Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.35
Entscheidungsdatum
03.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2023.35

mm

Lugano 3 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 marzo 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 31 marzo 2022, RI 1, nato nel 1974, a quel momento al beneficio delle indennità giornaliere di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento), accaduto in territorio del Comune di __________.

Dal rapporto 27 luglio 2022 del dott. __________ risulta la diagnosi di trauma distorsivo del rachide cervicale con minimo avvallamento del plateau superiore di C7 (doc. 41, p. 2; diagnosi poi ripresa anche dal medico curante, dott. __________, nel suo rapporto del 3 agosto 2022 [doc. 45]).

L’istituto assicurato ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Da notare che dalle carte processuali si evince che, in precedenza (nel 2005 e nel 2013), RI 1 era già stato vittima di due infortuni presi a carico dall’CO 1, che avevano segnatamente interessato la colonna cervicale.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 febbraio 2023, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° febbraio 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall.nfortunio del marzo 2022, ritenuto che i disturbi ancora presentati dall’assicurato non avrebbero più costituito una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 138).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 156), in data 28 marzo 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 160).

1.3. Con tempestivo ricorso del 12 maggio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. Locatelli, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertato che l’incapacità lavorativa che presenta è conseguenza degli infortuni occorsi nel 2005, 2013 e 2022 e, di conseguenza, gli sia riconosciuta una rendita d’invalidità, il cui grado sarà da stabilire mediante perizia medica, come pure la copertura delle cure mediche atte perlomeno a conservare l’attuale stato di salute.

A sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) A torto – a mente del ricorrente – la CO 1 nega ogni nesso di causalità tra gli eventi del 2005, del 2013 e del 2022 con i disturbi ora lamentati dal ricorrente.

Occorre ed è doveroso sottolineare che prima dell’evento del 2005 il ricorrente ha sempre esplicato la propria attività lavorativa quale operaio senza impedimenti. La successiva ripresa del lavoro con episodi di ricaduta/riacutizzarsi della lombalgia e della cervicalgia son in netta e precisa relazione con gli infortuni subiti.

Non vi fosse stato l’infortunio del 2005, quello del 2013 e quello del 2022 si può ragionevolmente supporre che il ricorrente sarebbe tutt’oggi abile a svolgere un’attività lavorativa.

Contestata poi la poco velata affermazione del dott. __________ che afferma esservi una sproporzione tra quanto accertato dalla RM e quanto riferito dal ricorrente circa i disturbi lamentati: i copiosi infortuni subiti dal ricorrente e la sua regolare ripresa integrale dell’attività lavorativa dopo ogni infortunio, ben dimostrano che lo stesso mai ha inteso profittare dell’occasione. Purtroppo, l’ultimo infortunio è stato tale, sommato a quanto avvenuto in precedenza (anno 2005 e 2013), da non più permettere la ripresa di un’attività lavorativa.

È quindi necessario a mente del ricorrente che venga ordinata una perizia atta a determinare l’incidenza in percentuale sull’incapacità lavorativa a seguito di infortunio.

(…).

L’inabilità lavorativa del ricorrente è – fosse solo in parte, ma comunque la parte preponderante – chiara conseguenza degli infortuni subiti e quindi la derivante incapacità lavorativa deve essere posta a carico della CO 1 e questo indipendentemente da quanto vorrà in seguito accertare l’Ufficio AI.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 1° febbraio 2023 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 31 marzo 2022, oppure no.

Al riguardo, il TCA constata che la decisione formale del 14 febbraio 2023 e la decisione su opposizione che l’ha confermata (“Riassumendo ne consegue che l’impugnata decisione deve essere confermata e l’opposizione respinta”) riguardano esclusivamente l’infortunio occorso all’assicurato in data 31 marzo 2022 (cfr. doc. 138, p. 1: “N. di infortunio __________ – Evento del __________.32171.22.4” – il corsivo è del redattore).

Stante ciò, questo Tribunale non è legittimato a pronunciarsi sulla questione di sapere se i disturbi lamentati dall’assicurato dopo il 31 gennaio 2023 costituiscono eventualmente una conseguenza (anche) dell’evento traumatico del 2005 e/o di quello accaduto nel 2013 (in questo senso, si veda la STCA 35.2018.75 del 3 luglio 2019 consid. 2.3., confermata dal TF con sentenza 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.5. In concreto, dalla decisione formale del 14 febbraio 2023, confermata con quella su opposizione impugnata, si evince che l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico _____________ (cfr. doc. 138, p. 1).

In effetti, con apprezzamento del 13 febbraio 2023, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sostenuto in particolare che “se si osserva la risonanza magnetica attuale, quella del 02.05.2022, si nota una sostanziale stabilità della discopatia a livello di C6/C7 e come reperto di una insorgenza si documenta un piccolo avvallamento di grado I della limitante superiore di C7 in regione paramediana a sinistra con associata minima captazione contrastografica focale, suggestiva per un possibile cedimento recente. Tuttavia, nel dettagliato assessment cervicale del 06.09.2022 il dr. __________ e il dr. __________, radiologo hanno rivisto le immagini sulla possibile frattura segnalata e l’alterazione a livello dell’angolo superiore di C7 che è visibile assieme ad uno spondilofita per cui è quasi sicuramente di tipo degenerativo e non presenta alcuna conseguenza statica a riprova di una sostanziale instabilità del quadro clinico. Vi sono le due radiografie richieste dal dr. __________, una del 27.07.2022, citata nel rapporto medico del dr. __________ del 27.07.2022 e un’altra fatta fare per comparazione a distanza di un mese il 22.08.2022, dove la radiografia è perfettamente sovrapponibile a quella precedente, per cui non c’è alcun tipo di evolutività dal punto di vista radiografico circa questa supposta lesione vertebrale. In ogni caso non viene effettuato alcun tipo di trattamento se non un trattamento fisioterapico e decontratturante. Va da sé che da un punto di vista organico non è vi alcun aspetto peggiorativo rispetto al quadro clinico preesistente. Durante l’assessment cervicale emerge anche qui una sporporzione tale tra la sintomatologia accusata dall’assicurato e i dati rilevati all’esame obbiettivo nonché al quadro clinico strumentale. In definitiva, quindi, le affermazioni del dr. __________ circa la dipendenza causale dai tamponamenti, se consideriamo quello del 2005 e quello riguardante l’infortunio attuale, non possono essere accettate in quanto la presenza di alterazioni degenerative diffuse rappresenta l’unico dato oggettivo visibile dal punto di vista clinico e strumentale. Non vi sono danni conseguenti all’evento citato, bensì vi è un periodo di riacutizzazione e slatentizzazione delle lesioni pregresse dovute effettivamente al trauma che nessuno nega. Pertanto, si conferma quanto sopra detto e soprattutto la decisione apportata dalla CO 1 in conseguenza a questi dati acquisiti.” (doc. 137, p. 5 s.).

Va rilevato che lo stesso medico interno all’amministrazione, con nota del 19 gennaio 2023, aveva risposto positivamente alla domanda se si potesse ammettere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l’assenza di conseguenze strutturali dell’infortunio del 31 marzo 2022, precisando che “… la cervicale appare migliorata a parere dello stesso paziente, la lombare non presenta postumi infortunistici strumentalmente rilevanti, anche sulla base del consulto dott. __________ e della RMN lombare; si tratta quindi di una slatentizzazione di patologia pregressa, l’assicurato può riprendere gradualmente la propria attività.” (doc. 118).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Tutto ben considerato, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo al parere del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa (in questo contesto, va comunque segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo il quale il sinistro del marzo 2022 ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del rachide cervicale e lombare, con lo status quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, a distanza di dieci mesi da quell’evento.

Occorre inoltre sottolineare che, trattandosi del rachide cervicale, il parere del dott. __________ trova conferma nella valutazione contenuta nel referto relativo all’assessment della colonna cervicale del 6 settembre 2022, elaborato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia. In quel documento, lo specialista appena menzionato ha in definitiva confermato l’assenza di lesioni strutturali di natura traumatica alla RMN cervicale del 2 maggio 2022 (cfr. doc. 73, p. 4: “Abbiamo confermato al paziente l’assenza di importanti alterazioni alla colonna. Per avere una visione più precisa sulla frattura segnalata ho rivisto le immagini con il primario di radiologia della Clinica __________, Dr. __________. L’alterazione a livello dell’angolo superiore anteriore di C7, vista la presenza di uno spondilofita, è quasi sicuramente degenerativa, sebbene non si possa escludere definitivamente una frattura, perquanto minima e senza conseguenze statiche.”). Da notare che il “non poter escludere” equivale a una mera possibilità, ciò che non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’origine infortunistica dell’alterazione in questione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

Del resto, che l’incidente della circolazione del marzo 2022 non possa aver causato una frattura a livello cervicale, lo hanno sottolineato anche gli esperti del __________ di __________ nella loro valutazione datata 27 ottobre 2022 (doc. 88, p. 5: “Dal punto di vista biomeccanico ci risulta in base della valutazione tecnica e della documentazione medica, che i disturbi e reperti clinici di origine del rachide cervicale riscontrati sul Signor RI 1 si spiegano solo con difficoltà con gli effetti della collisione in un caso normale, ci vorrebbe un’analisi tecnica del incidente con informazioni migliori sui danni dei veicoli. Possiamo escludere però che l’incidente abbia causato una frattura al livello cervicale (vedi reperto radiologico nel assessment) – il corsivo è del redattore).

Nemmeno il rapporto 14 dicembre 2022 del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia privatamente consultato dell’insorgente, appare suscettibile di supportare le pretese di quest’ultimo. In effetti, in quella sede, lo specialista in questione si è limitato ad affermare di non poter “… attestare con sicurezza che le alterazioni degenerative siano inequivocabilmente riconducibili all’evento traumatico o essere l’espressione semplicemente di un peggioramento di malattie degenerative per altro già conosciute nel 2010, quando furono oggetto di un esame di risonanza magnetica, …” (doc. 104, p. 4).

D’altro canto, dalla restante documentazione non emergono pareri specialistici divergenti, suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. supra, consid. 2.6.), a proposito della correttezza dell’apprezzamento espresso dal medico ____________ dell’CO 1.

È vero che il medico curante dell’insorgente, con la sua certificazione del 22 febbraio 2023, ha sostenuto che la lombalgia e la cervicalgia sarebbero “conseguenza degli infortuni del 22.06.2005 e del 31.3.2022” (doc. 146, p. 2). Essa non risulta tuttavia sufficientemente motivata e, del resto, in quanto specialista in medicina generale, il sanitario in questione non appare neppure particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla tematica in discussione.

In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui l’istituto assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni (1° febbraio 2023), i disturbi lombari e cervicali presentati dall’assicurato non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del 31 marzo 2022.

Questa Corte può peraltro esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, la perizia medica richiesta dalla rappresentante – cfr. doc. I), visto che la problematica di cui soffre il ricorrente è già stata oggetto di approfonditi accertamenti, le cui risultanze figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAINF

LPGA

Gerichtsentscheide

28