Raccomandata
Incarto n. 35.2023.11
mm
Lugano 24 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sull'istanza del 7 febbraio 2023 presentata da
RI 1 rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 17 dicembre 2014 da questo Tribunale (inc. n. 35.2014.95) nella causa da lui promossa con ricorso del 16 ottobre 2014
contro
la decisione su opposizione del 15 settembre 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 agosto 2011, RI 1, dipendente della __________ in qualità di consulente automobilistico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato e ha picchiato il bordo esterno (ulnare) e il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro (cfr. doc. 21, p. 1). I sanitari a cui si è rivolto hanno diagnosticato una “paresi del nervo ulnare a sinistra” (doc. 6).
Il caso è stato annunciato all’assicuratore quale “infortunio-bagatella” (doc. 3).
L’istituto ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (prestazioni di cura medica - cfr. doc. 5).
1.2. In ragione della persistenza dei disturbi al mignolo sinistro, è poi stata attestata un’inabilità lavorativa a contare dal mese di agosto 2012.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 giugno 2014, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla mano sinistra, considerata l’assenza di un danno alla salute in nesso di causalità con l’evento traumatico del 4 agosto 2011 (doc. 70).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 73), in data 15 settembre 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 75).
1.3. Con sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 avverso la decisione su opposizione del 15 settembre 2014 (cfr. doc. 82).
La pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel corso del mese di novembre 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha invitato l’CO 1 a riaprire il caso relativo all’infortunio occorso il 4 agosto 2011, in considerazione del fatto che accertamenti compiuti nel frattempo avrebbero consentito di accertare l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo posteriore causata da quell’evento (cfr. doc. 90), richiesta che è stata ribadita in data 10 novembre 2021 (doc. 106).
Con scritto del 12 novembre 2021, l’amministrazione ha informato il rappresentante dell’assicurato che, vista l’esistenza di una sentenza cresciuta in giudicato, la domanda di riapertura della pratica avrebbe dovuto essere rivolta al TCA (doc. 107).
1.5. In data 7 febbraio 2023, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un'istanza di revisione della sentenza cantonale, rilevando in particolare quanto segue:
" (…).
Nel caso concreto, il termine di 90 giorni è quindi ampiamente rispettato, dato che il nuovo mezzo di prova rilevante è del 15 dicembre 2022 (doc. L). D’altronde, né il Dr. med. __________, né tantomeno il Dr. med. __________, si erano espressi in precedenza con la certezza e convinzione di cui al doc. L.
Con quest’ultimo rapporto, e contrariamente a quelli precedenti, giunge alla conclusione determinante che l’assicurato soffre di “una paralisi del nervo interosseo posteriore (doc. L, Procedere). La stessa, oltretutto, “è verosimilmente traumatica, in quanto prima dell’evento traumatico del 04.08.2011, il paziente non aveva nessun deficit funzionale” (ibidem).
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da codesto lodevole Tribunale il 17 dicembre 2014 (doc. A, consid. 2.11), occorre ritenere dimostrato “perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1” (ibidem) correlano a sufficienza “con un danno infortunistico oggettivabile” (ibidem);
… visto tutto quanto sopra si ritiene che siano dati i presupposti per una nuova decisione/revisione della decisione del 17 dicembre 2014, dato che in quel momento non si avevano le certezze riportate dal Dr. med. __________ il 15 dicembre 2022.
Pertanto, si è a chiedere che la decisione del 17 dicembre 2014 venga riformata nel senso che la decisione del 26 giugno 2014, rispettivamente la decisione su opposizione del 15 settembre 2014 vengano annullate.
In tal senso, si chiede formalmente che venga riconosciuto il diritto al versamento di prestazioni assicurative in favore del signor RI 1.”
(doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato, preliminarmente, che l’istanza di revisione venga dichiarata irricevibile in quanto tardiva e, nel merito, che la medesima venga respinta (cfr. V + allegato).
1.7. In data 2 marzo 2023, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
L’allegato è stato trasmesso all’assicuratore resistente per conoscenza (doc. VI).
1.8. Nel mese di marzo 2023, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’istante di produrre copia del rapporto 6 marzo 2020 della neurologa dott.ssa __________ (doc. VII).
L’avv. RA 1 ha dato seguito alla richiesta il 27 marzo 2023 (doc. VIII + allegato).
1.9. L’istituto assicuratore convenuto ha preso posizione sul referto della dott.ssa __________ il 14 aprile 2023 (doc. X + allegato).
Il 22 maggio 2023, il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 19 maggio 2023, del PD dott. __________, ribadendo che la domanda di revisione merita di essere accolta (doc. XVI + allegati).
L’CO 1 si è espresso al riguardo in data 9 giugno 2023 (doc. XX + allegato).
Il 7 luglio 2023, l’avv. RA 1 ha ancora formulato alcune sue considerazioni inerenti l’oggetto della vertenza (doc. XXIV).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.3. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2; 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; 127 V 353 consid. 5b).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V 245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.4. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione (STCA 35.2014.95 del 17 dicembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato), questo Tribunale ha accertato che i disturbi alla mano sinistra denunciati dall’instante non correlavano a sufficienza con un danno organico oggettivabile, ragione per la quale ha proceduto a valutare l’adeguatezza del nesso di causalità con l’evento traumatico assicurato facendo capo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza federale in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133) e, in presenza di un infortunio leggero o insignificante, l’ha finalmente negata (cfr. doc. 82).
Dalle carte processuali emerge che, nel marzo 2020, inviato dal proprio medico curante specialista, l’assicurato ha consultato la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia.
Dal relativo rapporto si apprende segnatamente che la paresi, inizialmente circoscritta al dito mignolo, aveva nel frattempo coinvolto tutte le dita della mano sinistra e che nel 2015 un neurologo tailandese aveva formulato la diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore.
Da parte sua, fondandosi sulle risultanze di un esame ENMG, la dott.ssa __________ ha confermato la diagnosi di neuropatia del nervo interosseo posteriore sinistro “di natura indeterminata”.
Ella si è quindi espressa in questi termini a proposito dell’eziologia della diagnosticata problematica:
" (…).
La natura della neuropatia non è chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal paziente non sembra essere stato (dalla descrizione del paziente) di entità tale da causare il deficit, che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro ripetitivo e intenso di E/F del gomito. Andrà recuperata la documentazione medica in merito all’infortunio per capire il ruolo di quest’ultimo nella apparizione del deficit (sindrome della loggia?).
Consiglierei una RMN del gomito, anche perché soggettivamente i disturbi sembrano peggiorati dopo l’ultima valutazione neurologica effettuata in Tailandia, nonostante l’ENMG risulti essenzialmente sovrapponibile, alla ricerca di eventuali aderenze in regione del nervo radiale.”
(doc. L2)
In data 7 settembre 2020, l’instante è stato di nuovo visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano. Dal suo relativo referto risulta in particolare quanto segue:
" (…).
Ho analizzato in dettaglio la situazione con il paziente. Ho visionato la RNM del 28.05.2020 e letto attentamente il rapporto della Dr.ssa __________ del 6.03.2020. Si conferma una neuropatia del nervo interosseo posteriore probabilmente legata al trauma del 04.08.2011.”
(doc. 87)
Con rapporto del 21 dicembre 2020, il PD dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia della mano, ha indicato che le immagini della RMN del braccio sinistro del 10 dicembre 2020 avevano evidenziato “una neuropatia a carico del ramo profondo del nervo radiale con presenza anche di un ganglio in corrispondenza della testa del radio proprio al di sotto del nervo”. Egli ha quindi chiesto all’CO 1 di assumere i costi del prospettato intervento di transfer del flessore ulnare del carpo per l’estensore delle dita, flessore superficiale del D4 per l’estensore lungo del pollice, precisando che “essendo la paralisi progressiva e certificata in una consecutio temporum successiva al trauma, è verosimilmente post-traumatica.” (doc. 95).
Con certificazione del 12 febbraio 2021, lo stesso dott. __________ ha sostenuto che “la paralisi della muscolatura estensoria con una paresi completa del nervo radiale (nervo interosseo posteriore) all’avambraccio sinistro, è secondo il mio parere clinico, con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza) del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011). Vi è una relazione causa effetto di un trauma da schiacciamento con immediata comparsa di paresi della muscolatura estensoria del polso e delle dita. A distanza di 10 anni, la risonanza magnetica eseguita il 10.12.2020, dimostra una atrofia con sostituzione grassa della muscolatura estensoria delle dita dal pollice fino al mignolo. A mio parere, non è in alcun modo discutibile che vi sia un danno biologico dimostrato dalla risonanza magnetica. Non è possibile per quanto ne sia io a conoscenza, provocare a sé stessi per la via psicologica una sostituzione grassa di un muscolo. Perché tale effetto avvenga, ci dev’essere necessariamente un danno completo di un nervo.” (doc. 103).
Unitamente alla risposta, l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato 14 febbraio 2023, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, secondo il quale:
" (…).
Da un punto di vista di medicina assicurativa non vi è quindi una sufficiente documentazione atta a dimostrare con la certezza della probabilità preponderante un fatto nuovo rispetto a quello clinico antecedente e soprattutto non si è in grado di dimostrare né la lesione neurologica né soprattutto la lesione anatomica vista la stessa risonanza magnetica.”
(doc. III 1)
In corso di causa, l’istituto assicuratore ha interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, invitandolo a pronunciarsi in merito al contenuto del rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________.
Il __________ dell’CO 1 ha innanzitutto rilevato che un trauma interessante il gomito sinistro, postulato dalla dott.ssa __________ quale possibile causa di una (altrettanto possibile) lesione parziale del nervo radiale, non è stato documentato immediatamente dopo l’infortunio dell’agosto 2011, ciò che rende già di per sé inverosimile un interessamento focale di questo ramo profondo all’altezza del gomito.
D’altro canto, la dott.ssa __________ stessa ha espresso dei dubbi circa l’esistenza di una causalità con l’infortunio, considerato che da parte dell’assicurato non è stato riferito un trauma rilevante al gomito.
Sempre secondo il PD __________, un colpo (che è stato annunciato quale infortunio-bagatella) al bordo ulnare della mano non è suscettibile di causare un (possibile) danno al segmento profondo del nervo radiale all’altezza del gomito. Al riguardo, quali possibili cause traumatiche vengono descritte soltanto delle fratture prossimali del braccio con una dislocazione della testa radiale e una compressione del nervo radiale profondo localizzata all’altezza del gomito.
Infine, il medico di fiducia ha osservato che, dal punto di vista neurologico, non è stata in ogni caso documentata una atrofia muscolare quale correlato di una lesione nervosa oggettivabile (rapporti del 25 luglio 2012 e del 6 marzo 2020). Inoltre, le RMN dell’11 giugno e del 27 luglio 2012 non avevano mostrato lesioni traumatiche a livello della mano sinistra, né di natura ossea né di natura legamentaria né ancora di natura nervosa, ma soltanto una tendinite all’altezza dell’inserzione del musculus extensor ulnaris carpi sinistro.
Questa quindi la sua conclusione:
" (…).
Eine objektivierbare neurologisch-organische Grundlage in Form einer nervalen Läsion nach gemeldetem Handbagatelltrauma mit Anschlagen der linksseitigen ulnaren Handkante vom 04.08.2011 bilddiagnostisch ohne ossäre, ligamentäre oder nervale Verletzungsfolgen in der Kernspintomografie vom 11.06.2012 und vom 27.07.2012, ist nicht mit dem notwendigen hohen Beweisgrad einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit festzustellen. Eine mögliche chronische fokale Neuropathie des Ramus profundus des Nervus radialis (Nervus interosseus prosterior) in der tiefen Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch noch von der Art der dokumentierten Unfallverletzung ohne proximale Radiusfraktur mit dislozierten Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem Zusammenhang infrage.” (doc. X 1)
Questa la presa di posizione 19 maggio 2023 del PD dott. __________:
" (…).
Dal mio punto di vista è innegabile che il paziente abbia una neuropatia del nervo interosseo posteriore. In assenza di patologie maggiori, l’unica possibilità è che ci sia stato un trauma, anche contusivo, a livello del nervo. Ricordo come esistano delle patologie anche non traumatiche (paralisi del sabato sera) che provocano una paralisi del nervo radiale e del nervo interosseo posteriore. Vero è che è difficile risalire alla causa scatenante. Mi permetto inoltre di notare come, nel referto riportato nella perizia della CO 1, venga riportato il referto dell’ultima RMN al gomito del 28.05.2020. Ricordo come all’epoca ero rimasto stupito dal referto radiologico ed avevo chiesto direttamente al Dr. __________ di commentare sull’atrofia muscolare. Il Dr. __________ aveva confermato la mia impressione ed è stato effettuato un addendum, nel mese di dicembre 2020, come segue:
“In addendum al referto precedente si segnala amiotrofia ed involuzione lipomatosa dei ventri della loggia posteriore dell’avambraccio (abduttore del pollice lungo ed estensori delle dita, del pollice lungo, del V dito e del carpo ulnare).”
(…).
In sostanza, il paziente ha innegabilmente una paralisi del nervo interosseo posteriore. Questa paralisi è confermata dal punto di vista elettromiografico, ma anche dalla RMN che dimostra l’atrofia muscolare.
La causa è verosimilmente post-traumatica, anche se di difficile dimostrazione.”
(doc. N)
Le considerazioni enunciate dal medico curante specialista sono state criticamente commentate dal PD dott. __________, con apprezzamento del 6 giugno 2023.
In particolare, lo specialista in neurologia ha sostenuto che, quand’anche fosse ora presente una neuropatia del nervo radiale profondo, una causalità con l’infortunio dell’agosto 2011 non sarebbe provata con il grado della verosimiglianza preponderante, e ciò tenuto conto del lungo tempo trascorso (più di dieci anni), dell’assenza di un meccanismo traumatico adeguato, come pure dell’assenza nell’immediatezza del sinistro di deficit neurologici, tanto è vero che la stessa dott.ssa __________ ha espresso chiari dubbi a proposito di una genesi traumatica, rispettivamente di un nesso di causalità con l’evento in discussione. Questi dubbi non sono stati confutati dal chirurgo della mano, tanto più che la RMN del gomito sinistro del 28 maggio 2020 non ha evidenziato alcun chiaro reperto a favore di una lesione nervosa.
Il dott. __________ si è pertanto riconfermato nella sua precedente valutazione, e meglio che una relazione di causalità naturale tra una possibile attuale neuropatia focale del nervo radiale profondo e l’infortunio del 4 agosto 2011, non è dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante e che entrano invece in linea di conto altre possibili cause, di natura extra-infortunistica, quali una neuropatia motoria multifocale (cfr. doc. XX1).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che a proposito della questione di sapere se nel caso di specie è stato oggettivato un danno organico in grado di spiegare a sufficienza la sintomatologia soggettivamente denunciata dall’assicurato alla mano sinistra, agli atti figurano pareri specialistici divergenti, ovvero da un lato quelli dei dottori __________ e __________ (per i quali l’esistenza di una neuropatia del nervo interosseo posteriore sarebbe stata sufficientemente dimostrata grazie alle risultanze dell’esame elettroneurografico del 6 marzo 2020, rispettivamente alle immagini della RMN del braccio sinistro del 10 dicembre 2020 – cfr. supra, consid. 2.4.), dall’altro quello del dott. __________ (secondo il quale la presenza del danno postulato dai medici curanti specialisti sarebbe invece tutt’al più possibile
Questa Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall’approfondire oltre tale aspetto siccome, anche qualora si volesse ammettere, per ipotesi di lavoro, che gli accertamenti compiuti hanno ora consentito di oggettivare la causa dei disturbi interessanti l’estremità superiore sinistra dell’assicurato (ciò che non era il caso al momento in cui è stata emanata la sentenza 35.2014.95), l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello che si auspica con l’impugnativa. In effetti, per fondare la revisione della pronunzia cantonale, sarebbe ancora necessario che questa circostanza (la presenza di una neuropatia del nervo interosseo posteriore correlante con la sintomatologia), qualora conosciuta, avrebbero indotto il TCA a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale (e adeguato) con l’evento traumatico del 4 agosto 2011.
Ora, tutto ben considerato, la documentazione medica gli atti non consente di ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr., in proposito, DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), che la (pretesa) neuropatia del nervo interosseo posteriore sinistro costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.
In questo senso, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dalla motivata e convincente valutazione del PD dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, contenuta negli apprezzamenti del 12 aprile e 6 giugno 2023, nella misura in cui ha negato che l’esistenza di un nesso di causalità naturale possa essere ritenuta provata con verosimiglianza preponderante (“Eine mögliche chronische fokale Neuropathie des Ramus profundus des Nervus radialis (Nervus interosseus prosterior) in der tiefen Ellenbeuge kommt weder lokalisatorisch noch von der Art der dokumentierten Unfallverletzung ohne proximale Radiusfraktur mit dislozierten Radiuskopfdyslokalisation hier in unfallkausalem Zusammenhang infrage”).
Questo Tribunale attribuisce un significato decisivo al fatto che, in base alla pregressa documentazione agli atti, l’evento traumatico dell’agosto 2011 ha riguardato incontestabilmente la mano sinistra, per la precisione il suo bordo esterno (ulnare) (in questo senso, cfr. i doc. 2: “Al 4 agosto 2011 ha preso un colpo sul bordo ulnare della mano sinistra …”, doc. 8, p. 1: “In data 4.8.2011 il paziente scivolava appoggiando la mano sinistra a livello ulnare.”, doc. 21, p. 1: “L’assicurato ci mostra come ha riportato la contusione alla mano sinistra; confermando quanto indicatoci nell’annuncio di infortunio del 16.11.11, spiega che mentre si trovava su un cantiere a __________ per prendere delle misure, è scivolato ed ha allargato d’istinto le braccia per tenersi in equilibrio ed evitare una caduta. In questo frangente ha battuto il bordo esterno ed il palmo della mano sinistra contro lo spigolo di un muro.” e doc. 26, p. 1: “Im August 2011 sei der Patient gegen eine Wand gestürzt, habe sich mit seiner linken Hand aufgefangen; dabei sei es zu einem Schlag im Bereich der ulnaren Handkante gekommen.” – il corsivo è del redattore), mentre la (pretesa) lesione nervosa sarebbe stata oggettivata all’altezza del gomito sinistro (per di più in profondità).
D’altro canto, la restante documentazione medica non appare atta a generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito del valore probatorio attribuito ai referti del PD dott. __________.
Innanzitutto, deve essere sottolineato che tanto la dott.ssa __________ (doc. L2: “…, in quanto il trauma al gomito riferito dal paziente …”) quanto il PD dott. __________ (doc. 95, p. 1: “Trauma braccio sinistro nel 2010 (?)”; in questo senso, si veda pure il doc. 87 del dott. __________), hanno dato per acquisito che, in occasione dell’evento del 4 agosto 2011, RI 1 avrebbe battuto il gomito, rispettivamente il braccio sinistro, quando, come poc’anzi detto, ad essere coinvolta è stata esclusivamente la mano sinistra (tanto che inizialmente era stata ipotizzata l’insorgenza di una lesione del nervo ulnare all’altezza dell’ipotenare). Già per questa sola ragione alle loro certificazioni non può essere riconosciuto valore probatorio.
Fatta questa premessa, trattandosi del rapporto 6 marzo 2020 della dott.ssa __________, in quella sede ella ha in effetti espresso delle riserve circa l’origine traumatica del danno alla salute da lei diagnosticato (doc. L2: “La natura della neuropatia non è chiara, in quanto il trauma al gomito riferito dal paziente non sembra essere stato (dalla descrizione del paziente) di entità tale da causare il deficit, che è apparso in apparenza subito dopo un lavoro ripetitivo e intenso di E/F del gomito.”).
L’avv. RA 1 non può quindi essere seguito laddove contesta che la neurologa appena citata abbia manifestato dei dubbi in merito alla natura (traumatica) della neuropatia (cfr. doc. XXIV, p. 2).
Per quanto attiene ai referti del dott. __________, il TCA non ignora che, a detta del chirurgo della mano, la neuropatia interessante il ramo profondo del nervo radiale è “verosimilmente post-traumatica” (doc. 95 e doc. N), rispettivamente “con quasi totale certezza, causa (recte: conseguenza) del trauma al braccio sinistro nel 2010 (recte: 2011)” (doc. 103). Tuttavia, egli ha motivato questo suo parere con il fatto che la paralisi è insorta soltanto dopo il trauma (doc. 95: “essendo la paralisi progressiva e certificata in una consecutio temporum successiva al trauma, …), rispettivamente che, data l’assenza di altre patologie, “l’unica possibilità è che ci sia stato un trauma, anche contusivo, a livello del nervo” (doc. N).
In proposito, è utile segnalare che il fatto che i disturbi in questione sarebbero apparsi soltanto dopo l’evento traumatico del 2011, è irrilevante. In effetti, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017 consid. 2.5.; 35.2018.33 del 18 luglio 2018 consid. 2.6.).
D’altra parte - sempre prescindendo dal fatto che, in concreto, non vi è stata in realtà alcuna contusione del nervo radiale profondo, avendo l’urto interessato la mano -, un’eziologia traumatica della problematica lamentata dall’assicurato non può essere riconosciuta per esclusione, tanto più che lo stesso dott. Giesen ha riconosciuto che esistono “delle patologie anche non traumatiche (…) che provocano una paralisi del nervo radiale e del nervo interosseo posteriore” (doc. N; in questo senso, si è pure espresso il dott. __________ [doc. XX1]). Del resto, sempre secondo il medico curante specialista, “è difficile risalire alla causa scatenante”, rispettivamente la causa post-traumatica è di “difficile dimostrazione” (doc. N).
In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque concludere che, anche volendo ammettere che gli accertamenti effettuati dopo l’emanazione della pronunzia cantonale hanno consentito di oggettivare la causa dei disturbi interessanti la mano sinistra dell’assicurato, e ciò nella forma di una neuropatia del nervo interosseo posteriore sinistro, tale circostanza non potrebbe comunque essere qualificata di rilevante ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3. (nella misura in cui non è stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 4 agosto 2011) e, pertanto, non è neppure suscettibile di fondare la pretesa revisione della sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014.
Conformemente a una costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4°; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Visto l’esito della vertenza, può restare aperta la questione, sollevata dall’amministrazione in più occasioni (cfr. doc. III, p. 3, doc. X e doc. XX), di sapere se il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv. 1 Lptca sia stato ossequiato, oppure no.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’istanza di revisione della sentenza 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 di questa Corte è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni