Raccomandata
Incarto n. 36.2013.50
TB
Lugano 11 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Affiliato ad CO 1 per l'assicurazione malattia di base sin dal 2008 (doc. 1) RI 1, nato nel 1958, beneficia(va) della copertura di base presso questa Cassa malati anche nel 2012 per un premio di Fr. 188,30 (doc. 2), già comprensivo della riduzione cantonale di premio e nel 2013 per un premio di Fr. 315,35 (doc. 3), senza sussidio cantonale.
B. L'8 settembre 2012 (doc. 4) l'assicurato ha ricevuto la fattura per il pagamento del premio di ottobre 2012, il 13 ottobre 2012 (doc. 5) quella per il premio del mese di novembre 2012 e l'8 dicembre 2012 (doc. 6) la fattura di Fr. 127,65 per il premio di gennaio 2013 (Fr. 315,35 - Fr. 187,70 [sussidio cantonale]).
C. Il 21 ottobre 2012 (doc. 7) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurato a pagare il premio di Fr. 188,30 per il mese di ottobre 2012 ed il 15 dicembre 2012 (doc. 8) l'ha diffidato a fare fronte al pagamento dell'importo di Fr. 158,50, pari al premio di Fr. 188,30, a cui sono stati dedotti in compensazione Fr. 21,10 e Fr. 48,70 il 13 novembre 2012 ed aggiunti Fr. 40.- di spese amministrative.
D. Con un'ultima diffida ("Letzte Mahnung") del 28 gennaio 2013 (doc. 9) la Cassa malati ha preteso il pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013, vantando un credito di Fr. 504,25 oltre a Fr. 2,85 di interessi dal 19 dicembre 2012 e Fr. 60.- per spese amministrative, a cui sono stati dedotti i pagamenti di Fr. 139,60, per una pretesa totale di Fr. 427,50.
Anche il 26 febbraio 2013 (doc. 11) CO 1 ha inviato all'assicurato un'ultima diffida per i premi di ottobre e novembre 2012, nonché gennaio 2013, per un credito di Fr. 330,35 (Fr. 504,25 + Fr. 4,30 + Fr. 60.- - Fr. 238,20 [pagamenti fatti]).
E. Il 17 febbraio 2013 (doc. 10) la Cassa malati ha ricordato all'interessato che il premio di febbraio 2013 di Fr. 127,65 era ancora scoperto, mentre il premio di gennaio 2013 (Fr. 127,65) era stato annullato lo stesso 12 gennaio 2013. Il 6 ed l'11 febbraio 2013 ha invece incassato Fr. 29,05 e Fr. 23,90, perciò il debito a suo carico ammontava a Fr. 74,70 (Fr. 127,65 - Fr. 52,95).
F. Con domanda di esecuzione del 12 aprile 2013 (doc. 13) CO 1 ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per un capitale di Fr. 266,05 per i premi di ottobre e novembre 2012, gennaio 2013, oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2012 (doc. A).
RI 1 si è opposto al PE ed il 6 maggio 2013 (doc. B) il creditore ha tolto l'opposizione, condannando l'assicurato a pagare la somma di Fr. 332,40 (Fr. 266,05 + Fr. 6,35
Contro questa decisione il 31 maggio 2013 (doc. 16) il debitore ha formulato opposizione, a seguito della quale la Cassa malati gli ha fatto pervenire, come richiesto, il conteggio del suo conto, dal quale risulta un debito a suo carico di Fr. 7'883.- per premi non pagati dal 2008 in poi, somma di cui il creditore ne ha preteso il pagamento entro il 30 giugno 2013, avvisando inoltre l'assicurato di ritirare l'opposizione al PE n. __________, ma quest'ultimo non vi ha volutamente dato seguito (doc. 20).
G. Con decisione su opposizione del 5 luglio 2013 (doc. C) CO 1 ha confermato la decisione con cui ha preteso dall'assicurato il pagamento di Fr. 266,05 oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2012 e le spese amministrative di Fr. 60.-, levando quindi l'opposizione interposta, mentre non l'ha tolta limitatamente alle spese esecutive e su ciò ha accolto l'opposizione.
La Cassa malati ha ricordato che non ottenendo il pagamento di quanto dovuto anche dopo le diffide del 28 gennaio e del 26 febbraio 2013, il 12 aprile 2013 ha escusso l'assicurato per i premi di ottobre 2012 (Fr. 118,50), novembre 2012 (Fr. 118,50) e dicembre 2012 (Fr. 29,05), per un totale di Fr. 266,05. Nemmeno dopo avergli trasmesso un dettagliato conteggio del suo conto ed averlo invitato a fare una proposta di pagamento del dovuto, il debitore ha dato seguito ai suoi doveri. Di conseguenza, tanto il credito quanto le spese esecutive (art. 105 cpv. 2 OAMal), oltre agli interessi di mora (art. 26 cpv. 1 LPGA), sono dovuti. Pertanto, la decisione è confermata per l'intero importo di Fr. 332,40.
H. Contro questa decisione il 22 luglio 2013 (doc. I) RI 1 ha presentato ricorso e ha chiesto di annullare l'esecuzione n. __________ e quindi anche la decisione su opposizione. Inoltre, il ricorrente ha sollecitato il Tribunale a che la Cassa malati gli spieghi le diciture dal n. 115 al n. 140 presenti nel dettaglio del suo conto e che ricalcoli i premi dovuti per ottobre 2012, novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013.
A suo dire, la Cassa non avrebbe tenuto conto della correzione dei premi LAMal per i mesi da ottobre a dicembre 2012 pari a Fr. 21,10 (cfr. n. 121 del conteggio) per il mese di ottobre 2012.
Quanto al mese di novembre 2012, in data 21 marzo 2013 è stato emesso il PE n. __________ (doc. E) ed il 18 aprile 2013 il PE n. __________ qui in discussione, che però, malgrado sia successivo, chiede nuovamente il pagamento del premio di novembre 2012, oltre ai premi di ottobre 2012 e di gennaio 2013. Per questo motivo, l'insorgente si è opposto al secondo precetto esecutivo, dato che la prima procedura esecutiva era ancora in corso ed è poi sfociata il 24 maggio 2013 (doc. F) con un attestato di carenza beni di Fr. 310,65 (Fr. 218,50 di capitale), essendo al beneficio dell'assistenza sociale come risulta dal verbale di pignoramento.
Il premio chiesto per gennaio 2013 ammontava a Fr. 29,05 (cfr. n. 117), ma dal conteggio trasmesso risulta che la Cassa __________, in data 6 febbraio 2013 (cfr. n. 133), ha pagato questo importo, perciò non si capisce come mai la Cassa malati ne abbia preteso il pagamento con il precetto esecutivo n. __________.
Il ricorrente ha inoltre osservato come il predetto PE sia stato spiccato per il mancato pagamento dei premi LAMal di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013, mentre nella decisione su opposizione si parla del premio di dicembre 2012 e non più di quello di gennaio 2013. Tuttavia, dal citato conteggio non risulta alcun pagamento di Fr. 29,05 per il premio di dicembre 2012 ma, semmai, un premio di Fr. 118,50 (cfr. n. 122) che è stato corretto lo stesso 13 novembre 2012 con un accredito di Fr. 118,50 (cfr. n. 127), perciò questo premio non sarebbe più dovuto, ma è stato ugualmente richiesto con il precetto esecutivo.
In conclusione, l'assicurato ha lamentato una poca chiarezza e trasparenza da parte della sua Cassa malati nei conteggi e le spiegazioni che ha richiesto non gli sono mai state date.
I. Con risposta del 12 agosto 2013 (doc. III) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, perché il ricorrente non ha a tutti gli effetti saldato i premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 (in luogo di dicembre 2012, evidente errore di scrittura apparso sulla decisione del 6 maggio 2013 - recte: decisione su opposizione del 5 luglio 2013), malgrado i numerosi solleciti in tal senso. In assenza della prova che, per contro, l'assicurato abbia pagato la differenza dei premi pretesa con il PE n. __________, la decisione impugnata deve essere confermata.
L. Il 22 agosto 2013 (doc. V) il ricorrente ha prodotto la decisione della Cassa __________ con cui è stato posto al beneficio della riduzione del premio di Cassa malati per i mesi da ottobre a dicembre 2012 (doc. G), ciò che dimostrerebbe che dei pagamenti sono intervenuti su queste mensilità. Per il premio di Fr. 29,05 del mese di gennaio 2013, l'assicurato ha ribadito che dalla voce n. 128 del conteggio risulta che il 12 gennaio 2013 è stato effettuato un versamento che ha lasciato un saldo di Fr. 29,05, ma il 6 febbraio 2013 (n. 133) v'è stato un accredito di pari importo da parte della Cassa di compensazione, perciò nulla sarebbe più dovuto. Infine, l'insorgente ha sollevato l'eccezione di una doppia pretesa per il premio LAMal di novembre 2012, dato che quando la procedura per l'incasso di questo mese non era ancora terminata (n. __________), la Cassa malati ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013. Egli ha poi rilevato che il mese di dicembre 2012 non è mai stato oggetto di una procedura esecutiva.
La Cassa malati si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII), mentre il ricorrente non ha più formulato osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:
" 1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
3 L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.
4 Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.
(…)".
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l'art. 105a OAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Giusta l'art. 105c OAMal, gli assicuratori non possono compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
Occorre esaminare se, correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dal ricorrente i premi arretrati di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013.
Il Tribunale dovrà poi, laddove necessario, stabilire l'ammontare del debito.
In effetti, al premio iniziale di Fr. 188,30 è stato dedotto il sussidio cantonale concesso all'assicurato con decisione del 31 ottobre 2012 (doc. G: Fr. 563,10) per i mesi da ottobre a dicembre 2012, per ottenere un premio netto mensile di Fr. 118,50 per ottobre, novembre e dicembre 2012.
Come risulta dall'estratto conto dettagliato fornito dalle parti, i premi di Fr. 188,30 per ottobre 2012 (n. 115) e novembre 2012 (n. 116), notificati il 6 settembre e il 13 ottobre 2012, sono stati pagati parzialmente, visto che il saldo dovuto era di Fr. 118,50.
Il premio di dicembre 2012 è stato (invece) sin da subito fissato in Fr. 118,50 il 13 novembre 2012 (n. 122), visto che nel frattempo era pervenuta alla Cassa malati la decisione di concessione all'assicurato della riduzione del premio LAMal.
L'8 dicembre 2012 (n. 117) la Cassa malati ha notificato al suo assicurato il premio di gennaio 2013, pari a Fr. 127,65 che, dedotto il sussidio, rimaneva scoperto nella misura di Fr. 29,05.
Come detto, il mancato pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti dell'assicurato da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________, oggetto del contendere, per l'importo di Fr. 266,05 (Fr. 118,50 + Fr. 118,50 + Fr. 29,05), oltre a Fr. 60.- di spese amministrative.
Quanto alla mensilità di dicembre 2012, dall'estratto conto risulta che questo premio è stato oggetto del PE n. __________, sfociato in un attestato di carenza beni di Fr. 310,65, di cui Fr. 218,50 di capitale, pari infatti al premio di dicembre 2012 di Fr. 118,50 (n. 122) ed alle spese di elaborazione di Fr. 40.- (n. 123) e amministrative di Fr. 60.- (n. 124).
Dal precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 21 marzo 2013 (doc. E) dall'U__________ di __________, risulta invece che il credito di Fr. 118,50 si riferiva al premio LAMal del mese di novembre 2012.
Tuttavia, se così fosse, come ha ben rilevato il ricorrente, una tale situazione non potrebbe essere tutelata, giacché il premio di novembre 2012 è stato posto in esecuzione una prima volta il 21 marzo 2013 (PE n. __________) ed una seconda volta il 18 aprile 2013 (PE n. __________) e la prima procedura esecutiva è sfociata in un attestato di carenza beni il 24 maggio 2013 (doc. F).
Pertanto, se si considerassero valide le diciture presenti in entrambi i succitati precetti esecutivi, questo Tribunale dovrebbe semmai rigettare l'opposizione dell'assicurato limitatamente ai premi di ottobre 2012 e gennaio 2013, mentre il premio di novembre 2012, essendo confluito nell'ACB, non potrebbe più essere preteso dall'assicuratore con una nuova procedura esecutiva e dunque il suo ricorso, su questo punto, andrebbe accolto.
La documentazione agli atti si rivela essere contraddittoria.
Verosimilmente, invece, il PE n. __________ si doveva se del caso riferire alla mensilità di dicembre 2012 che, però, risulta essere stata integralmente saldata con Fr. 118,50 ("Prämienkorrektur Dezember 2012") già il 13 novembre 2012 (n. 127), ossia lo stesso giorno che essa è stata richiesta all'assicurato (n. 122).
Da questo estratto conto si evince, inoltre, che il 10 novembre 2012 (n. 121) v'è stata una correzione sui premi da ottobre a dicembre 2012, con un accredito di Fr. 21,10.
Il premio del mese di gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato chiesto l'8 dicembre 2012 con conteggio n. 17744184 e parzialmente corrisposto, essendo rimasto un saldo dovuto di ancora Fr. 29,05 (n. 117).
Inoltre, dall'estratto conto in esame (doc. D) emerge che il conteggio n. 18162195 del 12 gennaio 2013 era relativo alle mensilità di gennaio e febbraio 2013, per il cui pagamento l'assicurato è stato diffidato tre volte (l'ultima il 29 aprile 2013). Il saldo ancora dovuto ammontava a Fr. 29,05.
Tuttavia, come risulta dalla diffida del 17 marzo 2013 (doc. 12) - che faceva seguito all'identico sollecito del 17 febbraio 2013 (doc. 10) -, il premio di gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato "annullato" dalla contabilizzazione di un premio identico, ma negativo (Fr. -127,65), cosicché rimaneva dovuto soltanto il premio di febbraio 2013 ammontante a Fr. 127,65.
Al riguardo, va inoltre osservato come il 6 febbraio 2013 v'è stato un pagamento manuale di Fr. 29,05 sul conteggio n. 18162195, così pure di Fr. 23,90 l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013. Il 26 febbraio 2013, invece, c'è stata una compensazione di Fr. 21,75 (conteggio n. 18516674).
Per contro, esaminando l'estratto conto al 7 giugno 2013 (doc. D), si evince che il premio di gennaio 2013 di Fr. 127,65 era ancora dovuto nella misura di Fr. 29,05 (n. 117), ma che poi, il 6 febbraio 2013 (n. 133), grazie alla concessione del sussidio di Cassa malati da parte della Cassa __________, v'è stato un accredito di Fr. 29,05 sul conteggio n. 18162195, cosicché, come tale, questo premio era stato interamente soluto.
Mal si capisce, quindi, la pretesa della Cassa malati che il 18 aprile 2013 ha escusso l'assicurato per l'importo di Fr. 29,05 a saldo del premio di gennaio 2013.
Risulta, inoltre, che il 9 febbraio 2013 (n. 134) il sussidio per i mesi da gennaio a marzo 2013 è stato di Fr. 120,35 (n. 18516674) ed era comprensivo dei succitati Fr. 21,75.
I Fr. 23,90 contabilizzati l'11 febbraio ed il 6 marzo 2013 sono stati computati sui premi di febbraio 2013 (n. 135) e di marzo 2013 (n. 136) di cui al conteggio n. 18162195 (doc.12).
il premio di ottobre 2012 di Fr. 188,30 è rimasto impagato nella misura di Fr. 118,50, a cui va dedotta la correzione di premio di Fr. 21,10, per un saldo debitorio di Fr. 97,40;
il premio di novembre 2012 di Fr. 188,30, il cui saldo ancora dovuto era di Fr. 118,50, è stato oggetto della procedura esecutiva n. __________ (doc. E) - e non il premio di dicembre 2012, visto che esso è stato subito corretto (conteggio n. 17486021) -, la quale è sfociata nell'attestato di carenza beni del 24 maggio 2013 (doc. F) e quindi non può più essere oggetto del precetto esecutivo n. __________ qui in discussione;
il premio di dicembre 2012 di Fr. 118,50 è stato soluto il 13 novembre 2012 tramite correzione di premio ("Prämienkorrektur Dezember 2012") dovuta al sussidio di Cassa malati;
il premio di gennaio 2013 di Fr. 127,65 è stato inizialmente corrisposto fino all'ammontare di Fr. 29,05 e grazie al sussidio di Cassa malati ricevuto in seguito, anche questi Fr. 29,05 sono stati versati all'assicuratore il 6 febbraio 2013, perciò nulla è più dovuto ad CO 1.
Di conseguenza, le censure sollevate dal ricorrente devono essere integralmente accolte.
Questo Tribunale stabilisce, quindi, che l'importo ancora dovuto dal ricorrente per i premi LAMal dei mesi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013 assomma in totale a Fr. 97,40 e si riferisce al solo premio di ottobre 2012.
Con la diffida del 15 dicembre 2012 (doc. 8) queste spese sono state inizialmente conteggiate in Fr. 40.- relativamente al premio di ottobre 2012 non soluto.
Con l'ultima diffida del 28 gennaio 2013 (doc. 9) le spese amministrative sono lievitate a Fr. 60.- e sono state richieste per la mora nel pagamento dei premi di ottobre 2012, novembre 2012 e gennaio 2013.
Questo importo è poi stato confermato nell'ultima diffida del 26 febbraio 2013 (doc. 11).
In seguito, sono state inserite pure nel PE n. __________ del 18 aprile 2013 quali spese amministrative.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie l'assicuratore non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi per poter condannare il ricorrente al pagamento delle spese (STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7).
Infatti, agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti e delle diffide di pagamento dei premi LAMal, da cui risulta l'importo preteso maturato in favore della Cassa malati per ogni sollecito.
La Cassa malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto, il giudice delegato ha chiesto esplicitamente all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto (doc. II). La Cassa malati l'ha fatto, ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e, peraltro, le copie dei premi dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di pagamento, insieme alla risposta di causa, ma non ha prodotto nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.
Mancando quindi la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2012.41 del 16 luglio 2012 consid. 7).
Ne segue che l'assicurato non deve dunque alcunché per spese di sollecito e/o amministrative.
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio mensile di 188,30 per il mese di ottobre 2012 - ridotto ora a Fr. 97,40 -, fatturato l'8 settembre 2012 (doc. 4) e da corrispondere entro il 1° ottobre 2012, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della decorrenza del mese.
Tuttavia, visto come l'assicuratore abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 19 dicembre 2012, la sua pretesa va ammessa così come esposta siccome più favorevole al debitore.
In queste condizioni, la decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 97,40 oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative pretese.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione del ricorrente al PE n. __________ del 18 aprile 2013 emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra appena esposta.
Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata parzialmente annullata.
Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. Il ricorrente è riconosciuto debitore della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr. 97,40 per il premio LAMal di ottobre 2012, oltre ad interessi del 5% dal 19 dicembre 2012.
1.2. Per l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ emesso il 18 aprile 2013 dall'U__________ di __________.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti