Incarto n. 35.2022.67
cr
Lugano 14 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 30 settembre 2019 RI 1, nato nel 1960, operaio presso la __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – è caduto mentre stava scendendo dalla moto, picchiando la spalla sinistra.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 20 giugno 2022, l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita d’invalidità, riconoscendogli invece il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 159).
In data 23 agosto 2022 l’Istituto assicuratore ha respinto l’opposizione interposta nel frattempo dall’RA 1 per conto dell’assicurato, ribadendo che dal raffronto dei redditi non emerge un grado di invalidità pensionabile e confermando la correttezza dell’entità dell’IMI assegnata all’interessato (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2022 l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una rendita di invalidità del 44% e di un’IMI del 20%.
Sostanzialmente l’insorgente ha contestato di poter essere ancora ritenuto abile al lavoro al 100% in attività adatte, come considerato dall’Istituto assicuratore, producendo, a comprova di quanto asserito, un referto del dr. __________ attestante un’incapacità lavorativa del 40%.
L’assicurato ha, poi, criticato il fatto che l’amministrazione, nel calcolare il discapito economico, non abbia tenuto conto di alcun tipo di riduzione percentuale, nonostante egli abbia ormai 62 anni e sia quindi prossimo all’età del pensionamento. Tale circostanza, unita al fatto che ha lavorato presso la __________ per oltre 20 anni, rende pertanto impossibile il reperimento di un altro impiego.
Per tali ragioni, l’insorgente ha quindi chiesto che al reddito da invalido venga applicata una riduzione percentuale del 25%.
Infine, egli ha contestato l’entità dell’IMI riconosciutagli, la quale non tiene conto dell’importante deficit di forza patito all’arto superiore e che giustifica, secondo il dr. __________, il riconoscimento di un’ulteriore IMI del 5%, per un totale complessivo del 20% (doc. I).
1.4. Con risposta del 30 settembre 2022, alla quale è stata allegata una presa di posizione da parte del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + 1).
1.5. Con scritto del 20 ottobre 2020 l’insorgente ha ribadito le contestazioni ricorsuali, anche alla luce di un nuovo referto del 7 ottobre 2022 del dr. __________ (doc. IX + F).
1.6. Con osservazioni del 27 ottobre 2022 l’assicuratore infortuni ha rilevato come il referto del dr. __________ non contenga alcun nuovo elemento di giudizio e non sia quindi in grado di sconfessare la presa di posizione del medico assicurativo, prodotta unitamente alla risposta di causa (doc. XI).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XII), per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto della lite è sapere se il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato, così come pure l’entità dell’IMI assegnata.
2.3. Diritto ad una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).
2.3.4. Nella concreta evenienza, esprimendosi in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita medica __________ di chiusura del 27 aprile 2022, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver posto le diagnosi di “contusione spalla sinistra del 30.09.2019 con lussazione AC di III grado, lesione dei legamenti acromion claveari, lesione dei legamenti coraco claveari e sospetta lesione SLAP trattati conservativamente”, ha rilevato quanto segue:
" (…).
Reperti oggettivi
Deficit articolare nei movimenti attivi di flessione, abduzione, rotazione esterna della spalla sinistra rispetto al controlaterale; segni di impingement positivi. Diminuzione della forza alla spalla sinistra rispetto alla controlaterale.
(…).
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato al tempo del trauma del 30.09.2019 di professione operaio metalmeccanico al 100% presso la ditta __________ di Novazzano con contratto ancora in essere, non lavora da aprile 2021, attività lavorativa con molta probabilità non più esigibile in futuro.
Se l’assicurato deciderà per il non intervento la condizione clinica di data odierna può ritenersi stabilizzata dal punto di vista medico per quanto attiene la spalla sinistra, motivo per cui vengono dettati i limiti funzionali: l’assicurato è da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.
L’assicurato è portatore di un danno permanente alla spalla non dominante sinistra che verrà quantificato attraverso apprezzamento medico separato.
Per rispondere alle domande poste dall’amministrazione si afferma che l’intervento proposto dal dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 29.03.2022 risulta indicato dal punto di vista medico ma non esigibile in quanto non garantirebbe con un grado di probabilità preponderante il miglioramento delle capacità funzionali della spalla, ma una sola sicura riduzione del momento algico.
L’esigibilità viene valutata in presenza dell’assicurato.
Tale esigibilità riguarda le sole problematiche della spalla sinistra non tenendo in conto le problematiche della spalla destra che non sono di pertinenza CO 1.
Esigibilità del lavoro
Livello di carico: carico massimo medio (25 kg) raramente, da lieve a medio (15 kg) saltuariamente, lieve (10 kg) frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri di precisione, spesso lavori medi, mai più lavori pesanti, lavoro manuale rozzo e lavoro molto pesante. Mai più può salire su scale a pioli, possibile equilibrio e stare in equilibrio.” (Doc. 137)
L’assicurato ha contestato tale esigibilità espressa dal medico __________ dell’istituto assicuratore, sottolineando di essere ancora totalmente inabile al lavoro nella propria professione, rispettivamente inabile al lavoro al 50% in attività idonee, così come attestato dal dr. __________ con referto del 27 luglio 2022 (cfr. doc. 170-171).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha confermato che l’assicurato va considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte che non sollecitino l’uso dell’arto superiore sinistro, ricordando come ciò corrisponda secondo la costante giurisprudenza federale a quanto si riscontra normalmente negli assicurati che riportano danni alle spalle (cfr. doc. 172).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente contestato la valutazione del medico __________ dell’assicuratore LAINF, producendo, a comprova della sua pretesa di poter beneficiare di una rendita di invalidità, un referto del 14 settembre 2022 del dr. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, del seguente tenore:
" Facendo riferimento al certificato del 27.7.2022 si ribadisce che le limitazioni articolari della spalla sinistra determinano rilevanti deficit di forza dell’arto stesso, impossibilitato allo svolgimento di manovre e di mobilità funzionalmente utile con arto esteso al di sopra del piano della spalla.
Per tali motivi in attività medio leggere compatibili con le limitazioni sopra indicate e da lui esigibili riteniamo che l’inabilità lavorativa del sig. RI 1 sia quantificabile nella misura del 40%.” (Doc. D)
Con la risposta di causa, l’CO 1 ha confermato che l’assicurato presenta una piena esigibilità lavorativa in un’attività confacente, come valutato dal dr. __________ (cfr. doc. III).
2.3.5. Chiamato a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. __________, le quali, del resto, non sono state rimesse in dubbio attraverso pareri specialistici di senso contrario.
Tale non può, infatti, essere considerato il referto del 14 settembre 2022 con il quale il dr. __________ si è limitato ad indicare che le limitazioni articolari alla spalla sinistra determinano rilevanti deficit di forza, motivo per il quale l’assicurato va considerato inabile al lavoro al 40% in attività medio-leggere, senza tuttavia esporre argomentazione alcuna che possa escludere l’esistenza di una piena abilità lavorativa per lo svolgimento di attività leggere e rispettose dell’esigibilità posta dal dr. __________.
Tale soluzione si impone tanto più, considerato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2021.1 del 5 luglio 2021; 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4.; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui segnalare la sentenza 35.2017.37 del 23 novembre 2017, confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019, in particolare il consid. 2.6., nel quale il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…). Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro. Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”
Ancora con STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, la Corte federale ha confermato che nel caso di assicurati limitati nell’utilizzo di un arto superiore, da considerare pienamente abili al lavoro nello svolgimento di attività leggere e rispettose dei limiti funzionali, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio.
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario dell’amministrazione, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. __________), presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento del 100%).
Le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno, dunque, respinte.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività professionali idonee.
In concreto, questo Tribunale ritiene che nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento del 100%), nonostante i limiti funzionali derivanti dal danno alla salaute infortunistico.
2.3.6. Si tratta dunque di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dalla visita del dr. Bianco del 27 aprile 2022.
2.3.7. Per quanto concerne il reddito da valido, nella decisione su opposizione l’assicuratore infortuni resistente ha calcolato che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, avrebbe realizzato, secondo il salario minimo CCL delle metalcostruzioni per un aiuto metalcostruttore dal 9° anno di esperienza, un guadagno annuo di fr. 56'511 (cfr. doc. 154).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale valore rimasto, del resto, incontestato.
2.3.8. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute infortunistico, l’assicurato, nel 2022, secondo gli ultimi dati salariali disponibili, avrebbe potuto realizzare un guadagno annuo lordo di fr. 69’741, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS (cfr. doc. A).
Tale importo è stato desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2022, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate (cfr. doc. 154 e doc. A).
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato il reddito da invalido stabilito dall’amministrazione, ritenendo che lo stesso andasse decurtato del 40% per ragioni mediche, come indicato dal dr. __________ (doc. I).
Ora, tale aspetto – di natura medica - è già stato affrontato e chiarito da questo Tribunale in precedenza (cfr. consid. 2.3.5.), confermando la valutazione con la quale il medico __________ ha stabilito che l’assicurato presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate. Non occorre quindi dilungarsi oltre sull’argomento.
Il patrocinatore ha, poi, ritenuto che al reddito statistico da invalido andasse applicata una riduzione del 25% per tenere conto della necessità di svolgere attività leggere e, soprattutto, dell’età dell’assicurato, ormai prossimo al raggiungimento dell’età del pensionamento (avendo 62 anni) (cfr. doc. I).
In sede di risposta di causa, l’istituto assicuratore ha escluso che nel caso di specie possa essere applicata la riduzione percentuale pretesa dal ricorrente, indicando che “l’impossibilità a svolgere lavori pesanti non comporta necessariamente una riduzione dato che il salario statistico del livello 1 comprende già un gran numero di attività leggere” e che “i Tribunali hanno a innumerevoli riprese rifiutato di applicare una riduzione per l’età”, aggiungendo che “con una recente sentenza dell’1.3.2022 (8C_466/2021 destinata alla pubblicazione) il TF ha avuto modo di ribadire che, per gli uomini che si trovano nella fascia fra i 50 e 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un aumento del livello retributivo nei posti di lavoro senza funzioni quadro” (doc. III).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che concordare con l’amministrazione.
Va qui infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con giudizio 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.3.6.).
Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non si giustifica (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Il TCA non può, pertanto, procedere a una riduzione percentuale per tenere conto del fatto che l’interessato non possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso dal suo rappresentante (cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale l’Alta Corte ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10% riconosciuta dal TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni ad entrambe le spalle).
Quanto all’età avanzata dell’assicurato
Stante ciò, una decurtazione del reddito statistico da invalido non si giustifica neppure a tale titolo.
Sulla scorta di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Tale soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).
Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022, a fr. 69’741 così come opportunamente stabilito dall’amministrazione in applicazione dei dati statistici di cui alle RSS.
2.3.9. Il grado di invalidità del ricorrente risulta, pertanto, nullo.
A ragione, dunque, l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.4. Entità dell’'indennità per menomazione all’integrità.
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nella concreta evenienza, basandosi sulla valutazione del dr. __________ esposta nel referto del 2 maggio 2022 concernente la visita medica di chiusura del 27 aprile 2022 (cfr. doc. 138), l’CO 1, con la decisione del 20 giugno 2022 (doc. 159), poi confermata con la decisione su opposizione qui impugnata (doc. A), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un’IMI del 15%.
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato la scelta dell’amministrazione, ritenendo che l’interessato abbia, invece, diritto, oltre all’IMI del 15% già riconosciuta dal dr. __________, ad un’IMI aggiuntiva del 5%, così come valutato dal dr. __________ nel referto del 13 settembre 2022.
Al riguardo, il dr. __________ si è così espresso:
" La valutazione complessiva del danno all’integrità psicofisica del soggetto risulta del 20% poiché oltre alla limitazione articolare il deficit di forza dell’arto risulta moderato: 15% + 5%= 20%.” (Doc. E)
Invitato dall’amministrazione a prendere posizione a proposito della documentazione prodotta dall’insorgente, con apprezzamento medico del 30 settembre 2022 il dr. __________ ha osservato quanto segue a proposito dell’entità dell’IMI:
" Valutazione
Si tratta di definire se la nuova documentazione medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del 13.09.2022 del dott. __________ e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022 modificano il grado di percentuale IMI del 15% assegnato con apprezzamento medico del 2.5.2022 per quanto attiene agli esiti dell’infortunio del 30.09.2019 alla spalla sinistra dell’assicurato; nello specifico il dott. __________, nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022, contesta l’assegnazione del 15% di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5% di IMI a fronte del deficit di forza della spalla sinistra.
Il signor RI 1 in data 30.09.2019 incorse in un infortunio alla spalla sinistra riportando una lussazione acromion-claveare di III grado, lesione dei legamenti acromion-claveari, lesione dei legamenti coraco-claveari ed una sospetta lesione SLAP. A causa dei disturbi invalidanti fu programmato un intervento chirurgico alla spalla sinistra nel marzo 2020, intervento che fu annullato. Per la risoluzione dei disturbi ancora presenti fu riproposto un secondo intervento chirurgico dal dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica nel marzo 2022, intervento che l’assicurato rifiutò optando per un trattamento conservativo. Durante la visita medico-assicurativa presso l’agenzia CO 1 di __________ del 27.04.2022 si chiarirono i rischi ed i benefici dell’intervento artroscopico proposto alla spalla sinistra dal dr. med. __________ e nello specifico si palesò al sig. RI 1 che trovandoci a due anni e mezzo di distanza dall’evento traumatico non si sarebbero potute offrire sicure garanzie di riuscita circa il recupero completo del range articolare e della forza della spalla sinistra ma che con buona probabilità ci sarebbe stato un miglioramento della componente algico-disfunzionale.
Avendo l’assicurato optato per la sola terapia conservativa fu considerata una stabilizzazione del caso clinico dal punto di vista medico e sulla scorta dell’esame funzionale e dalla visione della documentazione radiologica agli atti furono valutati i limiti funzionali in un’attività confacente e contestualmente fu assegnata un’indennità per menomazione all’integrità fisica del 15% in quanto durante la visita medica del 27.04.2022 fu riscontrato un movimento di flessione attiva della spalla destra di M4+/5 ed alla spalla sinistra di M4/5, condizione quest’ultima di differenza di forza solo residuale tra le due spalle onde si ritenne congruo confermare il valore del 15% di IMI complessivo, valore assegnato in base alla tabella IMI 1.2 CO 1 in luogo ad una spalla mobile fino al livello dell’orizzontale; il dott. __________ nel suo breve rapporto medico del 13.09.2022 contesta la valutazione del 15% di IMI ritenendola incongrua e richiedendo un ulteriore 5% di IMI a fronte del deficit di forza della spalla sinistra.
Attualmente, per la valutazione dei gradienti di forza delle escursioni articolari, è convenzione utilizzare una scala di valori della Medical Research Council (MRC), scala di valori che va da 0 a 5 ove per i gradi identificati dal livello 0 al livello 3 si valuta la misurazione della forza attraverso la sola osservazione dei movimenti o attraverso il comportamento muscolare mentre si utilizza l’esecuzione di test manuali muscolari contrastati dall’operatore per i gradi di intensità di livello 4 e 5; i punteggi di attribuzione della forza che vanno da 0 a 5 sono identificati con: 0. assenza di contrazione; 1. Accenno di contrazione muscolare; 2. Movimento attivo eliminando la forza di gravità; 3. Movimento attivo contro la forza di gravità; 4. Movimento attivo contro la forza di gravità ed una resistenza; 5. Forza normale.
A causa dell’esecuzione manuale dei test muscolari la scala risulta essere più attendibile per la misurazione della forza dei distretti anatomici di spalla e gomito. Quando si applica questa scala occorre tenere in considerazione che è pressoché impossibile isolare l’azione muscolare di un singolo muscolo rispetto ai sinergici e che tra il punteggio 3 e 4 vi è un ampio divario.
Nel caso specifico durante la valutazione clinica della visita medico assicurativa del 27.04.2022 non fu riscontrata nessuna ipotrofia deltoidea a sinistra ma fu valutato soltanto un profilo anatomico dei cingoli omero scapolari asimmetrico con discinesia scapolare sinistra di circa 1 cm ed una posizione della scapola tipo scapola alata; nella misurazione delle circonferenze articolari degli arti superiori, valori che indicano il grado di tono-trofismo dei muscoli dei distretti anatomici esaminati, furono riscontrati alle braccia un valore di 28 cm a sinistra e 28.8 cm a destra mentre agli avambracci fu misurato 25.8 cm a sinistra e 26 cm a destra, misurazioni quindi molto simili.
Considerando che il valore della forza muscolare sprigionata dalle spalle è espressione direttamente proporzionale del grado di tono-trofismo della muscolatura deltoidea e delle braccia, non riscontrando una considerevole differenza delle circonferenze tra la muscolatura delle due spalle e braccia, appare intuitivo dedurre l’assenza di una marcata differenza di forza tra i due distretti anatomici esaminati; inoltre, nei pazienti con debolezza della muscolatura deltoidea della spalla vengono usati i muscoli accessori per inclinare il tronco ed il collo lontani dal deltoide debole poiché i pazienti vogliono evitare che l’esaminatore superi la loro debolezza oppure il girare il tronco per muovere le braccia indica una debolezza del cingolo scapolare, condizioni quest’ultime che non furono rilevate durante la visita clinica del 27.04.2022 oltre al fatto che un’ipostenia poteva essere rilevata anche da una diminuita oscillazione del braccio durante la deambulazione, dalla tendenza alla pronazione dell’arto superiore esteso, dalla riduzione dell’uso spontaneo dell’arto, dal rallentamento dei movimenti rapidi alternati o dall’impaccio nei movimenti, tutti sintomi neanche riscontrati durante la valutazione clinica del 27.04.2022 e neppure identificati dal dr. __________.
Nel caso del signor RI 1 sia i movimenti attivi contro resistenza di abduzione, flessione, rotazione esterna e rotazione interna della spalla sinistra non determinarono meccanismi di compenso particolarmente intensi rispetto all’arto controlaterale; questo dato unito alla mancanza di una differenza tra i gradienti di forza rilevati alle spalle durante la visita del 27.04.2022 e ad una quasi similitudine dei valori delle circonferenze dei ventri muscolari degli arti superiori portò all’individuazione di un grado di deficit di forza della spalla sinistra rispetto alla destra solo residuale tale da poter includere tale gap all’interno del valore percentuale del 15% assegnato secondo la tabella 1.2 CO
In ragione di tali motivazioni appare congruo considerare il deficit di forza moderato della spalla sinistra assimilabile all’interno del grado del 15% di IMI assegnato con apprezzamento medico del 02.05.2022.
Risposte alle domande
Trovandoci di fronte ad una diminuzione della forza della spalla sinistra residuale rispetto alla spalla destra anche per ammissione dello stesso medico curante dell’assicurato, dott. __________, che riscontrò un deficit di forza muscolare di grado moderato, non essendo stati riscontrati durante la visita medico assicurativa del 27.04.2022 un’ipotrofia deltoidea, meccanismi di compenso per ipostenia del cingolo omeroscapolare sinistro, avendo misurato circonferenze articolari e muscolari agli arti superiori quasi simmetriche, si ritiene che la nuova documentazione medica agli atti e nello specifico il rapporto medico del 13.09.2022 del dott. __________ e lo scritto dell’RA 1 del 16.09.2022 non modificano il grado di percentuale IMI del 15% assegnato con apprezzamento medico del 02.05.2022 per quanto attiene gli esiti dell’infortunio del 30.09.2019 alla spalla sinistra dell’assicurato e contestualmente non può essere condivisa la richiesta avanzata dal dott. __________ circa l’assegnazione di un ulteriore 5% di IMI.” (Doc. III/1)
In corso di causa, l’insorgente ha trasmesso al TCA un ulteriore referto del dott. __________, datato 7 ottobre 2022, del seguente tenore:
" Come già indicato nei precedenti accertamenti medicolegali, in data 27.07.2022 e 14.09.2022, riscontriamo che persistono gravi limitazioni articolari della spalla sinistra con rilevante deficit di forza dell’arto stesso, per cui risulta impossibile lo svolgimento di manovre e di mobilità funzionale utile con arto esteso al di sopra del piano della spalla in considerazione dell’ipotrofia deltoidea con meccanismi di compenso del cingolo scapolo-omerale di sinistra.
Tali rilevanti deficit funzionali determinano una riduzione del danno alla integrità fisica del soggetto che, a nostro giudizio, risulta equamente quantificabile nella misura del 20% (venti per cento) in considerazione del rilevante deficit funzionale della spalla e della diminuzione della forza dell’arto stesso.
Le limitazioni articolari e funzionali della spalla determinano una minor capacità di esecuzione di movimentazione e comportano un deficit muscolare dell’arto con limitazione dei movimenti e conseguentemente anche della forza muscolare.
Si ribadisce, in conclusione, che la menomazione e quindi il danno all’integrità del soggetto debba essere quantificato correttamente nella misura del 20% (venti per cento).” (Doc. F)
2.4.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene non sussistere motivo alcuno che permetta di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1.
In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. Bianco, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Il dr. __________ ha, difatti, in maniera esaustiva e ben motivata esposto le ragioni per le quali, contrariamente a quanto preteso dal dr. __________, appare congruo considerare che il deficit di forza moderato della spalla sinistra sia già stato opportunamente valutato e ricompreso nel grado del 15% di IMI già assegnato con apprezzamento medico del 2 maggio 2022 (cfr. doc. III/1).
Il TCA reputa che la valutazione medica del dr. __________, confermata e debitamente motivata nell’apprezzamento del 30 settembre 2022, appaia convincente e condivisibile, motivo per quale non vi è ragione per distanziarsene.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 15%.
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 16 settembre 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti