Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.2
Entscheidungsdatum
30.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.2

mm

Lugano 30 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 giugno 2020, RI 1, nato nel 1964, docente presso la Scuola __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è scivolato dalle scale di casa e ha riportato, secondo il rapporto 4 giugno 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un trauma contusivo sul tallone sinistro senza evidenti fratture (doc. 29 – fasc. 2).

L’imaging radiologica (RMN dell’agosto 2020) ha poi mostrato la presenza di una lesione parziale della fascia plantare e di una lesione Split del tendine peroneo breve a livello del passaggio attorno al malleolo laterale (cfr. doc. 5 – fasc. 2).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 23 giugno 2020, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: nello spostare la motocicletta, egli ha perso l’equilibrio e la gamba sinistra è rimasta schiacciata sotto la moto. A margine del consulto del 2 luglio 2020, il Prof. dott. __________ ha refertato la presenza di una lieve tumefazione della caviglia con ematoma sottomalleolare mediale e una dolenzia alla palpazione del tallone (doc. 4 – fasc. 1).

Gli accertamenti diagnostici (ecografia del 3 dicembre 2020 e TAC del 10 dicembre 2020) compiuti a livello del polpaccio della gamba sinistra hanno evidenziato delle calcificazioni in esiti di strappo muscolare del gemello mediale (doc. 13 – fasc. 2).

Anche per questo secondo infortunio la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in data 23 luglio 2021, l’amministrazione ha emanato due distinte decisioni formali.

Con la prima, riguardante l’infortunio del 3 giugno 2020, essa ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2021 il nesso di causalità naturale e adeguata tra i disturbi lamentati e quell’evento (doc. 42 – fasc. 2).

Con la seconda, concernente il sinistro del 23 giugno 2020, la CO 1 ha pure negato che dopo il 31 luglio 2021 i disturbi denunciati dall’assicurato avrebbe ancora costituito una conseguenza naturale e adeguata di quell’infortunio (doc. 37 – fasc. 1).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 36 – fasc. 1 e doc. 40 – fasc. 2), in data 24 novembre 2021, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto delle sue prime decisioni (cfr. doc. 40 – fasc. 1 e doc. 50 – fasc. 2: “Siccome il nesso di causalità naturale tra gli eventi del 3 e del 23 giugno 2020 e disturbi attuali [è estinto, n.d.r.], CO 1 si riconferma nella propria decisione formale del 23 luglio 2021 e rigetta l’opposizione dell’assicurato.”).

1.4. Con tempestivo ricorso del 4 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, “soprattutto in relazione all’estinzione della causalità”, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) La causalità di queste due lesioni con gli infortuni suindicati è stata stabilita dai medici e confermata anche dal vostro medico fiduciario Dr. __________ nel suo rapporto del 24.5.2021.

Queste lesioni sono pertanto conseguenti ai due eventi suindicati secondo il principio della probabilità preponderante e non possono essere messe in relazione a presunte precedenti lesioni e/o disturbi.

Il trattamento per le due lesioni suindicate è stato considerato per il momento concluso dal medico fiduciario Dr. __________, potendo quindi procedere alla chiusura normale dei casi poiché non necessaria una cura nell’immediato; tuttavia non si può assolutamente escludere che in futuro ci possano essere ulteriori disturbi sempre in relazione causale, secondo appunto il principio della probabilità preponderante, con i due infortuni assicurati sopra menzionati (ricaduta) e che possano necessitare di una cura.

Una soppressione della causalità per eventuali futuri disturbi, come indicato nella decisione e nella decisione su opposizione della CO 1, non può pertanto in nessun modo essere ritenuta corretta poiché non provata e motivata dalla documentazione medica prodotta.

In questo senso, l’utilizzo da parte del Dr. __________ del concetto “quo ante” è quindi da intendere per la chiusura del caso (cure terminate) ma non certo per una cessazione della causalità per eventuali future ricadute concernenti le diagnosi sopramenzionate.

Risulta errato parlare di stato quo ante, poiché lo stato di salute del sottoscritto non può essere ritenuto identico a prima dei due infortuni. Infatti la precisazione del Dr. __________, consulente della CO 1, riguardo allo stato quo ante è da ritenersi sbagliata; infatti il medico nelle sue precisazioni riporta che “il decorso è favorevole e l’assicurato ha potuto riprendere l’attività amatoriale sportiva ad eccezione della corsa”, considerazioni confermate anche dal Dr. __________. Questo significa che non vi è “stato quo ante” se non è possibile ritrovare la stessa situazione (stato di salute) di partenza e nel caso specifico riprendere l’attività di corsa e quindi non si può pertanto parlare di estinzione della causalità.

Parlare inoltre di estinzione del nesso causale e poi precisare che in caso di ulteriori disturbi in relazione causale si potrà annunciare una ricaduta, lo ritengo altresì incomprensibile.

Durante tutta la durata dei casi in questione, non vi è mai stata inabilità lavorativa.” (doc. I)

1.5. La CO 1, in risposta ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.6. L’11 febbraio 2022, l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento, datato 10 febbraio 2022, del proprio medico consulente (doc. VIII + allegato).

L’insorgente, al quale è stato trasmesso il rapporto per osservazioni (doc. IX), è rimasto silente.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 era legittimata a negare dal 1° agosto 2021 l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi denunciati e gli infortuni assicurati, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.6. Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che la decisione dell’assicuratore resistente di dichiarare estinto dal 1° agosto 2021 il nesso causale naturale con gli infortuni del 3 e 23 giugno 2020, è fondata essenzialmente sul parere del proprio consulente medico.

In effetti, a margine della visita fiduciaria del 19 maggio 2021, diagnosticato uno stato dopo caduta dalle scale (3 giugno 2020) con rottura della parte laterale dell’inserzione della fascia plantare sul calcagno in favorevole evoluzione in terapia conservativa e uno stato dopo trauma muscolare distrattivo alla gamba destra (recte: sinistra, n.d.r.) (23 giugno 2020) con probabile strappo muscolare mediale con sanguinamento in favorevole decorso conservativo, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato chiuso il caso ai sensi della LAINF “… in stato quo ante raggiunto senza limitazioni durevoli funzionali.” (doc. 31, p. 6 – fasc. 1).

In corso di causa, è stata prodotta una “valutazione atti”, datata 10 febbraio 2022, dello stesso dott. __________, chiamato dall’assicuratore a prendere posizione sulle considerazioni espresse in sede di ricorso. Questo il suo tenore:

" (…) Per la problematica distrattiva muscolare alla gamba destra dopo l’evento del 23.06.2020 riconvalido il raggiungimento dello status quo ante ai sensi della LAINF senza aver riportato limitazioni durevoli.

Esercizi di stretching autogestiti sono da ritenersi adeguati ed opportuni al mantenimento di un adeguato trofismo della muscolare senza così facendo migliorare quanto già raggiunto a livello funzionale.

Riguardo all’evento del 03.06.2020 con trauma contusivo al tallone sinistro cadendo dalle scale e riportando la lesione della parte laterale dell’inserzione della fascia plantare del calcagno il trattamento è stato anche conservativo riferendo un significativo miglioramento e chiusura del caso da parte dell’ortopedico curante, come nella documentazione già allora valutata.

Per le conseguenze con questa lesione si giustifica però il raggiungimento di uno stato stabilizzato ai sensi della LAINF (e non status quo ante come da me riportato in visita conglobando le due fattispecie infortunistiche). In effetti il paziente riferisce tuttora una certa limitazione alla corsa come in questo tipo di lesioni è da aspettarsi.

Pur in presenza di queste limitazioni esse non rappresentano una lesione così grave da motivare eventuale erogazione di un’IMI ai sensi della LAINF.

Spero con queste ulteriori osservazioni di aver fatto chiarezza sulle conseguenze assicurative riportate dal paziente per i due infortuni subiti a giugno 2020.” (doc. VIII)

2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione della fattispecie enunciata dal dott. __________, tenuto conto delle precisazioni che egli ha fornito in data 10 febbraio 2022, considerato anche che dagli atti non emergono pareri specialistici divergenti.

Visto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che a far tempo dal 1° agosto 2021 RI 1 ha ritrovato lo status quo ante a margine dell’infortunio accaduto il 23 giugno 2020 che aveva interessato la gamba sinistra. Ciò significa che le conseguenze di quell’evento si sono nel frattempo completamente estinte (e, con esse, anche l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF) e che l’assicurato non avrà più la possibilità di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (in questo senso, si veda la STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005 consid. 2.2. e i riferimenti ivi menzionati).

Per quanto concerne invece il piede sinistro, interessato dall’evento traumatico del 3 giugno 2020, in base al parere del dott. __________, non vi sono più cure mediche suscettibili di migliorarne notevolmente lo stato, il quale va dunque considerato stabilizzato, ciò che comporta l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. Visto che il caso non è stato chiuso in ragione dell’estinzione del nesso di causalità naturale, l’insorgente avrà in futuro la possibilità di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF. Al riguardo, è però utile precisare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non potrà essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetterà piuttosto all’insorgente dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, potrà essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico della CO 1 (cfr. RAMI 1994 U 206, p. 326 ss.).

Il medico consulente dell’istituto resistente ha dichiarato che i postumi residuali dell’infortunio del 3 giugno 2020 non giustificano il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Il diritto a una rendita d’invalidità è escluso a priori visto che il ricorrente ha sempre conservato una completa abilità lavorativa nella sua abituale professione di docente, così come da lui stesso riconosciuto (cfr. doc. I).

In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve quindi essere annullata nella misura in cui è stato dichiarato estinto a contare dal 1° agosto 2021 il nesso causale naturale tra i disturbi al piede sinistro e l’infortunio del 3 giugno 2020.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 4 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi al piede sinistro e l’infortunio del 3 giugno 2020. Per il resto, essa è confermata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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11

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  • DTF 135 V 46528.10.2009 · 10.732 Zitate
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  • DTF 129 V 181
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  • DTF 126 V 360
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  • U 133/02
  • U 162/02
  • U 259/02