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti