Raccomandata
Incarto n. 38.2010.10
CI
Lugano 11 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 dicembre 2009 la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1, ritenendola tardiva (cfr. doc. 9).
In seguito all’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 7, doc. A3), con decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 la Cassa ha confermato il contenuto della propria precedente decisione (cfr. doc. A1).
1.2. Con ricorso del 14 febbraio 2010 l’assicurato ha richiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che il 30 giugno 2008 l’avv. __________ gli aveva comunicato che, citiamo, “la __________ non sarebbe andata in insolvenza, per cui la nostra rappresentante legale, l’avvocato __________ ha sospeso il procedimento”, e che solamente l’8 novembre 2009 un suo ex collega di lavoro lo aveva informato telefonicamente del fallimento della __________ (cfr. doc. I, doc. Ibis).
1.3. In risposta, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rilevando che l’ignoranza del diritto non giustifica il ritardo - nel caso concreto di quasi 10 mesi rispetto alla scadenza del termine - nella presentazione della richiesta di indennità per insolvenza, né giustifica la relativa restituzione dei termini (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
__________ 2.2. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti. Alla scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi sei mesi del rapporto lavorativo (art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.
L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla
cassa competente:
del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;
d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI).
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 p. 50; DTF del 15 aprile 1987 nella causa B. C. SA, non pubblicata e H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).
Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue. Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all’indennizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
In una sentenza del 14 agosto 2006 nella causa O., C 108/86, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza, sottolineando quanto segue:
" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."
2.5. In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile. A mente del TCA, questo asserto giurisprudenziale trova parimenti applicazione nell’indennità per insolvenza. La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).
Ciò malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.
La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).
Sono invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).
In una sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss., il TFA ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al proposito il TFA ha rilevato:
" Denn die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck nicht mehr erfüllen könnten.”
(DLA 1993/1994, p. 32)
Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella causa Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10 il TFA ha ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.
2.6. In una sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, il TFA, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:
" (…)
2.- Nella fattispecie, il fallimento della M. SA, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2 novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando, il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni. Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda indennità.
L. non ha fatto valere, né innanzi alle precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"
In un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005, il TFA ha negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza, argomentando:
" (…)
Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de 60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a).
3.2 Une prétention périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires antérieures au dépòt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d, 123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11 ad art. 52 LACI).
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une
poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP.
Conformément à l'art. 53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour
préserver son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi, la demande déposée le 13 mai 2003 était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là.
L'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de I'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).
A cet égard, on peut laisser indécis le point de savoir si cette
jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur le Ier janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al. 1
LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (…)"
In una precedente sentenza C 152/00 del 18 dicembre 2000, il TFA si era così espresso:
" (…)
2.- Il est constant que la recourante s'est annoncée à l'intimée le 4 juin 1999 et que le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 1 LACI pour présenter sa demande d'indemnisation était échu depuis longtemps, la faillite de T.________ ayant été publiée le 23 décembre 1998 dans la Feuille officielle suisse du commerce. Il n'y a pas lieu à restitution pour inobservation du délai. En effet, même si l'office des poursuites ou des faillites a pu inviter la recourante à attendre la clôture de la faillite de T.________, elle n'a pas été empêchée, sans sa faute, de présenter une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité dans le délai de 60 jours à compter du 23 décembre 1998. En l'absence d'obligation de renseigner le travailleur à charge de l'office des poursuites ou des faillites, elle ne saurait exciper de sa bonne foi (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa). (…)"
2.7. La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve quindi trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Questo principio è stato codificato nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.
Il tenore appena menzionato dell’art. 41 LPGA è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 contemporaneamente alla legge sul Tribunale amministrativo che ne ha implicato la modifica.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, art. 41 n. 6; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; A. Kölz/E. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Con sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag. 95, il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una possibile perdita di dati.
2.8. Nel caso in esame l’assicurato ha affermato di non aver potuto sapere del fallimento della sua precedente datrice di lavoro, visto che abitava in __________. Siccome l’avv. __________ di __________ è sempre stata in contatto con il suo legale in __________, avv. __________, quest’ultima avrebbe dovuto essere informata subito dalla collega ticinese in modo da presentare prontamente la richiesta di indennità per insolvenza (cfr. doc. A3, doc. I, doc. Ibis).
A proposito del contatto tra l’avv. __________ e l’avv. __________, sia in sede di opposizione che nel proprio ricorso l’assicurato menziona la lettera inviata il 30 giugno 2008 dall’avv. __________ all’avv. __________ (cfr. doc. A5). L’insorgente sostiene che in quell’occasione l’avv. __________ aveva consigliato di non intraprendere nulla contro la __________ (cfr. doc. A3).
In realtà, con lo scritto in questione l’avv. __________ ha comunicato che non si poteva procedere nei confronti degli amministratori della società se ad essi non potevano essere ascritti atti illeciti di rilevanza penale. L’avv. __________ ha inoltre rilevato quanto segue:
" (…)
Gegen die Gesellschaft laufen, wie mir seitens vom Betreibungs- und Konkursamt dokumentiert worden ist, verschiedene Betreibungen; es handelt sich somit um ein Problem der Liquidität der Gesellschaft." (cfr. doc. A5)
L’assicurato era pertanto perfettamente al corrente delle difficoltà finanziarie in cui versava la sua ex datrice di lavoro. Egli avrebbe potuto e dovuto prevedere la possibilità del fallimento della ditta anche a breve termine - come è in effetti avvenuto il 4 novembre 2008 (cfr. doc. 13) ed attivarsi di conseguenza.
Va peraltro ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).
In base alla giurisprudenza riprodotta al consid. 2.7., l’ignoranza del diritto - nella presente fattispecie, l’ignoranza della procedura per l’ottenimento di indennità per insolvenza - non costituisce così un valido motivo di restituzione dei termini.
Alla luce di tutto quanto qui sopra esposto, questo Tribunale ritiene che, a ragione, la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza di RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti