Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.45
Entscheidungsdatum
17.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.45

PC/sc

Lugano 17 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Paola Carcano, vicecancelliera

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8 aprile 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 maggio 2006 RI 1, nato il __________ 1944, a quel tempo attivo quale dipendente presso la ditta __________ di __________ in Ticino (attivo quale indipendente dal 1° luglio 2007, in pensione dal 1° maggio 2009), durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac; ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________ di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7). L’istituto assicuratore (in casu: CO 1) ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato si è sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di fisioterapia.

Dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 29 novembre 2007 del dr. med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 42), l’CO 1, con decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 29) confermata su opposizione il 27 novembre 2008 (doc. 59), ha proceduto alla chiusura dell'infortunio con piena abilità lavorativa dal 26 agosto 2008 nell'attività di riferimento.

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

Nel frattempo l’assicurato ha annunciato il 14 febbraio 2008 una ricaduta, assunta dall’CO 1 che ha riconosciuto un’inabilità lavorativa media nella misura del 75%, corrispondendo la relativa indennità giornaliera fino al 31 marzo 2009 (doc. 86). In seguito l’CO 1 ha dato il benestare per diverse sedute di fisioterapia (doc. 112 e 136).

1.2. In data 26 settembre 2019 RI 1 ha chiesto un aiuto finanziario all’CO 1 (doc. 137), inteso come aiuto domiciliare per la moglie (doc. 161). Preso atto della nota del 1° ottobre 2019 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia (giusta il quale l’assicurato non aveva diritto ad una indennità per menomazione dell’integrità - di seguito: IMI -; doc. 139), in data 1° ottobre 2019 l’CO 1 ha informato l’assicurato che non poteva entrare nel merito della sua richiesta di aiuto domiciliare/-finanziario, in quanto non contemplato nel catalogo delle prestazioni LAINF (doc. 140). In data 22 ottobre 2019, l’CO 1 ha informato l’assicurato che “La valutazione medica del 1° ottobre 2019 ha confermato che il decorso di guarigione è stato positivo. Qualche disturbo residuo è comprensibile, ma non rende tuttavia necessaria una cura medica. (…). Non è nemmeno possibile giustificare un’indennità per menomazione dell’integrità ai sensi dell’articolo 24 della legge. (…). Su richiesta (motivandola con documentazione medica) siamo disposti a rilasciare una decisione formale suscettibile di ricorso. (…).” (doc. 141). In data 11 dicembre 2019 l’CO 1 ha ribadito all’assicurato la propria posizione (doc. 149).

1.3. In data 23 luglio 2020 RI 1 ha chiesto un aiuto domiciliare all’CO 1 (doc. 170). A suffragio della propria richiesta ha prodotto il certificato medico del 5 giugno 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato (doc. 166).

1.4. Esperiti gli accertamenti medici del caso (in particolare, la Artro RM del 30 ottobre 2020 della spalla destra: doc. 181), dopo avere preso atto dello scritto del 19 gennaio 2021 dell’assicurato (giusta il quale: “(…) il mio stato di salute non è per nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la mia situazione familiare a causa della progressiva invalidità della mia consorte mi obbliga a delle mansioni che fino a qualche mese fa non erano necessarie e non fanno che acuire lo stato doloroso (aiuto sollevamenti e spostamento, e svolgimento di tutte le faccende domestiche). (…).”: doc. 190) e dopo avere raccolto agli atti le valutazioni del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, (in particolare, l’apprezzamento medico del 9 marzo 2021: doc. 195), con decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su opposizione l’8 aprile 2021 (doc. 198), l’CO 1 ha indicato che le conseguenze dell’infortunio non erano peggiorate, per cui non era indicata la ripresa di una cura medica e che le condizioni per riconoscere un’IMI non erano adempiute, non essendo in presenza di un danno importante in relazione con l’infortunio assicurato.

1.5. Con tempestivo ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Il 23.5.2006 nello scaricare dal camion una trazione SLM-V della lunghezza di 4.50 meth e del peso di circa 40 chili, il collega manca la presa e lascia cadere il cassone al suolo. L'assicurato che teneva il cassone con le due mani subisce un contraccolpo alla spalla destra. (…) La ripresa del lavoro al 50% viene fissata con il 1.7.2007. Data che coincide con la scissione consessuale del rapporto dalla __________.

La decisione d'interrompere il rapporto di lavoro fu motivata dal fatto che mancava solo un paio d'anni al pensionamento e che a causa della sua prolungata assenza dal lavoro la formazione di un altro dipendente che lo avrebbe rimpiazzato era giunta a buon punto.

Inoltre sperava di guarire e grazie alle sue conoscenze e capacità avrebbe potuto svolgere attività quale indipendente.

L' attività che svolgeva nella ditta __________ è descritta nel rapporto ispettivo del 22.7.2008. Per circa 2/3 era dedicata a lavori amministrativi e di consulenza mentre per circa1/3 era attività di cantiere). A tale rapporto e a precisazione si aggiunge che il rapporto di lavoro di lavoro con la ditta __________ era iniziato negli anni settanta con mansioni di responsabile della filiale ticinese. L'interruzione del rapporto di lavoro con la ditta __________ ha avuto conseguenze determinanti per quanto concerne la definizione del caso dal lato assicurativo. Infatti la CO 1 non ha più dovuto confrontarsi con il probabile mancato rendimento nell'attività cantieristica che avrebbe probabilmente giustificato la concessione di una rendita.

Infatti il dottor __________ nel suo rapporto del 19.12.2007 considerava il paziente abile solo nella misura massima possibile e chiedeva una visita da parte del medico __________ della CO 1 anche per la valutazione dell'eventuale menomazione dell'integrità. La visita da parte del medico __________ dottor __________, poi assurto alla carica di direttore dell'Agenzia CO 1, verrà eseguita il 29.11.2007.

Negli anni seguenti innumerevoli sono gli episodi di riacutizzazione dei dolori alla spalla destra che si manifestano con attività ripetitive o sforzi o movimenti con il braccio destro in elevazione.

Considerazioni:

È errato affermare che al momento dell’infortunio aveva già raggiunto l'età ordinaria del pensionamento e quindi non sono date le premesse per accordare prestazioni sotto forma di rendita (scritto 22.10.19). Nel 2006 aveva 63 anni d'età!

Piuttosto fantasiose le affermazioni del dottor __________ (1.9.2020) laddove afferma" vedo più un problema sociale e non di origine infortunistico".

Non è neppure condivisibile il suo apprezzamento del 9.3.2021 nel quale considera i disturbi alla spalla destra unicamente dovuti all'età e all'attività come giardiniere, pulizia vetri e faccende domestiche. Attività queste svolte solo in maniera sporadica come generalmente svolgono tutte le persone che posseggono un'abitazione. Non si è chiesto il dottor __________ come mai, malgrado i 76 anni dell'assicurato, non ha disturbi alla spalla sinistra?

È piuttosto lecito chiedersi se è opportuno che il dottor __________ redigga degli apprezzamenti sulla quale si basa una decisione che in larga misura sono valutazioni fatte a suo tempo dal dottor __________ attualmente suo diretto superiore. (…)” (doc. I, pag. 1 e 2).

RI 1 ha, quindi, concluso chiedendo quanto segue:

" Che vengano disposti accertamenti medici da parte di uno specialista indipendente per dirimere il diritto o meno ad un indennizzo per la menomazione dell'integrità.

Venga riconosciuto il diritto a cure in caso di necessità in quanto i disturbi alla spalla destra sono conseguenza d'infortunio e non di malattia.

Che l'Amministrazione valuti, basandosi sull'attività che svolgeva l'assicurato al momento dell'infortunio, se la lesione alla spalla destra avrebbe verosimilmente causato degli impedimenti giustificanti un indennizzo sotto forma di rendita.

Si chiede al Tribunale l'assistenza gratuita con la rinuncia a prelievo di spese di giustizia.”. (doc. I, pag. 2).

1.6. Nella risposta del 14 maggio 2021, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Sembra che egli in primis contesti quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…) L'CO 1 non intende entrare nel merito di un'ev. domanda di riconsiderazione di detta decisione su opposizione. I termini per un'ev. domanda di revisione sono ampiamente scaduti. (…) L'CO 1 per anni - malgrado il fatto che le condizioni dell'art. 21 cpv. 1 LAINF non erano adempiute - ha preso a carico diverse sedute di fisioterapia. Tale situazione non può essere tollerata sine die. (…)” (doc. 3, pag. 2)

1.7. Il 24 maggio 2021 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). In particolare, ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Non è mia intenzione contestare in primis quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…). La decisione rilasciata il 27.11.2008 ha ignorato completamente l'ultimo giudizio medico ed è quindi manifestamente errata perché si basava non già sull'attività che svolgevo al momento dell'infortunio ma su una possibile attività che era mia intenzione svolgere dopo che avevo lasciato la ditta __________. Se si considera che per un terzo svolgevo attività di cantiere questa decisione ha avuto gravi conseguenze. (…). La RM del 30.10.2020 conclude per segni indiretti di probabile ri-lesione trasmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla cavità articolare alla borsa subcraniale. La situazione non appare per nulla chiara e per nulla sostenibile che sulla scorta degli atti si possa affermare che non sussiste un danno all'integrità e che ulteriori cure che si rendessero necessarie non vengano prese a carico dell'CO 1. Auspico che i giudici di questo Tribunale emettano un giudizio equo onde mettere fine a questa penosa situazione. Si chiede l'assistenza gratuita e la rinuncia al prelievo di spese di giustizia. (…).” (doc. V, pag. I e 2)

1.8. Il 28 maggio 2021 l'CO 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, oppure no. Parimenti litigioso il mancato riconoscimento di un’IMI.

Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura le domande ricorsuali, sulle quali l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Parimenti dicasi per le censure ricorsuali volte a contestare precedenti decisioni dell’’amministrazione, riportate al consid. 1.1 e 1.2, sono cresciute in giudicato.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. 197, pag. 4) si evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo al parere del 9 marzo 2021 (doc. 195) del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia (cfr. doc. 195, pag. 3).

Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti del proprio medico curante, che i disturbi alla spalla destra sarebbero conseguenti all’infortunio del 23 maggio 2006. Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.

A proposito di quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Il TCA constata innanzitutto che il 23 maggio 2006 RI 1, durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac; ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________ di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7). L’assicurato si è sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di fisioterapia. Ha pure avuto una ricaduta nel corso del 2008. In seguito ha continuato a sottoporsi a svariate sedute di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

In data 5 giugno 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato, ha attestato quanto segue:

" (…). Egli soffre di dolori cronici alla spalla destra, in peggioramento nel corso degli ultimi anni, che si riacutizzano alla messa sotto carico svolgendo le mansioni domestiche (pulizia vetri, … ) e di giardinaggio. Chiedo pertanto il benestare per un aiuto domestico 1-2x settimana.” (doc. 166)

L’Artro RM del 30 ottobre 2020 della spalla destra ha messo in evidenza quanto segue:

" Difetto ferromagnetico inserzionale da pregressa tenorrafia sul tronchite che rende impossibile la valutazione dello stesso. Segni indiretti di probabile ri-lesione transmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla cavità articolare alla borsa subacromiale. Associata artrosi acromion-claveare che configura un conflitto sul ventre muscolare dello stesso sovraspinato normo-trofico.” (doc. 181)

Il 19 gennaio 2021 l’assicurato ha indicato quanto segue:

" (…) il mio stato di salute non è per nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la mia situazione familiare a causa della progressiva invalidità della mia consorte mi obbliga a delle mansioni che fino a qualche mese fa non erano necessarie e non fanno che acuire lo stato doloroso (aiuto sollevamenti e spostamento, e svolgimento di tutte le faccende domestiche). (…)” (doc. 190)

Nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) il medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, ha rilevato quanto segue:

" (…) Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne, dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo a causa della normale degenerazione del decorso della vita. Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra del 30.10.2020. Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla, peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non infortunistica. Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento infortunistico. Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico del rispettivo assicuratore malattia. Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”

2.10. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, ritiene che il parere espresso il 9 marzo 2021 (doc. 195) dal dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi alla spalla destra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel mese di maggio 2006, è dettagliato e approfondito e rispecchia quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora gli svariati certificati medici agli atti del medico di famiglia dell’assicurato, dr. med. __________. Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, e alle conclusioni a cui è giunto. Del resto, il medico di famiglia - che è specialista FMH in medicina interna generale e, quindi, non della materia che qui ci occupa - non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e non si è espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito alla valutazione operata dal medico __________.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 marzo 2021 (doc. 195).

Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020, consid. 2.9).

Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti (cfr. consid. 1.1 e 1.2), non può essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del 23 maggio 2006 abbia provocato i disturbi alla spalla destra denunciati nel 2020 dall’assicurato.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, costituissero una conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 23 maggio 2006.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni (in particolare, con espresso riferimento alla cura medica), la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11.

2.11.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.11.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.11.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.11.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.11.5. Nella concreta evenienza, con decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su opposizione l’8 aprile 2021 (doc. 198), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.

L’assicurato ha contestato pure la negazione di un'IMI e chiede che venga rivalutata sulla base di una perizia (doc. I, pag. 2).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) del dr. med. __________, giusta il quale:

" (…) Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne, dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo a causa della normale degenerazione del decorso della vita. Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra del 30.10.2020. Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla, peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non infortunistica. Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento infortunistico. Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico del rispettivo assicuratore malattia. Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che nei certificati medici agli atti (cfr., in particolare, doc. 166, 172, 176 e 183) del medico di famiglia (dr. med. __________) - che giova ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa - non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).

La decisione su opposizione impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.

2.12. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una perizia, come richiesto dall’insorgente: cfr. doc. I, pag. 2), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

68