Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.98
Entscheidungsdatum
15.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.98

LG/sc

Lugano 15 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 6 maggio 2009 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 2'457.50 relativo a indennità di disoccupazione indebitamente percepite (doc. 11).

1.2. In data 4 giugno 2009 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di condono dell’importo in questione adducendo, a sostegno della propria domanda, problemi familiari (doc. 10).

Il caso è stato sottoposto per decisione all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona (doc. 9).

1.3. Il 4 agosto 2009 la Sezione del lavoro ha fatto richiesta all’assicurato, tramite questionario, dei dati personali e della documentazione necessari per l’esame della domanda di condono (doc. 8).

L’assicurato è rimasto silente.

1.4. Il 19 agosto 2009 la Sezione del lavoro ha sollecitato RI 1 a trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre il 3 settembre 2009 (doc. 7).

L’assicurato è nuovamente rimasto silente.

1.5. Con decisione del 16 settembre 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono visto il mancato seguito dato dall’assicurato alle richieste di compilazione dell’apposito questionario e la conseguente impossibilità di analizzare la sua situazione economica (doc. 6).

1.6. Con uno scritto del 21 settembre 2009 RI 1 ha comunicato quanto segue alla Sezione del lavoro:

" Egregi signori,

Sono il Sig.re RI 1 volevo porgervi le mie scuse, per non aver compilato il formulario da voi spedito.

Il motivo che nel periodo in cui lo avete spedito ero assente dalla Svizzera per vacanze nel mio paese d’origine.

Spero in una comprensione.

Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti” (doc. 5).

1.7. In data 1° ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha così risposto:

" Accusiamo ricevuta del Suo scritto 21 settembre u.s. pervenutoci lo scorso 25 settembre.

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, conformemente all'articolo 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e all'articolo 10 della relativa ordinanza (OPGA), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; l'opposizione deve, in particolare, contenere una conclusione e una motivazione, inoltre va allegata eventuale utile documentazione come pure copia della decisione contestata.

In considerazione di quanto precede, Le fissiamo un termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente per:

  1. indicarci se il Suo scritto è da considerare un'opposizione alla nostra decisione 16 settembre 2009;

  2. precisare quali sono le Sue motivazioni e le Sue richieste;

  3. produrci copia della decisione da Lei contestata;

  4. specificare da quando a quando (date esatte) è stato assente per vacanze nel Suo paese d'origine;

  5. precisare a chi e quando ha comunicato questa Sua assenza;

  6. produrci copia della documentazione attestante la Sua assenza all'estero (in particolare, biglietto di aereo o del treno e passaporto).

La informiamo che, scaduto infruttuoso il termine indicato sopra, lo scrivente Ufficio non entrerà nel merito (cfr. art. 10 cpv. 5 OPGA)." (doc. 4)

RI 1 non ha però dato seguito, nel termine impartito, allo scritto della Sezione del lavoro .

1.8. Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha dichiarato l’opposizione irricevibile con la seguente motivazione:

" (…)

Nel caso in esame, al signor RI 1 è stata concessa, in data 1° ottobre 2009, la possibilità di completare il suo scritto 21 settembre 2009. L’UG ha proceduto al riguardo ad un invio raccomandato all’indirizzo indicato dall’assicurato, che risulta essere stato ritirato. Sebbene gli sia stato fissato un termine di dieci giorni per rimediare all’assenza del requisito posto dall’art. 10 cpv. 1 OPGA, con la comminatoria in caso di inosservanza (a sapere la non entrata in materia), l’assicurato non ha tuttavia dato seguito a quanto richiestogli dal servizio cantonale." (doc. 3)

1.9. L’assicurato ha quindi presentato un “atto di ricorso” in data 13 novembre 2009 alla Cassa __________, la quale in data 19 novembre 2009 lo ha trasmesso alla Sezione del lavoro (doc. 2).

Il medesimo scritto, qui riprodotto, è stato inoltrato al TCA come ricorso contro la decisione su opposizione del 22 ottobre 2009:

" Con la presente Atto di ricorso chiedo il condono per la restituzione di Fr. 2457.50 per decisione del 6 maggio 2009.

  1. Vogliate notare che col presente scritto faccio opposizione alla vostra decisione del 16 settembre 2009.

  2. Le mie motivazioni e che non riesco a pagare la cifra perchè ultimamente siamo molto indietro con i pagamenti, siamo tirati economicamente.

  3. Allego la busta della raccomandata da voi spedita.

  4. Sono stato assente per vacanza al mio Paese d'origine (Turchia dal 04.08.2009 al 03.09.2009.

  5. La mia assenza l'ho comunicata alla: Programma occupazionale. Anche alla disoccupazione.

__________.

__________. Al Sig.re __________.

  1. Vi allego la copia del mio passaporto." (doc. I)

1.10. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:

" (...)

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).

Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"

In un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:

" (...)

5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"

2.3. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:

" (…)

3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Giusta l’art. 40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1).

Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2).

Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).

Infine, secondo l’art. 43 LPGA l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto (cpv.1).

Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3).

2.4. Nella presente evenienza, con decisione formale del 6 maggio 2009 la Cassa disoccupazione __________ ha ordinato all’assicurato di restituire l’importo di fr. 2'457.50 relativo a indennità di disoccupazione indebitamente percepite (doc. 11).

Il 4 giugno 2009 RI 1 ha inoltrato una domanda di condono entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione (doc. 10).

Il caso è stato sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro (doc. 9).

La Sezione del lavoro ha richiesto, in data 4 agosto 2009, all’assicurato di produrre entro 10 giorni la necessaria documentazione per evadere la domanda di condono, ovvero: il questionario personale, i conteggi salario, i contratti di lavoro, gli estratti bancari e l’ultima notifica di tassazione (doc. 8).

Non avendo l’assicurato dato seguito a tale missiva, con scritto del 19 agosto 2009 la Sezione del lavoro ha impartito un ultimo termine scadente il 3 settembre 2009 per produrre questa documentazione con l’avvertenza che “in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato sarà possibile decidere in base agli atti o chiudere l’istruzione e decidere di non entrare in materia (art. 28, art. 40 e art. 43 LPGA)” (doc. 7).

Con decisione del 16 settembre 2009 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono visto il mancato seguito dato dall’assicurato alle richieste d’informazioni e la conseguente impossibilità di analizzare la sua situazione economica (doc. 6).

L’assicurato, il 21 settembre 2009, ha comunicato alla Sezione del lavoro che nel periodo fissato dall’amministrazione per produrre il questionario dei dati personali e la documentazione richiesta si trovava nel suo paese d’origine (doc. 5).

Con scritto raccomandata del 1° ottobre 2009 la Sezione del lavoro, richiamando gli artt. 52 LPGA e 10 OPGA, ha fissato un nuovo termine di 10 giorni all’assicurato per indicare se lo scritto del 21 settembre 2009 era da considerarsi un’opposizione, per rispondere ad una serie di quesiti, nonché produrre la documentazione mancante, con la comminatoria che scaduto infruttuosamente tale termine non sarebbe entrata nel merito (doc. 4).

Non avendo l’assicurato dato seguito anche a questa nuova comunicazione, la Sezione del lavoro con decisione del 22 ottobre 2009 ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata il 21 settembre 2009 (doc. 3).

L’assicurato ha quindi presentato un “atto di ricorso” in data 13 novembre 2009 alla Cassa __________, la quale in data 19 novembre 2009 lo ha trasmesso alla Sezione del lavoro (doc. 2) e che risulta essere poi stato inoltrato quale ricorso al TCA (doc. I).

Il TCA è ora chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno ritenuto irricevibile l’opposizione inoltrata dall’assicurato.

2.5. In primo luogo va analizzato se lo scritto del ricorrente datato 21 settembre 2009 (doc. 5) possa essere ritenuto quale valida opposizione alla decisione del 16 settembre 2009.

Se da un lato il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la volontà di non accettare la decisione intimata (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523) ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto valida un'opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (DTF 123 V 131s).

Nel caso in esame lo scritto del 21 settembre 2009 non può essere considerato un’opposizione sufficientemente motivata ai sensi della succitata giurisprudenza visto che l’assicurato si è limitato a porgere le proprie scuse per non aver compilato il formulario e a comunicare che nel periodo in cui è stata inviata la decisione si trovava all’estero per vacanze (doc. 5).

Pertanto rettamente, in applicazione dell’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, la Sezione del lavoro, in data 1° ottobre 2009, ha assegnato all’opponente un congruo termine (10 giorni) per provvedere alla completazione dell’opposizione con la comminatoria imposta dalla legge (doc. 4).

2.6. Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2006), l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Con effetto dal 1° gennaio 2007 questo principio, come esposto sopra, è stato ripreso dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.

Pertanto chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).

2.7. Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione risulta che lo scritto datato 1° ottobre 2009 che fissava un termine di 10 giorni è stato inviato all'assicurato per raccomandata il medesimo giorno e il 2 ottobre 2009 è stato avvisato per il ritiro. In data 3 ottobre 2009 lo scritto è stato quindi recapitato allo sportello (cfr. doc. 4).

Esso è, dunque, stato notificato all'insorgente correttamente.

Il termine di 10 giorni è, perciò, iniziato a decorrere il 4 ottobre 2009 ed è scaduto martedì 13 ottobre 2009.

Entro quella data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto dare seguito allo scritto del 1° ottobre 2009.

Avendo l’assicurato lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e non avendo invocato alcun motivo giustificante una restituzione dei termini, a ragione la Sezione del lavoro ha dichiarato l’opposizione irricevibile.

Solo in data 13 novembre 2009 l’assicurato ha inoltrato un “atto di ricorso” alla Cassa __________ che successivamente è stato trasmesso alla Sezione del lavoro, nel quale RI 1 si è opposto alla decisione del 16 settembre 2009 (doc. 2).

Tale scritto è quindi stato trasmesso al TCA come ricorso contro la decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 (doc. I).

2.8. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

2.9. Nel caso in esame va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine impartito dalla Sezione del lavoro il 1° ottobre 2009 per completare la lettera del 21 settembre 2009.

Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 13 novembre 2009 con il quale ha precisato che il ritardo era dovuto al fatto che in quel periodo (dal 4 agosto 2009 al 3 settembre 2009) si trovava all’estero in vacanza (Turchia) e che la sua assenza era stata comunicata a:

" (…)

Programma Occupazionale

Anche alla disoccupazione


Al Sig.re __________.” (doc. I).

In concreto questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il mancato agire dell’assicurato nel termine stabilito.

Infatti l’assenza all’estero per vacanza o per lavoro non giustifica il comportamento negligente di RI 1, in quanto non impediva all’assicurato, che doveva attendersi l’emanazione di un provvedimento da parte dell’amministrazione (aveva presentato domanda di condono il 21 luglio 2009, doc. 9), di incaricare, prima della partenza, un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STFA K 43/03 del 2 luglio 2003).

Inoltre, come rettamente precisato dalla Sezione del lavoro, l’assicurato essendo terminate le sue ferie il 3 settembre 2009, dunque proprio in concomitanza con lo scadere del termine comminatogli con lo scritto del 19 agosto 2009, avrebbe potuto comunque ancora chiedere una proroga o almeno informare l’amministrazione della sua assenza e del suo rientro.

Egli ha tuttavia atteso il 21 settembre 2009 limitandosi a trasmettere alla Sezione del lavoro una lettera di scuse (doc. 5).

Nuovamente sollecitato, in data 1° ottobre 2009, a formulare opposizione e a trasmettere la necessaria documentazione l’assicurato è rimasto silente sino al 13 novembre 2009 ignorando, senza giustificazione alcuna, anche quest’ultimo scritto (cfr. doc. 4, 5, doc. I).

Irrilevante a questo punto anche la comunicazione della propria assenza al “programma occupazionale” essendo tale programma peraltro concluso già in data 22 giugno 2009 (doc. 13) e l’assicurato avendo terminato le proprie vacanze il 3 settembre 2009.

Di conseguenza la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 22 ottobre 2008, con la quale l'opposizione è stata dichiarata irricevibile, deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

33
  • DTF 127 I 3101.01.2000 · 1.047 Zitate
  • DTF 123 V 10601.01.1997 · 121 Zitate
  • ATF 123 V 12801.01.1997 · 66 Zitate
  • DTF 122 I 13901.01.1996 · 256 Zitate
  • DTF 119 V 94
  • DTF 117 V 132
  • DTF 116 Ia 92
  • DTF 114 V 12301.01.1988 · 181 Zitate
  • ATF 107 V 24401.01.1981 · 32 Zitate
  • DTF 96 II 265
  • 9C_62/200726.09.2007 · 30 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 366/99
  • H 134/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 338/00
  • H 61/00
  • I 126/05
  • I 25/06
  • I 393/01
  • I 623/98
  • I 707/00
  • I 898/06
  • I 99/06
  • K 125/00
  • K 34/03
  • K 43/03
  • U 347/98