Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2022.14
Entscheidungsdatum
25.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2022.14 36.2022.16

TB

Lugano 25 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 28 febbraio 2022 (36.2022.16) e del 4 marzo 2022 (36.2022.14) di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 3 e dell'8 febbraio 2022 emanate da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Dal 1° gennaio 2014 (doc. 1 dell'inc. n. 36.2022.16, come tutti i documenti seguenti che saranno citati, a meno che sia espressamente indicato l'inc. n. 36.2022.14) RI 1, 1969, è assicurata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria di base.

B. Il 18 maggio 2014 (doc. 8) la Cassa malati ha inviato all'assicurata un richiamo di pagamento per il premio LAMal del mese di aprile 2014 e il 4 giugno 2014 (doc. 9) l'ha ulteriormente sollecitata.

C. Il 13 agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata ha disdetto il contratto assicurativo per il 31 agosto 2014.

D. A seguito del rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), con cui la Cassa malati ha obbligato la debitrice a versarle il premio LAMal di aprile 2014 di Fr. 247,65, oltre ad accessori, l'8 dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata ha soluto l'importo richiesto di Fr. 387,65 (doc. 31).

E. Nel frattempo, l'assicurata ha ricevuto solleciti e richiami di pagamento per i premi da agosto a dicembre 2014 (docc. 12, 13, 16-33) e il 5 gennaio 2015 (doc. 34) CO 1 le ha comunicato che non poteva prendere in considerazione la richiesta di disdetta della sua copertura assicurativa, visto che per l'assicurazione obbligatoria delle cure una disdetta è possibile soltanto se tutte le fatture sono state pagate, ciò che non era il suo caso. La disdetta non era dunque valida.

F. Anche i premi dei primi mesi del 2015 sono stati oggetto di solleciti e richiami (docc. 38-50), come ancora quelli da agosto 2014 in poi (doc. 47) e il 28 settembre 2015 (doc. 51) RI 1 ha nuovamente dato disdetta della sua copertura assicurativa per fine mese, ricordando il precedente scritto del 13 agosto 2014.

G. Il 6 gennaio 2016 (doc. 52) la procedura esecutiva n. __________ avviata dalla Cassa malati per il mancato pagamento di partecipazioni ai costi da maggio a novembre 2014 è sfociata in un attestato di carenza beni di Fr. 1'140,05 emesso dall'Ufficio delle esecuzioni del __________. L'11 maggio 2016 (doc. 54) il medesimo Ufficio ha rilasciato alla Cassa malati un attestato di Fr. 566,60 per partecipazioni ai costi da maggio 2014 a gennaio 2015 (PE n. __________) e un altro ACB di Fr. 2'480,90 (doc. 56) per i premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015 (PE n. __________).

H. Per questi stessi debiti, CO 1 ha avviato il 1° settembre 2020 (doc. 58) un'ulteriore procedura esecutiva, n. __________, presso l'Ufficio di esecuzione di __________, per un totale dovuto di Fr. 4'187,55.

I. Dopo avere ritirato l'istanza di rigetto dell'opposizione del 30 agosto 2021, che ha portato il Giudice di pace del __________ a emanare il 16 dicembre 2021 (doc. 59) la decisione di stralcio, la Cassa malati ha avviato una procedura esecutiva sfociata nel PE n. __________ emesso il 4 gennaio 2022 (doc. 60) dall'Ufficio esecuzione di __________, sempre per gli stessi debiti e importi.

In merito a tale atto esecutivo si faccia riferimento all'inc. n. 36.2022.27, evaso con decisione del 25 maggio 2022.

L. All'opposizione dell'assicurata al PE ha fatto seguito la decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2022 (doc. 61 e doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) emessa da CO 1, che ha confermato che l'assicurata era tenuta al pagamento di Fr. 4'414,15 (Fr. 1'078,05 [partecipazioni ai costi LAMal da maggio 2014 a gennaio 2015] + Fr. 2'020,95 [premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015] + Fr. 811,95 [spese amministrative] + Fr. 500.- [spese di richiamo] + Fr. 3,20 [interessi di ritardo]).

M. Con ricorso del 4 marzo 2022 (doc. I dell'inc. n. 36.2022.14) RI 1 si è rivolta al Tribunale contestando sia questa decisione, sia la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 (doc. B1 dell'inc. n. 36.2022.14), con cui CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata del 24 luglio 2020 (doc. 231 dell'inc. n. 36.2022.14) contro la decisione di rigetto dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc. 230 dell'inc. n. 36.2022.14) in cui la Cassa malati ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva n. __________ dell'8 giugno 2020 (doc. 227 dell'inc. n. 36.2022.14) e ha quindi confermato la richiesta di pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25, oltre a Fr. 1'445,95 di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e Fr. 1'020.- di spese di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto di Fr. 18'896,10.

La ricorrente ha motivato il ricorso affermando che il suo domicilio legale è nel nostro Cantone dal 1° giugno 2017 e dal 1° gennaio 2020 lo è anche fiscalmente. Pertanto, ha diritto alla revisione della tariffa del premio dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l'assicurata ha fatto presente di avere ricevuto il 2 marzo 2021 (doc. A4 dell'inc. n. 36.2022.14) il rimborso di Fr. 71,05 per essere stata affiliata presso CO 1 dal 2010 al 2017, malgrado dal 2009 al 2013 fosse iscritta presso un altro assicuratore malattia.

N. Nella risposta del 14 aprile 2022 (doc. VI dell'inc. n. 36.2022.14) CO 1 ha riassunto la situazione debitoria della ricorrente, rilevando che le procedure esecutive avviate per ottenere il pagamento delle partecipazioni ai costi da maggio a novembre 2014 e da maggio 2014 a gennaio 2015 come pure dei premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015, sono sfociate in tre attestati di carenza beni, che sono oggetto della decisione impugnata di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2022 (doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14).

La Cassa malati ha poi ricordato i passi intrapresi per recuperare le partecipazioni ai costi e i premi LAMal per i predetti periodi.

L'assicuratore malattia ha inoltre rilevato che il 14 giugno 2019 (doc. 212 dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata ha contestato che la sua disdetta del 13 agosto 2014 non sia stata ritenuta valida e in seguito essa ha adito la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton __________ (doc. 216 dell'inc. n. 36.2022.14) per fare valere le sue ragioni.

In seguito, la Cassa malati ha osservato che dopo essere stata informata il 14 gennaio 2020 (doc. 222 dell'inc. n. 36.2022.14) di non potere disdire validamente la sua copertura assicurativa essendoci ancora delle fatture scoperte, il 20 gennaio 2020 (doc. 223 dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata ha disdetto il suo contratto assicurativo per la prossima scadenza legale.

La Cassa malati ha ancora segnalato che contro il PE n. __________ chiedente il pagamento di Fr. 18'573,70 l'assicurata si è opposta e ne è da ultimo sfociata l'impugnata decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022, che ha stabilito in Fr. 16'896,10 il debito.

Da ultimo, l'assicuratore ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui da gennaio 2014 avrebbe regolarmente pagato i premi, non essendo tale circostanza stata debitamente comprovata. Ha perciò confermato pure l'ampiezza degli interessi di mora (Fr. 1'455,95), delle spese esecutive (Fr. 760,90) e delle spese di sollecito (Fr. 1'020.-), proponendo perciò la reiezione del ricorso.

O. Con decisione del 13 marzo 2020 (doc. II/3) CO 1 ha negato all'assicurata il diritto di cambiare assicuratore malattia fatto valere il 13 agosto 2014, visto che al momento in cui il contratto avrebbe dovuto terminare, il 31 dicembre 2014, rimanevano impagati dei premi (da agosto a dicembre 2014).

Il ricorso inoltrato dall'assicurata alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale del Canton __________ è stato dichiarato irricevibile il 16 giugno 2020 (doc. II/4) per assenza di decisione impugnabile.

P. A seguito dell'opposizione dell'assicurata del 6 aprile 2020 (doc. 62), la Cassa malati ha emesso il 3 febbraio 2022 (doc. II/2), in lingua francese, la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione e confermato la non validità della disdetta contrattuale del 13 agosto 2014.

La Cassa malati ha ricordato che poiché l'assicurata era in ritardo con il pagamento di diversi premi LAMal, l'ha informata il 5 dicembre 2014, e l'ha confermato con scritto del 9 gennaio 2015 stante l'assenza dell'attestazione del nuovo assicuratore e i ritardi nel pagamento dei premi, che conformemente all'art. 64 cpv. 6 LAMal e all'art. 105l OAMal non poteva liberarla dal 1° gennaio 2015.

La Cassa ha osservato che l'assicurata non poteva non essere al corrente che non aveva pagato i premi dovuti da agosto a dicembre 2014.

Q. L'opposizione formulata in francese da RI 1 il 28 febbraio 2022 (doc. I) presso la stessa Cassa malati è stata trasmessa il 9 marzo 2022 (doc. II) da quest'ultima, per competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA), al Tribunale cantonale delle assicurazioni a valere quale ricorso (36.2022.16).

R. Dando seguito al decreto di traduzione e completazione dell'11 marzo 2022 (doc. IV) del TCA, il 24 marzo 2022 (doc. V/1) RI 1 ha ritenuto erronea la decisione della sua Cassa malati di non potersi affiliare presso un altro assicuratore sociale.

A suo dire, detta decisione non presenta dei conteggi da contestare e chi l'ha firmata non è stato incaricato dal TCA.

La ricorrente ha espresso numerose contestazioni e discrepanze sull'operato della sua Cassa malati, come non averle fatturato il mese di gennaio 2014, mentre il mese di febbraio 2014 pretendeva il pagamento di un importo doppio di Fr. 847,50. Inoltre, essa ha regolarmente versato i premi per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2014, mentre il mese di aprile 2014 era sua intenzione pagarlo tramite versamento bancario. Visto questo mal funzionamento, il 13 agosto 2014 ha disdetto il contratto assicurativo sollevando numerosi quesiti, che però sono rimasti senza risposta.

L'assicurata ha rilevato che nell'agosto 2014 era in discussione soltanto un premio e che "una posizione mensile sospesa non è motivo per astringermi alla continuità assicurativa. E il pagamento mensile non è il solo previsto, sono previsti anche pagamenti trimestrali." (pag. 2). Poi l'8 dicembre 2014 ha pagato il premio scoperto di aprile 2014, "manifestando così anche monetariamente la mia disponibilità a completare entro il 31 dicembre 2014 i miei pagamenti per l'anno in corso." (pag. 2). La ricorrente si è lamentata che non avendo però ricevuto, come richiesto, il saldo totale da versare entro il 31 dicembre 2014, è stata costretta a continuare ad essere affiliata presso CO 1 e quindi non ha firmato una nuova proposta assicurativa presso un altro assicuratore sociale.

L'interessata ha poi formulato una serie di quesiti all'indirizzo della sua Cassa malati e ha esposto i motivi per cui, a suo dire, avrebbe dovuto potersi assicurare presso un altro assicuratore malattia. In particolare, essere in buona salute, avere inviato la disdetta il 13 agosto 2014 e quindi l'assicuratore aveva tempo a sufficienza per risponderle formalmente e presentarle un estratto conto dettagliato con le posizioni in sospeso e fissarle un termine di pagamento del saldo dovuto entro il 31 dicembre 2014, inviarle durante il primo trimestre del 2015 una fattura dettagliata con l'importo complessivo da versare. Il suo silenzio le ha invece impedito di disdire il contratto entro la fine di marzo 2015 e di scegliere un nuovo assicuratore dal 1° luglio 2015.

Anche la disdetta del 28 settembre 2015 è rimasta senza risposta, così pure il suo scritto del 23 dicembre 2015.

Non avendole inviato il saldo da versare entro il 31 dicembre 2014 e poi entro il 31 marzo 2015, la Cassa malati l'ha quindi privata della libertà di scelta e ha danneggiato la sua reputazione.

S. Nella risposta del 14 aprile 2022 (doc. VII) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, non essendo mai stati pagati dalla ricorrente i premi assicurativi da agosto a dicembre 2014 e non essendovi alcuna prova degli avvenuti pagamenti.

Di conseguenza, in presenza di fatture scoperte, l'assicurata non era legittimata a disdire il suo contratto assicurativo.

T. Il 26 aprile 2022 (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14) la ricorrente ha confermato la sua richiesta di annullare la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022, evidenziando di essersi trasferita nel nostro Cantone nel maggio 2017, di esservi domiciliata dal 1° gennaio 2020 (doc. C2), di versare i contributi AVS dal 2017 (docc. C4 e C9) e di avere avuto domicilio fiscale nel Canton __________ dal 1° gennaio 2012 (docc. C13 e C14). Inoltre, il corposo incarto prodotto dalla Cassa malati "non riporta scritture numeriche in qualità di contabilità finanziaria. Anche su questo punto confermo la mia posizione e chiedo che CO 1, __________ sia tenuta a fornire quale verifica tale contabilità finanziaria in un giro di posta.".

Infine, la ricorrente ha chiesto al TCA che la sua situazione debitoria sia rivista, ritenuto che dal 19 maggio 2017 abita in Ticino e che "dopo il mese di marzo 2015 CO 1, __________ non ha ricevuto alcuna fattura da saldare da parte mia".

U. Nelle osservazioni del 26 aprile 2022 (doc. X dell'inc. n. 36.2022.16) l'insorgente ha chiesto al Tribunale di considerare che, vista la risposta della Cassa malati, le sue domande sono rimaste due volte senza riscontro e quindi la decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 deve essere annullata.

L'assicurata ha inoltre rilevato che la domanda di rigetto dell'opposizione che il 10 marzo 2022 (doc. B2) la Cassa malati ha indirizzato alla Giudicatura di pace del __________ riferita ai tre attestati di carenza beni per Fr. 4'187,55 non la concerne, non essendo detta autorità competente per la sua persona ed avendo già deciso la Giudicatura di pace del __________ con decisione del 16 dicembre 2021 non impugnata dalla Cassa malati.

A quest'ultimo proposito si veda la procedura formante l'inc. n. 36.2022.27 sopra citata, evasa in data odierna.

V. Il 5 maggio 2022 (doc. XI dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XII dell'inc. n. 36.2022.16) le parti sono state sentite durante un'udienza.

Z. Il 10 maggio 2022 (doc. XII dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XIII dell'inc. n. 36.2022.16) l'assicurata ha trasmesso al Tribunale la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG 2020 come persona senza attività lucrativa (doc. XII(I)/1), ha indicato che la decisione di tassazione per l'anno 2019 non è ancora stata emessa e che non ha chiesto né ricevuto sussidi per i premi di Cassa malati né indennità dallo Stato, eccetto tra il 1° dicembre 2013 e il 30 aprile 2015 quando ha ricevuto delle indennità di disoccupazione (doc. XII(I)/3).

La Cassa malati non ha formulato osservazioni (docc. XIII e XIV).

AA. Il 21 maggio 2022 (doc. XIV) l'assicurata ha ricorso al TCA contro la decisione della Giudicatura di pace del __________ del 17 maggio 2022 che, sulla predetta istanza del 10 marzo 2022 inoltrata da CO 1, ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di __________ per Fr. 4'187,55 relativo ai tre citati attestati di carenza beni del 2016.

Questa contestazione fa oggetto della citata procedura n. 36.2022.27, che viene evasa con giudizio separato.

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), visto che oggetto del contendere è la disdetta contrattuale e il pagamento di premi LAMal, tema già affrontato in numerosa giurisprudenza e privo di novità giuridiche. Il TCA può perciò decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

  1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

L'oggetto dei ricorsi è limitato all'affiliazione dell'assicurata alla Cassa malati dal 1° gennaio 2015 e al pagamento dei relativi premi LAMal, tematiche esaminate dalla Cassa malati nelle sue due decisioni su opposizione qui impugnate.

Le altre questioni e richieste evocate nei ricorsi e nei successivi scritti della ricorrente (come ad esempio il motivo per cui sugli estratti conto ricevuti dalla Cassa malati è indicato il nome dell'assicuratore __________, la richiesta di avere la pagina 8 dell'estratto conto del 6 agosto 2014, il perché ha ricevuto nel marzo 2021 un versamento di Fr. 71,05) non vanno esaminate, siccome non oggetto delle decisioni rese su opposizione, uniche decisioni che possono essere sottoposte all'esame del Tribunale.

Per questo motivo, nemmeno va verificata la correttezza della decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2022 (doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) contestata nel ricorso del 4 marzo 2022.

Infatti, trattandosi di una decisione formale giusta l'art. 49 LPGA, come tale non è ancora impugnabile davanti al TCA, potendo essere contestate davanti a un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 56 LPGA soltanto le decisioni su opposizione, quali quelle del 3 e dell'8 febbraio 2022 emesse da CO 1.

In merito il TCA ha già evaso tale aspetto con giudizio dell’11 marzo 2022 (STCA 36.2022.15), dichiarando irricevibile quella contestazione trasmettendo gli atti all’assicuratore per i suoi incombenti.

  1. Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, i ricorsi inoltrati dall'assicurata concernono la disdetta del contratto assicurativo LAMal data il 13 agosto 2014 per il 31 agosto 2014 e il pagamento dei premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019.

In entrambi i casi, alla base delle controversie da esaminare v'è l'affiliazione della ricorrente a CO 1 che, a dipendenza della sua validità, può avere comportato un debito a carico di quest'ultima nei confronti della Cassa malati. Da ciò discende che le tematiche in discussione sono interdipendenti l'una dall'altra.

Basandosi sostanzialmente sui medesimi fatti e ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 36.2022.14 e n. 36.2022.16, che il TCA evade perciò con un unico giudizio.

nel merito

  1. Prima di analizzare la correttezza della richiesta della Cassa malati nei confronti della ricorrente di pagare i premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019 (inc. n. 36.2022.14), occorre dapprima verificare se è a giusta ragione che CO 1 non ha ritenuto valida la sua disdetta del 13 agosto 2014 per il 31 agosto 2014 e non l'ha dunque liberata (inc. n. 36.2022.16).

  2. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Secondo l'art. 4 LAMal nel tenore in vigore nel 2014, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore tra quelli designati nell'articolo 11 (cpv. 1).

Nei limiti del corrispettivo raggio d'attività territoriale, gli assicuratori devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi (cpv. 2).

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.

A norma dell'art. 7 cpv. 3 LAMal, se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.

In virtù dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Per il capoverso 6 dell'art. 7 LAMal, il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato (art. 64a cpv. 5 LAMal).

In virtù dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

  1. La ricorrente si è lamentata che la Cassa malati non le avrebbe fornito un chiaro conteggio dei premi scoperti e che perciò le sarebbe stato impedito di cambiare assicuratore. Infatti, non avendole mai fatto pervenire delle "scritture numeriche in qualità di contabilità finanziaria" (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14), l'interessata non era a conoscenza della sua situazione debitoria e dunque non le era possibile sanarla per potere liberarsi dal suo assicuratore.

Di conseguenza, la Cassa malati non era giustificata a non dare seguito alla sua volontà, espressa la prima volta il 13 agosto 2014, di disdire il contratto assicurativo LAMal al 31 agosto 2014, non essendo colpa sua se v'era un impedimento giusta l'art. 64a cpv. 6 LAMal.

Da parte sua, la resistente ha affermato che la ricorrente non avrebbe saldato tutti i suoi debiti in ambito LAMal e che non avrebbe mai fornito la prova del contrario. Essa non sarebbe perciò stata autorizzata a cambiare assicuratore né al 31 agosto né a fine 2014 e nemmeno in seguito, nel 2015 e nel 2019, quindi apparterrebbe ancora regolarmente ai suoi assicurati anche dopo il 31 dicembre 2014, cosicché i premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019 che non ha versato sarebbero indubbiamente dovuti.

  1. Con raccomandata del 13 agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata, ritenendo che la Cassa malati avesse commesso degli errori nella gestione del suo incarto e che non avesse fornito risposte soddisfacenti alle sue domande, ha disdetto per il 31 agosto 2014 il contratto assicurativo in essere con CO 1.

A quel momento, il premio LAMal del mese di aprile 2014 non era ancora stato pagato e la Cassa malati l'aveva già sollecitata e richiamata, invitandola a provvedervi.

Dopo che l'assicuratore malattia ha avviato una procedura esecutiva volta all'incasso di detto premio, sfociata nella decisione di rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), l'8 dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata ha versato l'importo richiestole a saldo a copertura del premio di aprile 2014.

Nel frattempo, però, anche i premi da agosto a dicembre 2014 sono rimasti impagati - la ricorrente non ha portato la prova di averli per contro soluti - e a ciò hanno fatto seguito solleciti e richiami di pagamento, a cui l'assicurata non ha tuttavia dato seguito.

È per questo motivo che, in presenza di debiti, conformemente all'art. 64a cpv. 6 LAMal l'assicurata in mora non ha potuto cambiare assicuratore, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, per la fine dell'anno e non comunque per il 31 agosto 2014.

Il TCA evidenzia che è stato pretestuoso da parte dell'assicurata avere imputato alla Cassa malati di non averle fornito per tempo un conteggio dei suoi debiti così da poterli saldare per tempo, visto che chiaramente si trattava dei premi LAMal degli ultimi mesi del 2014 per i quali era stata regolarmente diffidata e sollecitata come previsto dall'art. 64a cpv. 1 LAMal.

La Cassa malati si era perciò comportata correttamente nei confronti dell'assicurata in presenza del mancato pagamento di premi e nulla v'è da rimproverarle nell'agire, avendola specificatamente preventivamente avvisata, il 5 dicembre 2014, che essendovi dei debiti non avrebbe potuto liberarsi dall'affiliazione fino alla loro estinzione (art. 64a cpv. 6 LAMal).

Si deve invece rilevare che, con l'invio della disdetta del 13 agosto 2014, la ricorrente non ha volutamente più fatto fronte al pagamento dei suoi premi LAMal.

Né in sede di ricorso né in occasione della recente udienza la ricorrente ha infatti mai sostenuto il contrario, ossia non ha mai affermato, e soprattutto comprovato, di avere bensì pagato i premi da agosto a dicembre 2014, la cui mancata corresponsione le ha impedito di liberarsi dalla sua Cassa malati la prima volta al 31 dicembre 2014.

  1. L'assicurata non ha comprovato di avere saldato i premi da aprile 2015 ad agosto 2019, che sono oggetto della decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 qui impugnata.

Ne discende che non solo alla richiesta del 13 agosto 2014 di cambiare assicuratore, ma anche alle successive del 28 settembre 2015 e del 29 novembre 2019, la Cassa malati resistente ha a buon diritto risposto negando alla ricorrente il diritto di disdire la copertura di base. È infatti indubbio che a quel momento esistevano ancora dei debiti che non potevano affatto sfuggire alla diretta interessata, avendo tutti questi premi fatto oggetto di numerose diffide, solleciti, richiami, procedure esecutive, alcune delle quali addirittura sfociate in attestati di carenza di beni, per i quali la Cassa malati, non avvalendosi della possibilità data dall'art. 64a cpv. 3 LAMal, non ha postulato alcuna pretesa nei confronti del Cantone (doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14).

  1. Secondo giurisprudenza (DTF 144 V 380 = SVR 2019 KV Nr. 7), il pagamento integrale dei debiti di un assicurato (premi e partecipazione ai costi) previsto dall'art. 64a cpv. 6 LAMal per un cambiamento di assicuratore concerne l'importo totale del credito indicato in un attestato di carenza beni o in un titolo equivalente, anche quando il Cantone si è assunto una quota dell'85% in virtù dell'art. 64a cpv. 3 e 4 LAMal (cfr. consid. 5.2, 6.2 e 6.3).

Non potendo disdire validamente la sua polizza assicurativa finché non ha pagato integralmente i premi (art. 64a cpv. 6 LAMal) e non avendo la ricorrente mai comprovato di avere versato le mensilità da agosto a dicembre 2014, è dunque corretto che la stessa sia tuttora affiliata presso CO 1.

  1. Confermata quindi l'affiliazione di RI 1 ad CO 1 anche dopo il 31 dicembre 2014, ne deriva il suo obbligo di pagare i premi LAMal ai sensi dell'art. 90 OAMal.

Come visto, ciò non è però accaduto per i mesi da agosto 2014 a dicembre 2014 e nemmeno in seguito, fino ad agosto 2019, e la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 impugnata dall'assicurata, oggetto del ricorso n. 36.2022.14, porta in particolare sui premi non pagati da aprile 2015 ad agosto 2019.

Per recuperare il suo credito di Fr. 13'669,25, a cui si sono aggiunti gli accessori, la Cassa malati resistente ha promosso una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a cpv. 2 LAMal, dopo che, nonostante le varie diffide, l'assicurata non ha pagato i premi e gli interessi di mora entro il termine assegnatole.

Infatti, conformemente all'art. 64a cpv. 1 LAMal, se un assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve notificargli, dopo almeno un avvertimento scritto, una diffida di pagamento, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora.

Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i relativi arretrati, l'art. 64a cpv. 2 1a frase LAMal dispone che la Cassa malati deve richiedere l'esecuzione (SVR 2020 KV Nr. 1).

Al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________ l'8 giugno 2020 (doc. 227 dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata si è opposta e con decisione di rigetto dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc. 230 dell'inc. n. 36.2022.14) la Cassa malati ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva. Ne è seguita un'opposizione il 24 luglio 2020 alla decisione di rigetto e poi la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 qui contestata, che ha confermato la richiesta di pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25, oltre a Fr. 1'445,95 di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e Fr. 1'020.- di spese di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto di Fr. 18'896,10.

La ricorrente non ha comprovato di avere corrisposto questo importo né in sede amministrativa né ricorsuale. Durante l'udienza, essa ha riconosciuto che sono sorte delle difficoltà con il suo assicuratore e che non tutti i premi sono stati soluti, in particolare i premi LAMal dall'agosto 2014 all'agosto 2019; poi, da settembre 2019 i pagamenti sono ripresi regolarmente (doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XII pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.16).

  1. Per quanto concerne la contestazione relativa agli importi dei premi dovuti, l'insorgente ha più volte evidenziato di essersi trasferita nel nostro Cantone già il 19 maggio 2017 (doc. C3 dell'inc. n. 36.2022.14) e che pertanto, da quel momento, fanno stato i premi ivi validi. Non è dunque corretto che si sia atteso fino alla sua domiciliazione nel nostro Cantone, avvenuta il 1° gennaio 2020 (doc. C2 dell'inc. n. 36.2022.14), per conteggiarle i premi in essere in Ticino in luogo di quelli validi nel Canton __________.

La ricorrente non può essere seguita nella sua richiesta.

Va infatti rilevato che l'art. 7 cpv. 3 LAMal dispone che se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.

Inoltre, secondo l'art. 61 cpv. 2 LAMal l'assicuratore gradua i premi in funzione delle differenze tra i costi dei vari Cantoni. È possibile derogare a questa regola se l'effettivo degli assicurati di un Cantone è assai modesto. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.

La circostanza che, avendo lasciato il Canton __________ nel maggio 2017, l'assicurata sia stata affiliata dal 1° giugno 2017 presso la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino come persona senza attività lucrativa (doc. C9 dell'inc. n. 36.2022.14), non ha alcuna conseguenza per quanto concerne l'affiliazione alla Cassa malati.

La stessa Cassa cantonale di compensazione del Canton __________ ha comunicato il 15 settembre 2020 (doc. C4 dell'inc. n. 36.2022.14) questa situazione alla corrispondente Cassa del nostro Cantone: "Dans ces conditions, son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative auprès de votre caisse doit débuter le 1er juin 2017 (malgré son inscription officielle auprès du contrôle des habitants tessinois en janvier 2020 seulement" (l'evidenziatura è della redattrice).

A livello di affiliazione a una Cassa malati, essendo determinante il domicilio dell'assicurata, è dunque corretto che è soltanto dal 1° gennaio 2020 che CO 1 ha considerato i premi in essere nel nostro Cantone.

  1. In conclusione, l'importo ancora da pagare, chiesto entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati ed è pertanto dovuto dalla ricorrente, che non ha dimostrato il suo pagamento.

La procedura esecutiva che la Cassa malati ha avviato il 3 giugno 2020 (doc. 226 dell'inc. n. 36.2022.14) nei confronti dell'assicurata per recuperare il credito residuo di Fr. 13'669,25 per premi LAMal non corrisposti per i mesi da aprile 2015 ad agosto 2019, sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 (doc. 227 dell'inc. n. 36.2022.14), è pertanto corretta e l'opposizione ad esso interposta dall'interessata deve perciò essere levata.

  1. Con il predetto PE la Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo di Fr. 2'102,95 sui premi LAMal non pagati dall'assicurata da aprile 2015 ad agosto 2019.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

Nella decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 la Cassa malati ha osservato che il ritardo nel pagamento dei premi è iniziato alla scadenza delle fatture con cui ha reclamato ciascun premio.

Essa ha inoltre spiegato che con la domanda di esecuzione ha in un primo momento riportato gli interessi dovuti fino alla data dell'introduzione della procedura esecutiva in funzione della data di scadenza di ogni fattura. In un secondo momento, ha conteggiato un interesse del 5% a contare dalla data di introduzione della domanda di esecuzione sull'importo del credito escusso.

Nella sua pretesa finale la Cassa malati ha calcolato in Fr. 1'445,95 gli interessi moratori fino al 3 giugno 2020.

Gli interessi dovuti dall'insorgente vanno ritenuti come da ultimo calcolati dalla Cassa malati, apparendo corretti ed essendo pure più favorevoli rispetto a quelli richiesti con il precetto esecutivo.

Inoltre, a ciò si aggiungono gli interessi di mora del 5% che decorrono sul credito di Fr. 13'669,25 dal 4 giugno 2020.

Oltre al capitale, la ricorrente va quindi condannata a versare anche gli interessi di Fr. 1'445,95 e del 5% su Fr. 13'669,25 a contare dal 4 giugno 2020.

  1. Con la decisione formale e il precetto esecutivo la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 2'517,60 per spese d'esecuzione e di sollecito, oltre a Fr. 180.- di spese di mora.

Nella decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 la Cassa ha precisato trattarsi di Fr. 2'040.- per spese di sollecito e di Fr. 580,90 di spese esecutive, a cui si aggiungono Fr. 180.- di spese amministrative.

La ricorrente non ha contestato di dovere tali spese.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Conformemente all'art. 13 delle Condizioni d'assicurazione __________ e dell'art. 105b cpv. 2 OAMal, delle spese di sollecito sono certamente dovute siccome l'assicurata non ha pagato nei termini previsti i premi LAMal più volte richiestile.

La stessa Cassa malati, considerato l'importo del suo credito, le ha in seguito ridotte da Fr. 2'040.- a Fr. 1'020.-. Questo importo si confà all'ammontare residuo del debito e va dunque confermato.

  1. Quanto alle spese esecutive di Fr. 760,90 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

  1. Alla luce di quanto esposto, l'assicurata è dunque regolarmente affiliata ad CO 1 anche dopo il 31 dicembre 2014 e come tale è tenuta a corrispondere i premi LAMal per i mesi da aprile 2015 ad agosto 2019, rimasti tuttora impagati, per complessivi Fr. 13'669,25, oltre accessori.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 13'669,25, oltre ad interessi di Fr. 1'445,95 fino al 3 giugno 2020 e del 5% dal 4 giugno 2020 e alle spese di diffida di Fr. 1'020.-.

Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.

  1. Da quanto precede discende che entrambe le decisioni su opposizione impugnate devono essere integralmente confermate e i ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, vanno respinti.

Trattandosi della richiesta di prestazioni dell'assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi, congiunti, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.

1.1. RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di Fr. 13'669,25 per i premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019, oltre agli interessi di Fr. 1'445,95 fino al 3 giugno 2020 e del 5% dal 4 giugno 2020, come pure alle spese di diffida di Fr. 1'020.-.

1.2. L'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ emesso il 5 giugno 2020 dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per gli importi di cui al dispositivo 1.1.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

22