Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2025.13
Entscheidungsdatum
19.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2025.13

TB

Lugano 19 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1940, dal 2006 (doc.

  1. è affiliata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria secondo la LAMal.

1.2. Il 5 aprile 2023 (doc. A23) la Cassa malati le ha inviato il "Conteggio premi maggio 2024" di Fr. 643,95 da pagare entro il 1° maggio 2024, importo pari al premio lordo di Fr. 649,30 a cui è stata dedotta la restituzione delle tasse ambientali di Fr. 5,35.

1.3. Poco dopo (docc. A6 e 3), l'assicurata è stata posta al beneficio della riduzione del premio LAMal da parte del Cantone Ticino retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Non ottenendo il pagamento del premio di maggio 2024, ridotto a Fr. 279,55 a seguito dell'ottenimento del sussidio cantonale (docc. A5 e 2), l'assicuratore malattia ha dapprima sollecitato la debitrice il 19 giugno 2024 (docc. A7 e 4) a pagare Fr. 309,55 - al premio LAMal ha aggiunto Fr. 30.- di spese di richiamo - e poi l'8 luglio 2024 (docc. A8 e 5) le ha inviato un ultimo richiamo, chiedendole di versare Fr. 329,55 entro 30 giorni, pena la fatturazione di una tassa di elaborazione di Fr. 50.- e l'avvio di una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a LAMal.

1.4. La domanda di esecuzione della Cassa malati (docc. A9 e 6) è sfociata il 25 settembre 2024 (docc. A10 e 7) nell'emanazione del precetto esecutivo n. __________, con cui l'Ufficio di esecuzione di __________ ha intimato all'assicurata di pagare Fr. 279,55 per il premio LAMal di maggio 2024, oltre al 5% di interessi dal 1° maggio 2024, a cui si aggiungono Fr. 50.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese di elaborazione e Fr. 34.- per le spese esecutive.

Contro questo precetto esecutivo l'interessata ha fatto opposizione totale il l'11 ottobre 2024, quando le è stato notificato.

1.5. Con decisione del 13 novembre 2024 (docc. A12 e 8) la Cassa malati ha stabilito che l'assicurata era debitrice di questi importi, motivo per cui ha rigettato l'opposizione al PE n. __________ per questi ammontari, eccetto per le spese esecutive.

L'allegato estratto intermediario, di pari data (doc. A33 e 9), riassume i costi rimasti scoperti relativi al premio LAMal di maggio 2024, e meglio il premio stesso e gli accessori vantati dall'assicuratore malattia, per un totale di Fr. 421,15 da saldare.

1.6. Il 16 dicembre 2024 (docc. A1 e 9) l'assicurata ha interposto "totale opposizione" contro la decisione di rigetto della sua opposizione al precetto esecutivo del 25 settembre 2024, lamentando, in particolare, "che ha fatto spiccare nei suoi confronti con assoluto abuso autoritario in violazione dei diritti fondamentali determinanti applicabili previsti dalla legge (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1., 2, 3 LPGA) e (dell'art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA) perché c'è disaccordo tra le parti" (pag. 1). Inoltre, essa l'ha contestata perché "senza mai motivare quali sono le norme di legge che le danno questo privilegio di diritto procedurale di intimare continuamente all'assicurata il precetto esecutivo per poi emanare la decisione di rigetto dell'opposizione - all'opposizione opposta dall'assicurata all'abusivo precetto esecutivo -, visto e considerato che c'è disaccordo tra le parti" (pag. 2). L'opponente ha "Ritenuto il comportamento abusivo e autoritario assunto da CO 1, la quale non ha trasmesso all'assicurata nessun conteggio del premio di maggio 2024 con la riduzione del sussidio. Ma ha ricevuto da RI 1 assicurazione in data 10.4.2024 il conteggio del premio intero (senza la riduzione del sussidio) di CHF 643.95 del mese maggio 2024 datato 5.4.2024, (…), che l'assicurata l'ha anche già contestato il mese di maggio 2024 in data 18 settembre 2024 nella sua - Totale opposizione (…)" (pag. 3). Essa ha quindi evidenziato che la Cassa malati "non le aveva trasmesso nessun conteggio e nessuna fattura in merito alla riduzione dei premi del sussidio cantonale, nonostante l'assicurata ne aveva fatto anche richiesta sia telefonicamente in data 1.2.2024 (…) e a mezzo scritto in data 11.5.2024 direttamente alla Direzione Centrale (…)" (pag. 3). Peraltro, "nonostante CO 1 ha inviato all'assicurata le fatture con il conteggio del premio intero di CHF 643.95 dal mese di gennaio 2024 fino al mese di maggio 2024 (senza la riduzione del sussidio), (…), CO 1 continua ancora tuttora, a tutto spiano, ad inviare all'assicurata abusivamente il precetto esecutivo causandole gravissimi pregiudizi e danni di ogni genere." (pag. 4 a metà). Questa procedura "è manifestamente irregolare, perché non è assolutamente prevista dalla legge una procedura diversa da eseguire, dalla procedura formale scritta di apertura del diritto prevista dalla legge applicabile. Inoltre deve essere motivata e non deve provocare pregiudizi per l'interessato (ai sensi dell'art. 49 cpv. 1, 2, 3 LPGA)." (pag. 5 in alto). Essendo perciò integralmente contestata la procedura adottata dalla Cassa malati, "L'assicurata nulla deve ad CO 1." (pag. 6 in fine) e "non le è assolutamente concesso il diritto di rigetto dell'opposizione del 13.11.2024, sulla totale opposizione interposta dall'assicurata in data 11.10.2024 al precetto esecutivo del 25.9.2024 Esecuzione No. __________." (pag. 7 in alto).

1.7. Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata, confermando che quest'ultima è debitrice di Fr. 279,55 per il premio LAMal per il mese di maggio 2024 oltre agli interessi del 5% a decorrere da quel mese, di Fr. 50.- per spese di sollecito, di Fr. 50.- per spese di pratica e di Fr. 34.- per spese di esecuzione, togliendo perciò l'opposizione al PE n. __________ per questi importi, ma senza le spese esecutive che restano a carico dell'assicurata.

La Cassa malati ha ricordato la norma legale e la procedura applicabile nel caso in cui un assicurato non paghi i premi (art. 64a LAMal), rilevando di avere inviato alla debitrice la fattura del 5 aprile 2024 per il premio LAMal di maggio 2024 e il 18 aprile 2024 il riepilogo delle riduzioni di premio a suo favore, poi un primo sollecito di pagamento il 19 giugno 2024 e l'ultimo l'8 luglio 2024. Essa ha inoltre osservato di essere legittimata a chiedere il rimborso delle spese di sollecito e simili sostenute in virtù delle Condizioni generali d'assicurazione e gli interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA.

L'assicuratore malattia ha infine precisato di potere rigettare l'opposizione al precetto esecutivo solo se la decisione di merito sul credito oggetto dell'esecuzione è emanata dopo l'inoltro dell'opposizione e insieme alla sua manleva, presupposti che in specie sono stati adempiuti.

1.8. Il 24 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di annullare la decisione su opposizione, siccome emessa in violazione delle norme legali (art. 49 LPGA), avendo la Cassa malati proceduto abusivamente contro di lei dapprima in via esecutiva, anziché emanare una decisione formale stante il disaccordo fra le parti in merito al credito vantato, poi addirittura togliendo autonomamente l'opposizione che essa ha interposto al precetto esecutivo. Per la ricorrente, "La decisione su opposizione emessa da CO 1 in data 21.2.2025 è stata emessa sulla sua decisione del 13.11.2024 che è vietato dalla legge abusare di tale diritto e di fare (giustizia e diritti fai da te) perché la legge di procedura civile di esecuzione e fallimento parla molto chiaro in merito." (pag. 2 in fondo). A suo dire, poi, "tutti i punti e gli allegati riportati sono tutti falsi non corrispondono al vero, come prove vere si produce l'incarto No __________" (pag. 3 in alto), in cui la Cassa malati non ha emesso la decisione su opposizione dopo averle intimato il precetto esecutivo, perciò questa deve rispondere di tutti i danni che le ha cagionato.

La ricorrente ha perciò contestato integramente la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, che "già a primo acchito risulta già molto tardiva e va pertanto respinta, non è stata presentata nel termine di 30 giorni", ma "dopo quasi due mesi, per cui chiedo di diritto che sia respinta senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto." (pag. 4).

1.9. Nella risposta di causa dell'8 aprile 2025 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, poiché la decisione impugnata è motivata oggettivamente ed è stata emessa conformemente alle disposizioni di legge. La Cassa malati ha ricordato che in virtù dell'art. 64a LAMal è legittimata ad avviare un'esecuzione se la persona assicurata non paga i premi e dopo averla sollecitata e diffidata, come ha regolarmente ottemperato l'8 luglio 2024, perciò l'esecuzione n. __________ è avvenuta correttamente, così come la procedura successivamente adottata per togliere l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto esecutivo. La resistente ha osservato che la ricorrente si è limitata a respingere integralmente la decisone su opposizione senza fornire una motivazione giuridica comprensibile, ma rimandando a presunte inesattezze senza indicarle concretamente.

1.10. Con scritto datato 7 maggio 2024 (doc. V) la ricorrente ha contestato integralmente la risposta, ribadendo la tardività della decisione su opposizione e l'illegalità sia della via procedurale adottata dalla Cassa malati per far valere il suo credito, che è in contrasto con l'art. 49 LPGA, sia del comportamento assunto in generale nei suoi confronti, per questa ed altre controversie passate e presenti.

considerato in diritto

2.1 La lamentela della ricorrente riguardo a una presunta tardività nell'emanazione della decisione su opposizione impugnata, siccome "non è stata presentata nel termine di 30 giorni" (pag. 3 in basso), ma "dopo quasi due mesi" (pag. 4 in alto), deve essere respinta.

In effetti, il termine di 30 giorni evocato dall'assicurata riguarda unicamente il lasso di tempo entro cui le decisioni formali emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate mediante opposizione presso il medesimo servizio che le ha notificate.

Non vige, invece, per l'emanazione delle decisioni su opposizione, un termine simile. La legge, ossia l'art. 52 cpv. 2 LPGA, prevede infatti soltanto che "Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.".

A norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. fed., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (sentenza 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

In specie, è indubbio che non possa essere ritenuto, a carico dell'assicuratore sociale contro le malattie, una ritardata giustizia nell'avere evaso l'opposizione dell'assicurata dopo due mesi, tenuto già solo conto, come riconosciuto dall'insorgente stessa, delle ferie giudiziarie del periodo natalizio (dal 18 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 compresi). Il lasso di tempo intercorso tra il 16 dicembre 2024 e il 21 febbraio 2025 è dunque certamente ragionevole e non può portare alla conclusione pretesa dalla ricorrente che la decisione su opposizione "sia respinta senza entrare nel merito, il ricorso è integralmente accolto" (pag. 4).

La censura di tardività va pertanto respinta.

2.2. Oggetto della lite è l'accertamento del debito di Fr. 413,55 composto di Fr. 279,55 per il premio LAMal di maggio 2024 più interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, Fr. 50.- per spese di sollecito, Fr. 50.- per spese della pratica e Fr. 34.- per spese dell'esecuzione. L'accertamento del debito porta poi alla verifica della manleva dell'opposizione dell'assicurata adottata dalla Cassa malati al precetto esecutivo n. __________ del 25 settembre 2024 dell'Ufficio esecuzione di __________.

2.3. Giusta l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2024) se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

A norma dell'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi (art. 105b cpv. 2 OAMal).

2.4. In concreto l'assicuratore malattia ha chiesto il versamento dell'importo di Fr. 279,55 per il premio LAMal del mese di maggio 2024, non soluto dall'assicurata, a cui si sono aggiunti gli accessori.

Il debito, comprovato dalla Cassa malati tramite la documentazione prodotta con la decisione su opposizione (docc. 2-5), non è messo in discussione, in sé, dalla ricorrente. Infatti, nel suo ricorso l'assicurata ha contestato unicamente la procedura adottata dalla Cassa malati per ottenere il pagamento di questo importo, senza invece espressamente confutare di essere debitrice dell'ammontare di Fr. 279,55 per il premio di maggio 2024 rispettivamente senza comprovare di averlo versato.

2.5. In merito alla procedura seguita dalla resistente per ottenere il pagamento del premio LAMal di maggio 2024 dovuto dall'assicurata si rileva che, contrariamente a quanto più volte sostenuto dalla debitrice, la Cassa ha agito conformemente alle norme legali applicabili.

In effetti, l'esposto art. 64a LAMal costituisce il fondamento legale per l'assicuratore malattia che deve recuperare dei premi o partecipazione ai costi non soluti dai suoi assicurati. La materia del mancato pagamento dei premi - e delle partecipazioni ai costi - è, infatti, regolata esaustivamente dall'art. 64a LAMal e dagli artt. 105a-105m OAMal, norme che impongono agli assicuratori malattia di procedere nei confronti degli assicurati debitori mediante una procedura esecutiva se questi, nonostante la diffida con cui è assegnato un termine supplementare di 30 giorni, e che fa seguito ad almeno un sollecito scritto (art. 64 cpv. 1 LAMal), non pagano i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato (testualmente l'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che: "Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.").

A dire dell'insorgente, la Cassa malati non doveva emanare nei suoi confronti un precetto esecutivo per fare valere i propri diritti di creditrice, ma doveva semplicemente, ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, emettere per iscritto una decisione formale visto che v'era disaccordo fra le parti.

La soluzione proposta dalla ricorrente non può però essere seguita.

Questa tesi contrasta, infatti, con l'art. 64a cpv. 2 LAMal che, come visto, impone all'assicuratore malattia di avviare la procedura esecutiva nei confronti del debitore di premi, partecipazioni ai costi o interessi di mora. Come già esposto nella STCA 36.2024.21 del 24 settembre 2024 concernente la ricorrente - contestata davanti al Tribunale federale, il quale con STF 9C_611/2024 del 25 novembre 2024 ha ritenuto il ricorso dell'assicurata inammissibile -, l'esecuzione costituisce dunque il punto di partenza nel caso in cui un assicurato sia in mora con il pagamento dei premi, delle partecipazioni ai costi o degli interessi di mora. Se il debitore si oppone al precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF), al creditore è data la via della "procedura civile o amministrativa" per fare valere la propria pretesa e può poi chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto sulla base di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione (art. 79 LEF).

Pertanto, prima di emettere una decisione formale giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA sulla questione del pagamento non ottemperato dall'assicurata, e quindi in caso di disaccordo con la debitrice, è corretto che la Cassa malati resistente abbia escusso l'interessata. In seguito, visto che quest'ultima ha interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________, in virtù dell'art. 79 LEF il creditore, per fare valere la propria pretesa, poteva scegliere quale via intraprendere per ottenere una decisione esecutiva che togliesse espressamente l'opposizione e in concreto l'assicuratore ha scelto, come di suoi diritto, la via amministrativa.

Ciò significa che per togliere l'opposizione formulata dall'assicurata l'11 ottobre 2024 al predetto PE, conformemente all'art. 49 cpv. 1 LPGA la Cassa malati le ha notificato la decisione formale del 13 novembre 2024, intitolata "decisione di rigetto dell'opposizione". A ciò ha fatto seguito, nei 30 giorni previsti dall'art. 52 cpv. 1 LPGA, l'opposizione del 16 dicembre 2024 dell'interessata. A fronte poi di tale contestazione, in applicazione dell'art. 52 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore malattia ha emanato la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, che l'assicurata ha impugnato entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni secondo l'art. 56 cpv.1 LPGA.

La procedura amministrativa auspicata dalla ricorrente è stata dunque adottata dalla Cassa malati ma, correttamente, soltanto dopo avere prima avviato la procedura esecutiva di recupero del credito prevista espressamente dalle norme in materia di mancato pagamento dei premi LAMal (art. 64a LAMal).

L'iter procedurale seguito dall'assicuratore malattia è pertanto conforme alla legge e resiste ad ogni critica dell'insorgente. Di conseguenza, la richiesta di dichiarare nulla la decisione su opposizione e, prima, la decisione di rigetto dell'opposizione nonché il precetto esecutivo, deve essere respinta.

2.6. Per quanto concerne il premio LAMal per il mese di maggio 2024, va rilevato che, in effetti, l'assicurata ha in un primo momento ricevuto un "Conteggio premi maggio 2024" datato 5 aprile 2024 (doc. A23), che si riferiva al premio lordo di Fr. 649,30, ridotto a Fr. 643,95 con la restituzione della tassa ambientale di Fr. 5,35.

Questo importo le è stato pure fatturato mensilmente dalla Cassa malati per i premi LAMal da gennaio ad aprile 2024 (docc. A24, A25, A26 e A28) e meglio fino a quando, il 17 aprile 2024, quest'ultima è stata informata dal Cantone che la sua affiliata beneficiava di una riduzione sul premio LAMal. L'assicuratore malattia ha quindi comunicato il 18 aprile 2024 (doc. A6) all'interessata

  • la quale, parimenti, dovrebbe avere ricevuto una comunicazione simile da parte del Servizio sussidi assicurazione malattia del Cantone - che per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 beneficiava di una riduzione del premio di Fr. 364,40 al mese, pari a Fr. 1'822.-. Per questo motivo, il "Conteggio premi maggio 2024" prodotto dalla resistente (doc. 2), datato 5 aprile 2024, ma stampato il 28 gennaio 2025 e quindi dopo l'avvenuta riduzione, porta su un totale di Fr. 279,55, calcolato deducendo dal premio lordo di Fr. 649,30 dovuto per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie la restituzione delle tasse ambientali di Fr. 5,35 e il credito di Fr. 364,40 del 17 aprile 2024 della fattura "__________ RP 05.24".

La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto a suo tempo né questo nuovo conteggio né altri relativi alla riduzione del premio dal mese di gennaio 2024 in poi, ciò che, però, non è corretto. La stessa ha infatti ricevuto il sollecito di pagamento del 20 marzo 2024 (doc. A22) relativo al premio di marzo per un importo scoperto di Fr. 643,95, poi un mese dopo il richiamo del 22 aprile 2024 per un importo di Fr. 194,70, in cui è indicato che il sollecito di pagamento le era stato inviato il 20 marzo 2024. A quel punto, l'interessata aveva gli strumenti per capire che il premio di Fr. 643,95 era stato ridotto, per marzo 2024, a Fr. 194,70 e per aprile a Fr. 279,55, importo che le veniva sollecitato per la prima volta in quell'occasione.

Inoltre, quest'ultimo importo è riportato sul sollecito di pagamento del 23 maggio 2024 e sui richiami del 19 giugno 2024 e dell'8 luglio 2024 (docc. 3,4 e 5) concernenti il premio di maggio 2024, che la ricorrente non ha contestato di avere ricevuto con l'indicazione dell'importo di Fr. 279,55. D'altronde, se ha ricevuto il sollecito del 22 aprile 2024 con gli importi dei premi di marzo e aprile 2024 già ridotti, non v'è motivo per cui non debba avere ricevuto anche i predetti solleciti e richiami relativi al mese di maggio 2024, che sono temporalmente successivi.

Al riguardo, nel suo ultimo scritto del 7 maggio 2025 (doc. V) la ricorrente ha affermato che "la prima fattura che ha ricevuta con la riduzione del sussidio è stata la fattura del mese di giugno 2024" (pag. 6 in fondo), perciò già a quel momento essa ha ben realizzato di cosa si trattava e non poteva non avere capito che i solleciti e i richiami ricevuti in maggio, giugno e luglio 2024 si riferivano al premio LAMal, di maggio, già ridotto a Fr. 279,55.

Si deve poi ricordare che anche il precetto esecutivo in oggetto porta sull'importo ridotto di Fr. 279,55 e che vi è chiaramente specificato che si tratta del premio LAMal di maggio 2024. Anche la decisione di rigetto dell'opposizione del 13 ottobre 2024, a cui è allegato l'estratto intermedio che indica espressamente che il "Premio 05.24" ammontava a Fr. 279,55, presenta quest'ultimo ammontare e lo stesso vale per la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 impugnata davanti al TCA.

La ricorrente non può dunque validamente sostenere di non avere ricevuto nessun conteggio per il mese di maggio 2024 con la riduzione del premio LAMal, poiché se è vero che il conteggio originale non portava sull'importo di Fr. 279,55, per contro tutti i successivi scritti relativi a questa mensilità - e alle seguenti - vi facevano chiaramente riferimento. L'assicurata ha perciò avuto ulteriori occasioni per conoscere la natura del credito vantato dall'assicuratore e per agire di conseguenza, mentre non ha contestato nel loro contenuto questi conteggi e neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo della polizza di versamento allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione oppure ai singoli conteggi di sollecito e/o richiamo).

L'assicurata non ha quindi comprovato, in questa sede, il pagamento del suo debito relativo al premio LAMal di maggio 2024, pertanto l'importo ancora a suo carico, come stabilito dalla decisione su opposizione, è di Fr. 279,55. La procedura esecutiva avviata dalla resistente il 25 settembre 2024 in virtù dell'art. 64a LAMal è perciò corretta, oltre che fondata, e come tale va tutelata.

2.7. Con la decisione impugnata l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi di Fr. 50.- per spese di sollecito e di Fr. 50.- per spese di elaborazione, di cui l'insorgente non contesta la legittimità.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Nel caso di specie, l'art. __________ delle Condizioni generali d'assicurazione __________ di CO 1, edizione 1° gennaio 2024 (doc. III/2), prevede che le spese causate dagli arretrati nel pagamento dei premi e dalla partecipazione ai costi, come spese di sollecito, spese di incasso e altre spese amministrative, sono a carico della persona assicurata.

Considerato che l'assicurata, non dando seguito ai vari solleciti e richiami inviatile dalla Cassa malati, ha personalmente causato il mancato pagamento del premio di maggio 2024, le spese per i solleciti e le ulteriori spese che ne sono derivate alla resistente devono essere ritenute come dovute per colpa della ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate dall'assicuratore devono essere poste a carico dell'insorgente sulla base dell'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle condizioni d'assicurazione citate.

La pretesa creditoria della resistente di Fr. 100.- per spese, che va ad aggiungersi al capitale dovuto dalla ricorrente per il premio LAMal, deve dunque essere confermata nel principio, ma ridotta a Fr. 80.- (Fr. 30.- di spese di richiamo + Fr. 50.- di spese di elaborazione, come indicato nel richiamo del 19 giugno 2024 e nell'ultimo richiamo dell'8 luglio 2024), siccome costituisce un importo più adeguato e più proporzionato al debito in essere.

2.8. L'assicuratore ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 34.-) sia posto a carico della debitrice.

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…).

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).".

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese (Fr. 34.-) non fanno, a giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF).

2.9. Infine va rammentato, per l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), che l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle Casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza per cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF 9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).

2.10. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3 e giurisprudenza ivi citata).

In concreto non occorre procedere al richiamo dell'incarto completo della Cassa malati, siccome i documenti prodotti con la risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso.

Non è inoltre necessario acquisire ulteriore documentazione, quale l'istoriato dell'intero rapporto contrattuale esistente tra le parti dal 2006 o l'incarto concernente un'altra vertenza fra le parti (n. __________). La documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una convincente conclusione, risulta completa e non completabile con altra di rilievo.

2.11. Da quanto precede discende che la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente al capitale di Fr. 279,55 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a Fr. 30.- di spese di richiamo e a Fr. 50.- di spese di elaborazione che la Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento del predetto importo. L'assicurata è perciò condannata a pagare alla resistente di Fr. 359,55 per il premio LAMal di maggio 2024.

L'opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________ del 25 settembre 2024 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva limitatamente al predetto importo. Il costo della procedura esecutiva (Fr. 34.-) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.

2.12. Parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale la ricorrente non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto della lite è il versamento di premi LAMal. Si tratta quindi di contributi e non si è in presenza di controversia relativa all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni (cfr. Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e Susanne Bollinger: BSK ATSG, 2 ed. 2025, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, ad art. 61 n. 72 pag. 957).

Va poi osservato come il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nello stesso senso Susanne Bollinger op. cit. loc. cit.). Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. RI 1 è condannata a pagare a CO 1 l'importo di Fr. 279,55 per il premio LAMal di maggio 2024 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a cui si aggiungono Fr. 30.- di spese di richiamo e Fr. 50.- di spese di elaborazione.

1.2. L'opposizione dell'assicurata al precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2024 dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente agli importi di cui al dispositivo n. 1.1.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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