Raccomandata
Incarto n. 38.2010.47
DC/sc
Lugano 29 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 maggio 2010 la ditta RI 1, attiva nel settore di trasporti, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto per i 5 lavoratori attivi nel settore d'esercizio "trasporti porcellane" a partire dal 17 maggio 2010 con la seguente motivazione:
" Problematica congiuntura economica e la conseguente grave crisi che ha investito il settore di trasporti.
Rescissione contratto __________." (doc. 9, punto. 11a)
1.2. Con decisione su opposizione dell'8 luglio 2010 la Sezione del lavoro ha confermato una precedente decisione del 1° giugno 2010 (cfr. Doc. 6), con la quale aveva negato alla ditta il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (...)
Per il solo fatto di lavorare con un unico principale cliente, una ditta si espone ad un rischio economico accresciuto (cfr. STCA dell'8 maggio 2002 nella causa C.T., inc. no. 38.2001.222, consid. 2.4). La perdita di un cliente importante rientra nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. DLA 2008 pag. 158).
Nel caso in esame, si osserva innanzitutto che, con scritto 26/27 maggio 2010, l'azienda in parola ha precisato che, contrariamente a quanto indicato sul Preannuncio di lavoro ridotto presentato il 6 maggio scorso, l'inizio della riduzione dell'occupazione nel reparto porcellane è stato posticipato al 1° giugno 2010.
Dalla documentazione agli atti risulta che il fatturato realizzato grazie al cliente __________ è particolarmente importante (circa il 50% del fatturato complessivo attribuibile al reparto porcellane) e che lo stesso ha rescisso il contratto con data 31 maggio 2010, per ragioni economiche: "(…) The general decision taken fy our headoffice has been due to cost aspects. (…); cfr. e-mail 14 aprile 2010 della __________. Con l'opposizione la ditta in parola ha segnatamente riferito quanto segue: "(…) ci sono buone prospettive di recupero, nell'arco di qualche mese, del cliente __________ che ci risulta essere insoddisfatto dei servizi logistici fornitigli al momento da un nostro concorrente. (…)", senza però precisare meglio le proprie affermazioni né fornire una comprova in merito.
Visto quanto detto e alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati con una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la perdita di lavoro in concreto invocata non è computabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI. (…)" (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è in particolare così espressa:
" (...)
L'impegno a tutto campo di RI 1 per perseguire i propri affari e garantire il posto di lavoro ai propri salariati in totale autonomia non è mai venuto meno. Con la decisione di ricorrere in nuova istanza al Tribunale cantonale delle assicurazioni, si chiede di concedere un sostegno economico a tempo determinato in un particolare momento che riguarda molte altre realtà del Canton Ticino e riconducibile ad un'unica matrice di natura economica, su scala internazionale. Difficile ricondurre ad altra motivazione tanto la caduta di affari di tante imprese quanto la richiesta di aiuti a sostegno. Seppur vero il fatto che la perdita di un cliente sia insita nel rischio imprenditoriale di chi fa impresa è altrettanto vero che la perdita del cliente __________ sia estremamente pesante per la divisione porcellane a tal punto da evocare la possibilità di licenziamenti che metterebbero a repentaglio il futuro del reparto stesso. Si tratta pertanto di dare un contributo parziale (50%) per un limitato arco temporale (6 mesi) che consenta di sostenere l'attività di tale divisione e l'acquisizione di nuovi clienti sostitutivi del marchio __________ come sopra meglio precisato. Vogliamo altresì precisare che la nostra società è strutturata con un controllo di gestione e contabilità industriale che consente di ripartire costi e ricavi per singola divisione. Ciò spiega la ragione per cui il cliente __________ pesi per il 50% circa sul fatturato della divisione porcellane ma solo per il 10% sul fatturato aggregato societario. RI 1 ha presentato istanza di disoccupazione parziale solo per i dipendenti della divisione porcellane (5) e non per la totale dei dipendenti (32) sebbene potesse segnalare genericamente un calo di fatturato senza precisare con trasparenza e correttezza la sola situazione della divisione porcellane. Il sostegno previsto alle imprese ha una durata temporale limitata e limitata alle reali esigenze temporali devono essere intese le richieste di sostegno. Si tratta pertanto di sostenere la società per sostenere e consentire il rilancio di questo storico traffico (porcellane e cristalli).
Vogliamo ricordare che nel corso del 2009 la RI 1 ha specificatamente chiesto un sostegno economico della durata di sei mesi ed ottenuto lo stesso, alla sua naturale scadenza, ha desistito dal richiederne il rinnovo considerando non assolutamente indispensabile né cogente la necessità dello stesso ed essendo venuta meno l'eccezionalità di tale strumento. Ad ulteriore dimostrazione di trasparenza e correttezza vale ricordare che la richiesta di sostegno è limitata ad un reparto specifico e non indistintamente a tutto l'organico aziendale." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta dell'11 agosto 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha ribadito, tra l'altro, che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale ed ha rilevato:
" (...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht verletzt. (...)"
In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:
" Nella presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."
In una sentenza 38.2009.17 del 25 giugno 2009 il TCA ha confermato la decisione della Sezione del lavoro che ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva nel settore dell'elettronica e dell'intrattenimento in quanto il calo delle vendite e la perdita di un cliente importante rientrano nel normale rischio aziendale.
In una sentenza 38.2008.62 del 16 marzo 2009 questa Corte era giunta allo stesso risultato nel caso di un'azienda attiva nel settore delle calzature ed ha in particolare sottolineato che:
" Quale "licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio X producendo le calzature "Z" che poi fornisce alla __________ nonché a terzi" (cfr. Doc. I. pag. 6) essa assume infatti il rischio che intervengano dei cambiamenti a livello dei titolari del marchio, con conseguenti ripercussioni sulla sua attività (su questo aspetto, cfr. in particolare le sentenze federali 8C_279/2007, pubblicata in DLA 2008 pag. 158 e C 264/03 del 2 dicembre 2004)."
Sul concetto di normale rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:
" Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.
Doivent ainsi étre considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès lors faire l'objet de calculs prévisionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre sur le point de terminer un mandat important fait partie de la planification normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.
La mauvaise conjoncture économique constitue le risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la situation concurrentielle plus tendue.
Une réduction de la demande ou de la clientèle due à la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur, puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir). Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques d'exploitation.
En d'autres termes, il n'appartient pas à l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique, donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter, par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e treprises structurellement faibles, au détriment des entreprises plus fortes." (pag. 505)
Questo autore ha successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:
" Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en provenance de ce pays, de sucre de dattes.
De même, la chute des prix et la surproduction mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de conduite.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage. On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."
(pag. 510)
2.5. Nella presente fattispecie la RI 1 dal 1° giugno 2010, ha ridotto in misura del 50% (cfr. Doc. 9, punto 5) il tempo di lavoro dei 5 lavoratori attivi nel settore del trasporto di porcellane.
La perdita di lavoro è da ascrivere alla perdita di un cliente (__________) che garantiva poco più del 50% del fatturato complessivo del settore delle porcellane (cfr. Doc. X).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale esposte al consid. 2.4, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.
La perdita di lavoro subita dalla ditta nel 2010, contrariamente a quella subita del 2009 (cfr. Doc. 11), è infatti da ascrivere ad una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti