Incarto n. 36.2024.11
TB
Lugano 4 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1°/4 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1974, e la moglie __________, 1975, sono stati assicurati presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria di base per l'anno 2022 entrambi con franchigia di Fr. 2'500.- (doc. 2).
Nel corso di quell'anno i coniugi hanno fatto capo a dei fornitori di prestazioni mediche, i cui costi fatturati sono stati conteggiati e assunti dalla Cassa malati secondo la copertura assicurativa.
B. Le fatture del __________ per prestazioni del 13 settembre 2022 e del 13 dicembre 2022, ciascuna di Fr. 3,46, le fatture di __________ per prestazioni dal 6 al 27 ottobre 2022 di Fr. 433,20 e dal 18 novembre al 7 dicembre 2022 di Fr. 410,40 tutte a favore del marito (doc. 4a), nonché la fattura di Fr. 99.- per prestazioni del 21 aprile 2022 di una dietista a favore della moglie, sono state oggetto del conteggio del 10 febbraio 2023 (doc. 6a) della Cassa malati, che ha posto a carico dell'assicurato l'importo di Fr. 184,05 da versare entro il 20 marzo 2023.
Le prestazioni che la fisioterapista __________ ha erogato a __________ dal 4 ottobre 2022 al 27 dicembre 2022, fatturate Fr. 534,85, sono state conteggiate il 7 aprile 2023 (docc. 5 e 6a) dalla Cassa malati, la quale, dedotta la franchigia di Fr. 147,05 e la quota parte di Fr. 38,80, ha chiesto all'assicurata di pagare quale partecipazione ai costi l'importo di Fr. 185,85 entro il 15 maggio 2023.
C. Non ricevendo gli importi richiesti, la Cassa malati ha dapprima sollecitato l'assicurato il 22 aprile 2023 nel pagamento di Fr. 184,05 e il 12 luglio 2023 (doc. 7) di Fr. 185,85 e poi l'ha diffidato il 20 maggio 2023 rispettivamente il 22 luglio 2023 (doc. 8), addebitandogli ogni volta Fr. 25.- per la tassa d'ingiunzione.
D. Il mancato pagamento del dovuto ha portato l'assicuratore malattia a far spiccare il 27 settembre 2023 (doc. 10) nei confronti di RI 1, da parte dell'Ufficio di esecuzione di __________, il precetto esecutivo n. __________ per "Prestazione LAMal dal 10.02.2023 fino al 07.04.2023" per Fr. 369,90, oltre a Fr. 60.- di "Spese".
E. L'opposizione interposta dall'assicurato al citato PE è stata rigettata dalla Cassa malati con decisione formale del 14 novembre 2023 (doc. 11), la quale ha confermato che l'importo del debito esistente era di Fr. 429,90, ma per "Partecipazione ai costi del 10.02.2023 e del 07.04.2023" (Fr. 369,90) e per spese (Fr. 60).
F. Il 20 novembre 2023 (doc. 12) l'assicurato si è opposto al rigetto dell'opposizione, rilevando di avere già richiesto diverse volte di ricevere i conteggi relativi agli importi pretesi ed escussi, non sapendo a cosa si riferissero non avendo più accesso al portale online dopo avere disdetto l'assicurazione. Egli ha inoltre fatto presente che dei farmaci non sono stati coperti dall'assicurazione di base, perciò ha chiesto l'invio di tutti i conteggi delle prestazioni per l'anno 2022 e i conteggi degli importi posti in esecuzione.
Il 24 novembre 2023 (doc. 13) la Cassa malati ha trasmesso all'interessato copia dei conteggi delle prestazioni per trattamenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
G. Con decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 (doc. 14) CO 1 ha respinto l'opposizione.
Dopo avere esposto le norme legali applicabili (art. 64 LAMal e art. 103 OAMal), la Cassa malati ha ricordato la natura e l'origine della sua pretesa per un totale di Fr. 369,90 (Fr. 0,35 + Fr. 43,30 + Fr. 41,05 + Fr. 0,35 + Fr. 99 + Fr. 185,85), derivante da fatture di cure che essa ha saldato versando prestazioni assicurative e poi ha posto la partecipazione ai costi a carico dell'assicurato con conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023.
All'osservazione dell'opponente di non conoscere il motivo e il dettaglio del debito, la Cassa malati ha evidenziato che la sua pretesa concerne i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023, che è corretta e che è stata fatta validamente valere trattandosi di cure avvenute durante il periodo di affiliazione per cui __________, ha erogato prestazioni assicurative. All'assicurato erano state fornite le spiegazioni del caso, come da conteggi trasmessigli, perciò egli è ora tenuto al pagamento delle partecipazioni ai costi secondo l'art. 64 LAMal. Inoltre, l'assicuratore ha rilevato che la sua pretesa è stata tempestivamente rivendicata (art. 24 LPGA) e che il fatto che i membri della famiglia dell'interessato non siano più ad essa affiliati è ininfluente.
La Cassa malati ha pure spiegato la legittimità dell'addebito delle spese di Fr. 60.-, siccome previste dal Regolamento di __________ e di CO 1.
La decisione impugnata va pertanto confermata, non avendo l'opponente versato gli importi arretrati di Fr. 184,05 e di Fr. 185,85 per partecipazione ai costi di cura, nonché le spese di Fr. 60.-. È perciò dato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. __________ e i costi di esecuzione vanno anch'essi a carico dell'escusso.
H. Il 1°/4 marzo 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA rilevando di avere chiesto in diverse occasioni alla sua Cassa malati la documentazione per potere verificare i conteggi relativi agli importi che gli venivano reclamati, poiché dopo la disdetta del contratto al 31 dicembre 2022 non ha più avuto accesso al portale online e quindi gli è stato impossibile verificare i conteggi e le prestazioni relativi agli importi pretesi. Dopo avere ricevuto la documentazione, ha riscontrato alcune differenze nei conteggi e sugli ammontari da esso dovuti nonostante il raggiungimento della franchigia (docc. B-F). Il ricorrente ha inoltre rilevato di avere comunicato tempestivamente alla Cassa malati che non avrebbe pagato fino al ricevimento delle informazioni chieste, come già indicato nel suo scritto del 21 marzo 2023 (doc. G), ma anziché ricevere una risposta si è visto recapitare il citato precetto esecutivo.
Viste le differenze riscontrate su alcuni conteggi, gli è sorto ora il dubbio che ci potrebbero essere ulteriori differenze anche per prestazioni a favore dei suoi familiari.
Ad ogni modo, visti i valori di causa, "credo sia utile trovare una soluzione semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF 128.40 direttamente all'ufficio esecuzioni di __________ con valuta 4.03.2024.". Il ricorrente ha pertanto chiesto di confermare la sua opposizione al PE n. __________ (recte: __________), di mettere a carico della Cassa malati le spese esecutive e di procedura e di cancellare l'esecuzione n. __________ (recte: __________).
I. Con risposta del 9 aprile 2024 (doc. III), sostanzialmente identica alla decisione su opposizione, CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
La Cassa malati ha inoltre evidenziato che i conteggi allegati dal ricorrente (docc. A-F) non sono oggetto della causa e non sono atti a inficiare la sua pretesa, spiegandone i motivi.
Quanto all'indicazione ricorsuale di avere effettuato il pagamento di Fr. 128,40 direttamente all'Ufficio di esecuzione, la Cassa ha verificato tale circostanza, ma non le è risultato quanto sostenuto dall'assicurato, che non ha comprovato l'avvenuto pagamento.
Di conseguenza, la Cassa malati ha confermato interamente la decisione impugnata con cui ha preteso il pagamento di Fr. 184,05 secondo il conteggio del 10 febbraio 2023 e di Fr. 185,85 di cui al conteggio del 7 aprile 2023, entrambi relativi alla partecipazione ai costi di cura per i coniugi, per un totale di Fr. 369,90, oltre a Fr. 60.- di spese. Il rigetto dell'opposizione è dunque dato.
L. Il 23 aprile 2024 (doc. V) il ricorrente ha comprovato l'avvenuto pagamento di Fr. 128,40 all'UE di __________ (doc. V/1), ha confermato quanto già sostenuto nel suo ricorso e ha rilevato che nella risposta la Cassa malati si è limitata a sostenere che le differenze nei conteggi erano dovute a un errore di sistema, ma non ha fornito la prova dell'errore producendo della documentazione. Egli si è perciò domandato "quanti errori può commettere il sistema e se questi vengano effettivamente individuati e corretti, oppure solo quando sono a favore dell'assicurato? Come nella procedura standardizzata di negare i rimborsi sui medicamenti regolarmente prescritti?".
M. La Cassa malati ha preso posizione l'8 maggio 2024 (doc. VII), rilevando, e comprovando (doc. 16), che la pretesa escussa e oggetto del contendere è ancora interamente scoperta, non risultandole essere avvenuto un pagamento di Fr. 128,40, come le ha d'altronde confermato il competente Ufficio di esecuzione.
La resistente ha affermato di avere motivato la sua pretesa (docc. 4 e 5) fornendo tutte le giustificazioni (cfr. punti 3.5 e 3.6 della sua risposta), osservando che si tratta di partecipazioni ai costi di cura di cui hanno beneficiato il ricorrente e la moglie (docc. 4a e 5a), che la loro determinazione tiene conto della partecipazione ai costi (franchigia e aliquota del 10%) sino a quel momento conteggiata e degli importi massimi previsti (Fr. 2'500.- di franchigia e Fr. 700.- di aliquota). Essa ha quindi allegato tutti i conteggi delle partecipazioni emessi sino ad aprile 2023 (doc. 6a), mentre i conteggi sino ad aprile 2022 erano già stati prodotti (doc. 6). Da questi documenti emergerebbe che la franchigia di Fr. 2'500.- è stata raggiunta per il ricorrente con il conteggio del 29 luglio 2022 e per la moglie con il conteggio del 7 aprile 2023, perciò la pretesa di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 è corretta.
L'assicuratore ha infine contestato l'affermazione secondo cui commetterebbe degli errori di sistema a danno degli assicurati, rinviando, nella misura in cui il ricorrente si riferiva ai conteggi del 19 agosto 2022 (doc. C), 6 gennaio 2023 (doc. E) e 13 gennaio 2023 (doc. F), a quanto ha già esposto nella risposta (cfr. punto 3.6) e ricordando che comunque non sono oggetto della presente causa e che sono stati saldati. La Cassa malati ha altresì respinto l'asserzione secondo cui avrebbe negato all'assicurato e ai suoi familiari il rimborso di medicamenti prescritti, essendo destituita di fondamento e comunque non oggetto della procedura in esame.
N. Il TCA ha accertato direttamente presso l'Ufficio di esecuzione di __________ che il ricorrente ha effettivamente versato un acconto di Fr. 128,40 sull'esecuzione n. __________ (doc. VIII) e ne ha dato comunicazione alle parti (doc. IX).
O. Il 27 maggio 2024 (doc. XI) l'assicuratore ha informato il TCA di avere nel frattempo ricevuto dall'Ufficio di esecuzione l'acconto di Fr. 123,40 versato dal ricorrente (doc. XI/1) e ha quindi confermato che il saldo attuale per la pretesa di cui al PE n. __________ è di Fr. 339,80 e ha perciò chiesto di condannare l'insorgente al pagamento di tale importo e di rigettare l'opposizione al PE.
P. Il ricorrente ha rilevato, il 28 maggio 2024 (doc. XII), che la Cassa malati non ha dato una risposta alle sue contestazioni. Inoltre, a suo dire la correzione dei conteggi retroattivi che ha pagato deve essere considerata per la causa in esame, dovendo essere posti in compensazione. Il pagamento che egli ha effettuato a chiusura della controversia comprendeva gli arretrati e gli esuberi, perciò non ha nessuna posta aperta nei confronti dell'assicuratore. È invece necessario verificare tutti i conteggi, fra cui quelli allegati.
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione impugnata del 6 febbraio 2024 è la condanna dell'insorgente al pagamento dell'importo complessivo di Fr. 369,90 per partecipazioni ai costi del 10 febbraio 2023 (Fr. 184,05) e del 7 aprile 2024 (Fr. 185,85) e di Fr. 60.- per spese, nonché il rigetto dell'opposizione al precetto n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________ (doc. 10).
Ne discende che le contestazioni del ricorrente relative ad altri conteggi che ha prodotto (docc. B-H) rispettivamente le sue richieste di esame di conteggi retroattivi (doc. XII/1-9) e di approfondire tutte le prestazioni che non sarebbero state riconosciute, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, sono irricevibili.
nel merito
Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Il debito, comprovato dalla Cassa malati tramite la documentazione prodotta (doc. 5 per il conteggio del 7 aprile 2023 e doc. 6 per quello del 10 febbraio 2023 - giunto però solo pendente causa il 13 maggio 2024 -, mentre il doc. 4 più volte citato dall'assicuratore a comprova del suo credito di Fr. 184,05 è inesistente, non essendo sufficienti le fatture dei fornitori di prestazioni per ammetterne l'esistenza e nemmeno i conteggi precedenti e successivi al 10 febbraio 2023 per potere capire se il totale di Fr. 184,05 sia corretto e dovuto), non è contestato, in sé, dal ricorrente.
Egli ha infatti rilevato di avere chiesto "in varie occasioni la documentazione per poter verificare i conteggi relativi agli importi che mi venivano richiesti. Dopo la disdetta del contratto al 31.12.2022 non ho più avuto accesso al portale online e quindi mi è stato impossibile verificare i conteggi e le prestazioni relativi agli importi richiesti. Dopo aver ricevuto finalmente la documentazione ho riscontrato alcune differenze nei conteggi e sugli importi messi a mio carico nonostante il raggiungimento della soglia di franchigia" e quindi ha "comunicato tempestivamente che non avrei pagato fino al ricevimento delle informazioni, come da lettera del 21.03.2023. Non ho ricevuto risposta ma è stato emesso un precetto esecutivo" (doc. I). Il ricorrente ha poi evidenziato che "ci sono delle divergenze negli importi dei conteggi a cui non ho trovato risposta" (doc. I), ma non ha contestato espressamente i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 oggetto della decisione impugnata, rinviando invece, implicitamente, ai conteggi del 7 luglio 2022, del 26 luglio 2022, del 13 e del 20 febbraio 2023 che ha allegato al ricorso (docc. B-F). Ad ogni modo, "Vista l'entità dei valori di causa credo sia utile trovare una soluzione semplice e ho quindi provveduto al pagamento di CHF 128.40 direttamente all'ufficio esecuzioni di __________ con valuta 4.03.2024." (doc. I).
Stante l'affermazione della Cassa malati secondo cui, come comprovato dall'estratto aggiornato al 7 maggio 2024 (doc. 16), il pagamento che il ricorrente avrebbe effettuato non le era pervenuto, il Tribunale ha direttamente accertato presso l'Ufficio di esecuzione di __________ quanto sostenuto dall'assicurato ed è emerso che il debitore, riutilizzando una polizza di versamento concernente un altro debito e avente un altro numero di riferimento, il 4 marzo 2024 ha effettivamente pagato l'ammontare di Fr. 128,40, che però è stato automaticamente riversato a un altro creditore. Visto però poi l'esplicito riferimento al PE n. __________ menzionato dal debitore sulla causale del suo bonifico (doc. V/1), e quindi la sua volontà di ridurre il debito di Fr. 369,90 nei confronti della Cassa malati, il 14 maggio 2024 (doc. IX) l'UE ha trasferito manualmente l'importo di Fr. 128,40 sull'esecuzione n. __________. A quel momento, quindi, il saldo ancora dovuto dall'assicurato ammontava a Fr. 339,80 (Fr. 369,90 + Fr. 60 + Fr. 33,30 [spese esecutive] + Fr. 5 [spese d'incasso] - Fr. 128,40).
Ciò stante, e come rilevato il 27 maggio 2024 (docc. XI e XI/1) dall'assicuratore a seguito dell'accertamento effettuato dal TCA, l'importo ancora a carico dal debitore per le partecipazioni ai costi di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023 assomma di conseguenza a Fr. 339,80 (Fr. 184,05 + Fr. 185,85 + 60 + Fr. 33,30 - Fr. 123,40 [Fr. 5 d'incasso trattenuti dall'UE]).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie l'art. __________ del Regolamento __________ di CO 1__________prevede che le spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
Considerato, però, che l'assicurato ha sin da subito affermato di non essere al corrente del motivo per cui la Cassa malati gli ha richiesto il pagamento di Fr. 184,05 e di Fr. 185,85 non avendo egli più accesso al suo conto online da quando non è più affiliato a questo assicuratore malattia - affermazione mai smentita dalla Cassa malati - e che quindi, implicitamente, egli non ha ricevuto né i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023, né i solleciti del 22 aprile 2023 e del 24 giugno 2023 (doc. 7) né tanto meno le diffide del 20 maggio 2023 e del 22 luglio 2023 (doc. 8), vedendosi invece solo recapitare a casa il 18 ottobre 2023 (doc. 10) direttamente il precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre 2023, in queste condizioni le spese di diffida di Fr. 50.- (Fr. 25 x 2), verosimilmente inglobate nelle spese di Fr. 60.- fatte valere dall'assicuratore nella procedura esecutiva, non possono essere ritenute come dovute per colpa del ricorrente. Non gli si può infatti rimproverare di non avere versato il dovuto malgrado i solleciti, visto che non era stato concretamente informato di essere debitore di queste somme. La Cassa malati non ha infatti comprovato di avergli inviato i conteggi e i richiami, né per posta né in altro modo.
D'altronde, già il 21 marzo 2023 (doc. G) l'assicurato aveva inviato alla Cassa malati, al fine di ottenerne il rimborso, la fattura del 10 marzo 2023 (doc. H) di Fr. 415,40 intitolata "Primo richiamo" relativa al trattamento fisioterapico di cui ha beneficiato dal 28 ottobre al 14 novembre 2022 del costo di Fr. 410,40 (doc. G), che ha ricevuto direttamente dal fornitore di prestazioni e che ha saldato.
Malgrado la Cassa malati abbia sostenuto nella sua risposta che "Lo scritto del ricorrente del 23.01.2023 (recte: 21 marzo 2023) non è mai stato trasmesso a CO 1, e non le è mai pervenuto" (doc. III punto 3.6), questa sua affermazione è invece stata smentita dai documenti che la stessa ha trasmesso al TCA. Infatti, con il conteggio del 5 aprile 2023 (doc. 6) la resistente ha per contro rimborsato all'assicurato la fattura di Fr. 410,40, riconoscendogli Fr. 394,25 e ponendo a suo carico la quota parte del 10% di Fr. 16,15, importo corrispondente a quanto ancora gli restava per il 2022 del massimo di Fr. 700.- annui che, con questa fattura, è stato esaurito.
L'assicuratore era dunque al corrente che il ricorrente si era lamentato che non aveva più la possibilità di accedere al portale online, motivo per cui aveva espressamente richiesto che "tutta la corrispondenza del caso mi deve essere inviata fisicamente". Se la Cassa malati avesse dato seguito alla più che lecita richiesta del suo assicurato, quest'ultimo avrebbe ricevuto per posta se non già il conteggio del 10 febbraio 2023, almeno quello del 7 aprile 2023 e i successivi solleciti e diffide, senza vedersi invece recapitare di punto in bianco un precetto esecutivo.
Ne discende che non è certo per il comportamento del ricorrente che la Cassa malati ha dovuto sopportare delle spese procedurali ed avviare una procedura esecutiva. Per questo motivo, in specie, non trova accoglimento l'applicazione dell'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle predette condizioni d'assicurazione.
La pretesa creditoria della resistente di Fr. 60.- per spese, che vanno ad aggiungersi al capitale dovuto dal debitore per partecipazioni ai costi, deve dunque essere annullata.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…).
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).".
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 33,30) non fanno a giusta ragione parte del rigetto dell'opposizione chiesto dalla Cassa malati, ma rimangono a carico del debitore escusso.
Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF 9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).
In queste condizioni, la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente ai capitali di Fr. 184,05 di cui al conteggio del 10 febbraio 2023 e di Fr. 185,85 secondo il conteggio del 7 aprile 2023, a cui va dedotto l'acconto versato di Fr. 123,40 (Fr. 5.- sono stati trattenuti dall'Ufficio di esecuzione a titolo di spese di incasso e non sono stati riversati al creditore, cfr. doc. XI/1).
RI 1 è perciò condannato a pagare a CO 1 l'importo di Fr. 246,50 per partecipazioni ai costi.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 27 settembre 2023 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva limitatamente per tale importo.
Il costo della procedura esecutiva (Fr. 33,30) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. RI 1 è condannato a pagare a CO 1, a saldo, l'importo di Fr. 246,50 per partecipazioni ai costi di cui ai conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023, stante l'acconto di Fr. 123,40 già versato.
1.2. L'opposizione dell'assicurato al precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2023 dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di cui al dispositivo n. 1.1.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti