Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.64
Entscheidungsdatum
20.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2022.64

pc/MM/sc

Lugano 20 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 luglio 2022 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 7 agosto 2018 la Cassa __________ di __________ ha informato l’CO 1 che RI 1 - nato il 1° gennaio 1970, di formazione “pittore” con attestato federale di capacità (di seguito: AFC) e di professione “pittore di facciate”, disoccupato dal 18 dicembre 2017 - in data 5 agosto 2018, verso le ore 11:30, mentre si trovava a __________, è rimasto vittima di un incidente stradale alla guida del proprio scooter. Più precisamente l’assicurato, dopo che un’autovettura che giungeva in senso opposto gli ha tagliato la strada per svoltare a sinistra, “urtava con il proprio corpo contro il montante destro del parabrezza prima di rovinare al suolo. Terminava la corsa sul manto stradale, in posizione supina e privo di sensi, con la testa posizionata a filo del veicolo, all’altezza della porta posteriore destra del veicolo” (cfr. doc. 1, 2, 6 e 40 incarto LAINF).

In tale occasione, RI 1 ha riportato “multiple fratture della teca, del massiccio facciale e della base cranica; frattura di tutte le pareti orbitarie di sinistra, con erniazione di tessuto adiposo endo-orbitario nel seno mascellare e raccolta ematica extraconale in sede inferiore e supero-laterale; focolai contusivi emorragici in sede frontale sinistra, quota ematica subaracnoidea e sottili raccolte ematiche extra-assiali; frattura tibia prossimale intra-articolare a destra; frattura tibia prossimale extra-articolare a sinistra con instabilità multidirezionale; frattura radio distale destra intra-articolare con dislocazione dorsale e frattura del processo stiloideo; lussazione metatarso falangea 4° e 5° dito piede sinistro, frattura intra-articolare falange prossimale 1° dito piede sinistro e ferita lacero contusa a livello dorsale del piede sinistro e ferita lacero-contusa di circa 4 cm a livello frontale sinistra” (doc. 40 incarto LAINF).

A causa dell’infortunio, RI 1 è stato degente dal 5 al 30 agosto 2018 presso l’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ e, in seguito, presso la Clinica __________ di __________ per la riabilitazione fino al 5 dicembre 2018 (doc. 40 e 67 incarto LAINF). Inoltre, egli si è dovuto sottoporre a svariati interventi chirurgici tra il 5 agosto 2018 e il 26 febbraio 2021. Nel frattempo, è stato pure degente dal 17 agosto all’11 settembre 2020 presso la __________ di __________ (doc. 307 e 308).

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel frattempo, in data 19 novembre 2018, l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi infortunistici (doc. 45).

1.2. Successivamente al trauma, RI 1 ha sviluppato una diplopia all’occhio sinistro (risoltasi spontaneamente: doc. 249 e 441), una parziale perdita dell’udito all’orecchio destro (con conseguente posa di una protesi acustica nel 2019: doc. 240 e 507) e dei deficit neuropsicologici globalmente di entità moderata (principalmente, rallentamento attentivo, rapida affaticabilità, ridotte abilità di memoria di lavoro e di pianificazione: doc. 190 e 412).

Nel prosieguo, RI 1 ha sviluppato anche dei disturbi psichici, ha lamentato la persistenza d’importanti dolori agli arti inferiori (maggiormente a destra) e al polso destro e, nel contempo, ha denunciato una complessa sintomatologia caratterizzata, segnatamente, da cefalee, vertigini, disturbi vestibolari e tinnitus.

1.3. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso, il 14 gennaio 2022 l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, quanto segue:

" (…). Il sig. RI 1 è stato sottoposto a visita medica di chiusura in data 29.7.2021 per quanto attiene le affezioni ortopediche. In tale occasione, per queste ultime, la situazione era già ritenuta stabilizzata. Abbiamo nel frattempo chiarito lo stato delle altre affezioni, in particolare quelle psichiche e neurologiche. Anche per queste ultime, la situazione è da ritenersi stabilizzata. Per quanto concerne invece l'affezione oftalmologica, sulla scorta degli accerta-menti effettuati, non vi sono conseguenze infortunistiche residue. (…). Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d'indennità giornaliera dall'1° marzo 2022, data dalla quale fa stato una capacità lavorativa nella misura massima possibile. (…). Stiamo verificando le premesse per ulteriori prestazioni assicurative e la informeremo in merito appena possibile.

Il signor RI 1 ha diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (art. 24 cpv. 1 LAINF). Anche a tale riguardo riceverà prossimamente ulteriori informazioni da parte nostra.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, è compito dell'assicurato svolgere un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute e nel quadro della capacità lucrativa residua. A tal riguardo, rinviamo alle valutazioni del nostro servizio medico che inviamo tramite il CD allegato, unitamente alla documentazione aggiuntasi all'incarto dopo l'invio del 13 marzo 2020. (…)”

Il 3 febbraio 2022 l’CO 1 ha precisato quanto segue:

" (…). A parziale modifica del citato scritto, la informiamo che per quanto concerne l'aspetto psichico/psicologico, siamo disposti ad assumerci ancora 1 seduta di psicoterapia ogni 2/3 mesi e una seduta psicologica ogni 3/4 settimane fino alla fine del 2022. Dopo tale data ci riserviamo di rivalutare la situazione. (…).” (doc. 490)

1.4. Con decisione formale del 13 maggio 2022 (doc. 530), confermata su opposizione il 19 luglio 2022 (doc. 553), l’CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 49% a decorrere dal 1° marzo 2022 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 60%.

1.5. In data 30 agosto 2022, l’assicurato si è sottoposto a un intervento di “meniscectomia parziale corno anteriore menisco mediale ginocchio destro in artroscopia di ginocchio” (doc. 567, doc. B1 e B2).

In data 6 settembre 2022 la Cassa __________ ha annunciato la ricaduta all’CO 1 (doc. 565), che ha riconosciuto la propria responsabilità, assumendola e ripristinando il diritto alle prestazioni di corta durata (doc. XI).

1.6. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento “di una rendita LAINF del 65% almeno e di un’IMI del 75%” (doc. I, pag. 12).

L’avv. RA 1 ribadisce in questa sede che l’CO 1 avrebbe considerato l'incapacità lavorativa “in termini errati e solo parziali” (cfr. doc. I, pag. 3), in particolare sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

" (…). L'assicurazione ha considerato che si può pretendere dal signor RI 1 l'esecuzione di attività di precisione leggere e spesso mediamente pesanti; tali attività adatte possono essere svolte tuttavia con una capacità lavorativa del 55%.

Dagli atti emerge un quadro medico ben peggiore e più complesso di quello considerato da CO 1 nella decisone su opposizione qui contestata.

Le limitazioni di natura somatica sono oltremodo gravi ed invalidanti. Le stesse attengono alla capacità di effettuare determinati lavori, movimenti e attività a livello fisico, in buona parte impossibili, a tratti esigibili, ma solo in misura leggera e comunque parziale e rallentata. (…).

La capacità lavorativa residua considerata in decisione è contestata.

A ciò si aggiungono le limitazioni funzionali a livello ortopedico, che comprendono anche le importanti limitazioni alle ginocchia. Si considerino già solo le limitazioni funzionali considerate dai medici di CO 1 (peraltro in maniera eccessivamente blanda) e meglio: (…). Già solo dal lato neuropsicologico il PD dr. __________ ha valutato una riduzione di rendimento del 40%-50% anche in attività adeguate, limitandosi a considerare solo ed unicamente il danno alla salute di natura neuro-psicologica che ne compromettono le capacità cognitiva.

A torto paiono inoltre non essere considerati adeguatamente nella definizione della residua capacità lavorativa il tinnito, il dolore, in particolare mal di testa, e le vertigini.

Non risulta nemmeno siano state considerate le fobie, che disturbano il signor RI 1, nonché il peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi, ovvero e in aggiunta i disturbi affettivi, il disturbo organico.

Difatti, il signor RI 1, per i problemi di salute e danni dovuti all'infortunio soffre, oltre che di problemi di tipo organico, somatico e neuro-psicologico, anche di affezioni di natura psichica, che ne alterano gravemente la capacità lavorativa.

Non a caso egli è tutt'ora in cura presso al Dr.ssa __________ (FMH in Psichiatria e Psicoterapia). (…). CO 1 ed i suoi medici fiduciari, hanno liquidato questo aspetto attribuendolo esclusivamente al Covid, senza considerare, a torto, che:

  • Il nesso casuale in ambito Lainf è riconosciuto anche quando il postumo infortunistico è una concausa, non essendo necessario che l'infortunio sia l'unica causa di una affezione delle conseguenti limitazioni;

  • Il quadro psicologico e depressivo del signor RI 1 è rimasto sostanzialmente invariato anche dopo la fine della crisi dovuta al covid.

CO 1 ed i suoi medici dimenticano che il presupposto della causalità naturale tra l'evento e le sue conseguenze, da valutare secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. (…). Le valutazioni dei medici fiduciari di CO 1 non rispettano i criteri giurisprudenziali necessari, appaiono contraddittorie, superficiali e parziali. Esse non procedono da una completa e congruente valutazione della situazione del signor RI 1 nel suo complesso, limitandosi a considerare come non invalidanti o semplicemente assorbite da altre limitazioni, affezioni e limiti funzionali di natura totalmente diversa e nei fatti non conciliabili. Si pensi solo al fatto che la panoplia di affezioni e limiti ortopedici siano liquidate con un rinvio ai limiti neuropsicologici che condizionano tutta una serie di attività che nulla hanno a che vedere con i limiti ortopedici. Medesimo discorso dicasi per le problematiche vestibolari e ORL, liquidate senza particolari commenti come non invalidanti, allorquando è noto e notorio, ovvero riconosciuto dalla giurisprudenza che problemi vestibolari, il tinnitus, ecc. hanno un grave ed importante impatto sulle capacità lavorativa e sulla salute anche psichica dei lesi.

Sono molti gli studi scientifici e si tratta di un fatto notorio, peraltro ammesso dalla giurisprudenza, che correlano l'ipoacusia all'insorgenza di depressione e altrettanti associano sofferenza anche psichica alla presenza di un tinnito; affezione questa che può avere origine traumatica. Se si aggiunge che il signor RI 1 è pure stato vittima di un grave trauma cranico con sequele organiche e che è tutt'ora in cura per le conseguenze psichiche, appare oltremodo incongruo negare - come fa CO 1 - l'esistenza di sequele psichiche invalidanti aggiuntive alle conseguenze organiche e neuro-psichiatriche del grave infortunio subito.

Ebbene, nulla di tutto ciò è stato considerato né da CO 1, né dai suoi medici. Ciò è contestato.

Nel caso di specie le valutazioni agli atti cui CO 1 fa riferimento per negare qualsivoglia inabilità lavorativa di natura psichica appaiono inutilizzabili ai fini di una corretta valutazione della capacità lavorativa residua del signor RI 1.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che il signor RI 1 presenti nel complesso una capacità lavorativa complessiva, anche in attività ritenute adeguate (di certo non nella produzione), inferiore al 50%, se si considerano sia le limitazioni a livello funzionale e di resa (deficit neurologici, problemi ORL, tinnitus, problemi vestibolari, impedimenti funzionali ortopedici, limiti psicologici e psichiatrici, fobie, depressione, carente iniziativa, limitata caricabilità, limitata autonomia, limitata autonomia, limiti nella comprensione, nella concentrazione, nell'esecuzione di processi e/) ordini complessi, limiti nella relazione con terzi (clienti e colleghi), ecc.), sia quelle che intaccano la sua capacità di lavorare nel tempo, ossia la durata del lavoro (rallentamento, pause supplementari, affaticamento, durata del lavoro limitata, ecc.).” (cfr. doc. I, pag. 4-7; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

L’avv. RA 1 contesta gli aspetti economici legati alla valutazione del grado dell’invalidità, come pure l’entità dell’IMI complessiva assegnata dall’CO 1, con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I pag. 7-11).

A suffragio delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 richiama l’incarto CO 1 e l’incarto AI concernenti il suo assistito (cfr. doc. I, pag. 12).

1.7. Con risposta di causa del 3 ottobre 2022, l'CO 1, versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. Il 9 novembre 2022, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (doc. IX). In particolare, il rappresentante ha osservato quanto segue:

" (…) Il signor RI 1, che si riconferma in tutto e per tutto nel proprio ricorso, rileva come CO 1 abbia solo parzialmente preso posizione in merito alle numerose e dettagliate censure sollevate, ribadendo in particolare quanto segue. Per quanto riguarda la definizione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato manca da parte dell'assicuratore Lainf una valutazione globale, motivata e coerente delle affezioni e delle loro conseguenze a livello medico-valetudinario.” (doc. IX, pag. 1).

L’avv. RA 1, con riferimento all’IMI, ha inoltre puntualizzato quanto segue:

" (…). Si ha quindi un minimo di 15% per coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a destra, un 10% per coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a sinistra, un 10% per il polso destro, un 2.5% per le cicatrici, un 40-45% per le problematiche neurologiche (considerate anche le affezioni psichiche, vertigini, ecc.) e un 5% per i problemi all'udito. Il tutto pari ad un'IMI del 87.5%.” (doc. IX, pag. 5)

L’avv. RA 1 ha concluso postulando nuovamente l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e chiedendo l’assegnazione di “una rendita LAINF del 65% almeno e di un’IMI dell’88%” (doc. IX, pag. 5).

L’CO 1 si è pronunciato al riguardo il 17 novembre 2022 (doc. XI).

Il doc. XI è stato trasmesso, per conoscenza, al patrocinatore del ricorrente (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Il patrocinatore dell’insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo assistito, in quanto l’CO 1, anche davanti al TCA, avrebbe “solo parzialmente preso posizione in merito alle numerose e dettagliate censure sollevate, ribadendo in particolare quanto segue” (cfr. doc. IX).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.3).

Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficientemente motivata ma è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente indicato i motivi (in particolare, capacità lavorativa residua del 55% in base a quanto indicato dai propri medici fiduciari in ambito neurologico, ortopedico, psichiatrico, oftalmologico e ORL; salario da valido di fr. 76'262.31 e da invalido di fr. 38'550.93 nel 2022; nessuna deduzione sociale; grado d’invalidità: 49.34%; IMI del 35% per motivi neuropsicologici, del 20% per motivi ortopedici - 10% ginocchio destro, 0% per il ginocchio sinistro, 7.5% per il polso destro e 2.5% per le cicatrici post-chirurgiche e il quadro generale - 5% per la diminuzione dell’udito e il tinnitus, sempre in base al parere dei propri fiduciari: cfr. doc. 553) per i quali ha ritenuto che fossero adempiute le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità del 49% e un’IMI del 60%. Del resto, con l’impugnativa in oggetto, l’assicurato ha dimostrato di aver ben compreso la portata del provvedimento contestato e, quindi, le ragioni che stanno alla base dell’assegnazione di una rendita di invalidità del 49% e di un’IMI del 60%.

Inoltre, così invitato dal TCA (doc. IV), con l’allegato d’osservazioni del 9 novembre 2022 (doc. IX), egli ha avuto l’occasione di riproporre le proprie tesi e domande.

Stante tutto ciò, secondo questo Tribunale, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente e, pertanto, la censura sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va disattesa.

2.3. Nel merito, contestati sono sia il grado di invalidità (49%) che l’entità dell’IMI (60%) riconosciuti dall’CO 1 a dipendenza dell’infortunio del 5 agosto 2018.

Preliminarmente, il TCA rileva che non è invece oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico al 1° marzo 2022 e che non è oggetto della decisione su opposizione impugnata la ricaduta dell’agosto 2022, che esula quindi dalla presente vertenza.

2.4. Entità della rendita d’invalidità

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha stabilito che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di cura anziché peritale) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5).

2.4.4. Da ultimo, giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione per l’invalidità e viceversa (cfr., tra le tante, la STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid. 2.9 e la 35.2021.75 del 31 gennaio 2022 consid. 2.4.3 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati).

2.4.5. Nel caso di specie, con la decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 55%, in base agli apprezzamenti (in ambito neurologico, ortopedico, psichiatrico, oftalmologico e ORL) dei propri medici fiduciari, come si dirà meglio in seguito.

In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che il suo assistito presenterebbe, per contro, una capacità lavorativa residua in attività adeguate di gran lunga inferiore al 50%.

2.4.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge quanto segue.

In occasione dell’incidente del 5 agosto 2018, l’assicurato ha riportato “multiple fratture della teca, del massiccio facciale e della base cranica; frattura di tutte le pareti orbitarie di sinistra, con erniazione di tessuto adiposo endo-orbitario nel seno mascellare e raccolta ematica extraconale in sede inferiore e supero-laterale; focolai contusivi emorragici in sede frontale sinistra, quota ematica subaracnoidea e sottili raccolte ematiche extra-assiali; frattura tibia prossimale intra-articolare a destra; frattura tibia prossimale extra-articolare a sinistra con instabilità multidirezionale; frattura radio distale destra intra-articolare con dislocazione dorsale e frattura del processo stiloideo; lussazione metatarso falangea 4° e 5° dito piede sinistro, frattura intra-articolare falange prossimale 1° dito piede sinistro e ferita lacero contusa a livello dorsale del piede sinistro e ferita lacero-contusa di circa 4 cm a livello frontale sinistra” (doc. 40 incarto LAINF).

A causa dell’infortunio RI 1 è stato degente dal 5 al 30 agosto 2018 presso l’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, dove è stato sottoposto, tra l’altro, ai seguenti interventi chirurgici:

" 22.08.2018 Ad.1: Osteosintesi frattura zigomatica sinistra 05.08.2018 Ad 2: Fasciotomia della 4 logge gamba destra in previsione di una sindrome della loggia (aumento progressivo della tumefazione gamba 1/3 prossimale e 1/3 medio) e posa di fissatore esterno femoro-tibiale destra 07.08.2018 Ad 2: Chiusura fasciotomia mediale e laterale gamba destra 09.08.2018 Ad 2: Osteosintesi con placca LCP frattura plateau tibiale destra 05.08.2018 Ad 3: Fissatore esterno femoro-tibiale sinistra 09.08.2018 Ad 3: Osteosintesi con placca LCP frattura plateau tibiale sinistra 05.08.2018 Ad.4: Fissatore esterno radio metacarpale polso destro 09.08.2018 Ad.4: Osteosintesi con placca frattura radio distale destro 05.08.2018 Ad 5: Reposizione chiusa e fissazione temporanea con fili di kirschner 4O e 5° dito piede sinistro e Sutura della ferita lacero-contusa dorsale piede sinistro 05.08.2018 Ad 6. Sutura ferita lacero-contusa frontale sinistra.” (cfr. doc. 40)

In seguito, egli è stato trasferito alla Clinica __________ di __________ per la riabilitazione (30 agosto - 5 dicembre 2018; 67 incarto LAINF).

Il 24 giugno 2019, RI 1 è stato sottoposto all’AMO latero-orbitale sinistra per frattura zigomatica st. n. sinistra.

Nel novembre 2019, il neuropsicologo __________ ha attestato quanto segue:

" (…). Considerato il breve periodo di tempo trascorso dall'ultima valutazione (luglio u.s.), e i precedenti esami neuropsicologici già effettuati (dal sottoscritto e presso la Clinica __________), non ritengo che sia indicato procedere a un'ulteriore consultazione psicometrica. Dall'osservazione clinica, durante lo svolgimento degli esercizi riabilitativi, sono ancora evidenti i limiti a carico delle funzioni attentivo-esecutive, come già dettagliate nelle conclusioni del mio precedente rapporto neuropsicologico (principalmente rallentamento attentivo, rapida affaticabilità, ridotte abilità di memoria di lavoro e di pianificazione). Quanto osservato è pienamente compatibile con i limiti soggettivi lamentati dall'assicurato in termini di minore efficienza rispetto ai compiti quotidiani da assolvere e di maggiore insicurezza rispetto a quanto svolto.

CONCLUSIONI

Alla luce della situazione attuale, le conclusioni del mio precedente rapporto neuropsicologico del 25.07.2019 sono ancora valide. I deficit presenti sono sempre da considerarsi globalmente di entità moderata (da lieve a medio secondo la Tabella 8; SUVA, 2000). A seconda del grado di difficoltà dell'attività con cui l'assicurato viene confrontato tali deficit possono essere infatti più o meno evidenti. Le indicazioni per un'eventuale attività lavorativa, dal punto di vista strettamente cognitivo, restano quindi al momento sempre valide in riferimento a compiti semplici e/o routinari. (…)” (doc. 190 - il corsivo è della redattrice)

Il 25 febbraio 2020 l’assicurato si è sottoposto all’AMO tibia prossimale destra, tibia prossimale sinistra e radio destro (doc. 231).

Il 17 aprile 2020 il ricorrente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, il quale ha rilevato quanto segue:

" (…). Il paziente dall'ultimo controllo porta la protesi acustica a destra con netto miglioramento a livello uditivo. (…).” (doc. 240)

Il 29 aprile 2020 ha avuto luogo un consulto presso il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha osservato quanto segue:

" (…). Ricordo che avevo visto il paziente in un'unica occasione nel gennaio del 2019. (…). Alla visita neurologica attuale non riscontro più la diplopia di inizio dell'anno scorso. (…)”. (doc. 249)

Il 30 luglio 2020 è stata effettuata una RMN cerebrale, dal cui referto si evince quanto segue:

" (…). Indicazioni: politrauma del 05.08.2018 con falda ematica epidurale temporale sinistra, falde ematiche subdurali lungo la falce cerebrale e la convessità sinistra. Attualmente acufeni, dolori soprattutto mal di testa e vertigini. Definizione delle lesioni cerebrali strutturali in paragone ad immagini TC del 05.08.2018 e 13.08.2018.

Referto: esame eseguito a 3T mediante sequenze multiparametriche, multiplanari in condizioni di base. Riferimento a precedenti studi TC del 05- e 13-08-2018.

(…).

Conclusioni: esiti gliotico-malacici fronto-orbitario e temporale sinistro. Molteplici depositi emosiderinici sovratentoriali a prevalente distribuzione temporale/temporo-polare sinistra

destra ed emosiderosi superficiale sulle convessità occipito-parietali in esiti di pegressa esa. Non raccolte fluide extra-assiali. Non idrocefalo.” (doc. 287)

Dal 17 agosto all’11 settembre 2020 RI 1 è stato degente presso la __________ di __________ (doc. 307 e 308). Dal relativo rapporto di uscita risulta in particolare quanto segue:

" (…) C. ICD-10 F 32.0 Leichte depressive Episode DD Anpassungsstörung längere depressive Reaktion (09/2020 Psychologisch-psychiatrisches Konsilium, __________)

Probleme bei Austritt

1.Belastungsabhängige Schmerzen Unterschenkel beiderseits rechts > links

2.Belastungsabhängige Schmerzen Dig I Fuss links

3.Tinnitus Ohr rechts, Gehörminderung

4.Reduzierte Gehstrecke 30 Minuten

5.Neuropsychologische Defizite. (…).

Arbeitsfähigkeit/Zumutbarkeit und Eingliederungsperspektive

Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit aus psychiatrischer Sicht:

Die festgestellte psychische Störung begründet keine arbeitsrelevante Leistungsminderung.

Die untenstehende Beurteilung der Zumutbarkeit erfolgt aus unfallkausaler Sicht.

Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Maler (Arbeitsvertrag ist nicht vorhanden): Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: mittelschwere Tätigkeit, mehrheitlich gehend/stehend mit Leiter steigen

Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:

Zumutbarkeit in körperlicher Hinsicht: Leichte bis mittelschwere Arbeit.

Zumutbarkeit in kognitiver Hinsicht: Arbeit mit leichten kognitiven Anforderungen.

Arbeitszeit: Ganztags.

Spezielle Einschränkungen: ad Unterschenkel bds/Fuss links: wechselbelastend

ad Handgelenk rechts: keine Schläge und Vibrationen

Empfehlungen / Prozedere beruflich:

Arbeitssuche. Abklärung hinsichtlich Durchführung von Eingliederungsmassnahmen.” (doc. 308)

Il 19 novembre 2020 la psichiatra curante dell’assicurato, dr.ssa med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato quanto segue:

" (…).

SEDUTE Dl PSICOTERAPIA

Il quadro clinico attuale del paziente rimane pressoché invariato rispetto al mese di luglio di quest'anno: purtroppo sia in relazione al Trauma infortunistico che per l'aggravarsi dell'attuale situazione pandemica, si è accentuata la sintomatologia ansiosa dell'Assicurato e le strategie di coping prima efficaci sono diventate più difficili da mettere in atto. L' Assicurato risulta sempre molto motivato a seguire il percorso psicoterapeutico, chiedendo anche, qualora fosse possibile, di intensificare la frequenza della presa a carico. Gli obiettivi psicoterapeutici rimangono principalmente la gestione dei pensieri ansiosi volti al futuro e dello schema di negatività, amplificatosi in seguito all'incidente-traumatico infortunistico, che lo porta ad essere anche molto diffidente nelle relazioni con gli altri. L'Assicurato esprime chiaramente la sua difficoltà nell'affrontare le sfide legate al futuro senza un accompagnamento da parte di figure professionali competenti, e ha fiducia nella rete di presa a carico creatasi intorno a lui, anche con la collaborazione della fondazione __________ di __________. Talvolta fa fatica ad accettare ì suoi limiti attuali (dal punto di vista fisico e psicologico), e questo accentua la sintomatologia depressiva. Per questo riteniamo sia importante prolungare ancora di almeno 1 anno le sedute di Psicoterapia in atto, in modo che il paziente possa non solo integrare maggiormente le strategie di gestione dell'ansia apprese, ma anche lavorare sulla presa di coscienza e l'accettazione dei propri limiti.

Le chiedo di confermare le sedute psicoterapeutiche ogni quindici giorni, per almeno ancora 1 anno.

SEDUTE PSICHIATRICO-FARMACOLOGICHE

Prosegue anche le sedute di controllo psico-farmacologico 1 volta al mese per la terapia antidepressiva-ansiolitica in corso (Cipralex 10 mg die). Pertanto, Le chiedo il proseguimento anche di queste sedute, con cadenza mensile, per almeno 1 anno.” (doc. 313)

Il 26 febbraio 2021 l’insorgente è stato sottoposto ad un intervento di “artrodesi interfalangea primo dito piede sinistro” (doc. 344).

Con apprezzamento del 15 febbraio 2021, il PD Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha osservato quanto segue:

" (…) Schlussfolgerung

In Unfallzusammenhang mit dem Strassenverkehrsunfall vom 05.08.2018 liegen mittelschwere strukturelle Hirnverletzungen vor mit Schwerpunkt links frontal in Form einer mittelgrossen Kontusionsblutung sowie multiple hämorrhagische axonale Scherverletzung bds. in den Temporallappenpolen. In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalem Zusammenhang korrelieren hiermit leicht bis mittelschwere neurokognitive Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit, Exekution und Gedächtnis. Fokale neurologische Defizite mit Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit liegen auf neurologischem Fachgebiet nicht vor.

Beantwortung der Fragen

Con il proseguimento delle cure, in che misura ci si può attendere, con probabilità preponderante, un miglioramento dello stato di salute per quanto attiene alle conseguenze dell'infortunio?

Kann von einer Fortsetzung der Heilmassnahme mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eine Verbesserung des Gesundheitszustandes in Unfallzusammenhang noch erreicht werden?

Auf neurologischem Fachgebiet liegt nunmehr ein Heilabschluss vor wie zuvor ausführlich begründet wurde.

Come si modifica il profilo di resistenza a seguito di tale miglioramento? Quali cure propone? Wenn ja wie verbessert sich die Arbeitsfähigkeit?

Entfällt.

Tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio, quali attività e quali atti sono ancora ragionevolmente esigibili da parte della persona assicurata?

Im Hinblick auf die Unfallfolgen welche Aktivitäten kann der Versicherte noch ausführen?

Auf rein neurologischem Fachgebiet können keine körperlichen Einschränkungen definiert werden, die jedoch von unfallchirurgischer Seite weiter beurteilt werden müssen, auch in Hinblick auf die festgestellten Einschränkungen der __________ (Bericht vom 11.11.2020).

Qual è la limitazione in termini di durata e di rendimento (lieve / media/grave)? Wie sind die Einschränkungen der Leistungsfähigkeit (leicht / mittel / schwer).

Siehe vorherige Antwort.

È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità (ev. indicata visita a __________?). Bitte geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Zumutbarkeit.

Auf neurologischem Fachgebiet ist die Einschränkung der kognitiven Arbeitsfähigkeit relevant: Hier sind erhöhte Anforderungen an Konzentration, kognitive Flexibilität und eine hohe Auffassungsgabe ist nicht mehr möglich. In diesem Zusammenhang ist dem Versicherten keine Arbeit an gefährlichen Maschinen und keine Schicht- oder Nachtarbeit mehr zuzumuten. Der Versicherte benötigt eher Aufgaben mit einem hohen Mass an Routine und Supervision. Nachvollziehbar ist auch davon auszugehen, dass eine verminderte Belastbarkeit auftritt, sodass sich in Abweichung zu der Einschätzung der physikalischen Medizin der __________ realistischerweise nicht mehr vor einer 100 %igen effektiven Leistungsfähigkeit auch im Bereich einfacher kognitiver Tätigkeiten ausgehe wie die angestrebte als Verkäufer.

Angesichts der leichten bis mittelschweren neurokognitiven Defizite mit einer leichten Allgemein-verlangsamung, Aufmerksamkeitsdefiziten und einer Verminderung der Dauerkonzentration mit frühzeitiger Erschöpfung müssen dem Versicherten betriebsunübliche zusätzliche Pausen ca. alle 2-

3 Stunden von ca. 20 Minuten entsprechend auch den Ergebnissen der neuropsychologischen Testung vom 08.09.2020 gewährt werden. Es ist daher mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit von einem Pensum von ca. 70-80% mit einer effektiven Leistungsfähigkeit von ca. 80% auszugehen, was einem anzunehmenden Rendement (effektive Arbeitsfähigkeit angepasst) von ca. 50-60 % entspricht. Klinisch neurologisch ist diese Einschätzung aus langjähriger Erfahrung auf dem Boden der nachgewiesenen strukturellen Hirnverletzungen und der unverändert leicht bis mittelschweren kombinierten neurokognitiven Funktionsstörungen eher realistisch als die Annahme einer 100 %igen Leistungsfähigkeit ohne Einschränkung für einfache kognitive Tätigkeiten aus neuropsychologischer Sicht. (…)” (doc. 338)

Il 6 aprile 2021 la psichiatra curante ha rilevato quanto segue:

" (…)

SEDUTE Dl PSICOTERAPIA

Rispetto all'ultimo aggiornamento del 19 novembre 2020, notiamo che la motivazione a seguire il percorso psicoterapeutico del paziente rimane invariata e peraltro la condizione psichica dominata da uno stato ansioso, stato depressivo serpeggiante, episodi parossistici ansiosi e timore rispetto al futuro, richiede di proseguire.

Dal punto di vista clinico e psicopatologico, appare necessario proseguire con la frequenza regolare degli incontri, dato che tale Cura lo aiuta a gestire le preoccupazioni legate al futuro e anche le relazioni che intrattiene attualmente con il suo entourage.

Il paziente presenta ancora rilevanti sintomi ansiosi, specialmente perché l'attuale periodo di incertezza e instabilità legata alla pandemia non gli permette di proiettarsi in un futuro professionale o di effettuare stages che dovrebbero permetterli di acquisire più sicurezza nelle proprie competenze ed esporsi in modo graduale alla propria ansia da performance.

Data la condizione post-traumatica legata all'infortunio e allo stato di iperarousal persistente, i nostri supervisori di Psico-traumatologia consigliano di utilizzare la tecnica EMDR, che gli consentirà di rielaborare psicologicamente l'incidente avvenuto nel 2018.

L'incidente reputiamo essere all'origine di fobie che disturbano il paziente e che riteniamo lo possano notevolmente ostacolare nel suo percorso di reinserimento lavorativo a lungo termine.

Inoltre, già nella prima ondata pandemica, la carenza di contatti sociali positivi aveva aggravato il suo quadro clinico, aumentando la presenza di sintomi depressivi e ansiosi.

Le sedute di psicoterapia di approccio cognitivo comportamentale hanno permesso di trovare delle strategie più funzionali per far fronte in modo adeguato al periodo di lockdown e restrizioni, a strutturare maggiormente le sue giornate e gestire le emozioni negative senza ricorrere a comportamenti impulsivi o autodistruttivi.

Tuttavia, il contesto attuale continua ad avere delle ripercussioni importanti sul suo benessere e aumenta le sue insicurezze conseguenti all'episodio traumatico.

Un lavoro sulla rielaborazione del trauma passato ci sembra più che necessario per limitare i rischi di sequele a lungo termine.

SEDUTE PSICHIATRICO-FARMACOLOGICHE

Prosegue anche le sedute di controllo psico-farmacologico 1 volta al mese per la terapia antidepressiva-ansiolitica in corso (Cipralex 10 mg die).

CONCLUSIONI E RICHIESTE

Per le ragioni sopraesposte, Le chiediamo di confermare la garanzia per la Psicoterapia a frequenza quindicinale, per almeno 8-10 mesi e per le sedute psichiatriche a cadenza ogni due mesi circa, per lo stesso periodo.” (doc. 354)

Il 16 aprile 2021 il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:

" (…). L’esame clinico è invariato come pure l’audiometria ma il paziente lamenta un aumento dell’acufene a destra per cui ho consigliato di modificare il mascheratore per le prossime settimane e di rivalutare la situazione tra uno o due mesi. (…)” (doc. 365)

Con apprezzamento del 21 aprile 2021, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha osservato in particolare quanto segue:

" Diagnosi

Disturbo organico dovuto a danno cerebrale (ICD-10 F07.8)

Apprezzamento

(…).

Considerando l'anamnesi infortunistica con i danni organici cerebrali, i disturbi neuropsicologici ed i leggeri disturbi affettivi si può confermare la diagnosi posta dai colleghi di __________ di un Disturbo organico dovuto a danno cerebrale (F07.8).

Come contenuto nella diagnosi stessa, sussiste un nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico e l'infortunio del 05.08.2018.

Non sussiste al momento un ulteriore disturbo psichico reattivo all'infortunio.

Quanto riferito dalla Dr.ssa __________ nel suo rapporto del 06.04.2021 è chiaramente conseguente alle restrizioni dovute all'emergenza COVID che ha causato un'emarginazione sociale e l'interruzione degli stages. È importante e necessaria la continuazione della presa a carico psichiatrica in quanto l'assicurato si troverà ad affrontare difficoltà dovute ai suoi disturbi neuropsicologici e necessita un aiuto alfine di evitare crolli psichici maggiori.

Dal lato neurologico l'assicurato è stato valutato inabile al lavoro al 40-50%. Non sussistendo un ulteriore disturbo psichiatrico non sussiste ulteriore inabilità lavorativa. Al contrario: lo svolgere una regolare attività lavorativa adeguata alle sue limitazioni contribuirebbe in modo significativo a stabilizzare lo stato psichico.” (doc. 391)

Con apprezzamento del 30 aprile 2021, il dr. med. Mark__________, specialista FMH in ORL, ha rilevato quanto segue:

" (…) Im ORL-Bereich wird eine rechtsseitige Hörverminderung posttraumatisch festgestellt und anerkannt. Es wird eine Hörgeräte-Versorgung der Indikationsstufe Standard monaural zu Lasten des Unfallereignisses vorgesehen. Heute wird die Vorlage zur Beurteilung einer Integritätseinbusse der rechtsseitigen Hörverminderung, mehr als 2 Jahre nach Unfallereignis, von der Agentur vorgelegt. Gemäss dem ORL-ärztlichen Bericht von Dr. med. __________ vom 16.04.2021, mit Audiogramm liegt eine rechtsseitige Hörverminderung von 50,1 % nach CPT-AMA-Tabelle vor. Diese Hörverminderung stellt eine 5%ige Integritätseinbusse im Bereich des Gehörs mit dementsprechender Integritätsentschädigung dar.

Zum heutigen Zeitpunkt ergeben sich im ORL-Bereich ansonsten keine weiteren Konsequenzen und das Dossier kann ad acta gelegt werden. (…)” (doc. 375)

A margine della visita medica di chiusura del 29 luglio 2021, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha attestato quanto segue:

" (…)

Aspetti medico-assicurativi

Dal punto di vista osteoarticolare e muscolare la situazione è valutabile, molto probabilmente l'assicurato non potrà riprendere in misura completa l'attività precedentemente in essere. Si redige pertanto un'esigibilità al lavoro, essa è redatta in presenza dell'assicurato e con il suo pieno assenso.

L'assicurato presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi importanti. Pertanto l'assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino all'altezza fino a 5 kg con due braccia fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi leggeri da 5 ai 10 kg e fino a 15 kg spesso, pesi superiori a 15 kg mai. È inoltre in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto spesso ma non superiori a 5 kg.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare attrezzi leggeri di precisione molto spesso, attrezzi medi spesso, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di eseguire lavori sopra la testa di rado o mai, la rotazione del busto è possibile molto spesso, così come la posizione seduta e inclinata in avanti. La posizione in piedi e inclinata in avanti è possibile spesso. Posizione inginocchiata possibile di rado, con flessione delle ginocchia mai.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi spesso. La posizione a libera scelta molto spesso.

Per quanto riguarda lo spostamento l'assicurato è in grado di camminare per lunghi tratti molto spesso, su terreno accidentato talvolta, salire le scale talvolta e salire le scale a pioli di rado o mai. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio non possibile per motivi di sicurezza.

L'assicurato, per i soli postumi infortunistici relativi all'apparato muscolo-scheletrico, in un lavoro che rispetti l'esigibilità sopra citata è da ritenersi abile in misura completa. Essendo stato però posto un limite per motivi neuropsicologici la esigibilità è da ritenersi applicabile con le limitazioni (di pause e rendimento) espresse nel rapporto neurologico del PD dr. med. __________.

È opportuno che venga valutato l'influsso delle conseguenze infortunistiche di ambito uditivo ed oculistico sulla capacità lavorativa chiarendo se la limitazione del 50 - 60% posta in ambito neuro-psicologico sia da ritenersi comprensiva anche della situazione visiva ed uditiva. (…).” (doc. 412)

In occasione del consulto del 26 ottobre 2021, il dr. med. __________, Capoclinica del servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato quanto segue:

" (…).

Anamnesi

OS diplopia verticale post traumatica, erniazione di tessuto adiposo endoorbitario nel seno mascellare e raccolta ematica annessa.

Status Oftalmologico

Visus OD:-1.0 sc

Visus OS: 1.0 sc

Tono OD: mmHg 14

Tono OS: mmHg 14 Morfologia OD: fisiologico Morfologia OS: fisiologico Fondo OD: nella norma Fondo OS: nella norma

Procedere

Non diplopia in posizione primaria. Riferita saltuaria diplopia in posizione estrema di sguardo laterale.

Per lettura usare +2.00 (…)” (doc. 441)

Con apprezzamento del 20 dicembre 2021, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha osservato quanto segue:

" (…) Ich verweise auf meine Kurzbeurteilungen vom 02.07.2019 und 12.08.2021.

Der Versicherte erlitt am 05.08.2018 ein Polytrauma im Rahmen eines Verkehrsunfalles. Anlässlich der ophthalmologischen Kontrolle vom 17.08.2018 des Ospedale __________ di __________ zeigte sich eine leichte vertikale Diplopie aufgrund eines Defizites des Musculus rectus superior links bei Joch-bein-Fraktur mit Orbitaboden-Beteiligung und Herniation des orbitalen Fettgewebes. In der __________ des __________ erfolgte am 22.08.2018 eine Jochbein-Osteosynthese links mit Orbitaboden-Rekonstruktion. Bei der postoperativen Kontrolle vom 14.09.2018 während des Auf-enthaltes in der Clinica __________, Centro di riabilitatione in __________, berichtete der Versicherte über weiterhin bestehende Diplopie beim Blick nach oben. Der Fernvisus war 1.0 und der Augen-druck normal, es zeigten sich normale Spalt- und Fundus-Befunde.

Im aktuellen Bericht vom 26.10.2021 des Ospedale __________ di __________ ist bei Beschwerdefreiheit ein voller Fernvisus und normaler Befund der vorderen und hinteren Augenabschnitte dokumentiert. Der Versicherte verwendet eine einfache Lesebrille +2.0 dpt. Er berichtete keine Diplopie in Primärposition, gelegentlich treten Doppeltbilder «in positione estrema di sguardo laterale» auf.

Ihre Fragen

Qual è la limitazione in termini di durata e di rendimento (lieve / media/grave)? Aus ophthalmologischer Sicht besteht keine Einschränkung.

È richiesta una valutazione dettagliata dell'esigibilità. Dem Versicherten sind alle Tätigkeiten zumutbar.

Qual è a suo avviso l'entità di un'eventuale menomazione dell'integrità dovuta all'infortunio? Es besteht keinen ophthalmologische unfallkausale Integritätsschaden.” (doc. 460)

Con apprezzamento del 25 marzo 2022, il dr. med. __________ ha dichiarato quanto segue:

" (…). der Versicherte nach wie vor die monaurale Hörgeräteversorgung aus dem Jahr 2019 bei unveränderter Ge-hörsituation verwendet und kein Antrag für eine Hörgeräte-Neuversorgung des Versicherten oder des zuständigen ORL-Facharztes, Dr. med. __________, vorliegt. Aktuell sind im ORL-Bereich auch keine ORL-ärztlichen Konsultationen beim Kollegen __________ vorgesehen.

Gemäss Agentur wird die Frage einer Einschätzung der Hörstörung vorgelegt. Im Speziellen, ob eine leichte, mittelgradige oder schwere Hörstörung monaural rechts, welche 2019 versorgt wurde, vorliegt.

Zur Frage bezüglich Einschränkungen aufgrund der Hörgeräte-Versorgten Gehörseinschränkung rechts kann wie folgt geantwortet werden:

Bei intaktem Gehör links und insbesondere beim Tragen des Hörgerätes rechts ist nicht davon auszugehen, dass Einschränkungen im Alltag zu erwarten sind.

Die Hörgeräteversorgung, welche am 30.04.2021 durch die Kollegin Dr. med. __________ zulasten des Unfallereignisses empfohlen wurde, war eine Hörgeräteversorgung der Indikationsstufe «Stan-dard», was einer Ieichtgradigen Hörverminderung entspricht. (…)” (doc. 515)

Lo stesso specialista in ORL, con apprezzamento del 18 luglio 2022, ha precisato quanto segue:

" (…) Uns wird die Vorlage aktuell aufgrund von den bekannten persistierenden Gehörsproblemen rechts mit Tinnitus vorgelegt. Im Audiogramm von Dr. med. __________ vom 10.02.2022 kann die rechtsseitige posttraumatische Hörverminderung unverändert festgestellt werden. Hierfür und für die vorliegenden Tinnitus-Beschwerden wurde eine Hörgeräteversorgung (30.04.2021) zu Lasten des Unfallereignisses empfohlen. Zudem wurde für die posttraumatische Hörverminderung mit Tinnitus eine 5 %-ige Integritätseinbusse berechnet. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine neuen Erkenntnisse im ORL-Bereich vorliegend, welche eine Änderung der bisherigen Beurteilungen zur Folge hat. Somit ergeben sich auch keine neuen Gehör-Parameter, welche einer zusätzlichen Integritätseinbusse mit dementsprechender Integritätsentschädigung zur Folge haben. (…)” (doc. 551)

2.4.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene che i pareri dei dottori __________ (capacità lavorativa residua: presenza del ca. 70-80% con rendimento di ca. 50-60 % in attività adeguate rispettose dei deficit neuropsicologici di entità moderata), __________ (capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, per i soli postumi relativi all’apparato muscolo-scheletrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico), __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo ORL) e __________ (nessuna incapacità lavorativa dal profilo oftalmologico), specialisti proprio nelle materie che qui interessano, con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, possano validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Ciò è tanto più vero se si considera che la valutazione dei fiduciari dell’CO 1, per quel che riguarda la capacità lavorativa residua, viene contestata dal patrocinatore dell'assicurato senza però supportar le obiezioni da documentazione medica specialistica.

In tale contesto va peraltro sottolineato che il PD dr. med. __________ si è distanziato dalla valutazione 11 novembre 2020 dei sanitari della Clinica di __________, i quali avevano concluso per una capacità lavorativa residua del 100% in attività poco impegnative dal profilo cognitivo.

Inoltre, per quanto concerne il profilo ortopedico, questa Corte ribadisce come nessun specialista curante (in particolare, il dr. med. __________, Capoclinica di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ oppure il dr. med. __________) o privatamente consultato dall’assicurato per una seconda opinion (in particolare, il dr. med. __________), abbia attestato una qualsiasi incapacità lavorativa in attività lavorative adeguate.

Inconsistenti appaiono i numerosi certificati agli atti del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, in cui è stata attestata - senza fornire la benché minima motivazione - un’incapacità lavorativa del 100%.

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori, rispettivamente superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5; 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5; 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6, rispettivamente, tra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4; 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3; 35.2021.72 del 24 gennaio 2022 consid. 2.7; 35.2022.10 del 16 maggio 2022 consid. 2.4.4; cfr. pure la STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.2.3, in cui questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro pluriframmentaria).

Infine, trattandosi dell’aspetto psichiatrico, giova segnalare che nei suoi certificati 17 luglio e 19 novembre 2020 (doc. 281 e 313), rispettivamente 6 aprile 2021 (doc. 354), la psichiatra curante non si è pronunciata in merito alla capacità lavorativa residua dell’insorgente, bensì unicamente a proposito della necessità per l’assicurato di poter continuare a beneficiare di un sostegno psicologico e psichiatrico-farmacologico. Quest’ultima esigenza è pure stata riconosciuta dalla psichiatra di fiducia dell’CO 1. Per il resto, la valutazione dell’esigibilità lavorativa della dr.ssa med. __________ conferma le conclusioni degli specialisti della __________ di __________, ovvero che l’assicurato presenta dei disturbi psichici (“ICD-10 F 32.0 Leichte depressive Episode DD Anpassungsstörung längere depressive Reaktion (09/2020 Psychologisch-psychiatrisches Konsilium, Rehaklinik Bellikon)”) senza influsso sulla capacità lavorativa (“Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit aus psychiatrischer Sicht: Die festgestellte psychische Störung begründet keine arbeitsrelevante Leistungsminderung.”).

2.4.8. Va qui ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene che sul mercato generale del lavoro, in particolare nel settore industriale e commerciale, esistano delle occupazioni rispettose delle limitazioni indicate dai dottori __________ e __________, che il ricorrente, nonostante il danno alla salute infortunistico, sarebbe in grado di esercitare in misura del 55% (ovvero con una presenza di ca. il 70-80% e con rendimento di ca. il 50-60%).

Da notare che, conformemente alla giurisprudenza federale relativa all’utilizzo del valore medio in presenza di una forchetta comprendente un valore minimo e uno massimo (cfr., sul tema, STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 4.2; 8C_313/2018 del 10 agosto 2018 consid. 5; 8C_49/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4), questa Corte condivide la capacità di lavoro residua del 55% ritenuta dall’CO 1 nella decisione avversata (per un caso in cui il TCA si è analogamente fondato sul valore medio, cfr. STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020 consid. 2.13.1).

Alla luce di tutto quanto esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata rispettosa dei limiti indicati dal dai dottori __________ e __________, in misura del 55% (ovvero con una presenza di ca. il 70-80% e con rendimento di ca. il 50-60%).

2.4.9. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° marzo 2022 (cfr. supra, consid. 2.3).

2.4.10. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo il calcolo che figura al doc. 521, p. 1, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1 (disoccupato al momento dell’infortunio), nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 74'990, dato determinato in applicazione della RSS 2018, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo 41-43 (costruzioni), livello di competenze 2, uomini, riportato su 41.1 ore/settimana (orario usuale di lavoro nel ramo economico 43 [“Travaux de construction spécialisés”]) e poi adeguato all’indice dei salari nominali sino al 2022.

In sede di decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha precisato che “alla luce della giurisprudenza vigente, l’amministrazione ha pure quantificato il salario da valido in base ai dati statistici essendo l’assicurato al momento dell’infortunio a beneficio delle indennità della cassa disoccupazione. A mente della TA1, livello 2, ramo 41-43, il salario nel 2020 era, per 41.1 ore, di fr. 71'544.--. In base ai nuovi dati inerenti l’evoluzione dei salari si giunge nel 2022 ad un ammontare di fr. 76'262.31. Per quanto riguarda le ore determinante è la TA 03.02.03.01.04.01 che è stata versata agli atti il 28.6.2022 e non la tabella richiamata con l’opposizione.” (doc. 552, p. 6).

L’avv. RA 1 contesta il procedere dell’CO 1, nella misura in cui l’orario usuale settimanale nel ramo economico delle costruzioni nel 2018 sarebbe stato di 42 ore (e non di 41.1 ore come indicato dall’amministrazione), e ciò in base alla tabella T.03.02.03.01.03.02 “Durée annuelle et durée hebdomadaire normale du travail des salariés occupés a plein temps selon le sexe, la nationalité et les sections économiques” di cui al doc. 539. Si giungerebbe, in tal modo, a un reddito da valido pari a fr. 76'632.40 (cfr. doc. I, pag. 8).

Chiamato a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dal patrocinatore dell’assicurato, questo Tribunale rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per adeguare il dato statistico alla durata normale del lavoro occorre applicare la tabella T 03.02.03.01.04.01 “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique” (cfr., in questo senso, STF 8C_339/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4.1; 8C_250/2021 del 31 marzo 2022 consid. 4.2.1 e 4.2.2; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 3.4), così come ha correttamente stabilito l’amministrazione.

Non presta peraltro il fianco a critiche neppure il fatto che l’CO 1 abbia considerato la durata normale del lavoro relativa ramo economico 43 (lavori edili specializzati), piuttosto che quella riferita al ramo della costruzione in generale (ramo economico 41-43). Così facendo, esso ha in effetti tenuto conto del dato più rappresentativo possibile, posto che, secondo la classificazione NOGA08, tra i lavori edili specializzati figurano i lavori di rifinitura (“Travaux de finition” – codice 433) e, quindi, i lavori di pittura e di vetreria (“Travaux de peinture et vitrerie” - codice 4334).

Stante ciò, è dunque a ragione che l’assicuratore convenuto ha riportato il dato salariale statistico derivante dall’applicazione della tabella TA1_tirage_skill_level su 41.1 ore settimanali, dato quest’ultimo che risulta infatti dalla tabella T.03.02.03.01.04.01, ramo economico 43, anno 2020.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dal reddito da valido che l’amministrazione ha ritenuto con la decisione su opposizione impugnata (fr. 76'262.31), precisato da una parte che in quella sede l’assicuratore ha giustamente applicato la tabella più aggiornata a sua disposizione (dunque la tabella TA1_tirage_skill_level 2020, anziché quella del 2018 considerata nella decisione formale del 13 maggio 2022; a questo proposito, si veda la DTF 143 V 295 consid. 4.1.7) e dall’altra che, sempre in quella sede, l’CO 1 ha indicato, a causa di una manifesta svista, che applicando “la tabella TA1, livello 2, ramo 41-43, il salario nel 2020 era, per 41.1 ore, di fr. 71'544.-”, allorquando quest’ultimo valore risulta in realtà dall’applicazione della tabella TA1_tirage_skill_level 2018 (in questo senso, cfr. doc. 521, p. 1; applicando la tabella TA1_tirage_skill_level 2020, ramo 41-43, livello di competenze 2, uomini, 41.1 ore/settimana, si ha invece un salario lordo di fr. 6'325.89/mese o di fr. 74'830.68/anno).

2.4.11. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

Giova qui infine segnalare che nella recentissima sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, pubblicata in DTF 148 V 174 e citata dall’CO 1, il Tribunale federale ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf).

2.4.12. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute infortunistico, l’insorgente, nel 2022, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 38'550.93 (doc. 553, pag. 5).

L’importo di fr. 38'550.93 è stato ottenuto applicando la tabella TA1 2020, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale uomini, aggiornato al 2022, operando poi una decurtazione del 45% per tener conto della limitata capacità lavorativa residua (55% - doc. 553, pag. 4 e 5).

Nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha puntualizzato che “non vede motivo alcuno per fare capo ai dati del Settore servizi tenuto conto che, per gli assicurati attivi nell’edilizia, viene sistematicamente fatto capo alla media totale dei salari. I limiti funzionali vigenti non permettono di fare un'eccezione.” (doc. 553, pag. 5).

Dinanzi al TCA, l’avv. RA 1 ribadisce le contestazioni già sollevate in sede di opposizione, e più precisamente che il suo assistito non presenterebbe una capacità lavorativa residua del 55% in attività adeguate, rispettivamente che il “salario deve essere tratto dalle attività del settore 3 dei servizi, ritenuto che gli impedimenti funzionali, le limitazioni e la capacità medico-valetudinaria residua del signor RI 1 gli precludono nei fatti qualsiasi accesso ad attività professionali non qualificate nel settore del 2 della produzione. Difatti non si può esigere che egli lavori in contesti rumorosi, in attività ove vi sono aspetti legati alla sicurezza, in attività pesanti o medio-pesanti, in attività legate alle catene di montaggio, in attività ove deve ricevere ordini, in attività che prevedono vibrazioni, colpi, movimenti ripetitivi, mantenimento di una posizione statica, rimanere in equilibrio, tenere la concentrazione, tenere l'attenzione, la carente tenuta nel tempo, l'affaticamento, le necessità di pause supplementari (in contrasto con i ritmi tipici della produzione) ecc. tutte caratteristiche proprie del settore della produzione. Detto altrimenti, non sono date sul mercato svizzero, ancorché ideale ed equilibrato, attività nel settore della produzione confacenti ed esigibili. (…)” (doc. I, pag. 8).

In sede di risposta, l’CO 1 rileva che “l'assicurato era pittore ed è stata stabilita una capacità lavorativa tenendo conto delle limitazioni, in particolare del deficit neurologico di media gravità. Mal si comprende come sarebbe per il patrocinatore possibile che egli possa svolgere, con tali limitazioni, un'attività del settore 3 dei servizi. In realtà è più facile svolgere delle attività semplici, di livello 1, nell'ambito della costruzione che un'attività, di livello 3, nell'ambito dei servizi. Le sue limitazioni sono state attentamente analizzate e definite.” (doc. III, pag. 8 e 9).

Con riferimento all’obiezione poc’anzi citata (“non sono date sul mercato svizzero, ancorché ideale ed equilibrato, attività nel settore della produzione confacenti ed esigibili.”), il TCA rileva di avere già accertato al consid. 2.4.8 che il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (del 55%) in attività adeguate, in particolare nel settore industriale e commerciale. Per questo motivo, le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto all’amministrazione per non avere considerato il reddito derivante da attività del “settore 3 servizi”, devono essere respinte.

In quanto desunto dalla tabella TA1 2020, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale uomini, aggiornato al 2022 l’importo di fr. 70'092.61 (per una capacità lavorativa del 100%) rispettivamente di fr. 38'550.93 (per una capacità lavorativa residua del 55%), può essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da invalido" per il 2022 ammonta, quindi, a fr. 38'550.93.

2.4.13. Per quanto concerne i correttivi (parallelismo dei redditi e deduzione sociale), confermati dalla giurisprudenza federale evocata al consid. 2.4.11, il TCA rileva quanto segue.

Il primo correttivo (parallelismo dei redditi) non trova qui applicazione, perché il reddito da valido è stato determinato in base ai dati statistici, dato che l’assicurato al momento dell’infortunio era disoccupato (in conformità alla giurisprudenza vigente in materia: cfr., tra le tante, la STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.5 e i numerosi riferimenti ivi citati).

Trattandosi del secondo correttivo (deduzione sociale), va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, questo Tribunale prende atto che l’amministrazione nella decisione avversata non ha applicato alcuna deduzione sociale.

Da parte sua, il patrocinatore chiede l’applicazione di una deduzione sociale d’almeno il 10% (cfr. doc. I, pag. 8: “in funzione di quella che è la complessità della situazione medico-valetudinaria, delle affezioni che non vengono considerate come "impattanti" sulla capacità lavorativa, ma che pregiudicano il futuro economico e lavorativo dell'assicurato, la necessità di cambiare totalmente attività, il fatto che il leso debba riciclarsi con in settori non qualificati, con importanti limiti di vara natura e con una importante IL, la limitazione ad attività leggere e non pesanti nemmeno dal profilo cognitivo, alla necessità di essere seguito, spronato, guidato, al periodo di adattamento, ecc..”) rispettivamente d’almeno il 15% (cfr. doc. I, pag. 10 e 11: “considerato come nel caso qui in esame il signor RI 1: -presenta limitazioni al sollevamento della mano destra dominante; - non può sollevare pesi; - non può maneggiare attrezzi medio-pesanti; - ha problemi ad entrambe le gambe; -non può fare sforzi deve intercalare pause; - non può mantenere una posizione statica a lungo; - ha problemi di udito; - ha problemi vestibolari; - ha impostati limiti nella comprensione, nella concentrazione, nella gestione dello stress nelle relazioni sociali; - è rallentato; - si affatica; - ha ridotta caricabilità; - ha ridotta indipendenza; - non è autonomo;

  • ha difficoltà nell'organizzarsi; - può svolgere solo attività leggere; - deve adeguare la propria attività. Si consideri inoltre che non tutti questi aspetti sono stati considerati nell'ambito della definizione della capacità lavorativa residua.”).

Chiamato a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA ricorda che, la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Questa Corte ricorda di avere già confermato al consid. 2.4.8 che, tenuto conto degli impedimenti descritti dai dottori __________ e __________, l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua del 55% in attività adeguate (specificatamente in attività semplici, leggere, ripetitive e che non prevedano un eccessivo impegno dal profilo cognitivo), rispettivamente che il ricorrente gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata.

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il TCA ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da invalido" per il 2022 è, quindi, pari a fr. 38'550.93.

2.4.14. Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 38'550.93 con il relativo reddito "da valido" di fr. 76'262.31, si ottiene un grado d’invalidità del 49.44%, arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Stante ciò, la decisione su opposizione, nella misura in cui ha assegnato una rendita d’invalidità LAINF del 49%, deve essere confermata.

2.5. Entità della menomazione dell’integrità?

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nella concreta evenienza, con decisione del 13 maggio 2022 (doc. 530), confermata su opposizione il 19 luglio 2022 (doc. 553), l’CO 1 ha assegnato al ricorrente un’IMI complessiva del 60%.

Dal canto suo, l’avv. RA 1 chiede il riconoscimento di un’IMI complessiva dell’88% sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…), in relazione alla definizione dell'IMI (…) non risulta allo scrivente emergere una dettagliata descrizione dei parametri e delle tabelle utilizzate per definire l'IMI.

Altresì contestate le mancate considerazioni del tinnito, il dolore in particolare mal di testa e delle vertigini delle lesioni cerebrali di grado medio in applicazione della tabella no. 8. Non risulta nemmeno siano state considerate le fobie, che disturbano il signor RI 1, nonché il peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi.

Anche in questo senso, all'IMI del 35% per le affezioni neurologiche di deve aggiungere un 5% almeno per i problemi ORL all'udito.

Si ha quindi un minimo di 15% per coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a destra, un 10% per coxartrosi e/o artrosi femoro-tibiale a sinistra, un 10% per il polso destro, un 2.5% per le cicatrici, un 40-45% per le problematiche neurologiche (considerate anche le affezioni psichiche, vertigini, ecc.) e un 5% per i problemi all'udito.

Il tutto pari ad un'IMI del 87.5%. (…)” (cfr. doc. IX, pag. 5)

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata, per gli aspetti neurologici, sull’apprezzamento 15 febbraio 2021 del PD dr. med. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" 1 Befund

In Unfallzusammenhang mit dem Strassenverkehrsunfall vom 05.08.2018 liegen mittelschwere strukturelle Hirnverletzungen vor mit Schwerpunkt links frontal in Form einer mittelgrossen Kontusionsblutung sowie multiple hämorrhagische axonale Scherverletzung bds. in den Temporallappenpolen. In überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen Zusammenhang korrelieren hiermit leicht bis mittelschwere neurokognitive Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit, Exekution und Gedächtnis. Fokale neurologische Defizite mit Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit liegen auf neurologischem Fachgebiet nicht vor.

2 Schätzung des Integritätsschadens

Der Integritätsschaden auf neurologischem Fachgebiet wird auf 35 % eingeschätzt.

3 Begründung

Hirnfunktionsstörungen nach strukturellen Verletzungen werden gemäss UVG nach der Suva Tabelle 8 eingeschätzt. Vorliegend ist das neuropsychologische Störungsbild über das einer leichten neurokognitiven Funktionsstörung mit Minderleistungen nur in einzelnen Bereichen hinausgehend in den mittelschweren Bereich bei multiplen neurokognitiven Defiziten. Dadurch begründet es beruflich auch die Rückkehr in angepasste einfachere kognitive Arbeitsbereiche mit leichter Einschränkung sowohl qualitativ als auch quantitativ.” (doc. 337)

Per gli aspetti ortopedici, l’CO 1 ha invece fatto capo all’apprezzamento 29 luglio 2021 del chirurgo ortopedico dr. med. __________, secondo il quale:

" (…) Siamo di fronte ad un assicurato che dal punto di vista ortopedico presenta gli esiti di una frattura articolare del ginocchio destro, una frattura extra-articolare della tibia prossimale sinistra e un esito di artrodesi interfalangea I dito piede sinistro e un esito di frattura tipo Colles polso destro. Ai fini della determinazione IMI consideriamo una situazione di artrosi lieve del ginocchio destro e sinistro.

Per quanto riguarda il ginocchio destro trattandosi di una frattura articolare riteniamo prevalente-mente probabile una evoluzione artrosica e consideriamo un'artrosi moderata femoro-tibiale che viene indennizzata con una percentuale fra il 5 e il 15% e definiamo un 10%.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro, trattandosi di una frattura extra-articolare che attualmente non presenta un'artrosi di nota, riteniamo di poter considerare un'artrosi lieve (anche in funzione di una evoluzione futura con grado di probabilità prevalente) che non preveda alcun risarcimento.

Per quanto riguarda il polso destro siamo in presenza di un'artrosi moderata con buona articolarità ma in considerazione anche dell'evoluzione futura riteniamo di poter concedere un grado intermedio fra il 5 e il 10% stimandolo un 7.5. Infine possiamo concedere un'ulteriore quota del 2.5 comprensiva di tutte le problematiche di cicatrici post-chirurgiche e del quadro generale quale ulteriore tutela dell'assicurato.

Riteniamo pertanto il 20% adeguato alla situazione attuale e alla evolutività futura prevedibile con grado di verosimiglianza preponderante. Tale percentuale del 20% va sommata a quanto stabilito con apprezzamento separato dal neurologo PD dr. med. __________ per le questioni di carattere di sua competenza. (…).” (doc. 413)

Dal punto di vista ORL, l’CO 1 si è rivolto al dr. med. __________, il quale si è espresso nei seguenti termini:

" 1 Befund

Posttraumatische Hörverminderung rechts nach Polytrauma.

Posttraumatische Gehör-Verminderung rechts von 50,1% nach CPT-AMA-Tabelle.

2 Schätzung des Integritätsschadens

5 % seit dem 1.1.1984

3 Begründung

Diese Beurteilung stützt sich auf Tabelle 12 der Integritätsentschädigungen.” (doc. 374)

" Im ORL-Bereich wird eine rechtsseitige Hörverminderung posttraumatisch festgestellt und anerkannt. Es wird eine Hörgeräteversorgung der Indikationsstufe Standard monaural zu Lasten des Unfallereignisses vorgesehen.

Heute wird die Vorlage zur Beurteilung einer Integritätseinbusse der rechtsseitigen Hörverminderung, mehr als 2 Jahre nach Unfallereignis, von der Agentur vorgelegt. Gemäss dem ORL-ärztlichen Bericht von Dr. med. __________ vom 16.04.2021, mit Audiogramm liegt eine rechtsseitige Hörverminderung von 50,1% nach CPT-AMA-Tabelle vor. Diese Hörverminderung stellt eine 5%ige Integritätseinbusse im Bereich des Gehörs mit dementsprechender Integritätsentschädigung dar.” (doc. 375)

Per gli aspetti oftalmologici, l’amministrazione si è basata sull’apprezzamento 21 dicembre 2021 della dr.ssa med. __________, in base al quale “es besteht keinen ophthalmologische unfallkausale Integritätsschaden.” (doc. 460).

In data 28 aprile 2022, il dr. med. __________ ha precisato quanto segue:

" Die Hörgeräteversorgung, welche am 30.04.2021 durch die Kollegin Dr. med. __________ zulasten des Unfallereignisses empfohlen wurde, war eine Hörgeräteversorgung der Indikationsstufe «Standard», was einer Ieichtgradigen Hörverminderung entspricht.

Die im ORL-Bereich empfohlene 5%ige Integritätsentschädigung für die unfallbedingte Gehörsverminderung rechts ist nicht in der neurologischen Beurteilung durch den Fachkollegen __________ mitberücksichtigt worden und dementsprechend nicht in der 35%igen neurologischen Integritätsentschädigung enthalten. Siehe Bericht und Integritätsbeurteilung des Kollegen __________ 15.02.2021.” (doc. 515).

In data 11 luglio 2022, il dr. med. __________ ha confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità, anche a fronte delle obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato:

" Per quanto riguarda l'alluce l'assicurato è stato sottoposto ad una artrodesi dell'articolazione interfalangea. Nelle stesse Rx sopra citate è visibile l'esito della artrodesi interfalangea con un quadro radiografico della metatarso falangea I che mostra assenza di alterazioni a carattere artrosico. Per quanto riguarda le affezioni all'alluce ed al piede l'avvocato RA 1 richiede un 5%.

Facciamo riferimento per analogia alla tabella 5.2 Suva nella sezione dell'artrosi delle dita del piede dove per un'artrosi moderata o grave o una resezione articolare o artrodesi, nonché protesi con esito favorevole o sfavorevole viene riconosciuto uno 0%. Ricordo inoltre che la dicitura alluce rigido presente nella stessa tabella non si applica alla situazione di questo assicurato essendo l'alluce rigido un ben preciso quadro clinico coinvolgente la metatarso falangea I del piede con alterazioni artrosiche importanti tali da determinare una rigidità spesso necessitante un'artrodesi. Questa situazione non è presente in questo assicurato, dato che la metatarso falangea I è indenne né è documentabile un suo interessamento negli esami eseguiti per tempo e successivamente nel corso degli anni. Non è pertanto presente una alterazione strutturale apprezzabile né si può invocarne una probabile evoluzione futura dato che le radiografie eseguite nel corso del tempo non hanno mostrato una progressione significativa a tale livello.

Per quanto riguarda gli altri elementi di valutazione IMI chiariamo i seguenti punti.

Per quanto riguarda la valutazione IMI al ginocchio destro è stato valutato un 10% che corrisponde anche a quanto richiesto dall'avvocato RA 1. Per l'altro ginocchio si è spiegato chiaramente come una artrosi importante non sia prevedibile con probabilità prevalente. Si rimanda all'apprezzamento relativo per le particolarità.

Ricordo inoltre che nella determinazione IMI è stato concesso un valore aggiuntivo per la situazione globale a maggior tutela dell'assicurato come ben specificato nell'apprezzamento relativo cui si rimanda.

Ritengo pertanto che la valutazione della IMI sia da confermarsi e che le osservazioni dell'avvocato RA 1 non portino elementi atti a modificarla.” (doc. 547).

Infine, in data 18 luglio 2022, anche il dr. med. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento della fattispecie:

" Uns wird die Vorlage aktuell aufgrund von den bekannten persistierenden Gehörsproblemen rechts mit Tinnitus vorgelegt. Im Audiogramm von Dr. med. __________ vom 10.02.2022 kann die rechtsseitige posttraumatische Hörverminderung unverändert festgestellt werden. Hierfür und für die vorliegenden Tinnitus-Beschwerden wurde eine Hörgeräteversorgung (30.04.2021) zu Lasten des Unfallereignisses empfohlen. Zudem wurde für die posttraumatische Hörverminderung mit Tinnitus eine 5%-ige Integritätseinbusse berechnet.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine neuen Erkenntnisse im ORL-Bereich vorliegend, welche eine Änderung der bisherigen Beurteilungen zur Folge hat. Somit ergeben sich auch keine neuen Gehörparameter, welche einer zusätzlichen Integritätseinbusse mit dementsprechender Integritätsentschädigung zur Folge haben.” (doc. 551)

Chiamato ora a pronunciarsi, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), il TCA ritiene di non avere validi motivi per scostarsi da quanto deciso dall'istituto resistente. Ciò tanto più che agli atti non figurano pareri specialistici divergenti atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della correttezza delle valutazioni espresse dai medici fiduciari dell'CO 1.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI complessiva del 60% (35% in ambito neurologico, 20% in ambito ortopedico e 5% in ambito ORL).

2.6. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto AI, come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente - cfr. doc. I, pag. 12), ritenendo la situazione già sufficientemente chiarita.

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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87