Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2013.49
Entscheidungsdatum
14.04.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.49

IR/sc

Lugano 14 aprile 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2013 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto

· che RI 1 è assicurato presso CO 1 nel corso del 2012. Egli era domiciliato a __________ per poi trasferirsi con il mese di giugno 2012 ad __________. Nel cantone di __________ egli era stato posto al beneficio della riduzione del premio da parte del Cantone;

· che con il trasferimento in Ticino il sussidio per la riduzione del premio non è più stato riconosciuto all’assicurato, l’assicuratore ha preteso i premi per il resto dell’anno e la mutazione di domicilio è stata considerata effettiva a partire con il mese di luglio 2012;

· che l’assicuratore ha emesso una serie di conteggi non sempre intellegibili e chiari, ha chiesto il pagamento del suo credito oltre a spese amministrative ed ha escusso il 25 marzo 2013 l’assi-curato per l’incasso dei premi e delle spese dovuti;

· che l’8 aprile 2013 l’assicuratore ha emanato la sua decisione formale in materia ed, a seguito dell’opposizione del 17 aprile 2013 dell’assicurato, ha emanato – il 24 giugno 2013 – la sua decisione su opposizione;

· che, contro tale provvedimento è insorto l’assicurato mediante ricorso del 16 luglio 2013 che l’assicuratore ha chiesto di respingere mediante la sua risposta di causa del 2 ottobre 2013;

· che allo scambio di allegati è seguita una articolata ed impegnativa istruttoria condotta dal giudice delegato alla luce delle lacune riscontrate nella procedura;

· che in particolare il 4 ottobre 2013 il TCA ha scritto all’assicurato-re la seguente lettera:

" … vogliate comunicare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni quanto segue:

· Il signor RI 1 ha beneficiato di una riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ai sensi dell’art. 65 LAMal?

· Se si quali importi gli sono stati riconosciuti e vi sono stati versati?

· Agli atti non è contenuta la polizza rilasciata al signor RI 1 per il periodo di domicilio in quel cantone. Potete produrre l’atto?

· Il premio dovuto da RI 1 per il periodo di domiciliazione nel cantone Ticino ad __________ dovrebbe essere dovuto dal 1 giugno e non invece dal 1 luglio come da voi ritenuto. Perché avete proceduto a considerare il nuovo premio solo dal 1 luglio 2012?

Ma andiamo con ordine visto che dagli atti e dalla risposta di causa vengono indicate cifre sempre diverse e non sempre chiare si impone un chiarimento. Anzitutto mi interessa sapere quali esatte spese amministrative vengono chieste al signor RI

  1. La soma totale della vostra richiesta è di CHF 120.00. Questo importo va precisato, dovrete quantificate dettagliatamente e contestualizzate (oltre che comprovate, un rinvio preciso agli atti è doveroso) l’importo.

Noto, con una certa sorpresa, che verrebbe richiesto un importo di CHF 90.00 per l’apertura dell’incarto con rinvio ad una fotocopia incomprensibile (formante il doc. 14). Vi segnalo, a titolo comparativo, che la previgente tariffa dell’ordine degli avvocati prevedeva un importo di CHF 50.00 in Ticino per l’apertura di un incarto di uno studio privato. Vogliate quindi precisare in che cosa sono consistite queste spese.

Nella vostra risposta di causa indicate che (punto 12 pagina 6 [pro futuro sarebbe opportuno indicare i fatti con le lettere maiuscole dell’alfabeto e con i numeri arabi le considerazioni di diritto]) il signor RI 1 era al beneficio del sussidio cantonale sino al 31 maggio 2012 e, né il Comune di __________ né il Cantone di __________ hanno pagato il premio di giugno.

Vogliate indicare perché il sussidio è stato riconosciuto solo sino a fine maggio 2012, se la circostanza vi è nota. Se la riduzione del premio (per sussidio intendete certamente la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ai sensi dell’art. 65 LAMal) non è stata revocata formalmente per un cambiamento della situazione economica del ricorrente, perché il sussidio non è proseguito sino alla fine dell’anno 2012? L’art. 8 dell’Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, prevede che:

1 Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

Ciò impone una verifica in questo senso. L’avete svolta? Con quale risultato?

Vogliate precisare quindi se il sussidio 2012 per il signor RI 1 vi è stato versato, per quale importo, quando, se ne avete retrocesso parte.

Vogliate precisare perché, se il trasferimento in Ticino è avvenuto ed annunciato con effetto al 1 giugno 2012 avete (punto 4 pag. 2) modificato (ed attestato conseguentemente nella polizza) la mutazione solo a partire dal 1 luglio 2012. Questo aspetto è ripreso nel documento 6 dove al signor RI 1 viene chiesto il versamento del premio 2012 giugno per un importo di CHF 397.00 mentre il premio ticinese era di CHF 371.00 da cui dedurre l’importo della redistribuzione delle tasse ambientali per CHF 3,50.

Il vostro documento 6 non è chiaro, oltre a chiedere il versamento per giugno 2012 di CHF 397.00 quando il signor RI 1 era già domiciliato in Ticino ad _________, viene esposta una pretesa di pagamento di premi per il trimestre da luglio a fine settembre 2012 (3 mesi) così formulata:

  • Assurance obligatoire des soins (AH) 3 26.00 - 78.00

Subside cantonal 3 397.00 1191.00

Ora vorrete chiarire per cortesia la dicitura «subside cantonal» riferita all’importo mensile di CHF 397.00 che invece dovrebbe essere l’importo del premio nel cantone di __________.

L’importo di CHF 26.00 dovrebbe essere invece l’importo della differenza tra i premi dei due cantoni. Vista l’incomprensibilità delle diciture del vostro scritto vogliate fornire le precisioni che il caso impone.

Vogliate precisare se è corretto ritenere che il signor RI 1 avrebbe dovuto pagare il premio TI dal 1.6.2012 (CHF 371.00 ./. 3,50 tasse ambientali) e se è corretto che dal 1 ottobre 2012 egli si deve vedere riconoscere la deduzione dell’importo del rischio infortunio per un importo mensile di CHF 25,90. In altri termini il premio dovuto dal trasferimento nel cantone Ticino assommerebbe a:

371.00 ./. 3,50 = 367.50 x 4 mesi (06 -09.2012) = CHF 1470.00

Per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2012 il premio del signor RI 1, per quanto desumibile, dovrebbe assommare a CHF 367.50 – 25.90 ossia CHF 341.60, quindi per il periodo 10 – 12.2012 l’importo dovuto dovrebbe essere:

341.60 x 3 = CHF 1024.80

Non avete prodotto la polizza assicurativa di RI 1 per il periodo di domicilio nel Cantone di __________. Il premio dovrebbe essere di CHF 397.00 (così si potrebbe dedurre dai vostri scritti). Ponendo questa ipotesi di un premio di CHF 397.00 (da cui dedurre la tassa ambientale di CHF 3,50, ossia un premio al netto del sussidio di CHF 393.50) quanto dovuto per premi nel cantone di __________ nei primi 5 mesi del 2012 assommerebbe a:

393.50 x 5 mesi (01 – 05.2012) = CHF 1967.50

Il premio totale 2012 dovuto nei 2 cantoni dovrebbe essere quindi di: CHF 4'462,30.

E’ corretta questa ricostruzione?

In una ricapitolazione 21 marzo 2013 avete indicato un incasso di complessivi CHF 1817,30 (oltre ai premi 2013 sino a marzo compreso).

Con il precetto esecutivo avete preteso: CHF 738.00 oltre a vostre spese amministrative per CHF 120.00 complessivi (doc. 16). Il PE fa stato di un versamento ulteriore di CHF 772.00.

Con la decisione 8 aprile 2013 (doc. 18) pretendete CHF 738.00 oltre alle spese amministrative di CHF 120.00. Nello scritto 15 aprile 2013 indicate incasso di CHF 397.00 il 26.09.2012 e 375.00 il 9.11.2012 (ma questi importi sono già contemplati nello scritto doc. 15 a pagina 2).

Producete una mail di __________ che indica pagamento del premio __________ sino a fine giugno 2012 per conto del qui ricorrente da parte dell’Ufficio dell’aiuto sociale di __________.

L’importo di CHF 911.00 è ritenuto nella decisione su opposizione del 24 giugno 2013 (doc. 22) ed è pari all’importo di CHF 738.00 per i premi, 120.00 per le pretese spese amministrative e CHF 53.00 per le spese esecutive.

Ora non vi sfugge la confusione in cui si può trovare il giudice con tutte queste cifre ed a fronte di un manco di chiarezza, in particolare perché nelle ultime considerazioni della risposta di causa sostenete che “l’assicurato è debitore di CHF 330.50” cui si aggiungerebbero le spese amministrative e gli interessi. Questo a seguito di un pagamento 12 settembre 2013 di 393,50. Dagli atti prodotti emerge in realtà che l’incasso è stato di CHF che 407.50, poi fate un riferimento non comprensibile a tasse federali giugno/settembre (2012?) rimborsate (a chi e da parte di chi? Sembrerebbe che la Città di __________ le abbia riversate o versate).

Alla luce dei rilievi che precedono vi chiedo di volere precisare e contestualizzare la vostra risposta di causa e di fornire i chiarimenti qui richiesti." (doc. IX)

· che RI 1 ha preso posizione in merito il successivo 31 ottobre 2013 (doc. XII) ammettendo errori e difficoltà nel gestire la procedura;

· che, ritenendo comunque insoddisfacente le risposte ottenute, il giudice delegato ha ulteriormente interpellato l’assicuratore evidenziando quanto segue:

" (…)

Dalla vostra lettera si deduce, apparentemente, che:

a. il vostro credito, corretto, ammonterebbe a CHF 738.-- per premi lordi (in italiano il termine "brut" si traduce con lordo; "Brutti" [v. pag. 4 vostro scritto 31.10 / 4.11.2013] in italiano è aggettivo che ha attinenza con l'estetica). Da questo importo andrebbe secondo voi dedotta la cifra di CHF 407,50 ricevuta dall'ufficio preposto di __________. Il credito per premi sarebbe quindi di CHF 330,50.

b. Voi chiedete, inoltre, il versamento di spese di natura amministrativa per CHF 120.—(per spese di sollecito rispettivamente spese per l'apertura dell'incarto) e le spese esecutive per CHF 53.-- (che sono accessorie al credito e non costituiscono elemento di credito. Su questi aspetti si vedano le STCA che voi stessi citate; STCA 36.2010.65 pag. 17 e STCA 36.2009.177 pag. 22 in medio).

c. Rammento che la vostra decisione specificava il preteso credito in CHF 911.--.

A questo proposito evidenzio come non fosse certamente facile per il signor RI 1 comprendere entità e composizione del credito da voi vantato e verificarlo puntualmente. Contrariamente a quanto evidenziate non si trattava di esaminare solo gli importi di 3 mesi, ma di verificare la correttezza del premio cantonale applicato, la correttezza delle deduzioni per le redistribuzioni riconosciute, verificare l'esito del sussidio e ciò anche con riferimento ai pregressi importi di premi pagati (e da voi menzionati nella vostra corrispondenza: v. doc. 15 e doc. 21).

Nel vostro scritto 31 ottobre 2013 ribadite la volontà di incassare spese per l'incarto ed il sollecito, nonostante gli errori procedurali che ammettete nei seguenti passaggi:

· Constatato l'annuncio di cambio d'indirizzo del signor RI 1 indicate:

"Avremmo dovuto adattare il premio" … (ed) "Avremmo dovuto richiedere il pagamento di CHF 371.-- …" ammettendo di avere commesso un errore

· "Non sappiamo perché il sussidio cantonale/riduzione del premio … è stato riconosciuto solo fino a fine maggio 2012" … "Supponiamo …".

Mi sembra che i vostri servizi abbiano avuto un buon contatto con l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattie del "Service de l'action sociale" del Dipartimento della "santé et des affaires sociales" del Cantone di __________ (signore: __________ e __________). Perché non avete chiarito questo aspetto della cessazione del versamento della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito)? Perché non è stato fatto successivamente alla mia lettera del 4 ottobre 2013 dove segnalavo il tema? L'interruzione del sussidio da parte del Canton __________ se motivato esclusivamente dal cambio di domicilio cantonale non è ammissibile (vedi scritto TCA 04.10.2013 pag. 2 dove è riportata la norma applicabile). Cogliere le ragioni della cessazione del versamento del sussidio sarebbe stato importante ed utile ai fini dell’accertamento del vostro credito.

· Specificate di avere "erroneamente retrocesso" le tasse federali ambientali (pag. 2 in fondo) ed avere "… dovuto fare delle rettifiche contabili" … "per questa ragione … abbiamo fatto una richiesta di esecuzione di premi lordi" aggiungete poi: "qui c'è stato un problema" poiché avete commesso un ulteriore errore con l'accredito (pag. 3 in alto).

· Ammettete ulteriore errore quando indicate che il premio ticinese andava applicato dal 1° giugno 2012 e non dal 1° luglio 2012 (punto 8 pag. 3). Poi però ribadite che "il sig. RI 1 era debitore di CHF 397.-- (giugno) + 3 x CHF 371.-- (luglio, agosto, settembre)". Secondo voi nella materialità dei fatti nulla cambierebbe, tema questo che va verificato, ma in ogni caso questa indicazione è contraddittoria e tende ad ingenerare confusione nel signor RI 1 cui domandate CHF 120.—per spese amministrative.

· Commettete l'errore (pag. 3 punto 8 in medio) di inserire nel vostro credito le spese esecutive (come specificato in precedenza).

Ora alla luce di questo inanellarsi di errori da voi commessi, pretendete comunque dall’assicurato delle spese di natura amministrativa. Nella vostra lettera 31 ottobre 2013 non avete tentennamenti su questo aspetto. Ne prendo atto.

Con lo scritto 31 ottobre 2013 non precisate, come sarebbe stato necessario oltre che opportuno, l’ammontare del premio dovuto nel Cantone di __________ nel 2012 dedotto il sussidio. Ho ricevuto la copia della polizza (doc. XII/1) ma nessuna indicazione viene specificata in proposito. Si tratta della copia della polizza rilasciata il 14 ottobre 2011, posso comprenderne quindi le ragioni. Ma dopo la determinazione della RIPAM in favore del signor RI 1 non è stata stampata e notificata allo stesso una nuova polizza assicurativa? Vi chiedo i farmi avere copia di tale polizza.

Vi informo che la vostra risposta alle mie domande non dissipa i dubbi. Vi avevo segnalato una serie di conteggi e pretese sempre diverse, avete motivato talei conteggi sostanzialmente con vostri errori, salvo continuare a pretendere spese amministrative. Vogliate prendere atto del fatto che, con scritto parallelo di cui annetto copia,

  1. Interpello il Département de santé / Service de l'action sociale Office de l'assurance-maladie per conoscere le cause dell'interruzione del versamento della RIPAM.

ed inoltre

  1. Trasmetto al signor RI 1 il vostro scritto 30 ottobre 2013 per eventuali osservazioni entro il 15.11.2013.

Non vi nascondo che dovere nuovamente metter mano alla penna per un lungo ed articolato scritto (quale questo) non mi fa certamente piacere dopo avere già dovuto scrivervi il 4 ottobre 2013 per avere un po’ di chiarezza. Una fattispecie di questa natura che impone tutto questo impegno a fronte delle lacune dell'assicuratore lascia francamente perplessi.

Sin d'ora mi riservo di organizzare un'udienza di discussione di causa alla presenza dei funzionari di CO 1 che hanno seguito la procedura ed alla presenza della giurista se non dovessi ricevere i necessari chiarimenti che il caso impone." (doc. XIII)

· che, conformemente a quanto preannunciato all’assicuratore, il giudice delegato ha interpellato l’Ufficio dell’Assicurazione malattia del cantone di __________ il 6 novembre 2013 e ciò parallelamente al Servizio Comunale dell’azione sociale di __________ (doc. XIV). La laconica risposta della funzionaria UAM incaricata, dell’11 novembre 2013, non è servita a fare chiarezza in merito ai fatti sicché il giudice delegato ha scritto ulteriormente all’ufficio in questione (e nuovamente in lingua francese per facilitare la comprensione) per ulteriori chiarimenti;

· che la collaboratrice dell’Ufficio dell’azione sociale di __________ ha invece preso posizione in merito alla lettera del Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 26 novembre 2013 (doc. XVII);

· che, vista l’assenza di una presa di posizione al secondo scritto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia di __________, il giudice delegato ha interpellato direttamente il Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento interessato ed il Capo Ufficio dell’assicu-razione malattia neocastellano il 2 dicembre 2013 (doc. XVIII);

· che il capo ufficio coinvolto ha comunicato, il 16 dicembre 2013 (doc. XIX), al giudice delegato che sussidi in favore del signor RI 1 sarebbero stati riconosciuti anche per il periodo successivo alla partenza dal cantone e sino a fine dell’anno;

· che le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XX e XXI) ed il successivo 27 febbraio 2014 il giudice delegato ha interpellato ulteriormente CO 1 (doc. XXIII). Il 5 marzo 2014 l’Ufficio dell’assicurazione malattia del cantone di __________ ha comunicato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il conteggio degli importi riconosciuti in suo favore (doc. XXVI/1 per CHF 2'127,30);

· che il giudice delegato ha interpellato l’assicuratore in merito alla nuova quantificazione delle sue pretese l’11 marzo 2014 (doc. XXVII) e CO 1 ha indicato il 28 marzo 2014 (doc. XXVIII) che:

" (…)

Anzitutto, rammentiamo che il credito per il premio di giugno 2012 è stato saldato dall'ufficio comunale dell'aiuto sociale di __________.

Calcolato con i premi netti dovuti per i mesi di luglio a dicembre 2012, rimaneva un credito di Fr. 330.50 a nostro favore per il premio di settembre, cui si aggiungevano i Fr. 30.-- e Fr. 90.-- di spese amministrative (tolte le spese esecutive), cioè un totale di Fr. 450.50.

Visto il pagamento intero del credito per il premio rimanente da parte del Cantone di __________ (OFCAM), abbandoniamo, eccezionalmente, le nostre spese amministrative.

Tenuto conto del versamento dell'OFCAM (cfr. lettera del 5 marzo 2014), il conteggio attuale è il seguente:

Ricevuti dall'OFCAM: + Fr. 2127.30 (per i premi da luglio a

dicembre 2012)

Dovuti dall'assicurato: - Fr. 330.50 (saldo per il premio di

settembre 2012)

Saldo a favore dell'assicurato: +Fr. 1796.80 (che gli saranno restituiti appena ci avrà trasmesso la sua relazione bancaria o postale, sconosciuta da parte nostra).

Per altro, stante saldato il credito, chiediamo con lettera odierna all'ufficio esecutivo d'annullare e di radiare l'esecuzione ivi relativa (cfr. allegato). Nello stesso tempo, rinunciamo, eccezionalmente, alle nostre spese esecutive." (doc. XXVIII)

· che invitato a prendere posizione in merito il signor RI 1 è rimasto laconicamente in silenzio;

· che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

· che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

· che, in diritto, come già segnalato al curatore dell’assicurato, la materia è retta dall’art. 61 LAMal secondo cui l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale;

· che in caso di mancato versamento di premi (e partecipazioni), l’Ordinanza di applicazione della LAMal prevede (con effetto dal 1° gennaio 2012 e quindi per i premi in discussione) quanto segue:

" Art. 105a Interessi di mora

Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1

LPGA è del 5 per cento all’anno.

Art. 105b Procedura di diffida

1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

2 Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato."

Fondandosi sul previgente diritto (di senso analogo) questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha promulgato (tra altre) anche una decisione 1 febbraio 2013 in re T. (36.2012.59 e 60) in cui si rileva quanto segue:

" A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. … .

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito … .

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto, l'art. 14.1 del Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal prevede che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

In specie, gli interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono pertanto dovuti.

Circa le spese esecutive va ancora osservato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

" All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70., che contesta.

(…) 10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Va osservato come le spese esecutive vere e proprie non formino oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Questa Corte più volte ha ricordato come

" per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF."

· che in concreto la pretesa dell’assicuratore sarebbe stata in parte da accogliere siccome i premi dovuti in virtù dell’obbligo assicurativo in essere, le pretese sarebbero state comunque corrette quo agli importi delle spese e dei premi per il mese del trasferimento alla luce delle imprecisioni rilevate dall’istruttoria;

· che, al mancato chiarimento dei rapporti tra le parti è intervenuta la cessazione del versamento da parte del cantone di domicilio precedente del signor RI 1, della riduzione del premio nonostante l’obbligo legale in essere (salve eventuali modifiche quo al diritto di merito alla percezione);

· che il cantone di __________, interpellato dal giudice delegato, ha comunque riconosciuto il diritto dell’assicurato di beneficiare della riduzione del premio anche successivamente al suo trasferimento in Ticino cosa che ha condotto l’assicuratore ad ammettere l’estinzione del suo credito e addirittura un credito dell’assicurato;

· che RI 1, alla luce delle pecche amministrative che sono state evidenziate, ha rinunciato a percepire spese;

· che il litigio è divenuto palesemente privo d’oggetto, nonostante il silenzio del signor RI 1, e la procedura può essere conseguentemente stralciata dai ruoli senza carico di tasse di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciata dai ruoli.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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