Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2008.36
Entscheidungsdatum
22.10.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.36

rs

Lugano 22 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2008 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 1° luglio 2008 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 aprile 2008 con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2008, in quanto da un lato, l’assicurata è socia gerente con una quota di fr. 1'000.-- della ditta __________ presso la quale ha lavorato fino alla fine del mese di marzo 2008, dall’altro, suo marito, è anch’egli socio e gerente di tale società di cui detiene la restante quota di fr. 19'000.-- (cfr. doc. 7, 1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui, in ordine, ha postulato la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. Nel merito, essa ha chiesto l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla Cassa per nuova decisione; in via eventuale, che la decisione sia riformata nel senso di riconoscerle il diritto all’indennità di disoccupazione.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, in particolare, di avere svolto mansioni di cancelleria e segretariato a supporto del marito, Dr. __________, e che ogni competenza decisionale è sempre stata nelle mani di quest’ultimo. La medesima si limitava a eseguire le decisioni prese dal Dr. __________.

Inoltre l’assicurata ha rilevato che nel 2006-2007 il rapporto coniugale si è insanabilmente lacerato per sfociare, a inizio 2008, in una prima procedura giudiziale avviata dal marito in cui è stata chiesta la sospensione della comunione domestica. Essa ha precisato che lei e il marito, benché formalmente ancora sposati, non intendono più vivere, né collaborare in nessun modo e si stanno adoperando per la liquidazione dei beni. E’ stato, altresì, indicato che a tal fine essi stanno ultimando una convenzione di divorzio, nella quale è prevista anche la liquidazione della sua posizione di socia gerente della __________ contro versamento di fr. 1'000.--.

L’insorgente ha poi evidenziato che l’11 gennaio 2008, in concomitanza o forse proprio a seguito della crisi coniugale e della separazione, la __________ ha disdetto il suo rapporto di impiego per il 31 marzo 2008, senza minimamente consultarla in merito alla decisione presa. Essa ha puntualizzato che l’opposizione da lei manifestata per iscritto non è servita a nulla. Inoltre è stato osservato che quanto indicato dal Dr. __________, ovvero che la __________ ha già cessato ogni attività e avrebbe dovuto essere già posta in liquidazione, non risulta ancora a RC.

Secondo l’assicurata, la quale ha ribadito il fatto che era il Dr. __________ ad avere il potere decisionale e che lei non aveva, né internamente, né di fronte a terzi, alcuna funzione direttiva o assimilabile a un titolare e/o datore di lavoro, non è corretto sostenere che la stessa abbia una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e in base a ciò rifiutarle l’indennità di disoccupazione.

Al riguardo la ricorrente ha, pure, rilevato che nelle Sagl le deliberazioni sociali, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei voti emessi e che il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali (art. 806, 808 CO). Ne consegue, a mente dell’assicurata, che detenendo la quota sociale maggioritaria il Dr. __________ ha in definitiva il potere decisionale. Essa ha fatto notare che la società è stata costituita nel 2002, prima dell’entrata in vigore - il 1° gennaio 2008 - della riforma del diritto societario, quando il numero minimo di soci della Sagl era fissato dalla legge al numero minimo di due.

L’insorgente ha contestato che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, relativo al lavoro ridotto, sia applicabile in presenza di una disdetta definitiva. L’assicurata ha, inoltre, evidenziato che questa disposizione serve a evitare abusi. Essa ha indicato che in concreto, però, la situazione è differente, visto che le parti non hanno più alcun rapporto e una riassunzione in __________ è categoricamente esclusa.

La ricorrente ha, infine, asserito che la sua posizione non è pertanto assimilabile a quella di datore di lavoro giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. doc. I).

1.3. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. Il 2 settembre 2008 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha prodotto degli estratti del progetto di convenzione e della relativa istanza di divorzio. Inoltre è stata ribadita la richiesta di audizione del Dr. __________, come pure eventualmente della ricorrente e dei due legali che rappresentano le parti. In alternativa a questa due ultime testimonianze, è stata postulata la possibilità di produrre i testi definitivi dell’istanza di divorzio e della convenzione (cfr. doc. VI, P, P1).

1.5. La Cassa, il 22 settembre 2008, ha comunicato, da un lato, di aver preso atto della bozza di convenzione sugli effetti accessori del divorzio, dall’altro, che quando la stessa sarà sottoscritta dalle parti e decisa dal Giudice, saranno date le condizioni per una diversa posizione circa il diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurata. Per il resto l’amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. VIII).

1.6. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° aprile 2008 oppure no.

2.3. Preliminarmente occorre rilevare che l'assicurata ha censurato il fatto che la Cassa non sia entrata nel merito delle obiezioni sollevate con l’opposizione e non abbia fornito una motivazione sufficiente alla propria decisione di negare il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I pagg. 5-6).

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.1.; STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa lacune riguardo alla motivazione della decisione su opposizione impugnata, benché le argomentazioni espresse nella stessa si rivelino effettivamente succinte.

Dalla decisione su opposizione emerge, infatti, chiaramente il motivo per cui la Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 2008, e meglio poiché quest’ultima è socia gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro e non è ancora stata pronunciata perlomeno la separazione giudiziale dal marito (cfr. doc. 1).

Del resto l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata del provvedimento emesso nei suoi confronti, visto che l'ha tempestivamente impugnato dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.4. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Secondo il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:

" (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004).

2.5. Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

" (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

2.6. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

Il TFA, in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:

" (…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am 29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03)

In una decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.

L’Alta corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)

Sempre in merito all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24 marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.7. In una sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.

In quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

" (...)

2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8 Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

3.1 Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)

In una sentenza 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96 lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).

7.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, seine Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen. Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung gesetzt worden.

7.2 Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04).

Diesbezüglich sind keine Gründe für eine Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"

2.8. Nell’evenienza concreta dalla dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in qualità di segretaria di direzione, presso la __________ di __________ dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2008 (cfr. doc. 32, 45).

L’11 gennaio 2008 l’assicurata è stata, infatti, licenziata con effetto dalla fine di marzo 2008 a causa della situazione economica e ristrutturazione dell’azienda (cfr. doc. 45, 46).

L’insorgente risulta iscritta a RC quale socia gerente e con una quota di fr. 1'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- con diritto di firma individuale della __________.

L’ulteriore quota di fr. 19'000.-- è detenuta dal marito dell’assicurata, il quale è anch’egli socio gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

Scopo sociale della Sagl è:

" La consulenza aziendale, l’analisi, l’organizzazione, la ristrutturazione di qualsiasi tipo di società. L’importazione, l’esportazione, la compravendita di ogni genere di bene mobile. La mediazione di ogni bene e servizio. La società può aprire magazzini, depositi, negozi ed esercitare ogni altra attività connessa con lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo analogo o consimile.” (cfr. estratto RC)

Nel mese di marzo 2008 l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di indennità al 100% a decorrere dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. 51, 52).

La Cassa, con decisione del 7 aprile 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 1° luglio 2008, le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, in quanto è socia e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro e il marito è anch’egli socio e gerente della ditta (cfr. doc. 26, 1).

2.9. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che, da quanto appena esposto, emerge con evidenza che l’assicurata, anche dopo essere stata licenziata dalla __________ con effetto al 31 marzo 2008, ha mantenuto in seno a tale ditta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

La stessa è, in effetti, rimasta, fino a tutt’oggi, iscritta a Registro di commercio quale socia gerente della società con diritto di firma individuale.

La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4., 2.5.; DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 consid. 8.3.; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; DLA 2003 N. 22 pag. 240; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007, consid. 3).

Il riferimento alla sentenza 38.2006.20 emanata dal TCA il 13 settembre 2006 formulato dall’insorgente si rivela, poi, ininfluente ai fini della presente vertenza.

Infatti si trattava di una fattispecie differente da quella ora sub judice.

In particolare, in quel caso andava stabilito se un’assicurata, gerente di una Sagl, ma non socia, con competenze limitate e che continuava a lavorare presso tale ditta conseguendo guadagno intermedio era idonea o meno al collocamento. Questa Corte ha deciso che la stessa fosse idonea al collocamento, poiché non poteva essere considerato che avesse avviato un’attività indipendente, né che avesse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L’assicurata aveva, inoltre, effettuato ricerche di lavoro e dichiarato di essere disposta ad accettare un’occupazione.

In simili circostanze, già per il fatto di essere socia e gerente della Sagl presso la quale ha lavorato fino alla fine di marzo 2008, secondo questo Tribunale, all'assicurata deve essere negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di aprile 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il suo potere di determinare o influenzare le decisioni della società.

2.10. Inoltre suo marito, Dr. __________, - anch’egli socio gerente della __________ con diritto di firma individuale - al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva – e riveste tuttora – nella Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6., 2.7.), l’assicurata non ha, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di aprile 2008, anche per il fatto di essere stata impiegata, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, presso la Sagl il cui socio gerente, oltre a lei, è suo marito.

In relazione alla separazione dell’assicurata dal marito e all’intenzione di avviare la procedura di divorzio in Pretura (cfr. doc. I), è utile sottolineare che nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa nel gennaio 2007 al p.to B22-B23 la SECO ha precisato che:

" una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un‘azienda che non sia quella del coniuge.

Il diritto all’ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione coniugale."

Inoltre con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l’Alta Corte ha affermato quanto segue:

" (…) questa Corte ha già avuto modo di osservare che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (consid. 3) può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui i coniugi vivano separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05 del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)."

In una sentenza C 16/02 del 16 settembre 2002, pubblicata in DLA 2003 N. 11 pag. 120 segg. è stato, peraltro, stabilito che:

" (…)

Daher kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten daraus ableiten, dass sie in der Zeitspanne, für welche sie Insolvenzentschädigung verlangt, von ihrem Ehemann freiwillig getrennt gelebt hat. Trotz Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N. 10.06 S. 77). Die Trennung bezweckt unter anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N 10.03). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es nicht angezeigt, bei im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen den Anspruch auf Insolvenzentschädigung zu bejahen, falls sie getrennt leben.“

Nel giudizio C 179/05 del 17 ottobre 2005 il TF (allora TFA), in proposito, ha precisato che:

" (…)

Was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von Insolvenzentschädigung an die getrennt lebende Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für die Arbeitslosenentschädigung.“ (La sottolineatura è del redattore)

In casu va sottolineato che i coniugi __________ sono separati unicamente di fatto.

Dalle carte processuali emerge che il marito, il 1° febbraio 2008, ha sì inoltrato alla Pretura del Distretto di __________ una richiesta di misure di protezione dell’unione coniugale con domanda di provvedimenti cautelari, e meglio è stata domandata l’autorizzazione della sospensione della comunione domestica tra i coniugi, nonché l’assegnazione dell’abitazione familiare al Dr. __________ e il blocco di un conto bancario (cfr. doc. 15).

Tuttavia, da una parte, non risulta che il Pretore abbia deciso in merito. Dall’altra, i coniugi __________ continuano ad avere il medesimo domicilio in via __________ a __________ (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone).

Ne discende che all’assicurata va applicato il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che la ricorrente e il marito stiano elaborando una convenzione sugli effetti accessori al divorzio, la cui bozza, tra l’altro, risale a un periodo posteriore alla richiesta di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2008.

2.11. Con il ricorso l’insorgente ha chiesto al TCA di convocare le parti e procedere ad un tentativo di conciliazione.

Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (la ricorrente ha chiesto la convocazione per un tentativo di conciliazione), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Del resto dagli atti prodotti emerge chiaramente la correttezza della decisione della Cassa per il periodo dal 1° aprile 2008 al 1° luglio 2008, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, come ad esempio le audizioni postulate dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

18

LADI

  • art. t. c LADI

AVIG

  • Art. 8 AVIG
  • Art. 31 AVIG

BGG

  • Art. 96 BGG

BV

  • Art. 9 BV
  • Art. 26 BV
  • Art. 114 BV

Cost

  • art. 29 Cost

EMRK

  • Art. 6 EMRK

LADI

  • art. 31 LADI

LACI

  • art. 31 LACI
  • art. 42 LACI
  • art. 51 LACI

LADI

  • art. 8 LADI
  • art. 11 LADI
  • art. 31 LADI
  • art. 51 LADI

UNO

  • Art. 14 UNO

Gerichtsentscheide

63
  • BGE 133 V 3701.01.2006 · 113 Zitate
  • DTF 129 V 101.01.2003 · 3.399 Zitate
  • DTF 129 V 4
  • DTF 129 V 169
  • DTF 129 V 356
  • DTF 124 V 9001.01.1998 · 2.328 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • ATF 123 V 23401.01.1997 · 1.052 Zitate
  • BGE 123 V 23401.01.1997 · 1.052 Zitate
  • DTF 123 V 23401.01.1997 · 1.052 Zitate
  • DTF 123 V 237
  • BGE 123 V 238
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 4701.01.1996 · 569 Zitate
  • BGE 122 V 272
  • ATF 122 V 273
  • BGE 122 V 273
  • DTF 121 III 33101.01.1995 · 214 Zitate
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