Raccomandata
Incarto n. 36.2011.15
cs
Lugano 11 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 gennaio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1966, manovale edile, dal maggio 2006 è alle dipendenze della __________ __________, tramite la quale è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 __________ (di seguito: CO 1).
B. Il 7 luglio 2010 il datore di lavoro ha comunicato all’assicuratore che RI 1 era inabile al lavoro a far tempo dal medesimo giorno causa malattia (in precedenza, dal 31 gennaio al 30 giugno 2010 l’assicurato è stato inabile al lavoro a causa di un infortunio non professionale).
C. Dopo aver sottoposto l’interessato, in data 15 settembre 2010, ad una visita presso il proprio medico fiduciario, dr. med. __________, CO 1, con decisione formale del 14 ottobre 2010, ha comunicato a RI 1 che avrebbe erogato le prestazioni pattuite fino al 13 febbraio 2011, ossia ancora per un periodo di 4 mesi, necessario per trovare un’attività professio-nale compatibile con il suo nuovo stato valetudinario.
D. In seguito all’opposizione interposta dall’interessato, l’assicurato-re ha sottoposto RI 1 ad una perizia pluridiscipli-nare del SAM, che, con referto dell’11 gennaio 2011, ha stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’ultima attività di manovale è del 30%, mentre è del 100% in attività adatte al suo stato di salute. Tramite decisione su opposizione del 27 gennaio 2011 CO 1 ha confermato il precedente provvedimento (doc. A2).
E. RI 1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di poter essere messo al beneficio delle indennità giornaliere anche dopo il 13 febbraio 2011 (doc. I). L’insorgente sostiene in particolare che le sue condizioni di salute non si sono ancora stabilizzate in maniera tale da permetterli la ripresa lavorativa, nemmeno in un’attività leggera.
F. Con risposta del 17 marzo 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessa-rio, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
G. Il 29 marzo 2011 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica, a conferma della “notevole patologia inabilitante in sede della colonna lombare con sofferenza muscolare neurogena e stato ansioso depressivo” (doc. V).
H. Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto dell’AI (doc. VII), sottoponendo alle parti, per osservazioni entro il 5 luglio 2011, la documentazione medica e del datore di lavoro (doc. IX).
I. Con scritto del 23 giugno 2011 l’insorgente si è riconfermato nella propria richiesta, rilevando che è tuttora completamente inabile al lavoro ed in attesa di un intervento chirurgico per la discopatia lombare (doc. X).
in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto alle indennità giornaliere in caso di malattia anche successivamente al 13 febbraio
Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
E’ considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, medico fiduciario dell’assicuratore, in data 15 settembre 2010. Dopo aver posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, con anamnestica-mente claudicatio radicolare (L4 a destra) e spinale in/con turbe statiche modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosacrale), alterazioni degenerative plurisegmentali specialmente L4/5: osteocondrosi e protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale complicato da anterolistesi di L4 su L5 di I grado; L5/S1: iniziale osteocondrosi con protrusione, lo specialista ha evidenziato:
" All’origine della presente incapacità lavorativa certificata del 100% dal 31.01.2010 vi è una sintomatologia dolorosa in zona lombare coinvolgendo gli arti inferiori con caratteristiche da una parte meccaniche dall’altra parte claudicanti nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali, pronunciate in L5/S1 ed in particolare in L4/5 dove è presente una netta osteocondrosi associata ad una protrusione discale con un’instabilità segmentale che ha portato ad una anterolistesi di L4 su L5 di I grado. Ne risulta un restringimento dei forami di congiunzione all’origine di una probabile irritazione nervale intermittente (claudicatio radicolare e spinale). Alla luce di questi reperti le dichiarazioni del paziente riguardanti la sua sintomatologia rispettivamente le limitazioni che ne derivano appaiono del tutto coerenti e credibili; come spesso nel caso di un restringimento del canale spinale e dei forami il quadro clinico a riposo risulta piuttosto blando. L’iporiflessia nella gamba destra (patellare) documenta comunque una sofferenza radicolare cronica.
La patologia in atto riduce la capacità fisica del paziente, rendendolo non più idoneo per il suo lavoro di manovale-muratore con un’incapacità lavorativa che giudico del 70% e questo con o senza un’eventuale intervenzione chirurgica.” (doc. 6)
Dopo aver descritto la capacità funzionale residuale dell’insorgente, il dr. med. __________ ha affermato:
" Le condizioni di salute del paziente si sono stabilizzate. Non vi sono trattamenti conservativi proponibili che potrebbero modificare il presente quadro. Per un’attività lucrativa rispettosa alle sue risorse fisiche come stabilite sopra il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico abile in forma normale e questo a partire da subito. Egli sarebbe propenso a sottoporsi all’intervento di stabilizzazione (presumo previa decompressione in L4/5) come proposto dall’ortope-dico. E’ consapevole, che tale intervenzione non gli permetterà in ogni caso di riprendere il lavoro svolto. In caso che l’operazione venisse effettuata la capacità funzionale andrà rivalutata non prima di 6 mesi dopo l’intervento.” (doc. 6)
In seguito alla nuova documentazione medica prodotta, l’assicu-ratore ha deciso di sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 12).
Dal referto, datato 11 gennaio 2011 (doc. 17), risulta che i periti hanno fatto capo a 2 consulti specialistici esterni di natura psichiatrica (dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria) e neurologica (dr. med. __________, specialista FMH neurologia).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale cronica con radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale), alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con osteocondrosi e protrusione discale con restringi-mento foraminale bilaterale complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi con protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.
Dal punto di vista psichiatrico i periti rivelano che il consulente, dr. med. __________, dopo la descrizione dei disturbi soggettivi, espone l’attuale esame psicopatologico dove evidenzia l’assenza di disturbi cognitivi, un livello intellettivo nella norma, anche se annota una certa semplicità ideativa ed una ingenuità di fondo nel modo di presentare la sua situazione. L’eloquio è fluido e privo d’incoerenze, non constata alterazioni della forma e/o del contenuto del pensiero, né allentamenti dei nessi associativi. La critica di malattia è conservata per quel che riguarda la pulsione al gioco d’azzardo ed in particolare della sua ridotta capacità a resistervi. Il tono dell’umore e la quota ansiosa è nei limiti. Nelle sue conclusioni finali il Dr. med. __________ afferma che l’assicurato rappresenta una persona piuttosto semplice che accanto ad una naturale simpatia e capacità nell’entrare in sintonia con gli altri, mostra una certa ingenuità nell’approccio alla vita che se da un lato può averlo aiutato a risolvere rapidamente problemi connessi all’agire concreto (facendolo passare da un lavoro all’altro in diverse nazioni senza incontrare soverchie difficoltà di adattamento), dall’altro a causa della sua avventatezza, lo ha esposto al pericolo di cadere in tentazione. Ritiene che su questa base si è venuta così a sedimentare la tendenza alla spirale compulsiva al gioco d’azzardo che pur non limitandolo nell’esercizio della sua professione, lo ha portato a perdere nel corso degli anni ingenti somme di denaro. Sul piano valetudinario, dal lato strettamente psichiatrico, il consulente afferma che il gioco d’azzardo patologico di cui l’interessato è affetto, non è patologia tale da incidere specificatamente sulla sua capacità lavorativa quale manovale edile. Sul piano terapeutico sottolinea che, accanto al percorso psicoterapeutico da poco iniziato, andrebbe affiancata anche una richiesta per una curatela amministrativa. Precisa che le due misure, pur non incidendo direttamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato, lo aiuterebbero ad arginare il problema del gioco d’azzardo patologico.
Circa la patologia neurologica, il consulente, dr. med. __________, dopo la descrizione dei disturbi soggettivi dell’assicurato, espone lo stato clinico neurologico in dettaglio ed evidenzia una netta asimmetria del riflesso rotuleo a sfavore della destra. Descrive poi l’esame elettrofisiologico effettuato ed afferma che sia dal punto di vista clinico che elettrofisiologico si evidenzia una lieve radicolopatia L4 a ds. cronica non deficitaria. Precisa che questa sintomatologia descritta durante la marcia dopo 20 minuti è ben compatibile con una lieve claudicatio radicolare L4 a destra e fa notare che per l’assicurato questo disturbo non è vissuto come il problema principale, ma piuttosto secondario, mentre maggiore sarebbe l’importanza dei dolori lombari. Sul piano valetudinario il consulente giudica, dal lato strettamente neurologico, che non vi è stata e non vi è attualmente alcuna incapacità lavorativa per qualsiasi attività professionale. A riguardo della prognosi ritiene che il previsto approccio neurochirurgico decompressivo e stabilizzante in sede lombare dovrebbe poter risolvere la lieve sintomatologia della claudicatio radicolare descritta.
Dal punto di vista reumatologico i periti si rifanno alle valutazioni del dr. med. __________ del 17 settembre 2010 ed hanno concluso che l’insorgente va considerato capace al lavoro al 100% con rendimento del 100% con le limitazioni ivi descritte in attività lavorative confacenti al suo stato di salute.
Gli specialisti hanno poi evidenziato che la capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato nell’ultima attività lucrativa esercitata è valutabile nella misura del 30% (pag. 20 della perizia, doc. 17), mentre in attività meglio adatte al suo stato di salute attuale, vale a dire rispettose delle limitazioni descritte nell’ambito della patologia reumatologica, è valutabile nella misura del 100% (pag. 20 della perizia, doc. 17).
Il 29 marzo 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica, ossia:
un certificato del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, del 21 marzo 2011, scritto a mano, dove vengono descritti gli ulteriori esami effettuati nel corso del mese di marzo dal ricorrente e dove figura l’intenzione di programmare l’intervento già discusso in precedenza (doc. B1, cfr. anche una certificazione, in parte simile, del 2 febbraio 2011, doc. 19),
un referto relativo alla elettroneurografia e alla elettromiografia dell’8 marzo 2011 del dott. __________ __________ di __________, da cui emerge: ”esame ENG indicativo di sofferenza assonale del nervo SPE dx, nei limiti di norma i restanti distretti esaminati. Esame EMG indicativo di sfumata sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5-S1 bilat. Non segni di denervazione in atto.” (doc. B2),
una TC colonna lombo-sacrale del 1° marzo 2011 dei dott. __________ e __________i dell’Ospedale __________ da cui emerge:
" In un quadro di spondiloartrosi osteofitosica diffusa sono state eseguite scansioni TCMD assunte in acquisizione volumetrica e retro-ricostruite a livello dei seguenti spazi intervertebrali:
L3-L4: conservato spessore del disco intersomatico, il cui profilo risulta sostanzialmente conservato.
L4-L5: in antero-listesi di L4 su L5, marcata riduzione dello spessore del disco intervertebrale (in parziale degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione concentrica, che determina impronta del sacco durale e stenosi foraminale bilaterale.
L5-S1: riduzione dello spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel cui ambito è apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta il sacco durale.” (doc. B3),
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita l’allora TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
Quest’ultima valutazione, come del resto quella del 17 settembre 2010 del dr. med. __________, è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, sulla base di 2 consulti specialistici esterni (psichiatrico e neurologico) e del referto medico fiduciario della Cassa, sono giunti alla convincente conclusione che il ricorrente è abile al lavoro al 30% nella sua precedente attività e completamente abile al lavoro in un’attività leggera che tenga conto delle limitazioni descritte nel referto reumatologico del dr. med. __________.
Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombo vertebrale cronica con radicolopatia cronica L4 ds. di lieve entità, non deficitaria, con sintomatologia di claudicatio radicolare di lieve entità, turbe statiche modiche del rachide (tendenzialmente piatto con accentuata lordosi lombosa-crale), alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con osteocondrosi e protrusione discale con restringimen-to foraminale bilaterale complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi con protrusione a livello L5-S1 e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0), ipertensione arteriosa diastolica non trattata, obesità corporea (BMI 33,2, circonferenza addominale 109 cm), stato dopo spondilodesi anteriore dopo trauma distorsivo nel 2003, malattia convulsiva generalizzata nell’infanzia-adolescenza, attualmente in remissione.
I periti, i 2 consulenti ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (perizia pag. 3, doc. 17) ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’interessato sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 15 settembre 2010 (dr. med. __________, doc. 6) e 1° e 15 dicembre 2010 (perizia SAM, doc. 17).
Del resto l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali.
In particolare, il certificato del 3 marzo 2011 del medico curante, dr. med. __________, medico chirurgo, che attestata la necessità di astensione al lavoro per lombalgia in discopatia e sindrome ansioso depressiva (doc. B4), è simile a quelli già prodotti in precedenza e si esaurisce nella descrizione di una diagnosi già presa in considerazione dai periti, senza del resto precisare la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e senza prendere posizione dettagliatamente sul referto del SAM e del dr. med. __________.
Il curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 7: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), non ha spiegato per quale motivo le valutazioni degli specialisti non sarebbero corrette.
Va a questo proposito evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicura-tore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
La circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 5.3, 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Per motivi analoghi anche i certificati dei dr. med. __________ (doc. B1), __________ (doc. B2), __________ (doc. B3), non possono sovvertire le conclusioni dell’assicuratore. I citati medici non si esprimono circa la capacità lavorativa del ricorrente e descrivono una situazione già conosciuta dai periti del SAM. In particolare sia il dr. med. __________ (doc. 6) che il dr. med. __________ (doc. 17), hanno evidenziato che già nella MRI dell’aprile 2010 figura la presenza di alterazioni degenerative rilevanti L4-L5 con una riduzione dello spazio intersomatico, ampia protrusione discale con netta riduzione dei forami di coniugazioni associati a spondilolistesi di I° grado L4 su L5 (cfr. pag. 1 consulto dr. med. __________). I periti del SAM hanno diagnosticato, tra l’altro, alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente in L4-L5 con osteocondrosi e protrusione discale con restringimento foraminale bilaterale complicato da anterolistesi di L4 su L5 di primo grado, iniziale osteocondrosi con protrusione a livello L5-S1. Queste valutazioni sono analoghe a quelle dei dr. med. __________ che hanno rilevato: “L4-L5: in antero-listesi di L4 su L5, marcata riduzione dello spessore del disco intervertebrale (in parziale degenerazione gassosa) e sua ampia protrusione concentrica, che determina impronta del sacco durale e stenosi foraminale bilaterale; L5-S1: riduzione dello spessore del disco intersomatico e sua protrusione diffusa, nel cui ambito è apprezzabile piccola ernia discale posteriore mediana, che impronta il sacco durale.” (doc. B3). Anche le valutazioni del dr. med. __________ (cfr. doc. B2: “esame ENG indicativo di sofferenza assonale del nervo SPE dx, nei limiti di norma i restanti distretti esaminati. Esame EMG indicativo di sfumata sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio radicolare L4-L5-S1 bilat. Non segni di denervazione in atto.”, sono in gran parte sovrapponibili a quelle del dr. med. __________: “sia da un punto di vista clinico che elettrofisiologico si presenta una lieve radicolopatia L4 destra cronica non deficitaria che si esprime allo stato neurologico con una netta asimmetria del riflesso rotuleo destra < sinistra e chiari segni di una sofferenza neurogena cronica nei muscoli vasto laterale e tibiale anteriore di destra. La sintomatologia descritta dal paziente durante il cammino dopo 20 minuti è ben compatibile con una lieve claudicatio radicolare L4 destra con sintomatologia più che altro fastidiosa e caratterizzata da parestesie ma non dolori.” (pag. 3 del consulto del dr. med. __________).
Va del resto evidenziato che gli esami dei dr. med. __________, __________ e __________ sono stati effettuati nel corso del mese di marzo 2011 e che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto il 27 gennaio 2011), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per cui, eventuali peggioramenti dello stato di salute successivi all’emanazione della decisione impugnata non possono comunque essere presi in considerazione nelle presente procedura. Ciò vale anche per il prospettato intervento di stabilizzazione, che come rilevato dal dr. med. __________, se fosse effettuato, comporterebbe una rivalutazione della capacità residuale 6 mesi dopo l’operazione (doc. 6, pag. 6) e per l’esame di elettromiografia ad ago prevista per il mese di aprile 2011 e che peraltro l’insorgente, chiamato dall’UAI a produrne i risultati, non ha trasmesso (doc. AI 53 e seguenti) neppure al TCA.
Infine, per quanto concerne l’annotazione del dr. med. __________ in calce al certificato del 2 febbraio 2011, secondo cui l’interessato, in quel momento era in terapia anche con Seroquel 2 volte al giorno per crisi di panico (doc. 19), va evidenziato come si tratti del medesimo medicamento figurante a pag. 2 dell’attestato del 28 ottobre 2010 dell’__________ __________. con posologia simile assunto per “intensa angoscia” (doc. 10), già preso in considerazione dai periti (cfr. doc. 17, pag. 4:”terapia: Seroquel 100 mg al mattino, 200 mg la sera. (…) Il dosaggio del farmaco Seroquel è poi stato ridotto a 25 mg la sera”).
Alla luce di quanto sopra esposto, a giusta ragione l’assicuratore ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss).
In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., l’Alta Corte ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.
In concreto, tenuto conto delle circostanze, con la decisione formale del 14 ottobre 2010 l’assicuratore ha giustamente assegnato all’insorgente un termine di 4 mesi, con versamento delle prestazioni fino al 13 febbraio 2011, per trovare un’occupa-zione confacente al suo stato di salute.
Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.
Accertata quindi una capacità lavorativa del 100% in attività leggere, va ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame, dagli atti emerge che l’interessato nel 2008 ha conseguito un reddito lordo annuo di fr. 54'660.90 (doc. AI26), nel 2009 di fr. 55'164.95 (doc. AI27) e nel mese di gennaio 2010 (l’infortunio è avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio, doc. AI 7) di fr. 5'290.80 per un salario annuo di fr. 63'489.60 (5'290.80 X 12), che aggiornato al 2011 dà un importo di fr. 64'505.45 (+ 1.6%; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index /themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X 41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), che aggiornato al 2011 ammonta a fr. 62'716 (+2,1% nel 2009; +0,8% nel 2010; +1,6% nel 2011).
Come visto, l’assicurato, quale manovale, avrebbe guadagnato fr. 64'505.45 nel 2011.
Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”: fr. 5’150 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 64'272 nel 2008, fr. 65'622 nel 2009, fr. 66’147 nel 2010 e fr. 67'205 nel 2011).
Ritenuto che la differenza percentuale tra i due redditi è del 4% in concreto non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (differenza del 4%
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 15%, a causa dell’età, degli anni di servizio e dello stato di salute del ricorrente.
In concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie generosa, rientra nei parametri giurisprudenziali e che del resto non è contestata dal ricorrente, non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa.
Ne segue che il reddito da invalido di fr. 62'716 va ridotto del 15% per raggiungere fr. 53’309 e va raffrontato con quello da valido di fr. 64'505 per un grado d’invalidità del 17% che non dà diritto ad alcuna prestazione giacché l’art. 13.1 delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA, doc. 2) applicabili al caso di specie prevedono che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25% in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa.
Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impu-gnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti