Raccomandata
Incarto n. 36.2013.31-34 36.2014.38-41
IR/sc
Lugano 8 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 27 maggio 2013 (36.2013.31 – 34) formulati da
RI 1 rappr. dal curatore RA 1
contro
4 decisioni rese su opposizione (tutte coeve) il 23 aprile 2013 da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
richiamata la chiamata in causa del 16 aprile 2014 (inc. 36.2014.38 – 41 ) della
PI 1
ritenuto, in fatto
A. Di RI 1, 1948, coniugata con __________, domiciliata a __________, già al beneficio di una rendita AI, è stata segnalata la scomparsa alla Polizia Cantonale, Posto di __________, il 4 maggio 2006 (doc. H1; i documenti richiamati sono tutti riferiti all’incarto 36.2013.31).
A segnalare la sparizione è stato __________, figlio della scomparsa che ha indicato come, della madre, non si avevano notizie dal 1° giugno 2003.
A seguito della segnalazione la Polizia ha posto in atto le usuali ricerche (doc. H1, H2 e XVI/4). Come appare dagli atti acquisiti presso l'__________ la rendita, a suo tempo (1.12.1992) concessa alla signora RI 1, è stata soppressa, con decisione 27 febbraio 2007 (doc. XVI/3) e ciò con effetto al 30 settembre 2006.
A motivazione della soppressione della rendita è stata ritenuta l’assenza di collaborazione dell’assicurata espressa nei seguenti termini:
" Il 18.09.2006 abbiamo richiesto un certificato d'esistenza in vita al fine di giustificare l'erogazione della rendita in quanto, dagli atti ufficiali della Polizia cantonale ticinese, la signora RI 1 risulta scomparsa. In fase di revisione l'assicurata risulta irreperibile e di conseguenza non è possibile procedere con una revisione delle prestazioni. Per questo motivo il versamento della rendita viene soppresso." (Doc. XVI/3)
In favore della signora RI 1 è stata istituita una curatela a norma dell'art. 393 v.CCS secondo cui l'autorità tutoria "prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione" e nomina un curatore in caso di "prolungata assenza di una persona di ignota dimora" o di "incertezza circa gli eredi" tra varie ipotesi.
Quale primo curatore è stato designato il figlio __________ il cui incarico è stato successivamente revocato poiché, con decreto d'accusa 7 maggio 2007 della P.P. avv. __________ (doc. E), egli è stato condannato per appropriazione indebita aggravata in danno alla madre (CHF 44'418.--). L'allora competente autorità tutoria ha quindi nominato curatrice l'avv. __________ di __________ sostituita, con effetto al 30 marzo 2013, dall'avv. RA 1 di __________.
Durante l’assenza della signora RI 1 sono state allestite, ad opera dei curatori che si sono alternati, le dichiarazioni fiscali (agli atti sono acquisite le tassazioni dal 2003 al 2010 sub. plico H6) mentre, per quel che attiene la copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie, è stato accertato (su richiesta del giudice delegato – doc. VII – e mediante l'acquisizione dell'incarto della PI 1 – Ufficio contributi, settore dell'obbligo assicurativo) che, a conoscenza della scomparsa della signora RI 1 (doc. VII/4 e VII/3), è stata inoltrata una richiesta di "interruzione temporanea della copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie" da parte dell'assicuratore malattia CO 1 (doc. VII/1). La domanda è stata ammessa con scritto 12 ottobre 2007 (doc. VII/5) dalla PI 1, che ha comunicato all'assicuratore che:
" (…)
Da accertamenti effettuati presso il Comune di __________, abbiamo rilevato che l'interessata, pur se sempre domiciliata nel Comune ai sensi degli artt. 23 e segg. del Codice civile svizzero, risulta essere partita per destinazione ignota da diverso tempo.
Teniamo a precisare che il diritto attualmente in vigore nell'ambito dell'assicurazione malattie prevede che ogni persona domiciliata nel Cantone Ticino deve essere affiliata presso un assicuratore malattie svizzero riconosciuto.
Considerata la particolarità e l'eccezionalità della fattispecie, lo scrivente Ufficio concede alla Cassa di interrompere il rapporto assicurativo con la persona citata a margine per il 1° giugno 2003.
Rendiamo comunque attenti che qualora la signora RI 1 necessitasse di cure medico-sanitarie e nel contempo risultasse sempre domiciliata nel Cantone Ticino ai sensi degli artt. 23 e segg. del Codice civile svizzero, l'assicuratore malattie __________ sarà tenuta al ripristino del rapporto assicurativo retroattivamente alla data di interruzione e all'assunzione delle prestazioni delle prestazioni come stabilito dalla legge." (Doc. VII/5)
Dai documenti trasmessi dall'amministrazione cantonale (copia della schermata dei dati informatici, doc. VII/8) appare che la signora RI 1 è stata indicata come in "Entrata" (futura) il 1° gennaio 2011. La schermata reca la data del 15 ottobre 2007.
Nella procedura relativa alla copertura assicurativa di RI 1 la PI 1 ha acquisito un messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2011 (Doc. VII/11) di una collaboratrice del Comune di __________ con cui si attesta la formale esistenza di un domicilio a __________ della signora RI 1.
A fronte di questo elemento la PI 1 ha comunicato, il 18 marzo 2011, alla CO 1 Assicurazione malattia che:
" Ci riferiamo alla nostra decisione del 12 ottobre 2007 con cui abbiamo concesso l'interruzione della copertura assicurativa della persona a margine per il 1° giugno 2003 in quanto irreperibile.
Da informazioni forniteci siamo però recentemente venuti a conoscenza che la signora RI 1 è sempre domiciliata nel Comune di __________ e la corrispondenza può essere inviata al seguente indirizzo presso Avv. RA 1 in __________.
Ne consegue che essa è da ritenere ininterrottamente soggetto all'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie, in quanto sempre domiciliata nel Cantone Ticino.
Considerato pertanto quanto sopra, invitiamo l'assicuratore malattie __________ a voler riattivare retroattivamente al 1° giugno 2003 la copertura assicurativa dell'interessata." (Doc. VII/12)
Copia di questa comunicazione è stata trasmessa al curatore della signora RI 1.
B. L'avv. RA 1, con lettera 29 marzo 2011, ha prontamente reagito alla comunicazione segnalando come la "revisione" della decisione di interruzione della copertura non aveva fondamento, il formale domicilio a __________ essendo circostanza da sempre nota alla PI 1 e non essendo intervenute novità (Doc. VII/13).
Nel gennaio 2013 le addette all'obbligo assicurativo della PI 1, hanno eseguito accertamenti e verifiche ulteriori (doc. VII/16) e l’8 febbraio 2013 hanno comunicato al curatore (doc. VII/19) quanto segue:
" Da recenti informazioni assunte abbiamo rilevato che la signora RI 1 è sempre domiciliata nel Cantone Ticino, a __________, ma attualmente si trova all'estero.
Considerato quanto precede le chiediamo di prendere posizione in merito alla situazione della signora RI 1, rispondendo alle seguenti domande:
A. Dal 2003 ad oggi dove ha risieduto? Quali sono stati i suoi mezzi di sostentamento?
B. Ora che si trova in __________, vive presso dei parenti? Ha intenzione di restare in __________ oppure di rientrare a vivere in Svizzera?
C. Attualmente svolge un'attività lavorativa in Svizzera o all'estero?
D. Attualmente è al beneficio di una rendita sociale dalla Svizzera o dall'estero?
E. In __________ è assicurata per le cure medico-sanitarie? Se sì voglia inviarci una copia della tessera europea di assicurazione malattie __________." (Doc. VII/19)
Cui il curatore ha dato seguito il successivo 14 febbraio 2013 segnalando:
" (…)
a) Dal 2003 sino a gennaio 2012 la signora RI 1, stando a quanto riferitomi, non ha avuto fissa dimora, vivendo come una senza tetto chiedendo l'elemosina.
b) In __________ vive presso una casa famiglia, pagando una retta mensile di € 1'200. Non sembra attualmente intenzionata a rientrare in Svizzera. Va, in ogni caso, valutata l'opportunità di far rientrare la Signora in Svizzera.
c) Non svolge alcuna attività lavorativa. Vi ricordo che la Signora RI 1 è affetta da patologie psichiatriche, a fronte delle quali era stata al beneficio della AI.
d) Non é al beneficio di alcuna rendita;
e) Non è assicurata in __________ per le cure medico sanitarie. Da parte mia, a fronte del ritrovamento della signora RI 1, ho provveduto a versare i premi di cassa malati. Da gennaio 2012 sino ad oggi." (Doc. VII/20)
C. A fronte delle verifiche e della situazione accertata l'amministrazione cantonale ha confermato l'obbligo assicurativo di RI 1 nata __________ mediante comunicazione 5 aprile 2013 (Doc. VII/22) avente il seguente tenore:
" (…)
Da accertamenti effettuati abbiamo appurato che la signora RI 1 è regolarmente domiciliata nel Comune di __________, ma attualmente soggiorna in __________. Dalle informazioni forniteci dall'avv. RA 1, rappresentante legale della signoraRI 1, è stato chiarito che il domicilio effettivo dell'interessata, non avendo mai eletto domicilio in __________ e non avendo nemmeno alcuna copertura assicurativa estera, si trova nel Comune di __________.
Preso atto di quanto precede, in base all'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) e all'art. 1 cpv. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal), confermiamo che la signora RI 1 è da ritenere ininterrottamente soggetta all'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie in Svizzera, in quanto sempre domiciliata nel Cantone Ticino." (Doc. VII/22)
scritto trasmesso direttamente all’assicuratore con copia al curatore.
L'avv. RA 1 ha prontamente reagito (il 16 aprile 2013 doc. VII/23) contestando le valutazioni e le conclusioni cui è giunta l'amministrazione. Dal canto loro le addette agli assicurati della PI 1 hanno ribadito l’esistenza di un obbligo assicurativo e quindi la "riconferma … (di) … quanto indicato nello scritto 5 aprile 2013 …" (Doc. VII/25).
D. A fronte di questa comunicazione e dell’accertamento da parte dell’amministrazione della sussistenza di un obbligo assicurativo, l'assicuratore malattia CO 1 ha fissato l'importo dei premi dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 rispettivamente CHF 4'444.80; 4'471.20; CHF 4'550.40 e 4'319.40 e ne ha chiesto il pagamento alla signora RI 1 tramite il curatore. Il versamento degli importi è stato richiamato siccome non soluto nei termini e, quindi, la debitrice (sempre per il tramite del curatore) è stata diffidata. Per tutti gli anni è stata calcolata dapprima una spesa amministrativa di CHF 10.-- e quindi una spesa di "apertura del dossier" di ulteriori CHF 30.--. Complessivamente CHF 40.-- per ogni anno preteso, poi lievitate a CHF 120.-- in sede di procedura esecutiva.
Per tutti gli importi che sono rimasti insoluti CO 1 ha chiesto al competente UE di __________ che venissero spiccati PE a carico della debitrice. Più specificatamente sono stati staccati i seguenti atti esecutivi:
· PE __________ del 02.10.2012 per CHF 4'444.80 (premi pretesi per l’anno 2008) e spese complessive per CHF 150.--;
· PE __________ del 02.10.2012 per CHF 4'471.20 (premi pretesi per l’anno 2009) e spese complessive per CHF 1590.--;
· PE __________ del 02.10.2012 per CHF 4'550.40 (premi pretesi per l’anno 2010) e spese per CHF 150.--;
· PE __________ del 02.10.2012 per CHF 4'319.40 (premi pretesi per l’anno 2011) e spese per CHF 150.--.
L’assicurata si è opposta a tutti i precetti e tali opposizioni sono state rigettate con distinte decisioni formali, tutte datate 10 ottobre 2012, da parte dell’assicuratore malattia. Per ogni periodo di copertura assicurativa per la quale CO 1 ha precettato l’assicurata è stata emanata una formale decisione cui il curatore ha formulato opposizione il 12 novembre 2012. Per ognuno dei 4 anni di premi in discussione l'assicuratore ha quindi emesso, il 23 aprile 2013, una decisione su opposizione con cui ha confermato il suo buon diritto alla percezione di premi e spese.
E. Il 27 maggio 2013 l’avv. RA 1 di __________, curatore dell’assicurata, con distinti ricorsi ha impugnato le 4 decisioni su opposizione emanate dall’assicuratore contestandone la fondatezza. In particolare il curatore della ricorrente ha evidenziato quanto segue:
" … come già indicato sia all'assicurazione CO 1 sia all' __________, il domicilio a __________ della ricorrente è puramente formale. Di fatto, RI 1 dal giugno 2006 (recte: 2003) sino al dicembre 2011 era di ignora dimora.
(…)
… è scomparsa dal proprio domicilio, senza lasciare alcuna traccia. La stessa era annoverata tra le persone scomparse anche nell'elenco della polizia cantonale (doc. C). solo nel gennaio 2012 la Signora RI 1 è stata ritrovata in __________. Dopo il ritrovamento, vive degente presso una struttura (doc. D). Si precisa che da gennaio 2012, data del ritrovamento della ricorrente, i premi mensili dell'assicurazione malattia sono stati regolarmente pagati.
(…)
Dalla data della scomparsa sino al ritrovamento della ricorrente, è evidente che non poteva essere tolto il domicilio da __________, visto e considerato che era l'ultimo domicilio prima della scomparsa.
(…)
… è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto da CO 1 Assicurazione Malattia, RI 1 non può considerarsi domiciliata a __________ dal 2008 e pertanto non può essere soggetta all'obbligo assicurativo.
(…)
…ancor più evidente se si considera che, a seguito della scomparsa, anche la rendita di invalidità al cui beneficio era la ricorrente è stata sospesa. A fronte di quanto sopra, appare paradossale che, da una parte, ossia ai fino dell'assicurazione malattia, RI 1 debba considerarsi domiciliata a __________, sebbene fosse di ignota dimora, mentre dall'altra, ossia ai fini della rendita di invaliditàRI 1, era da considerarsi di ignora dimora. (…)" (doc. I)
Nelle proprie conclusioni RI 1 chiede quindi l’accoglimento del gravame e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in parallelo essa chiede che le venga concessa l’assistenza giudiziaria argomentando con l’assenza di sufficienti risorse finanziarie per l’assenza di entrate potendo far capo unicamente ad un importo versato dal figlio.
F. Con scritto del 2 luglio 2013 (doc. V, presentato dopo la concessione di proroga del termine da parte del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) CO 1 postula la reiezione della richiesta dell’assicurata. Essa evidenzia che RI 1 è stata ritenuta obbligata all’assicurazione da parte dell’autorità amministrativa cantonale preposta al controllo degli assicurati. L’assicuratore evidenzia la correttezza del premio fissato nelle sue decisioni e del suo agire. In particolare CO 1 osserva quanto segue:
" (…)
Il 2.10.2007, l'assicuratore completa il modulo per la richiesta di interruzione temporanea della copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie inviato all'Ufficio dell'assicurazione malattia di Bellinzona (citato UAM) (doc. 3).
(…)
Il 12.10.2007, l'UAM di Bellinzona concede all'assicuratore il diritto di interrompere il rapporto assicurativo con la sig.ra RI 1 per l'1.06.2003. L'interessata sembra essere partita per destinazione ignota da diverso tempo (doc. 4).
(…)
Il 18.03.2011, l'UAM di Bellinzona informa l'assicuratore che da informazioni fornite è recentemente venuto a conoscenza che la sig.ra RI 1 è sempre domiciliata nel Comune di __________. Ne consegue che la ricorrente è da ritenersi ininterrottamente soggetta all'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie, in quanto sempre domiciliata nel Cantone Ticino. L'UAM invita l'assicuratore a voler riattivare retroattivamente all'1.06.2003 la copertura assicurativa della ricorrente. È anche menzionato che a partire da tale data la sig.RI 1 sarà pure tenuta al versamento dei premi assicurativi (doc. 5). (…)" (doc. V, pag. 2)
L’assicuratore rileva ancora come
" (…)
… secondo l'art. 23 del Codice civile svizzero, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. Ora, durante il suo soggiorno nella struttura denominata «__________ » nel Comune __________ in __________, la ricorrente non ha acquisito un nuovo domicilio e quindi era dunque sempre domiciliata nel comune di __________.
(…)
L'UAM ha invitato l'assicuratore a voler riattivare retroattivamente all'1.06.2003 la copertura assicurativa dell'interessata. Ha anche precisato che a partire di tale data la sig.ra RI 1 sarà pure tenuta al versamento dei premi assicurativi. La ricorrente ha dunque l'obbligo di pagare i premi secondo l'art. 60 LAMal e di partecipare ai costi delle prestazioni di cui ha beneficiato in applicazione dell'art. 64 LAMal. (…)" (doc. V, pag. 4-5)
G. Il Giudice delegato ha trasmesso la risposta di causa all’assicu-rata, per il tramite del curatore, ed ha concesso alla stessa la possibilità di esprimersi in merito e di postulare l’acquisizione di nuove prove (doc. VI del 4 luglio 2913). Di seguito è stato dato avvio ad una elaborata ed articolata istruttoria. In particolare il 4 luglio 2013 (doc. VII) il Giudice delegato si è rivolto alla PI 1, alle signore __________ e __________ responsabili del settore dell’obbligo assicurativo, per segnalare la pendenza della procedura, per postulare la trasmissione degli atti relativi all’obbligo assicurativo della signora RI 1, e per preannunciare l’indizione di una udienza nel corso della quale sarebbero state assunte le deposizioni delle predette funzionarie. Il successivo 12 luglio 2013 la PI 1 ha prodotto l’intero incarto richiesto spedito poi in copia alle parti per eventuali loro osservazioni entro la fine d’agosto 2013 (doc. VIII del 15 luglio 2013).
H. Il 2 settembre 2013 il Giudice delegato ha formulato al curatore dell’assicurata una richiesta di informazioni del seguente tenore:
" … La signora RI 1 sino a dicembre 2011 è stata di ignota dimora. (ed …) è stata ritrovata in __________ ed attualmente “vive degente presso una struttura” (dal doc. D si evince che si tratta della “__________” di __________ a __________, __________ di __________). (…)
… salvo mio errore, ha lo statuto di extra-comunitaria in __________ e di persona al beneficio dei diritti di cui all’ALC.
Ne consegue che è di rilievo accertare lo statuto giuridico in __________ della signora RI 1.
In particolare:
Ø Con quale statuto la signora RI 1 ha vissuto in __________?
Ø La signora RI 1 ha costituito un domicilio in __________?
Ø La signora RI 1 ha beneficiato in questi anni di cure mediche e/o ospedaliere?
Se sì, quando e quali cure? Da chi sono state pagate? Lei sa che in __________ i domiciliati non debbono assicurarsi ma sono assicurati per Legge ed in maniera automatica.
L’__________ di __________ (__________) ha rilasciato una tessera d’assicurazione a RI 1?
Ø La Signora è o è stata una contribuente secondo il diritto fiscale __________? Lo è attualmente (ora vive pagando una retta di Euro 1200.- in una struttura).
Ø Al momento della scomparsa la Signora (nata il 3 gennaio 1948) aveva un appartamento a __________? Conviveva con il figlio? Era un appartamento di proprietà? Cosa ne è stato? Cosa ne è stato del mobilio?
Ø Al momento della scomparsa la Signora era coniugata con __________ (o con altra persona)? Era divorziata?
Ho preso atto del contenuto del Suo scritto 14.02.2013 alla PI 1 secondo cui RI 1 ha vissuto “stando a quanto riferitomi” (da chi? ha documenti scritti?) senza fissa dimora chiedendo l’elemosina.
Le chiedo:
Ø La signora RI 1 è stata controllata dalle forze dell’ordine __________?
Ø E’ mai stata oggetto di un Rapporto alla o ad altro ente o istituzione giudiziaria __________?
Ø E’ mai stata arrestata?
Ø Può recuperare eventuali rapporti presso le competenti istanze __________ (__________) e produrli?
Ø Rispetto alla Sua del 14.02.2013 alla PI 1 è mutato qualcosa? La signora RI 1 è rientrata in Svizzera?
Ø In __________ la signora RI 1 ha allacciato legami sentimentali? Nuovi legami famigliari? Si è sposata?
Ø In __________ la signora RI 1 – e comunque durante gli anni della sua scomparsa – ha beneficiato di aiuti della pubblica assistenza __________?
Ø Come è stata ritrovata la signora RI 1? Chi l’ha condotta alla Casa di accoglienza? Vi è stato un intervento della forza pubblica? Vi sono rapporti su questi aspetti?
Ø Durante gli anni di assenza della signora RI 1 la stessa, per il tramite dei curatori che si sono succeduti, ha allestito dichiarazioni fiscali in Ticino? Per quali anni? È stata tassata? Per quali periodi?
Di rilievo è accertare se la signora RI 1 è stata, durante il periodo di assenza, ricoverata in nosocomi __________ o curata da strutture __________ eventualmente a carico di quale assicuratore.
La invito quindi, nella sua veste di curatore, a volere acquisire tutte le informazioni necessarie ed utili a valutare se RI 1 nata __________, 03.01.1948, ha costituito all’estero un domicilio rispettivamente le date durante le quali ciò sarebbe successo." (doc. XI).
Il curatore dell'assicurata (doc. XIII del 10 settembre 2013) ha potuto fornire solo scarse informazioni e non ha saputo rispondere alle richieste del giudice delegato nella loro interezza riservandosi un migliore approfondimento. Il TCA ha pure acquisito informazioni presso l'__________ (doc. XV) che sono state fornite il 18 settembre successivo (doc. XVI e relativi annessi). L’__________ ha precisato che la rendita AI è stata sospesa con effetto al 30 settembre 2006 siccome (doc. XVI/3 del 27 febbraio 2007 Decisione __________):
" Il 18.09.2006 abbiamo richiesto un certificato d'esistenza in vita al fine di giustificare l'erogazione della rendita in quanto, dagli atti ufficiali della Polizia cantonale ticinese, la signora RI 1 risulta scomparsa. In fase di revisione l'assicurata risulta irreperibile e di conseguenza non è possibile procedere con una revisione delle prestazioni. Per questo motivo il versamento della rendita viene soppresso."
Alla luce di queste emergenze il giudice delegato ha (il 10 ottobre 2013) indetto un'udienza nel corso della quale sentire le funzionarie della Cassa preposte all'obbligo assicurativo specificando le seguenti motivazioni:
" (…)
Rammento che il 12 ottobre 2007 l'allora esistente UAM aveva deciso di "interrompere il rapporto assicurativo … per il 1° giugno 2003" e ciò alla luce della eccezionalità del caso di specie.
Il 18 marzo 2011 il rapporto assicurativo è stato "riattivato" retroattivamente al 1° giugno 2003 (siccome la signora RI 1 domiciliata a __________).
A questa comunicazione il curatore della signora RI 1 ha reagito con scritto 29 marzo 2011.
Il 1° giugno 2012 l'avv. RA 1 ha comunicato alla Cassa che la signora RI 1 era stata "ritrovata" in una casa famiglia in __________.
L'8 febbraio 2013 la Cassa (settore obbligo assicurativo) ha formulato precise domande al curatore cui l'avv. RA 1 ha risposto il 14 febbraio 2013.
Il 5 aprile 2013 con scritto destinato a CO 1, assicuratore malattia, la Cassa ha comunicato di ritenere la signora RI 1 "ininterrottamente soggetta all'obbligo" LAMal, in quanto "sempre domiciliata in Ticino".
A questa lettera l'avv. RA 1 ha risposto con scritto 16 aprile 2013 e la Cassa ha ribadito la sua posizione il 12 luglio 2013.
Sin d'ora chiedo alla Cassa se una formale decisione con cui è stata revocata la sospensione 12 ottobre 2007 e ripristinato l'obbligo assicurativo è stata emanata e se sia stata oggetto di reclamo.
Dagli atti non sembra che ciò sia avvenuto." (doc. XVIII)
Prima dell'audizione (scritto pervenuto il 28 ottobre 2013, doc. XX) l'avv. RA 1 ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni atti relativi alla dichiarazione di scomparsa (doc. H1/2) della signora RI 1, il certificato relativo allo stato di famiglia (H3), un'attestazione dell'Associazione Casa __________ (__________) da cui emerge in particolare che:
"
La sig.ra non ha residenza in __________.
Ha beneficiato delle cure medico-sanitarie presso la struttura di cui è ospite, non ha avuto degenze ospedaliere.
Non è in possesso di tessera sanitaria.
Non ha procedimenti penali a Suo carico.
Non ha beneficiato di aiuti statali.
Non ha mutato il suo stato civile.
In base ad una valutazione oggettiva da parte del medico della struttura si ritiene che la Sig.ra è capace di intendere e di volere.
Non ha contratto matrimonio e risulta nubile.
È stata condotta nella nostra struttura dalla ____________________ su segnalazione del Comune di __________." (doc. H4)
nonché un plico (H6) di decisioni di tassazione dell'assicurata relative agli anni: 2003-2010. Mediante lettera 30 ottobre 2013 (doc. XXII) la PI 1G ha comunicato di non avere "emesso alcuna decisione in merito alla sospensione, rispettivamente il ripristino, dell'obbligo assicurativo". Il 4 novembre 2013 si è svolta l'udienza di discussione con l'audizione delle funzionarie della __________ __________ e __________ da cui è emerso in particolare che:
" (…)
Le parti a richiesta del giudice acconsentono a che le testi citate vengano informalmente interpellate sui fatti di causa in uno con il loro capo-servizio __________ pure presente.
In particolare la Cassa si è occupata della posizione specifica della ricorrente a più riprese. È giusto che nel giugno 2006 la scomparsa della sig.ra RI 1 è stata annunciata alla Polizia e appena la Cassa ne è venuta al corrente nell'ottobre 2007 ha provveduto subito a comunicare quanto ottenuto nel doc. 5 alla sig.ra __________ della Cassa ossia che il rapporto assicurativo con la sig.ra RI 1 sarebbe stato interrotto. I rappr. della Cassa specificano che non hanno inteso sopprimere l'obbligo assicurativo ma unicamente i suoi effetti alla luce di una situazione estremamente particolare, probabilmente irripetibile.
La Cassa fa notare che a seguito di questa situazione è stata addirittura emanata una circolare di una copia viene messa agli atti.
Il 18.3.2011 l'Ufficio contributi ha comunicato alla Cassa che la copertura sarebbe rimasta in essere e ciò ininterrottamente. Questa comunicazione è nata a seguito della conoscenza da parte dell'amministrazione del fatto che l'avv. RA 1 era stato nominato dalla CTR curatore della sig.ra.
A questo scritto ha fatto seguito una reazione del curatore e più tardi ossia il 5.4.2013 la responsabile del dossier ha comunicato alla Cassa malati che gli accertamenti dimostravano l'esistenza del domicilio a __________ e il soggiorno in __________ con conferma dell'obbligo assicurativo.
I rappr. della Cassa rilevano come alla luce degli elementi a loro noti al momento di queste comunicazioni ed oggi ancora si debba ritenere il sussistere di un domicilio e quindi dell'obbligo assicurativo in Ticino. In effetti la sig.ra RI 1. non ha eletto nuovo domicilio comunicandolo, in particolare in __________, ha ancora i suoi atti depositati presso gli uffici comunali di __________ e per tale motivo la PI 1 considera il sussistere di un domicilio ticinese.
L'amministrazione cantonale non ha, ciò che viene qui confermato, emanato formali decisioni relative all'obbligo ass. della sig.ra RI 1. è vero che l'avv. RA 1 ha scritto diverse volte a questo proposito contestando l'esistenza di quest'obbligo.
La Cassa, qualora fosse necessario potrebbe emanare provvedimenti impugnabili mediante da prima reclamo e poi ricorso sull'obbligo assicurativo della sig.ra RI
I. Per un migliore e più approfondito accertamento dei fatti il giudice delegato ha interpellato il commissariato di Polizia di __________ al fine di fornire specifiche informazioni se possibile (doc. XXIV del 6 novembre 2013, e ciò d'accordo le parti v. doc. XXIII). Il 6 dicembre 2013 (doc. XXV) la Polizia Cantonale ha trasmesso le informazioni acquisite tra cui copia di un e-mail da cui emerge quanto segue (doc. XXV/2 del 6 dicembre 2013):
" Da contatti avuti con la Dr.ssa __________, Assistente Sociale dell'Associazione __________ che ha in affido la signora RI 1, si è appreso che la predetta Signora è ospite presso quel Centro dall'inizio del mese di marzo dell'anno 2012 e portata presso quella struttura da personale del Comune di __________ e dai __________. Il suo tutore legale, l'avvocato svizzero RA 1 è colui che tiene i rapporti tra la signora ed i figli che vivono in Svizzera e che provvede a pagare la retta mensile. La signora si trova in buona salute fisica e presso quella struttura ha trovato una serenità famigliare con gli altri ospiti. (…)"
L. In data 30 gennaio 2014 (scaduto infruttuoso il termine concesso per esprimersi sub. doc. XXV) il giudice delegato ha interpellato le parti manifestando l'intenzione di coinvolgere la PI 1 nella procedura, in particolare indicando:
" (…)
A seguito del verbale dell’udienza dello scorso 4 novembre ho chiesto aiuto alla Polizia ed ho ottenuto un rapporto che vi ho trasmesso per conoscenza ed eventuali osservazioni.
Sempre in occasione dell’udienza i funzionari della PI 1 hanno precisato di avere scritto alla Cassa Malati indicando la sospensione prima e la riattivazione della copertura assicurativa poi, senza però emanare formali decisioni. Essi si sono dichiarati disposti a procedere all’emanazione di decisioni formali se richiesto, e l’Avv. RA 1 ha indicato da parte sua che avrebbe valutato il da farsi.
La pretesa fatta valere dalla Cassa Malati CO 1 è, di tutta evidenza, la conseguenza della richiesta dell’assicuratore di riattivare la copertura assicurativa come a voi noto. L’implicazione nei fatti della PI 1 è quindi palese ed appare importante un coinvolgimento della stessa nella procedura …
(…)
… anche perché l’assicuratore malattia CO 1 ha agito semplicemente a fronte delle valutazioni dell’autorità cantonale. (…)"
(doc. XXVII di cui una copia è stata trasmessa alla stessa CO 1 ).
Il successivo 10 febbraio 2014 CO 1 ha comunicato al TCA (doc. XXX) quanto segue:
" … qualora la PI 1 ed in particolare il competente settore dell'obbligo assicurativo fosse d'accordo di esentare la Signora RI 1 dall'obbligo assicurativo, da parte nostra l'unica richiesta sarebbe il rimborso delle spese amministrative ed esecutive che ammonterebbero per il periodo 2008/2011 a fr. 892.-- che in linea di principio dovrebbero essere rimborsate dall'amministrazione cantonale che ha imposto l'obbligo assicurativo."
L'assicurata, per mezzo del proprio curatore, ha preso posizione auspicando la chiamata in causa della PI 1 (doc. XXXI del 10 febbraio 2014) mentre l’ammini-strazione ha chiesto la consultazione degli atti cui le parti hanno consentito (doc. XXXIV e XXXVIII). Gli atti sono stati visionati il 27 febbraio 2014 e la PI 1 ha preso posizione in merito al 10 marzo 2014 (doc. XXXIX) ricusando la chiamata in causa ed il suo obbligo ad emanare decisioni.
L'11 febbraio 2014 il giudice delegato ha puntualizzato taluni aspetti (doc. XL) ed il successivo 26 marzo 2014 la PI 1 ha ribadito la sua posizione.
M. Il 16 aprile 2014 il TCA, per il corretto svolgimento della procedura, in ossequio ad una giurisprudenza del TFA (H 162/06 del 20 dicembre 2007), ha chiamato in causa la PI 1 per l’eventuale opponibilità alla stessa del giudizio emanato, e per permettere dunque alla stessa l’esercizio dei diritti processuali (doc. XLIII). La decisione non è stata impugnata e, sulla stessa, si sono espresse le parti (doc. XLIV e XLV). A seguito della chiamata in causa la PI 1 ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un dettagliato scritto (doc. XLVI del 16 maggio 2014 accompagnato da due annessi) in cui evidenzia i passaggi che, per completezza d’esposizione, occorre riprodurre in esteso:
" (…)
La lite verte sull'incasso dei premi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per gli anni dal 2008 al 2011 e vede opposti l'assicuratore malattie CO 1 e la sua assicurata, signora RI 1, la quale ne contesta il pagamento, adducendo che nel periodo in cui si è resa irreperibile ella non avrebbe più avuto domicilio in Svizzera.
Riguardo a tale aspetto, si rileva innanzitutto come le argomentazioni della ricorrente cambino a seconda delle circostanze e delle necessità. Come si evince dalla documentazione agli atti, se, da un lato, l'insorgente ritiene dato il domicilio per rivendicare prestazioni (vedi rendita Al; cfr. doc. XVI e meglio relativo doc. 6 allegato alla lettera 18 settembre 2013 dell'__________ a questo Tribunale) e in ambito fiscale (cfr. notifiche di tassazione passate in giudicato incontestate), dall'altro, nega la sua esistenza nel contesto
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pur pagando i relativi premi a decorrere dal 1. gennaio 2012 a fronte di una situazione immutata: la signora RI 1 si trova, infatti, perlomeno dall'anno in cui è stata rintracciata, ancora all'estero e attualmente presso una casa famiglia in , senza avere però costituito alcun altro domicilio (art. 24 cpv. 1 CC) rispetto all'ultimo conosciuto ().
Tale domicilio ha, peraltro, sempre fatto stato pure per l'AVS presso la quale ella è rimasta assoggettata quale persona senza attività lucrativa ininterrottamente dal 1988 sino al 2012, anno in cui è intervenuto lo stralcio per raggiungimento dell'età di pensionamento che le ha valso una rendita AVS priva di lacune contributive per il periodo in questione (cfr. doc. B con eventuale richiamo, rimettendoci al giudizio di questo Tribunale, della documentazione relativa alla signora RI 1 agli incarti della PI 1 presso l'Ufficio contributi (Servizio affiliazione e contributi e Servizio conti); e ciò sempreché sia confermato il domicilio che si determina come in ambito LAMal. Se così non fosse, l'assoggettamento dovrà essere annullato con conseguente ricalcolo della rendita AVS e conseguente riduzione della stessa in proporzione degli anni mancanti).
Inoltre, proprio in virtù del domicilio, è data la competenza della Commissione tutoria regionale n. __________ (dal 1. gennaio 2013: Autorità regionale di protezione __________), che su questo presupposto ha validamente potuto procedere con le nomine, nel corso degli anni, di più curatori, di cui l'ultimo nella persona dell'Avv. RA 1 che è tuttora in funzione a seguito di tacito rinnovo per assenza di decisione contraria della competente Autorità.
Riguardo all'obbligo assicurativo ai sensi LAMal, una sua interruzione è data solo qualora una delle condizioni poste dall'art. 5 cpv. 3 LAMal sia adempiuta, ossia in caso di morte o in caso di trasferimento all'estero che l'autorità cantonale riconosce solo con la notifica della partenza da parte del Comune di domicilio.
Nel concreto caso, la signora RI 1 si è resa irreperibile, ma né ha trasferito il domicilio (nessuna partenza è mai stata notificata dal Comune di __________, dove risulta tuttora domiciliata) né è stata dichiarata formalmente "scomparsa" secondo l'art. 35 segg. CC, così da poterla ritenere come deceduta conformemente all'art. 38 CC rispettivamente giustificare un'interruzione dell'obbligo assicurativo
ex art. 5 cpv. 3 LAMal.
Pertanto, a fronte di un rapporto assicurativo in essere, si resta affiliati all'assicuratore malattie e né quest'ultimo né l'autorità cantonale possono porre termine a tale rapporto, ad eccezione del caso particolare previsto dall'art. 92d OAMal.
In tal senso, indicazioni della Cassa (rispettivamente dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia) agli assicuratori malattie in base alla vecchia Circolare __________ n. 1/99 e meglio al punto 4.3. non implicavano né una revoca né tantomeno un'interruzione dell'obbligo assicurativo giusta l'art. 5 cpv. 3 LAMal e si riferivano unicamente a quei casi - come il presente e da qui lo scambio di corrispondenza intercorso dopo richiesta - di "Assicurati di nazionalità svizzera ancora domiciliati nel Cantone Ticino, ma irreperibili" nel contesto degli assicurati morosi/insolventi per i quali il Cantone Ticino sino al 31 dicembre 2011 si è assunto, a determinate condizioni, il rimborso degli oneri LAMal (vedi denominazione di tale Circolare rivolta agli assicuratori malattie riconosciuti e operanti nel Cantone Ticino:
"Assicurati in mora: Direttive per la richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria di base", doc. A1). Resta inteso che contestazioni in merito e più in generale sull'obbligo di assicurazione/affiliazione sono di competenza dell'assicuratore malattie che, in caso di disaccordo, è tenuto ad emanare una decisione (cfr. combinati art. 51 cpv. 2 LPGA e 80 LÀMal e quanto esposto più sotto con riferimento al caso di specie).
L'obbligo d'assicurazione della signora RI 1 ad un assicuratore malattie svizzero è, quindi, sempre stato mantenuto (e diversamente, come detto, non avrebbe potuto essere) e l'assicuratore in questione continua ad essere tale e garantisce - come d'altra parte sarebbe stato tenuto a fare anche per gli anni 2008-2011 - copertura (cfr. succitata Circolare __________ n. 1/99 punto 4.3., doc. A1).
È bene evidenziare che l'avvio delle procedure esecutive per i premi ancora scoperti e relativi agli anni dal 2008 al 2011 - che hanno dato luogo alla presente vertenza
cpv. 2 LPGA, è assurta a decisione passata in giudicato (per i termini, più stretti per persone cognite della materia, cfr. STCA 27 ottobre 2011 ine. n. 30.2011.22/36 consid. 2.4). Inutile rimettere in discussione in questa sede rispettivamente nella (preannunciata nonché conseguente) fase di incasso una circostanza peraltro assodata nei differenti ambiti interessati (vedi p. es. AVS, fisco e Autorità di protezione degli adulti) e mai precedentemente contestata.
Dall'anno 2012, come detto, alle medesime condizioni degli anni precedenti (assicurata all'estero), si è provveduto al pagamento delle relative fatture (cfr. allegato scritto 16 aprile 2013 dell'Avv. RA 1 alla Cassa con copia all'assicuratore malattie (doc. A2) e risposta di cui alla lettera e) dello scritto del 14 febbraio 2013 Avv. RA 1 / Cassa): non v'è quindi ragione di trarre conclusioni diverse in merito all'obbligo assicurativo per gli anni precedenti al 2012 e qui di interesse. Ciò che anzi equivarrebbe, oltre alle citate conseguenze, a rimettere in discussione l'obbligo assicurativo odierno rispettivamente l'affiliazione presso la CO 1.
Va da sé che un rapporto assicurativo comporta in ogni caso, da un lato, precisi obblighi per l'assicurato, quali il pagamento dei premi e più in generale degli oneri LAMal, e dall'altro il dovere per l'assicuratore malattie di procedere alla loro riscossione anche retroattivamente.
Visto quanto precede, preso atto della decisione di questo Tribunale di comunque chiamare in causa la Cassa nella sua veste di autorità preposta al controllo dell'obbligo assicurativo per le implicazioni del giudizio nei suoi confronti come pure dell'esistenza del domicilio dell'assicurata in Svizzera (e, qualora, malgrado quanto previsto dall'art. 24 CC, dovesse ancora sussistere un dubbio in merito, le surriferite circostanze rivestono pieno valore indiziario al riguardo, così come richiesto dalla giurisprudenza), la signora RI 1 rimane affiliata all'assicuratore malattie; a maggior ragione se si considera che, come confermato dall'Associazione __________, ossia la struttura __________ presso la quale la ricorrente è tuttora ospite, la medesima non ha residenza in __________ e neppure dispone di una tessera sanitaria (cfr. doc. H4 e conferma con risposta di cui alla lettera e) dello scritto del 14 febbraio 2013 Avv. RA 1 / Cassa)." (doc. XLVI)
Anche in questa circostanza le parti sono state messe a conoscenza del contenuto dello scritto che d’altra parte ricapitola in maniera più dettagliata quanto esposto in precedenza dalla medesima amministrazione (doc. XLVII del 19 maggio 2014). Non sono state acquisite ulteriori prove e le parti non hanno fatto valere ulteriori osservazioni spontanee o richieste probatorie ulteriori.
in diritto
in ordine
La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
Nel caso di specie, visto che i ricorsi formulati da RI 1 sono diretti contro quattro decisioni su opposizione simili nel loro contenuto, anche se relative a premi riferiti a periodi diversi, emesse dallo stesso assicuratore e che pongono le medesime questioni giuridiche, deve essere ammessa la loro la connessione tra loro.
Per tutte le 4 procedure il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha, come indicato nelle considerazioni che precedono, chiamato in causa la PI 1. Per economia processuale le procedure ricorsuali vanno conseguentemente tutte congiunte in un unico procedimento giudiziario ed evase con il presente unico giudizio (cfr. sentenze 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; sentenze C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
nel merito
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4).
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L'art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
6.I premi sono dovuti nella misura in cui sussista un obbligo assicurativo. Per l’art. 3 LAMal sono tenute ad assicurarsi in applicazione della LAMal stessa:
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assi-curazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
La legge (art. 3 cpv. 3 LAMal) prevede la possibilità per l’esecutivo federale di estendere l’obbligo assicurativo a persone che non hanno il domicilio in Svizzera purché però vi esercitino un’attività, vi abbiano una dimora abituale o lavorino all’estero per una azienda avente la sua sede in Svizzera.
Come ricordato nelle recenti sentenze 36.2012.59+60 del 1° febbraio 2013, e 36.2013.16 dell’11 novembre 2013 entrambe in re T., che hanno analizzato l’aspetto del domicilio dell’assicurato e del suo conseguente obbligo di versamento dei premi, va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della legge.”
L’art. 23 CC prevede che:
" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per l’art. 24 CC
" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente.
Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). Per l’interesse del tema qui in discussione va rilevato come il TF si sia occupato del tenore dell’art. 24 cpv. 1 CCS per cui il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro, in una sentenza del 24 luglio 2010 (DTF 136 II 405) in cui ha evidenziato la delicatezza della questione relativa al mantenimento del domicilio in Svizzera quando una persona non vi abiti più, l’Alta Corte si è così espressa in merito:
" la conservation du domicile aussi longtemps que la personne ne s'en n'est pas créé un nouveau, telle que prévue par l'art. 24 al. 1 CC, pourrait se révéler délicate lorsque la personne ne vit plus en Suisse”
La questione, in quel caso, era riferita all’acquisto di immobili da parte di persone con domicilio all’estero ed il tema non ha dovuto essere approfondito. Sempre in quel giudizio il TF ha ribadito come:
" Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.).
In ambito fiscale l’Alta Corte ha ritenuto, in una sentenza relativa al cantone di Basilea Campagna pubblicata in DTF 138 II 300 e ss, in particolare nel consid. 3.3. come:
" Das Bundesgericht hat weiter in konstanter Praxis ausgeführt, dass für eine Wohnsitzverlegung ins Ausland nicht genügt, die Verbindungen zum bisherigen Wohnsitz zu lösen; entscheidend ist vielmehr, dass nach den gesamten Umständen ein neuer Wohnsitz begründet worden ist."
Nell’ambito più specifico delle assicurazioni sociali, ed in specie in quello dell’assicurazione malattie, il TF ha emanato il 12 agosto 2013 una sentenza 9C_293/2013 in cui ha evidenziato (consid. 2.2.) come:
" Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108). (sottolineatura del redattore).
Va rammentato che dall’entrata in vigore l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea, di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo). Nell’ambito dell’assog-gettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige tuttavia il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi (tra cui l’__________) possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza. Il tema non va approfondito oltre in questa sede, infatti l’insorgente non fa valere le norme sulla libera circolazione delle persone che prevedono, di principio e salvo le eccezioni appena indicate, l’affiliazione al luogo di lavoro (cfr. DTF 136 V 295). La signora RI 1 era al beneficio di una rendita AI da tempo, al momento della sua sparizione dal territorio cantonale e nazionale, non esercitava una attività lavorativa, e per quanto è stato possibile accertare mediante l’istruttoria non è dimostrato l’esercizio di nessuna attività lavorativa all’estero. Dall’istruttoria non è assolutamente emerso che l’assicurata disponesse di una nazionalità altra che quella svizzera.
In concreto occorre quindi esaminare se la signora RI 1 era domiciliata in Svizzera nel corso degli anni per i quali l’assicuratore pretende il versamento dei premi assicurativi. Dagli atti e dalla laboriosa indagine svolta è emerso che l’assicurata era domiciliata a __________ prima della sua scomparsa segnalata con certo ritardo alla Polizia. Essa non ha segnalato alle autorità amministrative comunali la sua intenzione di spostare il suo domicilio e neppure quella di andare a risiedere all’estero. La sua scomparsa è stata inopinata. Al momento della segnalazione della stessa, a prescindere dai compiti svolti dalla Polizia cantonale per la sua ricerca, le autorità amministrative preposte ed all’epoca competenti, hanno imposto la nomina di un curatore (nelle considerazioni relative ai fatti sono dettagliatamente specificati i nomi dei diversi curatori che si sono susseguiti e la durata dei loro mandati). Non solo, sempre in ottica amministrativa le dichiarazioni fiscali relative all’assicurata sono sempre state compilate e prodotte all’autorità, la signora RI 1 è sempre rimasta un soggetto fiscale ticinese e di __________ in particolare, anche se il luogo del suo soggiorno non era noto all’autorità municipale ed a quella fiscale così come alla Polizia. La ricorrente è inoltre sempre stata ritenuta, appunto per il sussistere di un domicilio, quale obbligatoriamente affiliata all'AVS quale persona senza attività lucrativa (e, grazie a ciò oggi beneficia di rendita calcolata in base anche agli anni dal 2003). In sostanza, per quanto è stato possibile accertare, l’assicurata si è allontanata (e tutto lascia intendere che ciò sia avvenuto volontariamente e senza l’intervento di terzi) dalla sua casa ed è partita all’estero. L’istruttoria condotta non ha permesso, nonostante gli sforzi profusi, di accertare che la signora RI 1 abbia costituito all’estero una residenza ed abbia fatto di un preciso luogo il centro della sua esistenza. Non è noto dove essa abbia trascorso questi anni, chi l’abbia ospitata, dove quando e come, chi l’abbia aiutata per il sostentamento, se abbia esercitato una qualsivoglia attività (ciò che la sua invalidità e la sua età tendono ad escludere). Per quanto riferito dal curatore RI 1 ha girato in vari luoghi (non specificati), verosimilmente in Italia, vivendo di elemosina e carità. I legami affettivi, per quanto accertabile, sono sempre rimasti in Ticino, a __________. Dalle tavole processuali emerge che RI 1 è sposata (separata) in Ticino, è madre del figlio che ne ha segnalato la scomparsa e che ne è stato designato primo curatore.
Dalle tavole processuali è stato unicamente possibile accertare che l’assicurata è stata ritrovata, in circostanze non precisate nel dettaglio, a __________ in __________ (__________) e condotta in una casa accoglienza. Da questi elementi non si può certo ritenere che essa abbia quindi costituito un nuovo domicilio all’estero in particolare. Il domicilio mendrisiense, per il principio espresso all’art. 24 cpv. 1 CCS, continua quindi a sussistere in difetto di costituzione di uno nuovo. A dimostrazione di questo fatto è la circostanza per cui l’assicurata, essendosi trovata bene presso la casa accoglienza di __________, ha deciso di rimanervi quale ospite. Nonostante la signora RI 1 risieda in __________ presso una struttura di accoglienza, il suo domicilio è chiaramente, oggi ancora quello svizzero e ticinese di __________.
Il fatto che l’assicurata si sia allontanata da casa senza dare sue notizie e senza farsi ritrovare per anni, verosimilmente ciò è avvenuto anche alla luce delle condizioni psichiche in cui si trovava, non comporta necessariamente che essa abbia effettivamente costituito un nuovo domicilio in altro luogo. Un luogo di dimora stabile e durevole (all’estero) dove la signora RI 1 avesse l’intenzione di risiedere in maniera stabile non solo non è comprovato ma verosimilmente neppure esiste per il girovagare in diversi luoghi. E’ possibile che l’assicurata abbia trascorso periodi in luoghi precisi, ma è altrettanto possibile che essa abbia cambiato spesso città e posti, e luoghi di abitazione. Nonostante l’istruttoria condotta, le informazioni postulate direttamente al curatore dell’assicurata e l’aiuto richiesto alla Polizia Cantonale nonché le informazioni acquisite in __________, non è stato possibile accertare dove la signora RI 1 abbia trascorso il suo tempo, cosa abbia fatto, quali fossero i suoi interessi e dove avesse il centro dei suoi interessi. Non è neppure escluso che essa abbia trascorso una parte, se non gran parte, del suo tempo, all’interno della Svizzera e addirittura del Comune di __________ pur non volendo più un contatto con i famigliari che ne hanno segnalato la scomparsa. L’assenza di esplicita e chiara costituzione di un domicilio all’estero è pure confermata dalle persone che si occupano di lei in Sicilia per le quali, ancora oggi, non esiste una residenza italiana dell'assicurata. L’esistenza del domicilio fiscale ed amministrativo in Ticino (dove le dichiarazioni d’imposta sono state allestite e dove i documenti ufficiali dell’assicurata sono rimasti depositati), il beneficio di una rendita AI sino alla revoca dovuta alla mancata collaborazione, il sussistere comunque di un legame coniugale e la presenza di un figlio sono tutti elementi che indiziano il sussistere di un domicilio a __________. La stessa ricorrente non ha portato utili elementi per decidere altrimenti pur dovendo sapere cosa ha fatto in questi anni e dove ha trascorso il suo tempo.
Da quanto precede discende che l’assicurata, come ha indicato nei suoi allegati di causa anche la PI 1, è rimasta domiciliata a Mendrisio e perciò aveva un obbligo assicurativo negli anni per i quali ora CO 1 chiede il versamento dei premi. Stante l’obbligo assicurativo discende, di principio, l’obbligo di versamento dei premi.
Prima di esaminare se i premi sono effettivamente dovuti occorre chinarsi sui provvedimenti amministrativi, rispettivamente sulle comunicazioni dell’autorità preposta al controllo degli assicurati, oggi attività svolta da un ufficio in seno alla PI 1 ed in precedenza veniva svolto dall’Ufficio dell’Assicurazione Malattia. V’è infatti da chiedersi se, in particolare dalla comunicazione della Cassa all’assicuratore, con l’obbligo assicurativo dell’assicurata è stato sospeso, l’assicurata possa trarre diritti.
Come descritto nelle considerazioni di fatto, e come desumibile dalle tavole processuali (in particolare dall’intero incarto trasmesso dalla PI 1, doc. VII), l’autorità ticinese preposta alla verifica dell’obbligo contributivo ha comunicato il 12 ottobre 2007 all’assicuratore della signora RI 1 (allora denominato __________, divenuto nel frattempo CO 1) che il rapporto assicurativo in essere tra la qui ricorrente e l’assicuratore poteva essere “interrotto” nei suoi effetti alla luce dell’eccezionalità della fattispecie e della sua particolarità (derivata dalla partenza senza lasciare informazioni della signora RI 1). La comunicazione è stata sollecitata dall’assicura-tore stesso a mezzo della presentazione, il 2 ottobre 2007, di un formulario intestato “Modulo per la richiesta di interruzione temporanea della copertura delle cure medico-sanitarie” (doc. VII/1) con cui veniva postulata, alla luce della situazione creatasi e della cessazione dei pagamenti dei premi a partire dall’agosto 2005, appunto una interruzione temporanea della copertura. L’interruzione della copertura è stata confermata ad CO 1 (e meglio da __________) il successivo 17 ottobre 2007 (doc. VII/6) con formulario di dimissione utilizzato in maniera impropria (la data dell’uscita è indicata nel 1.06.2003 mentre, come visto, i premi sono stati pagati – anche grazie al sussidio – sino all’agosto 2005). Con e-mail del 24 febbraio 2011 è stato segnalato alla PI 1 servizio del controllo degli assicurati che in favore di RI 1 era stata istituita da tempo una curatela. Questo elemento ha dato spunto a nuove verifiche (doc. VII/8/9/10) e ad uno specifico contatto con il servizio del controllo abitanti di Mendrisio. Il 18 marzo 2011 mediante comunicazione all’assicu-ratore trasmessa in copia all’avv. RA 1, suo curatore, le responsabili del settore obbligo assicurativo della PI 1 hanno informato l’assicuratore che l’interruzione della copertura assicurativa, che trova una base di natura amministrativa nella circolare IAS 1/99 del 31 maggio 1999 concernente l’incasso dei premi LAMal nei confronti degli assicurati morosi. In particolare il punto 4.3. di detta circolare specifica quanto, per completezza, occorre riportare in esteso qui di seguito:
" (…)
Nel caso in cui l'assicurato fosse irreperibile da almeno 1 anno, l'assicuratore malattie può chiedere all'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) l'interruzione temporanea del rapporto assicurativo.
Rendiamo però attenti che qualora l'assicurato necessitasse di cure medico-sanitarie e nel contempo risultasse ancora domiciliato nel Cantone Ticino, l'assicuratore sarà tenuto al ripristino della copertura assicurativa retroattivamente alla data di interruzione e all'assunzione delle prestazioni ai sensi di legge. (…)" (doc. XLVII/A1)
La circolare tende sostanzialmente a fare in modo che non vengano impiegate energie e mezzi finanziari per l’incasso di premi da parte di persone che sono irreperibili senza possibilità di effettivo incasso. La circolare richiama comunque il principio secondo cui eventuali cure debbono essere prese a carico dall’assicura-tore ciò che conferma il sussistere dell'obbligo assicurativo. La comunicazione della fine dell’interruzione, stante un recapito (quello del curatore), ha fatto oggetto di una reazione da parte del curatore che ha chiesto esplicitamente all’amministrazione cantonale di volere emanare una decisione formale di ripristino della copertura. L’Ufficio cantonale ha svolto alcune indagini (lettera 8 febbraio 2013 al curatore, doc. VII/19; cui è stata data risposta il successivo 14 febbraio 2013, doc. VII/20) e la Cassa ha quindi ribadito – con lettera del 5 aprile 2013 (doc. VII/22) – il sussistere della copertura assicurativa obbligatoria. A questa lettera ha fatto seguito la reazione dell’avv. RA 1 che ha precisato come effettivamente la sua curatelata è “sempre stata domiciliata a __________” ma che la stessa era comunque scomparsa e l’obbligo assicurativo sarebbe destituito, in tale circostanza, di logica. A questa lettera di contestazione il 12 luglio 2013 la Cassa ha risposto con laconica lettera in cui ha ribadito la sua posizione. Non v’è dubbio che l’assicurata, per il tramite del curatore ha chiesto l’emanazione di una formale decisione che la Cassa non ha emanato.
Agli atti della PI 1 sono consegnati comunque anche gli atti relativi alla revoca del versamento della rendita AI, e meglio uno scritto dell’avv. RA 1, curatore, con cui questi protesta e chiede il versamento della rendita AI stante il continuativo domicilio dell’assicurata a __________ ritenuto dall’amministrazione (doc. 16/2) e la comunicazione dell’addetto agli assicurati dell’UAI che ha ribadito l’assenza di collaborazione dell’assicurata quale motivo che ha condotto alla revoca.
Come indicato in entrata delle considerazioni di diritto, questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può e non deve esaminare il tema della correttezza della decisione di sospensione della rendita in difetto di una decisione formale impugnabile, rispettivamente la correttezza e l’adeguatezza della comunicazione della Cassa in materia di interruzione e revoca dell’interru-zione della copertura assicurativa. L’analisi deve essere limitata al contesto dell’incasso dei premi in discussione la cui premessa è il sussistere di un obbligo assicurativo. Dalle comunicazioni dell’amministrazione (PI 1) comunque l’assicurata non può trarre beneficio, in ottica in particolare della protezione della sua buona fede. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223). Ebbene in concreto la comunicazione di interruzione discussa in precedenza e rilasciata dalla Cassa è diretta all’assicuratore, non è stata comunicata all’assicura-ta stessa, è stata emessa per evitare che i costi di procedura lievitassero inutilmente ed appare chiara nei suoi intendimenti: non costituisce una decisione che revoca l'obbligo assicurativo ma autorizza l'assicuratore a, sostanzialmente, congelarne gli effetti. E’ stato inoltre accertato che, vista l’esi-stenza dell’obbligo assicurativo in costanza di un domicilio, ed in assenza soprattutto di costituzione di un nuovo domicilio fuori dalla Svizzera, la copertura assicurativa obbligatoria doveva sussistere ed andava mantenuta, da ciò discende l’obbligo di versare i premi. La comunicazione del 12 ottobre 2007, che – lo si ribadisce – trova il suo fondamento nella circolare __________ 1/1999 – non annulla l’obbligo assicurativo accertando la costituzione di un domicilio all’estero, ma si limita ad interrompere gli effetti del rapporto assicurativo, ossia a sospenderne l’effetto dell’incasso dei premi alla luce dei costi di incasso e degli oneri amministrativi che una tale procedura causa. La circolare citata precisa infatti che, in caso di spese mediche o di ospedalizzazione, è dato il ripristino della copertura. La copertura rimane in sostanza “latente”. Si ribadisce che da queste circostanze l’assicurata non può trarre beneficio alcuno.
L’obbligo assicurativo qui confermato alla luce del domicilio in Ticino in maniera continuativa da parte dell’assicurata e con il rilievo dell’assenza di costituzione di un nuovo domicilio estero, comporta l’obbligo di pagare i premi che la Cassa Malati ha determinato in maniera in sé corretta e comunque non contestata da parte dell’assicurata. Gli importi ritenuti nelle decisioni contestate vanno quindi confermati: per l’anno 2008 il premio complessivo assomma a CHF 4'444,80 (doc. 11 inc. 36.2013.31), per il 2009 assomma a CHF4’471,20 (doc. 11 inc. 36.2013.32), per il 2010 assomma a CHF 4'550,40 (doc. 11 inc. 36.2013.33) e per l’anno 2011 a CHF 4'319,40 (doc. 11 inc. 36.2011.34).
Con tutte le decisioni impugnate l’assicuratore ha chiesto anche il versamento delle spese amministrative. CO 1 ha chiesto il versamento, per ogni anno dell’importo di fr. 30 quali spese di richiamo e fr. 120 per le spese amministrative sopportate (frais ouverture du dossier).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Ebbene diligentemente l’assicuratore ha prodotto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, per tutti gli incarti in discussione, le Condizioni d’assicurazione che prevedono, all’art. 3, la percezione di spese amministrative in caso di ritardo nei pagamenti. Le spese cifrate annualmente in complessivi CHF 150.-- appaiono ancora rispettose della proporzionalità che le stesse debbono comunque mantenere con l’ammontare dei premi richiesti. La posta è dunque pacificamente dovuta. Così come sono pure dovuti gli interessi. Infatti per quanto attiene agli interessi di ritardo va osservato come per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (per gli anni qui d’interesse si faccia riferimento all’art. 105a OAMal). In concreto i premi per i quali gli interessi moratori sono richiesti sono tutti scaduti. Per tutti i premi (2008, 2009, 2010 e 2011) l’assicuratore ha chiesto interessi a decorrere da data successiva alle effettive scadenze ossia dal 31 agosto 2012. Gli interessi vanno quindi ammessi a partire dalla data della domanda dell’assicuratore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi formulati da RI 1, , in data 27 maggio 2013 sono congiunti.
Tutti i ricorsi sono respinti.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta siccome un’indigenza non dimostrata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti