Raccomandata
Incarto n. 35.2023.62
PC/DC/sc
Lugano 14 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato __________ 1964, attivo dal 1° gennaio 2014 a tempo pieno in qualità di “responsabile tecnico” presso la ditta __________ - e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1
Una RX della spalla destra del 3 ottobre 2022 ha messo in evidenza quanto segue: “Non immagini riferibili a frattura. Nella norma i rapporti articolari” (doc. 25 incarto LAINF).
A causa della persistenza di una sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla sinistra, RI 1 si è sottoposto il 23 novembre 2022 ad un’artro-RMN e ad una ARTROGRAFIA della spalla destra che ha invece mostrato una “lesione a tutto spessore completa del sovraspinato. Lesione del labbro glenoideo” (doc. 26 incarto LAINF).
Il 23 gennaio 2023 si è sottoposto ad un intervento di “artro-scopia di spalla, tenotomia CLB, sutura sovraspinato” eseguito dai dr. med. __________ e __________ presso il Servizio Ortopedia e Traumatologia del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ (doc. 21 incarto LAINF).
Inabile al lavoro al 100% dal 23 gennaio 2023 rispettivamente all’80% dall’8 marzo 2023, per lo meno, sino al 3 maggio 2023 (doc. 13, 14, 32 e 43), RI 1 si è pure sottoposto a svariate sedute di fisioterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con scritto del 7 marzo 2023, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue:
" (…) La informiamo che per le conseguenze dell'infortunio del 26 settembre 2022 corrisponderemo le nostre prestazioni assicurative.
Provvederemo a versare l'indennità giornaliera di CHF 243.65 per giorno di calendario a partire dal 23 gennaio 2023.
Abbiamo tuttavia riesaminato il nostro obbligo di versare le prestazioni in base al decorso della guarigione.
(…). Secondo il nostro servizio medico i disturbi alla spalla destra per i quali è stato operato in data 23 gennaio 2023 non concernono i postumi dell'infortunio. Nonostante quanto indicato abbiamo preso a carico i costi dell'intervento. Conformemente al parere del medico __________ al più tardi dopo quattro mesi i disturbi non erano più riconducibili all'infortunio.
Visto quanto precede dobbiamo chiudere il caso con il 9 marzo 2023 e mettere un termine al versamento delle prestazioni da tale data. Sospenderemo alla data citata le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura)” (cfr. doc. 34 incarto LAINF)
Su richiesta del 17 marzo 2023 dell’assicurato (doc. 39 incarto LAINF), con decisione del 25 aprile 2023 (doc. 53 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso al 9 marzo 2023, sulla base delle considerazioni già espresse nel proprio scritto del 7 marzo 2023.
1.3. Preso atto dell’opposizione presentata il 17/23 maggio 2023 dall’assicurato (doc. 61 e 62 incarto LAINF) e dopo avere raccolto agli atti anche l’apprezzamento medico del 27 giugno 2023 del medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 68 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 28 giugno 2023 (doc. 70 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso al 9 marzo 2023, ribadendo le considerazioni già espresse nella propria decisione del 25 aprile 2023.
1.4. Nel frattempo, la cassa malati __________ ha ritirato in data 31 maggio 2023 (doc. 65 incarto LAINF), l’opposizione cautelativa inoltrata il 2 maggio 2023 (doc. 54 incarto LAINF).
1.5. Con tempestivo ricorso del 2 agosto 2023, RI 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato, in via principale, a riconoscere le proprie prestazioni anche dopo il 9 marzo 2023 rispettivamente, in via subordinata, a eseguire una “perizia esterna presso un medico indipendente all’assicuratore” (cfr. doc. I, pag. 5).
L’insorgente rileva innanzitutto che lui si sarebbe interessato della sua situazione medica subito (e non solamente due mesi dopo l’infortunio, allorquando si è sottoposto alla Artro-RM, come sembrerebbe ritenere dall’amministrazione), recandosi immediatamente dal medico di famiglia, che aveva fatto eseguire prontamente una RX (che non aveva messo in evidenza nulla), e sottoponendosi da subito, su sua indicazione, ad un trattamento farmacologico con antidolorifici e antinfiammatori. Secondariamente, ritiene che decisivo dovrebbe risultare il referto della risonanza magnetica che metterebbe in evidenza una rottura netta a tutto spessore del sovraspinato (e non invece uno sfilacciamento eventualmente tipico di un processo degenerativo) che attesterebbe la presenza di un infortunio e non invece di un semplice processo degenerativo. Ciò che sarebbe pure confermato dalla presenza di una lieve ipotrofia che sarebbe conseguenza logica della rottura del tendine che, se si fosse verificata prima, non sarebbe stata lieve e, se si fosse verificata più tardi, nemmeno sarebbe stata riscontrata.
In terzo luogo, ritiene che il parere del medico fiduciario non sarebbe affidabile, già solamente per il fatto che parte da un assunto errato, ovvero che per due mesi dall’infortunio non avrebbe fatto assolutamente nulla per la sua situazione medica. Ciò che non corrisponde a quanto accaduto realmente, visto che è stato preso a carico praticamente subito dal proprio medico di famiglia, attenendosi scrupolosamente alle sue indicazioni mediche.
In quarto luogo, sottolinea di non avere mai sofferto di problemi alle spalle e che, a quel momento, l’altra spalla non presentava alcun problema. Inoltre non ha mai svolto un lavoro particolar-mente pesante/logorante, visto che è un tecnico audio e video, il cui lavoro consiste essenzialmente in progettazione, organizzazione e pianificazione.
In quinto luogo, evidenzia che “Se anche non si trattasse di un infortunio vero e proprio (cfr. art. 6 cpv. 1 LAINF), quanto accaduto va comunque perlomeno annoverato tra gli eventi paragonabili che come tali sono comunque assicurati (cfr. art. 6 cpv. 2 LAINF).”
Da ultimo, l’insorgente argomenta quanto segue:
" (…) Se la ricostruzione dei fatti avviene in maniera corretta, le tempistiche e le mie (non) predisposizioni non lasciano dubbi in merito al fatto che, a contrario di quanto pretende la CO 1, il mio caso va considerato per intero quale un infortunio e questo soprattutto per le risultanze della risonanza magnetica.
Verificandosi una frattura netta a tutto spessore del sovraspinato non è infatti possibile attestare per un processo degenerativo; se anche quest'ultimo fosse parziale, l'evento dovrebbe comunque essere assicurato dalla CO 1 e la conclusione nemmeno per questo muterebbe. In questi casi, anche nel dubbio risulterebbe comunque compito dell'assicuratore infortuni assumere il caso. Il mio tendine sovraspinato non è logorato, tant'è che la rottura è netta e non sfilacciata. La retrazione sta a dimostrare semplicemente il tempo trascorso tra il giorno dell'infortunio ed il giorno della risonanza magnetica e ciò a conferma in altri termini che non ci sono infortuni precedenti o posteriori da prendere in considerazione. La parziale artrosi è invece una conseguenza pressoché logica anche volendo considerare la mia età; l'intervento chirurgico non si è reso però necessario per l'artrosi bensì per ricucire il tendine rotto di netto così come anche confermato da tutti i medici all'infuori del medico della CO 1. Le limitazioni di peso e di movimento così come le conseguenti inabilità lavorative sono da ricondurre alla rottura del sovraspinato e meglio dal conseguente intervento operatorio che si è reso necessario per ricucirlo e non invece per l'artrosi. Se questa era già presente prima dell'intervento la, stessa non mi creava alcun fastidio o limitazione.
A torto la CO 1 conclude quindi per un trauma "puramente" distorsivo e ciò ritenuto che questa tesi non si avvera per nulla dimostrata dalla documentazione medica. Tutti i medici descrivono infatti una rottura netta ed a poco dovrebbero conseguentemente servire tutte le pagine che scrive il medico della CO 1 per ricordare quanti altri punti potrebbero escludere la tesi dell'assicurato come ad esempio anche quella dell'età! Il caso dovrebbe essere chiaro e come tale anche essere dalla CO 1 debitamente assicurato. Se non fosse così la CO 1 nemmeno avrebbe assunto le spese per l'intervento che si è reso necessario per ricucire la rottura netta del mio sovraspinato.
Ricordo ancora che dopo l'intervento chirurgico ho presentato le seguenti inabilità lavorative (presenti anche dopo il 9 marzo 2023 quando CO 1 ha interrotto ogni sua prestazione):
dal 23.01 al 30.01.2023 inabile al 100%;
dal 30.01 al 08.03 2023 inabile al 80%;
dal 09.03.2023 la CO 1 ha interrotto ogni sua prestazione
dal 09.03 al 17.03.2023 ero comunque ancora inabile al 80%;
dal 17.03 al 03.05.2023 ero comunque ancora inabile al 80%;
dal 03.05 al 04.06.2023 ero comunque ancora inabile al 40%;
dal 05.06 al 02.07.2023 ero comunque ancora inabile al 20%. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).
A suffragio delle proprie tesi, il ricorrente produce una tabella Excel con la cronologia di quanto occorso nel periodo intercorrente tra il giorno dell’infortunio (26 settembre 2022) e la data di emissione della decisione su opposizione (28 giugno 2023; doc. A2).
1.6. Con la risposta del 29 agosto 2023, l’CO 1 (doc. III), dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF no. __________, ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, esso ha puntualizzato che in “presenza di un infortunio secondo l'art. 4 cpv. 1 LPGA - così come in concreto - il diritto alle prestazioni deve essere esaminato unicamente facendo capo all'art. 6 cpv. 1 LAINF e questo anche se la lesione rientra nell'elenco dell'art. 6 cpv. 2 LAINF (sentenza del TF 8C_355/2021 del 25.11.2021 consid. 6.1 con i riferimenti).” (cfr. doc. III, pag. 3).
1.7. Nei successivi allegati dell’11 settembre (doc. V), del 22 settembre (doc. VII) e del 3 ottobre 2023 (doc. IX), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere il proprio obbligo a presta-zioni, con effetto ex nunc et pro futuro a partire dal 9 marzo 2023, a dipendenza dell’infortunio del 26 settembre 2022, oppure no.
A questo proposito giova qui ricordare che nella DTF 130 V 380, la Corte federale ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc et pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale; cfr. pure la STCA 35.2023.17 del 2 ottobre 2023, consid. 2.2).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 9 marzo 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 26 settembre 2022, considerando che i disturbi alla spalla destra ancora lamentati dall'assicurato non costituivano più una conseguenza naturale di quell’evento, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.
Risulta pure che tale provvedimento è stato preso facendo capo al parere espresso in merito dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 70, pag. 4-8 incarto LAINF).
Preliminarmente, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
In concreto, è incontestato che il 26 settembre 2022 RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF).
2.8. Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 26 settembre 2022, ha riportato un trauma distorsivo al braccio destro.
Per quanto qui maggiormente interessa, una RX della spalla destra del 3 ottobre 2022 ha messo in evidenza quanto segue: “Non immagini riferibili a frattura. Nella norma i rapporti articolari” (doc. 25 incarto LAINF).
A causa della persistenza di una sintomatologia dolorosa e funzionale a livello della spalla destra, RI 1 si è sottoposto il 23 novembre 2022 ad un’artro-RMN e ad una ARTROGRAFIA della spalla destra che ha evidenziato quanto segue:
" Referto
Lesione a tutto spessore completa del sovraspinato con retrazione tendinea in senso latero-laterale di 34 mm antero-posteriore circa 30 mm, con tendine residuo di aspetto sfrangiato.
Irregolarità dell'inserzione craniale, dell'infraspinato, comunque senza significative retrazioni. Nella norma i tendini del sottoscapolare e del piccolo rotondo. In sede il tendine del CLB; lesione SLAP II alla sua inserzione glenoidea. Lieve ipotrofia con iniziale infiltrazione adiposa del sovraspinato (Goutallier 1-2.).
Acromion Bigliani tipo 2. Moderata artrosi-acromion-claveare. Non ulteriori lesioni del labbro glenoideo.
Conclusioni
Lesione a tutto spessore completa del sovraspinato. Lesione del labbro glenoideo.” (doc. 26 incarto LAINF).
In data 17 dicembre 2022 il dr. med. , Viceprimario del Dipartimento di chirurgia dell’, Servizio Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________, che ha visitato personalmente l’assicurato in data 16 dicembre 2022, ha posto la diagnosi di “rottura a tutto spessore del tendine sovraspinato della spalla destra” e ha attestato una “rottura traumatica del sovraspinato”, ponendo l’indicazione per un intervento di “riparazione chirurgica del tendine per via artroscopica, eventualmente associata alla tenotomia del CLB vista la lesione del labbro glenoideo” (doc. 10).
Il 23 gennaio 2023 RI 1 si è quindi sottoposto ad un intervento di “artroscopia di spalla, tenotomia CLB, sutura sovraspinato” eseguito dai dr. med. __________ e __________ presso il Servizio Ortopedia e Traumatologia del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ (doc. 21 incarto LAINF). Dal rapporto operatorio, emerge, in particolare, la seguente “descrizione”:
" (…) Posizione semiseduta. Disinfezione e copertura sterile. Approccio dorsale per l'ottica, antero-superiore e laterale per gli strumenti.
Il CLB appare infiammatorio (recte: infiammato) e si procede a tenotomia ii sovraspinato appare grossolanamente lesionato e ritratto di circa 3 cm. Il subscapolare e intatto. LGMH e Labbro glenoidale intatto. L'infraspinato e intatto. Recesso ascellare s.p. Borsite cronica: con Shaver e Vaper asportazione del tessuto infiammato. Acromioplastica anteriore: Dèbridement del footprint del sovraspinato e reinserzione sovraspinato su 2 ancorette da 4.5 mm e rinforzo con tecnica double row su due ancorette knotless. Tensione e apposizione del tendine soddisfacenti.
Punti alla pelle. Medicazione. (…)” (doc. 21 incarto LAINF).
Interpellato dall’CO 1 in merito all’eziologia dei disturbi denunciati dal ricorrente, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nella nota del 6 marzo 2023 (doc. 28 incarto LAINF), ha indicato quanto segue:
" (…) l'infortunio (…) non ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili.
(…) la lesione che è stata operata in data 23.01.2023 non è da ricondurre con probabilità preponderante all'infortunio: il trauma appare non adeguato a determinare una lesione traumatica del tendine sovraspinato; inoltre vi sono segni di una lesione patologica del tendine del sovraspinato (tendine sfrangiato alla artro-RM del 23.11.2022) che si è progressivamente usurato nel tempo con una retrazione di 38 mm dal footprint; Nelle lesioni patologiche della cuffia dei rotatori, nella grande maggioranza dei casi viene interessato il tendine del sovraspinoso, che ha un tratto critico, nutrito da pochi vasi e soprattutto scorre in uno spazio angusto dove può essere compresso tra la testa dell'omero e l'acromion (una struttura ossea che fa parte della scapola). Nel caso specifico è presente un arco Bagliani di tipo II, condizione patologica che favorisce il fenomeno di schiacciamento del tendine che avviene progressivamente nel tempo e che si accentua quando si mantiene il braccio in posizione elevata, con comparsa di progressiva di dolore che va sotto il nome di conflitto (o "impingement") sub-acromiale. Considerando la natura sfrangiata riscontrata alla lesione tendinea alla artro-RM del 23.11.2022, considerando l'infiltrazione grassa all'interno del muscolo e la retrazione del tendine è presumibile ammettere che tale lesione tendinea sia anche antecedente la data del 26.09.2022.
(…) La sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell'infortunio (senza tenere conto dell'influsso dell'operazione) a partire dal 22.01.2023. (…)”
In seguito, il dr. med. , medico specialista del Dipartimento di chirurgia dell’, Servizio Ortopedia e traumatologia __________, nella lettera ambulatoriale del 22 marzo 2023 ha posto la diagnosi di “Artroscopia di spalla destra con tenotomia del capo lungo del bicipite e sutura del tendine sovraspinato in seguito ad una lesione traumatica del sovraspinato della spalla destra, 23.01.2023. - Iniziale capsulite adesiva” e ha indicato che “Per quanto riguarda le circostanze dell'infortunio, si è chiaramente trattato di una lesione traumatica avvenuta sul luogo di lavoro. Se è possibile che il tendine presentasse qualche segno di patologia degenerativa dovuta all'età, è altresì vero che la spalla non ha mai dato problemi fino al momento dell'incidente e che il paziente non ha mai lamentata nessun dolore a tale livello. Pertanto trovo chiara la correlazione causale con l'evento traumatico del 26.09.2022.” (doc. 41 incarto LAINF).
Nuovamente interpellato dall’CO 1, il dr. med. __________, con apprezzamento dell’11 aprile 2023 (doc. 47 incarto LAINF), ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Dall'analisi della descrizione biomeccanica dell'evento infortunistico emerge che nella genesi del trauma non vi fu nessun importante momento trazionale di spalla ma solo distorsivo di arto superiori; inoltre l'intensità della forza intrinseca vettoriale non fu ragguardevole trattandosi di un peso non in caduta ma trattenuto al livello dei fianchi. (…).
Non si possono condividere le valutazioni offerte dal dr. med. __________ all'interno del rapporto medico del 17.12.2022 quando lo stesso riferì: «Spiego al paziente che si tratta di una rottura traumatica del sovraspinato» in quanto affinché si crei una lesione traumatica tendinea di un paziente sano sono necessarie componenti trazionali ben maggiori di quelle descritte nel caso in essere; la conferma di trovarci di fronte una lesione patologica del tendine sovraspinato della spalla destra del signor RI 1 proviene dalla visione delle immagini dell'artro-RM del 23.11.2022 ove fu riscontrato un tendine sfrangiato, ossia sfilacciato a frange, lesioni che generalmente si determinano in seguito una progressiva usura tendinea nel tempo secondarie a processi stressogeni ripetuti che producono un indebolimento ed una lenta degenerazione della matrice intrinseca tendinea.
Nelle lesioni patologiche della cuffia dei rotatori, nella grande maggioranza dei casi, viene interessato il tendine del sovraspinoso, che ha un tratto critico, nutrito da pochi vasi e soprattutto scorre in uno spazio angusto dove può essere compresso tra la testa dell'omero e l'acromion (una struttura ossea che fa parte della scapola). Nel caso specifico del Sig RI 1 è presente un arco Bi-gliani di tipo 2, condizione patologica che favorisce il fenomeno di schiacciamento del tendine sovraspinato che avviene in progressione lenta nel tempo e che si accentua quando si mantiene il braccio in posizione elevata con comparsa progressiva di dolore che va sotto il nome di conflitto (o impingement) subacromiale. Considerando che dalla visione delle immagini dell'artro-RM del 23.11.2022 è emersa una natura sfrangiata della lesione tendinea all'artro-RM del 23.11.2022, un'incipiente infiltrazione grassa all'interno del muscolo sovraspinato e la retrazione del tendine di 38 mm, è presumibile ammettere che la lesione tendinea sia anche antecedente la data del 26.09.2022.
Quando si parla di lesione della cuffia dei rotatori senza la contestuale presenza di un trauma con una biomeccanica adeguata ed in grado di lacerare il tendine del sovraspinato(ossia una forza distrattiva associata ad una rotazione esterna), la causa principale della lesione tissutale è rappresentata da una graduale degenerazione del tessuto tendineo: la probabilità di avere una lesione patologica di cuffia cresce quindi per tanto con l'aumentare dell'età; il ruolo dei traumi (cadute, strappi) ha un' importanza solo secondaria: è caratteristico che una persona che magari per anni ha eseguito lavori fisici in maniera continua, noti talvolta, anche senza importanti eventi come nel caso in essere, una perdita brusca di funzionalità, magari con l'incapacità di sollevare il braccio; in questi casi si può facilmente desumere che il tendine si sia gradatamente logorato fino a rompersi, andando ad aumentare progressivamente una lesione patologica tendinea che nel tempo risultava essere sempre meno ben compensata.
Ad avvalorare questa tesi nel caso del Sig. RI 1, oltre ad una lesione sfilacciata del tendine sovraspinato concomitava anche una retrazione tendinea di 38 mm, un acromion Bigliani tipo 2 e una moderata artrosi acromion claveare, tutte condizioni predisponenti la patologia degenerativa tendinea. A ciò è da aggiungere l'ipotrofia del ventre muscolare del muscolo sovraspinato (Goutallier grado 1-2) indicativa di una ipofunzione patologica del muscolo sicuramente superiore la finestra temporale di 58 giorni presente tra la data dell'evento infortunistico del 26.09.2022 e la data dell'esecuzione dell'artro-RM alla spalla destra del 23.11.2022. Anche all'interno della lettura del rapporto operatorio del 23.01.2023 vengono descritti segni di una problematica morbosa della spalla tra cui un'infiammazione del CLB e l'infiammazione cronica della borsa sub-acromiale. (…). Inoltre anche nei giovani con tessuti sani, le circostanze cui un trauma determini la rottura della cuffia dei rotatori del tutto sana esistono ma sono rare e richiedono forze traumatiche e vettori direzionali della forza molto selettive per questo tipo di lesioni, in primis forze trazionali associate a movimenti di rotazione, condizioni di intensità vettoriale di forza e componente trazionale che non ritroviamo all'interno della dinamica biomeccanica descritta dal signor RI 1 nella nota telefonica CO 1 del 05.01.2023 dove come riportato, si verificò un trauma alla spalla destra di natura moderata. Infine, trattandosi di un movimento di rotazione esterna dell'arto superiore destro al di sotto del piano dell'orizzontale, avremmo dovuto attenderci un interessamento lesionale anche del tendine del muscolo sottoscapolare e oltre che del tendine sovraspinato, evenienza quest'ultima neppure occorsa. (…).”
In data 23 maggio 2023 RI 1 ha ribadito di non avere mai sofferto in passato di disturbi alla spalla destra (doc. 60 incarto LAINF). A suffragio di tale argomentazione ha versato agli atti:
" (…) Il paziente in data 03.10.2022 si è presentato nel mio studio per persistente dolore volta alla spalla destra.
Prima di allora il paziente non ha mai avuto alcun disturbo alla spalla destra.
In data 26.09.2022, tenendo un pacco si è procurato un trauma in ipertensione della spalla.
Visto che la radiografia della spalla non evidenziava alcuna frattura e visto il persistere della sintomatologia dolorosa, eseguiamo una MR che esegue in data 23.11.2022.
La MR mostra una lesione del tendine sovraspinato, per questo si invia il paziente per un consulto ortopedico presso lo studio del Dr. med. __________, che pone diagnosi di rottura traumatica del sovraspinato.
Successivamente verrà eseguito un intervento in data 23.01.2023.
Per ulteriori informazioni vi chiedo gentilmente di rivolgersi al. Dr. med. __________. (…)” (doc. 61 incarto LAINF);
" (…)
Diagnosi
Artroscopia di spalla destra con tenotomia del capo lungo del bicipite e sutura del tendine sovraspinato in seguito ad una lesione traumatica del sovraspinato della spalla destra, 23.01.2023
(…). Valutazione e procedere.
L'evoluzione clinica è molto favorevole con un'avvenuta guarigione tendinea, come testimoniato dalla competenza clinica della cuffia.
(…) Il paziente inoltre mi informa di essere in contestazione con la decisione della CO 1 in merito alla copertura finanziaria del caso.
Da parte mia non posseggo le adeguate competenze assicurative per poter giudicare, ma secondo la mia esperienza un miglioramento così rapido della funzionalità si riscontra generalmente nei casi di rottura traumatica, e non di rottura degenerativa. Tuttavia, posso eventualmente suggerire una rivalutazione con un perito dell'assicurazione in caso di contenzioso. Rimango a disposizione per ogni chiarimento ma non prevedo controlli ulteriori.” (doc. 61 incarto LAINF)
Nuovamente interpellato dall’CO 1, il precitato consulente medico, con apprezzamento del 27 giugno 2023 (doc. 68 incarto LAINF), ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Per quanto riguarda le valutazioni espresse dal Dr. med. __________ all'interno del rapporto medico dell'11.05.2023 quando viene riportato: «Da parte mia non posseggo le adeguate competenze assicurative per poter giudicare, ma secondo la mia esperienza un miglioramento così rapido della funzionalità si riscontra generalmente nei casi di rottura traumatica, e non di rottura degenerativa» ci urge precisare che il livello di ripresa funzionale e recupero articolare dopo una lesione della cuffia dei rotatori, che possa trattarsi di lesioni tendinee primarie (sia su base sia degenerative che traumatiche) che forme secondarie (dovute ad instabilità ed a conflitto primario) è dipendente da una pletora di fattori non solo riportabili a lesioni traumatiche e degenerative ma a fattori intrinseci ed estrinseci relativi la matrice tendinea coinvolta, l'età del paziente, le patologie associate, i tempi di cicatrizzazione, l'entità della lesione, la richiesta di lavoro circa il reclutamento della spalla, il potenziale di riabilitazione (= motivazione del paziente), la presenza di concomitanti patologie metaboliche o l'uso cronico di alcuni medicamenti, la qualità della riparazione ottenuta.
Il principale obbiettivo è infatti di non forzare bensì di assecondare i tempi naturali di riparazione dei tessuti.
Per tale ragione il percorso riabilitativo viene suddiviso in fasi temporali ben definite e con dei tempi di recupero fissati che ovviamente sono sempre indicativi ma mai rigidi in quanto relativi a molteplici fattori quali l'età, l'esordio e l'entità della lesione, della richiesta di lavoro, il livello di attività che il paziente desidera ed infine il così detto potenziale della riabilitazione che deriva dall'effettiva motivazione del paziente.
Le fasi iniziali sono sempre caratterizzate da una mobilizzazione passiva, senza impegno della muscolatura riparata, per poi proseguire verso una seconda fase (in cui si ha la certezza della guarigione della riparazione) nella quale si passa a un movimento attivo e ad un incremento dell'intensità di lavoro.
Bisogna tenere a mente che nella riabilitazione post-intervento occorre evitare in ogni modo di forzare la spalla scatenando il dolore, in quanto ciò che va ricercato è un recupero articolare non doloroso, seppure questo dovesse comportare un ritardo del lavoro attivo, perché tanto una spalla dolente ritarderebbe comunque il recupero, ragion per cui altro fattore importante da tenere in considerazione, è la soglia del dolore, fattore individuale.
Per questi motivi si condividono solo limitatamente le considerazioni del Dott. med. __________ all'interno del suo rapporto medico dell'11.05.2023 in quanto un miglioramento della funzionalità della spalla dopo una sutura della cuffia dei rotatori non è determinato principalmente e selettivamente nella differenziazione tra rottura traumatica e rottura degenerativa bensì da una pletora di fattori congiunturali oggettivi ed anche soggettivi su base intrinseca ed estrinseca.”
2.9. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologica (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica: in questo contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6).
Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.
Al riguardo il TCA osserva che il medico __________, in particolare nella nota del 6 marzo 2023 e negli apprezzamenti dell’11 aprile 2023 e del 27 giugno 2023 (cfr. doc. 28, 47 e 68 di cui si è già detto al consid. 2.8.), ha spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, sulla scorta di tutta la documentazione medica a sua disposizione) i motivi per cui la causalità naturale relativa ai disturbi interessanti la spalla destra sia da ascrivere, successivamente al 22 gennaio 2023, esclusivamente a fattori extra-infortunistici.
Attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri del medico __________ di cui ai doc. 28, 47 e 68 rispettivamente i doc. 21, 25 e 26 di cui si è già detto al consid. 2.8), questo Tribunale ritiene quindi dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’evento infortunistico del 26 settembre 2022 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato (morboso) della spalla destra.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa ed i successivi allegati (cfr. doc. I, V e IX) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti.
In particolare, questa Corte non ignora che secondo il medico di famiglia (dr.ssa __________) e i medici curanti e/o operatori specialisti (dr. med. __________, dr. med. __________ e __________), i disturbi alla spalla destra sarebbero da ricondurre all’infortunio del 26 settembre 2022, sostanzialmente in quanto prima dell’infortunio del 26 settembre 2022 il ricorrente avrebbe sempre goduto di buona salute alla spalla destra (cfr. le loro diverse certificazioni agli atti, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8; in questo senso, si veda pure l’impugnativa - doc. I, pag. 3).
Tuttavia, a proposito di questa affermazione, giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).
Secondariamente, il certificato medico del 17 dicembre 2022 del dr. med. __________ è stato debitamente discusso nella convincente presa di posizione dell’11 aprile 2023 del medico __________ (doc. 47), e ciò alla luce degli esiti degli accertamenti effettuati per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica rispettivamente del rapporto operatorio del 23 gennaio 2023 (cfr., in particolare, i doc. 21, 25 e 26).
Il dr. med. __________ ha spiegato, in modo approfondito, le ragioni scientifiche per cui i disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla destra sono da ascrivere, successivamente al 22 gennaio 2023, esclusivamente a fattori extra-infortunistici (cfr., in particolare: “Dall'analisi della descrizione biomeccanica dell'evento infortunistico emerge che nella genesi del trauma non vi fu nessun importante momento trazionale di spalla ma solo distorsivo di arto superiore; inoltre l'intensità della forza intrinseca vettoriale non fu ragguardevole trattandosi di un peso non in caduta ma trattenuto al livello dei fianchi. (…). (…) affinché si crei una lesione traumatica tendinea di un paziente sano sono necessarie componenti trazionali ben maggiori di quelle descritte nel caso in essere; la conferma di trovarci di fronte una lesione patologica del tendine sovraspinato della spalla destra del signor RI 1 proviene dalla visione delle immagini dell'artro-RM del 23.11.2022 ove fu riscontrato un tendine sfrangiato, ossia sfilacciato a frange, lesioni che generalmente si determinano in seguito una progressiva usura tendinea nel tempo secondarie a processi stressogeni ripetuti che producono un indebolimento ed una lenta degenerazione della matrice intrinseca tendinea. (…) Ad avvalorare questa tesi nel caso del Sig. RI 1, oltre ad una lesione sfilacciata del tendine sovraspinato concomitava anche una retrazione tendinea di 38 mm, un acromion Bigliani tipo 2 e una moderata artrosi acromion claveare, tutte condizioni predisponenti la patologia degenerativa tendinea. A ciò è da aggiungere l'ipotrofia del ventre muscolare del muscolo sovraspinato (Goutallier grado 1-2) indicativa di una ipofunzione patologica del muscolo sicuramente superiore la finestra temporale di 58 giorni presente tra la data dell'evento infortunistico del 26.09.2022 e la data dell'esecuzione dell'artro-RM alla spalla destra del 23.11.2022. Anche all'interno della lettura del rapporto operatorio del 23.01.2023 vengono descritti segni di una problematica morbosa della spalla tra cui un'infiammazione del CLB e l'infiammazione cronica della borsa sub-acromiale. (…) Infine, trattandosi di un movimento di rotazione esterna dell'arto superiore destro al di sotto del piano dell'orizzontale, avremmo dovuto attenderci un interessamento lesionale anche del tendine del muscolo sottoscapolare e oltre che del tendine sovraspinato, evenienza quest'ultima neppure occorsa.”; cfr. doc. 47).
In terzo luogo, anche il certificato medico dell’11 maggio 2023 del dr. med. __________ è stato debitamente discusso nella convincente presa di posizione del 27 giugno 2023 del medico __________ (doc. 68), sulla scorta degli esiti degli accertamenti effettuati per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica rispettivamente del rapporto operatorio del 23 gennaio 2023 (cfr., in particolare, i doc. 21, 25 e 26).
Anche in questo caso il dr. med. __________ ha spiegato, in modo approfondito, le ragioni scientifiche per cui i disturbi lamentati dal ricorrente alla spalla destra sono da ascrivere, successivamente al 22 gennaio 2023, esclusivamente a fattori extra-infortunistici (cfr., in particolare: “il livello di ripresa funzionale e recupero articolare dopo una lesione della cuffia dei rotatori, che possa trattarsi di lesioni tendinee primarie (sia su base sia degenerative che traumatiche) che forme secondarie (dovute ad instabilità ed a conflitto primario) è dipendente da una pletora di fattori non solo riportabili a lesioni traumatiche e degenerative ma a fattori intrinseci ed estrinseci relativi la matrice tendinea coinvolta, l'età del paziente, le patologie associate, i tempi di cicatrizzazione, l'entità della lesione, la richiesta di lavoro circa il reclutamento della spalla, il potenziale di riabilitazione (= motivazione del paziente), la presenza di concomitanti patologie metaboliche o l'uso cronico di alcuni medicamenti, la qualità della riparazione ottenuta. (…) un miglioramento della funzionalità della spalla dopo una sutura della cuffia dei rotatori non è determinato principalmente e selettivamente nella differenziazione tra rottura traumatica e rottura degenerativa bensì da una pletora di fattori congiunturali oggettivi ed anche soggettivi su base intrinseca ed estrinseca.”: cfr. doc. 68).
Per quanto concerne inoltre le modalità secondo le quali si è svolto l’evento infortunistico del 26 settembre 2022, questo Tribunale segnala che, a seguito delle critiche rivoltegli dalla Società Svizzera di Ortopedia e Traumatologia (cfr. https://www.swissorthopaedics.ch/de/fachwelt/kommissionen-und-expertengruppen/empfehlungen-und-publikationen), il Tribunale federale, in una sentenza 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 (pubblicata in SVR 10/2021 UV n. 34), riguardante il caso di un assicurato che aveva riportato un trauma contusivo alla spalla destra, presentando, in seguito, una lesione della cuffia dei rotatori, ha preso atto che la questione di sapere “se” e “in quale” modo un trauma contusivo è atto a innescare o a causare una lesione dei tendini della cuffia dei rotatori è controversa in letteratura e ha pertanto precisato la propria giurisprudenza nel senso che occorre esaminare ogni singolo caso specifico, senza dare un peso eccessivo alla dinamica, ma considerando piuttosto globalmente le specifiche peculiarità del caso concreto (le immagini strumentali e i relativi referti, l’anamnesi, la dinamica, lo stato primario e il decorso; cfr., in particolare, il consid. 4.1.3 della citata pronunzia; cfr. pure la STF 8C_167/2021 del 16 dicembre 2021, consid. 4.1 con riferimenti e la STF 8C/62/2023 del 16 agosto 2023, consid. 5.2.2). Ciò che, nel caso concreto, il medico fiduciario ha debitamente effettuato nella propria valutazione espressa nella nota del 6 marzo 2023 e negli apprezzamenti dell’11 aprile 2023 e del 27 giugno 2023 (cfr. doc. 28, 47 e 68 di cui si è già detto al consid. 2.8).
In simili circostanze, i certificati medici agli atti della dr.ssa med. __________ rispettivamente dei dr. med. __________, __________ e __________ di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, non consentono di giungere ad una diversa conclusione. Parimenti dicasi per gli svariati e stringati certificati medici agli atti nei quali è attestata un’inabilità lavorativa ed è indicato genericamente quale motivo la dicitura “infortunio” (cfr., ad es., il doc. 43 incarto LAINF).
Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Inoltre, è pure utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”
Stante tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’evento infortunistico del 26 settembre 2022 ha provocato un peggioramento soltanto temporaneo del preesistente stato (morboso) della spalla destra.
2.10. Questo Tribunale è ancora chiamato a stabilire se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare raggiunto lo status quo sine (e, pertanto, a porre fine alle proprie prestazioni) a distanza di oltre cinque mesi dall’infortunio del 26 settembre 2022.
A questo proposito, il TCA segnala che, in sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica (cfr. pure STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9).
Per dei casi analoghi, cfr. la STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.8, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale rispettivamente la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022, consid. 2.8.3, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurato alla spalla destra a distanza di ca. 3 mesi dall’infortunio.
Il TCA segnala infine che, nella recentissima STF 8C_326/2023 del 6 ottobre 2023, il Tribunale federale ha confermato la decisione dei giudici cantonali di confermare la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.
Nella presente fattispecie, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 9 marzo 2023, dunque per più di 5 mesi (e, quindi, ben oltre 3 mesi), l’CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza.
In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, che al più tardi dopo il 9 marzo 2023 i disturbi alla spalla destra non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.; 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9.).
Il TCA ritiene dunque dimostrato che il trauma del 26 settembre 2022 ha causato solamente un aggravamento temporaneo e non direzionale, di una situazione degenerativa già presente alla spalla destra, e che lo status quo sine era stato raggiunto al più tardi al 9 marzo 2023, rispettivamente, che le problematiche ulteriormente presentate dall’assicurato a livello della spalla destra siano riconducibili a fattori extra-infortunistici.
La decisione dell’CO 1 di sospendere il proprio obbligo a prestazioni con effetto ex nunc et pro futuro a partire dal 9 marzo 2023 deve essere confermata.
2.11. A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Alla luce del pieno valore probante della valutazione del medico fiduciario, non contraddetta da successive valutazioni specialistiche in grado di sollevare dubbi al riguardo (cfr. consid. 2.9), il TCA ritiene, in particolare, che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato - così come da egli richiesta più volte in questa sede (“perizia esterna presso un medico indipendente all’assicuratore”: cfr. doc. I, pag. 5, doc. V, pag. 3 e doc. IX) - non appaia necessaria.
Conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti