Incarto n. 36.2025.38
cs
Lugano 27 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15/16 luglio 2025 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1979, ausiliaria di cure, è stata assunta per un incarico all’80% dalla __________ dal 14 febbraio 2025 al 30 giugno 2025 con un salario di fr. 2'977.90 al mese (13 mensilità) ed è assicurata collettivamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del proprio datore di lavoro, presso CV 1 (doc. 1).
1.2. Il 18 giugno 2025 il datore di lavoro ha annunciato all’assicuratore l’inabilità lavorativa totale della propria dipendente dal 25 maggio 2025 (doc. 4). CV 1 ha versato le indennità fino al 30 giugno 2025.
1.3. Il 10 luglio 2025 l’assicuratore ha scritto all’interessata, affermando che in applicazione dell’art. __________ delle condizioni generali d’assicurazione per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo LCA (edizione 2014), la copertura assicurativa si estingue con le fine del rapporto di lavoro a tempo determinato, in concreto il 30 giugno 2025 e di conseguenza non è più dovuta alcuna prestazione (doc. 22).
1.4. AT 1 ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità giornaliera a cui ha diritto secondo quanto previsto dalla legge (doc. I). Ella cita alcuni articoli della ROD, nonché l’art.324a CO e l’art. 1 LCA, oltre alla STF 4A_275/2018.
1.5. Con osservazioni del 28 agosto 2025 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Il 18 settembre 2025 le parti sono state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione dove hanno affermato:
" (…) Parte attrice conferma la sua azione, le è noto il fatto che ha la facoltà di passare all’individuale ma questo passaggio è per lei oneroso e non se lo può permettere. La signora non si sarebbe mai aspettata che ammalandosi durante un periodo di collaborazione con una struttura che appartiene al __________ sostanzialmente, la copertura per le indennità giornaliere sarebbe stata interrotta alla luce della durata determinata del contratto, peraltro contratto rinnovabile.
La signora conferma in questa sede che la __________ le ha rinnovato l’8.5.2025, prima che si ammalasse, il contratto di lavoro e questo per permetterle di svolgere il modulo 10 formativo per il conseguimento del diploma di assistente di cura.
Produce agli atti lo scritto 8.5.2025 che conferma questo suo dire.
Per l’attrice la clausola contrattuale prevista dalle LCA secondo cui alla cessazione dell’attività lavorativa vi è l’uscita dalla cerchia di assicurati e contemporaneamente la cessazione delle prestazioni è una clausola inusuale e soprattutto in contrasto con l’art. 35c della LCA.
Parte convenuta evidenzia qui come la polizza assicurativa sia stata conclusa direttamente con la __________, non specifica nessun tipo di personalità giuridica per tale struttura e la polizza è valida esclusivamente per quella struttura. La polizza non prevede nessun tipo di eccezione o clausole speciali rispetto alle CGA e fa semplicemente riferimento richiama come applicabili le CGA del 2014 che sono state consegnate agli atti. Non viene acquisita copia della polizza siccome contenente dati sensibili (massa salariale e entità del premio) ma il Giudice l’ha potuto leggere e corrisponde in effetti a quanto appena verbalizzato.
Parte convenuta rileva come la condizione contrattuale sia applicata da diversi anni senza mai dare adito a problemi.
In merito al doc. prodotto oggi da parte dell’attrice, ossia l’attestazione di __________ dell’8.5.2025 relativa alla continuazione del rapporto di lavoro così come prevede già il contratto di lavoro del 14.2.2025 parte convenuta indica come nulla cambi nell’inquadramento giuridico fatto, questa attestazione non permette di ritenere un rapporto di lavoro continuativo non adempiendo i presupposti giurisprudenziali di questa materia.
__________. L’attività privata al 20% consente di guadagnare circa di fr. 400.-- mensili.
L’attrice produce ulteriormente una lettera di referenze datata 30.4.2025 dove dà atto la datrice di lavoro che il rapporto di lavoro non terminerà prima del 31.12.2025.
L’attrice non è in grado di quantificare esattamente l’ammontare delle indennità giornaliere che ha percepito siccome attraverso __________ il __________ ha pagato lo stipendio regolarmente e questo fino alla fine del rapporto di lavoro. Di seguito l’assicuratore non ha versato nessuna indennità giornaliera.
Le IG in base alla polizza assicurativa sono stabilite nell’80% del salario e la durata delle prestazioni è stabilita di un massimo di 730 indennità. Dal doc. 4 emerge un salario di fr. 39'940.-- annui, il periodo di attesa è di 30 giorni. Il Giudice calcola in fr. 87.60 di IG al giorno (salario annui = fr. 40'000.-- per 80% : 365). La cifra è arrotondata.
L’attrice indica di essere stata operata il 18.6.2025 alla __________, operante è stato il dott. __________. Da quella data sussiste l’inabilità lavorativa che perdura ancora a tutt’oggi. L’attrice dispone di un certificato generico del curante presso __________ dott. __________ che attesta unicamente un’inabilità lavorativa, una copia è acquisita agli atti, chiede che il Tribunale abbia a interpellare il dott. __________ anche se l’assicuratore non ha contestato l’inabilità lavorativa.
L’attrice chiede quindi che le siano corrisposte le indennità giornaliere a contare dal 1.7.25 sino ad oggi (80 giornaliere x 87.60) e chiede che le siano riconosciute ulteriormente le IG almeno sino al 19.10.25 come ha certificato il dott. __________ (31 giorni x 87.60), rispettivamente che le siano riconosciute le ulteriori IG sino al completo ristabilimento rispettivamente fino al termine dell’obbligo prestativo dell’assicuratore.
La convenuta non esige in questa sede che vengano eseguiti i calcoli in questa sede. Prende atto di queste specifiche del petitum, come indicato in precedenza essa si riferisce al punto. __________ delle CGA in particola alla __________ per escludere un suo obbligo.
La convenuta contesta il fatto che sussistano gli estremi per ritenere data una clausola inusuale e ritiene che non sussistano gli estremi dell’art. 35c LCA siccome la cessazione delle prestazioni non dipende da un atto potestativo dell’assicuratore.
L’attrice in chiusura ribadisce che mai si sarebbe immaginata una decadenza della copertura assicurativa nella misura della cessazione delle prestazioni assicurative al termine della durata contrattuale e ciò a fronte di un evento avvenuto nel corso dell’attività lavorativa. La signora rileva come se avesse saputo questo si sarebbe assicurata privatamente.
Chiede comunque che sia acquisito il ROD __________.
La signora dà atto di essere stata adeguatamente informata sulla possibilità di libero passaggio, sulle conseguenze di questo e ritiene che il pagamento del premio sia per lei troppo oneroso.
Le parti prendono atto che se saranno acquisite prove di natura documentale le stesse saranno loro sottoposte per l’esercizio dei diritti processuali. In assenza di tali acquisizioni qualora il Tribunale ritenesse completa l’istruttoria con l’udienza odierna le parti rinunciano con l’ulteriore convocazione al dibattimento finale e rinunciano pure alle allegazioni conclusive alla luce di quanto hanno potuto verbalizzare in data odierna.” (doc. VI)
1.7. Il 19 settembre 2025 il TCA ha interpellato il dr. med. __________ specialista in neurochirurgia FMH:
" (…) Dagli atti in nostro possesso emerge che AT 1, affetta da un’ernia discale L4/L5 e paresi L5 sinistra, è stata da Lei operata il 18 giugno 2025 e che perlomeno fino al 30 giugno 2025 è stata completamente inabile al lavoro.
Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere alle seguenti domande, allegando la necessaria documentazione medica. A tal fine alleghiamo copia dello svincolo dal segreto professionale sottoscritto il 18 settembre 2025 da AT 1 (doc. VII, qui allegato, l’originale è in nostro possesso):
Qual è la diagnosi esatta per la quale AT 1 è stata operata il 18 giugno 2025 presso __________?
In seguito all’intervento del 18 giugno 2025, a quali ulteriori trattamenti è stata sottoposta AT 1?
Dal 30 giugno 2025 AT 1 è stata inabile al lavoro a causa di malattia? In caso di risposta affermativa, per quale periodo ed in quale percentuale?
AT 1 è tutt’ora inabile al lavoro? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale e come evolverà, a sua parere, nel corso del tempo, l’inabilità lavorativa?
Eventuali osservazioni.” (doc. VIII)
1.8. Il 30 settembre 2025 il dr. med. __________ ha risposto, allegando ulteriore documentazione ed affermando:
" (…)
Radicolopatia iperalgico-gravemente deficitaria L5 e S1 a sinistra da ernia discale contenuta ed ascellare L4/L5 mediana-paramediana sinistra
Fisioterapia a scopo di rinforzo/recupero del deficit motorio e idrokinesiterapia
Questi sono i certificati di inabilità lavorativa da me forniti:
dal 01.07.25 al 29.07.25 (100%)
dal 30.07.25 al 29.08.25 (100%)
dal 22.09.25 al 12.10.25 (20%)
Vedi punto 3.
Recentemente la Paziente ha presentato una riacutizzazione dei dolori nell’arto inferiore sinistro.
Vedi rapporto del 30.09.2025” (doc. IX)
1.9. Con osservazioni del 7 ottobre 2025 l’assicuratore ha sostenuto che la documentazione trasmessa è ininfluente e che non ha mai messo in dubbio lo stato di salute e le conseguenti inabilità lavorative dell’attrice. La convenuta ribadisce che essendo in presenza di un contratto a tempo determinato, sulla base degli art. __________ CGA la copertura assicurativa ha preso fine il 30 giugno 2025, poiché “agli atti non sussiste un nuovo contratto di lavoro sottoscritto per il periodo successivo al 30 giugno 2025” (doc. XI).
1.10. L’assicurata si è espressa il 9 ottobre 2025 (doc. XII).
1.11. Le rispettive prese di posizione sono state trasmesse alle parti che sono state convocate per le arringhe finali del 21 ottobre 2025 (doc. XIII, XIV e XV), da cui è emerso:
" (…) L’attrice evidenzia di avere subito l’intervento chirurgico prospettato in precedenza, di avere ottenuto la prestazione a __________ presso la Clinica __________.
Produce in questa sede a comprova 2 scritti della struttura a cui si è riferita, la convocazione e l’attestato d’inabilità lavorativa dal 17.10. al 14.11.2025.
Nel merito della procedura l’attrice si riconferma nelle sue richieste.
Mentre l’assicuratore ribadisce la sua posizione e postula quindi la reiezione della pretesa formulata da controparte.” (doc. XVI)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’attrice ha diritto a indennità giornaliere dal 1° luglio 2025 e, in caso di risposta affermativa, fino a quando ed in che misura.
2.2. Le prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142 e seguenti).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).
2.3. Per quanto concerne l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.4. In concreto, la convenuta ed il datore di lavoro hanno concluso un contratto d’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA.
Non è contestato che al contratto si applicano le condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2014 (doc. 3).
L’art. __________ CGA prevede che è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Secondo l’art. __________ CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di lavoro con il contraente.
Ai sensi dell’art. __________ CGA per le persone assicurate che sono incapaci al lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito delle disposizioni contrattuali (continuazione delle prestazioni). Con il raggiungimento della capacità al lavoro completa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.
Secondo l’art. __________ CGA la continuazione delle prestazioni secondo il paragrafo __________ non trova applicazione se si è trattato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
2.5. Circa l’aspetto medico, va rammentato che, prima della modifica dell’art. 177 CPC, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte.
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC, secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.
Nel Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32):
" (…) L’articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei mezzi di prova); sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza, all’ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte, all’interrogatorio e alle deposizioni delle parti, anche i documenti. L’articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti. In base a questa disposizione di legge, il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private – vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima – non sono considerate documenti secondo l’articolo 177 CPC e quindi non costituiscono mezzi di prova ai sensi dell’articolo 168 capoverso 1 CPC. Ciò risulta dal fatto che, durante l’elaborazione del CPC, le perizie di parte e le perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran parte della dottrina ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza del Tribunale federale.
Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di prova ammessi secondo l’articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice conformemente all’articolo 157 CPC e quindi nel caso concreto il loro valore probatorio dipenderà dall’insieme delle circostanze di cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private e di parte. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta.” (sottolineatura del redattore)
La modifica si applica a tutte le procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner, Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer 6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).
Secondo la dottrina con la modifica di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).
A questo proposito va rammentato che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Va ancora rammentato che in una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa (cfr. anche STF 4A_470/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.3). All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
L’assicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF 141 III 241 consid. 3.1; cfr. anche DTF 147 III 73).
La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.7. Nel caso di specie l’assicuratore sostiene che l’attrice non può pretendere prestazioni dopo il 30 giugno 2025 poiché ha sottoscritto un contratto a tempo determinato e secondo l’art. __________ CGA dal 1° luglio 2025 non è più coperta per le conseguenze della malattia iniziata il 25 maggio 2025. L’interessata sostiene che tale clausola è inusuale.
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata il 18 febbraio 2025 è stata assunta presso il __________, con un incarico, in qualità di ausiliaria di cure all’80% presso la __________.
L’incarico ha avuto inizio il 14 febbraio 2025, “mentre la scadenza è per il 30 giugno 2025” (doc. 1). Nel contratto figura che la durata del rapporto di lavoro è rinnovabile di comune accordo (doc. 2).
Il 30 aprile 2025 il direttore della __________ ha compilato una lettera di referenza dove figura che il “suo (ndr: dell’attrice) attuale percorso professionale le ha dato la possibilità di iniziare la collaborazione nel Settore cure della nostra __________ con un incarico che terminerà al 31 dicembre 2025” e che “al termine della sua formazione a fine anno e con l’ottenimento del diploma, valuteremo la possibilità di inserirla nel nostro organico” (doc. VI/2).
L’8 maggio 2025 il direttore della __________, con scritto al __________ di __________, ha confermato “il proseguimento del rapporto lavorativo almeno fino al 31.12.2025 in qualità di ausiliaria di cure”, questo “le permetterà lo svolgimento presso la nostra struttura della pratica professionale (modulo 10) nell’ambito della formazione di Assistente di cura” (doc. VI/1).
Il 18 giugno 2025 il datore di lavoro ha annunciato l’incapacità lavorativa dell’attrice dal 25 maggio 2025, mettendo la crocetta a “contratto a tempo indeterminato” e non a “contratto a tempo determinato” (punto 3, doc. 4).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge pertanto che l’attrice ha comprovato che il contratto di lavoro di durata determinata, che scadeva il 30 giugno 2025, prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa del 25 maggio 2025, era stato prolungato almeno fino al 31 dicembre 2025.
Su questo aspetto l’assicuratore non ha contestato il contenuto dei suddetti scritti e si è limitato ad affermare, che “agli atti non sussiste un nuovo contratto di lavoro sottoscritto per il periodo successivo al 30 giugno 2025”, senza tuttavia chiedere al Tribunale di effettuare accertamenti specifici su questo tema (a proposito della massima inquisitoria sociale cfr. la STF 4A_482/2024 del 12 agosto 2025, destinata a pubblicazione, consid. 3.1: “Selon la jurisprudence établie, la maxime inquisitoire sociale implique que les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêts 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1.1; 4A_183/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1; 4A_703/2016 du 24 mai 2017 consid. 7, non publié in ATF 143 III 344 ; 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3).” e consid. 3.4.4.1 ”La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure, en ce qu'elle doit permettre au justiciable qui ne dispose pas de connaissances dans la conduite d'un procès d'agir seul devant les tribunaux (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; 125 III 231 consid. 4a; arrêts 4A_64/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2.4; 4A_519/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2.2; 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243). Il en résulte a contrario que le concours exigé du tribunal par l'art. 247 al. 2 CPC n'a pas pour vocation de bénéficier à une partie qui est à même d'assurer efficacement la défense de ses intérêts. Cette maxime ne doit autrement dit pas servir à suppléer à des carences qui relèvent de la négligence procédurale (arrêts 4A_582/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4; 4A_556/2014 du 11 février 2015 consid. 2; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 23 ad art. 247 CPC; ROGER RUDOLPH, Das arbeitsrechtliche Verfahren, in Der soziale Zivilprozess, 2023, p. 100; PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse (ci-après: Travail), 2011, p. 144 s. n o 284; BOHNET/JEANNIN, La maxime inquisitoire sociale sous l'empire du CPC, RDS 134/2015 I p. 231). C'est d'ailleurs parce que le juge peut présupposer qu'un avocat dispose des connaissances nécessaires pour conduire le procès et émettre des allégations et offres de preuve complètes que le tribunal est appelé à faire preuve de retenue dans l'application de la maxime inquisitoire sociale à l'égard d'une partie qui agit par l'entremise d'un tel représentant (arrêts 4C.340/2004 précité consid. 4.2, non publié in ATF 131 III 243 avec référence à l’ATF 113 Ia 84 consid. 3d; 4C.143/2002 précité consid. 3)”).
L’art. __________ CGA, alla luce del prolungamento del contratto fino al 31 dicembre 2025, non trova pertanto applicazione al 30 giugno 2025. La questione di sapere se tale clausola è inusuale può pertanto rimanere aperta.
2.8. Accertato che il contratto di lavoro è stato prolungato prima che l’interessata diventasse inabile al lavoro a causa di malattia, oltre il 30 giugno 2025, va rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata nell’ambito dell’assicurazione contro la perdita di guadagno retta dalla LAMal, ma valida anche per l’assicurazione complementare alla LAMal retta dal diritto privato (STF 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008; DTF 141 III 241; DTF 147 III 73), occorre distinguere le situazioni nelle quali la persona assicurata è stata licenziata prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, da quelle nelle quali la persona assicurata ha perso il lavoro dopo l’insorgere dell’incapacità lavorativa. Inoltre non va dimenticata la situazione nella quale la persona è disoccupata e non può rivendicare un diritto alle indennità contro la disoccupazione, o perché esso si è esaurito o perché la persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva.
In una sentenza 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire in SVR 1998 KV n. 4 pag. 9 consid. 2b - sotto l'egida della LAMaI, ma enunciando principi che rimangono validi anche sotto la LAMal (DTF 128 V 149 consid. 2a pag. 152) - che subisce in particolare una perdita di guadagno il dipendente, nei cui confronti non è (ancora) stato pronunciato il licenziamento ("in ungekündigter Stellung"), che diventa incapace al lavoro a causa di malattia e che non percepisce più il salario dal datore di lavoro. In questi casi, se la persona assicurata perde (in seguito) il proprio posto a causa dell'incapacità di lavoro, la perdita di guadagno consiste (anche dopo il termine di disdetta) nella perdita di salario. In simile evenienza vale infatti la presunzione che detta persona non avrebbe perso l'occupazione se non fosse diventata inabile al lavoro (Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG [in seguito: Vergleich], in: Adrian von Kaenel [ed.], Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 80; inoltre Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, pag. 500).
4.2 La situazione si presenta invece diversamente se il datore di lavoro pronuncia il licenziamento prima che il lavoratore diventa inabile al lavoro per malattia. In tale evenienza la predetta presunzione non si giustifica più. Il lavoratore perderebbe in ogni caso la propria occupazione, a prescindere dalla successiva incapacità lavorativa, la quale in questo modo non assurge più a causa primaria per la perdita di salario dopo la scadenza contrattuale. Al pari del lavoratore disoccupato avente di principio diritto a indennità di disoccupazione ma che a causa della malattia risulta temporaneamente non collocabile e che pertanto non può riscuotere tali indennità (v. DTF 102 V 83), la persona diventata inabile al lavoro dopo avere ricevuto (o espresso lei stessa) il licenziamento subisce ugualmente una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Tuttavia - in entrambe le situazioni - la perdita di guadagno indennizzabile corrisponde (al termine della scadenza contrattuale e sempre che la copertura assicurativa lo preveda) alla perdita dell'indennità di disoccupazione (sul coordinamento tra assicurazione malattia e assicurazione disoccupazione nello specifico contesto cfr. art. 73 LAMal e art. 28 LADI; DTF 102 V 83 segg.; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3a con riferimenti). È riservato il caso in cui la persona interessata è comunque in grado di dimostrare che senza l'inabilità al lavoro avrebbe trovato con ogni verosimiglianza un posto nuovo, concretamente definito (cfr. sentenza citata 9C_311/2010 consid. 1.2 in fine, 9C_332/2007 del 29 maggio 2008 consid. 2.2 in fine e RJAM 1983 n. K 526 pag. 81).
4.3 Dalla situazione appena descritta in cui la persona assicurata vanta di principio il diritto a indennità di disoccupazione ma a causa della malattia non è (temporaneamente) collocabile e non le può riscuotere va infine distinta quella del disoccupato che non può invece neppure rivendicare siffatto diritto, vuoi perché esso si è esaurito o perché la persona interessata non adempie le condizioni relative alla durata contributiva (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 420 consid. 3b; cfr. pure sentenza K 121/06 del 16 agosto 2007 consid. 2). In questa ipotesi, l'interessato che diventa inabile al lavoro non può di principio neppure rivendicare, per la mancata perdita di un reddito sostitutivo, il diritto a indennità giornaliere di malattia, a meno che non fornisca la prova che senza la malattia avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (cfr. Eugster, Vergleich, pag. 80 seg. con i riferimenti alla giurisprudenza in materia). In quest'ultimo caso la perdita di guadagno consisterebbe nella perdita di salario.”
Come accennato, questa giurisprudenza è applicabile anche ai casi in cui il contratto è retto dalla LCA. Con sentenza 4A_344/2007 dell’11 marzo 2008, il Tribunale federale ha affermato:
" 3.3 Secondo la predetta giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non comporta automaticamente il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa; occorre ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.1).
3.3.1 Sotto il suo titolo marginale "Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art. 73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa superiore al 50 % è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista dall'art. 28 LADI, il diritto a un'indennità giornaliera secondo l'art. 73 LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato, l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della LADI. L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3a; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.1).
Questo spiega l'avvenuto versamento dell'indennità giornaliera da parte della ricorrente dal 24 aprile 2006 al 31 ottobre 2006, quando l'opponente ha esaurito il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
3.3.2 Nondimeno - continua il Tribunale federale delle assicurazioni - una persona senza un'attività lavorativa può subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia anche quando non può pretendere un'indennità di disoccupazione ai sensi della LADI. Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. A tal proposito vanno distinte due ipotesi:
se il rapporto di lavoro è terminato in un momento in cui la persona assicurata risultava già incapace al lavoro a causa di malattia, vale la presunzione che senza la malattia essa eserciterebbe un'attività lucrativa; in tale eventualità, il diritto a un'indennità giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che la persona assicurata non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2 prima parte);
qualora la persona assicurata si ammali dopo essere divenuta disoccupata, vale invece la presunzione contraria, ossia che anche senza malattia continuerebbe a non esercitare un'attività lucrativa; tale presunzione può essere ribaltata se si può ammettere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che senza la malattia la persona assicurata avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 423 consid. 3b; cfr. anche la sentenza non pubblicata del 4 maggio 2004 nella causa K 146/03 consid. 3.3.2 seconda parte).”
In DTF 141 III 241 il Tribunale federale ha stabilito che per provare la perdita di guadagno una persona disoccupata, che pretende indennità giornaliere per malattia senza avere diritto a indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, deve dimostrare con una verosimiglianza preponderante che essa, senza la malattia, eserciterebbe un'attività lucrativa. Se la persona assicurata non era disoccupata nel momento in cui si è ammalata, essa beneficia della presunzione di fatto secondo cui, senza la malattia, eserciterebbe un'attività lucrativa (precisazione della giurisprudenza; consid. 3).
In DTF 147 III 73 il Tribunale federale ha precisato che la presunzione di fatto secondo cui una persona disoccupata eserciterebbe, senza la malattia, un’attività lucrativa vale unicamente se l’incapacità lavorativa è intervenuta prima che sia stata data la disdetta.
Nel caso di specie l’attrice è diventata inabile al lavoro dopo che il suo contratto di lavoro a tempo determinato (con scadenza 30 giugno 2025) era stato prolungato almeno fino al 31 dicembre 2025 (doc. VI/1, doc. VI/2 e doc. 4 [cfr. anche punto 3 doc. 4]).
Accertato che l’interessata ha comprovato che, senza il danno alla salute, avrebbe potuto continuare a lavorare presso il medesimo datore di lavoro perlomeno fino al 31 dicembre 2025, l’assicuratore deve versare le indennità giornaliere dovute a malattia anche per il periodo successivo al 30 giugno 2025 sulla base della retribuzione lorda di fr. 2'977.90 per tredici mensilità.
2.9. Per quanto concerne i periodi di incapacità lavorativa, l’assicuratore ha affermato di non aver mai messo in dubbio “lo stato di salute e le conseguenti inabilità lavorative dell’attrice” (doc. XI).
Dalle tavole processuali e segnatamente dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale nelle more processuali, emerge che il dr. med. __________, specialista in neurochirurgia FMH, ha attestato una completa incapacità lavorativa dal 1° luglio 2025 al 29 luglio 2025 e dal 30 luglio 2025 al 29 agosto 2025. Dal 22 settembre 2025 al 12 ottobre 2025 vi è invece un’incapacità lavorativa del 20% (doc. IX).
In sede di udienza preliminare l’attrice ha inoltre prodotto un certificato del proprio medico curante, dr. med. __________, secondo cui l’inabilità al lavoro dal 15 settembre 2025 al 19 ottobre 2025 è del 20% (doc. VI/3).
Nell’ambito delle arringhe finali l’interessata ha evidenziato di essere stata sottoposta all’operazione già prospettata dal dr. med. __________ (cfr. doc. IX/2), per la patologia che l’ha resa inabile al lavoro dal 25 maggio 2025 (cfr. doc. da IX/1 a IX/11), presso la Cinica __________ di __________ il 17 ottobre 2025 ed ha prodotto un certificato d’inabilità lavorativa al 100% dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025 del dr. med. __________, specialista FMH neurochirurgia (doc. XVI/1 e XVI/2).
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’interessata ha comprovato, ai sensi dell’art. 8 CC, di essere stata completamente inabile al lavoro dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025, di essere stata inabile al lavoro al 20% dal 15 settembre 2025 al 16 ottobre 2025 e nuovamente inabile al lavoro in maniera completa dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
Per l’art. __________ prima frase CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa.
In queste condizioni l’assicuratore deve versare indennità giornaliere al 100% dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
Di conseguenza la convenuta va condannata al pagamento di fr. 7'796.40 ({87.60 [cfr. doc. VI, pag. 2 in fine] x 60 giorni [31 di luglio + 29 di agosto])] + 2'540.40 {87.60 X 29 giorni [15 giorni di ottobre + 14 giorni di novembre]}).
In questo senso la petizione va parzialmente accolta.
2.10. L’assicurata ha chiesto di acquisire il “ROD __________”, ossia il regolamento organico dei dipendenti della __________.
Questo TCA rinuncia all’assunzione del documento, trattandosi di un regolamento concernente il rapporto di lavoro tra l’assicurata e la __________ di cui l’assicuratore non è parte. Esso non ha pertanto alcuna pertinenza nel caso in esame.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.11. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC) e non vanno assegnate ripetibili giacché l’attrice non è rappresentata e l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47; sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).
2.12. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ CV 1 è condannata a pagare a AT 1 fr. 5’256 di indennità giornaliere per il periodo dal 1° luglio 2025 al 29 agosto 2025 e fr. 2'540.40 di indennità giornaliere per il periodo dal 17 ottobre 2025 al 14 novembre 2025.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti