Raccomandata
Incarto n. 35.2021.30
mm/DC
Lugano 30 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 novembre 2001, RI 1, nato nel 1980, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di pittore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha distorto il ginocchio destro mentre stava camminando nel bosco.
La RMN del 29 novembre 2001 ha evidenziato la presenza di una rottura, verosimilmente parziale, del legamento crociato anteriore (LCA) e del menisco mediale (doc. 46 – fasc. 3). Nel mese di febbraio 2002, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di trapianto biologico gracile e semitendinoso del LCA (doc. 59 – fasc. 3).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Grazie alle cure prestategli, RI 1 è stato in grado di riprendere il proprio lavoro (cfr. doc. 42, p. 2 – fasc. 3).
1.2. L’8 febbraio 2017, l’assicurato, che nel frattempo era entrato alle dipendenze della ditta __________ di __________, è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: scendendo dalle scale di casa, egli ha messo male il piede e ha riportato una distorsione al ginocchio destro. I sanitari hanno diagnosticato una lesione condrale mediale in stato dopo plastica del LCA e meniscectomia mediale (doc. 4 – fasc. 3).
In data 29 agosto 2017, all’assicurato è stata praticata una valgizzazione d’apertura della tibia prossimale con osteosintesi, una greffe ossea alla tibia prossimale, una regolarizzazione meniscale con plastica Notch e una cura della lesione osteocondrale con débridement, microfratturazione e applicazione di una membrana biomimetica osteocondrale (doc. 33 – fasc. 3).
Il 20 giugno 2018 è stato eseguita un’artroscopia diagnostica con plastica Notch di allargamento post-plastica LCA, una condroplastica con shaver condilo femorale mediale di regolarizzazione e l’ablazione del materiale di osteosintesi a livello della tibia prossimale destra (doc. 113 – fasc. 3).
Nel mese di agosto 2019 ad RI 1 è stata finalmente impiantata una protesi totale del ginocchio destro (doc. 237, p. 2 – fasc. 4).
Da notare che l’assicurato soffre di disturbi anche al ginocchio sinistro. Dagli atti di causa emerge in effetti che, negli anni 1998 e 2004, quel ginocchio è stato sottoposto a degli interventi di plastica del LCA (il secondo in ragione di una ri-rottura della plastica). Risulta poi che, nel dicembre 2019, RI 1 ha subito una distorsione del ginocchio sinistro con ulteriore ri-rottura della plastica del LCA (cfr. doc. 10 – fasc. 1).
1.3. Il 10 luglio 2020, l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a far tempo dal 1° ottobre 2020, la corresponsione delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) sarebbe stata interrotta, e ciò a fronte della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (doc. 297 – fasc. 4).
1.4. In data 4 dicembre 2020, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 325 – fasc. 4).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 331), in data 16 febbraio 2021, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 337– fasc. 4).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15 marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera a contare dal 1° ottobre 2020.
A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore fa innanzitutto valere che tanto la decisione formale del 4 dicembre 2020 che quella su opposizione impugnata sarebbero nulle per mancanza di valida firma (doc. I, p. 6).
D’altra parte, egli contesta che alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ dell’assicuratore possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio e pretende esservi, considerando il danno interessante entrambe le ginocchia, un’incapacità lavorativa del 100%. Sempre in questo contesto, l’avv. RA 1 stigmatizza il fatto che lo stato di salute dell’assicurato non è stato indagato dal punto di vista neurologico né neurochirurgico (doc. I, p. 8 ss.).
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, il rappresentante rileva, trattandosi del reddito da valido, che l’CO 1 “… vorrebbe ignorare l’esistenza del CCL ramo pittura e gessatura Svizzera tedesca, Ticino e Giura, che fissa in Fr. 5'534.-- mensili per 13 mensilità la retribuzione dovuta ad un capo operaio. È pacifico che senza gli infortuni ad entrambi gli arti inferiori, che rendono impossibile al ricorrente di continuare a svolgere la propria attività abituale di pittore qualificato, il ricorrente – viste l’anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza lavorativa, nonché la sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai – avrebbe da tempo raggiunto la posizione di capo operaio.
Inoltre, il CCL impone dei supplementi del 25% dello stipendio per le ore straordinarie normali e del 100% per le ore straordinarie dei giorni festivi, compensi che si sarebbero aggiunti anno dopo anno. Pertanto, lo stipendio da abile va quantificato in Fr. 71'942.-- di base più un importo stimato di Fr. 3'600.-- annui per straordinari in ragione del 5% del tempo di lavoro normale e fatta salva una diversa risultanza istruttoria.” (doc. I, p. 10).
A proposito del reddito da invalido, il patrocinatore sostiene che, data un’inabilità lavorativa del 100%, per l’insorgente sarebbe “… impossibile conseguire un qualsiasi reddito da attività lucrativa”. A suo avviso, inoltre, il reddito statistico da invalidità ritenuto dall’istituto resistente andrebbe decurtato del 25% per tener conto di tutte le “… circostanze personali e professionali del signor RI 1, direttamente conseguenti ai danni alla salute subiti, alla sua età, al fatto di aver lavorato sempre e solo in cantieri edili, di non essere cittadino svizzero e di non disporre più del permesso di lavoro, di essere senza occupazione, al fatto che il grado di occupazione residuale è puramente teorico ed eventuale, dall’assenza di riqualifiche in ambito professionale escluse dalla stessa CO 1 in ragione del curriculum vitae dell’assicurato, …” (doc. I, p. 10 ss.).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 28 aprile 2021, l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. , ha richiamato dall’CO 1 l’intero incarto dell’assicurato e dal __________ () di __________, rispettivamente dal __________ di __________, una relazione scritta sulla capacità lavorativa e, infine, ha postulato l’esecuzione di una perizia medica (doc. V).
L’assicuratore convenuto si è pronunciato in proposito il 7 maggio 2021 (doc. VII).
Il 12 maggio 2021, il rappresentante del ricorrente ha formulato alcune osservazioni in merito a quanto sostenuto dall’amministrazione (doc. IX).
1.8. In data 19 maggio 2021, l’avv. RA 1 ha versato agli atti copia di una mail che l’CO 1 ha nel frattempo inviato all’assicurato (doc. XI + allegato).
L’amministrazione ha preso posizione in merito il 25 maggio 2021 (doc. XIII).
1.9. Il 9 giugno 2021 al TCA è pervenuto un referto, datato 25 maggio 2021, del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XV + allegato).
Le osservazioni dell’assicuratore convenuto sono datate 17 giugno 2021 (doc. XVII).
1.10. Il 22 giugno 2021, il patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso a questa Corte il rapporto 7 maggio 2021 del __________ (doc. XIX).
L’CO 1 si è espresso in merito in data 29 giugno 2021 (doc. XXI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
2.2. Sul piano formale, il rappresentante del ricorrente invoca la nullità della decisione formale, così come di quella su opposizione impugnata, per il motivo che esse non sono state firmate dai loro autori.
Da parte sua, l’amministrazione “… ritiene di essere legittimata a trasmettere le decisioni e le decisioni su opposizione per via centralizzata e quindi prive della firma autografa. Mal si comprendono le rimostranze del patrocinatore in quanto tale modo di procedere non comporta nessun pregiudizio per gli assicurati e/o i loro patrocinatori e – soprattutto in periodo di telelavoro – semplifica notevolmente i compiti dell’amministrazione.” (doc. III, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi al riguardo, il TCA constata che in effetti né la decisione formale del 4 dicembre 2020 né quella su opposizione del 16 febbraio 2021 recano la firma autografa dello specialista __________, rispettivamente dell’avv. RA 2.
La conseguenza giuridica non può però essere quella che auspica il patrocinatore dell’assicurato.
Infatti, secondo la giurisprudenza, una decisione amministrativa non firmata è nulla soltanto se la legge prevede esplicitamente la necessità della firma (cfr. DTF 127 I 44 consid. 3b non pubblicato; 112 V 87 consid. 1; 105 V 248 consid. 4; si veda pure B. Bovay, Procédure administrative, Stämpfli 2015, p. 367). Ora, la LPGA non prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione debbano recare la firma manoscritta del loro autore (in questo senso, cfr. Commentaire romand LPGA – V. Défago Gaudin, art. 49 LPGA n. 17 e n. 39).
Pertanto, l’assenza di firma della decisione formale e di quella su opposizione non comporta, in concreto, la loro nullità.
nel merito
2.3. Nel merito, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella presente fattispecie, alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________ (cfr. doc. 337, p. 4).
Nel suo referto del 20 novembre 2020, fondato sugli esiti della visita di chiusura del 16 giugno 2020, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha così descritto le limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico:
" (…) l’assicurato è da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sotto indicate:
Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg), leggeri (tra 5 e 10 kg) fino all’altezza dei fianchi. Di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi, mai più può sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all’altezza dei fianchi, molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto superiori a 5 kg.
Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione ed attrezzi medi; mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo e molto pesante.
Talvolta può avere una posizione in piedi e inclinata in avanti, mai più una posizione inginocchiata: molto spesso può eseguire la flessione delle ginocchia. Talvolta può avere una posizione di lunga durata e in piedi.
Spesso può camminare lunghi tratti, di rado può camminare su terreno accidentato. Talvolta può salire le scale. Mai più salire su scale a pioli. Uso delle due mani possibile, possibile stare in equilibrio.” (doc. 318 – fasc. 4)
In data 19 febbraio 2021, lo stesso medico __________ ha precisato che la valutazione dell’esigibilità lavorativa appena riportata tiene conto dei postumi residuali ad entrambe le ginocchia (cfr. doc. 336: “L’esigibilità lavorativa del 20.11.2020 riguarda entrambe le ginocchia, nello specifico la stessa veniva dettata in sostituzione ai limiti funzionali valutati per entrambe le ginocchia nella visita __________ del 16.06.2020, visita che aveva interessato entrambe le ginocchia; la visita obiettiva riguardò entrambe le ginocchia; nel paragrafo delle diagnosi furono riportate le diagnosi riferibili ad i traumi del ginocchio destro e sinistro ; l’intera visita tenne in considerazione entrambe le ginocchia da cui ne scaturirono limiti funzionali che, seppure in contraddizione, rispecchiavano problematiche deambulatorie derivanti dalla sindrome algico-disfunzionale di entrambe le ginocchia.”).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia giudiziaria.
Al riguardo, va rilevato che lo stesso medico curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della consultazione del 12 maggio 2020, ha ritenuto “sicuramente esigibile” una ripresa lavorativa “in un’attività sedentaria con cambio di posizione” (cfr. doc. 283, p. 3; dello stesso autore, si veda pure il doc. 281: “Dal punto di vista professionale il paziente come imbianchino rimane in inabilità lavorativa. Ritengo ora opportuno da parte della CO 1 riattivare il programma di riconversione professionale in un’attività adattata, privilegiando attività sedentarie con cambio di posizione, senza porto di pesi eccessivi, senza scale a pioli, ecc.” – il corsivo è del redattore).
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e riferimenti ivi citati e 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va pure segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il TF ha ammesso una piena capacità lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
In queste condizioni, il TCA non può dunque seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che il ricorrente presenterebbe una totale inabilità lavorativa anche in attività sostitutive adeguate.
In particolare l’esito degli stages in laboratorio e in azienda organizzati nell’ambito dell’accertamento della scelta professionale disposto dall’assicurazione per l’invalidità, non può essere ritenuto decisivo. In effetti, dal relativo rapporto del __________, prodotto sub doc. G, si evince che all’assicurato sono state assegnate delle mansioni che, almeno in parte, non rispettavano i limiti funzionali descritti dai sanitari, segnatamente quello concernente la capacità di mantenere la posizione eretta di lunga durata (soltanto “talvolta” secondo il medico __________). Non è quindi un caso se il secondo giorno di lavoro presso la ditta __________ di __________ (23 marzo 2021), il ginocchio sinistro gli è ceduto provocandone la caduta su un fianco.
Inconferente è pure il fatto che le condizioni di salute del ricorrente non siano state indagate dal profilo neurologico/neurochirurgico. Dagli atti di causa risulta che, interpellato in proposito, il dott. __________ ha indicato di ritenere che “… la problematica sia dal mio punto di vista chiara su una sindrome infrapatellare con probabile neuroma irritativo focale influenzato dall’infiltrazione diagnostica e possibilmente anche da quella di oggi terapeutica. Personalmente non ho un’indicazione a esame neurologico, …”; si veda pure il doc. 281, p. 2: “Per l’esame neurologico richiesto dalla CO 1, ritengo che la problematica sia chiara nell’ambito di una sindrome del nervo infrapatellare con un piccolo neuroma, per il quale sono già stati instaurati i trattamenti conservativi classici, aggiungendo ora Neurodol in modo continuo, insistendo con il micro-vibratore e il cerotto siliconato. Si effettua oggi un’infiltrazione diagnostico-terapeutica per cercare di ridurre ulteriormente la sintomatologia.” – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera dal profilo dell’impegno fisico, da svolgersi prevalentemente da seduto con possibilità di alternare la posizione. D’altronde, assodato che RI 1 non è più in grado di lavorare quale pittore, nessun medico, nemmeno quelli curanti, ha esplicitamente attestato che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali, egli presenterebbe una qualsiasi incapacità anche in attività sostitutive adeguate.
Va inoltre ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a risponderne (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che la Corte federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio generico ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Questa Corte non ignora infine che, in occasione della visita del 27 aprile 2021, il dott. Lafranchi ha affermato che, a quel momento, non vi era più alcuna capacità lavorativa residua (doc. F, p. 2: “Reputo importante che se si vuole sperare in una ripresa professionale, si dovranno rivalutare le sue competenze. Per questo motivo invito la CO 1 a riconvocare il paziente. L’esigibilità in questo momento e anche nelle attività funzionalmente apprezzate dal rapporto del medico __________ del 20.11.2020, sono nulle.” – il corsivo è del redattore). Occorre tuttavia considerare che lo stato di salute dell’assicurato si è aggravato a seguito dell’evento occorso il 23 marzo 2021 - evento che l’istituto assicuratore ha del resto assunto a titolo di nuovo infortunio (cfr. doc. XIII e doc. XVII) – dunque posteriormente alla data di emanazione della decisione su opposizione impugnata (16 febbraio 2021).
A ragione l’amministrazione ha quindi osservato che quanto intervenuto dopo tale data, esula dalla presente procedura ricorsuale (cfr. doc. XVII, p. 2). Infatti, secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina di regola la legalità delle decisioni impugnate, in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata rilasciata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).
Una volta chiuso il (nuovo) caso, l’amministrazione valuterà se sono dati i presupposti per assegnare al ricorrente una rendita d’invalidità.
2.6. Trattandosi degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta entrambi i redditi, da valido e da invalido, ritenuti dall’amministrazione per negare il diritto alla rendita.
A proposito del reddito da valido, l’assicuratore resistente l’ha quantificato in fr. 65'260, facendo capo alle informazioni fornite dal datore di lavoro presso il quale l’assicurato era impiegato al momento dell’evento dell’8 febbraio 2017 (cfr. doc. 322 e doc. 321: “lo stipendio del signor RI 1 se fosse ancora alle dipendenze della ditta __________ in base al contratto collettivo di lavoro nel ramo della pittura, verniciatura, sarebbe di frs. 5020.00 per 13 mensilità.”).
Con l’impugnativa, l’avv. RA 1 fa valere che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, considerando l’”anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza lavorativa, nonché la sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai”, l’insorgente sarebbe divenuto capo-operaio, conseguendo pertanto un salario di fr. 5'534/mese per 13 mensilità. Inoltre, sempre secondo il patrocinatore, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei supplementi previsti dal CCL per le ore straordinarie normali e per quelle relative ai giorni festivi. In considerazione di tutto ciò, il reddito senza l’invalidità ammonterebbe almeno a fr. 75'542 (fr. 71'942 quale salario base + fr. 3'600 quale supplemento per ore straordinarie).
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter fare proprio il valore considerato dall’CO 1.
In primo luogo, occorre segnalare che, secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Per decidere se considerare un ipotetico cambiamento d’attività, le possibilità teoriche di sviluppo professionale o di avanzamento, possono essere prese in considerazione soltanto laddove è molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, è necessario che esistano degli indizi concreti che la persona assicurata avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento oppure un corrispondente aumento dei redditi, se non fosse divenuta invalida. Degli indizi concreti a favore dell’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, allorquando il datore di lavoro ha lasciato intravvedere una tale prospettiva di avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in tal senso. Delle semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 9C_486/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 4.1 e 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel caso in cui l’invalidità è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono già esistere al momento in cui quest’ultimo si è prodotto (STF U 222/97 del 23 giugno 1999 consid. 5c).
Nella concreta evenienza, il TCA constata che l’insorgente non è stato in grado di fornire alcun indizio concreto a sostegno del preteso sviluppo professionale. È certo possibile che, senza l’invalidità, RI 1 avrebbe un giorno beneficiato di un avanzamento di carriera, tuttavia tale circostanza non risulta provata con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale.
In secondo luogo, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza federale, guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario vanno presi in considerazione nella determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (cfr. STF 8C_653/2016 del 16 gennaio 2017; 8C_285/2016 del 6 settembre 2010; RAMI 2000 n. U 400 p. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 p. 176 [U 24/88]; VSI 2002 p. 159 [I 357/01] consid. 3b).
Nella concreta evenienza, né dall’annuncio d’infortunio del 9 febbraio 2017 (doc. 1 – fasc. 2) né dai conteggi di salario relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 173, p. 90-95 – fasc. 3; si veda pure il doc. B) risulta che alle dipendenze della ditta __________ l’insorgente percepisse dei guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario. Del resto, l’avv. RA 1 si è limitato a sostenere che questo genere di guadagno è previsto dal CCL, senza dimostrare che, in concreto, l’assicurato ne beneficiava con regolarità prima dell’insorgenza del danno alla salute.
In esito a quanto precede, il reddito da valido è dunque pari a fr. 65'260 (ossia fr. 5’020 per 13 mensilità).
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (cfr., al riguardo, L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”
2.8. Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 72'232 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 2, uomini, aggiornato al 2020, senza poi applicare alcuna riduzione né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 322).
Il reddito ritenuto dall’amministrazione è contestato dal patrocinatore, per il quale, da una parte, in ragione del danno alla salute infortunistico, il ricorrente non avrebbe più alcuna capacità lucrativa residua e, dall’altra, il reddito statistico andrebbe decurtato del 25% per tener conto delle limitazioni legate alle menomazioni fisiche, dell’età, del fatto di aver sempre e solo lavorato nel settore dell’edilizia, di non avere la cittadinanza svizzera e dell’assenza di una riqualifica professionale. Non risulta invece contestata l’applicazione del livello di competenze 2 (cfr. doc. I; del resto, per un caso in cui l’Alta Corte ha ritenuto corretta l’applicazione di quel livello in ragione del conseguimento dell’attestato di capacità quale montatore elettricista e degli anni di esperienza maturati, cfr. la STF 734/2020 del 31 marzo 2021 consid. 6.3).
Il TCA può limitare il proprio esame a quei due soli aspetti.
In merito alla prima obiezione, il TCA rileva che di aver già accertato che, nonostante i disturbi residuali alle ginocchia, su un mercato equilibrato del lavoro, l’assicurato potrebbe reperire ed esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente (cfr. supra, consid. 2.5. in fine).
A proposito della seconda censura, conformemente alla giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Trattandosi dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, in base all’apprezzamento del medico __________, confortato dal parere del medico curante specialista, esiste ancora una piena capacità lavorativa in attività leggere da svolgere in prevalenza da seduto, con la possibilità di alternare la posizione.
Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non si giustifica (ad esempio, in una sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2, concernente un’assicurata, vittima di una frattura del piatto tibiale a sinistra, per la quale entravano ancora in linea di conto unicamente delle attività leggere da svolgere in posizione prevalentemente seduta con una reduzione di rendimento del 10% dovuta alla necessità di introdurre delle pause supplementari, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora sufficientemente ampio).
In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti; per un caso in cui la riduzione in discussione è stata negata sebbene per la determinazione del reddito ipotetico da invalido fosse stato applicato il livello di competenze 2, cfr. la STF 734/2020 succitata consid. 7.3).
L’assicurato, nato nel 1980, aveva 40 anni al momento determinante. Una decurtazione del reddito statistico da invalido in ragione del fattore “età”, non entra pertanto in linea di conto (si consideri in ogni caso che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 3.3.2.3).
Trattandosi dello statuto di frontaliere, in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri, segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC).
In una successiva sentenza 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 16 (= SVR 2020 UV n. 34 p. 119 ss.), l’Alta Corte federale ha precisato che la giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente giustificante una riduzione, sotto il criterio “nazionalità/permesso di soggiorno”.
Essa ha peraltro rilevato che l’eventuale riduzione deve in ogni caso essere il frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie, il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non giustificava alcuna deduzione sociale, posto che l’assicurato per decenni era rimasto fedele al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima dell’insorgenza dell’invalidità la sua retribuzione corrispondeva ai salari usuali del settore, che mai nella sua attività ha dovuto subire un salario inferiore alla media e che non sussistevano motivi per ritenere che, in quanto frontaliere, dopo l’insorgenza del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato dal profilo salariale rispetto alla cerchia di persone su cui si basava la rilevazione statistica dei salari per determinare il reddito da invalido (RSS 2012, tabella TA1, totale, uomini, livello di comnpetenze 1).
Nel caso di specie, la questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato in seguito.
Per lo stesso motivo può parimenti restare insoluta la questione di sapere se sia giustificato operare una riduzione legata al fatto che l’insorgente non possiede alcuna esperienza nelle attività qualificate corrispondenti al livello di competenze 2 (al riguardo, va in particolare considerato che la sua esperienza professionale è circoscritta al solo settore della pittura – cfr. doc. 173, p. 30), così come stabilito dal TF in una sentenza 8C_476/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 4.2.
Il reddito statistico da invalido ammonta, dunque, a fr. 65'008.80 (fr. 72'232 – 10%).
Ora, confrontando i fr. 65'008.80 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'260, risulta una perdita di guadagno dello 0.38%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve quindi essre confermata.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 15 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti