Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2025.41
Entscheidungsdatum
18.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2025.41

mm

Lugano 18 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 aprile 2025 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 27 settembre 2024, RI 1, nato nel 1974, dipendente della ditta __________ in qualità di quadrista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, mentre allentava il bullone di un quadro elettrico, il bullone ha ceduto improvvisamente e l’assicurato si è sbilanciato all’indietro, andando a sbattere con la spalla e il gomito sinistro contro un secondo quadro elettrico (cfr. doc. 24).

L’artro-RMN della spalla sinistra del 15 ottobre 2024 ha mostrato una rottura subtotale sul versante articolare del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 27).

Trattandosi del gomito sinistro, i sanitari del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ hanno diagnosticato una contusione, in assenza di lesioni post-traumatiche alla radiografia del 3 ottobre 2024 (doc. 12).

Nel novembre 2024, RI 1 è stato sottoposto a un intervento artroscopico di decompressione sottoacromiale e riparazione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare della spalla sinistra (doc. 28).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 gennaio 2025, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 6 febbraio 2025 il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’intervento artroscopico del novembre 2024, non sarebbero più riconducibili all’infortunio del 27 settembre 2024, mentre per quanto concerne il gomito sinistro, sarebbe nel frattempo intervenuta una completa guarigione (doc. 44).

A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 53 e doc. 57), in data 7 aprile 2025, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che il diritto alle prestazioni è stato riconosciuto soltanto sino al 27 gennaio 2025 (anche se di fatto le prestazioni sono state corrisposte sino al 5 febbraio 2025 e quelle in esubero non pretese in restituzione) (doc. 64).

1.3. Con tempestivo ricorso del 23 maggio 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che le indennità giornaliere vengano ripristinate dal giorno della loro interruzione, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’insorgente contesta in sostanza che al parere del medico fiduciario dell’CO 1, sul quale si fonda la decisione su opposizione impugnata, possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio, e ciò soprattutto alla luce delle considerazioni contenute nelle certificazioni agli atti dei medici curanti specialisti (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In data 14 luglio 2025, l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII + allegati).

L’assicuratore resistente si è espresso in proposito il 22 luglio 2025 (doc. IX + allegato).

Il 30 luglio 2025 il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di contestare le osservazioni presentate dall’amministrazione (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a porre fine dal 28 gennaio 2025 alle proprie prestazioni dipendenti dall’infortunio occorso all’assicurato nel settembre 2024, oppure no.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.5. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto dal 28 gennaio 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.

In effetti, già con l’apprezzamento del 28 gennaio 2025, il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’infortunio assicurato ha causato un peggioramento soltanto transitorio di un preesistente stato morboso (degenerativo) della spalla sinistra, con lo status quo sine raggiunto a distanza di tre mesi da quell’evento:

" (…) Nella RM viene descritta una lesione del muscolo sovraspinato e nel rapporto operatorio anche una lesione del muscolo sottospinoso con artrosi acromion-claveare. Il tutto può essere confermato nella serie 4, immagine 13, in cui vedo una lieve artrosi acromion-claveare. È presente una lesione nella zona dell’inserimento del muscolo sovraspinato con una lieve retrazione, una degenerazione tendinosica nel centro del frammento prossimale e un arrotondamento dei frammenti, il tutto indicativo per una lesione cronica in assenza di qualsiasi segno di una borsite e un’emato-borsite o un ematoma nel transito emato-tendinoso. Presente una lieve atrofia del muscolo sovraspinato, ben visibile nella serie VII, immagine 24, senza evidente atrofia grassosa.

Nella serie 4, immagine 13, si vede anche una cisti omerale compatibile con un encondroma, non descritto nel rapporto radiologico. Non vedo altri segni di una contusione ossea o di una contusione muscolare, nessuna uscita di mezzo di contrasto. Nella serie 6, immagine 10, si vede nella zona dell’inserimento e nella zona della rottura alterazioni cistiche che sono indicative di una degenerazione di tale zona. Anche nel rapporto operatorio viene descritta una zona fibrotica che il dott. med. __________ ha dovuto asportare prima dell’intervento. Insomma, il tutto è con probabilità preponderante degenerativo e non in nesso causale infortunistico. Si può tuttavia confermare un peggioramento temporaneo.” (doc. 47)

Nel quadro della procedura di opposizione, è stato versato agli atti un rapporto, datato 18 marzo 2025, dei dottori __________, Medico aggiunto presso il Reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________, e __________, Capoclinica, del seguente tenore:

" (…) Riassumo brevemente che in data 03.10.2024 il paziente si è presentato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ riferendo di aver subito un evento traumatico 5 giorni prima. In particolare il paziente accidentalmente cadeva riportando un trauma alla spalla e al gomito di sinistra di tipo contusivo e distorsivo.

Da quel momento lamenta dolore importante che disturba le attività della vita quotidiana ed il riposo notturno.

Ha eseguito in data 15.10.2024 una artro-RM della spalla sinistra la quale ha messo in evidenza una rottura subtotale del sovraspinoso in assenza di ipotrofie muscolari.

Durante la mia visita del 17.10.2024 era possibile evidenziare una limitazione funzionale in elevazione anteriore per dolore ed ipostenia con Whipple Test positivo sia per dolore che per ipostenia del sovraspinoso.

Considerando l’evento traumatico riportato, l’esito dell’Artro-RM e la clinica riscontrata all’esame obiettivo prima dell’intervento chirurgico con dolore, impotenza funzionale ed ipostenia a carico del sovraspinoso, considerando inoltre il quadro articolare riscontrato durante l’intervento chirurgico e l’esito dell’Artro-RM la quale non ha messo in evidenza degenerazione adiposa dei ventri muscolari del sovraspinoso e sottospinoso, è possibile affermare che dal punto di vista medico le lesioni riscontrate siano da attribuire secondo il criterio della probabilità preponderante all’infortunio descritto.

Da precisare inoltre che il paziente, di professione elettricista, ha sempre svolto la propria attività lavorativa a volte pesante e con posizioni scomode mantenute a lungo anche over head e con gli arti superiori distanti dal tronco senza alcun problema né di dolore né di impotenza funzionale; dopo l’evento traumatico è stato impossibile riprendere l’attività lavorativa precedentemente svolta.” (doc. 60)

In data 4 aprile 2025, il dott. __________ ha replicato in particolare in questi termini a quanto fatto valere dai medici curanti specialisti del ricorrente:

" (…) Mi permetto di aggiungere che il Dott. med. __________ descrive nel suo rapporto operatorio anche una lesione del muscolo sottoscapolare (non descritta nel referto della RM). Dopo aver visionato la risonanza magnetica posso confermare un’eventuale lesione, ma non con probabilità preponderante post-traumatica. Questo corrisponde bene al referto del Pronto Soccorso dove il Lift-Off-Test, come prova della rotazione interna, azione esclusivamente effettuata dal muscolo sottoscapolare, viene descritta come normale malgrado delle algie, congruente al referto di una lesione cronica attivata post-traumatica. Anche il Belly prest (test per valutare la funzionalità del muscolo sottoscapolare), viene descritto come normale, indicativo di una lesione cronica e non acuta. La rotazione esterna (muscolo sovraspinato tra altri muscoli) e interna (muscolo sottoscapolare) vengono descritte come nella norma. Tutto questo referto è piuttosto convincente per un impingement sotto-acromiale cronico attivato post-traumatico e non mi permette di raggiungere senza dubbio la conclusione che siamo con probabilità preponderante in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori post-traumatica. Neanche mi permette di concludere, con probabilità preponderante, che è presente un peggioramento direzionale o causalità parziale (lesione acuta a base di una degenerazione pre-esistente). Mi mancano chiari segni clinici e radiologici che mi indicano una lesione con probabilità preponderante post-traumatica della cuffia dei rotatori. Come già scritto nel mio ultimo apprezzamento, il Dr. __________ nel suo referto operatorio, riferisce un areale fibroso nella regione dell’inserimento del tendine del muscolo sovraspinato. Questa fibrosi non si forma entro 2 mesi (tempo tra l’evento e l’intervento). È piuttosto indicativa di una lesione cronica diventata fibrosa.

Nella RM, il Dr. __________ scrive nel suo rapporto che non vede un’atrofia adiposa del muscolo sovraspinato. Mi riferisco al mio apprezzamento antecedente e alla mia valutazione dettagliata della RM. Concordo, e ho scritto, che non siamo in presenza di un’involuzione adiposa, siccome una lieve presenza di atrofia muscolare (classificazione di Thomazeau grado 1-2), indicativa di una lesione cronica. Purtroppo, il Dr. __________ non si esprime in merito.”

In quell’occasione, alla domanda come spiega che l’artroscopia del 27 novembre 2024 non si sarebbe resa necessaria in ragione delle conseguenze dell’infortunio assicurato, quando, in base al suo apprezzamento del 28 gennaio 2025, la causalità naturale si sarebbe estinta soltanto dal 27 dicembre 2024, il medico fiduciario dell’assicuratore ha precisato che la sua precedente risposta è stata fornita “… solo sulla base teorica senza tenere conto dell’influsso dell’intervento. (…). Comunque devo aggiungere al mio apprezzamento antecedente del 28.01.2025, e in questo senso correggermi, che si tratta di un trauma contusivo della spalla e di un’attivazione post-traumatica di un impingement cronico che potrebbe anche durare e richiedere le proprie cure, senza considerare l’intervento effettuato, fino a quattro mesi.” (doc. 63).

In corso di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un ulteriore referto, datato 17 giugno 2025, dei dottori __________ e __________, il cui contenuto è il seguente:

" (…) Il paziente ha sempre svolto un’attività lavorativa manuale e pesante in qualità di elettricista senza lamentare alcun problema durante i gesti lavorativi.

Dall’evento traumatico avvenuto il 27.09.2024 ha iniziato a lamentare dolore e ipostenia, prima assenti.

L’esame eseguito in data 15.10.2024 non ha messo in evidenza lesioni su base degenerativa ma una rottura subtotale del sovraspinato in assenza quindi di ipotrofie muscolari.

L’esame artroscopico non ha messo in evidenza lesioni degenerative; si rese evidente una rottura del sovraspinoso e sottospinoso a livello articolare.

Lesione confermata a livello bursale sempre però in assenza di segni degenerativi.

Il tessuto fibroso che si forma ai margini di una rottura tendinea può impiegare dalle 3 alle 6 settimane.

L’intervento è stato eseguito a distanza di due mesi dall’evento traumatico e quindi ancora compatibile con una lesione traumatica.

Considerando l’evento traumatico riportato, l’esito dell’esame, la clinica riscontrata e l’esame obiettivo prima dell’intervento chirurgico, considerando il quadro articolare riscontrato durante l’intervento chirurgico e l’assenza di degenerazione adiposa dei ventri muscolari del sovra- e sottospinoso posso affermare che dal punto di vista medico le lesioni riscontrate siano da attribuire all’infortunio descritto secondo il criterio della probabilità preponderante.” (doc. V2)

Nel suo apprezzamento del 21 luglio 2025, il PD dott. __________ ha infine formulato le seguenti obiezioni nei confronti dell’argomentazione enunciata dai curanti specialisti:

" (…) Dal punto di vista medico, posso confermare che vi sono tanti pazienti con una degenerazione della cuffia dei rotatori, specialmente del tendine del muscolo del sovraspinato, che sono, fino ad un’attivazione post-traumatica, asintomatici. Quindi la sola assenza di qualsiasi sintomatologia prima dell’evento, non può, con probabilità preponderante, confermare un nesso causale infortunistico.

Il dott. med. __________ si riferisce ad un esame datato 15.10.2024. Penso si tratti della risonanza magnetica (RM) della spalla sinistra con mezzo di contrasto intrarticolare. Vista l’argomentazione del dott. med. __________, ho ancora una volta valutato l’esame RM. Non concordo con la sua conclusione che non vi sono segni di un’atrofia muscolare. Nella serie 7, immagine 24, si vede una lieve atrofia del muscolo sovraspinato e leggera involuzione grassosa del tessuto circonferenziale tipo Goutallier 2. Questa è anche più pronunciata nella serie 7, immagine 23.

Per quanto concerne la sua constatazione che vi sia assenza di qualsiasi lesione degenerativa voglio sottolineare che nella serie 6, immagine 11, si vede una lesione parziale con arrotondamento del frammento prossimale e retrazione. Sono anche presenti delle cisti nella zona dell’inserimento del tendine del muscolo sovraspinato al trochide dell’omero. Tutto questo è indicativo di uno stato degenerativo.

Inoltre, il dott. med. __________ scrive senza motivare anche l’assenza di una lesione degenerativa. Non discute la mia argomentazione antecedente per una lesione, con probabilità preponderante, infortunistica, dove mi confronto con quello scritto nel suo rapporto operatorio.

Per la valutazione del rapporto operatorio del dott. med. __________ mi riferisco ai miei apprezzamenti dettagliati precedenti dove ho argomentato che il dott. med. __________ descrive uno stato degenerativo.

Purtroppo, il medico, non prende posizione alle mie osservazioni inerenti la presenza del tessuto “fibrotico”, indicativo di una lesione cronica.

Posso anche escludere un peggioramento direzionale visto che non vi sono segni di una lesione che potrebbe essere, con probabilità preponderante, attribuita all’evento del 27.09.2024.” (doc. IX 1)

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine alle proprie prestazioni dal 28 gennaio 2025, ritenendo che a quel momento l’insorgente avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell’infortunio del settembre 2024.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.5.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.6.).

Ora, ai referti del dott. __________, sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria tranquillità, che l’evento traumatico assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente un (preteso) stato preesistente (morboso) della spalla sinistra.

Infatti, come è già stato messo in evidenza al considerando 2.5., sulla questione di sapere quale ruolo causale ha giocato il sinistro assicurato, aspetto di natura squisitamente medica, agli atti figurano rapporti medici, specificatamente quelli allestiti dagli specialisti consultati da RI 1, il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione (per dei casi, riguardanti proprio l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della persona assicurata, in cui la Corte federale ha rinviato gli atti a fronte della discordanza dei pareri espressi dagli specialisti intervenuti, si vedano le sentenze 8C_410/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7.3; 8C_731/2021 del 26 agosto 2022 consid. 4.4; 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4; 8C_673/2020 del 25 giugno 2021 consid. 4.5; 8C_637/2020 del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2).

In questo senso, va evidenziato, a proposito della pretesa preesistenza di uno stato morboso della spalla sinistra, che i medici curanti dell’assicurato non ne hanno rilevato la presenza né all’artro-RMN del 15 ottobre 2024 né, soprattutto, in occasione dell’intervento artroscopico del 27 novembre 2024.

In particolare, essi hanno esplicitamente negato l’esistenza di un’ipotrofia e di una degenerazione adiposa dei muscoli interessati (su quest’ultimo aspetto, il PD __________ si è contraddetto, in quanto nel suo apprezzamento del 4 aprile 2025 ha dichiarato di concordare che non si è in presenza di un’involuzione adiposa, mentre in quello del 21 luglio 2025 ha fatto accenno all’esistenza di una “leggera involuzione grassosa del tessuto circonferenziale”). Dal rapporto operatorio, così come dal referto relativo all’artro-RMN, non risulta nemmeno che siano state refertate delle cisti.

Inoltre, contrariamente a quanto preteso dal fiduciario dell’CO 1 (cfr. doc. IX 1), i dottori __________ e __________ hanno preso posizione a proposito del significato da attribuire al tessuto fibrotico rinvenuto nella regione d’inserimento del sovraspinato, sostenendo che esso è ancora compatibile con una lesione di natura traumatica, tenuto conto del tempo che necessita per formarsi (cfr. doc. V2).

Infine, pur tenendo presente che, in ossequio a una costante giurisprudenza federale, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica (su questo aspetto, cfr. STF 8C_530/2024 del 22 maggio 2025), il TCA, analogamente ai curanti specialisti, ritiene sia lecito perlomeno chiedersi come il ricorrente abbia potuto esercitare normalmente la propria professione di montatore elettricista, un’attività manuale che notoriamente sollecita gli arti superiori (cfr. doc. 24, p. 2), se già, prima dell’infortunio, era presente un rilevante danno alla spalla sinistra, quale quello refertato intraoperativamente (cfr., in questo senso, la STF 8C_401/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.2).

In presenza di valutazioni mediche divergenti, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

La pronunzia federale citata nella risposta di causa (STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015), non consente di giungere a una diversa soluzione, e ciò già per il motivo che, in quella fattispecie, la preesistenza di uno stato morboso asintomatico della spalla, nella forma di una tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori, risultava ammessa da più specialisti.

A proposito del gomito sinistro, va constatato che con la propria impugnativa il rappresentante dell’assicurato si è limitato a dichiarare che “se è vero che allo stato attuale non duole più, non può più essere steso completamente” (doc. I, p. 10), senza produrre documentazione medica atta a dimostrare la persistenza di disturbi di rilievo.

Pertanto, questo Tribunale non ha motivi per mettere in discussione il parere del dott. __________, secondo cui quella parte del corpo è guarita trascorsi al massimo due mesi dalla contusione, e ciò anche alla luce del tenore del referto 3 novembre 2024 del dott. , Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’ (doc. 12: “Visto il quadro clinico e strumentale spiego al paziente, data anche la sintomatologia in risoluzione rispetto alle settimane scorse, non avendo ancora iniziato la fisioterapia, che progressivamente vi dovrebbe essere un recupero completo.”).

2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Inoltre, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).

Infine, con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:

" Aufgrund der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”

(cfr. pure la STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire, tenendo conto di tutti i fattori medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021 succitata), se i disturbi denunciati dall’assicurato alla spalla sinistra a far tempo dal 28 gennaio 2025 sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del 27 settembre 2024.

In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.9. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione su opposizione del 7 aprile 2025 è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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