Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2024.9
Entscheidungsdatum
03.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2024.9

mm

Lugano 3 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 22 aprile 2020, RI 1, nato nel 1969, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di collaboratore tuttofare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è caduto sulla spalla destra mentre tagliava il prato, evento annunciato all’assicuratore LAINF a titolo d’infortunio-bagatella (cfr. doc. 1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dalle carte processuali emerge che nel corso del mese di gennaio 2022 l’assicurato ha consultato il dott. __________ per un dolore alla spalla destra (cfr. doc. 3), annunciato all’CO 1 quale ricaduta nel maggio 2022 (doc. 8).

La RMN del 18 maggio 2022 ha evidenziato la presenza di un’estesa lesione transmurale del tendine del muscolo sovraspinato con retrazione sottoclavicolare, senza segni d’involuzione adiposa del ventre muscolare (doc. 6).

In data 14 giugno 2022, RI 1 è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico alla spalla destra con ricostruzione dei tendini sovraspinato, sottoscapolare e infraspinato, nonché resezione acromio-clavicolare e acromioplastica (doc. 17).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio 2023, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuto che essi non avrebbero costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’aprile 2020 (doc. 62).

A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 63 e doc. 68), in data 15 dicembre 2023, l’amministrazione ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 69).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2024, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un legame causale con l’infortunio del 22 aprile 2020 e l’assicuratore convenuto condannato a corrispondere le prestazioni legali.

A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:

" (…) A ben vedere il fiduciario esprime delle considerazioni ponderandole nell’insieme senza però esporre una narrazione di carattere medico. In realtà il tema della causalità assicurativa è un argomento prettamente giuridico e non medico.

Lo specialista in questo caso aiuta a fornire le indicazioni necessarie a prendere una decisione ma non per forza decisivo. Proprio in questa ottica abbiamo espresso i nostri dubbi e richiamato la CO 1 a prendere a carico il caso poiché valgono esattamente tutta un’altra serie di altri ragionamenti già proposti.

(…).

In ragione di questo schema la posizione dell’assicuratore è davvero e ragionevolmente molto discutibile.

La CO 1, benché fu annunciato un caso bagatella comunque pagò prestazioni per ben 5 mesi che in principio non sono per nulla pochi.

Le cure proposte di tipo conservativo (le infiltrazioni danno risultati su un periodo di alcuni mesi), in un periodo dove c’erano anche delle difficoltà a curarsi a causa della pandemia da una parte e dove c’erano anche delle difficoltà oggettive da parte del ricorrente medesimo (la necessità di avere una risorsa, il cambio del medico curante, la difficoltà di relazionarsi con __________ che non era il suo curante ma solo colui che è intervenuto in questa specifica casistica).

Poi i disturbi sono stati annunciati al curante vero e proprio già nel corso del 2021 e ad inizio 2022 venne inviato dal Dr. __________. Dunque, la cadenza della richiesta di cura appare giustificabile alla luce dei diversi elementi citati e della cadenza.

Le indicazioni di Dr. __________, il quale ha visionato la RM ed ha effettuato l’esame artroscopico sulla presenza di una rottura inveterata, la circostanza che con quel tipo di rottura, se presente prima del trauma, non avrebbe potuto svolgere attività per lungo tempo, sono tutti indicatori che indicano una chiara relazione tra l’evento ed il danno. Di conseguenza il legame non è possibile ma è pure naturale ed altamente probabile.

Inoltre, secondo il fiduciario, il ricorrente con quel danno non avrebbe potuto resistere, ma egli ancora oggi continua a svolgere lavori pesanti e inadatti, sia pure con sacrificio, proprio perché dispongono di una sola risorsa.

D’altro canto, se il ragionamento del Dr. __________ fosse pertinente, nella misura in cui egli implicitamente afferma che il danno era presente prima del trauma, bisogna concluderne che il trauma medesimo ha provocato perlomeno la sindrome algica, quindi, ha scatenato una sintomatologia che va presa ugualmente a carico della CO 1.

In questo senso ci troveremo confrontati con una modifica direzionale quindi un cambiamento duraturo sostanziale dello stato di salute.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Il 5 aprile 2024, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 marzo 2024, del dott. __________ e si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha segnalato che, dopo aver interrotto la relazione con il dott. __________ e seguendo le indicazioni del suo medico curante in Italia, l’insorgente “ha assunto una terapia antidolorifica, composta da Takidol, dalle bustine di Oki (…), mentre prendeva anche il Dafalgan al bisogno. Poi nell’anno 2021, come spiega lui stesso negli atti CO 1, si è affidato alle cure del Dr. __________ spiegandogli i disturbi per la spalla. Anche qui durante l’anno ha assunto farmacoterapia (agli atti), che non è andata a carico della CO 1. Quest’ultimo, verso fine anno 2021 ha dirottato il paziente dal Dr. __________. Di conseguenza nella fase tra ottobre 2020 ed autunno 2021 c’è stata attenzione rispetto alla problematica, magari non come avrebbe meritato ma anche a causa delle oggettive difficoltà di contesto e pure in considerazione che l’unico reddito di sostegno alla famiglia era ed è il suo.” (doc. VIII).

L’assicuratore resistente si è pronunciato al riguardo il 9 aprile 2024 (doc. X).

1.7. In data 9 aprile 2024, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di prendere posizione in merito alle considerazioni espresse dal medico curante specialista (doc. XII).

Il rapporto del consulente medico dell’CO 1 è pervenuto il 24 aprile 2024 (doc. XIII).

Le parti hanno presentato le loro osservazioni il 29 aprile 2024 (doc. XV), rispettivamente il 15 maggio 2024 (doc. XVII).

considerato in diritto

2.1. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi interessanti la spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 20 maggio 2022, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. 69) si evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo alla valutazione 30 giugno 2023 del proprio consulente medico, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In effetti, con rapporto del 30 giugno 2023, ricostruita l’anamnesi del ricorrente in base alla documentazione contenuta negli incarti CO 1 e __________ (quest’ultimo responsabile per un [ulteriore] evento traumatico accaduto il 4 aprile 2022 che aveva interessato il rachide lombare e il piede destro), il dott. __________ ha formulato le seguenti considerazioni a proposito dell’eziologia del danno diagnosticato alla spalla destra:

" (…) La risonanza magnetica nativa effettuata il 18.5.2022 aveva documentato la presenza di una lesione estesa massiva del tendine del sovraspinato, retratto fino in sede sotto-clavicolare, così come una risalita della testa omerale con riduzione dello spazio sotto-acromiale (dr. __________).

Il 4.5.2020 annuncio d’infortunio bagatella: il 22.4.2020, verso le ore 10:00, tagliando l’erba il signor RI 1 scivola e cade sulla spalla destra.

Con riferimento allo scritto del dr. __________ del 7.7.2022, in seguito all’evento del 22.4.2020 sono state effettuate complessivamente 3 visite, il 24.4.2020 con radiografie della spalla destra e impostazione di una terapia antalgica, l’11.5.2020 e l’1.9.2020 per controllo.

Secondo quanto riferito nella lettera del 10.6.2022 sarebbero state effettuate due infiltrazioni di Cortisone da parte del dr. __________.

In accordo con il tenore della decisione della __________ del 26.1.2023, ritengo tutt’al più possibile la presenza di un eventuale nesso di causalità tra l’evento del 22.4.2020 e la massiccia rottura inoperabile della cuffia dei rotatori, oggetto dell’intervento effettuato il 14.6.2022.

Questo in considerazione del fatto che l’evento in parola ha comportato l’annuncio di un caso bagatella, senza interruzione dell’attività lavorativa, con cura medica limitata a due visite di controllo oltre allo studio radiologico effettuato in occasione della prima visita (complessivamente quindi tre visite), con due infiltrazioni nella spalla destra.

In occasione dell’evento del 22.4.2020 il signor RI 1 lavorava presso i __________, con mansioni di tecnico-manutentore-tuttofare. Attività svolta fino a gennaio 2022, con inizio della collaborazione presso la ditta __________ a decorrere dall’1.2.2022 (rapporto consulente infortunio, signor __________, del 9.5.2022).

L’assenza di inabilità lavorativa nello svolgimento di un’attività fisicamente pesante per gli arti superiori, l’assenza di chiarimenti diagnostici oltre a uno studio radiologico convenzionale della spalla destra due giorni dopo l’evento traumatico, la dinamica contusiva (caduta sulla spalla), la durata e l’entità della presa a carico terapeutica, sono ritenute non essere compatibili con una rottura “fresca” traumatica di una cuffia dei rotatori in occasione dell’evento del 22.4.2020.

Per quanto attiene alla presa a carico terapeutica, da notarsi in particolare il fatto che pur non avendo mai chiuso l’infortunio (rapporto del 20.5.2022), il dr. __________ si è limitato a fatturare all’CO 1 le tre visite mediche (24.2.2020 con radiografie, l’11.5.2020 e l’1.9.2020) con due infiltrazioni di Diprophos, senza fisioterapia e senza ulteriore trattamento farmacologico.” (doc. 61)

Il dott. __________ ha quindi sostenuto che l’evento assicurato va considerato responsabile di aver peggiorato soltanto temporaneamente lo stato della spalla destra con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, in occasione della visita del 1° settembre 2020 presso il medico curante (cfr. doc. 60, p. 4).

In corso di causa, l’insorgente ha versato agli atti un referto, datato 23 marzo 2024, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha commentato criticamente il parere espresso dal dott. __________:

" (…) La sua assicurazione infortunio, la CO 1, ha rifiutato l’assunzione di ogni ulteriore terapia.

Come unica ragione il medico di fiducia della CO 1 ha addotto l’impossibilità di continuare a lavorare dopo una lesione del sovraspinato.

Secondo lui non è possibile eseguire qualsiasi attività in presenza di una lesione del sovraspinato.

Il signor RI 1 è ancora in grado di lavorare, compensando con gli altri muscoli ed evitando di portare pesi eccessivi, in particolare nell’abduzione. Lo ha ancora dimostrato a più riprese dopo questa decisione.

Nel 2020 ha subito il primo infortunio alla spalla destra con dolore, ridotta mobilità e mancanza di forza. Nei mesi successivi ha svolto fisioterapia e un’infiltrazione subacromiale alla spalla destra presso il suo medico a __________.

Dopo pochi mesi ha ripreso un’attività lavorativa, che ha esercitato per quasi un anno e mezzo con limitazione funzionale.

A maggio 2023 [recte: aprile 2022] la situazione si è esacerbata dopo un nuovo infortunio.

(…).

È chiaro che il signor RI 1 ha subito una lesione almeno parziale del sovraspinato nel 2020, poi trattata conservativamente e peggiorata nel tempo per gli sforzi con la spalla.

L’argomento del medico di fiducia dell’assicurazione CO 1, secondo cui il signor RI 1 nel 2020 non era in grado di riprendere un’attività lavorativa nel caso di una rottura del sovraspinato è priva di qualsiasi valutazione oggettivabile. Il decorso clinico infatti conferma una lesione parziale del sovraspinato. Si ricorda che il paziente è stato trattato conservativamente con un’iniziale radiografia e con una terapia infiltrativa, che ha portato ad una regressione dei dolori, tant’è che ha potuto riprendere la sua normale attività con persistenti dolori.

È conosciuto sia clinicamente che nella letteratura, che una lesione parziale del sovraspinato possa peggiorare successivamente una volta ripresa l’attività. A causa dei dolori non è più riuscito a riprendere tutta la forza in abduzione e estensione.

All’esame svolto a maggio 2022 era evidente che la lesione era una chiara rottura di vecchia data, a causa della atrofia avanzata e retrazione importante di gran parte del sovraspinato.

Alla visita odierna mi mostra di saper compensare abbastanza bene la mancanza del muscolo sovraspinato con gli altri tendini e muscoli della cuffia rotatoria.

Nel 2020 la lesione era parziale e ha avuto un decorso normale, ossia un peggioramento, sforzando la spalla e la lesione subita, aggravatasi poi con un nuovo infortunio nel 2022 (lesione totale e retrazione di non recente data).” (doc. B2)

In data 18 aprile 2024, il TCA ha chiesto al dott. __________ una presa di posizione sul contenuto del rapporto del medico curante specialista del ricorrente (cfr. doc. XII).

Il consulente medico dell’CO 1 ha risposto il 22 aprile 2024, formulando in particolare le seguenti considerazioni con le quali ha confermato il parere secondo cui l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio dell’aprile 2020 è soltanto possibile:

" (…) Il fatto che il signor RI 1 sia stato sottoposto a una radiografia della spalla sinistra [recte: destra] in occasione della prima delle 3 visite effettuate sull’arco di più di 4 mesi in seguito all’infortunio del mese di aprile 2020, non apporta nessun elemento di giudizio a favore di un’ipotetica lesione acuta della cuffia dei rotatori. L’esame radiologico permette per contro di escludere delle lesioni ossee, con indicazioni indirette sull’entità delle forze messe in gioco nel contesto di un evento contusivo.

Con riferimento al tenore delle notizie telefoniche del 16.12.2022 contenute nell’incarto della , il signor RI 1 non sarebbe stato sottoposto a degli ulteriori accertamenti diagnostici (risonanza magnetica in particolare) nell’intervallo temporale tra il 22.4.2020 e il 20.1.2022 (), rispettivamente il 18.5.2022 (Clinica __________).

Come già ritenuto nella presa di posizione del 30.6.2023, l’annuncio del caso come bagatella senza inabilità lavorativa nello svolgimento di un’attività di tecnico-manutentore-tuttofare, fisicamente pesante per gli arti superiori, l’assenza di chiarimenti diagnostici oltre alla semplice radiografia effettuata in occasione della prima visita medica, la durata e l’entità della presa a carico terapeutica (3 visite nello spazio di oltre 4 mesi), vengono ritenuti non essere compatibile con una rottura “fresca” traumatica di una cuffia dei rotatori.

De facto, la situazione non è a suo tempo stata ritenuta tale da richiedere delle misure diagnostiche specifiche alla ricerca di eventuali lesioni acquisite acute della cuffia dei rotatori. Le infiltrazioni effettuate dal dr. __________ risultano essere aspecifiche, indicate in particolare nell’acutizzazione di tendinopatie croniche e non quale prima opzione terapeutica nei casi di lesioni acute senza ulteriori misure diagnostiche o terapeutiche.

Concordo con il dr. __________ sul fatto che una lesione parziale della cuffia dei rotatori è suscettibile di peggiorare progressivamente. Con riferimento al rapporto operatorio del 14.6.2022 la lesione irreparabile riscontrata si estendeva tuttavia ai tendini del muscolo sotto-scapolare, ai tendini del muscolo sovra-spinoso e a quelli del muscolo infra-spinoso, associati a un’artrosi acromio-claveare e a un conflitto sub-acromiale.

Questo dato di fatto rispecchia quindi ragionevolmente l’evidenza che il signor RI 1 presentava delle alterazioni pluri-tendinee di lunga data manifestamente non riconducibili all'evento contusivo puntuale del 22.4.2020.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che il rapporto del dr. __________ del 23.3.2024 non apporti nuovi elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse nell’apprezzamento del 30.6.2023.” (doc. XIII)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale ritiene di poter far capo al parere espresso dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale i disturbi alla spalla destra annunciati a titolo di ricaduta non costituiscono una probabile conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel mese di aprile 2020.

In particolare, il consulente dell’assicuratore convenuto, in piena conoscenza dei dati anamnestici dell’assicurato, ha saputo spiegare, in modo senz’altro convincente, per quali ragioni mediche è semplicemente possibile che RI 1 abbia riportato una lesione “fresca” alla cuffia dei rotatori della spalla destra in occasione della caduta del 22 aprile 2020, avendo cura, su richiesta di questo Tribunale (doc. XII), di confrontarsi con le considerazioni espresse dal dott. __________ nel suo rapporto 23 marzo 2024.

In questo senso, il dott. __________ ha innanzitutto rilevato che, in base alla documentazione a sua disposizione, il caso è stato annunciato quale infortunio-bagatella, ovvero un infortunio che per definizione non ha comportato alcuna inabilità lavorativa.

D’altro canto, lo specialista interpellato dall’CO 1 ha pure sottolineato che nemmeno i provvedimenti diagnostici e terapeutici attuati durante il periodo aprile 2020-gennaio, rispettivamente maggio 2022, appaiono compatibili con l’insorgenza di una lesione “fresca” della cuffia dei rotatori.

Infine, a proposito della tesi avanzata dal dott. __________ secondo cui la caduta del 22 aprile 2020 avrebbe comportato una lesione parziale del tendine sovraspinato, la quale sarebbe poi progressivamente peggiorata a causa degli sforzi compiuti sul lavoro e dell’infortunio del 4 aprile 2022 che ha finalmente esacerbato la situazione, il dott. __________ ha segnalato che, in occasione dell’intervento artroscopico del 14 giugno 2022, il dott. __________ ha riscontrato una cuffia dei rotatori che presentava lesioni in più sue componenti, da considerare di “lunga data”.

Questo Tribunale constata che quanto fatto valere dal dott. __________ trova effettivo riscontro nelle carte processuali.

Risulta infatti che l’insorgente è stato in grado di svolgere, sino al gennaio 2022, l’attività di tuttofare alle dipendenze della __________ e, a partire dal 1° febbraio 2022 (e sino all’infortunio [assicurato presso l’__________] del 4 aprile 2022), quella di operaio per la ditta __________ (cfr., in proposito, il doc. 12). Ambedue le attività sono state indubbiamente gravose per gli arti superiori.

D’altra parte, emerge pure che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato ha consultato in tre occasioni il dott. __________ (l’ultima volta il 1° settembre 2020), il quale ha disposto l’esecuzione di una radiografia convenzionale della spalla destra e praticato due infiltrazioni di un corticosteroide (cfr. doc. 19). Quindi, a partire dall’inizio di settembre 2020 (e sino a gennaio 2022, allorquando il ricorrente è stato sottoposto a una radiografia della spalla destra, su richiesta del dott. __________

  • cfr. doc. 2), non risultano più documentati provvedimenti sanitari per la spalla destra.

Dal rapporto operatorio 14 giugno 2022 si evince che il ricorrente era portatore, oltre che di una rottura del tendine del sovraspinato, anche di rilevanti lesioni interessanti l’infraspinato e il sottoscapolare (accompagnate da un impingement sottoacromiale e da un’artrosi acromio-clavicolare) (cfr., al riguardo, il doc. 17), che nessuno pretende, nemmeno il suo medico curante specialista, fossero in qualche modo riconducibili al sinistro dell’aprile 2020.

In questo contesto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

La Corte federale ha ad esempio deciso in questo senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020 consid. 2.8).

Nel caso di specie, come visto in precedenza, non può essere ammesso che vi sia stata una evidente sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, dato che, in base alla documentazione a disposizione, per oltre un anno la spalla destra non è più stata oggetto di provvedimenti diagnostici e/o terapeutici, né l’assicurato si è visto costretto ad interrompere il proprio lavoro. Ciò rende, pertanto, inverosimile l’esistenza di un legame causale naturale tra il sinistro assicurato e i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2022. L’esistenza di un intervallo “libero” della durata di oltre un anno non è peraltro un elemento che è stato considerato nella valutazione del dott. __________. Il medico curante specialista ha anzi tenuto conto di dati anamnestici non documentati, quali l’interruzione del lavoro per qualche mese (“Dopo pochi mesi ha ripreso un’attività lavorativa, …”) oppure l’esecuzione di sedute di fisioterapia (“Nei mesi successivi ha svolto fisioterapia …”).

Il rappresentante dell’insorgente non può essere seguito laddove pretende che in concreto sarebbe errato parlare di ricaduta in quanto “il caso non si è mai chiuso rispettivamente non sono mai state dichiarate sospese le prestazioni Lainf come la tecnica assicurativa impone”, con tutto ciò che ne consegue dal profilo dell’onere probatorio (“In questa cornice tocca alla CO 1 fornire la prova che il nesso causale si è interrotto perché si sarebbero raggiunti i presupposti previsti dalla base legale.” - doc. XVII, p. 1).

In proposito, si evince dagli atti che, successivamente alla visita del 1° settembre 2020 presso il dott. __________ e sino all’esame radiologico del 20 gennaio 2022, non risultano più documentati provvedimenti diagnostici e/o terapeutici concernenti la spalla destra (il fatto che il ricorrente non abbia mai interrotto il proprio lavoro non è peraltro in discussione), ragione per la quale l’amministrazione era legittimata a trattare i disturbi in discussione quale ricaduta ex art. 11 OAINF (con la conseguenza che incombe all’assicurato dimostrare l’esistenza di un legame causale con l’infortunio del 22 aprile 2020 – in questo senso, cfr. STF 8C_59/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4). L’affermazione secondo la quale l’insorgente avrebbe in realtà continuato a beneficiare di cure sanitarie (concretamente di una farmacoterapia), prescritte telefonicamente dal proprio curante in Italia, il quale ha nel frattempo lasciato la professione (cfr. doc. VIII, p. 1), costituisce quindi una semplice dichiarazione di parte non suffragata da alcuna prova oggettiva.

La circostanza secondo la quale il dott. __________ non avrebbe mai formalmente dichiarato chiusa la cura medica relativa all’infortunio dell’aprile 2020, così come da lui stesso indicato nella certificazione 20 maggio 2022 (doc. 8: “Si specifica altresì che per quanto mi concerne l’infortunio di cui sopra non è mai stato chiuso.”), non significa che non si è di fatto in presenza di una ricaduta, visto che l’assicurato l’ha consultato di nuovo soltanto nel mese di maggio 2022 (cfr. doc. 8).

Il solo fatto che l’CO 1 abbia assunto il caso iniziale e corrisposto le proprie prestazioni (sanitarie) per la durata di 5 mesi (cfr. doc. I, p. 3), non può essere di soccorso al ricorrente (cfr., in questo senso, la STF 8C_253/2021 del 2 luglio 2021 consid. 5.4: “Aus dem blossen Umstand, dass die Suva nach dem Unfall vom 2. August 2008 während einiger Monate für die Heilbehandlung aufkam und auch für eine kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit Taggelder ausrichtete, kann der Beschwerdeführer beweismässig nichts zu seinen Gunsten ableiten.”). Del resto, qui si tratta di decidere se i disturbi alla spalla destra che hanno nuovamente necessitato di cure sanitarie a partire dal 2022 (in particolare, di un intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia rotatoria), debbano ancora andare a carico dell’istituto assicuratore convenuto.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 20 maggio 2022, costituissero una conseguenza naturale dell’evento infortunistico accaduto il 22 aprile 2020.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAINF

LPGA

OAINF

Gerichtsentscheide

26