Raccomandata
Incarto n. 35.2022.47
PC/sc
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 gennaio 2020 l’CO 1 ha assunto quale malattia professio-nale ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF i disturbi al gomito sinistro (riconducibili ad una epicondilite radiale e ulnare) di cui è affetto RI 1 - nato il __________ 1965, di professione muratore / bocciardatore, socio e gerente con diritto di firma individuale della ditta __________ - dal 24 maggio 2013 e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (doc. 2, 3, 58, 86, 87, 88, 124 e 279 incarto LAINF).
1.2. Nel frattempo, in data 24 maggio 2014 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi della malattia professionale (58 incarto LAINF). Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI), con progetto di decisione del 25 settembre 2018 (doc. 58 incarto LAINF), ha preannunciato all’assicurato il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1° maggio 2015 (grado di invalidità del 41%), di una rendita intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2015, di un quarto di rendita dal 1° giugno 2016 (grado di invalidità del 43%), di una rendita intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° settembre 2016 e di un quarto di rendita dal 1° giugno 2017 (grado di invalidità del 42%).
In particolare, per il raffronto dei redditi per gli anni 2014-2017, l’UAI ha considerato un “reddito da valido” di fr. 92'389.- (doc. 58, pag. 4 incarto LAINF).
1.3. In ambito LAINF, raccolta la presa di posizione del 27 aprile 2021 del proprio medico fiduciario (dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore; doc. 226 incarto LAINF), in data 27 aprile 2021, l’CO 1, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e cura medica) a contare dal 1° maggio 2021 (doc. 233 incarto LAINF).
1.4. Alla chiusura del caso, con decisione del 7 gennaio 2022, l’CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita d’invalidità del 30% dal 1° maggio 2021 e gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 283 incarto LAINF).
In particolare, l’amministrazione ha considerato un “reddito da valido” di fr. 94'216.-, pari al “reddito da valido” considerato dall’UAI nel precitato progetto di decisione rivalutato al 2021 (cfr. doc. 283, pag. 3 incarto LAINF).
1.5. A seguito dell’“opposizione cautelare” interposta il 10 febbraio 2022 (e completata il 4 aprile 2022: doc. 287 incarto LAINF) dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 292 incarto LAINF), in data 20 aprile 2022 (doc. 295 incarto LAINF), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) Per quanto riguarda il guadagno da valido l'amministrazione ha fatto capo ai dati ritenuti dall'AI che si è fondata sulla media del guadagno realizzato dall'assicurato negli ultimi tre anni prima della malattia professionale e cioè fr. 92'389,--. La CO 1 ha proceduto ad indicizzare tale guadagno all'evoluzione nominale dei salari per il periodo 2017-2021. La CO 1 può fare proprio quanto fatto valere con l'opposizione per cui l'ammontare di fr. 92'389.-- può essere indicizzato già dal 2012 e portato a fr. 95'442.06. (…). La CO 1 ha quantificato il guadagno post-infortunistico facendo capo ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di fr. 67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2021, e cioè al momento della sospensione delle prestazioni di breve durata, ad un ammontare di fr. 68'992.51. Su tale cifra la CO 1 ha operato una riduzione del 5 % per tenere conto dei limiti funzionali. (…). Riassumendo ne consegue che l'opposizione parzialmente accolta nel senso che all'assicurato è accordata una rendita del 31 % (fr. 65'542.88 : fr. 95'442.06 = 31.32 %). (…). L'opposizione è minimamente accolta ai sensi dei considerandi. La Regione Sud è incaricata di eseguire la presente decisione su opposizione. (…)” (doc. 295 pag. 4 e 5 incarto LAINF).
1.6. Con tempestivo ricorso del 23 maggio 2022 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato quanto segue: “Il ricorso è accolto. Conseguentemente la decisione è modificata nel senso che è riconosciuta a favore del ricorrente una rendita per un tasso di invalidità del 32% (trentadue)” (cfr. doc. I, pag. 3). In particolare, il patrocinatore del ricorrente contesta l’indicizzazione del reddito da valido operata dall’CO 1 - con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto - giungendo ad un salario lordo di fr. 95'931.95 per il 2021, che raffrontato al reddito da invalido di fr. 65'542.88, conduce ad un grado di invalidità del 31.67%, da cui una rendita, per arrotondamento, del 32%.
1.7. Nella risposta del 9 giugno 2022 l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. Il 23 giugno 2022 (doc. V) il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 31%, come stabilito dall’CO 1, oppure del 32 %, come postulato dall’avv. RA 1.
Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI assegnata.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Preliminarmente il TCA osserva che non sono oggetto di conte-stazione la stabilizzazione dello stato di salute al 1° maggio 2021 e la capacità lavorativa residua al 100% con rendimento completo in attività adeguate. Del resto, quest’ultima, in particolare, risulta plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2011.72 del 22 gennaio 2022 consid. 2.7 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati). In concreto, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° maggio 2021 (cfr. consid. 2.5).
2.7. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 95'442.06 (doc. 295, pag. 4 incarto LAINF), pari al “reddito da valido” di fr. 92'389.-- considerato dall’UAI nel progetto di decisione del 25 settembre 2018 (doc. 58, pag. 4 incarto LAINF) e rivalutato al 2021 (cfr. doc. 283, pag. 3 incarto LAINF).
In particolare, nel citato progetto di decisione l’UAI, per il raffronto dei redditi per gli anni 2014-2017, ha considerato un “reddito da valido” di fr. 92'389.-, puntualizzando quanto segue:
" Questo reddito è stato calcolato avvalendoci della media dei redditi percepiti nei tre anni precedenti il subentrare del danno alla salute; più precisamente gli anni dal 2010 al 2012. Quanto scaturisce dalla somma del reddito fiscale lordo e gli utili fiscali societari per gli anni considerati è il dato appena citato. Si ritiene corretto non aggiornare tale dato in quanto il risultato è scaturito dalla media di 3 anni altalenanti tra loro e quindi ritenuto sufficientemente rappresentativo dell’attività svolta” (doc. 58, pag. 4 incarto LAINF).
Nel ricorso del 23 maggio 2022 (doc. I) l’avv. RA 1 ha evidenziato quanto segue:
" (…) Nel caso particolare viene contestata l'indicizzazione. In occasione della decisione di prima istanza quale reddito presumibile da valido è stato ritenuto quello percetto dall'assicurato nei tre anni interi di lavoro precedenti la manifestazione dell'evento assicurato, ossia la malattia professionale. Si è dunque trattato degli anni 2010, 2011 e 2012, per i quali è stato reperito un reddito da valido di fr. 92'392.- . Sulla scorta dell'indice dei salari nominali 2011-2020, per le costruzioni, contesto nel quale era attivo RI 1, risulta un indice salariale di 101.7 nel 2012 e di 105.6 nel 2020. Ne discende che il salario di fr. 92'389.- nel 2020 dev'essere ritenuto di fr. 95'931.95 (fr. 92'389.- : 101.7 x 105.6) e non di fr. 95'442.06 ritenuto dalla CO 1. Il reddito da invalido fatto proprio dalla CO 1 ammonta a fr. 65'542.88. Ne discende che l'invalidità ammonta a 31.67 ([fr. 95'931.95 - fr. 65'542.88] / 95'931.95), da cui una rendita, per arrotondamento, del 32%. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3)
Nella risposta del 9 giugno 2022 (doc. III), l’CO 1 ha precisato quanto segue:
" (…) In sede di opposizione l'CO 1 ha riconosciuto che il guadagno da valido andava rivalutato non solo per il periodo 2017-2021 ma già dal 2012. La Regione sud ha effettuato il seguente calcolo:
Rivalutazione nominale dal 2013 al 2021
T1.1.10 F: Indice 2013: 102.3 Indice 2015: 102.5 T1.1.15 F: Indice 2015: 100 Indice 2020 103
CHF 92'389.00 x 102.5/102.3 x 103.0/100 = CHF 95'346.71 Anno 2021: ultima stima trimestrale +0.1% = CHF 95.35 Totale: CHF 95'443.00 (…).
Visto che i tre anni precedenti la malattia professionale sono gli anni 2010, 2011 e 2012 è di meridiana evidenza che deve essere fatto capo all'indice del 2013 e non a quello del 2012. (…)” (cfr. doc. III, pag. 2).
Il 23 giugno 2022 (doc. V) l’avv. RA 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…) In discussione vi è l'indicizzazione del salario da valido. II salario da valido è quello annuo medio negli anni 2010-2012. In primo luogo è doveroso che il salario percetto nel 2010 venga indicizzato sino al 2012 e così anche quello del 2011. Poi la media dev'essere effettuata sui tre salari così ottenuti. Ma l'indicizzazione del salario del 2010 e del 2011 non è stata effettuata. In secondo luogo la CO 1 afferma che essendo il salario medio quello del 2012 è di meridiana evidenza che l'indicizzazione debba essere fatta dal 2013. La cosa non è tanto meridiana. Il dato salariale è quello del 2012. La capacità di acquisto nel 2012 risulta dall'indice del 2012 non può che essere quella del 2012. Se il salario del 2012 dev'essere aggiornato al 2020 dev'essere raffrontata la capacità di acquisto nel 2012 con quella nel 2020. Se utilizzo quale dato di raffronto il dato del 2013 perdo un anno di indicizzazione, ossia al passaggio dal 2012 al 2013. (…)” (n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva preliminarmente che non è contestato il “reddito da valido” di fr. 92'389.- (media anni 2010-2012) bensì la sua indicizzazione (cfr. doc. I, pag. 3).
In particolare, deve essere stabilito se la rivalutazione nominale debba avvenire dal 2013 (al 2021), come operato dall’ammini-strazione nella decisione avversata, oppure dal 2012 (al 2021), come richiesto dal patrocinatore del ricorrente nel gravame.
A questo proposito Il TCA rileva preliminarmente che l’importo di fr. 92'389.- (media anni 2010-2012, ovvero dei 3 precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2013) costituisce il “reddito da valido” per l’anno 2013 (e non per l’anno 2012; cfr., tra le tante, la STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.6 in cui il “reddito da valido” relativo al 2011 è stato calcolato in base alla media degli anni 2008, 2009 e 2010, ovvero dei 3 precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2011, la STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.6 in cui il “reddito da valido” relativo al 2015 è stato calcolato in base alla media degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, ovvero dei 4 precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2015 e la STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020, consid. 2.12 in cui il “reddito da valido” relativo al 2017 è stato calcolato in base alla media degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ovvero dei 5 precedenti l’insorgenza del danno alla salute del 2017).
Il modo di procedere dell’CO 1 che ha rivalutato nominalmente il “reddito da valido” di fr. 92'389.- (per l’anno 2013) partendo dall’indice del 2013 appare pertanto corretto e condivisibile e va quindi tutelato (cfr., tra le tante, STF 8C-682/2021 del 13 aprile 2022, consid. 10.4.2).
In simili circostanze, la critica ricorsuale nei confronti dell’CO 1 per non avere proceduto alla rivalutazione nominale dal 2012 deve essere respinta.
Per i medesimi motivi (cfr., in particolare, le già citate STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.6, la STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.6 e la STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020, consid. 2.12) deve pure essere respinta la critica del patrocinatore dell’assicurato - sollevata per la prima volta davanti al TCA il 23 giugno 2022 (doc. V) - volta a contestare l’operato dell’amministrazione per non avere indicizzato i salari del 2010 e del 2011 al 2012 prima di effettuare la media tra i tre redditi 2010-2012.
Infine, appare corretta e condivisibile pure la riva-lutazione nominale del “reddito da valido” di fr. 92'389.- nel 2013 a fr. 95'443.- nel 2021 effettuata dall’CO 1 (e risultante dalla precitata risposta di causa del 9 giugno 2022 di cui al doc. III).
Stante quanto precede la censura ricorsuale del rappresentante del ricorrente all’operato dell’amministrazione per non avere ritenuto un reddito da valido di fr. 95'931.95 (cfr. doc. I, pag. 3) deve essere respinta.
Il "reddito da valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 95'443.-
2.8. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 65'542.88.
Il salario da invalido è stato quantificato tramite i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, attraverso la propria pubblica-zione “Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018”, giusta il quale un uomo adibito ad attività semplici percepisce un salario annuo medio di fr. 67'766.67 (TA1_tirage_skill_level_, livello 1, uomini, totale, 41.7 h/sett.), aggiornato nominalmente al 2021 in fr. 68'992.51 rispettivamente in fr. 65'542.88.- applicando una deduzione sociale del 5% ex DTF 126 V 75 “per tenere conto dei limiti funzionali” e più precisamente “per attività leggere” (cfr. doc. 278, doc. 283, pag. 3, doc. 295, pag. 4 incarto LAINF).
Tale importo - non contestato dal ricorrente - può essere fatto proprio da questa Corte.
Va tuttavia segnalato che, secondo la giurisprudenza federale più recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure ARES BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9). Ora, nel caso di specie, è indiscusso che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative leggere, e, pertanto, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio (cfr. consid. 2.6), motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata.
Il "reddito da invalido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 65'542.88 (fr. 68'992.51 meno 5% a titolo di deduzione sociale, che, come poc’anzi rilevato, costituisce l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato).
2.9. Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 65'542.88 con il relativo reddito da valido di fr. 95'443, si ottiene per il 2021 un grado d’invalidità del 31% ([95’443- 65'542.88] x 100 : 95'443 = 31.32% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
La decisione su opposizione dell'CO 1 che riconosce all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità del 31% va, di conseguenza, confermata.
2.10. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
L'incarto dell’CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.7).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 23 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti