Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.8
Entscheidungsdatum
08.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.8

mm

Lugano 8 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 dicembre 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Chef de rang/service e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è caduto e ha riportato, secondo il rapporto 25 dicembre 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di __________, una frattura pluriframmentaria del radio distale con frattura dislocata dell’ulna sinistra (doc. 3).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con sentenza 35.2018.79 del 30 gennaio 2019, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 mediante la quale l’assicuratore aveva dichiarato estinto dal 1° gennaio 2018 il nesso di causalità naturale tra l’evento infortunistico del dicembre 2016 e i disturbi interessanti la spalla sinistra.

Il giudizio cantonale è cresciuto in giudicato.

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2020, la CO 1 ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera dal 1° agosto 2020 (doc. 209).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 210, 212 e 213), in data 11 dicembre 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 215).

1.4. Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino dell’indennità giornaliera a decorrere dal 1° agosto 2020 e, in subordine, il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie pretese, accertato che tutti i disturbi denunciati costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio occorso nel dicembre 2016, il patrocinatore dell’insorgente ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

Nel caso concreto, è palese che l’attività di “Chef de Rang/de service” non possa più essere svolta dal ricorrente, vista la limitazione nella mobilità del polso sinistro. Ciò è stato confermato da più medici, soprattutto dallo stesso dr. med. __________ (il cui parere è alla base della decisione della CO 1) (…). Allo stesso modo, è stato accertato da più medici che egli non potrà adempiere nessuna attività, nemmeno leggera, che implichi l’utilizzo della mano sinistra, visto che quest’ultima non può essere utilizzata neppure in appoggio (…). A tal proposito, va anche sottolineato che risulta molto difficile, nella pratica, adempiere qualunque tipologia di attività lavorativa, senza utilizzare una mano (sia che si tratti di lavoro nel settore secondario, che nel terziario). Infatti, anche un lavoro d’ufficio non è ipotizzabile. Si pensi ad esempio al fatto che il ricorrente avrebbe molta difficoltà anche solo nell’utilizzare un computer con una mano sola. Ne discende che il ricorrente dev’essere ritenuto completamente inabile al lavoro, anche nello svolgimento di qualsiasi attività che non sia il suo lavoro abituale.” (doc. I, p. 12)

1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, il patrocinatore dell’assicuratore ha sostenuto che la sospensione del versamento dell’indennità giornaliera dal 1° agosto 2020, si giustifica per il fatto che, a quel momento, non vi erano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di salute infortunistico ma pure per il fatto che, sempre a quel momento, l’assicurato avrebbe potuto mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in altro ambito, senza patire alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. I).

1.6. In data 3 marzo 2021, il patrocinatore dell’assicurato ha rinunciato alla possibilità di produrre nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

1.7. L’8 marzo 2021, il rappresentante dell’amministrazione ha comunicato a questa Corte di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. XI).

1.8. Il 10 marzo 2021, al Tribunale è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. X + allegati).

1.9. In data 2 giugno 2021, il rappresentante dell’insorgente ha informato il TCA che, con decisione formale dell’11 gennaio 2021, la __________ ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%, pari ad un capitale di fr. 22'230. Contro questo provvedimento è stata interposta opposizione (doc. XIII + allegati).

in diritto

2.1. Nel caso concreto, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a decorrere dal 1° agosto 2020, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale.

2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.4. A proposito dell’eventualità prevista dalla seconda frase dell’art. 6 LPGA, occorre rilevare che l'obbligo di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua in un'attività adatta, principio derivante dall'obbligo di diminuire il danno, costituisce l'eccezione al principio secondo cui la valutazione della capacità lavorativa deve essere stabilita in base alle limitazioni effettive nell'ultimo lavoro esercitato (sentenze 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 e U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.2, entrambe con riferimenti). Esso presuppone da un lato una prevedibile limitazione durevole della capacità lavorativa nell'occupazione esercitata fino al momento dell'infortunio e da un altro lato uno stato di salute stabile; un quadro clinico labile di una durata limitata nel tempo non è sufficiente (STFA U 108/05 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3; entrambe con riferimenti). Dall'altra parte però ci si deve attendere ancora un percepibile miglioramento dalla continuazione della cura medica dopo l'infortunio, perché altrimenti il diritto alle indennità giornaliere decade e deve essere esaminato il diritto alla rendita alla luce dell'art. 19 cpv. 1 LAINF (M. Schmidt, in: Kommentar zum Schweizersichen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, n. 9 ad art. 16 LAINF). Un'incapacità lavorativa di durata lunga, la quale impone di considerare lo svolgimento di un'attività lavorativa adattata, non sussiste finché alla luce degli atti medici può essere stabilita una prognosi, la quale secondo il principio della probabilità preponderante permetta di concludere che l'assicurato potrà riprendere la propria capacità lavorativa nell'attività svolta in precedenza, in maniera da escludere la continuazione del diritto alle indennità giornaliere (STFA U 108/05 consid. 4.1 con riferimenti).

Se risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle mutate circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le indennità giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio viene fissato da tre a cinque mesi (STF 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con rinvio alla DTF 141 V 625 consid. 4.1; cfr. anche STF 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del 20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio alla DTF 114 V 281 consid. 5b; M. Schmidt, n. 10 ad art. 16 LAINF; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n. 213 p. 973 con riferimenti).

Se l'assicuratore esige il reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative, l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera all'assicurato viene reso possibile di farsi un'idea sulla portata del cambiamento lavorativo richiesto (STF 8C_714/2018 consid. 4.4.4; STFA U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid. 1a).

2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione formale del 6 agosto 2020 e da quella, impugnata, che l’ha confermata dell’11 dicembre 2020, si evince che l’amministrazione ha fondato la decisione d’interrompere il versamento dell’indennità giornaliera, essenzialmente sul referto peritale 19 giugno 2020 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e dei nervi periferici (cfr. doc. 209, p. 209, p. 2, rispettivamente doc. 215, p. 4).

Dopo aver sottolineato come lo specialista in questione aveva dichiarato ormai stabilizzato lo stato di salute infortunistico, nel senso che “… non ci si poteva più attendere un miglioramento da interventi o cure attive” (doc. 215, p. 2), l’assicuratore convenuto ha indicato che, sempre secondo il dott. __________, l’assicurato, definitivamente incapace di esercitare la sua precedente professione di chef de rang/de service, sarebbe ancora in grado di svolgere a tempo pieno delle attività alternative confacenti, “… a condizione che esse non mettano sotto sforzo il polso sinistro e che non richiedano una forte flessione o estensione del polso.” (doc. 209, p. 1, rispettivamente doc. 215, p. 4). L’istituto ha quindi sospeso il versamento dell’indennità giornaliera a partire dal 31 luglio 2020, senza concedere all’assicurato un periodo di adattamento per il motivo che egli è “… già da più tempo senza lavoro” (doc. 209, p. 2), e ha operato un raffronto dei redditi, dal quale è risultato che RI 1 non patisce alcuna perdita economica (doc. 215, p. 4 che rinvia al doc. 209, p. 2).

Con l’impugnativa, il rappresentante dell’assicurato rileva dapprima che l’argomento relativo alla stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche non sarebbe pertinente al caso di specie, posto che “… tale giurisprudenza si riferisce alla cessazione del diritto alle cure appropriate dei postumi d’infortunio giusta l’art. 10 LAINF, e all’eventuale assegnazione di una rendita d’invalidità, e non alla sospensione nel versamento delle indennità giornaliere.” (doc. I, p. 18). D’altro canto, egli fa valere in sostanza che l’assicurato non sarebbe in grado di svolgere neppure un’attività sostitutiva adeguata. In questo contesto, il patrocinatore rimprovera all’amministrazione di non aver tenuto conto dei disturbi di natura neurologica (in realtà, il rappresentante fa riferimento a quelli psichici, cfr., in questo senso, il doc. X, p. 2: “Nel ricorso è stato diffusamente indicato e spiegato il problema riferito all’incapacità lavorativa del ricorrente a causa dei danni permanenti, così come è stata indicata la sussistenza del nesso di causalità tra l’infortunio occorso il 25 dicembre 2016 e i danni sia fisici che psicologici …” – il corsivo è del redattore), i quali costituiscono, al pari di quelli ortopedici, una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del dicembre 2016 (cfr. doc. I).

Il TCA osserva che non è contestata la circostanza che i disturbi interessanti l’estremità superiore sinistra costituiscono ancora, almeno in parte, una conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento traumatico del dicembre 2016 (doc. VI, p. 6: “D’altro canto può sicuramente essere ammesso un nesso di causalità fra i limiti funzionali residui del polso sinistro e l’evento, …”).

Trattandosi invece dei disturbi psichici, va rilevato che la CO 1 nega che essi si trovino in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio in questione (cfr. doc. VI, p. 6: “L’assicuratore qui convenuto non ritiene che possa essere seriamente ammesso un nesso di causalità adeguato fra eventuali disturbi psichici e l’evento.”). In proposito, questa Corte condivide la posizione dell’amministrazione, posto che, in presenza di un evento rientrante nella categoria degli infortuni leggeri o insignificanti - il ricorrente è rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato sul ghiaccio -, l’adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori. In effetti, secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Va ancora segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, una normale caduta oppure scivolata rientrano proprio in quella categoria d’infortuni (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 5, concernente una caduta dalla propria altezza, DTF 115 V 133 consid. 6 e RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta nel corso di una partita di calcio, STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, nonché STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 consid. 7; si veda pure la STCA 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 consid. 2.12. e la 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 31 luglio 2020, il TCA rileva che l’istituto resistente l’ha decisa per due motivi, da una parte in ragione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF, dall’altra in applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA (incapacità lavorativa di lunga durata, assicurato dichiarato totalmente abile in attività sostitutive adeguate e assenza di danno residuo).

Il rappresentante dell’insorgente non può essere seguito laddove pretende che la stabilizzazione delle condizioni di salute comporterebbe soltanto la fine del diritto alle prestazioni sanitarie ma non di quello all’indennità giornaliera (cfr. doc. I).

Difatti, l’art. 19 cpv. 1 LAINF (per l’indennità giornaliera, si veda pure l’art. 16 cpv. 2 seconda frase LAINF) prevede esplicitamente che il diritto alla cura medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita, il quale insorge qualora, segnatamente, dalla continuazione della cura medica non vi sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico (cfr. la DTF 134 V 109 consid. 4.1).

Chiarito questo aspetto, il TCA constata che a margine della consultazione del 20 marzo 2019, a distanza di nove mesi dall’intervento di artrodesi radio-scafo-lunata (12 giugno 2018), il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________, ha indicato che l’assicurato continuava a presentare un quadro algico poco chiaro senza indizi a favore di un correlato focale. Egli ha quindi affermato che, dal profilo chirurgico, restava ormai soltanto l’asportazione del materiale di osteosintesi (AMO), nella consapevolezza che essa non avrebbe verosimilmente influenzato la situazione in modo sostanziale (doc. 152).

Il 22 novembre 2019 ha avuto luogo l’intervento di AMO (doc. 172/3).

In occasione della visita di controllo del 5 dicembre 2019, il dott. __________ ha refertato la presenza di un importante stato algico a livello del polso e pure alla mobilizzazione delle dita, ponendo l’indicazione a sottoporre il ricorrente a un’intensa ergoterapia (cfr. doc. 175).

Con rapporto del 6 febbraio 2020, i sanitari della __________ hanno dichiarato di non aver potuto individuare una causa anatomica giustificante i disturbi denunciati dall’insorgente. Per questa ragione, essi hanno rinunciato a prescrivere ulteriori sedute di ergoterapia, così come un’ulteriore revisione chirurgica (cfr. doc. 177).

Dal referto peritale del 19 giugno 2020, si evince che il chirurgo della mano dott. __________ ha risposto positivamente alla domanda se da un’ulteriore cura medica ci si potesse ancora aspettare un notevole miglioramento dello stato di salute. Egli ha indicato che il problema principale è costituito da una patologia somatoforme che può essere curata soltanto grazie a un trattamento psicoterapico. Lo specialista consultato dall’amministrazione ha peraltro escluso che un approccio chirurgico, rispettivamente un procedere attivo, potesse ancora migliorare lo stato del polso sinistro (cfr. doc. 197, p. 48).

Alla luce della documentazione medica appena esposta, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine al diritto all’indennità giornaliera (agosto 2020), le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente erano stabilizzate, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi era più ha attendersi un loro notevole miglioramento.

In questo contesto, va ricordato che l’assicuratore convenuto non può essere tenuto a rispondere della problematica psichica lamentata dal ricorrente, la quale non costituisce una conseguenza adeguata dell’infortunio del dicembre 2016 (cfr. supra). D’altro canto, con riferimento alla risposta fornita dal dott. Wendling al quesito n. 4.2 (doc. 197, p. 48: “Bezüglich des Handgelenkes ist nur ein vorläufiger Endzustand erreicht, da die Arthrose durchaus sich noch im Verlauf der Jahrzehnte weiterentwickeln kann. Im Moment aber keine Indikation für aktives Vorgehen.” – il corsivo è del redattore), va segnalato che, qualora le condizioni di salute infortunistiche dovessero effettivamente peggiorare in futuro, all’assicurato è riservato il diritto di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF e chiedere la riapertura del caso.

In queste condizioni, occorre dunque concludere che la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal 1° agosto 2020 il diritto all’indennità giornaliera, di modo che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

A titolo abbondanziale, questa Corte rileva che, conformemente alla giurisprudenza federale citata al considerando 2.4., in assenza di misure terapeutiche suscettibili di migliorare lo stato di salute infortunistico, risulta inadempiuto uno dei presupposti per poter applicare l’art. 6 seconda frase LPGA. Come detto, il diritto all’indennità giornaliera è infatti decaduto in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione delle condizioni di salute con la conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata, spetta ora alla __________, competente per le prestazioni di lunga durata, definire il diritto a queste ultime, in particolare quello a una rendita d’invalidità ex art. 18 LAINF.

2.6. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 19).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, trattandosi in sostanza di decidere in merito alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dell’assicurato, alla luce della univoca documentazione medica agli atti e dei chiari principi che disciplinano la questione, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. Del resto, l’obiezione che egli ha sollevato al riguardo (cfr. doc. I, p. 18), risultava manifestamente infondata già alla sola lettura della norma di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF.

La domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

2.7. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione infortuni e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Cost.

  • art. 29 Cost.

LAINF

  • art. 10 LAINF
  • art. 16 LAINF
  • art. 18 LAINF
  • art. 19 LAINF
  • art. 21 LAINF
  • art. 54 LAINF

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAINF

  • art. 11 OAINF

Gerichtsentscheide

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