Raccomandata
Incarto n. 35.2023.41
mm
Lugano 14 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 maggio 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 11 novembre 2022, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità d’impiegato della logistica e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito sulla bocca da una ruota, riportando, secondo il rapporto 25 novembre 2022 dello __________, la lussazione dei denti 47, 46, 43, 42, 41, 31 e 32 dell’arcata inferiore (cfr. doc. 9, p. 3).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
Le cure eseguite sono consistite nell’estrazione dei denti lussati, nell’inserimento d’impianti e pilastri a livello dei denti 47, 46, 43 e 32, nonché nel posizionamento di corone provvisorie e definitive ai denti 47, 46, 43, 42, 41, 31 e 32 (doc. 9, p. 4).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 24 gennaio 2023, l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni a proposito dei disturbi interessanti i denti 47, 46 e 43, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità almeno probabile con l’evento traumatico del novembre 2022 (doc. 24).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 26), in data 11 maggio 2023, l’CO 1 ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che ha riconosciuto il proprio obbligo prestativo anche per il dente 43 (cfr. doc. 34).
1.3. Con tempestivo ricorso del 15 maggio 2023, RI 1 ha chiesto in via principale che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le spese di cura sopportate (ammontanti a fr. 9'316) e in subordine che esso quantifichi la sua partecipazione ai costi, concedendogli poi nuovamente il diritto di ricorrere.
A sostegno delle proprie richieste l’insorgente ha sviluppato in particolare la seguente argomentazione:
" (…) È ovvio che un danno causato da imprevedibilità e senza responsabilità personale è riconosciuto per il tramite della LAINF.
A dipendenza della fatalità del caso vi è una conseguenza della sua esecuzione e del danno, ben difficili da stabilire. Nel caso concreto va sottolineato il fatto che prima dell’evento tutto era nella norma e, da parte mia, ben lungi il pensiero di accedere o chiedere un intervento dentistico. Anche se lo stato dentale non era al cento per cento, nulla presagiva al decadimento generale post-infortunio.
I denti, ripeto, dondolavano, dolevano e quindi necessari del celere intervento qui ampiamente documentato.
Con scritto d’accettazione del 15.12. 2022 la CO 1 mi ha confermato l’assunzione dei costi di riparazione dei denti 41, 42, 31, 32, adducendo riserve per l’assunzione dei costi dei denti 46 e 47.
È parere loro che per quanto attiene ai due denti sopraccitati che “i disturbi non sono con la necessaria probabilità schiacciante, ma solo eventualmente causali all’evento dell’incidente”.
Un’ipotesi che esula dall’evidenza dei fatti. Probabilmente difficile immaginare e definire quello che è capitato. Sicuramente il colpo ed il contraccolpo alla mascella hanno coinciso con il fatto di mettere fuori posto la dentatura in esame.
In seguito a valutazione del medico consulente della CO 1 sono apparse nuove ipotesi e valutazioni definite in base alle fotografie, tra l’altro richieste a quindici giorni dall’evento e quindi non rispecchianti la realtà immediata post-infortunio.
Non mi è stato possibile leggere i contenuti di questi vari rapporti, tra l’altro non allegati alla decisione in esame.
È palese che l’apparato dentale, oltre agli occhi, è lo specchio principale del viso e pertanto, il medico dentista agisce di conseguenza per mantenere più confacente ed idoneo per ogni singola persona. Riparazione parziali o restauri che creano continue dipendenze dal medico curante vanno evitate nell’interesse reciproco.
È questo il pensiero che ritengo si sia posto il dr. __________ all’evidenza della mia situazione, ragione per cui la copertura della CO 1 sia più che giustificata.
Ripeto situazione creata da uno sciagurato infortunio, da me ovviamente non voluto, ma causa principale dei danni che dovevano e sono stati risolti sulla base del parere di un medico competente che ha trovato ed effettuato la più idonea e meno onerosa soluzione.” (doc. I)
1.4. In data 28 maggio 2023, l’insorgente ha trasmesso al tribunale copia di uno scritto, datato 15 maggio 2023, dell’assicuratore resistente, evidenziando di non riuscire a “capire il loro procedere che finora non è mai stato né quantificato né definito nel dettaglio.” (doc. III + allegato).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’istituto ha rilevato che per “potere rimborsare quanto riconosciuto l’CO 1 ha chiesto all’assicurato di trasmettere la ricevuta bancaria per il trattamento pagato con le coordinate bancarie nonché le radiografie e le foto dei denti dopo l’esecuzione del trattamento. In questa sede l’CO 1 rinnova l’invito all’assicurato.” (doc. V).
1.6. Nel corso del mese di giugno 2023, l’assicurato ha prodotto copia dello scritto 6 giugno 2023 mediante il quale l’CO 1 ha chiesto allo __________ se la fattura del trattamento fosse già stata saldata, come pure una radiografia finale del ponte 43(I) x x x 32(I). Al proposito, egli ha rilevato di non essere “tuttora in grado di capire la loro presa a carico, anzi il tutto mi diventa sempre più caotico. Noto una mancanza di sintonia e di collaborazione tra i singoli uffici. Vengono ora fatte richieste assurde alla Clinica dentaria, richieste che già hanno ottenuto le risposte di parte (fattura pagata/radiografie, ecc.).” (doc. VII + allegati).
1.7. Il 12 giugno 2023, il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, sottolineando di non aver mai ricevuto “una decisione formale definitiva da parte dell’CO 1 un documento che attestasse nel dettaglio la loro presa di posizione e tantomeno quantificasse il tutto, dandomi la possibilità d’accettazione o meno della stessa.” (doc. VII).
L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 19 giugno 2023 (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio assicurato e il danno alla salute interessante i denti 47 e 46 del mascellare inferiore, oppure no.
Non è invece oggetto della presente procedura l’entità del rimborso spettante all’insorgente, aspetto che l’istituto assicuratore resistente non ha ancora definito mediante decisione.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF resistente ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra il danno ai denti 46 e 47 del mascellare inferiore e l’infortunio del novembre 2022, facendo capo al parere del proprio dentista fiduciario.
In effetti, già con il rapporto dell’8 dicembre 2022, il dr. med. dent. __________ ha dichiarato, a proposito dei denti 46 e 47, di ritenere soltanto possibile la causalità con l’evento traumatico dell’11 novembre 2022. A suo avviso, i denti in questione erano già compromessi a livello paradontale, e ciò sebbene il dentista curante abbia risposto negativamente alla relativa domanda contenuta nel referto da lui compilato il 25 novembre 2022. Inoltre, sempre secondo il fiduciario, è inverosimile che un urto possa interessare simultaneamente il segmento frontale e quello buccale, senza peraltro che i denti 45, 44 e 43 abbiano subito danni di sorta (doc. 13).
Con referto del 3 marzo 2023, l’odontoiatra dott. __________ ha sostenuto che “l’estrazione (e pertanto la sostituzione mediante terapia implantoprotesica) degli elementi 43, 46 e 47 era inevitabile in quanto i suddetti, a seguito del trauma patito dal paziente, si presentavano fortemente vacillanti, con parziale perdita della corticale vestibolare e privi di vitalità e pertanto irrecuperabili.” (doc. 29).
Con apprezzamento del 16 aprile 2023, il dr. med. dent. __________ ha innanzitutto riconosciuto come verosimile il nesso di causalità tra l’evento assicurato e i disturbi al dente 43, considerata la sua vicinanza con i denti da 42 a 32, danneggiati dall’infortunio.
D’altro canto, egli si è riconfermato nel proprio parere secondo il quale un legame causale tra il sinistro del novembre 2022 e i disturbi ai denti 46 e 47, è semplicemente possibile. Contro un’eziologia traumatica parla il fatto che le immagini radiografiche non hanno evidenziato lesioni infortunistiche. Per contro, l’ortopantomografia del 25 novembre 2022 ha mostrato alterazioni paradontali fortemente avanzate, ciò che spiega l’accresciuta mobilità dei denti ma non i dolori. Nel caso in cui questi ultimi fossero effettivamente insorti a seguito dell’infortunio - circostanza che il dr. med. dent. __________ non ritiene plausibile – si dovrebbe concludere a un aggravamento dello stato preesistente. Al riguardo, occorre comunque considerare che la ruota ha colpito o la parte frontale o la guancia destra. Che entrambe le zone siano state contemporaneamente interessate, non è spiegabile. Inoltre, i denti 45 e 44, che si trovano tra le citate due zone, non sono stati coinvolti e non hanno riportato danni.
Il dentista fiduciario dell’amministrazione ha pure preso posizione in merito alle considerazioni enunciate dall’odontoiatra __________. A suo avviso, il fatto che le estrazioni fossero inevitabili, ciò che è giustificato dalla situazione paradontale, non costituisce una conseguenza infortunistica. L’accresciuta mobilità dei denti è un effetto dello stato paradontale e sussistono dubbi circa la loro devitalità. Indicazioni in tal senso non sono state riportate nel rapporto stilato in data 25 novembre 2022. Se vi sia effettivamente stato un difetto osseo nella zona buccale, ciò che non è stato segnalato nel documento appena menzionato, non può più essere stabilito. Si tratterebbe comunque della norma in presenza di uno stato paradontale problematico, e non di una conseguenza infortunistica (doc. 31).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. dent. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale è semplicemente possibile che l’evento infortunistico dell’11 novembre 2022 abbia causato i disturbi interessanti i denti 47 e 46 del mascellare inferiore, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In particolare, il TCA giudica in effetti assai poco verosimile che l’urto possa aver interessato simultaneamente i denti frontali (43, 42, 41, 31 e 32) e quelli laterali destri (46 e 47), per giunta senza aver minimamente lesionato i denti 45 e 44, localizzati tra le due zone.
D’altro canto, questa Corte non ritiene che il rapporto 3 marzo 2023 del dentista curante (cfr. supra, consid. 2.6.) sia suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del dr. med. dent. __________. In effetti, esso appare insufficientemente motivato, considerato che il dott. __________ pretende apoditticamente che lo stato dei denti 46 e 47 da lui refertato sarebbe da imputare al trauma subito da RI 1.
Al ricorrente non può del resto essere di nessun soccorso sostenere che prima dell’infortunio in discussione egli non avrebbe lamentato "… alcun disturbo dentale …” (doc. I, p. 1).
In effetti, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi interessanti i denti 46 e 47 del mascellare inferiore non costituivano una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento infortunistico assicurato.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi riguardanti i denti 46 e 47, deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti