Raccomandata
Incarto n. 35.2021.44
PC/sc
Lugano 16 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 febbraio 2017, verso le ore 11:30, RI 1, nato il __________ 1969, di professione vetraio presso la __________ di __________ al 100% dal 13 settembre 1986 e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava a __________, è “caduto da un piccolo ponteggio mentre sostituiva un vetro” (doc. 1).
L’ecografia alla spalla destra dell’8 marzo 2017, refertata dal dr. med. __________, ha messo in evidenza una “Piccola lesione focale compatibile con lesione da impatto del sovraspinato” (doc. 11).
L’artro-RM della spalla destra del 29 dicembre 2017, refertata sempre dal dr. med. __________, ha messo in evidenza una “Rottura transmurale che interessa la porzione anteriore del sovraspinato. Buono il trofismo del ventre muscolare.” (doc. 18).
Il 14 dicembre 2018 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia spalla destra, ricostruzione del sovraspinato ed infraspinato dopo tenotomia del capolungo del bicipite, compressione sottoacromiale”, eseguito dal dr. med. __________ (doc. 53).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, anche intensa.
Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio al 12 marzo 2017 e dal 25 ottobre 2018 al 20 agosto 2019, l’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa abituale al 50% (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto del 50%) a partire dal 21 agosto 2019 (doc. 84, 115, 116 e 117).
Nel frattempo, in data 19 aprile 2019 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 82).
1.2. Preso atto delle risultanze della visita __________ dell’11 febbraio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 148), il 2 ottobre 2020 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° dicembre 2020, ritenuto come secondo il parere del medico __________ ulteriori cure mediche non erano suscettibili di migliorare sostanzialmente la capacità lavorativa (doc. 184).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche della nota inerente la valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 23 dicembre 2020 del precitato medico __________: doc. 200), con decisione del 27 gennaio 2021, l’CO 1 ha negato all’assicurato sia una rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità nullo) sia un’IMI (in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica: doc. 207).
L’CO 1 ha considerato, nel 2020, un reddito da valido di Fr. 66'768.- (calcolato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro) e un reddito da invalido di Fr. 69'265.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2020, senza applicare alcuna deduzione sociale, cfr. doc. 207).
1.4. In ambito AI, con progetto di decisione del 1° febbraio 2021, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha preannunciato a RI 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera (grado di invalidità: 50%) dal 1° ottobre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa; art. 28 LAI) al 31 ottobre 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute: 21 agosto 2019; art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità nullo (doc. 209).
1.5. Dopo avere preso atto dell’opposizione formale del 24 febbraio 2021 (doc. 212), completata il 2 marzo 2021 (doc. 215), dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 e dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 16 marzo 2021 (doc. 218) del precitato medico __________ riguardante l’IMI, con decisione su opposizione del 30 marzo 2021 (doc. 220) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione.
1.6. Con tempestivo ricorso del 3 maggio 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, “È stabilito che il reddito da invalido preso considerazione per il raffronto dei redditi da CO 1 errato e che per il calcolo dello scapito economico il reddito da invalido da considerare quello reale (all'80%) e non quello ipotetico statistico. È riconosciuta quindi una rendita d'invalidità Lainf in favore del signor RI 1 a far tempo dalla fine del versamento delle IG e un'IMI adeguata” e, in via subordinata, “Al reddito da invalido ipotetico è applicata una deduzione sociale del 25% ed è riconosciuta quindi una rendita d'invalidità Lainf in favore del signor RI 1 a far tempo dalla fine del versamento delle IG e un'IMI adeguata.” e, in via ancora più subordinata, “Gli atti sono ritornati a CO 1 per esperire nuovi accertamenti e emanare una nuova decisione” (cfr. doc. I, pag. 6 e 7).
Il patrocinatore dell’insorgente critica l’operato dell’amministra-zione per non avere considerato quale reddito “da invalido”, quanto effettivamente percepito dal suo cliente nell’attività abituale (presenza 100% con riduzione di rendimento del 20%), da ritenersi adeguata secondo l’esigibilità posta dal medico __________. Di modo che, il suo assistito avrebbe diritto ad una rendita LAINF del 20%, pari al discapito economico che subisce, con effetto al giorno seguente la sospensione delle indennità giornaliere LAINF.
Il rappresentante del ricorrente puntualizza, inoltre, quanto segue:
" Nella denegatissima ipotesi in cod. lod Tribunale non voglia ritenere corretto, se non doveroso, decidere in tal senso, si ritiene che CO 1 debba ridefinire l'esigibilità lavorativa del signor RI 1, ridefinendo altresì il reddito ipotetico da invalido dal quale si dovrà perlomeno applicare una deduzione sociale massima del 25%, che sorprendentemente, CO 1 non ha applicato (nemmeno in misura minore), per tener adeguatamente conto dell'insieme delle difficoltà che il signor RI 1 avrebbe a percepire il reddito statistico da invalido.
Nello specifico, gli aspetti medici, la formazione, l'età, l'assenza di qualsivoglia altra esperienza professionale, ma, altresì, il fatto che l'assicurato si vedrebbe privato di un'attività sicura per un'attività ipotetica, che, in nessun caso, anche svolgendola al 100% gli permetterebbe di ottenere il reddito che concretamente può ad oggi ottenere anche solo svolgendo l'attuale professione all'80%, giustificano una riduzione sociale massima dal reddito ipotetico da invalido.
Anche in siffatte circostanze, con la deduzione sociale in parola, dal raffronto dei redditi risulterebbe un grado d'invalidità Lainf indennizzabile con effetto al giorno seguente la sospensione delle indennità giornaliere Lainf.
Inoltre contestata anche la negazione di un'IMI che si chiede venga rivalutata.
La certificazione medica del Dr. __________ del 21 aprile 2021, conforta le osservazioni fatte dal datore di lavoro in merito alla resa del signor RI 1 in attività considerate ancora esigibili da CO 1 e che in nessun caso può essere quantificata al 100% (cfr. rapporto medico).
In subordine si chiede dunque che CO 1 esperisca come richiesto dal medico in parola una perizia ortopedica e si determini nuovamente in merito al diritto a una rendita d'invalidità Lainf e a un'IMI in favore del signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6).
A suffragio delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 produce, oltre a svariata documentazione già agli atti (doc. A1-A7), il certificato medico del 21 aprile 2021 del dr. med__________, specialista FMH in medicina interna generale (doc. A8).
1.7. Nella risposta del 14 maggio 2021 (doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Il 25 maggio 2021 l'avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. V).
1.9. Il doc. V è stato inviato alla patrocinatrice dell’CO 1 per conoscenza (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’IMI, oppure no.
Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° dicembre 2020 e il reddito “da valido” di fr. 66'758.-.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6).
2.6. Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________ dell’11 febbraio 2020 (doc. 148) il dr. med. __________, si è così espresso in merito all’esigibilità lavorativa:
" L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a leggeri tra i 5 i 10 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso. Può sollevare e portare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg talvolta.
Di rado può eseguire lavori pesanti tra i 25 e i 45 kg e non più lavori molto pesanti superiori ai 45 kg. Può sollevare oltre l'altezza pesi fino a 5 kg spesso e oltre i 5 kg di rado.
Può eseguire il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso. Può eseguire il maneggio di attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo spesso. Di rado può eseguire lavori molto pe-santi. Può eseguire lavori con la rotazione della mano molto spesso. Può eseguire lavori sopra la testa talvolta. Nessuna limitazione per lavori in rotazione del busto. Nessuna limitazione per lavori in posizione seduta e inclinata e in piedi e inclinata in avanti. Nessuna limitazione per lavori in posi-zione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Lavori in posizione di lunga durata: nessuna limitazione in posizione seduta e in piedi e a libera scelta. Nessuna limitazione per gli spostamenti, camminare fino e oltre 50 m. Molto spesso può camminare per lunghi e su terreni accidentati. Può salire le scale molto spesso, può salire su scale a pioli talvolta. Nessuna limitazione nell'uso delle due mani e stare in equilibrio.”
Il medico __________ ha, poi, concluso per una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100% (tempo pieno con un rendimento completo).
Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario e posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora gli svariati certificati medici agli atti dello specialista curante, dr. med. __________ (cfr., in particolare, i doc. 115, 116, 123, 131, 138, 170 e 175). Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, dato che si esprimono unicamente con espresso riferimento alla capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale (50%) e non in merito all’esigibilità lavorativa e alla capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Il TCA non ignora neppure i certificati medici agli atti del medico di famiglia dell’assicurato, dr. med. __________, in particolare, quello del 13 novembre 2020 (doc. 197; giusta il quale “(…) Il pz lavora tutto il giorno ma con rendimento ridotto, deve fare delle pause e soprattutto non può alzare pesi di più di 20 kg sotto la cintura, dalla cintura alle spalle di 10 kg, sopra le spalle di 5 kg. La sua capacità lavorativa è quindi limitata, ritengo che abbia quindi diritto a una rendita parziale di invalidità che gli permetta di poter continuare a lavorare nell’attuale posto di lavoro come vetraio, e di un indennizzo.”) e quello del 21 aprile 2021 (doc. A8; giusta il quale: “(…) Ribadisco quanto ho affermato nel mio precedente scritto del 13.11.20. Il Signor RI 1 presenta delle limitazioni nell' uso della spalla dx e sotto sforzo lamenta dolori, le sue prestazioni lavorative sono limitate. Nella valutazione dell'ortopedico della CO 1 ci si è limitati solo a accertare la mobilità conservata e alla constatazione della presenza di muscolatura ma non è stata valutata la capacità dell'uso della spalla dx e dell'arto sup. dx lavorando quindi contro resistenza e alzando pesi. Le limitazioni che il pz ha riportato sono da considerare per qualsiasi tipo di lavoro manuale non avendo il pz formazione professionale per un lavoro di alto tipo.
Nei considerandi della decisione si afferma che la diminuita integrità deve essere valutata in modo astratto senza considerare le particolarità del soggetto. Fatto sta che il soggetto Signor RI 1 ha dei problemi concreti (eventuale perdita del posto di lavoro con conseguenze socio-famigliari) causate dai postumi di questo infortunio che non li vengono riconosciuti. Ritengo sia opportuno richiedere il parere di un altro ortopedico”). Tuttavia, pure essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D'altra parte la valutazione del medico di famiglia - che è specialista FMH in medicina interna generale e, quindi, non della materia che qui ci occupa - seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (in particolare, con riferimento al rendimento lavorativo dell’assicurato), non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4)
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
Le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate (in particolare, che non sarebbero esigibili con un rendimento completo: “La certificazione medica del Dr. __________ del 21 aprile 2021, conforta le osservazioni fatte dal datore di lavoro in merito alla resa del signor RI 1 in attività considerate ancora esigibili da CO 1 e che in nessun caso può essere quantificata al 100% (cfr. rapporto medico)”: cfr. doc I, pag. 6; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice) del patrocinatore dell'insorgente vanno, dunque, respinte.
Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata era da poco 52enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4) dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, era quasi 57enne, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2020, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° dicembre 2020 (cfr. consid. 2.2).
2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66’758.00 (doc. 220, pag. 5).
Il dato di fr. 66’758.00, desunto dalle indicazioni fornite diretta-mente dal datore di lavoro (__________ di __________) il 30 novembre 2020 (doc. 199 e 205) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido" per il 2020 ammonta, quindi, a fr. 66'758.-.
2.9. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'265.00.
Il salario “da invalido” è stato quantificato “facendo capo ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di fr. 67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2020, e cioè al momento della chiusura dell'infortunio così come lo insegna la giurisprudenza ad un ammontare di fr. 69'265.47.” (doc. 220, pag. 4).
Con l’impugnativa il rappresentante del ricorrente critica l’operato dell’amministrazione per non avere considerato quale reddito “da invalido”, quanto effettivamente percepito dal suo cliente nell’attività abituale (presenza 100% con riduzione di rendimento del 20%), da ritenersi adeguata secondo l’esigibilità posta dal medico __________.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici, ripetitive e leggere: cfr. consid. 2.6).
L’attività abituale non è più esigibile a tempo pieno e con pieno rendimento. Essa è mediamente pesante e, pertanto, non rispettosa dell’esigibilità lavorativa posta dal medico __________ (cfr. doc. 133, 138, 176 e 181). Del resto, lo stesso specialista curante dell’insorgente, dr. med. __________ l’ha ritenuta esigibile al 50% (cfr., in particolare, i doc. 115, 116, 123, 131, 138, 170 e 175).
In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da invalido” quanto effettivamente percepito dal suo assistito con l’attuale lavoro non può essere condivisa.
A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Stante quanto precede, l’importo di fr. 69'265.47 - desunto dalla TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020 - può essere fatto proprio da questa Corte.
2.9.1. Su tale cifra la CO 1 non ha operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 220, pag. 5).
Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1. Egli ritiene, infatti, che nel caso di specie l’assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto riconoscere la riduzione sociale massima del 25%, “per tener adeguatamente conto dell'insieme delle difficoltà che il signor RI 1 avrebbe a percepire il reddito statistico da invalido. Nello specifico, gli aspetti medici, la formazione, l'età, l'assenza di qualsivoglia altra esperienza professionale, ma, altresì, il fatto che l'assicurato si vedrebbe privato di un'attività sicura per un'attività ipotetica, che, in nessun caso, anche svolgendola al 100% gli permetterebbe di ottenere il reddito che concretamente può ad oggi ottenere anche solo svolgendo l'attuale professione all'80%, giustificano una riduzione sociale massima dal reddito ipotetico da invalido”. (doc. I, pag. 5 e 6).
Al proposito, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.6).
Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Per quanto concerne infine il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3 e, da ultimo, la STF 8C_597/2020 del 16 giugno 2021 consid. 5.2), ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, come si vedrà meglio al consid. 2.10.
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 69'265.47.
Il grado di invalidità del ricorrente, stabilito confrontando i fr. 69'265.47 (cfr. consid. 2.9.1) annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico (e cioè fr. 66'758.-: cfr. consid. 2.8) è nullo.
Va qui la pena di ricordare che in una STF 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 nella quale il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen). Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid. 2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.10. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.10.5. Nella concreta evenienza, con decisione del 27 gennaio 2021 (doc. 207) confermata su opposizione il 30 marzo 2021 (doc. 220), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.
Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato pure la negazione di un'IMI e chiede che venga rivalutata sulla base di una perizia ortopedica (doc. I, pag. 6).
Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 16 marzo 2021 (doc. 218) del dr. med. __________, giusta il quale:
" Generalmente un eventuale diritto ad IMI viene motivato secondo le tabelle CO 1.
In questo caso, dove siamo confrontati con la riparazione di una lesione degenerativa che mostra oggettivamente una mobilità libera e non limitata con unicamente dolore eseguendo lavori sotto aumentato sforzo con la mano adominante, secondo le tabelle CO 1 non persiste un diritto ad IMI. La lesione è stata riparata nel 2018 ed i molteplici esami/visite hanno mostrato una corretta inserzione del tendine con una evidente buona muscolatura. In particolare, alle visite ä stato anche ri-scontrato che l'assicurato non ha perso il suo volume muscolare e la funzionalità della cuffia viene mostrata con una mobilità libera come a destra. I dolori che l'assicurato accusa non sono valutabili né trovano una evidente patologia che può spiegare questa riduzione. È già stata espressa una esigibilità lavorativa che permette all'assicurato una piena abilità lavorativa sul mercato globale con solo minime limitazioni concernenti il carico di peso per la mano sinistra.
In questo stato non entra in considerazione una valutazione IMI e quindi non è giustificato un beneficio della stessa.”
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti (in particolare, quelli del dr. med. Domenghini), non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________ mentre il medico di famiglia - che giova ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa - nel certificato medico del 21 aprile 2021 (doc. A8, di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.6) non si è espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento medico del 16 marzo 2021 (doc. 218).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.
2.11. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una “perizia ortopedica”, come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 6), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti