Raccomandata
Incarto n. 36.2017.90
cs
Lugano 3 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 settembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con decisione su reclamo del 15 settembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che il reclamo inoltrato il 22 agosto 2017 da RI 1, nato nel 1958, contro la decisione formale del 26 maggio 2017 con la quale è stato affiliato presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è irricevibile in quanto tardivo (doc. 36).
B. RI 1 è insorto contro la predetta decisione su reclamo con uno scritto in tedesco indirizzato alla Cassa (doc. I), la quale l’ha trasmesso al TCA per competenza (doc. II).
C. In seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. III), RI 1 ha tradotto il ricorso in italiano (doc. IV). L’insorgente evidenzia di essere a __________ dal 1° marzo 2014 e di essere affiliato contro le malattie presso un assicuratore privato germanico, che copre i sinistri in tutti i Paesi e chiede di essere esonerato dalla LAMal, a suo dire meno favorevole.
D. Con osservazioni del 24 novembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
E. Con fax del 13 dicembre 2017 l’assicurato ha trasmesso l’attestazione di assicurazione della __________, valida dal 1° gennaio 2017, datata 7 agosto 2017 (doc. VIII/1).
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
In concreto, con la decisione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo.
Il ricorrente non contesta questa circostanza e si limita a censurare l’affiliazione presso __________, sostenendo di già essere sufficientemente assicurato tramite una copertura sottoscritta in Germania.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Di principio, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa e un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d’irricevibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (cfr. DTF 123 V 335 e, fra le tante, sentenza 9C_507/2017 del 13 settembre 2017 e sentenza 9C_251/2014 del 30 aprile 2014).
In concreto, poiché l’assicurato nulla dice circa il contenuto della decisione impugnata, il ricorso si rivela irricevibile.
Per i motivi che seguono esso va in ogni caso respinto.
nel merito
Con decisione formale del 26 maggio 2017, accertato che anche il termine del 21 aprile 2017 era scaduto, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso di iscrivere l’assicurato presso __________ dalla data della decisione (doc. 28).
Con ricorso datato 22 agosto 2017, e spedito il 24 agosto 2017, RI 1 si è opposto alla predetta decisione formale (doc. 32).
Il 15 settembre 2017 la Cassa ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo (doc. 36).
Per l’art. 13 cpv. 1 LPAmm il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo.
Secondo l’art. 13 cpv. 2 LPAmm il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
A norma dell’art. 13 cpv. 3 LPAmm se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
L’art. 13 cpv. 4 LPAmm prevede che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
Per l’art. 14 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LPAmm quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LPAmm i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. L’art. 15 cpv. 2 LPAmm prevede che la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Per l’art. 15 cpv. 3 LPAmm l’autorità decide senza contraddittorio.
Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LPAmm i termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b), dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c).
Per l’art. 17 cpv. 4 LPAmm la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (lett. a).
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, il cui tenore è analogo all’art. 17 cpv. 4 LPAmm, il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
In DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
In concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una procedura di affiliazione presso un assicuratore svizzero. Egli ha infatti dapprima ricevuto la decisione del 24 febbraio 2017 tramite la quale la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’obbligo d’assicurazione dell’insorgente ai sensi del diritto cantonale e federale è fissato a partire dal 1° marzo 2014, data di entrata in Svizzera e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 26). In seguito gli è stata notificata la diffida del 29 marzo 2017, tramite la quale gli è stato ingiunto di produrre quanto richiesto entro il 21 aprile 2017, in difetto di che sarebbe stato iscritto d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto dall’UFSP (doc. 27).
L'assicurato doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
La decisione raccomandata del 26 maggio 2017 può pertanto essere ritenuta notificata al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza (cfr. doc. 35).
Il termine di 30 giorni per presentare reclamo era pertanto ampiamente scaduto già prima dell’inizio delle ferie giudiziarie il 15 luglio (cfr. art. 16 cpv. 1 LPamm). La notifica, in data 24 agosto 2017, del reclamo datato 22 agosto 2017 è di conseguenza tardiva.
Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 15 cpv. 1 LPAmm.
A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 26 maggio 2017.
In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del reclamo.
Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto tardivo il reclamo e l’ha dichiarato irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti