Incarto n. 35.2020.90
PC/DC/sc
Lugano 3 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1968, attivo in ragione del 50% presso la ditta __________ di __________ (e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1) in qualità di “operaio tutto fare” dal 1° gennaio 2017 e in ragione del 50% presso la ditta __________ di __________ (e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso __________) in qualità di “operaio” dal 1° gennaio 2017, in data 29 gennaio 2018, verso le ore 10.30, si trovava “all’interno del domicilio di un cliente (…). Mentre salivo le scale di ingresso del condominio avevo la collega __________ dietro di me. Improvvisamente l’ho sentita urlare e mi sono girato. Vedendo che stava per cadere l’ho afferrata al volo nell’intento di evitarle la caduta ma sono stato trascinato. Sono quindi caduto sulle scale riportando una contusione alla spalla destra e sinistra, alla parte sinistra della schiena, al polso destro e ginocchio destro.” (doc. 2, 11, 33, 38 e 54).
A causa dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 2 maggio 2018 ad un intervento in artroscopia di decompressione sottoacromiale e riparazione cuffia dei rotatori della spalla sinistra (ricostruzione del sovraspinato e dell’infraspinato; doc. 30 e 31) rispettivamente il 27 febbraio 2019 ad un intervento in artroscopia di decompressione sottoacromiale e riparazione cuffia dei rotatori della spalla destra (ricostruzione del sovraspinato; doc. 121 e 127).
Successivamente, a causa di dolori persistenti (in particolare, alle spalle e al ginocchio destro), l'assicurato si è sottoposto ad alcune indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche.
Una RMN effettuata al ginocchio destro nell’agosto 2019 ha messo in evidenza la rottura del menisco mediale con parziale estrusione del menisco (doc. 213).
RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia, kinesiterapia, idrokinesiterapia, tecarterapia e pure ad alcune infiltrazioni.
L’istituto assicuratore (in casu: l’CO 1) ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo, RI 1 ha inoltrato il 3 agosto 2018 una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata dai postumi infortunistici (doc. 36 e 342).
1.2. Dopo avere acquisito agli atti il rapporto del 20 gennaio 2020 relativo alla visita __________ di chiusura del 10 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (giusta il quale l’assicurato presentava una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100%, senza necessità di pause aggiuntive: doc. 261, in data 6 febbraio 2020, l’amministrazione ha sospeso il versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° marzo 2020, puntualizzando, per quanto concerneva le cure mediche, quanto segue: “Assumeremo tuttavia ancora i costi per 2-3 cicli di fisioterapia per la spalla destra e la spalla sinistra per tutto l’anno 2020.” (doc. 271).
1.3. Dopo essere stati informati il 27 febbraio 2020 dall’assicurato che si era annunciato presso l’ufficio regionale di collocamento poiché dal 1° marzo 2020 era alla ricerca di una nuova occupazione, l’amministrazione ha chiesto sia alla __________ di __________ sia alla __________ di __________ le relative lettere di disdetta dal rapporto di lavoro (doc. 295, 299 e 300). Trasmesse in data 4 marzo 2020, esse sono datate 29 novembre 2019 e riportano la seguente motivazione “disdetta per ristrutturazione aziendale” (doc. 301-303).
1.4. Esperiti gli accertamenti amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti anche l’apprezzamento medico del 10 gennaio 2020 del dr. med. __________ riguardante la valutazione del danno all’integrità: doc. 262 incarto LAINF), con decisione del 13 luglio 2020, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico nullo) e gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 325).
L’amministrazione ha considerato un reddito “da valido” di fr. 64'967.00, determinato in base alla TA1 2018, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%: fr. 35'458.02) e al ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di serv. di supporto”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%: fr. 29’509'15), visto che aveva ricevuto regolare disdetta del rapporto di lavoro da entrambe le ditte per le quali lavorava (ambedue gestite dal figlio, __________, in qualità di amministratore unico: doc. 33, pag. 4 e doc. 163, pag. 1 e 3) ed un reddito da “invalido” di fr. 68'992.-, calcolato in base alla TA1 2018 “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate per i soli postumi infortunistici (doc. 322 e 325, pag. 2).
L’CO 1 ha puntualizzato quanto segue: “Una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza (DTF 126 V 75) non è giustificata.” (doc. 325, pag. 2). L’amministrazione ha pure precisato quanto segue: “I disturbi a livello L5/S1 focale ernia discale paramediana sinistra a contatto con l’emergenza radicolare, la condropatia femorotibiale mediale ginocchio destro come pure la formazione in sede paravertebrale sinistra C3-C4 non sono da mettere in relazione causale con l’infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni per tali affezioni sono da inoltrare direttamente all’assicuratore competente (malattia/invalidità).” (doc. 325, pag. 2).
1.5. Con opposizione dell’8 settembre 2020 (doc. 336), l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della __________, ha chiesto una rivalutazione della situazione, in particolare modo del calcolo della rendita.
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha sostenuto che la reale motivazione della disdetta del contratto di lavoro era da ricondurre allo stato valetudinario del suo cliente, divenuto inconciliabile con l’attività svolta all’interno delle due società in questione e che la motivazione “ristrutturazione aziendale” era solo dovuta all’intenzione dei datori di lavoro di evitargli eventuali future problematiche o ripercussioni lavorative.
A suffragio delle sue argomentazioni ha versato agli atti le lettere del 24 luglio 2020 delle ditte __________ e __________ con allegato le relative lettere di disdetta che riportano la seguente motivazione “disdetta a fronte del suo certificato medico pervenutoci in data 15.11.2019, ove si evince l’inabilità alle nostre esigenze aziendali” (doc. 337) ed il certificato medico del 24 agosto 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, giusta il quale “(…) Dichiaro inoltre che le limitazioni descritte all’inizio del presente certificato sono state la causa del licenziamento del paziente dalle due ditte. (…).” (doc. 337).
Il patrocinatore dell’assicurato ha pure criticato l’operato dell’amministrazione per non avere applicato alcuna deduzione sociale sul reddito “da invalido”, in particolare, puntualizzando, quanto segue: “(…) Mal si comprende, inoltre, come codesto Istituto non abbia minimamente affrontato la questione dei fattori sociali. (…). Si contesta in ogni caso l’assenza di motivazione quanto alla non presa in considerazione dei citati fattori. (…)” (doc. 336, pag. 2).
1.6. Con decisione su opposizione dell’11 settembre 2020 (doc. 339), l’amministrazione ha confermato la precedente decisione del 13 luglio 2020. In particolare, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità, in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico nullo.
In particolare, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:
" (…) A giusta ragione in concreto la CO 1 non ha operato alcuna riduzione sui dati statistici. A mente della giurisprudenza una riduzione per le limitazioni dipendenti dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato generale del lavoro equilibrato, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili all'assicurato tenuto conto degli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro (sentenza del TF 8C_174/2019 del 9.7.2019 consid. 5,2.2). Le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali. Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze del TF in lingua italiana del 10.6.2020 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020). L'impossibilità a svolgere lavori pesanti non comporta necessariamente una riduzione dato che il salario statistico del livello 1 comprende già un gran numero di attività leggere (sentenza del TF 8C 841/2017 del 14.5.2018 consid. 5.2.2.2.). I Tribunali hanno a innumerevoli riprese confermato che l'età - in ogni caso per i lavoratori non qualificati - fermo restando che l'assicurato al momento della chiusura dell'infortunio aveva davanti a sé ancora 13 anni prima di raggiungere l'età del pensionamento - non è un fattore di riduzione (cf. ad es. la sentenza del TFA I 594/04 del 14.2.2005 dalla quale risulta che Hilfsarbeiten sind grundsätzlich altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar loherhöhend e le sentenze del TF 8C_ 319/2007 del 6.5.2008, 8C_361/2011 del 20,7.2011, 8C-754/2015 del 26.2.2016 e 8C_227/2018 del 14.6.2018). La nazionalità e il permesso di soggiorno non sono dei fatori riduzione (cf. ad esempio le sentenze 9C_855/2014 del 7.8.2015 e 8C_766/2017 e 773/2017 del 30.7.2018) fermo restando che - essendo l'assicurato svizzero secondo quanto figura sull'annuncio d'infortunio - la questione non si pone. (…).” (doc. 339, pag. 4)
L’amministrazione ha pure precisato quanto segue:
" (…) Con scritto 24.7.2020 alla __________ gli ex-datori di lavoro pretendono di avere dato una prima lettera di disdetta in data 26.11.2091 dove viene menzionato il reale motivo del licenziamento e cioè l'impossibilità di riprendere il lavoro a causa degli impedimenti fisici. Per evitare delle future problematiche lavorative e per evitare delle ripercussioni dal profilo del mercato del lavoro o da quello della disoccupazione in seguito è stata indicata quale motivazione la ristrutturazione aziendale. L'agire delle ditte lascia a desiderare in quanto l'assicurato al momento della ricerca di un nuovo posto di lavoro non potrà nascondere i propri limiti funzionali. Inoltre e soprattutto le prime lettere di licenziamento portano la data del 26.11.2020 e non del 26.11.2019 fatto che comprova che le stesse sono state redatte a posteriori e con il solo scopo di contestare il salario da valido quantificato dalla CO 1. Se ad inizio anno possono succedere delle sviste non essendo ancora subentrata l'abitudine di mettere l'anno nuovo nessuno, per svista, anticipa l'anno nuovo a novembre. (…)” (doc. 339, pag. 5).
1.7. In ambito AI, l’amministrazione, con progetto di decisione del 13 ottobre 2020 (doc. 342) - dopo aver puntualizzato che “a causa dello stato di salute, l’assicurato presentava un grado di invalidità del 20% a decorrere dal 14.03.2014. La pratica viene quindi valutata (…) applicando il calcolo della media retrospettiva. L’anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) viene pertanto raggiunto a far capo dal 01.04.2018” (doc. 342, pag. 3) - ha preavvisato all’assicurato quanto segue:
" Dal 01.04.2018 (media retrospettiva) l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita d’invalidità von un grado di invalidità del 41% e dal 01.07.2018 (tre mesi dopo l’assegnazione di rendita, art. 88 OAI) è assegnato un grado di invalidità del 100% ed un diritto ad una rendita intera di invalidità. Con il 01.05.2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art. 88a OAI) non sussiste più diritto a rendita alcuna essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%. Trattandosi di una richiesta tardiva la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal 01.02.2019 (6 mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni AI; cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).” (doc. 342, pag. 3)
L’UAI ha determinato un grado di invalidità del 24%. In particolare, l’amministrazione ha considerato, nel 2019 (precisando che il raffronto avrebbe dovuto essere fatto nel 2020, ma non avevano a disposizione i dati statistici aggiornati), un reddito “da valido” di fr. 64'396.-, determinato in base ai dati statistici, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (al 50%) e al ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di serv. di supporto”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (al 50%) ed un reddito da “invalido” di fr. 49'220.-, calcolato in base ai dati statistici “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (fr. 68'361.-), tenuto conto di una riduzione di rendimento del 20% in attività adeguate e di una deduzione sociale del 10% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (doc. 342).
1.8. Con tempestivo ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione dell’CO 1 venga annullata e, in via principale, che il “grado di invalidità del signor RI 1 è posto almeno al 33%” rispettivamente, in via sussidiaria, che “gli atti sono rinviati alla lodevole CO 1 affinché proceda a degli accertamenti e si pronunci sul diritto alla rendita d’invalidità del signor RI 1” (doc. I, pag. 7; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Il patrocinatore dell’insorgente contesta che il suo cliente possa svolgere “un lavoro più leggero che non sollecita gli arti superiori” a tempo pieno con rendimento completo, dato che il suo stesso medico curante (dr. med. __________), nel certificato medico del 14 novembre 2019, ha attestato che è molto improbabile se non impossibile una ripresa della sua capacità lavorativa, considerato il decorso operatorio caratterizzato dalla presenza continua di dolori. Si riserva di produrre un certificato medico più mirato in sede di replica e chiede l’esperimento di una perizia giudiziaria volta ad accertare lo stato di salute del suo assistito.
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure il “reddito da invalido” di fr. 68'991.96, in quanto ritenuto eccessivo, oltre che non chiaro.
Inoltre precisa che mal si comprende come il suo cliente, che soffre di disturbi continui, possa raggiungere un tale guadagno e che le limitazioni del suo cliente sono ben più importanti di quelle indicate nella decisione avversate. Tenuto conto dei limiti risultanti dalla visita __________ del 10 gennaio 2020, il suo cliente deve prestare molta attenzione ai pesi che solleva. Egli non può quindi svolgere la professione di operaio in attività semplici e ripetitive perché dovrebbe sollevare pesi (e fintanto che non prende in mano l’oggetto non potrebbe sapere a quanto ammonta il peso dello stesso) e potrebbe avere problemi con oggetti grandi e pesanti. Per il suo assistito sarebbe, invece, pensabile un’attività meno pesante come un’attività nel servizio della ristorazione, evitando carichi troppo pesanti e facendo in modo che lui si occupi di aspetti più organizzativi.
Considerati i lavori leggeri, la diminuzione del rendimento e le pause che il suo assistito dovrà effettuare, appare giustificata pure una deduzione sociale di almeno il 10%.
Il reddito “da invalido” dovrebbe, pertanto, ammontare a fr. 46'453.95, calcolato in base alla TA1 2018, ramo 55-56 (“servizi di alloggi e di ristorazione”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto pure di una deduzione sociale del 10% (doc. I, pag. 6). Effettuando il raffronto dei redditi si ottiene un grado di invalidità del 32.67, che arrotondato raggiunge il 33%. Il suo cliente ha, quindi, diritto ad una rendita di almeno il 33%.
1.9. Nella risposta del 2 novembre 2020, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. In data 4 novembre 2020 il TCA ha intimato la risposta di causa al patrocinatore del ricorrente, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.11. Nella replica del 23 novembre 2020 (doc. VII) l’avv. RA 1 ha ribadito che il suo cliente ha diritto ad una rendita di almeno il 33%, contestando pure recisamente che il suo cliente sia stato licenziato per ristrutturazione aziendale, come ritenuto - a torto - dall’CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare ha puntualizzato che “Se necessario, ci si riserva il diritto di produrre ulteriore documentazione a comprova della posizione dell’assicurato per i datori di lavoro, rispettivamente a comprova del reale motivo di licenziamento.” (doc. VII, pag. 2). Ha inoltre rilevato che “il signor RI 1 ha sempre dichiarato e pagato i contributi e le imposte sul salario da valido da lui realmente percepito, e meglio nell'anno precedente all'infortunio, CHF 65'000.00 per la __________ e CHF 65'000.00 per la __________, come si evince dall'estratto conto individuale della Cassa __________, agli atti. Senza l'infortunio, il signor RI 1 avrebbe continuato la precedente attività lucrativa e va pertanto considerato l'ultimo guadagno assicurato.” (doc. VII, pag. 3).
1.12. In data 30 novembre 2020, l'CO 1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.13. Il 2 dicembre 2020 il doc. IX è stato trasmesso al patrocinatore dell’insorgente per conoscenza (doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato ad esaminare il diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurato. Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione dello stato di salute al 1° marzo 2020 e l’IMI assegnata.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.3).
2.6. Per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6; STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).
2.7. Per quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________ del 10 gennaio 2020 (doc. 261) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha posto le seguenti diagnosi:
" Diagnosi Contusione spalla destra, spalla sinistra, polso destro, schiena, ginocchio destro del 29.01.2018 con/su Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione tendine sovraspinato più infraspinato spalla sinistra del 02.05.2018. Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione tendine sovraspinato spalla destra del 27.02.2019. Stato dopo intensa fisioterapia ad entrambe le spalle. Stato dopo rottura menisco mediale e laterale ginocchio destro.
Diagnosi non di pertinenza CO 1 A livello L5/S1 focale ernia discale paramediana sinistra a contatto con l'emergenza radicolare. Condropatia femorotibiale mediale ginocchio destro. Formazione in sede paravertebrale sinistra C3-C4 (RM cervicale del 28.06.2019).” (doc. 261, pag. 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Dopo avere puntualizzato che le attività abituali presso la ditta __________ di __________ e presso la ditta __________ di __________ erano pesanti e, quindi, non più esigibili in futuro, il medico __________ ha puntualizzato che l’assicurato era da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive in attività adeguate. In merito all’esigibilità lavorativa si è quindi così espresso:
" Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso può sollevare e portare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare e portare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi; mai più può portare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri di precisione, spesso attrezzi medi, mai più lavoro pesante/lavoro manovale rozzo e molto pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Mai più lavori sopra la testa; molto spesso può eseguire rotazioni, posizione seduta/inclinata in avanti, posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia; molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, in piedi, a libera scelta; molto spesso può camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire le scale e mai più su scale a pioli. Uso delle due mani possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.” (doc. 261, pag. 6).
Nella concreta evenienza questo Tribunale, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i doc. 17, 30, 31, 32, 69, 80, 100, 103, 121, 127, 146, 155, 162, 165, 172, 193, 199, 200, 203, 212, 213, 216 e 220), ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal precitato medico fiduciario e posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora il certificato medico del 13 novembre 2019 (doc. 235) della dr.ssa med. __________, Capoclinica del servizio di chirurgia dell’Arto superiore dell’Ospedale __________ di __________, giusta il quale “(…) Ritengo poco probabile che il paziente potrà riprendere la propria attività lavorativa in qualità di addetto alle pulizie e quindi con l’obbligo di manovrare macchine anche pesanti durante l’arco della giornata. (…).” (doc. 235, pag. 2). Il TCA non ignora nemmeno il certificato medico del 24 agosto 2020 (doc. 337) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, giusta il quale “(…) il mio paziente sopraccitato è impossibilitato ad eseguire lavori pesanti, ad alzare pesi superiori a 5 kg, ad usare macchinari pesanti, alla elevazione di entrambe le braccia al di sopra delle spalle, a causa di patologia bilaterale cronicizzata alle due spalle in seguito ad infortunio del 29 gennaio 2018, e stato dopo interventi di riparazione artroscopica delle due spalle da parte del collega ortopedico Dr. __________ dell’ospedale __________ di __________. Alla luce di quanto sopra affermato ritengo che il paziente non sia in grado di svolgere la sua professione presso le ditte __________ e __________. (…)”.
Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 20 gennaio 2020 relativo alla visita __________ del 10 gennaio 2020 (doc. 261) dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D’altra parte anche il medico __________ ha ritenuto inesigibili le attività usuali. Inoltre, la valutazione del medico di famiglia, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Per quanto riguarda inoltre la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1, che è specialista della materia che qui ci occupa, e quella effettuata dal medico di famiglia dell'assicurato, che è specialista FMH in medicina generale, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora in grado di sollevare), è irrilevante.
In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia - ovvero l’impossibilità di eseguire lavori pesanti, di alzare pesi superiori a 5 kg, di usare macchinari pesanti, di elevare entrambe le braccia al di sopra delle spalle -, non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83)
In merito alla scarsa scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8; 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 consid. 2.6 e riferimenti; 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9).
In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati, STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5).
D'altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.45 del 21 febbraio 2019, consid. 2.9.4).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).
Le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza dell’eventuale rendita: 1° marzo 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata per intervenuta stabilizzazione dello stato di salute: cfr. doc. 271, consid. 1.2).
2.9. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 64'967.00, determinato in base alla TA1 2018, ramo 41-43 (“costruzioni”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%: fr. 35'458.02) e al ramo 77-79-82 (“att. amministrative e di serv. di supporto”), livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020 (al 50%: fr. 29’509'15), visto che aveva ricevuto regolare disdetta (“per ristrutturazione aziendale”) del rapporto di lavoro da entrambe le ditte per le quali lavorava (ambedue gestite dal figlio, __________, in qualità di amministratore unico: doc. 33, pag. 4 e doc. 163, pag. 1 e 3).
Dal canto suo, RI 1 sostiene che debba essere considerato l’ultimo guadagno percepito prima dell’infortunio, ovvero complessivi fr. 130'000 (di cui 65'000 presso la ditta __________ di __________ per un’occupazione al 50% e fr. 65'000 presso la __________ di Stabio per un’occupazione al 50%). Egli, infatti, avrebbe ricevuto la disdetta, per motivi di salute legati al danno post-infortunistico.
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le tante, STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020, pubblicata in SVR 12/2020 IV N. 71.
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid. 2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020, pubblicata in SVR 12/2020 IV N. 70.
Chiamato ad esprimersi in merito, il TCA osserva che, dalle tavole processuali emerge che, durante il colloquio del 19 aprile 2019 (doc. 163) presso gli uffici della ditte presso le quali lavorava l’assicurato, al quale ha partecipato anche il figlio, __________ (amministratore unico di ambedue le società), è emerso quanto segue:
" (…) Integrazione/attività lavorativa alternativa
Le ditte __________ e __________ attualmente contano tra i collaboratori assicurati unicamente i signori __________ e RI 1 e la signora __________.
Tre collaboratori che risultano nella dichiarazione salari della ditta __________ relativa all'anno 2018, non fanno più parte dell'organico dell'azienda.
I contratti sono stati sciolti in quanto il signor __________ ci informa che la Commissione Paritetica dell'edilizia ha fatto presente che queste tre persone, le quali lavoravano quali muratori per le occorrenze dell'attività aziendali quando necessario, dovevano sottostare al Contratto collettivo di lavoro (CCL) di categoria. A fronte delle esigenze di tale CCL l'azienda ha quindi scelto di sciogliere i rapporti di lavoro. A bisogno quindi fanno capo a personale tramite le agenzie di collocamento temporaneo.
Il signor __________ si occupa dell'amministrazione (con una collaboratrice amministrativa, signora __________) e solo il signor RI 1 e la signora __________ sono dunque operativi sui cantieri.
Entrambi risultano attualmente inabili al lavoro (il signor RI 1 al 100% dal 29.1.2018, la signora __________ al 100% dal 29.1.2018 al 17.7.2018, al 50% dal 18.7.2018 al 31.7.2018 e nuovamente al 100% dal 15.2.2019 per il caso 23.72570.18.3). Da osservare che il signor RI 1 e la signora __________ sono stati vittime d'infortunio entrambi il giorno 29.1.2018 nelle medesime circostanze).
Le aziende per proseguire la loro attività non avrebbero altre possibilità se non quella di far capo a personale a prestito da agenzie di collocamento private.
Il signor __________ non vede al momento possibilità integrative alternative tenuto conto dello stato di salute attuale del padre, ma è chiaro che in prospettiva i posti di lavoro nelle attività originarie sono garantiti ed eventualmente si potranno trovare delle soluzioni una volta risolti i problemi di salute. (…).”
(doc. 163, pag. 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice, mentre il corsivo è della redattrice).
Il 13 novembre 2019 (doc. 235) la dr.ssa med. __________, Capoclinica del servizio di chirurgia dell’Arto superiore dell’Ospedale __________ di __________, ha attestato quanto segue “(…) Ritengo poco probabile che il paziente potrà riprendere la propria attività lavorativa in qualità di addetto alle pulizie e quindi con l’obbligo di manovrare macchine anche pesanti durante l’arco della giornata. (…).” (doc. 235, pag. 2).
Dalle tavole processuali emerge pure che l’CO 1 è stato informato il 27 febbraio 2020 dall’assicurato che si era annunciato presso l’ufficio regionale di collocamento poiché dal 1° marzo 2020 era alla ricerca di una nuova occupazione e che, su richiesta dell’amministrazione, il 4 marzo 2020 la __________ di __________ e la __________ di __________ ha trasmesso le relative lettere di disdetta dal rapporto di lavoro, datate 29 novembre 2019, che riportano la seguente motivazione “disdetta per ristrutturazione aziendale” (doc. 295, 299-303).
Agli atti vi è pure la seguente notizia telefonica del 15 luglio 2020, giusta la quale (doc. 332):
" Ci contatta a seguito della decisione di IR appena ricevuta. Non è del tutto d'accordo con la nostra presa di posizione. Non si aspettava tanto ma una rendita per le lesioni riportate è il minimo. Non riesce a capire il nostro rifiuto. Ci comunica che lui guadagnava CHF 130000.00 all'anno e che la CO 1 deve prendere quel salario come riferimento. Informiamo sul concetto delle rendite e che, secondo giurisprudenza in vigore, non ci si può basare sul salario effettivo per quanto concerne il salario da valido, se l'interessato al momento dell'infortunio non svolge un'attività lucrativa o se viene licenziato per motivi prettamente congiunturali, ciò che corrisponde al suo caso. Infatti, il 29.11.2019 ha ricevuto regolare disdetta da entrambe le ditte con effetto 29.02.2020 per motivi legati prettamente a ristrutturazione aziendale (lavoro diminuito notevolmente negli ultimi mesi). Afferma che tale motivazione non è giusta. Lo hanno licenziato a causa dell'infortunio. Dice che suo figlio ha motivato la disdetta con "ristrutturazione aziendale" onde evitare problemi nella ricerca di un'eventuale altro posto di lavoro. Purtroppo, in tutto il dossier non figura da nessuna parte un’informazione del genere. Il responsabile della gestione del caso, signor Rocchetto, è stato informato solo il 27.02.2020 che la ditta lo aveva licenziato. Chiede cosa deve fare? Comunichiamo che se non è d'accordo con la decisione ha la possibilità di fare opposizione al riguardo. Alla domanda se conosco un avvocato in gamba per rappresentarlo rispondo semplicemente che in Ticino ce ne sono tanti e che non possiamo fare pubblicità. Provvederà al necessario e farà redigere da suo figlio anche una nuova lettera di licenziamento che corrisponde alla venta. Mi chiede se in base alla nuova lettera rifacciamo i calcoli. Informiamo che, di principio, fa stato la prima versione. In sede di opposizione sarà il nostro servizio giuridico a esprimersi al riguardo.” (doc. 332; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
In seguito, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto le lettere del 24 luglio 2020 delle ditte __________ e __________ con allegato le relative lettere di disdetta che riportano la seguente motivazione “disdetta a fronte del suo certificato medico pervenutoci in data 15.11.2019, ove si evince l’inabilità alle nostre esigenze aziendali” (doc. 337) ed il certificato medico del 24 agosto 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, giusta il quale “(…) Dichiaro inoltre che le limitazioni descritte all’inizio del presente certificato sono state la causa del licenziamento del paziente dalle due ditte. (…).” (doc. 337).
Ora, alla luce della documentazione agli atti (tenuto conto, in particolare, di quanto dichiarato dal figlio dell’assicurato, in qualità di amministratore unico delle due società per le quali lavorava l’assicurato, durante il colloquio del 19 aprile 2019 e poc’anzi riportato, rispettivamente a quanto attestato il 13 novembre 2019 dalla dr.ssa med. __________, e poc’anzi riportato, rispettivamente a quanto dichiarato dall’assicurato durante la conversazione telefonica del 15 luglio 2020, poc’anzi riportata), secondo il TCA, l’amministrazione non si sarebbe dovuta limitare a quanto indicato nelle lettere di disdetta, datate 29 novembre 2019 ma ricevute solamente a inizio marzo 2020, dopo che in data 6 febbraio 2020 aveva comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° marzo 2020 e che era stata informata il 27 febbraio 2020 dall’assicurato che si era annunciato alla disoccupazione alla ricerca di un’occupazione a partire dal 1° marzo 2020.
A fronte delle puntuali censure sollevate dall'assicurato in sede di opposizione dell’8 settembre 2020 (doc. 336), l'CO 1 avrebbe dovuto procedere ad un colloquio con gli ex datori di lavoro e l’assicurato, facendosi fornire nel contempo la documentazione comprovante le dichiarazioni degli stessi.
Tanto più che, nel caso di specie, la questione da dirimere avente per oggetto la disdetta (per motivi di salute riconducibili all’infortunio del 29 gennaio 2018 o per ristrutturazione interna) è decisiva ai fini del giudizio, in particolare in merito all'applicabilità, o meno, della giurisprudenza poc’anzi detta.
In merito allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).”
(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4; STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8).
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, la Corte federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:
" (…).
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8)
In queste condizioni, non si può prescindere dall’eseguire un nuovo accertamento in merito alle effettive ragioni per cui l’assicurato è stato licenziato, non essendo di per sé stessa sufficiente a dirimere la presente vertenza la documentazione agli atti. In particolare, le disdette “per motivi di salute” (una datata 29 novembre 2019 e l’altra datata 26 novembre 2020) - che sarebbero state consegnate brevi manu all’assicurato a fine novembre 2019 inviate dagli ex datori di lavoro il 24 agosto 2020 all’allora patrocinatore dell’assicurato - ed il certificato medico del 24 agosto 2020 versati agli atti in sede di opposizione dal patrocinatore dell’assicurato (doc. 336 e 337).
Gli atti devono dunque essere retrocessi all’CO 1 affinché proceda in tal senso (in questo senso, si vedano le STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2, STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3 e STF 8C_204/2009 del 27 agosto 2009 consid. 5 e 6, summenzionate).
2.9.1. Per motivi di economia processuale, laddove emergesse dagli accertamenti che effettuerà l’amministrazione che la disdetta è avvenuta per motivi di salute riconducibili all’infortunio del 29 gennaio 2018 (e non per ristrutturazione aziendale) e che, pertanto, al caso di specie, non trova applicazione la giurisprudenza citata al considerando 2.9, giova qui rilevare quanto segue.
Dalle tavole processuali (in particolare, dall’estratto conto individuale: cfr. doc. 310) emerge che gli importi percepiti dall'assicurato nel corso della propria carriera professionale, in particolare, da lavoratore dipendente a decorrere dal 2007 (fr. 15'637.- nel 2007; fr. 30'720.- nel 2008; fr. 38'389.- nel 2009; fr. 29'957.- nel 2010; fr. 30'282 nel 2011; fr. 40'200.- nel 2012; fr. 38'198.- nel 2013; fr. 0.- nel 2014; fr. 32'560.- nel 2015 e fr. 17'395.- nel 2016) - oltre ad essere marcatamente inferiori a quanto percepito nel 2017 (ovvero complessivi fr. 130'000.-, in qualità di “operaio” e di “operaio tutto fare”; importo peraltro nettamente superiore a quanto usualmente riconosciuto nel mercato del lavoro per tali attività) - hanno subito delle oscillazioni significative nel corso degli anni.
In siffatte circostanze, la richiesta del patrocinatore del ricorrente di considerare, nel caso di specie, un reddito “da valido” di fr. 130'000.- per il 2020 non è condivisibile.
A tal proposito giova qui infatti ricordare che, in una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen”), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito.
Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.”).
Con sentenza 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag. 181, il TF ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla salute è notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale reddito da valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a conseguirlo (cfr. anche sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 4.5.1, pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 55, pag. 163). Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nelle sentenze 9C_212/2015 del 9 giugno 2015 al consid. 5.4 e 8C_85/2015 del 28 ottobre 2015 al consid. 4.2 (cfr. STCA 32.2015.90 del 30 maggio 2016, consid. 2.7).
Con sentenza 9C_308/2020 del 3 novembre 2020, consid. 3.1, il TF ha pure stabilito che “(…) Weist das zuletzt erzielte Einkommen starke und verhältnismässig kurzfristig in Erscheinung getretene Schwankungen auf, ist auf den während einer längeren Zeitspanne erzielten Durchschnittsverdienst abzustellen (Urteile 9C_14/2019 vom 24. April 2019 E. 2.2.2; 8C_443/2018 vom 30. Januar 2019 E. 2.1 mit Hinweisen)”.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nelle sentenze 8C_581/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 6.1 e STF 8C_745/2020 del 29 marzo 2021 consid. 6.3).
Giova, infine, ancora ricordare, che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STF I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.1 del 22 maggio 2019, consid. 2.7).
2.10. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo fr. 68'992.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS (doc. 322 e 325, pag. 2).
L’importo di fr. 68'992.- è stato desunto dalla tabella TA1 2018, “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate per i soli postumi infortunistici (doc. 322 e 325, pag. 2).
Il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di fr. 68'992.-, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal TCA. In siffatte circostanze, non può neppure essere condivisa - e viene, pertanto, respinta - la censura ricorsuale, giusta la quale per l’assicurato sarebbe pensabile un’attività meno pesante come un’attività nel servizio della ristorazione, evitando carichi troppo pesanti e facendo in modo che lui si occupi di aspetti più organizzativi.
In quanto desunto dalla tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2020 l’importo di fr. 68'992.00 - a ragione, rimasto incontestato dal patrocinatore dell’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.
Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per non avere applicato alcuna deduzione sociale al precitato importo (cfr. doc. I).
In sede di risposta (doc. 3, pag. 3), l’Istituto assicuratore ha sostanzialmente ribadito le dettagliate e motivate considerazioni già espresse nella decisione avversata (doc. A, pag. 4; cfr. consid. 1.6).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico, e per lo più sedentaria, da svolgere a livello del piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.7).
Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra le tante, STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. in questo senso anche DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Per quanto concerne la deduzione sociale del 10% per attività leggere e per altri fattori di riduzione operata in ambito AI (doc. 342; cfr. consid. 1.7), giova qui ricordare che l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.6).
Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 68'992.00.
2.11. Alla luce di quanto appena esposto (cfr., in particolare, consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una perizia medica giudiziaria, così come richiesto dal patrocinatore: cfr. doc. I, pag. 7).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e
nuova decisione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti