Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.37
Entscheidungsdatum
16.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.37

rs/DC/sc

Lugano 16 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 aprile 2011 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 13 aprile 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha stabilito che l’opposizione interposta il 17 marzo 2011 contro la “decisione” del 14 ottobre 2009 denominata “Profilo della persona in cerca di impiego” è irricevibile, in quanto ampiamente tardiva.

A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

  1. II 17 marzo 2011 l'assicurata ha inoltrato all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) la seguente richiesta scritta: "(...) dopo avere parlato al mio consulente, facendole notare che mi sono annunciata alla disoccupazione nel gg 14.08.2009 e non 30.09.2009, come confermano le copie dei documenti allegati, faccio la richiesta di rivedere il mio caso, visto che con la nuova legge mi ricade il diritto della disoccupazione dal 1.04.20.11".

Allo scritto in questione l'interessata ha allegato: copia dell'annuncio in comune e copia del certificato medico.

  1. Il 14 ottobre 2009, in occasione del primo colloquio di consulenza, I'URC ha proceduto all'iscrizione della signora RI 1. In tale occasione è stato in particolare redatto il documento Profilo della persona in cerca d'impiego e ritenuta quale data determinante per l'inizio della disoccupazione il 30 settembre 2009.

Sulla base di questi dati è pure stata preparata la Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 1 ottobre 2009 trasmessa alla Cassa di disoccupazione e rispetto a tale data sono state versate le indennità di disoccupazione, nonché esaminati gli sforzi per ricercare lavoro prima della disoccupazione (cfr. decisione su opposizione del 21 dicembre 2009 contro la decisione N. 320752228 del 17 settembre 2009).

Da una verifica del nostro sistema risulta che il primo contatto sarebbe dovuto avvenire il 13 agosto 2009, ma la signora RI 1 ha telefonato per avvisare di avere la febbre alta e di non poter presenziare al previsto appuntamento di Back Office. È stata invitata a richiamare il 17 agosto 2009 per eventualmente fissare un nuovo appuntamento. II 17 agosto 2009 è stato fissato un nuovo appuntamento per il giorno seguente. II 18 agosto 2009 l'assicurata telefona per comunicare che non può presentarsi perché non sta bene. E' stata riconvocata per il 24 agosto 2009 alle ore 9.30, ma non si è presentata. Il 30 settembre 2009 ha telefonato al nostro ufficio ed è stata invitata a presentarsi allo sportello con un nuovo annuncio in comune per l'iscrizione.

  1. Con il documento Profilo della persona in cerca d'impiego (nella versione in uso dal giugno 2009) l'amministrazione determina, tra l'altro, la data di referenza per l'inizio della disoccupazione controllata. Detto documento è sottoposto per approvazione all'assicurato e da esso controfirmato. In precedenza questo aspetto veniva formalizzato con l'emissione della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA che veniva consegnata all'assicurato e oggi solo quale informazione scritta alla Cassa di disoccupazione.

Analogamente alla prassi sviluppata in relazione al documento in uso sino al giugno 2009 (Conferma di registrazione nel sistema COLSTA), anche il Profilo della persona in cerca d'impiego va assimilato ad una decisione informale nella misura in cui determina la situazione del singolo assicurato (cfr. sentenza TCA 38.2001.94 del 14 novembre 2001; sentenza TCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008).

  1. Uno degli aspetti di una decisione informale è che essa difetta degli aspetti formali di una decisione ordinaria, tra questi anche l'indicazione di un termine d'impugnazione. Tuttavia, questa mancanza non significa che la decisione non possa mai ritenersi definitiva e che la sua impugnazione, sia possibile senza alcun termine. Anche in questi casi è necessario che un'eventuale contestazione avvenga entro un termine ragionevole. In assenza di una tempestiva reazione, anche una decisione informale diventa vincolante (cfr. sentenza del TF 8C_5557/2009 del 28 agosto 2009; sentenza del TF C 7/02 del 14 luglio 2003).

  2. Nel caso concreto, l'interessata reagisce alla data d'inizio della disoccupazione ritenuta il 14 ottobre 2009 dopo oltre 16 mesi, ossia il 17 marzo 2011. Ella chiede, in concreto, che la data determinante sia modificata e dunque in questo senso contesta la decisione (informale) dell'amministrazione. Ora, la data ritenuta al momento dell'iscrizione in disoccupazione era chiaramente indicata nel documento Profilo della persona in cerca d'impiego sottoscritto il 14 ottobre 2009 (pag. 1) e i suoi effetti sul diritto erano assolutamente evidenti. Infatti, il primo versamento, riguardante il mese di ottobre 2009 è stato regolarmente versato dalla competente cassa disoccupazione in data 9 novembre 2009, tale pagamento è stato fatto tenuto conto della valutazione delle ricerche di lavoro svolte prima dell'iscrizione presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________, valutazione che ha comportato una sanzione, poi confermata in sede di opposizione e passata poi in giudicato.

  3. L'assicurata ha per oltre un anno, di fatto, accettato la data fissata dall'URC all'inizio della disoccupazione, sicché la contestazione sollevata nel marzo 2011 va ritenuta ampiamente tardiva e l'opposizione dichiarata irricevibile." (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 13 aprile 2011 l’assicurata ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo di anticipare la data della sua iscrizione in disoccupazione al 13 agosto 2009, invece del 30 settembre 2009.

Riguardo al fatto che l’URC abbia giudicato tardiva la sua contestazione in merito alla data di annuncio per il collocamento, la stessa ha precisato che all’inizio della disoccupazione si sarebbe rivolta agli sportelli per dei chiarimenti in relazione alla modifica della data, puntualizzando che era stata in malattia.

La ricorrente ha asserito che le sarebbe stato risposto che si era trattato di un errore, ma che non doveva preoccuparsi, in quanto il diritto di percepire le indennità di disoccupazione si spostava in avanti.

La medesima, in proposito, ha osservato che in effetti così sarebbe stato, ma che con l’entrata in vigore della quarta revisione della LADI nell’aprile 2011 ha perso il diritto che le spettava fino al 30 settembre 2011 (cfr. doc. I).

1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto dell’8 giugno 2011 (cfr. doc. VI).

1.5. Il 17 giugno 2011 l’URC ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).

1.6. Il doc. VIII è stato immediatamente trasmesso all’insorgente per osservazioni (cfr. doc. IX).

L’assicurata è, tuttavia, rimasta silente.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 49 LPGA enuncia che:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”

Giusta l’art. 52 LPGA:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”

L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

" Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

Le questioni relative all'esistenza o meno di uno dei presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31; STCA 38.2003.79 del 1° dicembre 2003).

L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b."

Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".

2.3. La LPGA non contempla espressamente la definizione di decisione, analogamente del resto alle singole leggi federali in ambito di assicurazioni sociali precedentemente alla LPGA.

La giurisprudenza antecedente alla LPGA ha però stabilito che per il diritto delle assicurazioni sociali il concetto di decisione andava determinato in corrispondenza con quello enunciato all’art. 5 PA. La LPGA non prevede deroghe a questo principio. Pertanto, in applicazione pure dell’art. 55 cpv. 2 LPGA il quale rinvia a titolo suppletivo alla legge federale sulla procedura amministrativa, un atto amministrativo va ritenuto una decisione o meno in riferimento alla nozione di cui all’art. 5 PA (cfr. DTF 130 V 388; DTF 120 V 349; DTF 122 V 368; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 49 n. 2).

La Legge sulla procedura amministrativa federale all'art. 5 cpv. 1 precisa che

" Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;

b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi."

Una decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico (cfr. DTF 120 V 497; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 49 n. 2).

Una decisione per essere tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona toccata si rende conto della misura presa.

La giurisprudenza e la dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27).

Conseguentemente quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162).

2.4. Il TCA, con una sentenza 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 relativa a un assicurato che contestava la data di iscrizione all’URC, ha tra l’altro deciso che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” costituisce una vera e propria decisione e che di conseguenza, in quel caso di specie, rettamente l’URC, a seguito dell’inoltro di una lettera del 15 maggio 2008 da parte del ricorrente con cui è stata censurata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio 2008, aveva emanato una decisione su opposizione.

Questo Tribunale ha argomentato come segue il proprio giudizio:

" (…)

Con la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio 2008 l’URC di Y. ha ritenuto quale data di inizio del nuovo periodo di disoccupazione di X. il 2 maggio 2008 (cfr. doc. I).

Questa Corte deve, pertanto, preliminarmente stabilire se l’atto “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio 2008 presenta le caratteristiche di una decisione, come ritiene l’amministrazione, la quale in risposta al relativo scritto di contestazione del 15 maggio 2008 inoltrato da Z. per conto del ricorrente ha emesso una decisione su opposizione (cfr. doc. A), oppure no.

La risoluzione di tale questione permetterà di decidere se a torto o a ragione l’URC ha considerato quale opposizione la lettera di contestazione del 15 maggio 2008 menzionata, emettendo così una conseguente decisione su opposizione impugnabile dinanzi al TCA.

Secondo l'art. 49 LPGA:

“1Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2Una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

3Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti.

La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.

4Se prende una decisione che concerne l'obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l'assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest'ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato."

Come visto l'art. 100 LADI deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.3).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, ni. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).

Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162).

Questi principi valgono anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Ad esempio, in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 110, a proposito delle decisioni di fatto, il TFA ha stabilito che trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione può domandare la ripetizione delle prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni valide per la riconsiderazione o per la revisione processuale (cambiamento di giurisprudenza).

Riguardo ai tempi entro i quali un assicurato può contestare una decisione informale cfr. STFA C 7/02 del 19 luglio 2003.

Sulla base della giurisprudenza e della dottrina citate questo Tribunale deve concludere che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio 2008, con la quale l’URC di Y. ha ritenuto X. iscritto in disoccupazione a fare tempo dal 2 maggio 2008, costituisce una vera e propria decisione.

Con la stessa, infatti, è stata regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. STCA 38.2003.79 del 1° dicembre 2003, STCA 42.2008.12 del 5 novembre 2008).

Essa è stata peraltro tempestivamente contestata dall'assicurato sei giorni dopo la sua emissione, tramite lo scritto del 15 maggio 2008.

Di conseguenza rettamente l'URC il 7 luglio 2008, a seguito dell’inoltro della lettera del 15 maggio 2008 da parte del ricorrente, assistito da Z., con cui è stata censurata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio 2008, ha emanato una decisione su opposizione.

In simili condizioni, il ricorso interposto dinanzi al TCA da X., rappresentato da Z., contro la decisione su opposizione del 7 luglio 2008 è ricevibile.”

Questa Corte aveva già deciso in tal senso con le sentenze 38.2000.91 del 24 luglio 2000 e 38.2001.94 del 14 novembre 2001.

Contro il giudizio 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., ha stabilito che gli URC sono competenti per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1° aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.

Gli atti sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’URC.

In quell’occasione l’Alta Corte ha, in ogni caso, implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”.

In effetti il Tribunale federale, dopo aver ricordato nei fatti che con decisione su opposizione del 7 luglio 2008 l’URC aveva confermato la decisione del 9 maggio 2008 (“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”), adducendo in via preliminare che la conferma di registrazione nel sistema COLSTA andava considerata una decisione formale, mentre lo scritto 15 maggio 2008 un’opposizione, è entrato nel merito della questione di sapere, come visto sopra, se l’URC fosse o meno l’autorità competente a pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione senza obiettare alcunché circa il fatto che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” fosse stata ritenuta una decisione.

2.5. Nella presente evenienza agli atti figura il “Profilo della persona in cerca di impiego” sottoscritto dall’assicurata il 14 ottobre 2009, da cui emerge che la data di annuncio al Comune risale al 30 settembre 2009, la data di iscrizione all’URC al 1° ottobre 2009 e la data di inizio della disoccupazione al 30 settembre 2009 (cfr. doc. All. 6).

L’insorgente, con scritto del 17 marzo 2011, a seguito dell’imminente entrata in vigore della quarta revisione della LADI implicante per la stessa - che poteva comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi - l’estinzione del diritto alle indennità il cui numero massimo di diritto si era ridotto da 400 a 260 (cfr. All. 1), ha evidenziato di essersi annunciata alla disoccupazione già il 14 agosto 2009, richiedendo di rivedere il suo caso (cfr. All. 2).

L’URC, con “decisione su opposizione” del 13 aprile 2011, ha ritenuto irricevibile l’opposizione dell’assicurata in quanto tardiva.

L’amministrazione ha, in effetti, considerato lo scritto del 17 marzo 2011 dell’assicurata quale opposizione contro il “Profilo della persona in cerca di impiego” che, a sua volta, è stato qualificato, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema Colsta”, come una decisione (cfr. doc. A1).

Al riguardo l’URC ha osservato che:

" (…)

  1. Con il documento Profilo della persona in cerca d'impiego (nella versione in uso dal giugno 2009) l'amministrazione determina, tra l'altro, la data di referenza per l'inizio della disoccupazione controllata. Detto documento è sottoposto per approvazione all'assicurato e da esso controfirmato. In precedenza questo aspetto veniva formalizzato con l'emissione della Conferma di registrazione nel sistema COLSTA che veniva consegnata all'assicurato e oggi solo quale informazione scritta alla Cassa di disoccupazione.

Analogamente alla prassi sviluppata in relazione al documento in uso sino al giugno 2009 (Conferma di registrazione nel sistema COLSTA), anche il Profilo della persona in cerca d'impiego va assimilato ad una decisione informale nella misura in cui determina la situazione del singolo assicurato (cfr. sentenza TCA 38.2001.94 del 14 novembre 2001; sentenza TCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008).

(…)” (Doc. A1)

2.6. Questa Corte deve, quindi, preliminarmente valutare se il “Profilo della persona in cerca di impiego” costituisce o meno una decisione.

Attentamente esaminato il “Profilo della persona in cerca di impiego” agli atti, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.; 2.4., il TCA rileva che lo stesso risulta costituito da due parti ben distinte e con scopi diversi.

Da un lato, vi è la prima pagina che riporta le stesse indicazioni figuranti nella “Conferma di registrazione COLSTA”, ossia i dati della persona assicurata (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, stato civile, data di annunci al Comune, data di iscrizione all’URC e data di inizio della disoccupazione), con la finalità che l’assicurato venga reso attento, in particolare, dell’inizio della disoccupazione.

Dall’altro, vi sono quattro ulteriori pagine che prevedono delle domande relative alle conoscenze linguistiche, alle professioni esercitate e cercate, a eventuale attività indipendente, a eventuale attività accessoria, alla salute e ai limiti sociali e alla disponibilità al collocamento, alle quali l’assicurato deve rispondere.

Inoltre sull’ultima pagina risulta pure la richiesta di autorizzazione al rilascio e pubblicazione dei dati.

Lo scopo di tali domande è quello di acclarare il diritto dell’assicurato alle indennità di disoccupazione, segnatamente tramite le risposte fornite in merito all’attività indipendente e all’attività accessoria, e di permettere una corretto collocamento del medesimo (al riguardo cfr. i quesiti circa le professioni cercate, le conoscenze linguistiche, lo stato di salute).

L’ultima pagina, ovvero la quinta alla fine del questionario relativo ai temi appena esposti, il “Profilo della persona in cerca di impiego” prevede la firma, oltre che del consulente del personale, anche dell’assicurato (cfr. All. 6).

Questa Corte ritiene che il cambiamento di prassi indicato dall’URC - e meglio che a differenza di quanto succedeva in passato, ossia che agli assicurati veniva consegnata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” da cui emergeva la data di iscrizione in disoccupazione, attualmente la stessa viene trasmessa unicamente alla Cassa e i dati relativi all’annuncio per il collocamento sono indicati sul “Profilo della persona in cerca di impiego” (cfr. doc. AI) - comporti meno chiarezza per l’assicurato.

Conseguentemente questo Tribunale auspica che agli assicurati venga nuovamente data una copia della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”.

In ogni caso, visto che, come indicato sopra, il “Profilo della persona in cerca di impiego” al momento è composto di due parti nettamente distinte con finalità diverse, la prima pagina, più precisamente quella che riprende i medesimi dati di cui alla “Conferma di registrazione COLSTA”, deve essere considerata, analogamente alla “Conferma di registrazione COLSTA” (cfr. consid. 2.3.), una decisione informale.

Con la stessa, in effetti, proprio come con la “Conferma di registrazione COLSTA” (cfr. consid. 2.3.), è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è stata fissata la data di inizio della disoccupazione della ricorrente, in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.5.).

In concreto, quindi, rettamente l’URC il 13 aprile 2011, a seguito dell’inoltro dello scritto del 17 marzo 2011 da parte dell’insorgente con cui ha contestato la data di inizio della disoccupazione del 30 settembre 2009, facendo valere di essersi annunciata per il collocamento il 14 agosto 2009 (cfr. All. 7), ha emanato una decisione su opposizione.

In simili condizioni, il ricorso interposto dinanzi al TCA dall’assicurata contro la decisione su opposizione del 13 aprile 2011 è ricevibile.

2.7. Questa Corte è chiamata ora a verificare se a ragione o meno l’URC, con decisione su opposizione del 13 aprile 2011, ha deciso che l’opposizione del 17 marzo 2011 dell’assicurata è irricevibile, in quanto tardiva (cfr. doc. A1).

Dalle carte processuali si evince che la ricorrente dal 14 ottobre 2009, allorché ha sottoscritto il “Profilo della persona in cerca di impiego”, al marzo 2011, ossia per circa 17 mesi mai ha sollevato obiezioni in merito alla data di inizio della disoccupazione al 30 settembre 2009.

Pertanto, come deciso dall’amministrazione, la sua contestazione formulata nel marzo 2011 risulta ampiamente tardiva.

In proposito è utile rilevare che con la DTF 134 V 145 il Tribunale federale, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, ha stabilito, in particolare, che se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.

Al riguardo cfr. pure DTF132 V 412 e STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011).

2.8. In casu l’assicurata nemmeno può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente sia stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

In casu la quarta revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011 e applicabile anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella presente evenienza (cfr. STF 8C_662/2011 del 25 novembre 2011; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2012; STCA 38.2011.66 del 9 gennaio 2012), a seguito della quale l’assicurata ha contestato la data di inizio della disoccupazione chiedendo di anticiparne la data per poter beneficiare di un periodo contributivo più lungo e, quindi, di un numero massimo di indennità di disoccupazione più elevato (cfr. doc. All.7; I), non consente la restituzione del termine.

In effetti in generale un errore di diritto (“Rechtsirrtum”) nel caso dell’introduzione di nuovi disposti di legge non è una valida giustificazione per il mancato rispetto di un termine (cfr. STFA U 411/06 del 19 dicembre 2006; STFA U 476/05 del 7 giugno 2006).

2.9. Abbondanzialmente va osservato che la richiesta dell’assicurata andrebbe comunque respinta nel merito.

In effetti è vero che dagli atti risulta, da un lato, che il primo annuncio al Comune da parte della ricorrente è avvenuto il 13 agosto 2009 (cfr. doc. A3), dall’altro, che il certificato medico redatto il 16 novembre 2009 dal Dr. med. F. Belloni, spec. FMH in medicina generale, indica che la stessa dal 13 agosto al 28 agosto 2009 è stata inabile al lavoro nella misura del 100% a causa di malattia (cfr. doc. A4).

Al riguardo va, in ogni caso, precisato che tramite l’annuncio al Comune l’iscrizione al collocamento dell’assicurata non era stata perfezionata, non avendo la medesima completato la relativa procedura ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g, 17 cpv. 2 LADI e 20 OADI (cfr. STCA 38.2011.25 del 25 luglio 2011).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente dopo la fine della malattia ha atteso fino al 30 settembre 2009 per ricontattare l’URC e riannunciarsi al Comune (cfr. All. 6), rispettivamente fino al 1° ottobre 2009 per presentarsi allo sportello URC (cfr. All. 6).

Del resto la Domanda di indennità di disoccupazione alla Cassa risale solo al 4 ottobre 2009 (cfr. All. 7).

Il fatto che sia straniera e non conosca bene le procedure, come dalla stessa invocato (cfr. doc. VI), non le è di alcun ausilio, nella misura in cui dal suo curriculum vitae emerge che la stessa ha lavorato dal 2005 al 2009 quale traduttrice di russo – italiano – russo (cfr. All. 6).

In effetti ciò significa che l’assicurata nel 2009 conosceva sufficientemente bene la lingua italiana per poter chiedere ragguagli in merito alla procedura da seguire e comprendere le relative risposte.

Per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata si sarebbe comunque rivolta allo sportello per chiarimenti in merito alla modifica della data di iscrizione in disoccupazione e che la risposta sarebbe stata che non doveva preoccuparsi, in quanto il diritto alle indennità si spostava in avanti (cfr. doc. I), giova evidenziare che un’eventuale tutela della sua buona fede non potrebbe entrare in linea di conto.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

In casu non sarebbe adempiuta la condizione che la legge non deve essere stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

L’eventuale assicurazione da parte dell’amministrazione sarebbe, infatti, stata data nel 2009, mentre nell’aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI che ha comportato in determinati casi una riduzione del numero massimo di indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

40