Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.29
Entscheidungsdatum
18.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.29

mm

Lugano 18 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 14 giugno 2019 (inc. 35.2019.80) di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 maggio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 aprile 2016, RI 1, nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionale presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di 3/3.5 metri e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 1° giugno 2016 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, fratture a livello del femore prossimale sinistro, del radio distale sinistro e del piatto tibiale destro (doc. 55).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel mese di luglio 2016, l’assicurato è entrato in cura presso il dott. __________ per il trattamento di una sindrome ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento (doc. 73).

L’esame di RMN del rachide in toto eseguito il 9 agosto 2018 ha evidenziato la presenza di una frattura del corpo vertebrale di L1 stabile (doc. 257), relativamente alla quale l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 20 febbraio 2019, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito della problematica psichica e, tenuto conto unicamente del danno infortunistico di natura organica, ha assegnato a RI 1 una rendita d’invalidità dell’11% a contare dal 1° ottobre 2018 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 35% (doc. 330).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 345), in data 14 maggio 2019, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado d’invalidità è stato aumentato al 33% (doc. 362).

1.3. Con sentenza 35.2019.80 del 17 agosto 2020, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2019, nel senso che questo provvedimento è stato annullato nella misura in cui l’CO 1 aveva negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici e assegnato una rendita d’invalidità del 33%. D’altro canto, il TCA ha ritenuto accertato che la problematica psichica presentata dall’assicurato costituiva una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio dell’aprile 2016, rinviando gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) volta a definire nuovamente l’esigibilità lavorativa e, quindi, il grado d’invalidità (doc. XXIV – inc. 35.2019.80).

1.4. Con pronunzia 8C_547/2020 del 1° marzo 2021, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’assicuratore LAINF, nel senso che le turbe psichiche non sono state ritenute trovarsi in una relazione di causalità adeguata con il noto evento infortunistico, e rinviato la causa al TCA per nuovo giudizio (doc. I).

1.5. In data 22 marzo 2021, questo Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi in merito al contenuto della sentenza federale (doc. II).

L’CO 1 ha presentato le proprie osservazioni il 13 aprile 2021 (doc. III), mentre l’avv. RA 1 lo ha fatto in data 19 aprile 2021 (doc. IV + allegati).

Il 27 aprile 2021, l’istituto assicuratore resistente ha ancora preso posizione sulle certificazioni mediche prodotte nel frattempo dal patrocinatore dell’assicurato (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Alla luce del tenore della sentenza 8C_547/2020 del Tribunale federale, questa Corte è chiamata a stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato tenuto conto soltanto dei disturbi somatici imputabili all’infortunio accaduto l’11 aprile 2016, ad esclusione di quelli psichici che, secondo la Corte federale, non ne costituiscono la conseguenza adeguata.

Con la decisione su opposizione del 14 maggio 2019, l’CO 1 ha assegnato una rendita d’invalidità del 33%, l’insorgente ne pretende una del 100% (cfr. doc. IV: “Il ricorrente ribadisce che, anche solo a causa dei disturbi organici, il medesimo ha una riduzione di rendimento del 100% con il conseguente diritto a una rendita intera di invalidità.”).

Posto che, secondo costante giurisprudenza, il momento in cui è stata emanata la decisione impugnata (qui il 14 maggio 2019) delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il peggioramento attestato dai medici curanti con i loro referti dell’aprile 2021 (doc. A 2 e A4), non può essere considerato ai fini del presente giudizio, così come pertinentemente osservato dall’amministrazione (cfr. doc. VII).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Nel caso concreto, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di attribuire all’assicurato una rendita d’invalidità del 33%, vi è la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal suo medico fiduciario (cfr. doc. 362, p. 8).

A margine della visita di chiusura del 7 agosto 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedia e traumatologia, ha in effetti così descritto i limiti funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico interessante il ginocchio destro, l’anca e il polso sinistro:

" (…) Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri, di precisione, attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto pesante; molto spesso la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, la posizione inclinata in avanti; mai più può avere la posizione in piedi inclinata in avanti, posizione inginocchiata, molto spesso può avere la flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di lunga durata a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta può camminare più di 50 m, mai più camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, talvolta può salire le scale, mai più può salire su scale a pioli. Molto spesso l’uso delle due mani, talvolta equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 252, p. 5)

Nel dicembre 2018, l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Dopo aver riscontrato, dal profilo clinico e per quanto riguarda gli arti inferiori, “un lieve valgismo ma per il resto assenza di evidente tumefazione o versamento e buona articolarità con flessoestensione a 120-0. Si conferma tuttavia un’importante ipoestenia del quadricipite e a livello della caviglia destra limitazione dell’articolarità e deficit di forza degli estensori. Clinicamente si ritrova anche un accorciamento dell’arto inferiore sinistro, articolarità dell’anca completa e indolore” e, da quello radiologico, degli “esiti di frattura del polso sinistro, con placca volare in sede ed artrosi del carpo e pseudoartrosi del processo stiloideo. A livello dell’anca sinistra esiti di ablazione del materiale di osteosintesi per frattura del femore prossimale sinistro con buona consolidazione e senza segni per necrosi ossea. Le radiografie del ginocchio dimostrano esiti di artroprotesi totale senza evidenti segni per scollamento o mal allineamento”, il medico curante specialista ha dichiarato l’assicurato totalmente inabile in ogni attività lavorativa, “e ciò verosimilmente in modo duraturo.” (doc. 303).

Con apprezzamento del 30 gennaio 2019, il dott. Bianco ha riformulato la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa per tener conto della frattura composta del corpo vertebrale di L1, casualmente scoperta grazie alla RMN del 9 agosto 2018 (doc. 257) e che l’CO 1 ha assunto a titolo di lesione parificata ad infortunio:

" (…) Molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri di precisione ed attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori sopra la testa, di rado può eseguire la rotazione, talvolta può assumere la posizione inclinata in avanti; mai più può avere la posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata, molto spesso può avere la flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di lunga durata a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta può camminare più di 50 m, mai più camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato; di rado può salire le scale, mai più può salire su scale a pioli. Molto spesso l’uso delle due mani, talvolta equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 318, p. 4)

A margine della consultazione del 31 gennaio 2019, il dott. __________ ha refertato una buona articolarità del ginocchio destro privo di tumefazione, la presenza di una rigidità alla caviglia destra e un deficit di forza interessante l’intero arto inferiore destro. Egli ha finalmente confermato l’incapacità lavorativa del 100% (doc. 324; dello stesso tenore il suo rapporto del 30 marzo 2019 - doc. 352).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a prendere posizione in merito al contenuto dei referti del dott. __________. Queste, per quanto qui d’interesse, le considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 10 maggio 2019:

" (…) dalla lettura della valutazione del 30.03.2019 del dr. med. __________ emerge la difficoltà da parte dell’assicurato di non riuscire ad abbandonare la stampella a causa di cedimenti del ginocchio destro, l’impossibilità ad eseguire le scale senza corrimano o stampella, come pure camminare in salita o discesa; in base a tali nuove constatazioni riteniamo l’assicurato sempre abile al lavoro in un’attività rispettosa dei limiti funzionali espressi nell’esigibilità lavorativa del 30.01.2019 ma con una diminuzione del rendimento del 15% a causa della necessità di pause aggiuntive necessarie a compensare le sintomatologie algiche articolari all’anca e polso sinistro ed i cedimenti al ginocchio destro ancora riscontrati: considerando le problematiche ancora presenti sarebbe auspicabile trovare un lavoro d’ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati solo con l’arto superiore destro e lasciando l’arto superiore sinistro solo con una funzione di accompagnamento e stabilizzazione, con cambi di postura frequenti e gestione del tempo di lavoro intervallato da piccole pause senza caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente e tutelando soprattutto il ginocchio destro.

In definitiva si può dichiarare che l’assicurato dal lato strettamente ortopedico presenta risorse fisiche, sebbene limitate, in grado di reinserirlo in un processo lavorativo.” (doc. 361, p. 5)

Nella primavera del 2019, RI 1 si è sottoposto ad accertamenti neurologici a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale non ha refertato “… reperti importanti, che possano spiegare la problematica, soprattutto a livello della caviglia destra, dove la limitazione mi sembra piuttosto funzionale, eventualmente legata al lungo periodo d’inattività successiva al problema del ginocchio.” (doc. 367).

Con rapporto del 28 ottobre 2019, il Prof. dott. __________ si è pronunciato nei seguenti termini a proposito della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________:

" (...) Ho avuto modo di leggere la presa di posizione del collega, Dr. __________ e tengo a precisare che a mio modo di vedere la gravità delle lesioni riportate dal signor RI 1 e la sua attuale condizione, vengono largamente sottostimate.

In seguito all’incidente di lavoro del 11.04.2016 il signor RI 1 ha riportato gravi danni alla salute con importanti conseguenze non solo sulla capacità lavorativa ma anche sulla propria autonomia. Il problema principale risiede nel fatto che ha dovuto essere impiantata una protesi totale del ginocchio destro. I risultati dopo protesi totale del ginocchio non sono sempre soddisfacenti, in particolar modo nei pazienti dove tale intervento viene eseguito in seguito ad un trauma recente e anche nei pazienti giovani. Il tasso di cambiamento della protesi dopo 10 anni e più che il doppio rispetto all’incidenza normale nei pazienti di meno di 50 anni. Il signor RI 1 ha dunque una grave ipoteca sul suo capitale di salute con potenziale futuro peggioramento.

Al di là di queste considerazioni è a mio avviso del tutto chiaro che il signor RI 1 non può essere considerato abile al lavoro neppure in un’attività confacente. A mio modo di vedere sempre in un’attività confacente potrebbe lavorare al massimo al 30-40% di rendimento.

In considerazione delle lesioni riportate, il signor RI 1 presenta le seguenti limitazioni:

  • Sollevare e trasporto di carichi unicamente con pesi molto leggeri (fino a 5 kg).

  • La manipolazione di oggetti e attrezzi risulta compromessa a causa della problematica del polso.

  • La posizione di lavoro deve tener conto che non può rimanere in piedi a lungo né inginocchiarsi o lavorare inginocchiato.

  • Fare le scale ripetutamente non è possibile.

  • Può spostarsi per distanze molto brevi fino a 10-20 metri senza stampelle ma per tragitti più lunghi necessita dell’ausilio di una stampella.” (doc. XVIII 1 – inc. 35.2019.80; il corsivo è del redattore)

Nel quadro della procedura susseguente alla sentenza di rinvio del TF, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica.

Con rapporto del 6 aprile 2021, il dott. __________ ha fatto stato di un quadro clinico piuttosto peggiorato rispetto alla situazione refertata nel mese di ottobre 2020, con (nuova) diagnosi di tendinite achillea a sinistra, possibile conseguenza della deambulazione alterata dalla problematica del ginocchio destro e dell’anca sinistra (doc. A 2).

Anche il nuovo medico curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato l’insorgenza di “… forti dolori al polpaccio di sinistra che peggiorano sotto sforzo causati da una tendinite achille sinistra. Il paziente presenta quindi un peggioramento dei noti dolori cronici (anca sinistra, femore sinistro, ginocchio destro e mano sinistra), conseguenti alle fratture conseguenti al politrauma da caduta del 11.04.2016. (…). Si può affermare che nell’ultimo anno la sua situazione clinica sia peggiorata.” (doc. A 4). Egli ha peraltro certificato la totale incapacità lavorativa dell’insorgente (doc. A 3).

2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter senz’altro confermare la decisione dell’amministrazione di considerare RI 1 in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto (del 15%), delle attività sostitutive adeguate. In effetti, riguardo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa (che sta alla base della determinazione del grado d’invalidità), agli atti di causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte quelli del medico di __________, dall’altra quelli elaborati dal Prof. dott. __________ - che non gli consentono di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

Il TCA rileva inoltre che nel caso concreto la valutazione della capacità lavorativa residua si presenta delicata trattandosi di un assicurato che lamenta disturbi che coinvolgono più distretti del corpo (arti inferiori bilateralmente [ginocchio destro e anca sinistra], arto superiore sinistro [polso sinistro] e rachide lombare) suscettibili d’interagire tra loro nell’esercizio di un’attività professionale.

In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

2.8. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico di __________.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 33% e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno infortunistico di natura somatica. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di nuovo il grado dell’invalidità.

2.9. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV; cfr., su quest’ultimo aspetto, DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, la procedura ricorsuale in oggetto è ridivenuta pendente dinanzi al TCA a seguito della sentenza federale di rinvio del 1° marzo 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 33%.

§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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