Raccomandata
Incarto n. 35.2024.23
rs
Lugano 27 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 giugno 2023 __________, nato il __________ 1969, a quel momento attivo quale impiegato tecnico a tempo pieno presso la __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - è deceduto nell’abitazione di __________ (IT) in cui risiedeva durante i giorni feriali, rientrando soltanto nei fine settimana presso il proprio domicilio di __________ (IT) (cfr. doc. 1; I pag. 2).
Nella notifica d’infortunio del 28 giugno 2023 quale “lesione” è stato indicato “soffocamento” (cfr. doc. 1).
Nella “Relazione di soccorso MSB” (MSB: mezzo di soccorso di base) allestita dagli operatori di primo intervento dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) è stato indicato che la missione è stata attivata il 22 giugno 2023 alle ore 23:08, che __________ è stato trovato incosciente a letto e che sono state iniziate le manovre rianimatorie fino all’arrivo di MSA (mezzo di soccorso avanzato) che ha constatato il decesso (cfr. doc. E=27).
Dalla “Relazione di soccorso” MSA1 del 22 giugno 2023 allestita dagli operatori dell’AREU, tra cui il Dott. __________, emerge che l’attivazione ha avuto inizio alle ore 23:38, che il decesso è stato constatato alle ore 23:59, come pure:
" (…) Ritrovato da MSB prono sul letto con la testa verso il basso – Verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree – Non segni di traumatismo (…)” (Doc. F=30).
Alla domanda relativa alla “diagnosi presunta” è stato precisato:
" ACC da presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare” (Doc. F=30)
La Legione Carabinieri __________ ha attestato che il 23 giugno 2023 alle ore 1:30 gli App. SC __________ e App. SC __________ sono stati autorizzati, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________, alla rimozione della salma di __________, rinvenuta il 22 giugno 2023 a __________ dal personale medico intervenuto sul posto, in particolare dal Dott. __________ in qualità di medico dell’équipe di soccorso, che ha certificato che la morte è avvenuta per verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree (cfr. doc. G=28)
Dalla “Scheda di morte” del 23 giugno 2023, compilata dal Dott. __________, medico chirurgo di __________ e curante di __________, risulta quale causa di morte “insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo” (cfr. doc. I=3).
Il 9 agosto 2023 il Dott. __________ ha ribadito il medesimo motivo del decesso (cfr. doc. H=18).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 30 novembre 2023 l’CO 1 ha rifiutato di versare le prestazioni assicurative, ritenendo che il decesso non fosse riconducibile secondo il grado della probabilità preponderante né a un infortunio né a una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio (doc. B).
1.3. A seguito dell’opposizione interposta il 16 gennaio 2024 da RI 1, vedova di __________, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 39), l’CO 1, il 6 febbraio 2024, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio precedente provvedimento, rilevando:
" (…)
Nel diritto delle assicurazioni sociali le questioni di fatto devono essere provate secondo il criterio della probabilità preponderante. La semplice possibilità non basta per fare nascere un obbligo d'indennizzo a carico dell'assicuratore infortuni.
La CO 1, in caso di asfissia mortale, riconosce l'esistenza di un infortunio quando un alimento resta bloccato nella trachea.
In concreto, dalla documentazione agli atti, è solo possibile che il decesso sia dovuto ad un'asfissia a causa di un alimento finito nella trachea.
Ora, come già rilevato, la semplice possibilità non basta.
In procedura di opposizione la CO 1, per non lasciare nulla al caso, ha interpellato il proprio servizio medico.
Con apprezzamento 1.2.2024 la dott.ssa __________, medico assicurativo, specialista in medicina interna, in sostanza, ha rilevato che:
dal punto di vista della medicina assicurativa, in base ai documenti a disposizione, risulta che è solo possibile ma non probabile che il decesso dell'assicurato sia da ricondurre ad un’ingestione di cibo con occlusione delle vie aeree;
non è stata esperita un'autopsia e le autorità hanno riconosciuto che la morte era subentrata per cause naturali;
il curante ha modificato la diagnosi iniziale di verosimile ingestione con occlusione in insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo;
tale diagnosi non può essere condivisa e non può essere riconosciuta data secondo il criterio della probabilità preponderante;
il fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto prono con la testa rivolta verso il suolo è un elemento atipico per un problema intervenuto durante l'ingestione di cibo;
l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in posizione seduta o a sdraiato a terra;
i soccorritori non descrivono che nelle vicinanze del letto vi erano dei segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito dei generi alimentari;
nel caso di una persona sana - così come avanzato dal curante - ci si aspetta che in caso di ingestione del cibo risp. di formazione di un bolo alimentare la persona sia in posizione eretta o seduta in quanto è notorio che altrimenti vi sono delle reazioni irritanti con vomito;
dagli atti non risulta che delle fibre alimentari erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le manovre di rianimazione (aspirazione della bocca);
il decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi differenziale alla dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta;
la posizione in cui è stato ritrovato l'assicurato sarebbe compatibile visto che in tali casi i pazienti avvertono dolori alla schiena e spesso si rigirano:
in ogni caso - in assenza di un reperto autoctono (recte: autoptico) - il fatto che la morte sia imputabile ad un bolo alimentare è solo un'ipotesi che non può essere ritenuta secondo il criterio della probabilità preponderante. (…)” (Doc. M)
1.4. Contro la decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e la trasmissione dell’incarto all’CO 1 “per nuova decisione ai sensi dei considerandi con riconoscimento della presenza di un caso di infortunio che ha portato alla prematura dipartita del signor __________ e conseguente corresponsione delle prestazioni assicurative (…)” (cfr. doc. I pag. 12)
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha dapprima indicato, in particolare, che il 22 giugno 2023 __________, dopo la giornata lavorativa presso la __________, è rientrato presso il proprio alloggio a __________ e nel corso della serata, come di consueto, si è intrattenuto telefonicamente con la moglie, la quale verso le ore 21:30 l’ha congedato momentaneamente perché cenasse, con la promessa che si sarebbero risentiti più tardi. È stato precisato che circa un’ora dopo la moglie ha tentato di ricontattare il marito senza esito e che, vista la particolarità - per abitudinarie circostanze familiari - della mancata risposta, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori, i quali hanno trovato il coniuge incosciente, senza respiro e senza battito cardiaco e nulla hanno potuto se non accertarne la morte.
L’avv. RA 1 ha evidenziato che il Dott. __________, medico dell’équipe che ha prestato il primo intervento, ha concluso che le cause della morte fossero dovute all’ostruzione delle vie respiratorie per bolo alimentare. Al riguardo è stato puntualizzato, da un lato, che “questo, nella misura in cui, sul luogo del ritrovamento, l’assicurato è stato ritrovato nella situazione in cui era intento a consumare la propria cena, acquistata presso __________”.
Dall’altro, che “il dott. __________ ha inoltre confermato che “nelle vie aeree erano ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le mani. Ad ulteriore conferma del sospetto diagnostico, specifico che (ndr. Il signor __________) presentava una cianosi al volto come da soffocamento e non esteso a mantellina come nelle patologie cardiocircolatorie” (Doc. P.1)” (cfr. doc. I pag. 2-3).
In seguito l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha addotto:
" (…) in considerazione del principio della probabilità preponderante, a torto la decisione su opposizione (Doc. M) riporta che "in concreto, dalla documentazione agli atti, è solo possibile che il decesso sia dovuto ad un'asfissia a causa di un alimento finito nella trachea".
35 Anzitutto, preme osservare che non solo non vi sono indicazioni per cui la probabilità preponderante non debba essere invocata poiché il signor __________ era in un qualsivoglia stato morboso preesistente che è ritornato ad essere quello che era prima dell'infortunio (status quo ante) oppure ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) - tant'è che nemmeno la spett. CO 1 ne fa menzione alcuna - ma, al contrario, è del tutto manifesta la presenza del nesso causale naturale.
36 Infatti, e del resto non si comprende come questo possa non essere giudicato pacifico, ben tre medici (Doc. F. H, l, K e P.1) e due carabinieri (Doc. G) hanno inevitabilmente ed esplicitamente concluso che l'infortunio (in casu la morte) accorso al signor __________ è - senza dubbio alcuno e con ogni evidenza - dovuto (conditio sine qua non) al bolo alimentare nelle alte vie respiratorie (trachea), che ha determinato insufficienza respiratoria acuta e conseguente morte per asfissia.
37 In termini ancor più specifici si osserva che è stato proprio il dott. __________, medico per primo intervenuto sul luogo dell'accaduto, ad accertarsi dell'occlusione delle vie aeree. Previa analisi della salma, egli ha infatti potuto concludere che nella misura in cui le vie aeree dell'assicurato erano ostruite da un bolo alimentare, questo ha causato l'insufficienza respiratoria che ha condotto alla morte (Doc, F; audizione testimoniale: Dott. __________, medico dell'équipe di soccorso, c/o __________).
38 Il dott. __________ ha poi avuto modo di completare e nuovamente confermare il suo rapporto ribadendo come in base all'ispezione del luogo dell'evento erano ancora presenti sul letto del sig. __________ alimenti in un sacchetto a marca __________ e che la morte per ostruzione delle vie aeree è stata diagnosticata in ragion del fatto che nelle vie aeree dell'assicurato erano ancora presenti residui alimentari, vi era una cianosi al volto come da soffocamento e non esteso a mantellina come nelle patologie cardiocircolatorie (Doc. P.1).
39 A ciò si aggiunga che, a scanso di ogni eventualità, il dott. __________ ha potuto confermare che l'assicurato godeva di ottima salute e non soffriva di alcuna malattia (Doc. L).
40 Ne segue che, sulla base di ogni riscontro medico agli atti, è totalmente in contrasto con la realtà dei fatti e del diritto che si possa qualificare la morte per asfissia dell'assicurato come "sola possibilità". Tanto è vero ed evidente che se non ci fosse stato alcun bolo alimentare (evento infortunistico), non si sarebbe verificato il danno alla salute.
41 Posto quindi che la causalità naturale è, nelle circostanze fattuali di specie, senz'altro data, di riflesso - trattandosi di un danno alla salute fisica – anche la condizione della causalità adeguata è adempiuta (DTF 127 V 102 consid. 5b/bb).
42 Pertanto, già solo per queste ragioni, il ricorso merita integrale accoglimento.
43 Nemmeno l'apprezzamento medico della dott.ssa __________ (analizzato nel seguito) può condurre ad una diversa conclusione.
44 Basta infatti osservare come la dott.ssa __________ senza conoscere l'assicurato, senza averlo mai visitato, senza alcun elemento di natura medica a supporto della propria tesi e tanto più senza dati empirici riesce a giungere alla contestata ed infondata conclusione per cui "il decesso può essere ricondotto a titolo di diagnosi differenziale alla dissecazione aortica o alla rottura dell'aorta" in ragion del fatto che il corpo del signor __________ è stato ritrovato in una posizione compatibile (Doc. M).
45 In merito, anzitutto, mal si comprende come possa essere ritenuto probabile che una persona che gode di ottima salute (Doc. L) possa morire per dissecazione/rottura aortica, mentre che una morte per asfissia, peraltro in circostanze manifeste alla luce di tutta la documentazione prodotta, possa risultare solo possibile.
46 Se poi analizziamo le motivazioni dell'infondata tesi della dott.ssa __________ una per una, la tesi della dissecazione/rottura dell'aorta risulta ancor più insostenibile.
47 In primo luogo, la CO 1 ha ritenuto che "il curante ha modificato la diagnosi iniziale di verosimile ingestione con occlusione in insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo" (Doc. M). A questo proposito, sebbene la ricorrente non abbia una formazione di natura medica, sembra piuttosto evidente che "ingestione con occlusione" e "insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo" raffigurino esattamente la medesima diagnosi. Posto infatti che nemmeno la dott.ssa. __________ spiega in quale maniera le due - a suo dire - diagnosi sarebbero differenti, sembra invece piuttosto evidente che una situazione sia la causa mentre l'altra l'effetto che ha condotto alla prematura dipartita del signor __________.
48 L'asserzione risulta perciò integralmente contestata.
49 In secondo luogo, la ricorrente contesta che "il fatto che l'assicurato sia stato ritrovato a letto prono con la testa rivolta verso il suolo è un elemento atipico per un problema intervenuto durante l'ingestione di cibo; l'assicurato avrebbe dovuto essere ritrovato in posizione seduta o sdraiato a terra" e ancora che "nel caso di una persona sana - così come avanzato dal curante - ci si aspetta che in caso di ingestione del cibo risp. di formazione di un bolo alimentare la persona sia in posizione eretta o seduta in quanto è notorio che altrimenti vi sono delle reazioni irritanti con vomito" (Doc. M).
50 A tal proposito si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1, risulta piuttosto evidente che una persona che intende far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si metta in una posizione a testa in giù (nel verso che agevoli la fuoriuscita di cibo dalla bocca). AI contrario, è piuttosto difficile immaginare che una persona che sta morendo soffocata si metta comodamente in posizione seduta o sdraiata a testa in verso l'alto (quindi in senso contrario al punto di fuoriuscita del cibo) (richiesta di perizia giudiziaria).
51 Ancor più inspiegabile come si possa sostenere che una persona morta possa essere trovata in posizione eretta (!).
52 A ciò si aggiunga che, proprio come esposto nella decisione su opposizione (Doc. M), l'assicurato è stato sì ritrovato con del vomito adiacente e con residui alimentari nelle vie aeree (Doc. P.1). Tale circostanza fattuale è peraltro stata confermata dai sig.ri __________ e __________ che, essendo stati tra le prime persone chiamate ad identificare la salma, hanno potuto constatare la presenza di vomito (Doc. R).
53 Sebbene la fattispecie risulti manifesta alla luce di ben tre diagnosi mediche unanimi (Doc. F, H, I, K e P.1), qualora cod. on. Giudice dovesse ritenerlo opportuno si chiede di voler procedere ad un esame peritale volto a stabilire le cause del decesso sulla scorta delle tesi delle parti. (…)” (Doc. I pag. 7-9)
A proposito della tesi dell’CO 1 di morte per dissezione / rottura aortica dell’assicurato la parte ricorrente sostiene che essa risulti manifestamente infondata, sottolineando:
" (…) la dissecazione aortica è sì una malattia pericolosa per la vita, ma i pazienti che non riescono a sopravvive muoiono nei primi giorni o settimane e non, come nel caso di specie, senza nemmeno avere il tempo di allertare i soccorsi (Doc. T: pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di dissezione aortica: https://www.eoc.chlpazientilmalattie-e-trattamentildldissezioneaortica.htmI).
56 Inoltre, stante il Doc. T, le cause di dissezione aortica possono essere malattie e traumi. A tal proposito, il signor __________ né soffriva di alcuna malattia (Doc. L) né tantomeno i soccorsi hanno rilevato traumi sul corpo dell'assicurato (Doc. F).
57 La dissecazione aortica, che chiaramente rientra nelle patologie cardiocircolatorie, è altresì da escludere nella misura in cui il dott. __________ ha confermato che la cianosi presente sul volto dell'assicurato era conforme ad una situazione di soffocamento e non, per l'appunto, a "mantellina" come nelle patologie cardiocircolatorie (Doc. P.1).
58 Ciò detto, oltre a non esservi alcuna causa presente, gli esperti stimano che la frequenza della dissezione aortica sia di 3 casi su 100'000 abitanti all'anno (Doc. T). È perciò integralmente contestata la tesi CO 1 per cui la morte di dissecazione aortica possa essere giudicata più probabile rispetto all'insufficienza respiratoria da bolo alimentare.
59 Ne segue che, per tutte queste ragioni, la morte del signor __________ non può essere stata causata da dissecazione aortica, ma piuttosto da un infortunio.
60 Per quanto invece concerne la rottura dell'aorta, le cause sono alcune tipologie di malattia e gravi incidenti stradali (Doc. U: pagina web dell'Ente ospedaliero cantonale relativa alla descrizione di rottura aortica: https://www.eoc.ch/pazienti/malattie-e-trattamenti/r/rottura-aneurismaaorta.html).
61 Per le ragioni di cui sopra sono pacificamente da escludere le malattie (Doc. L e P.1). L'assicurato non ha poi subito alcun trauma da incidenti stradali (Doc. F).
62 Inoltre, la rottura dell'aorta comporta un'emorragia generalmente definita massiva (Doc. U) o cianosi differenti da quella riscontrata dal dott. __________ sul volto dell'assicurato (Doc. P.1). Per di più, i soccorsi intervenuti non hanno rilevato tracce di sangue sul luogo dell'accaduto, qualora si fosse veramente verificata un'emorragia, il corpo dell'assicurato ne avrebbe sicuramente mostrato traccia. Circostanza di cui, stante le verifiche mediche esperite sul corpo dal dott. __________ non c'è riscontro (Doc. F. G e P.1).
Tutt'altro, il dott. __________ ha potuto constatare che non v'erano traumi o ferite (Doc. F e P.1).
63 Sulla base di queste considerazioni nulla osta a concludere che l'assicurato non è certamente deceduto in seguito ad una dissezione aortica né tantomeno per la rottura dell'aorta (perizia medica giudiziaria)” (Doc. I pag. 9-10)
Il ricorso è stato concluso, asserendo:
" (…) non si giustificano le affermazioni della spett. CO 1 (Doc. M), per cui "i soccorritori non descrivono che nelle vicinanze del letto vi erano segni che indicano che l'assicurato aveva ingerito dei generi alimentari" e che "dagli atti non risulta che delle fibre alimentari erano rimaste in bocca dopo che i soccorritori avevano effettuato le manovre di rianimazione (aspirazione della bocca)".
65 Anche queste asserzioni sono integralmente contestate.
66 Sebbene il fatto che l'assicurato fosse intento a consumare la cena può essere desunto dalla diagnosi del dott. __________ (e dal Doc. P.1), nella misura in cui quest'ultimo è giunto alla conclusione dell'ostruzione delle vie aeree previa verifica delle cavità orali (Doc. F e P.1), tale circostanza trova altresì riscontro nella documentazione fotografica di cui al Doc. Q, dalle esplicite dichiarazioni in proposito dei Sig. __________ e __________, che sono stati tra i primi ad intervenire sul luogo dell'accaduto (Doc. R), e potranno essere confermate dalle testimonianze delle persone intervenute sul posto (audizioni testimoniali: App. Se. __________ e App Sco __________, c/o Legione Carabinieri __________; Dott. __________, medico dell'equipe di soccorso, c/o __________; Mar. Magg. __________; Mar. Ca. __________; __________; __________; Dott. __________, medico dell'equipe di soccorso, c/o __________).
67 Di conseguenza, anche questa flebile motivazione non è né veritiera né tantomeno sufficiente a giustificare che il sig. __________ sia deceduto per dissecazione/rottura dell'aorta.
1.5. L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Alla risposta è stato allegato un nuovo apprezzamento medico del 14 marzo 2024 della Dr. med. __________ (cfr. doc. III1).
1.6. Il 2 aprile 2024 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica nel quale ha tra l’altro chiesto, come già anticipato con il ricorso, “in maniera chiara e inequivocabile – che cod. lod. Tribunale apra il pubblico dibattimento ai fini di poter assumere a titolo di prove, segnatamente, anche le testimonianze già indicate in sede di ricorso” (cfr. doc. V).
1.7. L’CO 1 ha ribadito che non vi è nessun elemento atto a comprovare, secondo il criterio della probabilità preponderante vigente nel diritto delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è deceduto a causa di un boccone di cibo che era rimasto incastrato nella trachea e che in assenza di un’autopsia possono essere formulate unicamente delle ipotesi, per cui l’assicuratore infortuni non può essere chiamato a versare le prestazioni (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 abbia a ragione negato il diritto alle prestazioni alla coniuge superstite di __________, e ciò a dipendenza del suo decesso.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali (cfr. STF 8C_507/2023 del 15 aprile 2024 consid. 4.1.).
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267).
2.7. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; STF 8C_204/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 26 consid. 4.b; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.8. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb pag. 103).
2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In proposito cfr. pure STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va, però, evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer , Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.10. Chiamata a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questa Corte rileva innanzitutto che il Dott. __________, specialista in anestesia e rianimazione (cfr. doc. P1), intervenuto il 22 giugno 2023 quale MSA1 (cfr. consid. 1.1.) nell’abitazione di __________ di __________, dopo che gli operatori di primo intervento MSB avevano trovato quest’ultimo incosciente a letto e iniziato alle ore 23:33 la rianimazione cardiopolmonare (RCC) continuata fino al suo arrivo (cfr. doc. E; consid. 1.1.), ne ha constatato alle ore 23:59 il decesso, fornendo nella “Relazione di soccorso” l’informazione di “verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree” e aggiungendo nello spazio adibito alla “diagnosi presunta”: “ACC (n.d.r. arresto cardiocircolatorio) da presunta ostruz. vie aeree x bolo alimentare” (cfr. doc. F; consid. 1.1.).
Il Dott. __________ ha svolto il ruolo di medico necroscopo, tra le cui funzioni figura quella di accertare la morte di una determinata persona, come si evince dall’art. 4 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica italiana 10 settembre 1990 n. 285 (cfr. https://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf; https://www.medicoeleggi.com/argomenti/11201.htm#Articolo%204).
La causa della morte attestata dal Dott. __________ (“verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree”) è stata ripresa dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di __________, nel verbale del 23 giugno 2023 allestito a seguito dell’autorizzazione alla rimozione del cadavere avvenuta alle ore 1:30 da parte del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di __________, la cui copia è stata rilasciata alla ditta di onoranze funebri.
Nello stesso i Carabinieri hanno, infatti, fatto riferimento a quanto certificato nella “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. G; consid. 1.1.).
Sempre il 23 giugno 2023 il medico curante Dott. __________, medico chirurgo di __________, ha redatto la “Scheda di Morte” Istat indicando, nella Parte A p.to 4. Parte I quale causa di morte di __________, “insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo” (cfr. doc. I; consid. 1.1.), motivo ribadito il 9 agosto 2023 (cfr. doc. 42=H).
Al riguardo va osservato che le Istruzioni per la compilazione della parte “A”, relativa alle cause di morte, nelle schede di morte oltre il 1° anno di vita (MOD. ISTAT D.4 - EDIZIONE 2020) al punto relativo a “COME RIPORTARE LE CAUSE DI MORTE? INFORMAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE DEI QUESITI “4. PARTE I” E “4. PARTE II” prevedono:
" Riportare negli appositi spazi ogni condizione morbosa, traumatismo o avvelenamento che abbia avuto rilevanza nel contribuire al decesso dell’individuo. Una condizione può essere riportata come "probabile" se non diagnosticata in modo certo. Evitare di riportare sintomi e segni. Se si ritiene che l'abuso di sostanze stupefacenti, di alcool o di tabacco, di cui è nota la relazione causa-effetto abbiano causato la morte o contribuito ad essa, riportarlo ove più appropriato.
(…) (cfr. https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/924/Scheda%20di%20morte%20-%20Modello%20Istat%20D.4.pdf)
Deve, inoltre, essere considerato che dalla Circolare esplicativa del 24 giugno 1993 n. 24 - Ministero della sanità italiano relativa al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, p.to 2.3. emerge, da un lato, che in caso di decesso senza assistenza medica (l’assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso) la denuncia (intesa come dichiarazione) della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Dall’altro, che il medico curante deve compilare unicamente la scheda Istat. Quest’ultimo può, quindi, compilare la scheda di morte senza aver visitato la salma né certificato il decesso (cfr. https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=000&docnr=77769&stato=lbdi; https://www.epicentro.iss.it/mortalita/pdf/scheda%20istat.pdf).
Il medico curante si fonderà, dunque, su quanto accertato dal medico che ha constatato la morte.
2.11. Tutto ben considerato, il TCA, nel caso di specie, non può seguire l’assicuratore LAINF resistente, il quale ha deciso che il decesso di __________ non sia riconducibile a un infortunio (cfr. doc. B; M).
2.12. In primo luogo, il Dott. __________ nel suo ruolo di medico di primo soccorso, in concreto confrontato con il decesso di __________, è stato investito di un incarico legale in relazione all’accertamento della morte del coniuge della ricorrente (cfr. consid. 2.10.).
In casu se il medesimo, dopo l’esame della salma, non fosse riuscito a identificare in modo verosimile la ragione del decesso, una volta esclusa l’origine da causa violenta (la quale implica la segnalazione all’autorità giudiziaria), avrebbe, quindi, potuto e dovuto indicare che le cause non erano determinabili o eventualmente richiedere indagini diagnostiche (cfr. https://www.info.asl2abruzzo.it/files/pacchettodiagnostico_morte.pdf).
Lo specialista in anestesia e rianimazione, per contro, il 22 giugno 2023, giunto presso l’abitazione di __________ venti minuti circa dopo l’inizio della RCP da parte degli operatori MSB che avevano trovato __________ prono sul letto con la testa rivolta verso il basso (cfr. consid. 1.1.), ha indicato nella “Relazione di soccorso” in modo chiaro e senza riserve che verosimilmente la morte era stata provocata dall’occlusione delle vie aree per ingestione di alimenti (cfr. doc. F; consid. 1.1.).
La sua annotazione che l’arresto cardiocircolatorio fosse da ascrivere a “presunta” ostruzione delle vie aeree (cfr. doc. F) è da imputare alla circostanza che nel modulo “Relazione di soccorso” stesso è specificatamente richiesta la “diagnosi presunta” (cfr. doc. F).
Il Dott. __________ ha dichiarato, peraltro, che “in base all’ispezione del luogo dell’evento erano ancora presenti sul letto dello stesso, alimenti in un sacchetto a marca __________, ed il paziente fu ritrovato dai soccorritori CA __________ riverso su di esso” e che “ad una prima valutazione nelle vie aeree erano ancora presenti residui alimentari che provvedevo a rimuovere con le mani. Ad ulteriore conferma del sospetto diagnostico (n.d.r. ostruzione delle vie respiratorie), specifico che presentava una cianosi al volto come da soffocamento e non esteso a “mantellina” come nelle patologie cardiocircolatorie” (cfr. doc. P.1).
Anche __________, residente a __________, il quale il 22 giugno 2023 è giunto a __________ verso mezzanotte in qualità di amico/conoscente di __________, poiché l’unico in grado di arrivare in tempi brevi sul posto, e ha proceduto al riconoscimento, nonché __________ che, nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2023, ha accompagnato a __________ RI 1, hanno affermato di aver notato sul letto “il sacchetto verde __________ con la scritta in giallo __________”, rispettivamente “un sacchetto aperto del __________ contenente del cibo iniziato” (cfr. doc. R).
È vero che tali dichiarazioni sono state sottoscritte nel marzo 2024.
Tuttavia le stesse non contraddicono alcuna precedente indicazione, ma semplicemente, in particolare per quanto concerne le attestazioni del Dott. __________, completano la descrizione fattuale della situazione presentatasi la notte del 22 giugno 2023 riguardo ad __________ e al suo alloggio.
Il medico, d’altronde, nel modulo “Relazione di soccorso” MSA1 (cfr. doc. F), per questioni di spazio e tipo di domande, non ha avuto la possibilità di fornire tali dettagli al momento della constatazione del decesso.
Inoltre, benché siano trascorsi svariati mesi, l’immagine drammatica e tragica di quanto rilevato nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2023, considerato che la stanza dove è stato rinvenuto il corpo di __________ era piuttosto spoglia (cfr. doc. Q), non permette di applicare quanto statuito dal Tribunale federale in una sentenza STF 1C_31/2018 consid. 4.2.
In concreto, dunque, il ricordo, segnatamente, dei resti di cibo, i quali d’altra parte per il medico erano un elemento la cui rilevanza era già chiaramente riconoscibile, dovendo capire la causa del decesso, non va ritenuto inattendibile.
Contrariamente a quanto indicato dall’CO 1 (cfr. doc. III pag. 3), il fatto poi che il marito della ricorrente stesse consumando la cena acquistata presso __________ non figura soltanto nel ricorso (quale risposta all’apprezzamento medico della Dr. med. __________ del 2 febbraio 2024) ma era già stata evidenziato nell’opposizione del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. V pag. 8; doc. 39 p.ti 14 e 15).
Il Dott. __________, del resto, il 29 gennaio 2024, dando seguito a una richiesta dell’CO 1 formulata all’attenzione della parte ricorrente il 23 gennaio 2024 – ossia di inviare un certificato del curante in merito alla situazione valetudinaria dell’assicurato (malattie pregresse, cure in corso, presa di medicamenti regolare ecc.; cfr. doc. 47=S) –, ha attestato che “il Sig. __________ era persona di sana e robusta costituzione e non aveva patologie in atto” (cfr. doc. 49=L).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene, perciò, che la causa del decesso del marito dell’insorgente vada attribuita, secondo il principio della probabilità preponderante applicabile nell’ambito dell’assicurazione sociale (cfr. consid. 2.7.), all’arresto cardiocircolatorio per asfissia a seguito dell’ostruzione delle vie respiratorie a seguito da cibo.
Alla luce degli elementi di fatto risultanti dalle carte processuali tale conclusione risulta, infatti, tra altre possibili, la più verosimile (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2.), in considerazione in particolare del fatto che il Dott. __________, medico cognito di problematiche connesse alla rianimazione e attivo quale sanitario nell’ambito della medicina d’urgenza, dopo avere esaminato, come da prassi, il corpo di __________ nel contesto in cui ha avuto luogo la morte, non ha esitato a indicare quale causa della stessa la verosimile ingestione con occlusione delle vie aeree.
2.13. Le argomentazioni espresse dalla medico __________ dell’CO 1 del 1° febbraio e del 14 marzo 2024 (cfr. allegato a doc. M=55; doc. III1), per motivare la sua valutazione secondo cui l’ostruzione delle vie aeree per ingestione alimentare sarebbe solo possibile, non consentono di sovvertire l’esito della presente lite.
La Dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha censurato il cambiamento effettuato dal medico curante il 9 agosto 2023 della diagnosi iniziale formulata dai soccorritori di verosimile ingestione di bolo alimentare con insufficienza respiratoria da corpo estraneo (cfr. allegato a doc. M; doc. M p.to 7).
In proposito va osservato che l’insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo era comunque già stata indicata dal Dott. __________ il 23 giugno 2023 nella Scheda di morte (cfr. doc. I).
Non vi è, d’altronde, contraddizione tra la diagnosi dei soccorritori e la causa di morte riportata dal medico curante. In effetti l'occlusione delle vie aeree per un corpo estraneo conduce a un'insufficienza respiratoria improvvisa (cfr. https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-polmonari-e-delle-vie-respiratorie/insufficienza-respiratoria-e-sindrome-da-distress-respiratorio-acuto/insufficienza-respiratoria), come evidenziato nel ricorso (cfr. doc. I p.to 47).
Inoltre per compilare la Scheda di morte il medico curante, il quale, come visto, può allestire tale scheda senza avere visitato la salma (cfr. consid. 2.10.), si fonda sulla relazione di soccorso compilata dal medico che accerta il decesso.
In caso di morte, l'originale della relazione di soccorso viene, in effetti, consegnato ai familiari della persona soccorsa (se presenti) o alle Forze di Polizia presenti in loco (cfr. https://www.areu.lombardia.it/web/home/f.a.q.-118#:~:text=L'originale%20della%20relazione%20viene,ospedaliero%2C%20della%20cartella%20clinica%20del).
Pertanto il Dott. __________, non essendo stato presente al momento della constatazione del decesso, si è comunque basato sulle attestazioni del Dott. __________.
La Dr. med. __________ sostiene, poi, che il ritrovamento del corpo a letto prono con la testa rivolta verso il basso (cfr. doc. F) sia atipico in caso di ingestione di cibo e che ci si sarebbe piuttosto aspettati una posizione seduta o in piedi (cfr. allegato a doc. M).
Il TCA, al riguardo, rileva che in caso di ostruzione delle vie aeree l’asfissia si verifica nell'arco di pochi minuti. Già dopo circa due minuti subentra la perdita di coscienza (cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).
Di conseguenza, considerato un così breve lasso di tempo per reagire e tenuto pure conto che l’ostruzione delle vie aeree provoca una condizione di panico nel soggetto colpito, è condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui risulta piuttosto evidente che una persona distesa nel letto mentre mangia che intende far uscire qualcosa dalla bocca per poter riprendere a respirare si metta in una posizione a testa in giù al fine di tentare di agevolare la fuoriuscita del cibo dalla bocca (cfr. doc. I p.to 50).
Per quanto attiene all’obiezione della medico __________ relativa al fatto che in assenza di polso __________ non poteva presentare cianosi, come invece dichiarato dal Dott. __________ (cfr. doc. III1), giova sottolineare che la diagnosi di morte asfittica viene posta al termine di un’indagine che tenga conto di determinati elementi circostanziali, fra i quali la cianosi del volto (cfr. https://www.medicinapertutti.it/argomento/asfissia/).
Del resto il “livor mortis”, ovvero la decolorazione del corpo dopo la morte a causa della stasi del sangue non più pompato dal cuore, che per gravità filtra lentamente verso il basso attraverso i tessuti con formazione di macchie di colore variabile dal rosa al rosso, al marrone violaceo fino al nero, inizia circa mezzora dopo la morte, ma è solitamente visibile dopo un'ora, ma meglio dopo due ore circa. Se, però, il corpo viene mosso in questo periodo, il conteggio delle ore ricomincia a causa dello spostamento del sangue ancora liquido (cfr. https://www.scienzeforensi.net/blog/?tanatologia-forense--l-accertamento-della-morte-e-le-sue-trasformazioni; https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/livor-mortis; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554464/; https://it.wikipedia.org/wiki/Livor_mortis#:~:text=Il%20livor%20mortis%20(o%20ipostasi,il%20basso%20attraverso%20i%20tessuti.).
Nel caso di specie la morte è verosimilmente sopraggiunta tra le 21:30 (cfr. doc. I p.to 8), dopo la telefonata con la moglie, e le 22:30 circa quando RI 1 ha provato a richiamare il marito senza esito (cfr. doc. P), ossia una o due ore al massimo prima dell’intervento dei soccorritori (alle ore 23:33). Questi ultimi hanno comunque spostato il corpo dal letto al pavimento per iniziare le manovre di riabilitazione cardiocircolatoria (cfr. doc. E; P.1; https://www.sosemergenza.org/news/6-primo-soccorso-arresto-cardiaco; https://www.defibrillatore.net/blog/come-fare-massaggio-cardiaco). Il “livor mortis”, perciò, in casu difficilmente era già ben visibile.
La diagnosi differenziale di dissecazione aortica o rottura dell’aorta formulata dalla Dr. med. __________, la quale non ha evidentemente assistito alla constatazione del decesso, non è, peraltro, convincente già per il fatto che la stessa è stata motivata facendo semplicemente riferimento alla posizione del corpo al momento del ritrovamento, ossia nel letto con la testa verso il basso, e alla circostanza che tale patologia provoca dolori alla schiena e spesso chi ne è colpito si rigira (cfr. allegato a doc. M).
In relazione alle asserzioni della medico __________, “eine Autopsie würde hier Klarheit bringen” (cfr. allegato a doc. M) e “(…) die zu Tode führende Diagnose nur durch eine Autopsie erhärtet werden kann” (cfr. doc. III1), il TCA si limita a rilevare che se, da un lato, un esame autoptico sarebbe stato probabilmente d’aiuto nel determinare con certezza le cause del decesso (ad ogni modo non tutte le autopsie permettono di appurare le ragioni di una morte; in tal caso tale indagine viene definita “autopsia bianca”; cfr. STCA 35.2003.31 del 17 novembre 2003, confermata dalla nostra Massima Istanza con STFA U 10/04 del 22 agosto 2005, pubblicata in RtiD I-2006 N. 67), dall’altro, come esposto sopra, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali, e quindi anche dell’assicurazione contro gli infortuni, si applica comunque in generale il principio della probabilità preponderante, non essendo necessaria la prova piena (cfr. consid. 2.7.).
Non va, infine, dimenticato che l’CO 1, allorché, il 22 gennaio 2024, ha incaricato la Dr. med. __________ di formulare un apprezzamento sintetico in merito alla presente evenienza, dopo aver esposto i fatti (segnatamente la diagnosi del Dott. __________ di presunta ostruzione alle vie respiratorie da bolo alimentare e del Dott. __________ di insufficienza respiratoria acuta da corpo estraneo) e precisato che “interpellato dalla CO 1 il medico ha dichiarato di non essere in grado di indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo”, ha aggiunto che “conformemente alla giurisprudenza la CO 1 interviene quando un alimento resta bloccato nella trachea ma non nell’esofago” e ha chiesto, in riferimento alla fattispecie, se “può essere riconosciuto secondo il criterio della probabilità preponderante almeno che l’assicurato è deceduto a causa di un’ostruzione alle vie respiratorie alte? In caso di risposta negativa vogliate motivare il vostro parere. Altrimenti basta una semplice annotazione” (cfr. doc. 46).
L’assicuratore LAINF resistente, il 22 gennaio 2024, sembra, quindi, essere stato del parere che la questione da risolvere fosse quella di sapere se l’ostruzione avesse avuto luogo nella trachea (o comunque nelle vie aeree superiori), oppure nell’esofago. Non si fa cenno, né viene domandato di indagare a proposito di altre cause.
Inoltre, per quanto concerne il fatto che il medico (presumibilmente il Dott. __________ visto che ha usato i termini di corpo estraneo) non sia stato in grado di indicare l’esatta localizzazione del corpo estraneo, va sottolineato che l’ostruzione dell’esofago anche totale non implica, salvo casi eccezionali, la morte del soggetto https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-gastrointestinali/bezoari-e-corpi-estranei/corpi-esofagei-estranei; https://www.msdmanuals.com/it/casa/disturbi-digestivi/bezoari-e-corpi-estranei-del-tratto-digerente/corpi-estranei-nel-tratto-digerente).
2.14. In secondo luogo, l’ostruzione delle vie respiratorie a seguito dell’ingestione di cibo che il 22 giugno 2023 ha, in modo altamente verosimile, provocato l’asfissia e conseguentemente la morte di __________ (cfr. consid. 2.11.) va qualificata come infortunio ai sensi degli art. 6 cpv. 1 LAINF e 4 LPGA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
L’CO 1 stesso, infatti, nella decisione su opposizione, ha puntualizzato di riconoscere, in caso di asfissia mortale, l'esistenza di un infortunio quando un alimento resta bloccato nella trachea (cfr. doc. M p.to 3; consid. 1.3.).
Inoltre è utile evidenziare che con giudizio ATAS/702/2007 del 21 giugno 2007, menzionato anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. V pag. 3), il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, nel caso di un assicurato che mangiando una bistecca di manzo in un ristorante ha ingerito un pezzo di carne nelle vie aeree superiori, riportando un arresto respiratorio, un arresto cardio-respiratorio (prima che sopraggiungessero i soccorsi) e un’encefalopatia post-anossica grave, ha statuito che l’introduzione da parte dell’insorgente di un corpo estraneo, e meglio di un pezzo di carne (fattore esterno), nelle vie respiratorie costituiva un infortunio. Il carattere straordinario non era in dubbio, poiché le vie respiratorie non sono destinate a ricevere del cibo.
Da tale sentenza si evince:
" (…) D'après la doctrine, un facteur extérieur agit sur le corps lorsque la circulation de l'oxygène est empêchée, par exemple en cas de strangulation ou aussi par l'introduction d'eau ou d'autres substances dans les voies respiratoires (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 165).
Cette précision de la doctrine ne laisse aucun doute quant à la réalisation du facteur extérieur. En effet, si l'introduction d'eau dans les voies respiratoires empêchant la circulation de l'oxygène est reconnue comme facteur extérieur, il importe peu que la broncho-aspiration du morceau de viande se soit produite à l'intérieur du corps, car seule est déterminante l'introduction d'un corps étranger dans les voies respiratoires. Cette qualification de facteur extérieur n'est pas limitée à l'introduction d'eau dans les voies respiratoires, mais vaut également pour d'autres substances empêchant la circulation de l'oxygène, telle que l'introduction d'un morceau de viande dans les voies aériennes supérieures.
Au demeurant, même si fallait considérer que la fausse route était due à une perturbation du mouvement réflexe de la déglutition par une diminution d'attention ou un mouvement parasite tels qu'un éclat de rire, une quinte de toux ou un hoquet, à savoir par des mouvements internes au corps - ce qui n'est ni invoqué, ni rendu vraisemblable -, il n'en reste pas moins qu'elle nécessite également la présence de matières alimentaires au niveau du carrefour aéro-digestif. En définitive, dans un tel cas, la fausse route est également provoquée par l'introduction dans la bouche d'un morceau de viande associée à la perturbation de la déglutition, soit par l'interaction entre un facteur dommageable externe et un facteur interne qui revêt également le caractère de cause extérieure.
Quant au caractère extraordinaire de l'atteinte, il n'est pas davantage douteux. En effet, même si l'ingestion de nourriture est un événement courant et quotidien, il n'en va pas de même de l'inhalation de nourriture, à savoir du passage d'un aliment dans les voies respiratoires, car ces dernières ne sont pas destinées à recevoir de la nourriture et n'ont pas l'habitude de l'inhaler. Dès lors, dans un tel cas, si ce corps étranger n'est pas expulsé immédiatement, il va empêcher l'accès normal de l'air dans les poumons et provoquer des séquelles irréparables puisque les organes de la respiration ne sont conçus que pour absorber des substances gazeuses et non pas solides de sorte que l'inhalation d'un aliment doit être qualifiée sans conteste comme excédant le cadre des événements et des situations pouvant être qualifiés de quotidiens ou d'habituels.
Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie au cas d'espèce la jurisprudence en matière de choc anaphylactique (ATFA non publié du 12 avril 2006, 5C.295/2005) invoquée par l'intimée car l'inhalation d'un aliment n'a rien à voir avec un traitement par aérosol, soit l'inhalation d'un gaz. Par ailleurs, l'arrêt respiratoire est intervenu dans le présent litige est une conséquence habituelle de l'obstruction des voies aériennes supérieures et n'est en aucun cas comparable à un choc anaphylactique dû à une réaction interne à l'organisme, non prévisible et atypique, à la suite d'une injection administrée conformément aux règles de l'art. Suivre la thèse développée par l'intimée aurait pour conséquence de nier l'existence d'une cause extérieure - et donc d'un accident - chaque fois qu'une réaction intervient à l'intérieur de l'organisme. Cependant, en cas de décès accidentel dû à un arrêt de fonctionnement du cœur consécutif à un événement extérieur (choc, coup de couteau, incendie, noyade, etc.) - cas dans lequel on se trouve également face à une réaction interne à l'organisme - le critère du facteur extraordinaire extérieur n'est ni contesté, ni contestable.
De même, la référence de l'intimée à l'ATFA du 16 novembre 1999 (RAMA 2/2000 p. 99ss) ne lui est d'aucun secours car, dans ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances a seulement examiné si le fait qu'un morceau de viande était resté coincé dans l'œsophage pouvait être considéré comme un facteur extérieur extraordinaire. A ce sujet, la Haute Cour s'est bornée à confirmer le jugement cantonal qui a admis que les caractéristiques cachées, non reconnaissables, d'un morceau de viande et de ses éléments ou une erreur sur sa nature ou ses qualités ne remplissaient pas la condition de la cause extraordinaire. Le Tribunal cantonal a précisé que l'ingestion d'une petite tranche de viande ou d'un morceau plus gros n'était en soi pas extraordinaire ce qui ne permet pas de tirer quoique ce soit en faveur de la thèse de l'intimée, tant l'inhalation d'un morceau de viande n'est en rien comparable à son ingestion. (…)” (https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_CJ_014_A-1388-2006_2007-06-21.html)
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.16. La ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ __________, il 22 giugno 2023, è deceduto a seguito di un infortunio ai sensi di legge.
§§ Gli atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si pronunci in merito alle prestazioni spettanti all’insorgente.
L’CO 1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti