Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.33
Entscheidungsdatum
18.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.33

mm

Lugano 18 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 giugno 2013, RI 1, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, si trovava in sella alla propria motocicletta in compagnia della compagna quando ha frenato per evitare un gatto, la moto si è impennata sulla ruota anteriore ed è finito con la regione inguinale contro il serbatoio. I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati il giorno seguente, hanno diagnosticato in particolare una contusione del testicolo sinistro (doc. 1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 9 dicembre 2013, il curante ha attestato la chiusura della cura medica (cfr. doc. 34).

1.2. Nel corso del mese di ottobre 2021, l’assicurato ha informato l’amministrazione di essersi nel frattempo sottoposto a un intervento di embolizzazione delle vene spermatiche e, al riguardo, ha postulato il riconoscimento delle prestazioni sanitarie (doc. 42).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 dicembre 2021, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi urologici denunciati dall’assicurato non avrebbero costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del giugno 2013 (doc. 59).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 68), in data 29 marzo 2022, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 81).

1.4. Con tempestivo ricorso del 25 aprile 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga condannata a rimborsargli tutte le spese da lui affrontate in relazione alla problematica al testicolo sinistro (varicocele), argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Già la stringatissima valutazione del medico __________ del medico __________, dr. med. __________, “FMH in ortopedia e traumatologia”, dunque decisamente non specialista della materia, non può essere ritenuta decisiva, stante il fatto che riconosce apoditticamente – senza cioè addurre elementi oggettivi a comprova, ricordando che l’onere della prova spetta all’assicurazione – che i disturbi e l’operazione eseguita il 22 ottobre 2021 sono da ricondurre per lo meno “possibilmente” all’evento del 26 giugno 2013, essendo tuttavia il “varicocele … in genere una malformazione di origine morbosa e non infortunistica” (doc. H ultima pagina). Evidentemente il fatto che l’infortunio sia avvenuto al testicolo sinistro e il varicocele sia stato diagnosticato – guarda caso – proprio a sinistra dev’essere una straordinaria coincidenza per l’ortopedico.

(…).

Anche l’ulteriore stringata valutazione medica del dr. med. __________ (doc. B) non porta quegli elementi oggettivi necessari a scalfire il nesso di causa altamente verosimile tra infortunio e varicocele, anzi: intanto, il medesimo medico indica il nesso causale “altamente improbabile”, ossia senza escluderlo totalmente; ma poi, in particolare, egli attesta che “un nesso causale fra il trauma del 2013 e l’insorgere di un varicocele … nella letteratura scientifica (quale? Ndr)” è possibile proprio “in casi di traumi o lesioni neoplastiche retroperitoneali a monte dello scroto”, come si ritiene essere avvenuto quel 26 giugno 2013, allorquando, lo si torna a ribadire, RI 1, alla guida della sua moto frena bruscamente facendo sbattere violentemente il testicolo sinistro contro il serbatoio.

Comunque sia, premesso che prima dell’infortunio del 2013 il ricorrente non aveva mai patito sofferenze di alcun tipo alle parti basse, le predette valutazioni mediche si pongono in aperto contrasto con:

  • il certificato medico 25 ottobre 2018, in occasione del quale il dr. med. __________ aveva posto le diagnosi di “varicocele sin.” e di “oligo grave in paziente con ipotrofia gonadica bilaterale” in relazione con il “trauma didimo sin. 2013” (doc. D), vale a dire proprio il citato infortunio in moto di data 26 giugno 2013 (doc. C);

  • il certificato medico 27 settembre 2021, in occasione del quale la dr. med. __________ aveva posto la diagnosi di “obiettivamente didimi francamente ipotrofici, varicocele sinistro” in relazione con il “nel 2013 incidente della strada con trauma testicolare sx” (doc. F);

  • il certificato medico 21 gennaio 2022, in occasione del quale la dr. med. __________ attesta il “verosimile nesso causale tra trauma subito a livello del testicolo sinistro (2013) e comparsa di varicocele sinistro” (doc. I).” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi urologici (varicocele) lamentati dall’insorgente, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.5. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.

2.6. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.8. In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha negato che la problematica urologica costituisse una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso nel giugno 2013, facendo capo al parere del proprio medico __________ e a quello dello specialista interpellato nel quadro della procedura di opposizione (cfr. doc. 81, p. 4).

Dalle carte processuali emerge in effetti che, dopo aver ricevuto dall’assicurato la domanda di assunzione dei costi dell’intervento di embolizzazione eseguito nell’ottobre 2021 a causa della presenza di un varicocele a sinistra (cfr. doc. 42 e allegati), l’assicuratore convenuto ha sottoposto la questione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, con nota del 24 novembre 2021, ha ritenuto semplicemente possibile l’esistenza di un legame causale con l’infortunio poiché “una formazione di un varicocele è in genere una malformazione di origine morbosa e non infortunistica con probabilità preponderante.” (doc. 51, p. 1).

Nel corso della procedura di opposizione, l’amministrazione ha quindi disposto l’esecuzione di un approfondimento a cura del dott. __________, spec. in urologia presso la Clinica __________ di __________.

Con referto del 16 marzo 2022, lo specialista ha diagnosticato la presenza segnatamente di un varicocele di grado I – II a sinistra in stato dopo embolizzazione l’11 ottobre 2021, di un ipogonadismo bilaterale in stato dopo parotite in età infantile e di uno stato dopo trauma scrotale il 27 giugno 2013 (doc. 80, p. 1).

Questa la sua valutazione dell’eziologia del varicocele a sinistra:

" (…) In base agli esami sopra effettuati rilevo un sistema scrotale nei limiti su noto ipogonadismo possibilmente post infettivo (parotite infantile). Il residuo di varicocele a sinistra compatibile con buon esito da embolizzazione.

Il nesso causale fra il trauma scrotale sinistro e rispettivamente la zoospermia attuale è altamente improbabile in presenza di un ipogonadismo post-infettivo bilaterale pre-esistente, non spiegabile con un trauma unicamente unilaterale.

Un nesso causale fra il trauma del 2013 e l’insorgere di un varicocele, secondario è altamente improbabile in quanto nella letteratura scientifica non descritto se non in casi di traumi o lesioni neoplastiche retroperitoneali a monte dello scroto. Inoltre, la lateralità di sinistra è tipica per varicocele classico (90%). L’incidenza di un varicocele nella popolazione maschile post adolescente è del 15%

Le 2 patologie, trauma e varicocele, sono quindi eziopatologicamente sconnesse.” (doc. 80, p. 2).

Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato contesta che ai pareri dei dottori __________ e __________ possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio, tenuto segnatamente conto che il primo, in quanto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, non è particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa e che il secondo, con la sua “stringata valutazione medica”, non avrebbe fornito quegli “elementi oggettivi necessari a scalfire il nesso di causa altamente verosimile tra infortunio e varicocele” (cfr. doc. I).

2.9. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________ (che ha in sostanza confermato il parere del medico __________), specialista nella materia che qui interessa, in base alla quale è “altamente improbabile” l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento infortunistico del 26 giugno 2013 e la nota problematica urologica, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Innanzitutto, è utile precisare che, trattandosi di una ricaduta ex art. 11 OAINF, spetta all’assicurato, e non all’assicuratore, dimostrare che i disturbi che ne sono oggetto costituiscono ancora una conseguenza naturale dell’infortunio (cfr. supra, consid. 2.7.).

D’altro canto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, la Corte federale ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020 consid. 2.9.).

Nella presente fattispecie, l’infortunio è accaduto nel giugno 2013, la cura medica è stata dichiarata chiusa dal curante nel dicembre dello stesso anno ed RI 1 ha consultato per la prima volta un medico in ragione della patologia urologica nell’ottobre 2018 (cfr. doc. 45), a distanza quindi di circa cinque anni (dicembre 2013 – ottobre 2018).

Inoltre, anche la restante documentazione medica agli atti non appare atta a generare dei dubbi - neppure lievi (cfr. supra, consid. 2.9.) - a proposito della fondatezza dell’apprezzamento espresso dallo specialista in urologia interpellato dall’amministrazione.

Con il suo rapporto del 25 ottobre 2018, il dott. __________, specialista in urologia non si è peraltro pronunciato in merito all’aspetto eziologico dei disturbi. Il trauma del 2013 è stato riportato quale semplice dato anamnestico (cfr. doc. 45).

Lo stesso dicasi per il referto 27 settembre 2021 della dott.ssa __________, Capoclinica presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 44).

Per quanto concerne infine la certificazione 21 gennaio 2022 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna generale, ella ha sì sostenuto esservi un “verosimile nesso causale tra trauma subito a livello del testicolo sinistro (2013) e comparsa di varicocele sinistro” (doc. I), tuttavia il suo parere non è suscettibile di sminuire il valore probatorio riconosciuto alla valutazione del dott. __________, trattandosi di un’affermazione apodittica, priva di qualsiasi motivazione.

Inoltre, laddove il rappresentante del ricorrente sottolinea la circostanza che il varicocele è apparso dopo l’evento infortunistico del giugno 2013 che aveva interessato il testicolo sinistro, va segnalato che la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la nota affezione urologica (varicocele a sinistra) costituisse una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.

La decisione su opposizione impugnata deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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