Raccomandata
Incarto n. 35.2021.61
mm
Lugano 11 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2020, RI 1, dipendente della ditta __________ di ____________ in qualità di casseratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha subito l’amputazione della falange distale del primo dito della mano destra nell’utilizzare la sega circolare per tagliare un pezzo di legno (cfr. doc. 8 e doc. 51, p. 1).
Già il giorno successivo, egli è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione con un lembo peduncolato neuro-vascolare di Moberg (doc. 10).
Nel corso del mese di maggio, si è resa necessaria una seconda operazione, concretamente una revisione del moncone e cura di neuroma (doc. 48).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ben presto manifestato dei problemi psichici (cfr. doc. 51, p. 2).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 novembre 2020, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 30 novembre 2020 “data la mancanza di postumi infortunistici adeguati” (doc. 110).
A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 116), in data 10 giugno 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In quella sede, è stato precisato che i dolori interessanti l’arto superiore destro erano imputabili a una problematica morbosa a livello del rachide cervicale, mentre per quelli al pollice destro non era stato trovato un sufficiente sostrato organico oggettivabile (da cui la necessità di procedere a un esame del nesso di causalità adeguata, non dato) (doc. 142).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 luglio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5%, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Egli lamenta, in primo luogo, il fatto che la situazione post-infortunistica non può ancora essere considerata, a suo dire, stabilizzata. Il pollice amputato gli procura ancora forti dolori ed è tuttora seguito dai suoi medici per questo problema.
Ciò premesso, egli prende atto delle risultanze mediche agli atti, in particolare dell’apprezzamento medico espresso dal Dr. __________ il 5 maggio 2021. Al riguardo egli si duole del fatto di non essere stato convocato in agenzia per sottoporsi alla visita di chiusura.
Espresse queste considerazioni, egli postula almeno il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità (in seguito: IMI), conformemente a quanto previsto dall’articolo 36 cpv. 2 OAINF.
Al riguardo, si osserva che è indubbio che l’assicurato, destrimane, ha subito una menomazione dell’integrità in modo durevole, che lo condizionerà per tutta la vita.
Giusta l’allegato 3 OAINF, la perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice dà diritto ad una IMI del 5% dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Tenuto conto del petito del ricorso (cfr. supra, consid. 1.3.), l’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali dell’infortunio del febbraio 2020 (amputazione della falange distale del pollice destro), l’insorgente ha diritto a un’IMI, oppure no.
Il TCA prende atto che il ricorrente non contesta la circostanza secondo la quale i disturbi interessanti l’arto superiore destro trovano la propria origine in una problematica extra-infortunistica presente a livello del rachide cervicale (in questo senso, si veda del resto il rapporto 17 dicembre 2020 del dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 132: “… la sintomatologia riferita a livello dell’arto superiore destro, a mio avviso, era di origine cervicale e così posso confermare il mio dubbio diagnostico. (…). Capisco che il nesso causale a livello dei dolori di origine cervicale non sussiste con la problematica a livello della mano post-infortunio.” – il corsivo è del redattore). Incontestato è parimenti il fatto che i dolori lamentati al pollice amputato non correlano con una patologia organica oggettivabile e che perciò, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. la DTF 135 V 465 consid. 5.1), determinante diventa l’esistenza di un nesso di causalità adeguata, da esaminare in applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133; in concreto non data, aspetto pure rimasto incontestato).
Nell’atto di ricorso si fa valere che lo stato di salute infortunistico non era ancora stabilizzato al momento in cui l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni (sebbene venga poi pretesa l’assegnazione di un’IMI, prestazione che presuppone proprio che le condizioni di salute non siano più suscettibili di migliorare notevolmente grazie a ulteriori provvedimenti terapeutici). Al riguardo, il TCA osserva che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 30 novembre 2020, in quanto i disturbi al pollice destro e quelli all’arto superiore destro non erano più spiegabili con le conseguenze dell’evento assicurato. Le conseguenze (morfologiche) dell’amputazione sono state adeguatamente curate (cfr. supra, consid. 1.1.) e non appaiono più suscettibili di ulteriori miglioramenti.
2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.6. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha negato al ricorrente il diritto a un’IMI (cfr. doc. III).
Con apprezzamento del 20 luglio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha così valutato l’entità della menomazione dell’integrità riportata dall’assicurato:
" (…).
Decorso secondo gli atti
Per brevità si rimanda all’apprezzamento medico del 04.05.2021.
Apprezzamento
Nella tabella IMI 3.2, foto nr. 1, è rappresentata un’amputazione prossimalmente dell’articolazione interfalangea del pollice per giustificare il valore minimo del 5%.
Nel caso dell’assicurato si tratta di un’amputazione distalmente all’articolazione interfalangea con una ricostruzione del tessuto quasi alla metà del dito.
Valutando strettamente l’amputazione, la stessa giustificherebbe il 2.5%. Questo valore però non raggiunte il limite minimo del 5% previsto per dare diritto ad IMI.” (doc. 149)
Da parte sua, il rappresentante di RI 1 pretende il riconoscimento di un’indennità del 5% in applicazione della Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF. In questo contesto, egli rimprovera al medico ____________ di aver enunciato la propria valutazione soltanto in base alla documentazione a sua disposizione, senza dunque visitare personalmente l’insorgente (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questo Tribunale non vede motivi per discostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa.
Dagli atti, in particolare dal rapporto operatorio del 3 febbraio 2020 (cfr. doc. 10), risulta del resto che in effetti si è trattato di un’amputazione del pollice destro soltanto subtotale, non avendo l’assicurato perso l’integralità della falange distale (polpastrello), lesione quest’ultima che avrebbe dato diritto a un’IMI del 5% (cfr. la Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF e la Tabella n. 3.2 [“Atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs”] edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, figura 1).
Il patrocinatore del ricorrente non può infine essere seguito laddove rimprovera al medico fiduciario dell’amministrazione di non aver proceduto a una visita personale. In effetti, per costante giurisprudenza, anche a un rapporto elaborato da un medico interno all’amministrazione basandosi sui soli atti, può essere attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b/ee e la STF 8C_173/2018 del 24 maggio 2018 consid. 3.2). Nel caso concreto, il dott. Pippow ha avuto a sua disposizione l’integralità della documentazione disponibile, dalla quale emerge chiaramente la natura della menomazione riportata dall’assicurato. Non presta pertanto il fianco a critiche il fatto che egli abbia rinunciato a visitare RI 1.
In esito a tutto quanto precede, l’impugnativa presentata dall’assicurato, mediante la quale è stata chiesta l’assegnazione di un’IMI del 5%, deve essere respinta.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 9 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti