RI 1Raccomandata
Incarto n. 35.2022.37
mm
Lugano 16 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 novembre 2020, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta a terra mentre cercava di scendere dalla propria autovettura e ha riportato contusioni al ginocchio, braccio e gomito destro.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 4 dicembre 2020, l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: ella è caduta all’indietro nel scendere la scala interna della propria abitazione e ha urtato a terra la regione sacro-iliaca, cervico-dorsale e la spalla sinistra.
L’artro-RMN della spalla sinistra del 10 febbraio 2021 ha evidenziato una tendinopatia del capolungo del bicipite, in presenza di una cuffia dei rotatori intatta (doc. 24 – fasc. 1).
L’esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, delle articolazioni sacro-iliache e cervicale ha mostrato un vizio di differenziazione al passaggio lombo-sacrale, artrosi interapofisaria a livello di L5-S1 e S1-S2 bilateralmente, nonché una rettilinizzazione della fisiologica curva di lordosi con tendenza all’inversione con fulcro in C5-C6 (doc. 28 – fasc. 1).
Anche questo sinistro è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.3. Alla chiusura dei casi, con decisione formale dell’11 marzo 2022, negata la propria responsabilità riguardo ai disturbi interessanti la regione omero-scapolare, lombo-vertebrale, l’anca sinistra, il ginocchio destro e i gomiti, l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 224 – fasc. 1).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 228 – fasc. 1), in data 18 marzo 2022, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 230 – fasc. 1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 4 maggio 2022, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che gli atti venga rinviati all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione e in subordine che l’amministrazione venga condannata a riconoscerle una rendita d’invalidità del 40.14% a contare dal 1° marzo 2022 e un’IMI del 25% almeno.
A sostegno delle proprie pretese, trattandosi dell’eziologia dei disturbi, il rappresentante dell’assicurata contesta che al relativo apprezzamento del medico __________ dell’CO 1 possa essere attribuito pieno valore probatorio in quanto sarebbe “… assolutamente carente nelle sue spiegazioni e quindi non risulta compiutamente motivato. I problemi ancora oggi riscontrabili ai gomiti e al polso destro (sistema mano-polso) devono essere tenuti conto nell’ambito della valutazione del grado di invalidità e nell’ambito dell’indennità per menomazione dell’integrità che al minimo deve essere rivista al rialzo, portandola dal 15% al 25%, pari a un’indennità di CHF 37'050.--. Negli scorsi giorni l’assicurata ha effettuato una visita presso il dr. med. __________, FMH chirurgia della mano, per un controllo della mano ed a entrambi i gomiti. Il relativo rapporto medico viene prodotto quale doc. D e ha a valere quale certificazione specialistica divergente suscettibile di generare dei dubbi (cfr. DTF 135 V 465) – circa la fondatezza della valutazione enunciata dai fiduciari dell’assicuratore. A parere del dr. med. __________ la situazione non si è stabilizzata e vi è un nesso di causalità tra quanto riscontrato e gli infortuni subiti.” (doc. I, p. 6).
Per quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1 contesta l’entità del reddito da valido ritenuto dall’istituto resistente. A suo avviso, il valore in questione avrebbe dovuto essere stabilito in applicazione della tabella RSS T17, anziché della TA1. In via subordinata, “…, in caso di mancato riconoscimento di applicazione della tabella T17 e quindi in caso di conferma da parte di questo Tribunale dell’applicazione della tabella TA1. si deve comunque riconoscere un livello di competenze 3 e non 2 come indicato dalla CO 1. (…). L’ultimo lavoro dell’assicurata, per 1 anno e mezzo, è stato presso una casa di riposo come Responsabile/governante con funzioni di conduzione. L’assicurata dispone di un titolo AFC di impiegata d’economia domestica, per quest’ultima professione è formatrice di apprendisti in azienda e soprattutto dispone di un titolo AFC di impiegata d’economia domestica, per quest’ultima professione è formatrice di apprendisti in azienda e soprattutto dispone del titolo di Responsabile del settore alberghiero – economia domestica per attestato professionale federale. In più dispone anche del titolo di perito d’esame per la professione di Pulitrice di edifici. L’assicurata è pertanto specializzata nel suo settore. (…). Il reddito da valido individuato dalla CO 1 Tabella TA1, 77, 79-82 Att. amm. e di serv. di supporto (senza 78) livello 2 non è pertanto corretto.” (doc. I, p. 9 s.).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 3 giugno 2022, il rappresentante della ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. Egli ha altresì prodotto ulteriore documentazione (doc. V + allegati).
1.7. Nel corso del mese di giugno 2022, questo Tribunale ha interpellato il patrocinatore invitandolo a precisare se l’assicurata era sempre intenzionata a sottoporsi agli accertamenti proposti dal chirurgo della mano dott. __________ e, nell’affermativa, a comunicare quando avrebbero avuto luogo le relative consultazioni (doc. VII).
Il 5 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha versato agli atti il rapporto, datato 13 giugno 2022, del dott. __________ (doc. VIII + allegato).
L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 6 luglio 2022 (doc. X + allegato).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, oggetto della lite è in ultima analisi il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità dell’IMI spettante all’assicurata.
Preliminarmente, il TCA è però chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimato a valutare il diritto alla rendita e l’entità della menomazione dell’integrità, prendendo in considerazione esclusivamente i postumi residuali interessanti la spalla sinistra, oppure no.
Concretamente, il patrocinatore dell’insorgente fa valere che l’amministrazione non lo sarebbe stata per quanto concerne i disturbi ai gomiti e al polso destro. A suo avviso, le certificazioni agli atti del dott. __________ conterrebbero degli elementi che farebbero dubitare della correttezza del parere espresso in proposito dal medico __________ (cfr. doc. I).
Questa Corte può pertanto limitare la propria disamina a questi due aspetti.
2.3. Disturbi ai gomiti e al polso destro: causalità con gli infortuni assicurati?
2.3.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.3.3. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito delle problematiche in discussione, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 230, p. 5 – fasc. 1).
In effetti, a margine della visita di chiusura dell’8 febbraio 2022, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato per quanto riguardava il polso destro era “… presente una diagnosi di capsulite post traumatica solo possibile: considerando che l’assicurata con l’utilizzo di una stecca ha ricevuto un beneficio dei sintomi che sono ricomparsi alla sospensione della terapia, considerando che l’artro-risonanza del polso destro del 25.10.2021 non ha riscontrato chiare lesioni post-traumatiche, considerando per stessa ammissione dell’assicurata l’assenza di disturbi rilevanti al polso destro a riposo, trovandoci a 15 mesi dalla data di un trauma contusivo senza presenza di chiare lesioni post traumatiche, considerando che l’assicurata guida l’autovettura per tratti tipo __________, considerando la presenza di un’instabilità radio-carpica oligosintomatica non post infortunistica, si ritiene la problematica al polso destro non più in connessione probabile con l’infortunio del 14.11.2020 ma solo possibile” e per quanto concerneva i gomiti i relativi disturbi “… non sono più da mettere in connessione probabile con i traumi del 04.12.2020 e 14.11.2020 ma in connessione solo possibile” (doc. 207, p. 7 s. – fasc. 1; il corsivo è del redattore).
In occasione della consultazione dell’8 ottobre 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha diagnosticato una sospetta tendinopatia bicipite brachiale e muscolo-brachiale ai gomiti bilateralmente, a destra più che a sinistra, come pure una sospetta instabilità radio-carpica al polso destro oligosintomatica. Egli ha riferito che le RMN dei gomiti effettuate l’11 maggio 2021 avevano messo in luce, a sinistra, una minima sfumata imbibizione edematosa all’inserzione distale del tendine brachiale con tendine normalmente inserito e, a destra, una minima tendinopatia inserzionale del tendine del muscolo brachiale senza interruzioni della sua continuità.
Lo specialista curante ha quindi formulato la seguente valutazione:
" (…) Per quanto riguarda l’infiammazione del muscolo brachiale confermo quanto già discusso durante l’ultima visita. Ha delle fasce elastiche da portare durante l’attività manuale più pesante. Può continuare con l’ergoterapia se ne ha beneficio e al bisogno utilizzare dei FANS da applicare localmente e da utilizzare per bocca. Non ritengo che ci sia un’indicazione per una terapia infiltrativa e escluderei qualsiasi approccio chirurgico visto quanto refertato sopra. Come già discusso durante l’ultima visita visto il persistere dei disturbi al polso, organizzo una RMN con artrografia per valutare la situazione capsulo-legamentosa e in particolare il legamento scafo-lunato. (…).” (doc. 153 – fasc. 1)
L’accertamento diagnostico disposto dal dott. __________ ha avuto luogo il 25 ottobre 2021. Esso non ha mostrato alcunché di patologico, fatta eccezione per una piccola alterazione degenerativa nel contesto del semilunare. Da notare che nel referto è stata esplicitamente esclusa la presenza di “evidenti alterazioni di segnale di significato traumatico recente a carico della TFCC.” (doc. 167 – fasc. 1).
Dal rapporto 17 novembre 2021 si apprende che il chirurgo della mano ha discusso con l’insorgente il referto dell’artro-RMN e che le ha proposto una terapia antalgica e antinfiammatoria con immobilizzazione del polso per tre settimane. In caso d’insuccesso, si sarebbe poi trattato di valutare l’indicazione per una terapia infiltrativa con anestetico locale e corticosteroidi (doc. 177 – fasc. 1).
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 ha di nuovo consultato il dott. __________ nell’aprile 2022. Dal relativo referto risultano le diagnosi di sospetta tendinopatia muscolo bicipite brachiale e muscolo brachiale ai gomiti bilateralmente, una sospetta instabilità radio-carpica al polso destro oligosintomatica, una lieve irritazione del nervo ulnare all’altezza del canale carpale sinistro e una sospetta capsulite post-traumatica al polso destro. Lo specialista curante ha poi affermato di aver discusso la comunicazione 21 febbraio 2022 dell’CO 1 e, al riguardo, di ritenere “… giustificato proporre un’infiltrazione probatoria di corticosteroidi ed anestetico locale in tecnica radio guidata, all’altezza dell’articolazione radio carpica che rimane dolente durante il movimento e in particolare sotto sforzo. Sospetto in questo senso un’instabilità post-traumatica di tipo dinamico a livello radio-carpico, eventualmente medio-carpico. (…). A dipendenza dell’effetto del risultato dopo l’infiltrazione decideremo il prosieguo del trattamento. Come ulteriore opzione diagnostica si potrebbe prendere in considerazione un’artroscopia diagnostica del polso destro. Su esplicita richiesta della paziente, organizzo un’ecografia per entrambi i gomiti nel quadro di una sospetta tendinopatia del bicipite brachiale e rispettivamente del muscolo brachiale.” (doc. D).
In corso di causa, al Tribunale è pervenuta copia del rapporto 13 giugno 2022 del dott. __________, dal quale si apprende che l’esame ecografico dei gomiti ha evidenziato una “… regolare rappresentazione ed inserzione dei tendini tricipite brachiale, bicipite brachiale e brachiale bilateralmente. Non borsite olecranica”, dunque l’assenza di “… gravi segni di tendinopatia delle fasce muscolari ad entrambe le braccia.”. D’altro canto, il chirurgo della mano ha proceduto a infiltrare la regione radio-carpica del polso destro con corticosteroidi e anestetico locale, riservandosi di decidere l’ulteriore procedere una volta conosciuto l’esito dell’infiltrazione (doc. H e doc. X1).
2.3.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5. Nella concreta evenienza, questa Corte non può confermare la decisione dell’amministrazione nella misura in cui ha dichiarato soltanto possibile l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra gli infortuni assicurati e la problematica interessante il polso destro.
In effetti, la valutazione espressa in proposito dal medico __________ (cfr. supra, consid. 2.3.3.), su cui si basa il provvedimento impugnato, risulta fondata su argomenti che, almeno a prima vista, non appaiono sufficientemente convincenti (ad esempio, il fatto che l’assicurata sia stata in grado di guidare per un tratto di strada piuttosto breve oppure la circostanza che, a riposo, ella non avverta dolori rilevanti), pertanto, non consente al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.
Inoltre e soprattutto, va rilevato che posteriormente alla visita __________ di chiusura, il chirurgo della mano curante ha disposto ulteriori accertamenti diagnostici a quel livello, sulle cui risultanze il medico fiduciario dell’CO 1 non ha evidentemente potuto pronunciarsi. Ora, è ovvio che se una fattispecie non è ancora stata compiutamente chiarita dal profilo diagnostico, non è possibile prendere posizione, con la necessaria cognizione di causa, sull’eziologia dei disturbi.
Per quanto riguarda invece i gomiti, questo Tribunale ritiene di poter validamente fare capo al parere del dott. __________, secondo il quale i relativi disturbi non costituiscono una conseguenza naturale degli infortuni subiti dalla ricorrente. In questo senso, occorre rilevare che gli accertamenti a cui è stata sottoposta RI 1 - anche quello effettuato dopo la visita di chiusura (l’esame ecografico del 13 giugno 2022) -, non hanno evidenziato la presenza di reperti patologici di rilievo, men che meno di natura traumatica.
Stante ciò, è da considerare accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza federale, che i disturbi che l’assicurata denuncia ai gomiti non si trovano in una relazione di causalità naturale né con l’evento del 14 novembre 2020 né con quello del 4 dicembre 2020.
L’istituto assicuratore era pertanto legittimato a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo astrazione (anche) da tale problematica.
2.3.6. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465). In effetti, l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del suo medico __________.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.3.5., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a chiarire se i disturbi riguardanti il polso destro costituiscono una conseguenza naturale dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati. In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto alle prestazioni dal profilo temporale e materiale. Essa valuterà segnatamente se la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico può essere mantenuta al 1° marzo 2022.
2.4. Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 4 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti