Raccomandata
Incarto n. 35.2018.98
cr
Lugano 11 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 gennaio 2016 RI 1, nato nel 1975, di professione gessatore ma a quel momento al beneficio di indennità di disoccupazione – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato sulle scale, riportando un trauma contusivo al polso sinistro e alla colonna vertebrale.
L’assicurato è stato inabile al lavoro fino al 24 gennaio 2016, mentre a partire dal 25 gennaio 2016 ha ritrovato una piena capacità lavorativa come attestato dal dr. __________ (doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 18 luglio 2016 il dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia della mano dell’Ospedale __________ di __________, ha chiesto all’CO 1 “che venga riaperto il caso di infortunio in quanto dall’esame Rx grafico-dinamico dei polsi e dall’esame TAC è documentata una pregressa “fibrous non union” di frattura del polo prossimale e dello scafoide carpale al polso destro compatibile con l’incidente occorso in data 15.1.2016 come documentano le immagini radiografiche effettuate al PS in data 16.1.2016” (doc. 12).
1.3. Con comunicazione del 9 marzo 2017, l’CO 1 ha informato l’assicurato circa la sospensione delle prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) dal 1° maggio 2017, data a partire dalla quale egli è considerato abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 85).
1.4. Con decisione del 20 settembre 2017, l’CO 1 ha rifiutato di attribuire all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, vista un’incapacità al guadagno dell’1%, così come pure il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità, ritenuto che i postumi infortunistici non incidono in misura apprezzabile sull’integrità (doc. 122).
1.5. Con opposizione cautelativa del 21 ottobre 2017 (doc. 126), poi motivata in data 6 febbraio 2018 (doc. 132), l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato quanto deciso dall’Istituto assicuratore.
Secondo il suo rappresentante legale, infatti, lo stato di salute dell’assicurato è tale da giustificare l’attribuzione di un’IMI del 10%, ai sensi della tabella 5.1, la quale prevede una simile percentuale per menomazioni derivanti da resezione articolare oppure artrodesi.
Il rappresentante legale dell’interessato ha pure contestato il rifiuto di assegnazione di una rendita di invalidità, criticando il reddito da valido calcolato dall’amministrazione tenendo conto del CCL gessatori, anziché, come sarebbe stato a suo parere corretto, secondo le tabelle RSS, così come correttamente determinato dall’Ufficio AI (doc. 132).
1.6. Dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio servizio medico (doc. 136), con decisione su opposizione del 30 agosto 2018, l’CO 1 ha ribadito la correttezza della propria precedente decisione (doc. A).
1.7. Con tempestivo ricorso del 1° ottobre 2018, l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una rendita di invalidità del 17% a partire dal 1° maggio 2017 e di un’IMI del 10%.
Sostanzialmente, il rappresentante del ricorrente ha contestato il raffronto dei redditi operato dall’assicuratore LAINF, ritenendo che il reddito da valido dell’assicurato andasse determinato facendo riferimento alle tabelle RSS, come del resto fatto dall’Ufficio AI e non, invece, tenendo conto di quanto indicato nel CCL gessatori.
Quanto all’IMI, invece, il rappresentante del ricorrente ha ribadito che le limitazioni importanti che presenta l’interessato alla mano sinistra devono essere indennizzate con un’IMI del 10% (doc. I).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. In data 28 novembre 2018, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, attestante un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. V + 1).
1.10. Con osservazioni del 14 dicembre 2018, l’assicuratore infortuni ha evidenziato che quanto attestato dal dr. __________ non modifica la posizione della CO 1, dato che riguarda “un’eventuale ricaduta la fondatezza della quale sarà esaminata, dopo gli opportuni accertamenti medici, come da prassi, dall’agenzia di __________” (doc. VII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto al diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di una rendita di invalidità, rispettivamente di un’IMI, a dipendenza dell’infortunio assicurato.
Non è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato.
Del resto, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia ormai data per acquisita, vi è la circostanza che il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità del 17%. Una tale richiesta, infatti, presuppone, quale requisito preliminare indispensabile al fine di potere passare dal regime delle prestazioni di breve durata a quello delle prestazioni di lunga durata, la stabilizzazione dello stato di salute dell’interessato.
Diritto ad una rendita di invalidità?
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 82).
In quell’occasione, dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (dopo la fine di marzo 2017 egli ha infatti indicato che “non sono previste altre terapie o diagnostiche”), il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha ritenuto l’assicurato abile nella misura massima possibile nello svolgimento di attività adatte, rispettose dell’esigibilità lavorativa da egli dettagliata (cfr. doc. 82 pag. 3).
Essendo tale valutazione, dal profilo medico, incontestata, non occorre dilungarsi oltre sull’argomento.
2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 61’300.20 (cfr. doc. 115 e doc. 120). Tale dato è stato ricavato dai salari minimi indicati nel CCL gessatori, dato che al momento dell’infortunio l’interessato era al beneficio di indennità di disoccupazione.
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato questo dato, dedotto dal CCL dei gessatori, chiedendo che al suo posto venga, invece, preso in considerazione il salario statistico risultante dalle tabelle RSS, di entità ben superiore e pari a fr. 69'112, così come del resto correttamente calcolato dall’Ufficio AI.
Dagli atti emerge, infatti, che l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, calcolando il reddito da valido secondo i dati statistici di cui alla tabella RSS, ramo economico “41-43 costruzioni”, per un ammontare di fr. 69'112 (cfr. doc. 125).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può concordare con quanto preteso dal rappresentante del ricorrente, ma ritiene condivisibile la scelta operata dall’amministrazione, che rispetta i dettami giurisprudenziali.
Va, difatti, sottolineato che in una sentenza STF 8C_778/2017 del 25 aprile 2018 il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che nella misura in cui tengono meglio conto delle differenti categorie di attività rispetto ai dati statistici salariali di cui alle RSS, i salari fissati secondo il CCL della costruzione rispettano maggiormente il principio secondo il quale il reddito senza invalidità deve essere calcolato nella maniera più concreta possibile. L’Alta Corte ha, infatti, rilevato che:
" (…)
4.4. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base de la convention collective de travail de la construction, un revenu sans invalidité de 73'786 fr., soit un montant inférieur à celui de 78'866 fr. 95 (recte: 76'766 fr. 95) pris en compte par l'office AI en fonction des statistiques salariales. Il invoque une violation du principe de coordination de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents, et soutient que le montant statistique plus élevé doit en l'occurrence être retenu.
Ce point de vue ne saurait être partagé. En effet, dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories d'activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2).” (Sentenza citata, corsivo della redattrice)
Visto quanto sopra esposto, il TCA non ha motivo per distanziarsi dal reddito da valido calcolato dall’amministrazione sulla base delle indicazioni figuranti nel CCL gessatori, in quanto maggiormente specifico rispetto al dato, superiore ma meno preciso, risultante dalle tabelle statistiche RSS.
In applicazione dei dati di cui al CCL gessatori, pertanto, il reddito annuo da valido dell’assicurato ammonta a fr. 62'127 (cfr. salari minimi previsti dal CCL gessatori, categoria “intonacatori, plafonatori”, pari a fr. 4’779/mese, fr. 27.10 all’ora).
2.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF 139 V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da invalido fondato sulle DPL.
A proposito della relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta Corte ha ancora una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di cui alle RSS.
In quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%).
Il Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.7. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo ai dati statistici di cui alle RSS 2014, poi aggiornate al 2017, determinandolo in fr. 67'387.52. L’Istituto assicuratore ha precisato che il numero di DPL a disposizione fosse insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro, motivo per il quale occorreva fare riferimento ai dati statistici (cfr. doc. 120).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal dato calcolato dall’amministrazione, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’744.- (fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'319.
2.8. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’Istituto assicuratore ha applicato una riduzione del 10% per tenere conto delle variabili personali e professionali (doc. 122).
Il ricorrente chiede che venga applicata una riduzione superiore, almeno del 15%, per tenere conto delle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute infortunistico, della necessità di acquisire un lavoro leggero, della sua precarietà essendo titolare di un permesso B e del bisogno di un adeguato periodo di introduzione in un altro profilo professionale (doc. I).
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale - cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Il TCA rileva innanzitutto che ammettendo una riduzione del 10% l’assicuratore infortuni ha già tenuto conto delle limitazioni funzionali dell’interessato e, in particolare, della necessità di svolgere solo attività leggere.
Quanto agli altri fattori fatti valere dall’interessato, il TCA non ritiene che possano essere presi in considerazione al fine di aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.
In particolare, il ricorrente non dimostra in che maniera il suo permesso “B” possa influire sulle prospettive salariali nello svolgimento di attività adeguate alle sue condizioni di salute (cfr. STF 8C_766/2017 e 8C_773/2017 del 30 luglio 2018; STF 9C_633/2017 del 24 dicembre 2017).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%, rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza 9C_633/2017 del 24 dicembre 2017 nella quale in ambito AI il TF ha confermato la riduzione percentuale del 10% accordata per tenere conto delle limitazioni funzionali, ritenendo gli altri fattori invocati dalla ricorrente ininfluenti; 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento; sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta una riduzione del 10%).
Raffrontando il reddito da valido di fr. 62’127 con quello da invalido di fr. 67'319, ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 60'587, si ottiene un grado d’invalidità del 2.48% che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente calcolato dall’amministrazione.
La decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e va quindi confermata.
Diritto ad una indennità per menomazione dell’integrità?
2.9. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.11. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.12. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.13. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato – come invece da lui preteso – il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità, basandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio medico di circondario, dr. __________.
Quest’ultimo, chiamato ad esprimersi in merito alle critiche formulate in sede di opposizione da parte del rappresentante dell’interessato - a mente del quale l’artrodesi dell’assicurato andrebbe indennizzata con un’IMI del 10% - con apprezzamento medico del 27 agosto 2018 ha osservato:
" Apprezzamento
In data 25.7.2017 è stato negato il diritto ad un’IMI. La valutazione si basa sulla tabella 1.2, l’artrodesi parziale nella sua gravità non raggiunge la gravità e la limitazione di un’artrodesi completa radio-carpale della mano. Non siamo confrontati con un’artrosi o danni verso l’articolazione radio-carpale. Mobilizzazione non ridotta in modo importante. Non persiste nessuna instabilità. La funzionalità delle dita è sempre stata conservata e non limitata né dall’intervento né dal trauma. I limiti funzionali nelle ultime visite (visita medico circondariale del 21.02.2017 e visita del dr. __________ del 29.03.2017) non sono definitivi in quanto un miglioramento può ancora essere possibile. In generale ci si può ancora aspettare un miglioramento come descritto da me e dal dr. __________ che è specialista della mano.
Per quanto concerne la valutazione personale del signor __________ si nota una non corretta interpretazione della tabella IMI in quanto fa confusione nella valutazione non rispettando l’anatomia e non interpreta correttamente l’intervento. Siamo confrontati con un’artrodesi tra l’osso scafoide e l’osso capitato, quindi non una artrodesi del carpo né dell’articolazione radiocarpale, né è stato eseguito una four corner fusion. È solamente stata resecata una piccola parte del polo superiore dello scafoide è stato resettato (pochi mm, quindi più del 90% dell’osso è integro), quindi la pseudoartrosi è stata resecata e l’osso stabilizzato con fissazione dell’osso capitato. Si tratta quindi ovviamente di un’artrodesi parziale del metacarpo, non dell’avambraccio né di un’artrodesi radio-carpica.
Nella radiografia del 7.12.16 e nella RM dell’11.7.16 non è ancora presente un’artrosi né segni per una degenerazione delle ossa del metacarpo. Nessuna formazione osteofitica. Le restanti ossa metacarpali sono di buona struttura come anche la cartilagine.
Nella tabella 5.1 viene descritta un’artrodesi radio-carpale, che in questo caso non è presente come ben descritto sopra. Questa tabella non entra quindi in considerazione al contrario della valutazione non corretta del signor __________. Siccome la valutazione da parte della Unia effettuata dal signor __________ non è valida, né per quanto concerne la realtà né per quanto concerne l’intervento eseguito, rimane valida la mia corretta valutazione espressa sulla base reale dell’intervento eseguito e della situazione anatomica presente in passato e in data odierna.
Da menzionare il fatto che in futuro non si può escludere lo sviluppo di una artrodesi radiocarpale e quindi un peggioramento della situazione potrebbe essere possibile. In questo caso si può optare per una rivalutazione valutando la situazione clinica e anatomica.” (Doc. 136 pag. 2)
In sede ricorsuale il rappresentante del ricorrente ha ribadito il proprio punto di vista, ritenendo che la minore mobilità della mano sinistra rispetto alla destra dia diritto ad un’IMI del 10% (doc. I).
In corso di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un referto del dr. __________, il quale ha indicato di avere visitato l’interessato in data 1° ottobre 2018 a seguito della comparsa da una decina di giorni di dolore all’epicondilo laterale del gomito sinistro. Per tali ragioni egli ha quindi provveduto a riaprire il caso CO 1 (doc. V/1).
Al riguardo, nelle osservazioni del 14 dicembre 2018, l’CO 1 ha rilevato che quanto attestato dal dr. __________ sarà valutato nell’ambito dell’annunciata ricaduta (doc. VII).
Tutto ben considerato, chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene che le motivate e pertinenti considerazioni esposte dal dr. __________ possano costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere.
In particolare, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni, mediche, dettagliate con le quali il dr. __________ ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali non può essere seguito il ragionamento esposto dal rappresentante del ricorrente, il quale ha erroneamente chiesto l’applicazione della tabella 5.1., non pertinente nel caso di specie, in quanto fa riferimento ad una diversa situazione anatomica e clinica (cfr. doc. 136).
Del resto, il ricorrente ha sì preteso l’assegnazione di un’IMI, senza tuttavia supportare tale sua pretesa con documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di danni alla salute oggettivabili, condizione indispensabile al fine di ottenere il diritto ad un’IMI, la quale, va sottolineato, viene riconosciuta esclusivamente in funzione della gravità della menomazione valutata sulla base degli accertamenti medici (cfr. consid. 2.3.).
Quanto al referto del dr. __________, prodotto in corso di causa, questo Tribunale sottolinea che spetterà all’CO 1, nell’ambito della ricaduta annunciata dallo stesso medico (cfr. doc. V/1), valutare l’esistenza di un eventuale peggioramento della situazione clinica ed anatomica dell’assicurato tale da poter ora giustificare, una volta stabilizzato lo stato di salute, l’assegnazione di un’IMI. Come già indicato dal dr. __________ nell’apprezzamento del 27 agosto 2018, infatti, una rivalutazione della situazione sarebbe stata possibile in caso di futuro peggioramento attraverso la comparsa di un’artrosi radio-carpale (cfr. doc. 136).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti