Raccomandata
Incarto n. 35.2020.48
PC/sc
Lugano 8 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Paola Carcano, vicecancelliera
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 maggio 2019, verso le ore 17:30, RI 1, disoccupata, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, “scendendo le scale in alto dal 3. piano al 2. piano” presso la propria abitazione a __________ è “scivolata” a causa di un “un cedimento improvviso al ginocchio sinistro” e, aggrappandosi alla ringhiera per evitare la caduta, ha compiuto “una rotazione sulla gamba sinistra, con il piede bloccato sullo scalino e procurandomi così una torsione al ginocchio sinistro, che ha generato subito dolore. Non ero caduta e non avevo picchiato il ginocchio contro qualcosa o sulla scala. Subito però ho risentito male ed il ginocchio sinistro si è gonfiato, sia sopra che dietro e ai suoi lati. Nella parte laterale interna (lato destro) si era formato un ematoma” (doc. 1 e 30 incarto LAINF).
In data 13 maggio 2019 RI 1 è andata dal proprio medico di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, che ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal 13 maggio 2019 (doc. 7 e 9 incarto LAINF).
L’esame di RM del 27 maggio 2019 ha evidenziato: “1. Lesione da stiramento del legamento crociato. 2. Ganglio sinoviale nel corpo di Hoffa nella parte postero-mediale al davanti del menisco mediale di circa 25 mm di diametro. 3. Entesopatia prossimale e distale del patellare. 4 Condropatia grado III-IV del comparto femoro-rotuleo. 5. Non edema osseo, né fratture.” (doc. 11 incarto LAINF).
In occasione del consulto del 28 giugno 2019, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, all’esame clinico ha trovato: “un ginocchio senza versamento, piccolo deficit estensorio, flessione 120°, segni per lesione meniscale negativa, buona la tenuta del legamento crociato anteriore. La risonanza magnetica conferma l’integrità del legamento crociato anteriore e dei menischi, presenza di una condropatia mediale e femoro rotulea. Ho prescritto del Condrosulf, un’infiltrazione eco guidata con anestesia locale e steroidi e una fisioterapia riabilitativa.” (doc. 18 incarto LAINF).
Il 9 luglio e il 26 settembre 2019 l’assicurata si è sottoposta ad “infiltrazione ecoguidata del ginocchio sinistro” ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in radiologia, presso il __________ di __________ (doc. 24 e 31 incarto LAINF).
L’assicurata si è pure sottoposta a svariate sedute di fisioterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti il rapporto relativo alla visita __________ del 29 ottobre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore: doc. 40 incarto LAINF), in data 29 ottobre 2019 l’CO 1 ha comunicato all’assicurata che poneva termine al proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi ancora accusati dall’assicurata al ginocchio sinistro non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale con l’evento traumatico del maggio 2019 e che “lo stato che si sarebbe presentato anche senza l’infortunio del 9 maggio 2019, è presente al più tardi il 29 ottobre 2019.” Nella medesima occasione l’ha pure avvisata che “Su richiesta emaneremo una decisione formale suscettibile di opposizione.” (doc. 36 incarto LAINF).
In data 22 novembre 2019 l’assicurata ha chiesto l’emissione di una decisione formale (doc. 41 incarto LAINF).
Con decisione formale del 16 dicembre 2019, l’amministrazione ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 29 ottobre 2019, ritenuto che, da quella data, i disturbi ancora accusati dall’assicurata al ginocchio sinistro non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale con l’evento traumatico del maggio 2019 (doc. 51 incarto LAINF).
In data 25 ottobre 2019 l’assicurata si è sottoposta ad un consulto specialistico da parte della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, la quale ha rilevato: “un buon recupero articolare a carico del ginocchio sinistro, ma algia in regione rachide lombare con dolenzia estesa all’arto inferiore sinistro come da sospetta ernia discale lombare.” (doc. 47 incarto LAINF).
Il 5 dicembre 2019 la precitata specialista ha osservato che: “La RMN lombare eseguita in data 4 novembre 2019 rilevava: moderate discopatie disidratative L2-L3-L3-L-4-L4-L5-L5-S-1 con una leggera protrusione del disco L3 L4 e ipertrofia dei massicci articolari con ispessimento dei legamenti gialli a livello L4-L5.” (doc. 47 incarto LAINF).
Dopo avere ricevuto l’opposizione interposta il 14 gennaio 2020 personalmente dall’assicurata (doc. 52 incarto LAINF) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 9 marzo 2020 del dr. med. __________ (doc. 59 incarto LAINF), in data 13 marzo 2020, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 60 incarto AI).
1.3. In data 31 marzo 2020 l’assicurata ha contattato telefonicamente l’CO 1, chiedendo una proroga per potere inoltrare la documentazione della dr.ssa med. __________, in quanto in quel momento non era possibile eseguire visite mediche e discutere con la specialista a causa dell’emergenza Covid-19 (doc. 62 incarto LAINF). In medesima data l’assicurata ha scritto un messaggio di posta elettronica all’CO 1 chiedendo di “avere una proroga della risposta alla ultima lettera ricevuta da voi” (doc. 61 incarto LAINF).
1.4. In data 3 aprile 2020 il collaboratore amministrativo dell’CO 1 ha inviato un messaggio di posta elettronica (doc. 63 incarto LAINF) all’assicurata del seguente tenore:
" (…) allegato le trasmetto la nostra lettera informativa. Le ricordo che l’eventuale opposizione dovrà essere inoltrata direttamente al competente tribunale cantonale delle assicurazioni. Per quanto riguarda la richiesta di una proroga per i 30 giorni imposti dalla legge, la informo che questo non è possibile. In questa situazione legata al virus Covid-19 la decorrenza dei 30 giorni rimane in sospeso dal 21 marzo al 19 aprile 2020. Resto a disposizione per ulteriori informazioni.”
Con lettera del 3 aprile 2020 (doc. 64 incarto LAINF), anticipata in allegato al precitato messaggio di posta elettronica (doc. 63 incarto LAINF), il collaboratore amministrativo dell’CO 1 ha comunicato all’assicurata quanto segue:
" (…) facciamo riferimento alla decisione da noi emanata in data 13 marzo 2020 e alle sue osservazioni del 31 marzo 2020. I termini fissati dalla legge non possono essere prolungati. La informo comunque che i termini non corrono dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 vista l’ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020. Resto a disposizione per ulteriori informazioni.”
1.5. Con scritto del 20 aprile 2020 (doc. 65 incarto AI), anticipato via messaggio di posta elettronica di medesima data (doc. 66 incarto LAINF), l’assicurata ha informato l’CO 1 che desiderava rispondere “su alcuni punti scritti da voi per fare chiarezza sulla mia situazione di salute, visto che non corrispondono al vero. (…). Ribadisco, non sono più in grado di fare i lavori di prima (…) perché si sono ridotte le mie capacità lavorative. (…) per me è impossibile stare in piedi o camminare per tanto tempo poiché il dolore al ginocchio ed alla schiena tornano a farsi sentire fortemente. Spero di essere stata esauriente e attendo un vostro riscontro”.
1.6. In data 21 aprile 2020 il collaboratore amministrativo dell’CO 1 (___________) ha inviato un messaggio di posta elettronica (doc. 66 incarto LAINF) all’assicurata del seguente tenore:
" (…) la ringrazio per il suo scritto ma purtroppo come le avevo già scritto con la mail del 3 aprile 2020 noi non possiamo più entrare in merito alla presa di posizione del 13 marzo 2020. L’opposizione con le sue osservazioni deve essere trasmessa direttamente al competente tribunale cantonale delle assicurazioni.”
1.7. In data 23 aprile 2020 (doc. 67 incarto LAINF) l’avv. RA 1 ha comunicato all’assicurata quanto segue:
" (…) faccio seguito al suo scritto messo alla posta il 20.4.2020. Così come risulta dalla decisione del 16.12.2019 confermata su opposizione il 13.3.2010 (recte: 2020) la CO 1 ha chiuso l’infortunio in quanto, in ogni caso, i disturbi da lei lamentati non hanno risp. Non hanno più una relazione di causalità con l’infortunio. Così come già comunicatole dalla CO 1, nel caso in cui non condividesse il tenore della decisione su opposizione, rilasciata sulla base della presa di posizione del medico __________, non le resta altro che inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Ticino a Lugano entro i termini di legge.”
1.8. Con ricorso del 22 maggio/27 maggio 2020 RI 1, sempre personalmente, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che l’CO 1 continuasse ad assumere il suo caso, corrispondendo le prestazioni di legge (doc. I). La ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione perché “la CO 1 non vuole più assumersi la responsabilità modificando in certe parole quello che ho dichiarato e adducendo scuse che sono guarita quando no e vero. Spero di avere almeno una opinione da voi perché non so più cosa fare e non ho i “soldi” per pagare gli ricorsi.” (doc. I). A suffragio delle proprie argomentazioni produce, in particolare, il certificato del 18 maggio 2020 del suo medico di famiglia (doc. A 4).
1.9. Con risposta di causa del 5 giugno 2020 l’CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). Nella medesima occasione ha pure puntualizzato quanto segue: “Nel caso in cui questo Tribunale non condividesse queste conclusioni o disponesse di altri elementi l’CO 1 sollecita un nuovo termine per presentare una risposta di causa nel merito.” (doc. III, pag. 2).
1.10. In data 17 giugno 2020 (doc. IV) il TCA ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) nella procedura ricorsuale citata a margine mi riferisco alla risposta di causa da lei presentata in data 5 giugno 2020, mediante la quale ha postulato che l’impugnativa della signora RI 1 venga dichiarata irricevibile in quanto tardiva.
Questa Corte non condivide la posizione dell’istituto per i motivi che verranno meglio esposti nella sentenza di merito.
Visto quanto precede, le assegno quindi un ulteriore termine di 15 giorni per inoltrare la risposta di causa nel merito.”
1.11. Con risposta di causa del 30 giugno 2020 (doc. V), l’CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.12. Il 2 luglio 2020 (doc. VI) la risposta di causa (doc. III+IV+V) è stata trasmessa a RI 1, con l’avvertenza che le parti avevano la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova. A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’___________ in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
2.2. Preliminarmente va verificata la tempestività del ricorso inoltrato dall’insorgente contro la decisione su opposizione del 13 marzo 2020.
2.2.1. Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA). Competente a conoscere il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA). Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 59 cpv. 1 LPGA). Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 134 V 49 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.2). Il termine legale non può essere prorogato (art. 40 cpv.1 LPGA).
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompe-tente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA). L'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio il ricorso al tribunale competente delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGA); tale obbligo di trasmissione incombe anche all'assicuratore incompetente a ricevere il ricorso (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 22 ad art. 58). Il termine di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA è quindi considerato rispettato in caso di presentazione del ricorso in tempo utile ma dinanzi ad un'autorità non competente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 2 LPGA; Kieser, op. cit., n. 24 ad art. 58; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, §72, Nr. 19, pag. 477; STCA 32.2004.56 del 5 ottobre 2004).
2.2.2. Il TCA rileva innanzitutto che la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 (inviata per Posta A-Plus) è stata notificata alla ricorrente il 14 marzo seguente. Il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha, quindi, iniziato a decorrere il 15 marzo 2020 ed è scaduto il 14 maggio 2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria del termine per la Pasqua decisa dal Consiglio federale con “Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020” dal 21 marzo al 19 aprile 2020).
La lettera del 20 aprile 2020, sottoscritta personalmente da RI 1 (doc. 65 incarto AI), da cui emerge la volontà di contestare la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 (l’assicurata ha, in particolare, indicato che desiderava rispondere “su alcuni punti scritti da voi per fare chiarezza sulla mia situazione di salute, visto che non corrispondono al vero. (…). Ribadisco, non sono più in grado di fare i lavori di prima (…) perché si sono ridotte le mie capacità lavorative. per me è impossibile stare in piedi o camminare per tanto tempo poiché il dolore al ginocchio ed alla schiena tornano a farsi sentire fortemente. Spero di essere stata esauriente e attendo un vostro riscontro”) è stata, pertanto, trasmessa prima della scadenza del termine di ricorso.
In simili condizioni tale scritto, alla luce della normativa suesposta, andava inviato per competenza al TCA.
Stante quanto precede, non consentono di giungere a diversa conclusione le comunicazioni del 21 aprile 2020 del collabo-ratore amministrativo dell’CO 1 (__________; doc. 66 incarto LAINF) e del 23 aprile 2020 dell’avv. RA 1 (incarto LAINF), i quali hanno esortato l’assicurata (che, giova qui rilevare, non era - e non è tutt’ora - patrocinata) a inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Ticino a Lugano entro i termini di legge, qualora non condividesse il tenore della decisione su opposizione, rilasciata sulla base della presa di posizione del medico __________.
Il “ricorso” del 20 aprile 2020 (doc. 65 incarto LAINF) e 22/27 maggio 2020 (doc. I) - interposto tempestivamente contro la decisione del 13 marzo 2020 e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA) - presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), va considerato ammissibile.
La richiesta dell’CO 1 del 5 giugno 2020 (doc. III) di dichiarare l’impugnativa irricevibile, in quanto tardiva, va quindi respinta.
nel merito
2.3. In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a dichiarare estinta dal 29 ottobre 2019 la relazione di causalità con l’evento infortunistico del 9 maggio 2019 e, di conseguenza, a negare il diritto a ulteriori prestazioni da quella medesima data.
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Ai fini del presente giudizio gioca qui ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Massima Istanza ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
"Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del redattore)
In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STCA 35.2015.9 del 28 maggio 2015, consid. 2.4; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.7).
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 29 ottobre 2019 il proprio obbligo a prestazioni, considerando che, da quella data, i disturbi interessanti il ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza dell’infortunio occorso nel maggio 2019, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 60, p. 4 e 5).
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, in data 9 maggio 2019, verso le ore 17.30, “scendendo le scale in alto dal 3. piano al 2. piano” presso la propria abitazione a __________ è “scivolata” a causa di un “un cedimento improvviso al ginocchio sinistro” e, aggrappandosi alla ringhiera per evitare la caduta, ha compiuto “una rotazione sulla gamba sinistra, con il piede bloccato sullo scalino e procurandomi così una torsione al ginocchio sinistro, che ha generato subito dolore. Non ero caduta e non avevo picchiato il ginocchio contro qualcosa o sulla scala. Subito però ho risentito male ed il ginocchio sinistro si è gonfiato, sia sopra che dietro e ai suoi lati. Nella parte laterale interna (lato destro) si era formato un ematoma” (doc. 1 e 30 incarto LAINF; cfr. consid. 1.1).
Successivamente all’infortunio del 9 maggio 2019, l’assicurata si è sottoposta ad un esame RM del ginocchio sinistro il 27 maggio 2019 che ha evidenziato: “1. Lesione da stiramento del legamento crociato. 2. Ganglio sinoviale nel corpo di Hoffa nella parte postero-mediale al davanti del menisco mediale di circa 25 mm di diametro. 3. Entesopatia prossimale e distale del patellare. 4 Condropatia grado III-IV del comparto femoro-rotuleo. 5. Non edema osseo, né fratture.” (doc. 11 incarto LAINF).
Su indicazione del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, consultato privatamente il 28 maggio 2019 (doc. 18 incarto LAINF), l’assicurata si è sottoposta a due infiltrazioni eco guidate con anestesia locale e steroidi (9 e 16 luglio 2019: doc. 24 e 31 incarto LAINF) e a svariate sedute di fisioterapia riabilitativa.
Nel rapporto del 5 novembre 2019 (doc. 40 incarto LAINF) relativo alla visita __________ del 29 ottobre 2019 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha osservato quanto segue:
" (…). Diagnosi
Gonalgia dopo distorsione del ginocchio il 09.05.2019.
Diagnosi non di competenza CO 1
Condropatia retropatellare.
Ganglio meniscale laterale, condropatia condilo femore piatto tibiale mediale ginocchio
sinistro.
Sospetto di una ernia discale lombare.
Adiposità.
Ipertonia.
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurata
L'assicurata riferisce miglioramento dei dolori al ginocchio, ma inoltre descrive una sciatalgia a sinistra.
Reperti oggettivi
Oggettivamente si trova un ginocchio con termotatto intatto, senza gonfiore o segno di una infiammazione con segni meniscali negativi con una buona stabilità. Si presenta un segno di Zohlen positivo con crepitazione a sinistra e un accorciamento del muscolo quadricipite. Inoltre, si presenta un segno di Lasègue positivo.
Aspetti medico-assicurativi
La distorsione in un ginocchio degenerato senza evidente lesione strutturale post traumatica ha procurato un peggioramento temporaneo della degenerazione precedente.
Questo peggioramento è stato trattato in modo ottimale tramite 2 infiltrazioni intrarticolari e con fisioterapia, che hanno portato ad un miglioramento della situazione algica al ginocchio.
Per quanto riguarda il ginocchio, adesso lo stato quo-sine è stato raggiunto.
Per una eventuale ernia discale, non esiste nessuna causalità, secondo i criteri di Kramer non è stato descritto nessun meccanismo che potesse essere in grado di causare una ernia discale traumatica. Il caso verrà chiuso con estinzione della causalità.” (doc. 40, pag. 3 e 4, incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
In data 25 ottobre 2019 l’assicurata si è sottoposta ad un consulto specialistico da parte della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione, la quale ha rilevato “un buon recupero articolare a carico del ginocchio sinistro, ma algia in regione rachide lombare con dolenzia estesa all’arto inferiore sinistro come da sospetta ernia discale lombare.” (doc. 47 incarto LAINF). Il 5 dicembre 2019 la precitata specialista ha osservato che: “La RMN lombare eseguita in data 4 novembre 2019 rilevava: moderate discopatie disidratative L2-L3-L3-L-4-L4-L5-L5-S-1 con una leggera protrusione del disco L3 L4 e ipertrofia dei massicci articolari con ispessimento dei legamenti gialli a livello L4-L5.” (doc. 47 incarto LAINF).
A tal proposito l’amministrazione ha nuovamente interpellato il dr. med. __________, il quale, nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2020 (doc. 59 incarto LAINF), ha osservato quanto segue:
" Apprezzamento
Il rapporto della dr.ssa med. __________ porta nuovi aspetti in merito al decorso traumatico, in quanto l'assicurata ora dichiara che, mentre scendeva da un sentiero scosceso, accusava un improvviso dolore all'arto inferiore e sarebbe caduta. Nel rapporto ispettivo del 23.09.2019 invece riferiva che stava scendendo le scale all'interno del suo palazzo di vecchia costruzione, subendo solo una distorsione del ginocchio senza cadere.
In base al rapporto ispettivo, l'assicurata ha riferito: "non ero caduta e non avevo picchiato il ginocchio contro qualcosa o sulla scala". Pure la RM descritta dalla dr.ssa med. __________ non presenta nessun ematoma muscolare o altro segno di una contusione, ma solo una forte degenerazione di quasi tutti i livelli della colona lombare. Una normale distorsione del ginocchio non è in grado di causare una ernia discale. Anche una caduta sulle scale sul proprio fondoschiena normalmente crea una contusione assiale alla colonna che pure non è in grado di creare una ernia discale.
Un trauma adeguato a creare una ernia discale è una caduta longitudinale sulla schiena da un'altezza più alta. Secondo i criteri di Kramer deve apparire subito un dolore irradiante agli arti inferiori e nessun dolore in precedenza. La signora non ha dichiarato dolori alla colonna come anche una sciatalgia subito dopo l'infortunio, nel rapporto di visita del dr. med. __________, come anche del dr. med. __________ viene menzionato sempre solo il ginocchio.
Di fatto non è possibile escludere che queste lesioni, ossia le degenerazioni descritte dalla dott.ssa med. __________ (evidenziate nella RM eseguita il 4.11.2019) e le varie discopatie e protrusioni come anche la spondilartrosi delle articolazioni delle faccette, non hanno mai creato disturbi alla colonna lombare in precedenza.
L'unico postumo infortunistico visibile nella risonanza del ginocchio sinistro del 27.05.2019 era lo stiramento del legamento crociato anteriore senza segno di una rottura. Questo stiramento ha peg-giorato lo stato degenerativo di questo ginocchio in precedenza, come anche evidenziato nella RM e il ganglio sinoviale e l'entesopatia prossimale del legamento patellare e anche la condropatia femoro-rotulea. Per questo motivo, lo stato quo sine è stato raggiunto dopo il trattamento conservativo da parte del dr. med. __________. Per quanto riguarda la colonna lombare degenerata, vi è una estinzione del nesso causale. Confermo quindi la mia presa di posizione.” (doc. 59, pag. 2, incarto LAINF: n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)
Unitamente alla propria impugnativa, l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 18 maggio 2020 (doc. A 4), del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché suo medico di famiglia, giusta il quale:
" Si certifica che la paziente sopraccitata ha avuto un improvviso cedimento del ginocchio sinistro il 09.05.2019 e da allora non è in grado di camminare senza dolori nonostante diverse infiltrazioni eseguite da ortopedici.
La paziente con molta forza di volontà riesce a lavorare al 50% come badante/donna di compagnia, senza fare sforzi fisici.
Conosco la paziente da molti anni in quanto il compagno, gravemente malato era deceduto nel 2013 per complicazioni di diabete.
La stessa paziente ha diversi problemi di salute, per cui non si rivolge molto volentieri ai medici, ma questi dolori al ginocchio sinistro non erano presenti prima dell'infortunio del 09.05.2019.
Ritengo che non è possibile pretendere un maggior coinvolgimento lavorativo in questa paziente con diverse complicazioni e soprattutto dolori persistenti al ginocchio sinistro.”
2.10. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 11, 18, 24, 31 e 47 incarto LAINF riassunta al consid. 2.9), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurata), è dettagliato e approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere.
Attentamente valutato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. 11, 18, 24, 31 e 47 incarto LAINF riassunta al consid. 2.9) e constatato che con il ricorso non è stata sollevata alcuna specifica obiezione a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo status quo sine è stato raggiunto al 29 ottobre 2019 (a distanza di ben oltre 5 mesi dall’infortunio) e la sintomatologia ulteriormente presentata dall’assicurata (a livello di ginocchio sinistro e di colonna lombare) imputabile a malattia.
In particolare, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti (segnatamente, sia il dr. med. __________ sia la dr.ssa med. __________ non hanno, infatti, mai sostenuto che quanto refertato nei loro certificati, e riportato al consid. 2.9, sarebbe conseguenza naturale dell’infortunio del 9 maggio 2019; i medici curanti specialisti si sono, invero, limitati a prendere atto delle condizioni in cui versava, a quel momento, il ginocchio sinistro e la colonna lombare in questione), il TCA ritiene che vada attribuito un significato decisivo alle affermazioni secondo le quali: “Pure la RM descritta dalla dr.ssa med. __________ non presenta nessun ematoma muscolare o altro segno di una contusione, ma solo una forte degenerazione di quasi tutti i livelli della colona lombare. Una normale distorsione del ginocchio non è in grado di causare una ernia discale. Anche una caduta sulle scale sul proprio fondoschiena normalmente crea una contusione assiale alla colonna che pure non è in grado di creare una ernia discale. Un trauma adeguato a creare una ernia discale è una caduta longitudinale sulla schiena da un'altezza più alta. Secondo i criteri di Kramer deve apparire subito un dolore irradiante agli arti inferiori e nessun dolore in precedenza. La signora non ha dichiarato dolori alla colonna come anche una sciatalgia subito dopo l'infortunio, nel rapporto di visita del dr. med. __________, come anche del dr. med. __________ viene menzionato sempre solo il ginocchio. (…). L'unico postumo infortunistico visibile nella risonanza del ginocchio sinistro del 27.05.2019 era lo stiramento del legamento crociato anteriore senza segno di una rottura. Questo stiramento ha peggiorato lo stato degenerativo di questo ginocchio in precedenza, come anche evidenziato nella RM e il ganglio sinoviale e l'entesopatia prossimale del legamento patellare e anche la condropatia femororotulea. Per questo motivo, lo stato quo sine è stato raggiunto dopo il trattamento conservativo da parte del dr. med. __________. (…)” (doc. 59, pag. 2, incarto LAINF).
Questa Corte non ignora che, a detta del medico di famiglia, i dolori al ginocchio sinistro sarebbero, invece state causate dall’infortunio del 9 maggio 2019 (“questi dolori al ginocchio sinistro non erano presenti prima dell'infortunio del 09.05.2019”: cfr. certificato medico del 18 maggio 2020: doc. A 4). Tuttavia, il suo parere - a maggior ragione non essendo stato espresso da uno specialista e ricordato che l’Alta Corte ha ripetutamente precisato che le certificazioni del medico curante hanno un valore di prova ridotto in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.) -, non appare suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal medico __________.
Tanto più che, su questo aspetto, giova qui pure sottolineare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha così stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.9).
In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio del 9 maggio 2019 ha aggravato soltanto transitoriamente il preesistente stato del ginocchio sinistro dell'assicurata, con lo status quo sine raggiunto, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (29 ottobre 2019) (su quest’ultimo aspetto, si veda segnatamente la STF 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, in cui l’Alta Corte ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione del ginocchio, lo status quo sine vel ante si ritiene di regola raggiunto trascorse due, massimo quattro settimane dall’infortunio medesimo; cfr. STCA 35.2017.88 dell'8 marzo 2018, consid. 2.7) rispettivamente che la sintomatologia (a livello del ginocchio sinistro e della colonna lombare) denunciata dall’assicurata dopo il 29 ottobre 2019 era dovuta ad un importante quadro degenerativo (oggettivato nelle RM agli atti, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8) e, quindi, non era più addebitabile al sinistro del mese di maggio 2019.
Il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’istituto resistente era, quindi, legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale. La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 29 ottobre 2019, deve pertanto essere confermata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, ricevibile poiché tempestivo, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti