Raccomandata
Incarto n. 38.2009.18
rs
Lugano 18 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 marzo 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 ( in seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9 febbraio 2009 (cfr. doc. 4) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratore sanitario __________” a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione ha giustificato il suo rifiuto, asserendo che la misura non garantisce un reinserimento rapido e duraturo dell’assicurato nel mondo del lavoro e non migliora sostanzialmente la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. I, 4).
1.2. Contro questo provvedimento RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, adducendo che nel 2005 si è ammalato seriamente e ha dovuto lasciare il proprio posto di lavoro. Egli ha indicato di essere rimasto in cura fino all’agosto 2008 e di avere ancora dei leggeri postumi implicanti una limitazione della mobilità della spalla sinistra che però si stanno normalizzando. L’insorgente ha sottolineato che, dopo essersi confrontato con esperienze di cura rivolte a persone private come volontario, ha scoperto che questo settore, oltre a gratificarlo molto, necessita di personale di cura che, tra l’altro, si adatti all’assistenza a domicilio.
Egli ritiene, alla luce delle sue esperienze - nel 2003 quale supplente con persone disabili presso il __________ di __________ (dopo una lunga esperienza di volontario presso l’Associazione __________ di __________), in seguito come educatore senza formazione specifica e nel 2007 e 2008 come volontario con persone malate -, che questo ambito sia la giusta via per il suo futuro lavorativo. Il ricorrente ha precisato che il corso in questione rappresenta un requisito fondamentale per riprendere l’attività nel settore sanitario e permettergli, unitamente alla sua grande motivazione, di ripartire professionalmente in modo duraturo e gratificante.
Egli ha rilevato di voler frequentare, oltre al corso base, anche il corso successivo di approfondimento di 8 giornate dal 28 aprile al 26 maggio.
Infine l’assicurato ha affermato di ritenere che nel suo caso le condizioni previste dalla LADI per l’assunzione del costo del corso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione siano adempiute (cfr. doc. I).
1.3. Nella risposta di causa del 12 maggio 2009 l’URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione del 23 marzo 2009, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 22 maggio 2009 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 28 maggio 2009 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Dagli atti dell'incarto emerge, da una parte, che l'assicurato ha frequentato il Modulo base del corso organizzato dalla __________ denominato "Collaboratore Sanitario __________" dal 3 febbraio al 12 marzo 2009.
Dall’altra, che egli ha iniziato a seguire ed ha verosimilmente concluso il Modulo di approfondimento (5 maggio-4 giugno 2009, cfr. doc. 6, V).
Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.6. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).
Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).
In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
" In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:
" (…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)
2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)
B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
" L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."
2.8. Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore:
" __________:
corso di "Collaboratrice sanitaria __________"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari.
D e s c r i z i o n e
Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria __________" permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili.
Da gennaio 2004 il corso __________ é così strutturato:
− modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);
− modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di __________ é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.
Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati devono
requisiti adempiere le seguenti condizioni:
Ø avere compiuto 18 anni;
Ø partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure;
Ø avere interesse per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana;
Ø essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia;
Ø essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.
Possibilità di Il corso __________ non
collocamento permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.
In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.
Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura.
Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio __________ hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale __________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per l'assicurato:
• esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso __________ costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore.
Valore Sdl Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento.
P r o c e d u r a
Iscrizione al corso Il consulente URC consegna all'assicurato:
− la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/__________
− l "Formulario d'iscrizione __________ __________" (vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________, __________;
− Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").
La __________ convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________ compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito di corsi individuali.
"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa
dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura
di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna giornata di corso.
Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il corso , il consulente URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla.
Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________" deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge ed ha sottolineato quanto segue:
" Un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.
Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).
Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."
2.9. Nella presente fattispecie l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurato con la motivazione che la misura non garantisce un suo reinserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro e non migliora sostanzialmente la sua idoneità al collocamento. (cfr. doc. I, 4).
Nella risposta di causa l’URC ha, poi, evidenziato che allo stato attuale figurano iscritte in disoccupazione decine di persone alla ricerca di un impiego nell’ambito di interesse dell’insorgente e che, inoltre, quest’ultimo presenta delle limitazioni al collocamento che lo rendono proponibile solo per impieghi che non comportino sforzi fisici significativi. Questa caratteristica, a mente dell’amministrazione, non è di norma ascrivibile alle attività connesse con la cura delle persone (cfr. doc. III).
L'assicurato sostiene, per contro, che il corso di “Collaboratore sanitario __________”, ritenute, da un lato, le sue precedenti esperienze di educatore e di volontario per l’Associazione __________ di __________, come pure per l’assistenza di persona malate, dall’altro, la sempre maggior necessità di personale per le cure a privati a domicilio, rappresenta un requisito fondamentale per ripartire professionalmente in modo duraturo e gratificante (cfr. doc. I).
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che in concreto la condizione della difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5.) sembra essere adempiuta.
In effetti all’assicurato - nato nel 1956, di formazione disegnatore di riscaldamenti, che in seguito ha lavorato in settori professionali differenti l’uno dall’altro (rappresentante di bibite e di vini, assicuratore, collocatore, responsabile del personale, educatore; cfr. doc. 6) e che dal 2006 al 2008 non ha esercitato alcuna professione a causa di malattia (cfr. doc. I) - non è stata assegnata alcuna occupazione (cfr. doc. 9).
Non è, quindi, stato dimostrato che l'insorgente, vista la situazione del mercato del lavoro, poteva trovare facilmente un nuovo impiego (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 354-356 n. 541-542).
Per un caso analogo, sempre a proposito di un corso della __________, cfr. STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".
Tuttavia il corso in questione, considerata la situazione del mercato del lavoro nello specifico settore con numerose persone in disoccupazione (cfr. doc. III) - dato peraltro già emerso contestualmente a una fattispecie analoga alla presente giudicata da questo Tribunale con sentenza 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 (più precisamente era risultato che alla fine del 2008 19 persone con formazione di “Collaboratore sanitario __________” erano iscritte presso l’URC di __________ e 53 in tutti gli altri URC del Cantone) -, richiamata la direttiva che permette di autorizzare con prudenza questo provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.8.) e ritenuto che l'assicurato, non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha allegato di avere già reperito un impiego che gli permetterebbe, se non di porre fine alla disoccupazione, almeno di esercitare un numero significativo di ore (tanto più che l'assicurato è iscritto al collocamento alla ricerca di un impiego a tempo pieno; cfr. doc. 8), non migliora la sua idoneità al collocamento nella misura richiesta dalla giurisprudenza federale.
In proposito occorre, altresì, sottolineare che dal progetto di assegnazione di rendita del 5 agosto 2008 emesso dall’UAI si evince che il ricorrente presenta alcuni limiti funzionali, i quali, a decorrere dal mese di febbraio 2007, sono i seguenti:
" (…) caricabilità diminuita di colonna, mani e spalle; porto pesi fino a 5 kg normale, fino a 10 kg lievemente ridotta; manipolazione con la mano sinistra ridotta: flessione delle dita III, IV e V all’articolazione interfalangeale prossimale da 20° a 40°; posizione inginocchiata e con ginocchia flesse: molto ridotta/ridotta; spostamenti: lieve riduzione su scale e terreni sconnessi; posizione seduta/eretta: 1 ora; presa della mano sinistra leggermente ridotta; non può svolgere attività con movimenti articolati ripetitivi a media/alta velocità (mani e spalle):” (Doc. 5)
L’assicurato, in proposito, ha puntualizzato che l’UAI si è fondato su una visita medica effettuata nel mese di dicembre 2007 (cfr., doc. V).
Questa Corte, al riguardo, rileva però che, a prescindere dalla persistenza o meno di tali limitazioni, è l’assicurato stesso che nel ricorso ha menzionato di soffrire ancora di postumi della malattia che inibiscono la mobilità della sua spalla sinistra (cfr. doc. I).
Ne discende che, perlomeno fino all’emanazione della decisione su opposizione del 23 marzo 2009 (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata; cfr. DTF 121 V 366; STF 9C_475/2008 del 27 aprile 2009 consid. 2.2.; 9C_227/2008 del 12 marzo 2009; U 29/04 dell’8 novembre 2005), l’idoneità al collocamento nel settore auspicato dal ricorrente è oltretutto limitata dalla presenza di disturbi funzionali alla spalla.
La circostanza fatta valere dall’insorgente di avere già avuto esperienze di cura (cfr. doc. I) si rivela, poi, nel caso in esame, ininfluente.
In effetti egli, dopo il ginnasio, ha concluso la formazione di disegnatore di riscaldamenti e ha in seguito, dal 1977 al 2003, lavorato, come esposto sopra, in molti rami professionali che nulla hanno a che vedere con il settore della cura e assistenza alle persone (cfr. doc. 6).
Solo dal 2003 è stato attivo quale educatore con persone autistiche (cfr. doc. I, 6).
Da un’attestazione del 25 settembre 2005 di __________ si evince che l’assicurato ha prestato servizio dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2005 quale sorvegliante/educatore di un suo familiare presso la __________ (cfr. doc. 6).
Il ricorrente stesso, però, ha riconosciuto di non avere alcuna formazione specifica quale educatore (cfr. doc. I).
Inoltre l’attività di educatore, benché con persone autistiche o comunque problematiche, non risulta prettamente connessa all’ambito sanitario, quanto piuttosto a quello dell’educazione e formazione.
Non va, peraltro, dimenticato che l’assicurato a causa di malattia non ha più esercitato alcuna attività dal 2006 al 2008 (cfr. doc. I, 6).
In simili condizioni, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative previste dalla legge e dalla giurisprudenza, e meglio quella afferente al miglioramento dell’idoneità al collocamento, di principio il ricorrente non ha diritto all’assunzione dei costi del corso __________.
2.10. RI 1, con scritto del 22 maggio 2009, ha asserito quanto segue:
" (…)
Al momento della mia richiesta di poter frequentare questo corso organizzato dalla __________, il collocatore interessato dell’Ufficio Regionale di Collocamento di __________ mi disse che la condizione per poter avere un’autorizzazione da parte sua per partecipare a questo corso era di presentare un contratto di lavoro che si sarebbe attivato dopo il corso stesso.
Questa settimana, una signora che frequenta con me il suddetto corso della __________ mi ha informato del fatto che l’Ufficio regionale di collocamento dove è iscritta le ha comunicato di aver accettato la sua richiesta di finanziamento della formazione.
La collega mi ha informato di non aver dovuto presentare alcun contratto per un lavoro da avviare dopo il corso.
La collega in questione, prima del periodo di disoccupazione, era impiegata d’ufficio e senza alcuna esperienza nel settore.
(…)” (Doc. V)
L’assicurato chiede, dunque, in buona sostanza, un trattamento identico, ossia il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI per il corso da lui frequentato.
Al riguardo il TCA rileva che, per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel caso concreto (cfr. STCA 38.1999.25 del 2 agosto 1999).
In una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti considerazioni:
" Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, S. 223 f.).
Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Voraussetzungen in ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen Worten konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu entscheiden. Die Beschwerdeführerin kann somit aus der Berufung auf die Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."
In una sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:
" D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références)."
Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr. STCA 38.2005.64 del 17 novembre 2005; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392 consid. 6; STFA C 304/05 del 20 gennaio 2006) viene dunque riconosciuto soltanto in circostanze del tutto eccezionali.
Ciò è stato riconfermato dal TFA in una sentenza C 121/05 dell’11 agosto 2005), a proposito di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
3.3 Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts zu seinen Gunsten ableiten.
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw. 4.3, C 8/03).
Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen, deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die Sache vertieft überprüft habe. (…)"
In un caso, giudicato con sentenza C 280/02 del 18 novembre 2003, nel quale l'amministrazione ha negato a un'assicurata il diritto alle prestazioni per un corso di perfezionamento in quanto il collocamento non era considerevolmente intralciato, l'Alta Corte ha invece rilevato:
" Wenn die Beschwerdeführerin unter sinngemässer Berufung auf die Rechtsgleichheit Leistungen beanspruchen will, weil bereits anderen Personen für die Ausbildung zur Sozialpädagogin Gelder ausgerichtet worden seien, kann ihr nicht gefolgt werden. Dem Grundsatz der einheitlichen Handhabung des Bundesrechts geht die richtige Rechtsanwendung im Einzelfall vor (Legalitätsprinzip). Von dieser Regel abzuweichen, etwa unter Berufung auf eine «Gleichbehandlung im Unrecht» (vgl. dazu BGE 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung), besteht vorliegend kein Anlass, und zwar umso weniger, als aus der sich bei den Akten befindlichen Stipendienliste der Schule G.________ hervorgeht, dass dort andere Behörden als die hier im Recht stehende Amtsstelle beteiligt waren."
Questo principio è stato ribadito dal TFA in una sentenza C 179/04 del 21 agosto 2006:
" Auch die Rüge einer rechtsungleichen Behandlung, weil andere Arbeitnehmende aus demselben Grund entlassen, aber nicht mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung bestraft worden seien, ist nicht zu hören. Auf schriftliche Nachfrage des Eidgenössischen Versicherungsgerichts erklärte die Beschwerdegegnerin am 2. März 2005, sie könne dazu nicht Stellung nehmen, da sich keine anderen Mitarbeitenden der betreffenden Firma bei ihr angemeldet hätten. Eine abweichende Praxis verschiedener Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit einer Beschäftigung könnte jedoch nicht bereits als Verstoss gegen die Gleichbehandlung der Versicherten gewertet werden. Massgebend ist, ob das jeweilige Handeln eines solchen Organs im konkreten Einzelfall gesetzeskonform ist oder nicht."
Con giudizio C 187/04 del 24 marzo 2005 il TFA ha, poi, sottolineato che:
" 2.4 Schliesslich kann der Beschwerdeführer aus der Tatsache, dass dem ebenfalls aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen und durch seine Ehefrau ersetzten G.________ im Kanton Bern Arbeitslosenentschädigung zugesprochen worden sein soll, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn eine Gleichbehandlung im Unrecht kommt erst in Frage, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 2 Erw. 3a mit Hinweisen). Der Einzelfall G.________ erfüllt diese Anforderungen offensichtlich nicht."
2.11. L’Alta Corte, inoltre, con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 ha accolto il ricorso interposto dalla Sezione del lavoro contro il giudizio 38.2006.75 del 21 maggio 2007, con il quale questo Tribunale, da un lato, aveva stabilito che l’assicurata non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione di un corso di __________ e, dall'altro, aveva deciso che, pur trattandosi di un caso limite, erano soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all’uguaglianza nell’illegalità.
In particolare il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.”
2.12. Nel caso in esame l’URC, il 28 maggio 2009, in risposta a quanto sostenuto dall’assicurato circa l’assunzione dei costi del corso in questione da parte dell’assicurazione disoccupazione a favore di una collega di corso la quale non ha dovuto presentare alcun contratto di lavoro con inizio successivamente alla fine della formazione, ha dichiarato che:
" (…)
Come regola generale, confermiamo che, di norma, i corsi individuali vengono autorizzati solamente a fronte di una concreta opportunità di impiego. Tuttavia, sono ammesse deroghe a tale prassi, qualora vengano ravvisate prospettive realistiche di reinserimento anche in assenza di una promessa di assunzione; questi casi dovrebbero comunque essere molto limitati, poiché si prestano facilmente ad errori di valutazione e a generare equivoci e incomprensioni.
Non conoscendo in modo preciso il caso citato dall’assicurato, non siamo evidentemente in grado di valutare se il riconoscimento del corso fosse corretto o meno; ciò non impedisce tuttavia di confermare la prassi citata.
(…)” (Doc. VII)
Da quanto appena riportato emerge che l’amministrazione, per quanto attiene al riconoscimento dei corsi di __________, non ha adottato, nemmeno recentemente, alcuna prassi costante derogante alla legge con l’intenzione di mantenerla per il futuro (cfr. pure STCA 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 relativa a un caso in cui l’amministrazione, alla fine del 2008, ha negato a un’assicurata l’assunzione del costo di un corso __________, poiché la stessa non aveva dimostrato di avere già reperito un impiego).
La situazione in merito resta, pertanto, la medesima di quella giudicata dalla nostra Massima Istanza con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 (cfr. consid. 2.11.).
Di conseguenza all’insorgente non torna applicabile il principio della parità di trattamento nell'illegalità.
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 23 marzo 2009 impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti