Raccomandata
Incarto n. 38.2008.71
DC/sc
Lugano 18 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 novembre 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha negato alla RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2009, argomentando:
" (...)
In occasione dei preannunci di lavoro ridotto per i seguenti periodi:
01.11.2004 - 31.01.2005
01.02.2006 - 30.04.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.10.2005 - 31.12.2005
01.11.2006 - 30.04.2007
01.09.2007 - 29.02.2008
01.04.2008 - 30.09.2008
Avete sempre indicato la stessa motivazione a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto "mancanza nella sicurezza del posto di lavoro - compagnie d'assicurazione che non aiutano le piccole carrozzerie".
Visto quanto precede, considerato che in questo lungo periodo la perdita di lavoro si è ripetuta per i medesimi motivi, la stessa non presenta un carattere eccezionale e straordinario." (Doc. A3)
1.2. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato:
" (...)
la nostra ditta è una piccola impresa composta da un battilamiera (già in età AVS e quindi non più al beneficio del lavoro ridotto) e da un verniciatore. E' più che evidente che si tratta di un personale minimo indispensabile per il funzionamento di una carrozzeria; una riduzione del personale non può quindi essere presa in considerazione.
il lavoro presso la nostra carrozzeria è sottoposto a variazioni imprevedibili; il solo fatto di un ennesimo annuncio di un crollo borsistico con eventuali tagli di posto di lavoro fa sì che le riparazioni diminuiscano in modo sensibile; le previsioni di normali vendite nel corso di periodi particolari - vedi Natale - oppure le indicazioni di agenzie di viaggio che confermano il buon andamento delle riservazioni per fine anno, provocano una nuova richiesta di preventivi per le riparazioni di veicoli rimasti finora accidentati.
il lavoro ridotto ci è stato rifiutato in quanto "si constata che in data 18 ottobre 2008 la ditta opponente ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasioni dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ... ... ... ... ..."
Occorre tenere in considerazione che trattandosi di una ditta piccola non è affatto tanto semplice prevedere nel tempo e nella quantità quanto sarà il lavoro e questo contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro di Bellinzona in data 26.11.2008 che al punto 3) afferma: "La concreta perdita di lavoro non può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità". Il fatto che la ditta abbia ottenuto le relative indennità non deve assolutamente precludere la richiesta di un nuovo periodo di indennità.
Il rifiuto alla richiesta di indennità per lavoro ridotto causerebbe la chiusura della ditta con conseguente perdita di due posti di lavoro. Alla luce di quanto sta succedendo nel nostro paese e oltre frontiera, riteniamo che la nostra richiesta debba essere tenuta in considerazione ancor più di quanto non lo sia stata finora." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16 giugno 2009 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Nel caso in esame, si constata che in data 18 ottobre 2008 la ricorrente ha essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in sostanza, l'insicurezza riguardo al mantenimento del posto di lavoro e l'atteggiamento delle compagnie d'assicurazione (doc. 8, 11, 13, 15, 17 e 19). Ora, alla luce della citata giurisprudenza, questa ripetitività va ricondotta al rischio aziendale del datore di lavoro. La concreta perdita di lavoro non può dunque dirsi imprevedibile ed eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che - come già detto - periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto le relative indennità." (Doc. III)
1.4. Su richiesta del TCA il 12 marzo 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di lavoro ridotto della RI 1 per il periodo dal
1° aprile al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V + 1-6).
Questa documentazione è stata trasmessa per conoscenza alla ricorrente (cfr. Doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)
In un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In una sentenza 8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio aziendale ed ha rilevato:
" (...)
2.3 Der Einwand in der Beschwerde, der Wegfall eines Grosskunden wie X.________ könne nicht als normales Betriebsrisiko qualifiziert werden, zumal sich die Firma dadurch in einer aussergewöhnlichen Situation befunden habe, ist nicht stichhaltig. Im Lichte des nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts (E. 1.1) durfte die Vorinstanz den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-gung ablehnen, zumal, wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, eine gewisse Abhängigkeit (Klumpenrisiko) seit Anbeginn des Bestehens der Firma existierte. Die Geschäftsbeziehung mit einem Hauptkunden, auch bei gutem Einvernehmen, beinhaltet das vorhersehbare Risiko, bei veränderten Verhältnissen einen Umsatzeinbruch zu erleiden (Urteil vom 2. November 2006 E. 1 [C 279/05]). Dieses Klumpenrisiko wurde in Kauf genommen, wobei die Frage offen bleiben kann, ob die eingetretene Situation gar vermeidbar gewesen wäre (vgl. auch ARV 1997 Nr. 39 S. 214: Bundesamtliche Weisung zur Produktionseinschränkung gilt als branchenüblich und eröffnet einer betroffenen Käserei keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung). Die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung, es handle sich im vorliegenden Fall um ein normales Betriebsrisiko, demnach kein Bundesrecht verletzt. (...)"
In una decisione del 23 febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata deve assumersi.
In quella sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" b) Les premiers juges ont examiné la question du risque normal
d'exploitation à la lumière des statistiques publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000 unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même période.
La commission de recours a considéré qu'il s'agit là d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la politique de maîtrise des coûts de la santé
voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à privilégier l'hospitalisation en division commune.
Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en prenant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).
Quant au caractère prévisible de la diminution des nuitées, la recourante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence, soutient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique, comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du concept hospitalier sont erronées.
Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics, alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les références) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses conclusions.
En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel ou extraordinaire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,
comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf. consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante ( ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA 1999 pag. 206-207)
Nel caso di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato che:
" (…)
Alla luce della crescente situazione concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica, dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima, non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale, non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata, ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA 1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA C 115/99 del 30 agosto 1999, consid. 2)
In una sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004 il TFA ha confermato la decisione con la quale è stato negato il diritto all'indennità per lavoro ridotto ad una ditta, attiva nel settore delle pulizie, che aveva subito una perdita di lavoro in seguito all'introduzione del lavoro ridotto da parte della ditta A.________ SA, sua principale mandante e attiva nella vendita, l'installazione e la manutenzione di tutti gli apparecchi, macchine ed equipaggiamenti, in particolare delle macchine utensili d'elettroerosione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" Controversa è pertanto la questione se le riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è, come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag. 52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo. In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro accresce il rischio di perdita."
In una sentenza 38.2007.91 del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta, argomentando:
" Nella presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003 pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. b LADI."
2.5. Riguardo al presupposto dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di lavoro per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Si può prescindere dal sapere quando il datore di lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)
In un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
Orbene, pure nella presente evenienza, come è stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità di conduzione della medesima.
c) La ditta ricorrente è stata posta al beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993, vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza, bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."
(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)
In una sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori, quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati dell’insorgente.
A proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta Corte ha in generale precisato:
" (…)
Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C 218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)
Chiamata a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica, in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
" (…)
4.2 Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale Betriebsrisiko bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).
(…)
(cfr. STFA C 201/01 del 2 giugno 2003)
2.6. A proposito del riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto durante un periodo prolungato la giurisprudenza ha stabilito che il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa inoltre che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; DTF 111 V 384 consid. 2b).
In una sentenza C 279/05 del 2 novembre 2006, l'Alta Corte pronunciandosi sul caso di una ditta attiva nel settore della metallurgica, che fornisce soprattutto due grandi aziende; ha comunque fornito al riguardo le seguenti considerazioni:
" Es ist dem Beschwerdeführer zwar beizustimmen, dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung - Anspruch besteht höchstens für zwölf Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch nicht gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsausfalls spricht. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Betrieb von Dezember 2003 bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für jede Abrechnungsperiode Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden Rahmenfrist (1. April 2004 bis 31. März 2006 ) registrierte der Betrieb somit zwar bis Februar 2005 lediglich während zehn Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die Einzelfirma aber im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer vom 18. März bis 17. Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004, ununterbrochen während 14 Monaten auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Betrieb zwar Aufträge für verschiedene Kunden ausführt, der Umsatz aber seit Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen an lediglich zwei Unternehmen stammt. Die Problematik der ungenügenden Auftragslage akzentuierte sich nach den Angaben in den Voranmeldungen für Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache, dass die mit den Auftraggebern vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer kürzer wurden (Beilagen zu den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November 2003, 2. März 2004, 16. Juni 2004, 2. September 2004, 24. November 2004 und 7. März 2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ist, Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden Bemühungen statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde aber nicht vorgenommen. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls unter anderem "wirtschaftliche Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni 2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1 hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Be-grenzung der Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004) ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von 14 Monaten wegen und auf Grund der Tatsache, dass die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht durchgeführt worden ist - von einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht ausgegangen werden, wie Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem ist fraglich, ob der Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als unvermeidbar qualifiziert werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März 2002 mit der Forderung der Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen konfrontiert sieht. Selbst wenn deshalb mit dem Beschwerdeführer angenommen wird, dass strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt haben, besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni 2005) keine Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die Behauptung zutrifft, wonach die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser sei, ist schliesslich nicht näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG prospektiv zu beurteilen sind."
2.7. Nella presente fattispecie la RI 1 il 17 ottobre 2008 ha così motivato l'introduzione del lavoro ridotto nel periodo dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2009:
" Mancanza nella sicurezza del mantenimento del posto di lavoro. Questa situazione non invoglia i proprietari di veicoli a provvedere alla loro riparazione se non si tratta di danni veramente importanti e per cui non si può fare a meno di intervenire. Le compagnie d'assicurazione non aiutano certo le piccole carrozzerie come la nostra ma privilegiano le grosse carrozzerie offrendo dei lavori a costi più bassi ma anche a scapito della buona qualità del lavoro effettuato." (Doc. 6, punto 11)
Ora, come visto (cfr. consid. 2.3), una situazione di concorrenza accresciuta, dovuta in particolare al fatto che le compagnie di assicurazione privilegiano le grosse carrozzerie, secondo la giurisprudenza federale, costituisce una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
La decisione su opposizione impugnata deve di conseguenza essere confermata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la ricorrente negli ultimi anni ha più volte beneficiato di indennità per lavoro ridotto, dopo avere sempre invocato i medesimi motivi (ad esempio cfr. Doc. 7: dal 1.9.2007 al 29.2.2008; Doc. 10: dal 1.11.2006 al 30.4.2007).
La stessa motivazione figura peraltro nella domanda di lavoro ridotto del 14 marzo 208 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2008 (cfr. Doc. V/2) non accolta dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico in quanto la ditta aveva beneficiato di indennità per lavoro ridotto durante più di dodici periodi di conteggio (cfr. Doc. V/1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti