Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.60
Entscheidungsdatum
13.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2023.60

mm

Lugano 13 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 giugno 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 28 ottobre 2022, RI 1, nato nel 1965, dipendente dell’__________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è caduto da uno sgabello presso il proprio domicilio e ha picchiato la spalla sinistra contro il bordo di un letto.

L’evento è stato annunciato all’assicuratore quale infortunio-bagatella, non presentando l’assicurato un’incapacità lavorativa (cfr. doc. 1).

L’esame di artro-RMN del 9 dicembre 2022 ha evidenziato la presenza d’artrosi ipertrofica dell’articolazione acromio-claveare con impronta sul margine superiore del sovraspinato, di una piccola cisti a livello dell’acromion, di manifestazioni artrosiche dell’articolazione gleno-omerale con osteofiti marginali della testa dell’omero e di diffuse alterazioni degenerative tendinosiche del sovraspinato con lesione parziale inserzionale sul versante bursale (cfr. doc. 8).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 gennaio 2023, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2023, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 2022 (doc. 11).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente, in data 8 giugno 2023, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 22).

1.3. Con tempestivo ricorso del 7 luglio 2023, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere “tutte le spese causate dall’infortunio non professionale avvenuto in data 28 ottobre 2022, segnatamente quelle legate all’intervento operatorio del 16 gennaio 2023”.

A sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che ai rapporti dei dottori __________ (in realtà, si tratta del dott. __________, n.d.r.) e __________, su cui è fondata la decisione su opposizione impugnata, non andrebbe attribuito sufficiente valore probatorio, osservando in particolare che “…, essendo adempiuti tutti gli elementi costitutivi dell’infortunio non professionale ed essendo l’intervento operatorio del 16 gennaio 2023 parte della cura appropriata e del catalogo esclusivo delle prestazioni fornite (cfr. art. 10 segg. LAINF), questo deve essere preso a carico dall’assicurazione. Vi sono infatti sufficienti elementi per discostarsi dal parere del Dr. med. __________, ritenuto come egli fondi il suo parere su circostanze a lui ignote, rispettivamente a causa delle sue errate valutazioni. Infatti, come già detto il medico di fiducia dell’assicurazione non era a conoscenza dello stato della spalla prima dell’infortunio, egli (così come il Dr. med. __________) ha potuto esaminare lo stato di salute soltanto dopo la caduta. Non era dunque possibile per i medici di fiducia dell’assicurazione accertare lo status quo ante della spalla. Vista la presenza di referti medici contraddittori, occorre basarsi su quello del Dr. med. __________, che nella sua veste di specialista si è limitato ad esaminare lo stato della spalla a seguito dell’evento infortunistico.” (doc. I).

1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 1° gennaio 2023 alle proprie prestazioni dipendenti dal sinistro del 28 ottobre 2022, oppure no.

Preliminarmente, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

In concreto, è incontestato che il 28 ottobre 2022 RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ragione per la quale la fattispecie va esaminata esclusivamente dal profilo dell’art. 6 cpv. 1 LAINF (anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale che figura nell’elenco di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF resistente ha posto termine alle prestazioni a contare dal 1° gennaio 2023, facendo capo al parere dei propri medici consulenti.

In effetti, con rapporto del 5 gennaio 2023, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, consultato dall’amministrazione dopo aver ricevuto la richiesta di benestare per l’intervento chirurgico previsto per il 16 gennaio 2023, ha negato che i disturbi oggetto dell’operazione costituissero una conseguenza naturale dell’infortunio occorso il 28 ottobre 2022, in quanto “una contusione diretta della spalla contro il bordo del letto non permette di spiegare l’insorgenza di una lesione del tendine sovraspinato, che è preesistente all’evento e dovuta in misura prevalente (superiore al 50%) a usura, nel contesto di una tendinosi degenerativa in presenza di una concomitante artrosi acromio-claveare e gleno-omerale. L’evento del 28.10.2022 ha traumatizzato la patologia morbosa preesistente, senza provocare lesioni strutturali, comportando un peggioramento solo temporaneo del quadro clinico. A fine dicembre 2022, trascorsi due mesi dall’evento, è stato raggiunto lo status quo sine con estinzione del nesso di causalità naturale con l’evento del 28.10.2022.” (doc. 21).

La valutazione del dott. __________ è stata criticamente commentata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, medico curante specialista, il quale si è espresso nei seguenti termini:

" (…) Mi permetto di dissentire sull’ipotesi formulata da parte vostra della lesione già preesistente in corrispondenza del sovraspinato.

Chiaramente il paziente, dal lato anamnestico, non riuscirà mai a descrivere un evento traumatico in modo completo ed esaustivo perché basta che vi sia concomitante ad una contusione e distorsione della spalla e questo evento.

Per poter definire una lesione preesistente bisognerebbe avere una conferma radiologica prima del trauma. Solo in questo caso, secondo il mio parere, potremo testimoniare e scrivere che la lesione è preesistente.

Dal mio punto di vista, altresì poco veritiero il fatto di scrivere che per il 50% è attribuibile ad usura. Sembra più un giudizio soggettivo e troppo teorico.

Il paziente ha sì delle alterazioni degenerative a livello della spalla con un’artrosi acromio clavicolare e gleno omerale e dal lato pratico, visto il trauma del paziente, ritengo da parte mia che la rottura trasmurale del sovraspinato sia stata determinata dal trauma del 28.10.2022 con un nesso causale ben più che probabile.” (doc. 13)

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto resistente ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha confermato il parere del dott. __________:

" (…) Habe den Fall des Patienten studiert und teile die Meinung von Dr. __________. Der Patient weisst eine degenerative Schulterproblematik auf mit einer AC Arthrose, die mit einem Osteophyten auf die Supraspinatus Sehne drückt. Also dort wo die Partialruptur vorliegt. Zudem weisst der Patient eine glenohumerale Arthrose auf, also zwischen Oberarmkopf und Pfanne. Das hat zwar mit dem Unfall nicht direkt einen Zusammenhang, aber zeigt doch, dass die Schulter schon vor dem Unfall verändert war. In diesem Sinn scheint mir ein Ausstieg nach zwei Monaten adequat zu sein.

(…).” (doc. 18)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene che le valutazioni espresse dai dottori __________ e __________, secondo le quali l’infortunio dell’ottobre 2022 avrebbe causato un peggioramento soltanto temporaneo del preesistente stato (morboso) della spalla sinistra con lo status quo sine raggiunto a distanza di due mesi da quell’evento, possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In questo senso, oltre a considerare il parere del dott. __________, specialista che ha operato l’assicurato nel gennaio 2023, per il quale la nota caduta ha probabilmente provocato un danno morfologico alla spalla sinistra nella forma di una lesione trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. 13) di modo che la causalità naturale non potrebbe essere considerata estinta a distanza di soli due mesi dal trauma, anche dagli stessi apprezzamenti dei medici fiduciari emergono delle criticità atte a metterne in dubbio, perlomeno lievemente (cfr. supra, consid. 2.7.), la fondatezza.

Per quanto concerne il referto del dott. __________, il TCA rileva che, nella misura in cui questo specialista ha fatto valere che la lesione del sovraspinato sarebbe imputabile, per più del 50%, a usura, il medico fiduciario ha erroneamente applicato l’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. supra, consid. 2.1.), così come lo ha pertinentemente sottolineato anche l’insorgente (cfr. doc. I). Affermando che il danno alla salute è dovuto prevalentemente a fattori extra-infortunistici, il fiduciario non esclude che esso possa essere in parte imputato all’infortunio, ciò che basterebbe per ammettere il nesso di causalità naturale (cfr. supra, consid. 2.4. a proposito del concetto di causalità parziale). Il fatto che il dott. __________ abbia poi dichiarato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine trascorsi due mesi dal sinistro, ciò che implicherebbe che da quel momento l’infortunio non ha più avuto alcun ruolo causale, appare a prima vista in contraddizione con quanto da lui precedentemente sostenuto. Sembrerebbe inoltre che il consulente dell’amministrazione abbia fondato la propria valutazione considerando il solo meccanismo lesivo (“contusione diretta della spalla”). Ora, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito un significato decisivo (cfr., al riguardo, la STF 8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154 ss.).

A proposito invece del rapporto del dott. __________, questa Corte ritiene problematico già il fatto che egli abbia dichiarato di condividere l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, e ciò per le ragioni appena esposte.

D’altro canto, non può essere ignorato che il fiduciario stesso si è chiesto se fosse necessario che il materiale iconografico venisse valutato (anche) da un radiologo specializzato nell’apparato locomotore (“Soll ich das MRI noch einem erfahrenen Bewegungsapparat Radiologen zeigen?”), necessità che l’amministrazione ha finalmente negato (“Du musst das MRI nicht auch noch einem Radiologen vorlegen. Deine und die Beurteilung von Dr. __________ genügen mir so.”). Anche questo aspetto fa sorgere degli interrogativi circa l’affidabilità del suo parere.

Più in generale, il referto elaborato dal dott. __________ appare troppo stringato, tanto da non permettere a questo Tribunale nemmeno di comprendere su quali dati anamnestici egli abbia fondato la propria valutazione.

Tutto ben considerato, in merito alla questione di sapere se l’evento dell’ottobre 2022 ha peggiorato direzionalmente oppure soltanto transitoriamente (e, in questo caso, per quanto tempo) lo stato preesistente della spalla sinistra di RI 1, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti sui quali l’istituto assicuratore convenuto ha fondato la decisione impugnata, dubbi che inducono il TCA a scostarsene.

2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano adempiuti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere dei propri medici consulenti.

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a determinare l’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra a contare dal 1° gennaio 2023. Quindi, tenuto conto delle risultanze del complemento istruttorio, la CO 1 definirà nuovamente il proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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