Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.71
Entscheidungsdatum
14.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.71

mm

Lugano 14 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 marzo 2017, RI 1, nato nel 1980, dipendente della ditta __________ in qualità di autista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha riportato la frattura scomposta del III. medio distale del femore destro, ferite lacero-contuse a livello del III. medio della regione antero-laterale della coscia destra della regione antero-mediale della coscia sinistra e della regione medio prossimale della gamba sinistra, la lesione a tutto spessore del muscolo sartorio della coscia sinistra, come pure le fratture dell’epifisi prossimale del femore sinistro e del piatto tibiale mediale a destra (doc. 19).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’8 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF ha posto termine alle prestazioni di corta durata, negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 47% (doc. 145).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 150, 163 e 189), in data 24 agosto 2021, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 194).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24 settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello RA 1, chiede, in via principale, l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 75% almeno e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione sul diritto alla rendita.

A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore censura in sintesi che alle valutazioni dell’esigibilità lavorativa espresse dai dottori __________ e __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente, chiedendo che la vertenza venga decisa facendo capo alle certificazioni agli atti del dott. __________, subordinatamente in base alle risultanze della perizia che chiede venga ordinata da questa Corte (doc. I, p. 10: “Il rapporto medico del Dr. med. __________ risponde perfettamente alle esigenze poste dalla giurisprudenza sopracitata e ha quindi (al contrario dei rapporti del dr. med. __________ e del Dr. med. __________) piena valenza probatoria. Non vi è, tra l’altro, alcun indizio concreto volto a mettere in causa per una qualsivoglia ragione la sua credibilità. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui tale perizia medica non dovesse essere ritenuta idonea rispetto alle esigenze giurisprudenziali di cui sopra e vi fosse quindi un dubbio quanto alla sua valenza probatoria, si chiede l’attuazione di una perizia giudiziaria completa volta ad accertare lo stato di salute del signor RI 1.”).

Trattandosi degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. __________ contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, nella misura in cui sono stati considerati la media totale della tabella TA 1 e il livello di competenze 1. A suo avviso, nella denegata ipotesi in cui venisse giudicata corretta l’applicazione del livello di competenze 1, occorrerebbe allora applicare il valore relativo al settore delle “att. amministrative e di servizi di supporto (senza 78)”, posto che “dalla lista della Tabella TA1 è l’unico settore in cui non pare si necessiti di competenze specifiche e, a mente degli scriventi, non dovrebbe necessitare di troppo stress fisico per l’assicurato.” (doc. I, p. 14).

Sempre secondo il rappresentante dell’assicurato, sarebbe a torto che la CO 1 non ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale. In effetti, l’assicuratore avrebbe “… eseguito un raffronto, senza considerare comunque l’esperienza lavorativa maturata dal signor RI 1 (che gli ha permesso quindi di ottenere più del minimo previsto dal CCL), con la media ticinese e non, come invece impone la giurisprudenza, con la media nazionale. La media nazionale (cfr. ad esempio doc. D) per un magazziniere è di poco meno di CHF 53'000.00 annuali, cifra che è comunque maggiore del 14% (45'600.00/53'000.00 = x/100; 100 – x = 14) rispetto al salario dell’assicurato.” (doc. I, p. 15).

Per quanto concerne la decurtazione sociale decisa dall’assicuratore, il patrocinatore ritiene insufficiente, e peraltro neppure adeguatamente motivata, quella decisa dall’assicuratore resistente (10%) e pretende che ne venga applicata una del 20% almeno (cfr. doc. I, p. 16).

1.4. La CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale (per un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Nella presente fattispecie, è innanzitutto contestata la valutazione dell’esigibilità lavorativa. Al riguardo, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento enunciato dal PD dott. __________ (doc. 194). In sede di risposta di causa, la CO 1 ha peraltro precisato che, quand’anche si volesse considerare una riduzione del rendimento del 20 (così come sostenuto dal dott. __________) o addirittura del 30% (così come preteso dal dott. __________), l’esito della lite non potrebbe essere quello che auspica l’insorgente (doc. IX, p. 10 s.).

Da parte sua, il patrocinatore dell’assicurato fa valere che il referto del dott. __________ (né del resto quello del dott. __________) non rispetterebbe le esigenze giurisprudenziali in materia di valore probatorio di un rapporto medico e chiede che ci si fondi invece sulla valutazione del dott. __________, specialista da lui privatamente consultato (cfr. doc. I).

Questa Corte osserva che il 13 marzo 2019 RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, per conto dell’assicuratore LAINF convenuto.

In quell’occasione, il fiduciario ha diagnosticato uno stato dopo incidente stradale del 18 marzo 2017 con limitazione della deambulazione con necessità di regolari cambi di posizione, iperalgie di tipo neurale dalla coscia a distale a tutta la gamba e limitazione funzionale del ginocchio destro con ridotta caricabilità.

Il dott. __________ ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale professione di autista/magazziniere ma in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività adeguate, ovvero delle “attività leggere e prettamente sedentarie senza dover regolarmente deambulare ˃ 100 metri, poter cambiare posizione al bisogno sia da seduto che in piedi, non dover salire/scendere scale specialmente se a pioli, non dover sollevare/portare/spostare pesi ˃ 10 kg.” (doc. 126).

Nel quadro della procedura di opposizione, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna. Dal suo rapporto, datato 20 gennaio 2020, si evince la diagnosi di esiti di incidente stradale del marzo 2017 con persistenti dolori ortopedici e neuropatici agli arti inferiori e limitazioni funzionali significative.

Egli si è così espresso a proposito delle conclusioni espresse dal dott. __________:

" (…) È invece necessario correggere la valutazione della capacità lavorativa in un’attività adatta. concordo solo parzialmente con il perito della Assicurazione CO 1 in merito alle limitazioni funzionali, che è necessario ridefinire: l’assicurato può svolgere solo attività leggere e prevalentemente sedentarie che permettano di alternare liberamente la posizione seduta e la posizione eretta, può deambulare lentamente su terreno pianeggiante fino a 100 metri.

Non può deambulare su terreno accidentato anche su tratti brevi, non può deambulare in modo ripetuto su scale, non può salire su scale a pioli, non può assumere posizioni in equilibrio, non può accovacciarsi e inginocchiarsi, non può sollevare-portare-spostare pesi superiori ai 10 kg.

Anche in attività con queste caratteristiche, l’assicurato non può lavorare con un rendimento pieno. In particolare, i dolori continui e persistenti limitano la capacità di concentrazione, riducono la velocità di esecuzione di qualunque attività e richiedono pure pause regolari. Inoltre si deve considerare che anche avendo la possibilità di alternare liberamente la posizione seduta e la posizione eretta, in posizione seduta l’assicurato deve mantenere una posizione non ergonomica a causa dell’impossibilità di sedersi con il tronco eretto e alla necessità di cambiare continuamente posizione sulla sedia, mentre in posizione eretta deve alternare continuamente il carico sulle due gambe per evitare il peggioramento dei dolori. L’intensità variabile dei dolori agli arti inferiori non permette all’assicurato di garantire la continuità del suo rendimento sull’arco della giornata. Per questo motivo, ritengo che in un’attività adatta alle sue condizioni di salute, che rispetti i limiti funzionali e di carico descritti in precedenza, l’assicurato possa lavorare sull’arco della normale giornata lavorativa con un rendimento massimo del 70% in un’attività che gli permetta di gestire in modo autonomo il flusso di lavoro. In un’attività con flusso di lavoro continuo, l’assicurato può garantire al massimo un rendimento del 50% sull’arco della normale giornata lavorativa. La diminuzione del rendimento è dovuta alla diminuita velocità di esecuzione e alla necessità di effettuare regolarmente delle pause.” (doc. 164, p. 7)

L’amministrazione ha chiesto al dott. __________ una sua presa di posizione in merito alle considerazioni enunciate nel frattempo dal dott. __________. Con rapporto del 3 giugno 2020, il fiduciario ha osservato che le due valutazioni si sovrappongono per quanto riguarda gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico. D’altro canto, egli ha giudicato “… adeguato al massimo proporre una riduzione di un 10-20% del rendimento lavorativo in attività adeguate e questo per aumentata lentezza di esecuzione e intercorrenti pause di circa 10 minuti ogni ora oltre alla canonica pausa a metà mattina, mezzogiorno e mezzo pomeriggio già contemplate nel normale orario lavorativo” (doc. 167).

Questo, in particolare, il tenore del referto che il dott. __________ ha elaborato il 24 giugno 2020:

" (…) In conclusione, la mia valutazione coincide con quella del Dr. med. __________, per quanto riguarda i riscontri oggettivi e le limitazioni funzionali e di carico.

Di fronte allo stesso quadro clinico, non è inusuale che due medici apprezzino in modo diverso l’esigibilità lavorativa medico-teorica. Nel caso concreto, il Dr. med. __________ considera una diminuzione del rendimento lavorativo dell’ordine del 10-20%, mentre da parte mia una diminuzione del rendimento del 30-50%. Per quanto mi riguarda, ribadisco la mia valutazione, ritenendo che disturbi residui conseguenti all’evento del 18.03.17 non permettano lo svolgimento di un’attività lavorativa in misura superiore a quanto da me descritto.” (doc. 171)

A fronte della divergenza di opinioni esistente a proposito dell’esigibilità lavorativa, le parti hanno concordato d’interpellare un perito esterno (cfr. doc. 181: “Dopo aver discusso con il cliente, le comunico che preferiamo effettuare una perizia esterna. A tal proposito si chiede che il signor RI 1 venga visitato dal perito, in modo che egli possa avere un quadro chiaro del suo stato di salute.” – il corsivo è del redattore).

All’allora patrocinatrice dell’insorgente è stato concesso di pronunciarsi sulla persona del perito designato (PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia), così come sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 181: “In allegato Le trasmetto come promesso le lettere d’incarico e il questionario delle domande che trasmetterò al Dr. __________ per eseguire la sua perizia medica. Ha delle osservazioni e/o commenti?”).

In data 3 settembre 2020, l’avv. __________ ha postulato che il tenore della domanda n. 5 venisse precisato (cfr. doc. 178).

Questi i quesiti che sono stati finalmente sottoposti al perito amministrativo:

" (…).

  1. Anamnesi?

  2. Disturbi secondo la descrizione dell’assicurato?

  3. Constatazioni mediche?

  4. Diagnosi?

  5. Domande concernenti impedimenti rilevanti e durevoli per un’invalidità nella professione (diminuzione del rendimento nell’attività lavorativa):

5.1 Quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurato non potrà più eseguire in maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?

5.2 Qual è la percentuale di questi impedimenti nella sua attuale professione di autista/magazziniere (in rapporto un’attività del 100%)?

5.3 Qual è la percentuale di questi impedimenti in un’altra attività confacente (in rapporto un’attività del 100%)?

Si prega di descrivere le singole mansioni nel modo più dettagliato possibile (si prendano come esempio le formulazioni sotto riportate):

(…).

  1. Eventuali osservazioni complementari?” (doc. 179)

Alla luce di quanto precede, l’amministrazione ha dunque incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Dal referto datato 26 ottobre 2020 si evince che il perito amministrativo ha personalmente visitato l’assicurato il 23 ottobre 2020 e che gli sono stati messi a disposizione gli atti e il dossier radiologico.

Dopo aver sintetizzato l’anamnesi del ricorrente e averne descritto lo status clinico e radiologico a livello degli arti inferiori, il dott. __________ ha dichiarato che le lesioni delle parti molli della coscia destra comportano “… una mobilità limitata del ginocchio destro a causa delle aderenze e le lesioni della coscia sinistra causano dei dolori residuali dovuti alla distruzione muscolare abbastanza estesa senza lesioni ossee rilevanti. A livello terapeutico sarebbe da discutere una rianimazione completa del movimento del ginocchio destro per raggiungere una flessione aumentata tramite una liberazione delle aderenze della coscia (intervento di Judet). Un’ablazione del materiale di osteosintesi sarebbe pure auspicabile vista l’età del paziente” e che “un adattamento lavorativo è certamente indicato per questo paziente in un’attività più leggera che permetta di alternare la posizione seduta e la camminata.”. Trattandosi dell’esigibilità lavorativa, secondo l’esperto amministrativo, “in una professione con lavoro leggero con possibilità di alternare la posizione seduta e la camminata il paziente sarebbe abile al 100%, per esempio in un lavoro d’ufficio. Attualmente è inabile completamente nella sua attività di autista/magazziniere. Con misure mediche chirurgiche sarebbe eventualmente possibile un aumento al 50% come autista/magazziniere.” (doc. 183).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.

In effetti, va rilevato che le parti hanno concordato di sottoporre la fattispecie a un perito esterno con lo scopo precipuo di derimere la divergenza di opinioni esistente tra i dottori __________ e __________ a proposito dell’entità della riduzione del rendimento nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata (del 10-20% secondo il primo, del 30-50% per il secondo). Ora, con il referto peritale, il dott. __________ è pervenuto alla conclusione che l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 100% (si presume senza alcun discapito di rendimento), senza però minimamente confrontarsi con le valutazioni espresse dai medici interpellati in precedenza dalle parti, ciò che le parti non gli hanno del resto chiesto esplicitamente di fare (cfr. supra, consid. 2.5.).

Ora, considerando che, allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del PD __________ non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti all’assicuratore resistente affinché inviti l’esperto amministrativo a spiegare puntualmente i motivi per i quali egli ritiene, se lo ritiene, di doversi scostare dai pareri espressi dai dottori __________ e __________, considerando l’assicurato totalmente abile in attività idonee (circa la possibilità per un tribunale cantonale di rinviare gli atti all’amministrazione quando si tratta semplicemente di delucidare, precisare oppure completare una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

Nell’attesa di conoscere l’esito del complemento istruttorio, questa Corte ritiene prematuro affermare che RI 1 non avrebbe in ogni caso diritto a una rendita.

Questo Tribunale osserva inoltre che, in base a quanto dichiarato dal dott. __________, sembrerebbero esservi ancora dei provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare lo stato di salute infortunistico dell’insorgente. Anche questo aspetto merita di essere approfondito, con riferimento alla decisa estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° ottobre 2019 e tenuto conto di quanto prevede la succitata STF 8C_614/2019 (cfr. supra, consid. 2.2.). In questo contesto, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_43/2017 del 1° giugno 2017 consid. 2.3, il TF ha precisato che la questione della stabilizzazione dello stato di salute, quale presupposto per la nascita al diritto alla rendita, non può crescere in giudicato.

L’assicuratore convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare dal 1° ottobre 2019 alla luce degli esiti del complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione formale.

2.8. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 24 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 24 settembre 2021.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

47