Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.59
Entscheidungsdatum
21.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.59

DC/sc

Lugano 21 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 giugno 2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 giugno 2011 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato una decisione del 28 dicembre 2010 (cfr. doc. A5 ) con la quale è stato negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. doc. B).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto unicamente le prestazioni di gennaio 2011 in quanto il sig. __________ dell’CO 1 di __________ ha fatto un errore (cfr. Doc. I) e, a seguito del decreto di completazione del Presidente del TCA (cfr. Doc. II), il 20 luglio 2011egli ha in particolare rilevato:

"(…)

Breve motivazione.

Dato il fatto che __________ era al corrente già molto prima del 29.12.2010 che io non avrei avuto diritto alle prestazioni di disoccupazione, vorrei sapere perchè non me lo ha comunicato prima, anziché aspettare fino al 29.12.2010 e farmi andare ancora a __________ da lui, al posto di mandarmi direttamente all'assistenza per richiedere a tempo le indennità di assistenza sociale. Questo è lo sbaglio che ha fatto lui e che deve ammettere concedendomi così il diritto di ricevere i 2000.00 CHF che ho chiesto alla CO 1.

Conclusioni

Non sono in discussioni articoli di legge sulla disoccupazione o sulla legge LADI. Ho messo in discussione il modo operandi del Sig. __________ e alla luce dei fatti esposti e in base alla documentazione inviata e presentata emerge chiaramente che il sig. __________ ha inutilmente atteso il 29.12.2010 per comunicarmi che non ho diritto alle prestazioni di disoccupazione, perdendo inutilmente tempo del farsi portare documenti di cui non avrebbe nemmeno necessitato. Per questa sua negligenza ho passato le feste di Natale e Capodanno e i mesi di Gennaio e Febbraio in una situazione terribile e in più ho dovuto attendere fino al 9 Gennaio 2011 per poter avviare la pratica per ricevere Assistenza sociale che ha pagato poi alla fine di Febbraio!

La domanda di richiesta di indennità di disoccupazione compilata da me risale a Ottobre 2010, la data indicata dalla CO 1 è Dicembre unicamente perché da quella data in poi io non lavoravo più! Il Sig. __________ ha avuto quasi 3 mesi per comunicarmi che non ho diritto, ma ha atteso al 29.12.2010." (Doc. III)

1.3. Nella sua risposta del 27 luglio 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"(…)

La Cassa, dopo aver attentamente visionato l'intero incarto, evidenziava che in effetti risultava chiaro che l'assicurato, pur prolungando il termine quadro di 2 anni, ossia dal 20 dicembre 2006 al 19 dicembre 2010, non raggiungeva i 12 mesi di contribuzione necessari per poter beneficiare delle prestazioni da parte dell'Assicurazione Disoccupazione.

In particolare emergeva che l'assicurato aveva lavorato dal 20 dicembre 2006 (primo giorno valido per la verifica del termine quadro prolungato) fino al 31 marzo 2007 presso __________ AG e dal 1. aprile 2010 al 18 dicembre 2010 presso __________.

Purtroppo il totale non raggiungeva per poco i 12 mesi necessari per poter stabilire ed accordare un diritto alle prestazioni e quindi l'assicurato non poteva beneficiare delle indennità che vengono elargite dalla Cassa Disoccupazione.

In simili circostanze, venendo a mancare il requisito per ottenere il diritto alle indennità, non era quindi stato possibile accogliere l'opposizione presentata dall'Assicurato e quindi la decisione della Sezione di __________ veniva confermata.

Nell'atto di ricorso l'assicurato non mette in discussione gli articoli di legge ma la procedura adottata dal collaboratore della Sezione di __________ che ha atteso il 29 dicembre 2010 per comunicare il mancato diritto alle prestazioni.

A tale proposito si precisa che l'assicurato ha rivendicato ufficialmente la disoccupazione a partire dal 20 dicembre 2010 in quanto fino al 18 dicembre ha lavorato e ricevuto regolarmente lo stipendio da parte . Il relativo attestato del datore di lavoro, compilato dall' in data 27 dicembre 2010, è pervenuto alla Sezione in data 28 dicembre 2010. Quest'ultima, lo stesso giorno, ha ufficialmente comunicato all'assicurato per lettera raccomandata che purtroppo la domanda di indennità presentata per il 20 dicembre 2010 veniva respinta in quanto l'assicurato non raggiungeva i 12 mesi di contribuzione.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 della LADI (legge assicurazione disoccupazione) ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che l'assicurato non ha raggiunto i 12 mesi di attività lavorativa dipendente all'interno del termine quadro di contribuzione precedente l'annuncio in disoccupazione, non è possibile accordare le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione." (Doc. V)

1.4. Il 2 agosto 2011 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha rilevato:

"(…)

Il Sig. __________ era al corrente prima del 28.12.2010 che io avrei lavorato fino al 19.12.2010 (comunicazione verbale avvenuta in occasione di un incontro presso CO 1), il Sig. __________ ha unicamente ricevuto conferma scritta al 28.12.2010, quando io gli ho portato il foglio paga del datore di lavoro.

Corrisponde alla verità che io rivendicavo le prestazioni di disoccupazione a partire dal 20.12.2010, è altrettanto vero che questo è chiaro come il sole. Non è possibile percepire indennità di disoccupazione mentre si lavora al 100% … ma corrisponde alla verità che io alla CO 1 mi sono iscritto nel mese di Ottobre 2010! (Stesso giorno che mi sono presentato al URC di __________ per annunciarmi).

Io non mi sono recato alla CO 1 per chiedere informazioni (in Ottobre) ma mi sono presentato alla CO 1 per iscrivermi regolarmente secondo le direttive dell'URC di __________. Le informazioni le ho chieste semmai in seguito, quando il Sig. __________ ha iniziato a chiedere documenti che lui necessitava per preparare l'incarto.

Conclusione

Alla luce di questi fatti, delle precisazioni non esatte a alla chiara esposizione dei fatti accaduti, ribadisco nuovamente che la CO 1, e per l'esattezza il Sig. __________ ha fatto un errore, prolungando inutilmente il periodo di attesa per confermarmi che non ho diritto alle prestazioni di disoccupazione creandomi disagi e scompensi (e perdite) che si sono protratti fino al mese di Febbraio. Ho dovuto chiedere aiuto finanziario per poter sopravvivere 2 mesi.

La mia richiesta è quindi confermata a CHF 2000.00 per poter colmare il buco che si è formato per negligenza." (Doc. VII)

Al riguardo la Cassa disoccupazione ha preso posizione il 17 agosto 2011 (cfr. doc IX).

Il 24 agosto 2011 l’assicurato ha ribadito che il sig. __________ ha commesso un errore, facendolo attendere inutilmente anziché indirizzarlo molto prima all’ufficio assistenza, ed ha riconfermato la richiesta di risarcimento di fr. 2'000 (doc. XI).

Il 31 agosto 2011 il responsabile della Cassa disoccupazione ha affermato che il sig. __________ ha agito tempestivamente (cfr. doc. XVIII).Questa affermazione è stata contestata dal ricorrente il 6 settembre 2011 (cfr. doc. XV).

1.5. Il 17 ottobre 2011 il TCA ha chiesto alla Cassa di indicare:

"(…)

  1. il numero preciso di mesi e giorni di contribuzione (calcolati secondo le direttive della SECO) svolti dall’assicurato nel termine quadro per il periodo di contribuzione (20 dicembre 2008 – 19 dicembre 2010), rispettivamente nel termine quadro prolungato (20 dicembre 2006 – 19 dicembre 2010);

  2. per quale motivo non avete trattato la domanda dell’assicurato secondo gli art. 78 LPGA e 82a LADI." (Doc. XVII)

L’amministrazione ha così risposto il 21 ottobre 2011:

"(…)

1 a) durante il termine quadro "normale", ossia nei 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione, avvenuto in data 20 dicembre 2010, l'assicurato ha svolto unicamente un'attività lavorativa durata dal 1 aprile 2010 al 18 dicembre 2010 per un totale di 8 mesi e 18,2 giorni.

1 b) durante il termine quadro "prolungato" ossia dal 20 dicembre 2006 al 19 dicembre 2010 l'assicurato ha svolto le seguenti attività lavorative:

  • dal 20.12.2006 al 31.03.2007 3 mesi e 11,2 giorni

  • dal 01.04.2010 al 18.12.2010 8 mesi e 18,2 giorni

per un totale complessivo di 11 mesi e 29,4 giorni

Secondo la marginale B151 della Circolare ID emanata dal SECO il totale dei giorni computati quali periodi di contribuzione non può in alcun caso essere arrotondato al periodo minimo di contribuzione richiesto dalla legge anche se manca soltanto una frazione di giorno per raggiungere tale periodo.

  1. Considerato che l'assicurato non aveva indicato correttamente alla Sezione di __________ gli aiuti che aveva beneficiato durante l'avviamento dell'attività indipendente alla fine dell'anno 2000, l'eventuale errore della Sezione veniva giustificato da questa mancata informazione che l'assicurato ha omesso di indicare. La richiesta di risarcimento quindi non è stata trattata in quanto in prima analisi è emerso l'errore dell'assicurato." (Doc.

Al riguardo l’assicurato ha formulato le sue osservazioni il 27 ottobre 2011 sottolineando che non chiede che gli vengano accordate le indennità di disoccupazione bensì che vengano risarciti fr. 2'000 (cfr. doc. XX).

Rispondendo ad una richiesta del TCA la Cassa ha ancora così illustrato le modalità con la quale ha determinato il periodo di contribuzione:

“ Con riferimento al suo cortese e-mail le comunico quanto segue:

per il calcolo degli 11,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal 20 al 31 dicembre 2006 equivalenti a 8 giorni lavorativi che moltiplicati per il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 11,2 giorni;

per il calcolo dei 18,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal

  1. al 18 dicembre 2010 equivalenti a 13 giorni lavorativi che moltiplicati per il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 18,2 giorni.”

(cfr. doc. XXIII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".

Su questa norma legale cfr. DTF 137 V 76 ; STF 8C_688/2008 del 14 gennaio 2009 ; DTF 133 V 149 ; DTF 133 V 14 ; SVR 2000 ALV Nr. 9.

L'art. 82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".

L'art. 82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole".

In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin "Assurance-chômage, Ed. Schultess 2006 pag. 698).

2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21 maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.4. Nel presente caso l’assicurato ha più volte esplicitamente affermato di non volere contestare l’operato dell’amministrazione per quel che concerne il mancato raggiungimento del periodo minimo di contribuzione per poter beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione, tema oggetto della decisione su opposizione del 20 giugno 2011.

Il ricorso non può dunque che essere dichiarato irricevibile (cfr. art. 3 Lptca).

La Cassa, su richiesta del TCA, ha comunque fornito il calcolo dettagliato sulla base del quale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.5; “attestato del datore di lavoro” delle __________ AG del 18.11.2010 nel quale figura al punto 4 come ultimo giorno di lavoro il 31 marzo 2007, doc. 6; STCA 38.2010.93 del 23 maggio 2011 sulle modalità di calcolo del periodo di contribuzione).

D’altra parte il TCA constata che la Cassa CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale fondata sull'art. 78 LPGA, sebbene l’assicurato abbia in più occasioni chiesto il risarcimento del danno per un importo di fr. 2000 (vedi ad esempio le lettere del 28 febbraio e del 23 marzo 2011, cfr. Doc. A 6 e doc. A7).

Anche da questo profilo il ricorso è dunque irricevibile (cfr. consid. 2.3).

Gli atti devono tuttavia essere trasmessi alla Cassa di disoccupazione __________, affinché emetta, senza indugio, una decisione formale, debitamente motivata, sulla pretesa di risarcimento dell'assicurato.

In tale contesto va sottolineato che l’argomentazione sollevata dall’amministrazione che ha affermato di non avere trattato la richiesta di risarcimento “in quanto in prima analisi è emerso l’errore dell’assicurato” (cfr. consid.1.5 ) non è evidentemente sufficiente per non emettere una decisione formale su questo tema.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso del 4 luglio 2011 è irricevibile.

  2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché emetta una decisione conformemente al consid. 2.4.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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