Raccomandata
Incarto n. 36.2012.89
TB
Lugano 25 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 ottobre 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1963, è affiliata a CO 1 (in seguito: Cassa malati CO 1) dal 1996 per l'assicurazione malattia di base secondo LAMal.
Anche nel 2011 (doc. 2) e nel 2012 (doc. A3) l'assicurata era affiliata presso questa Cassa malati.
B. Per i premi degli anni 2008 e 2009 l'assicurata, a quel momento coniugata, è stata diffidata, sollecitata ed infine escussa con precetto esecutivo n. __________ del 28 maggio 2010 (doc. A1) unitamente al marito, a cui ha fatto seguito un pignoramento con rilascio dell'attestato di carenza beni il 17 febbraio 2011 (doc. A7).
C. Dopo essersi separata dal marito, il 18 gennaio 2012 (doc. A8) l'assicurata è stata sollecitata, per l'ultima volta prima di procedere con la domanda di esecuzione, a fare fronte ai suoi scoperti di Fr. 970,05 per premi LAMal fatturati il 5 marzo 2011, oltre alle spese, per complessivi Fr. 1'040,05.
D. Il 23 gennaio 2012 (doc. A9) l'assicurata ha chiesto alla sua Cassa malati delle spiegazioni in merito a quest'ultimo sollecito ed il 3 febbraio 2012 (doc. A10) la Cassa malati le ha fornito il dettaglio degli importi ancora scoperti (sia per premi passati quando ancora risultava compresa nella polizza familiare, sia per premi riferiti solo a sé stessa da luglio 2011 a marzo 2012), fra cui anche l'ammontare di Fr. 1'040,05 relativo ai suoi premi da aprile a giugno 2011 (Fr. 323,55 al mese), oltre a Fr. 20 per le spese di sollecito ed a Fr. 50.- per le tasse di disbrigo.
E. Con scritto del 24 aprile 2012 (doc. A13) la Cassa malati ha spiegato all'interessata che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, del nuovo art. 64a LAMal e del nuovo art. 105 OAMal, per trattamenti posteriori al 1° gennaio 2012 non v'era più alcuna sospensione delle prestazioni assicurative. Per contro, per le prestazioni del 2011, la sospensione continuava ad essere valida. Con il versamento dei premi per il 2012 non vi sarebbe invece più stata alcuna sospensione.
F. Il 3 maggio 2012 (doc. A14) la Cassa malati CO 1 ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________ di __________ per la fattura del 5 marzo 2011 di Fr. 970,05 rimasta impagata dall'assicurata, oltre accessori.
Con decisione dell'8 maggio 2012 (doc. A15) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al PE formulata dalla debitrice e ha confermato il credito di Fr. 1'226,65 per premi LAMal scoperti.
L'assicurata si è opposta con scritto del 25 maggio 2012 (doc. A19), in cui ha sollevato diverse lamentele sulla gestione passata del suo caso e dei suoi debiti da parte della Cassa malati.
G. Il 22 agosto 2012 (doc. A22) l'assicurata è stata escussa con un altro PE (n. ) dell'U di __________ per la somma di Fr. 1'940,10 oltre accessori, riferita alle fatture dall'11 giugno 2011 al 10 settembre 2011 per premi LAMal.
Con decisione del 28 agosto 2012 (doc. A23) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo e confermato il debito di Fr. 2'142,45 per premi da luglio a dicembre 2011 più le spese.
H. Il 17 settembre 2012 (doc. A24) l'assicurata ha formulato opposizione contro la decisione di conferma del debito di Fr. 2'142,45 ed il 17 ottobre 2012 (doc. B1) la Cassa malati CO 1 ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione dell'interessata contro la decisione del 28 agosto 2012.
La Cassa malati ha spiegato che le sue pretese si riferiscono a premi e partecipazioni LAMal dal mese di luglio al dicembre 2011 pari a Fr. 1'940,10 (Fr. 323,35 x 6 mesi), oltre a Fr. 40.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese amministrative, Fr. 73.- per il costo del PE n. __________ e Fr. 46,60 per gli interessi di ritardo dal 2 aprile 2012, per un totale di Fr. 2'149,70.
L'assicuratore ha inoltre chiarito che il pagamento ricevuto il 4 marzo 2011 per il saldo dei premi LAMal da gennaio a marzo 2011 è stato utilizzato a tale scopo, ricordando all'assicurata che fino al 31 marzo 2011 ella figurava ancora nella polizza familiare e che il 3 febbraio 2012 le aveva elencato le posizioni ancora scoperte.
La Cassa ha poi rilevato che la sospensione delle prestazioni non può più avvenire per le cure posteriori al 1° gennaio 2012, mentre per le prestazioni avvenute nel 2011 la sospensione rimane valida fino al 31 dicembre 2011, dato che l'assicurata ha fatture arretrate ed esecuzioni in corso. Il rimborso dell'85% del debito da parte del Cantone Ticino vale solo per gli attestati di carenza beni che includono i premi e le partecipazioni LAMal dal 1° gennaio 2012.
Quanto all'impossibilità di cambiare assicuratore, la Cassa ha ricordato che l'art. 64a cpv. 4 LAMal impedisce di cambiare assicuratore fintanto che i premi e le partecipazioni arretrati non sono stati soluti.
In concreto, è vero che l'assicurata beneficia della riduzione del premio di Cassa malati per l'anno 2012, ma soltanto per l'importo di Fr. 2'294,40, perciò il premio annuo di Fr. 3'878,40 rimane scoperto per Fr. 1'584.-, importo che spetta all'assicurata pagare, ma per i premi del 2012 nessun pagamento è stato ricevuto.
I. Il 2 novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento di tutti gli arretrati, trattandosi di "una presa in giro" da parte della Cassa malati. Ha quindi chiesto di potersi affiliare presso un assicuratore di sua scelta e che siano cancellati i precetti esecutivi e gli attestati di carenza beni.
Nel suo ricorso l'assicurata ha evidenziato che l'attestato di carenza beni che ha fatto seguito al pignoramento del 26 gennaio 2011 si riferiva alla situazione sua e dell'ex marito, i quali erano disposti a fare fronte ai loro debiti.
All'inizio del 2011 la ricorrente si era da poco separata dal coniuge e la Cassa malati CO 1 le aveva garantito che se avesse pagato i premi mensili sarebbe stata regolarmente assicurata. A suo dire, invece, la Cassa malati ha agito diversamente, ovvero avrebbe computato il pagamento per i premi di gennaio-marzo 2011 come acconto sugli arretrati per i quali c'era stato un ACB. Inspiegabilmente, però, nonostante l'attestato di carenza beni la ricorrente continua a ricevere richiami e precetti esecutivi, "mentre la cassa malati accumula i premi mensili e varie spese, senza che sono assicurata.". Perfino nel febbraio 2012 la Cassa malati le ha comunicato che, essendo sospese le sue prestazioni, non aveva diritto alla partecipazione alle spese per un ricovero ospedaliero, spese che ha quindi dovuto affrontare personalmente.
Purtroppo, ha rilevato l'assicurata, ogni tentativo di comunicare con il suo assicuratore le è stato rifiutato.
L. Nella risposta dell'11 dicembre 2012 (doc. VII) la Cassa malati CO 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha esposto i fatti che hanno portato alla domanda di esecuzione sfociata nel PE n. __________ del 22 agosto 2012 per premi da luglio a dicembre 2011 non pagati dall'assicurata (Fr. 1'940,10 oltre alle spese).
L'assicuratore malattia ha semplicemente rinviato alla motivazione esposta nella decisione del 28 agosto 2012, rilevando come essa sia corretta e si riferisca al mancato pagamento dei premi LAMal da luglio a dicembre 201, che sono dovuti. Pertanto, va rigettata definitivamente l'opposizione interposta al citato PE.
M. Il 18 dicembre 2012 (doc. IX) la ricorrente ha formulato alcune osservazioni, in particolare che l'assicuratore malattia non si è pronunciato sulle sue censure, ma si è limitato al calcolo dei premi. L'assicurata ha inoltre ricordato di essere separata dal marzo 2010 e di essere stata ingannata dalla Cassa malati, che le avrebbe detto che gli arretrati andavano a carico del marito, mentre lei poteva ricominciare da capo pagando i premi del 2011, mentre le prestazioni le sono state comunque sospese, tanto che perfino nel gennaio 2012 le sono state negate le prestazioni.
Nello scritto dell'11 gennaio 2013 (doc. XI) la Cassa malati si è riconfermata nella sua risposta e ha prodotto tutti i solleciti e le ingiunzioni di pagamento inviate all'assicurata relativi ai premi LAMal da luglio a dicembre 2011 (docc. 10-23).
La ricorrente non ha formulato nuove osservazioni (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 17 ottobre 2012 dalla Cassa malati, ha per oggetto unicamente il mancato pagamento delle fatture relative ai premi LAMal di RI 1 per i mesi da luglio a dicembre 2011 compresi, per un importo mensile di Fr. 323,35 rispettivamente totale dovuto di Fr. 1'940,10. A ciò si sono aggiunti Fr. 20.- di spese di sollecito notificati il 17 settembre 2011 (doc. 19) ed il 10 dicembre 2011 (doc. 22) per ciascun trimestre di premi impagati (per un totale di Fr. 40.-), le spese amministrative di Fr. 50.-, i costi del precetto esecutivo di Fr. 73.- e gli interessi di mora dal 2 aprile 2012 fino a quel momento (Fr. 46,60), per un ammontare complessivo di Fr. 2'149,70.
La pretesa della Cassa malati porta quindi soltanto su questo importo, che fa seguito al relativo precetto esecutivo n. __________ del 22 agosto 2012 (doc. A22).
La decisione su opposizione si limita poi a spiegare all'assicurata alcune circostanze, fra cui quella che per i premi LAMal del 2012 il sussidio che la stessa riceve dal Cantone Ticino non è sufficiente per saldare il premio annuo e che, pertanto, l'interessata è tenuta a versarle la differenza, che rimane a suo carico.
Ne discende che le questioni relative all'attestato di carenza beni del 2011 ed al pagamento dei premi di gennaio, febbraio e marzo 2011 che, a dire dell'assicurata, non è stato computato a saldo di questo primo trimestre del 2011, come pure la questione della presunta sospensione delle prestazioni sia durante il 2011 sia nell'anno seguente, come tali, non possono essere poste qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sulle fatture scoperte dell'11 giugno 2011 (doc. 10) e del 10 settembre 2011 (doc. 11) relative ai premi per i mesi di luglio-settembre 2011 e di ottobre-dicembre 2011.
Inoltre, anche la richiesta della ricorrente di "essere libera di assicurarmi da chi voglio senza nessuna restrizione e che si cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio esecuzioni e carenza di beni" non può essere qui esaminata.
Il TCA può quindi qui pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.
nel merito
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
L'art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevedeva al cpv. 1 che se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal).
Occorre esaminare se, correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dalla ricorrente i premi arretrati del 2011.
Occorrerà successivamente, laddove necessario, stabilire l'importo del debito.
Questo Tribunale conferma quindi la correttezza dell'importo di Fr. 1'940,10 (Fr 970,05 + Fr. 970,05) preteso dalla Cassa malati CO 1 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2011 compresi.
La Cassa malati resistente ha osservato - e la ricorrente non ha espressamente contestato questa circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata due volte (docc. 10-23) e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida, essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n.__________ dall'Ufficio __________ di __________ il 22 agosto 2012 (doc. A22), con cui ha preteso il pagamento dei premi arretrati di Fr. 1'940,10, oltre alle spese amministrative ed agli interessi di mora.
La debitrice si è opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione della decisione del 28 agosto 2012 (doc. A23), a cui ha fatto seguito la decisione su opposizione impugnata, emessa il 17 ottobre 2012.
Tuttavia, la ricorrente non ha comprovato di avere già versato alla Cassa malati i premi LAMal per luglio-dicembre 2011, ma si è limitata a sollevare argomentazioni che, già si è detto, esulano dall'oggetto del contendere. Ciò che qui conta è soltanto sapere se queste sei mensilità siano state o no solute dall'assicurata. Quest'ultima ha unicamente evidenziato che l'assicuratore "ha preso i premi dei mesi gennaio a marzo 2011 come acconto agli arretrati" (doc. I punto 2). Orbene, non v'è necessità di verificare questa affermazione, dato che essa porta comunque su un altro periodo (gennaio-marzo 2011) e non ha quindi nulla a che vedere con i premi da luglio a dicembre 2011 per i quali la Cassa malati ha escusso l'assicurata il 22 agosto 2012.
Da quanto precede discende che l'ammontare di Fr. 1'940,10 corrispondente ai premi LAMal dal mese di luglio a dicembre 2011 (Fr. 323,35 x 6 mesi) è pertanto dovuto.
Le spese di sollecito, come visto, sono state addebitate in Fr. 20.- per ognuno dei solleciti di pagamento per i premi trimestrali.
Le spese amministrative sono invece apparse per la prima volta soltanto con il PE n. __________ del 22 agosto 2012 quali tasse di elaborazione.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie l'assicuratore non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi per poter condannare la ricorrente al pagamento delle spese (STCA 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7, in cui la stessa Cassa malati resistente era parte).
Infatti, agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal (docc. 19 e 22), da cui risulta l'importo preteso maturato in favore della Cassa malati per ogni sollecito (Fr. 20.- x 2).
La Cassa malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto, il giudice delegato (doc. IV del 13 novembre 2012 trasmesso a mezzo della Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto esplicitamente all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto. La Cassa malati CO 1 lo ha fatto - ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e, peraltro, le copie dei premi dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di pagamento sono giunte soltanto in un secondo tempo, insieme alle osservazioni alla replica della ricorrente (docc. 10-23) -, tra i quali non ha però prodotto nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.
Mancando quindi la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA 36.2012.41 del 16 luglio 2012 consid. 7, dove la Cassa malati resistente era parte).
Ne segue che l'assicurata non deve dunque alcunché per eventuali spese di sollecito, amministrative, ecc.
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio trimestrale di Fr. 970,05 valido per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 fatturato l'11 giugno 2011 (doc. 10) rispettivamente sempre sul premio trimestrale di pari importo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 fatturato il 10 settembre 2011 (doc. 11), gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della decorrenza del trimestre.
Tuttavia, visto come l'assicuratore abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 2 aprile 2012, la sua pretesa va ammessa così come esposta, siccome più favorevole alla debitrice.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Come rettamente evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa.
In queste condizioni, la decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'940,10 oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative pretese.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 22 agosto 2012 emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alle cifre appena esposte.
Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinata all'assicurata non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
In tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l'allora TFA aveva interpretato l'art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall'art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Per l'art. 64a cpv. 4 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all'art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
Come detto, dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal hanno modificato l'art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7. Questi articoli prevedevano quanto segue:
" Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle prestazioni
1 Se ha depositato una domanda di continuazione dell'esecuzione, l'assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).
2 La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all'assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.
3 La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d'esecuzione scaduti.
4 L'assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto.
Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.
5 Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
6 Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d'esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi."
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
Da quanto precede discende che è a giusta ragione che la ricorrente non ha potuto cambiare Cassa malati nel corso del 2011 (doc. 1C), dato che, come visto, essa non era in regola con il pagamento di tutti i premi LAMal nei confronti della Cassa malati CO 1. Prova ne è che il 10 febbraio 2012 (doc. A7/1) il nuovo assicuratore, informato dalla Cassa malati precedente che v'erano degli scoperti, non ha dato il proprio benestare ad affiliare l'assicurata, non soddisfacendo le esigenze dell'art. 64a cpv. 4 LAMal.
A nulla valgono quindi le richieste dell'assicurata al Tribunale di "essere libera di assicurarmi da chi voglio senza nessuna restrizione" (doc. I).
Non ottiene nemmeno risposta positiva la pretesa della ricorrente secondo cui "si cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio esecuzioni e carenza di beni." (doc. I).
Le pretese passate della Cassa malati, sfociate addirittura in un attestato di carenza beni, continuano ad esistere, nel senso che fintanto che l'assicurata non salderà il debito certificato dall'attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 (doc. A12), lo stesso permane e, conseguentemente, impedisce alla debitrice, come detto, di cambiare assicuratore (cfr. Disp. Trans. cpv. 2).
Va infatti evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore un'ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell'art. 64a LAMal e degli art. 105b segg. OAMal (RU 2011 pag. 3523). Il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile in concreto, prevede che:
" 1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
3 L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.
4 Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.
5 L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.
6 In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
7 Gli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza medica, e informa l'autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.
8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell'organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all'attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.
9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”
Le disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:
" 1 L'assicuratore rimunera le prestazioni all'assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:
a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.
2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all'entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.
Non appena l'assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”.
Abbondanzialmente si rileva che il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag. 3-4, che:
" (…)
Al di là dell'importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l'abolizione della sospensione, tramite l'intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l'”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall'assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura della redattrice)
Va ancora rammentato che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF, ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147).
In quell'occasione il TCA ha evidenziato che l'assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l'assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d'ordine, va rispettato laddove l'assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l'importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione.
In virtù di quanto precede, il TCA non può certo annullare tutti gli arretrati come preteso dalla ricorrente, dato che essi sussistono fino alla loro estinzione da parte dell'assicurata, anche se non influiscono sulla sorte dei premi e dell'assicurazione in essere dal 1° gennaio 2012.
A quest'ultimo proposito, i premi del 2012 devono essere regolarmente soluti dall'assicurata, senza tenere conto della situazione pregressa al 31 dicembre 2011. Come visto, infatti, la situazione debitoria degli assicurati viene "azzerata" al 1° gennaio 2012. Di conseguenza, la ricorrente è tenuta a fare fronte al pagamento dei premi LAMal dal 1° gennaio 2012 in poi, indipendentemente dalla circostanza che i premi del 2008-2010 sono stati oggetto di un attestato di carenza di beni e che (alcuni) premi del 2011 non sono stati versati alla Cassa malati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La ricorrente è riconosciuta debitrice della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr. 1'940,10 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2011 compresi, oltre ad interessi del 5% dal 2 aprile 2012.
1.2. Per l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'U__________ di __________ emesso il 22 agosto 2012 dall'U__________ di __________.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti