Raccomandata
Incarto n. 35.2020.84
PC/sc
Lugano 22 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 maggio 2017, RI 1, nata il __________ 1984, attiva in misura del 50% in qualità di badante presso la signora __________ di __________ e in misura del 40%-50% (contratto ad ore) in qualità di impiegata presso la __________ di __________, è stata vittima di un incidente della circolazione (tamponamento mentre era in colonna), riportando una distorsione cervicale di grado II (doc. 1, 2, 11, 25 e 35 incarto LAINF).
L’istituto assicuratore (in casu: __________) ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 2 aprile 2019 l’assicurata si è sottoposta ad una Artro-MRI della spalla sinistra che ha messo in evidenza una “lesione parziale profonda del sovraspinato sul versante articolare concernente la metà anteriore del tendine grado II di oltre 3mm di profondità. Gli altri tendini della cuffia si rappresentano regolarmente come anche il complesso labbro legamentoso” (doc. 3 incarto LAINF).
1.3. Il 10 ottobre 2019 l’assicurata, inabile al lavoro al 100% dal 2 ottobre 2019, è stata operata alla spalla sinistra (“resezione acromion-claveare e tenodesi del capolungo del bicipite”) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso __________ (doc. 5, 6, 7, 8 e 34 incarto LAINF).
1.4. Il 3 dicembre 2019 il datore di lavoro (__________) ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che l’assicurata era stata vittima di un incidente alla circolazione il 26 maggio 2017 ed era inabile al lavoro al 100% dal 2 ottobre 2019 a causa una lacerazione alla spalla sinistra (doc. 11 incarto LAINF).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti i pareri medici del 16 aprile 2020, doc. 39 incarto LAINF, e del 26 maggio 2020, doc. 55 incarto LAINF, del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica), con decisione formale del 27 maggio 2020, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’infortunio del 26 maggio 2017 e i disturbi alla spalla sinistra (e la conseguente operazione del 10 ottobre 2019) oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2019 (doc. 58 incarto LAINF).
1.6. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, patrocinata dalla RA 1 (in seguito: RA 1; doc. 70 incarto LAINF), dopo avere esperito ulteriori accertamenti medico-assicurativi (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la lista delle prestazioni malattia e dei medici curanti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 corrisposte dalla __________, in qualità di assicuratore malattia: cfr. doc. 77 incarto LAINF), in data 17 agosto 2020, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 80 incarto LAINF).
1.7. Nel frattempo, il 26 giugno 2020, la __________ ha ritirato l’opposizione cautelativa del 16 giugno 2020 (doc. 72 incarto LAINF).
1.8. Con tempestivo ricorso del 18 settembre 2020, RI 1, sempre patrocinata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che vanga fatto ordine alla CO 1 di assumere il caso in regime di infortunio (doc. I, pag. 3), argomentando in particolare quanto segue:
" (…) La valutazione del caso ad opera dei medici fiduciari della CO 1 arriva ad una conclusione diametralmente opposta da quella dei medici che hanno seguito ed operato la Signora RI 1. La posizione di quest'ultimi è avallata anche da un terzo medico indipendente interpellato dall'assicurata dopo il rifiuto di prestazioni da parte della CO 1, il Dr. med. __________, FMH in Chirurgia Ortopedica e Traumatologia. I medici che hanno analizzato il caso per conto dell'assicurata hanno affermato, nell'ordine, che:
"la paziente summenzionata, nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un trauma alla spalla sinistra, sviluppando progressivamente un'artrosi post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB per via artroscopica (...) prima di questo incidente della circolazione (...) la Signora RI 1 non ha mai avuto alcun problema alla spalla sinistra".
"io credo che in questo caso l'Artrosi AC sia stata appunto riattivata dal trauma ed essendo sempre stato il pz in passato asintomatico, in questo caso la patologia è da considerarsi post-traumatica".
"a mio avviso la lesione del tendine sovraspinato è il problema principale e che con ogni probabilità la conseguenza del trauma subito alla spalla. La resezione acromioclaveare può essere considerata come gesto preventivo ma ovviamente un'artrosi attivata poteva agire come concausa ai dolori. Ritengo dunque che, in una paziente di 35 anni con incidente della circolazione trauma-distorsivo alla spalla senza antecedenti di dolori alla spalla, sia altamente probabile che la lesione tendinea constata sia la conseguenza dell'infortunio".
(…).
In virtù delle contrappose valutazione mediche emerse in corso di pratica per quanto riguarda l'origine della problematica alla spalla sinistra (malattia o infortunio) che ha afflitto la Signora RI 1, si chiede a codesto lodevole Tribunale di indire una perizia giudiziaria che stabilisca secondo il grado della verosimiglianza preponderante la causa scatenante dei problemi alla spalla”. (doc. I, pag. 2 e 3)
A suffragio delle proprie argomentazioni, il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 29 gennaio 2020 del. dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale (doc. C), il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 del dr. med. __________ (doc. D) e il rapporto del 13 agosto 2020 del Prof. dr. med. __________ (doc. E).
1.9. Dopo avere acquisito agli atti anche l’apprezzamento medico del 26 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 84 incarto LAINF), nella risposta del 13 ottobre 2020, la CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Il 23 ottobre 2020 l’insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 23 gennaio 2020 del. dr. med. __________ (doc. V+1).
1.11. Il 6 novembre 2020 la CO 1 ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.12. Il doc. VII è stato inviato al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2019, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo ai pareri del 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) e del 26 maggio 2020 (doc. 55 incarto LAINF) del proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 80, p. 3 e 4).
Da parte sua, l’assicurata fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti dei propri medici curanti, che i disturbi alla spalla sinistra sarebbero conseguenti all’infortunio del 26 maggio 2017. Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.
A proposito di quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Il TCA constata innanzitutto che il 26 maggio 2017 RI 1, mentre si trovava in colonna alla guida della propria automobile, è stata tamponata da un’automobile, riportando una distorsione cervicale di grado II (cfr. doc. 1, 2, 11 e 25 incarto LAINF; cfr. consid. 1.1).
Dal “modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di accelerazione cranio-cervicale” del 9 giugno 2017, risulta che l’assicurata presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla sinistra (doc. 1 incarto LAINF).
In data 2 aprile 2019 l’assicurata si è sottoposta ad una Artro-MRI della spalla sinistra che ha messo in evidenza una lesione parziale profonda del sovraspinato (doc. 3 incarto LAINF).
In data 10 ottobre 2019 si è sottoposta ad un’operazione di resezione acromion-claveare e tenodesi del capolungo del bicipite alla spalla sinistra ad opera del dr. med. __________ presso l’__________ a __________ (doc. 5, 6, 7, 8 e 34 incarto LAINF).
Con messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 il dr. med. __________ che comunicato al medico di famiglia dell’assicurata quanto segue: “Io credo che in questo caso l’Artrosi AC sia stata appunto riattivata dal trauma ed essendo sempre stato il pz in passato asintomatico, in questo caso la patologia è da considerarsi post-traumatica.” (doc. D incarto LAINF). In data 29 gennaio 2020 (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il medico di famiglia dell’assicurata (dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale) ha attestato quanto segue:
" Si certifica con la presente che la paziente summenzionata, nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un trauma alla spalla sinistra, sviluppando progressivamente un'artrosi post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB per via artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).
Per tale infortunio è stata definita inabile al 100% a partire dal 02.10.2019 fino al 17.02.2020, data in cui verrà rivalutata dal collega ortopedico Dr. med. __________. Confermo altresì che prima di questo incidente della circolazione avvenuto nel maggio 2017 la signora RI 1 non ha mai avuto alcun problema alla spalla sinistra né sintomatologia specifica di pertinenza di suddetta articolazione.”
Interpellato dall’amministrazione in merito all’eziologia dei problemi alla spalla sinistra denunciati dall’assicurata, con apprezzamento medico del 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica - dopo avere posto le diagnosi di distorsione cervicale e lacerazione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra - ha puntualizzato che i problemi alla spalla sinistra erano di carattere degenerativo e che, pertanto, non erano di competenza dell’Istituto assicuratore. Ha pure osservato che le due patologie erano indipendenti. Da una parte, vi era la distorsione cervicale del 26 maggio 2017 che è guarita dopo il 31 dicembre 2017, a fronte di un termine di 6-7 mesi che era ammissibile. Dall’altra parte vi era la patologia alla spalla sinistra che necessitato una consultazione due anni dopo l’incidente e che fa stato di un danno alla salute degenerativo dell’acromion-claveare e del capolungo del bicipite. Il medico fiduciario ha sottolineato che l’intervento praticato il 10 ottobre 2019 è un intervento abituale per una lesione degenerativa (decompressione sotto acromiale con resezione parziale dell’acromion-claveare e tenodesi del capolungo del bicipite per una lesione tipo SLAP I o II nel quadro di un complesso di Buford, variazione anatomica). È quindi giunto alla conclusione che i problemi alla spalla sinistra non fossero in nesso di causalità naturale con l’evento del maggio 2017. La consultazione del marzo 2019, l’artro-MRI del 2 aprile 2019 e l’intervento del 10 ottobre 2019 riguardante la spalla sinistra erano in relazione causale unicamente possibile con l’incidente del 26 maggio 2017.
Nel corso della telefonata del 2 maggio 2020 (doc. 46 incarto LAINF) con l’istituto assicuratore, l’assicurata ha comunicato che, dopo l’incidente, aveva preferito tornare al lavoro prendendo degli antidolorifici. Ha avuto dei problemi di salute gravi (isterectomia nel marzo 2018), con assunzione di morfina e Voltaren, che hanno messo in secondo piano quelli alla spalla. Una volta risolti i problemi più gravi, ha deciso di consultare un medico per la spalla, dato che i dolori erano ricomparsi con la sospensione dei medicamenti. Ha avuto un ematoma per settimane al passaggio della cintura di sicurezza.
Nel complemento del 26 maggio 2020 (doc. 55 incarto LAINF) il dr. med. __________ ha rilevato che:
" Les images peropératoires (il n'y en a que deux) de l'arthroscopie m'ont été envoyée et on retrouve une synovite autour de l'insertion du LCB sans déchirure traumatique. L'aspect est clairement dégénératif.
L'arthro IRM du 2.04.2019 de l'épaule gauche est également visualisée. Elle de qualité médiocre en raison d'un flou cinétique. Cependant on ne retrouve pas de lésion traumatique de la coiffe ni de lésion SLAP Il ou IV ni d'atrophie musculaire. On retrouve tout au plus une arthrose acromioclaviculaire modérée.
Sur les radiographies standards de l'épaule gauche en rotation interne et en rotation externe du 05.12.2019 on ne retrouve pas de nouvelle lésion. Ce ne sont pas les incidences radiologiques qui nous permettent d’analyser l'articulation acromioclaviculaire.
A noter sur les CD la présence d'image d'une IRM Cérébrale
En conclusion et sur la base de ces nouveaux éléments, je confirme ma proposition de considérer que l'intervention de l'épaule gauche du 10.10.2019 est en relation avec une pathologie dégénérative et qu'elle n'est pas en lien de causalité même possible avec l'accident du 26 mai 2017” (cfr. doc. 55, pag. 4 incarto LAINF)
Nel quadro della procedura di opposizione l’Istituto assicuratore ha acquisito agli atti l’8 luglio 2020 la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 (doc. 77 incarto LAINF).
Interpellato privatamente dall’assicurata per un secondo parere, il 13 agosto 2020 (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) il Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha attestato quanto segue:
" (…) ti riferisco in merito alla sopraccitata paziente che vedo in data odierna per un secondo parere in merito all'evento infortunistico alla spalla sinistra di cui è stata vittima nell'ottobre 2019.
Anamnesi
In riassunto la paziente aveva subito un incidente della circolazione con trauma distorsivo a livello della spalla sinistra e della regione cervicale. In seguito, persistenza di dolori alla spalla. Una risonanza magnetica allora effettuata aveva messo in evidenza una rottura parziale articolare del sovraspinato. Data la persistenza dei dolori il collega Dr. __________ aveva eseguito un'artroscopia dove aveva effettuato un debridement della lesione con tenotomia del capo lungo del bicipite nonché resezione dell'acromioclaveare. L'evoluzione è relativamente favorevole con miglioramento dei dolori benché persiste ancora discreta ipostenia nonché dolori sotto sforzo.
Esame clinico
All'esame clinico articolarità completa. Jobe, Whipple e O'Brian sono tenuti e solo lievemente dolorosi. Hawkins e Neer debolmente positivi. Speed test negativo. Lift-off negativo. Belly-press negativo.
Esami radiologici
Una risonanza magnetica eseguita il 02.04.2019 rivela un quadro di rottura articolare del sovraspinato della spalla sinistra.
Diagnosi: Esiti di artroscopia della spalla sinistra con tenodesi del capo lungo del bicipite e debridement di lesione parziale articolare del sovraspinato e resezione acromio-claveare.
Procedere
In conclusione, ho dunque spiegato alla paziente che a mio avviso la lesione del tendine sovraspinato è il problema principale e che è con ogni probabilità la conseguenza del trauma subito alla spalla. La resezione acromioclaveare può essere considerata come gesto preventivo ma ovviamente un'artrosi attivata poteva agire come concausa ai dolori.
Ritengo dunque che, in una paziente di 35 anni con incidente della circolazione trauma-distorsivo alla spalla senza antecedenti di dolori alla spalla, sia altamente probabile che la lesione tendinea constatata sia la conseguenza dell'infortunio. Sono anche convinto che i problemi residuali attuali sono legati alla lesione tendinea che forse non è del tutto guarita.
Se i dolori dovessero persistere, credo che converrebbe ripetere una risonanza magnetica per rivalutare lo stato del tendine. (…)”
(doc. E incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Il certificato del 13 agosto 2020 è stato ricevuto dall’Istituto assicuratore il 17 agosto 2020 (doc. 79 incarto LAINF), allorquando è stata inviata pure la decisione qui avversata (doc. 80 incarto LAINF).
Davanti al TCA, interpellato dall’amministrazione in merito all’eziologia dei problemi alla spalla sinistra denunciati dall’assicurata, con apprezzamento medico del 26 settembre 2020 (doc. 84 incarto LAINF) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha rilevato quanto segue:
" L'assicurata era coinvolta in un incidente stradale, la sua vettura è stato tamponato da un altro auto nella poppa. L'auto ha subito "paraurti post leggermente deformato e scalfittura vernice", nessuna deformazione dentro, gli Airbag non c'erano uscito. L'assicurata lamentava degli dolori sopra livello cervicale. Nel 29.05.2017 il medico Dr. __________ ha diagnosticato una distorsione cervicale I°.
Clinicamente l'assicurata oltre a cioè presentava dolori nel abduzione a causa di un impingement sx. La risonanza magnetica spalla sx del 02.04.2019 (Dr. __________, __________) presentava una lesione parziale profonda del sovraspinoso sul versante articolare. Un'artrosi ac ipertrofica. Nessuna altra patologia, nessun edema ossea o segni di una distosione capsulolegamentaria. Labbro e tendina bicipite intatto. Nell'artroscopia della spalla sx del 10.10.2019 si ä presentato un rottura I° della tendina sovraspinosa, una leseione del puleggia come anche un complesso di Buford nel labrum anteriore superiore. Nel spazio sottoacromiale si osserva un osteofita claveare che ha causato un'impingement. E stato eseguito una resezione ac, borsectomia e una tenotomie della tendina bicipite. (…).
Un complesso Buford è una varianza anatomica. Un’artrosi AC è un processo cronico degenerativo che può appare anche tra le persone giovane. Questa artrosi può attivarsi dopo una contusione, distorsione oppure senza evento specifico. Un'attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità sopra l'articulazione ac ed radiologicamente con un capsula "pallonata" - un versamento intraarticolare. La RMN presentava una leggera ipertrofia - ma nessun edema. Un'attivazione post traumatica è considerato come peggioramento temporaneo, Io stato quo sine si può, determinare normalmente dopo 3 mese. Per dichiarire un peggioramento diametrale, che bisognerebbe una terapia chirurgica, si bisogna imperativo una lesione strutturale della faccia intraarticolare (come frattura o lesione del cartilagine) oppure una destruzione dell'intigrita dell'articulazione (che sarebbe nel caso del AC una lussazione tipo Rockwood Ill, IV o V). Queste lesione possono casuare un peggioramento diametrale di un’artrosi preesistente, che (dopo anni) può, causare un aumento della artrosi, il trattamento andrebbe sulla carica LAINF. Una lesione cosi potrebbe essere il risultato di una forte contusione o distorsione. La RMN del 02.04.2019 comunque presenta nessun effetto collaterale di un meccanismo traumatico di tale qualità, (edema ossea, segno di tensione capsulolegamentaria etc.) che si dovrebbe presentare imperativamente. Anche per una probabile lesione, causato dalla cintura, non si presenta nessun effetto sui parte molle sopra la spalla. Intraartoscopicamente si è presentato invece un osteofite - una reazione artrotica cronica. Un'artrosi della articulazione ac con osteofitosi causa l'impingemet (che si ha presentato clinicalmente ed era trattato con la resezione della ac), l'impingement è la causa statisticamente più comune per una tendinopatia che è la causa più comune per la rottura della cuffia. Il meccanismo biomeccanico ler una rottura traumatica del sovraspinoso, sottoscapolare e puleggio con instabilità della CLB sarebbe una retroversione in combinazione di una abduzione sotto carica (caduta di una scale col mano aggrappato al corrimano), che - come detto - dovrebbe presentarsi con segni radiologici che evidenziano questo grave meccanismo. Soprattutto, la combinazione di un giramento del braccio verso abduzione avrebbe causato una lesione della tendina sul versante acromiale - dove si trova il punto concavo che supera prima il limite elastico. La rottura parziale sul versante articolare (PASTA-lesion) e una classica lesione degenerativa.
Valutazione:
Il meccanismo traumatico causato di un tamponato del poppa della autovettura per un persona cinturata sul sedile nel Cockpit, non è in grado di causare le lesione descritte.
La RMN non presenta nessun segno per un meccanismo adeguato.
L'artrosi non presenta nessun segno di un peggioramento temporaneo - un peggioramento diametrale senza lesione strutturale (faccia intraarticolare, lussazione), senza segni traumatici nel RMN (nessun edema, ematoma o segno di una distorsione) e senza un mecchanismo adeguato (descritto sopra) è impossibile. (…)”
In data 22 ottobre 2020 (doc. V-1 incarto LAINF), il medico di famiglia dell’assicurata (dr. med. __________) ha attestato quanto segue:
" Si certifica con la presente che la paziente summenzionata, che ho conosciuto per la prima volte in data 13.07.2018 (precedente medico fu Dr. med. __________), nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un trauma alla spalla sinistre, sviluppando progressivamente un'artrosi post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB per via artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).
Ricordo che prima del suddetto incidente della circolazione non ha mai presentato sintomi o problematiche concernenti la spalla sx e non vi sono purtroppo neanche radiogrammi precedenti che possano chiarire la sicura presenza di fenomeni degenerativi preesistenti della spalla. Tuttavia una TAC del torace eseguita nel 2016 per altri motivi, non aveva evidenziato significative irregolarità della testa dell'omero o della glena scapolare da entrambe le parti, anche se le immagini radiologiche non comprendevano l'articolazione acromioclaveare.
Puntualizzo ancore che, dopo circa due mesi dall'incidente, nel luglio 2017 ha iniziato a sviluppare una dismenorrea con problematiche ginecologiche, che hanno necessitato un primo intervento chirurgico (raschiamento uterino) in gennaio 2018 ed un secondo definitivo intervento (isterectomia totale laparoscopica) in aprile 2018. Dopo l'ultimo intervento ginecologico, tuttavia per diversi mesi avrebbe lamentato dei dolori in regione addominale ed inguinale sinistre, progressivamente risolti. Quindi dalla data dell'incidente (maggio 2017) fino alla fine dell'anno 2018, la signora, seppur lamentando dei lievi dolori alla spalla sx, non ha mai comunque necessitato una valutazione medica per la spalla sx, essendo i sintomi ben gestibili, anche probabilmente per la prolungata inattività e ipomobilità, dovuta all'altro contemporaneo problema ginecologico. Dall'inizio del 2019, i dolori alla spalla, invece, sono divenuti progressivamente più insistenti ed invalidanti; infatti, la signora ha preso contatto spontaneamente con il collega ortopedico Dr. med. __________ (1° visita in data 25.03.2019) che ha confermato successivamente con un'artroRM (02.04.2019), la diagnosi di rottura del muscolo sovraspinato su un quadro di impingement acromionclaveare (artrosi post-traumatica).
Ricordo che generalmente l'artrosi post-traumatica si sviluppa dai due ai 5 anni dall'evento traumatico (incidente in aprile 2017 e artro-RM aprile 2019). Il proseguo della storia clinica è noto”.
2.9. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i doc. 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 34, 40, 77 incarto LAINF), ritiene che i pareri espressi il 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) e il 26 maggio 2020 (doc. 55 incarto LAINF) dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ed il parere medico del 26 settembre 2020 (doc. 84 incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi alla spalla sinistra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel mese di maggio 2017, sono dettagliati e approfonditi e rispecchiano quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).
Ad essi va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dagli specialista interpellati dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti.
Questa Corte non ignora il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF), il certificato del 29 gennaio 2020 del medico di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il parere medico del 13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) ed il certificato medico del 22 ottobre 2020 del medico di famiglia (doc. V-1 incarto LAINF). Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti allestiti dai medici fiduciari.
Il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF) ed il certificato medico del 29 gennaio 2020 del medico di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) è antecedente al motivato e approfondito complemento del 26 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 55 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia ha spiegato nel dettaglio i motivi (convincenti e condivisibili) per cui la lesione alla spalla sinistra non è, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine infortunistica (evidenziando, in particolare, che era presente una sinovite intorno alla intersezione del capolungo del bicipite senza lacerazione traumatica e che non vi era una lesione traumatica della cuffia né una lesione SLAP II o IV né atrofia muscolare). Inoltre, per questa documentazione, giova pure ribadire che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo), di cui si è ampiamente detto al consid. 2.6, non ha valenza scientifica.
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il parere medico del 13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) è antecedente alla motivata e approfondita presa di posizione del 26 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 84 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia ha spiegato nel dettaglio i motivi (convincenti e condivisibili) per cui la lesione alla spalla sinistra non è, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine infortunistica (evidenziando, in particolare, che un’artrosi AC è un processo cronico degenerativo che può apparire anche tra le persone giovani; un’attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità sopra l’articolazione ac e radiologicamente con una capsula “pallonata” - un versamento intrarticolare; la RMN presentava una leggera ipertrofia, ma nessun edema; il meccanismo biomeccanico idoneo a provocare un danno come quello subito dall’assicurata; che tale -grave- meccanismo dovrebbe essere riscontrabile in segni radiologici; il meccanismo del tamponamento subito dall’assicurata non è in grado di causare le lesioni descritte; l'artrosi non presenta nessun segno di un peggioramento temporaneo e un peggioramento diametrale senza lesione strutturale [faccia intraarticolare, lussazione], senza segni traumatici nel RMN [nessun edema, ematoma o segno di una distorsione] e senza un meccanismo adeguato è impossibile).
Parimenti dicasi per il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF) e i certificati medici del 29 gennaio 2020 (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) e del 22 ottobre 2020 del medico di famiglia (doc. V-1 incarto LAINF). Anche in relazione a quest’ultimo documento (oltre a quanto si dirà qui di seguito), giova ribadire che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo), di cui si è ampiamente detto al consid. 2.6, non ha valenza scientifica.
Del resto, va pure considerato che il sinistro ha avuto luogo il 26 maggio 2017 e dal “modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di accelerazione cranio-cervicale” del 9 giugno 2017 risulta che l’assicurata presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla sinistra (doc. 1 incarto LAINF).
Dalle carte processuali si evince che, nel frattempo (e cioè sino al 25 marzo 2019, allorquando ha avuto luogo, secondo la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel sistema dell’Helsana SA dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al doc. 77 incarto LAINF), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 2 ottobre 2019 - cfr. doc. 11). In particolare, dalla lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al doc. 77 incarto LAINF, risulta che l’assicurata, dopo le vicissitudini di carattere ginecologico (periodo 31 agosto 2017-13 luglio 2018), non ha beneficiato di alcuna prestazione (in particolare, medicamenti e/o visite ambulatoriali) da parte della Cassa Malati __________ tra il 13 luglio 2018 ed il 25 marzo 2019 (ovvero per ben 8 mesi). Non trova quindi riscontro negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente (in particolare, nel corso della telefonata del 2 maggio 2020: doc. 46 incarto LAINF), e sostanzialmente confermato dal suo medico di famiglia (in particolare, nel certificato del 22 ottobre 2020), che aveva costantemente lamentato dei dolori alla spalla sinistra a far tempo dall’incidente rispettivamente che presentava lievi dolori gestibili con la terapia antalgica assunta per motivi ginecologici e che ha deciso di consultare il medico una volta che i dolori alla spalla erano ricomparsi in concomitanza con la sospensione dei medicamenti antidolorifici assunti per motivi ginecologici.
Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
In questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020, consid. 2.9). Del resto, i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare dr. med. __________ nel marzo 2019, sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF.
Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).
Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del maggio 2017 abbia provocato i disturbi alla spalla sinistra denunciati nel 2019 dall’assicurata.
In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2019, costituissero una conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 26 maggio 2017.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
2.10. In queste condizioni, posto che la CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.11. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una perizia giudiziaria, come postulato dal patrocinatore dell’assicurata: cfr. doc. I, pag. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti