Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.11
Entscheidungsdatum
11.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.11

mm

Lugano 11 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 settembre 2020, RI 1, di professione agente commerciale e assicurato facoltativamente contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è caduto da una scaletta mentre stava per sostituire una lampadina di casa e ha picchiato a terra il gluteo destro (doc. 61).

L’esame di RMN dell’anca e del bacino del 25 settembre 2020 non ha mostrato particolarità (doc. 63). La RMN lombare del 21 ottobre 2020 ha invece evidenziato la presenza, a livello di L3-L4, di una piccola ernia discale subarticolare a destra con contatto con la radice di L4 a destra (doc. 58; si veda pure il doc. 46).

L’assicurato è stato dichiarato di nuovo abile al lavoro a contare dal 27 novembre 2020 (cfr. doc. 47).

1.2. Nel corso del mese di marzo 2021, RI 1 ha accusato una recrudescenza dei disturbi interessanti la colonna lombare con incapacità lavorativa totale a far tempo dal 10 marzo 2021 (cfr. doc. 47 e 48).

Il 3 aprile 2021, egli è stato sottoposto a un intervento di re-fenestrazione interlaminare L3/L4 a destra, sequestrectomia, microdiscectomia, decompressione della radice L4 a destra e chiusura di fistola liquorale (doc. 39).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2021, la CO 1 ha dichiarato estinto dal 17 marzo 2021 il proprio obbligo a prestazioni derivante dall’evento traumatico del settembre 2020, in quanto, a quel momento, l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine (doc. 29).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 25), in data 14 dicembre 2021, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 4).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che, annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 sia condannata a ripristinare il diritto alle prestazioni a contare dal 17 marzo 2021, in subordine che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione affinché, previa perizia, abbia a pronunciarsi sul nesso di causalità tra l’infortunio e l’affezione presentata e sulle relative prestazioni.

A sostegno delle proprie pretese l’insorgente argomenta in particolare quanto segue:

" (…) Ora, i medici che attestano l’esistenza di un nesso causale tra affezioni e infortunio sono almeno due (la dott.ssa __________ e il dott. __________, n.d.r.). Gli stessi hanno validamente attestato l’origine (o anche solo la concausa) eziologica dell’infortunio alla base delle patologie di cui soffre l’assicurato qui ricorrente.

Agli stessi si è pure allineato il Dr. __________.

Di contro l’assicuratore Lainf ha fatto esclusivo affidamento sulle valutazioni, invero parziali, non concludenti ed errate del Dr. __________.

Il medico quale fiduciario dell’assicuratore Lainf non ha difatti considerato l’onere della prova a carico di CO 1, né ha valutato l’ipotesi che l’infortunio possa anche solo essere una concausa delle patologie riscontrate. Nemmeno ha saputo escludere un effetto concausale, tantomeno ha saputo certificare l’esclusiva causa extrainfortunistica delle patologie e affezioni in esame.

Lo stesso medico si è peraltro abbandonato in considerazioni di natura giuridica (errate) eccedendo nel proprio compito.

Si tratta di un’ulteriore circostanza che non depone in favore delle sue conclusioni.

Il medico non è peraltro nemmeno uno specialista a livello ortopedico, reumatologico o neurologico.

… Alla luce di quanto precede non è pertanto possibile sostenere – come invece fa a torto CO 1 – che non sia stato dimostrato il nesso causale naturale (anche solo parziale) tra affezioni e l’infortunio, tantomeno che il nesso causale naturale ammesso inizialmente sia venuto meno.

Nemmeno è possibile fare affidamento sulle valutazioni del Dr. __________, tantomeno sostenere l’assenza di gravi e severi dubbi circa il suo operato a fronte delle conclusioni contrarie degli altri medici.

(…).” (doc. I)

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In replica e in duplica, le parti si riconfermano in sostanza nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni (doc. VII e doc. IX).

in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 17 marzo 2021 alle proprie prestazioni derivanti dall’evento infortunistico del 16 settembre 2020, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha sostenuto che l’infortunio del novembre 2020 ha peggiorato soltanto transitoriamente il preesistente stato morboso del rachide lombare con lo status quo sine raggiunto a distanza di sei mesi dall’evento medesimo, facendo essenzialmente capo al parere espresso in proposito dal proprio consulente medico.

In effetti, con apprezzamento del 21 maggio 2021, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’eziologia dell’ernia discale lombare di cui era portatore RI 1:

" (…) L’evento del 16.09.2020 non ha provocato lesioni strutturali ed ha reso clinicamente manifesta l’ernia discale L3/L4 preesistente all’evento, già in esiti di sequestrectomia L3-L4 e di altri interventi alla colonna lombare. La sintomatologia algica radicolare L4 destra insorta dopo l’evento del 16.09.2021 (recte: 2020, n.d.r.) è rimasta invariata e anche l’esame RM della colonna lombare effettuato il 16.03.2021 è sovrapponibile a quello eseguito il 21.10.2021 (recte: 2020, n.d.r.). In assenza di miglioramenti con le cure conservative, è stata posta l’indicazione per la decompressione chirurgica, eseguita il 03.04.2021.

(…).

L’evento del 16.09.2020 ha comportato un peggioramento solo temporaneo del quadro clinico preesistente, rendendo manifesta l’ernia discale L3/L4 destra e la conseguente compressione della radice L4 destra. Una origine traumatica dell’ernia discale è esclusa dalla dinamica dell’evento. Una modifica direzionale del quadro clinico preesistente a causa dell’evento del 16.09.2020 è esclusa dalla stazionarietà dei reperti clinici e radiologici, oltre che dalla dinamica dell’evento.

(…).

L’evento del 16.09.2020 ha comportato un peggioramento solo temporaneo del quadro clinico morboso preesistente, rendendo manifesta l’ernia discale L3-L4 destra, senza esserne la causa.

In questi casi lo status quo sine viene raggiunto a sei mesi dall’evento, conformemente alla dottrina medica e alla giurisprudenza del Tribunale Federale.

(…).

La re-sequestrectomia L3-L4 destra e la decompressione della radice L4 destra (intervento 03.04.2021) sono state eseguite per sanare la patologia preesistente all’evento del 16.09.2021 e non per le sue conseguenze.

(…).

Per le conseguenze dell’evento del 16.09.2020, a sei mesi dall’evento è stato raggiunto lo status quo sine, senza danni residui, con estinzione del nesso di causalità naturale.” (doc. 30)

Con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato fa in sostanza valere che alla valutazione del dott. __________ non può essere attribuito un sufficiente valore probatorio, segnatamente alla luce dei pareri specialistici divergenti presenti agli atti, i quali sarebbero atti a minarne l’attendibilità.

Con referto del 7 giugno 2021, la dott.ssa __________, Viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ha espresso le seguenti considerazioni in merito all’eziologia del danno alla salute in discussione:

" (…) dal punto di vista specialistico confermo che la sintomatologia del paziente è apparsa dopo una caduta accidentale in ottobre 2020, con consecutiva radicolopatia irradiante alla gamba destra sempre persistente nonostante il trattamento conservativo.

Confermo che nell’ultima risonanza magnetica prima del trauma risalente al 9.01.2017 un’ernia discale L3-L4 destra con conflitto di una radice lombare non era visibile, e dopo l’intervento di sequestrectomia sul livello più caudale L4-L5 destra in gennaio 2017 il paziente era asintomatico per qualsiasi tipo di radicolopatia fino al trauma in ottobre 2020.

Dal punto di vista neurochirurgico, c’è di conseguenza un chiaro impatto del trauma sulla sintomatologia che ha poi portato all’intervento il 03.04.2021 con risoluzione della sintomatologia in fase post-operatoria. (doc. 28)

Questo invece quanto è stato sostenuto dal dott. __________, Caposervizio di allergologia e immunologia clinica presso l’Ospedale __________ di __________, nel suo rapporto datato 25 gennaio 2022:

" (…) con questo scritto ribadisco come, prima della caduta con ricezione sul gluteo destro avvenuta in data 16.09.2020, il paziente in epigrafe non presentasse dolenzia e clinica alcuna a livello lombosacrale. Per quanto riguarda la mia valutazione, prima dell’evento in oggetto, non avevo infatti clinicamente riscontrato una problematica attiva a livello lombosacrale di tipo spondilogeno io radicolare.

Soltanto dopo la caduta accidentale del 16.09.2020, il mio esame clinico del 24.09.2020 mi fece sospettare un possibile distacco a livello dell’inserzione pertrocanterica del gluteo di destra ed è in questo contesto che feci eseguire una risonanza magnetica dell’anca destra così come del bacino, sempre nativa, che non mise in evidenza lesioni tendinee in sede pertrocanterica.

Solo nell’ulteriore decorso ad inizio ottobre 2020, vi era stata un’evoluzione dell’esame clinico con un cammino con zoppia antalgica a destra con dei riflessi osteotendinei presenti simmetrici senza deficit di forza controresistenza e con presenza di un’ipoestesia sulla parte laterale della gamba destra. Di fronte a questo nuovo peggioramento clinico e del sospetto di una problematica lombare ho provveduto a completare le indagini con una risonanza magnetica della colonna lombare il 21.10.2020 che ha evidenziato a livello L3/L4 una piccola ernia discale subarticolare destra con modesta stenosi recessuale a contatto con la radice di L4 a destra, sempre rimasta asintomatica a mia conoscenza fino a quel momento.” (doc. 2)

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento infortunistico del 16 settembre 2020 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della colonna lombare, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

In questo contesto, è utile segnalare che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).

Occorre precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato).

Nel caso di specie, oltre a fare proprio il parere enunciato dal dott. __________, l’assicuratore resistente, riferendosi alla giurisprudenza appena evocata, sostiene che non sarebbe adempiuto né il criterio della comparsa immediata della tipica sintomatologia né quello dell’idoneità dell’evento a causare la rottura del disco intervertebrale (cfr. doc. 4, p. 9 e doc. III, p. 3).

Da parte sua, l’avv. RA 1 contesta la fondatezza della posizione dell’amministrazione. A suo avviso, infatti, “dalle certificazioni mediche agli atti i dolori si sono manifestati subito dopo la caduta e presentavano un carattere radicolare”, rispettivamente “una caduta come quella in oggetto è senz’altro stata un avvenimento repentino e violento suscettibile di provocare una protusione del disco” (doc. VII).

Attentamente vagliata la documentazione all’inserto, secondo questa Corte, non risulta innanzitutto dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente dopo la nota caduta (rispettivamente entro il periodo di latenza tollerato dalla giurisprudenza federale [per le ernie discali lombari, si tratta di 8-10 giorni al massimo]), la tipica sintomatologia lombo-sciatalgica (radicolare).

Il ricorrente ha consultato per la prima volta un medico in data 24 settembre 2020, ovvero otto giorni dopo il trauma. A margine di quella consultazione, il dott. __________ ha refertato dei disturbi circoscritti alla regione dell’anca/bacino a destra (cfr. doc. 64, p. 1: “Indicazioni del paziente: Dolore invalidante 10/10 con impotenza funzionale maggiore anca destra.” e doc. 2: “… il mio esame clinico del 24.09.2020 mi fece sospettare un possibile distacco a livello dell’inserzione pertrocanterica del gluteo di destra ed è in questo contesto che feci eseguire una risonanza magnetica dell’anca destra così come del bacino, …” – il corsivo è del redattore).

Con rapporto del 2 ottobre 2020, relativo a una visita avvenuta il giorno stesso, il medico curante specialista ha fatto stato della presenza di “dolori anca e gluteo dx post trauma da 1 settimana”, senza nessun accenno a disturbi a livello lombare, né tantomeno a una sintomatologia radicolare (doc. 60 – il corsivo .del redattore).

In data 21 ottobre 2020, RI 1 è stato sottoposto a una RMN lombare disposta dal dott. __________, verosimilmente in occasione del consulto del 16 ottobre 2020 (a quest’ultimo riguardo, si veda il doc. 59). A titolo d’indicazione, dal referto radiologico figura: “Dolore sciatalgico in territorio L5 dx dopo trauma da caduta accidentale” (doc. 58).

Che i disturbi tipici di un’ernia discale sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo, è stato esplicitamente ammesso dallo stesso medico curante specialista, nel suo rapporto del 25 gennaio 2022 (cfr. doc. 2: “Solo nell’ulteriore decorso ad inizio ottobre 2020, vi era stata un’evoluzione dell’esame clinico con un cammino con zoppia antalgica a destra con dei riflessi osteotendinei presenti simmetrici senza deficit di forza controresistenza e con presenza di un’ipoestesia sulla parte laterale della gamba destra.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, non si può quindi sostenere che la tipica sintomatologia sarebbe apparsa immediatamente dopo l’infortunio. È vero che, con referto del 18 marzo 2021, il PD dott. __________, responsabile del Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che il “dolore ingravescente all’anca destra ed irradiante sulla parte laterale della coscia e gamba destra” persisteva dalla caduta (cfr. doc. 44), tuttavia, posto come egli abbia visitato l’assicurato la prima volta soltanto il 22 ottobre 2020, a quanto da lui affermato va attribuito un peso probatorio minore rispetto a quello dei rapporti del dott. __________, il quale ha certificato quanto da lui stesso direttamente refertato a margine delle consultazioni del 24 settembre, 2 ottobre e 16 ottobre 2020.

In questo senso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va attribuita proprio alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente medesima; si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014).

Sempre in questo contesto, è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. __________, già Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del redattore)

Dalle carte processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano realizzate nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione medica ha avuto luogo, come detto, a distanza di una settimana dal trauma.

Già per questa sola ragione, non può dunque essere ammesso né che l’evento infortunistico del 16 settembre 2020 abbia causato (in senso stretto) il danno alla salute qui in discussione né, in base alla giurisprudenza summenzionata, che esso abbia provocato un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente.

D’altro canto, questo Tribunale può seguire l’amministrazione anche laddove fa valere che la nota caduta non costituisce un evento idoneo a causare la rottura del disco intervertebrale (e quindi la protusione del materiale discale).

Dalle carte processuali emerge che l’insorgente è caduto da una scaletta con impatto al suolo sul gluteo destro. In sede di replica, è stato precisato che la caduta è avvenuta da un’altezza di circa 70 cm (cfr. doc. VII, p. 2).

A questo proposito, è utile segnalare quanto dichiarato dal dott. __________, già Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in un suo referto del 5 settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9 ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003, concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia del disco L2/L3 intraforaminale a destra:

" Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco intersomatico sano."

Alla luce di ciò, occorre ritenere che l’infortunio accaduto al ricorrente il 10 aprile 2006 - una caduta sul fondo schiena da bassa altezza -, non era idoneo a causare la lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente).

Stante tutto quanto precede, il parere espresso dal dott. __________, alla base della decisione impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha causato alcun danno morfologico ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale.

Per quanto concerne il referto 7 giugno 2021 della dott.ssa __________, nella misura in cui l’esistenza di un nesso causale naturale viene fatta dipendere unicamente dalla circostanza che “in gennaio 2017 il paziente era asintomatico per qualsiasi tipo di radicolopatia fino al trauma in ottobre (recte: settembre, n.d.r.) 2020” (doc. 28), esso non è suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del dott. __________.

In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato a priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che, trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

Il rapporto 25 gennaio 2022 del dott. __________ non appare parimenti atto a supportare quanto preteso dal rappresentante dell’assicurato. In effetti, nella misura in cui afferma che l’ernia oggettivata a livello di L3-L4 è “sempre rimasta asintomatica” fino al momento in cui è accaduto l’evento traumatico in discussione (cfr. doc. 2), egli sembra sostenere che l’ernia in quanto tale preesisteva all’infortunio e che quest’ultimo l’ha resa soltanto sintomatica, allineandosi in questo senso al parere del consulente medico della CO 1.

In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento traumatico assicurato dopo il 16 marzo 2021.

Questo Tribunale giudica congrua anche la tempistica valutata dal dott. __________. In effetti, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 marzo 2021, dunque per sei mesi, la CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza (trattandosi della colonna lombare, l’assicuratore è in effetti rimasto entro la forchetta temporale di 6-12 mesi stabilita dal TF).

La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 17 marzo 2021, deve essere quindi confermata e il ricorso respinto.

Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio richiesto dall’insorgente in via subordinata (rinvio degli atti all’assicuratore affinché disponga una perizia medica) in quanto è già sin d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

49